TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008 , n. 185
Testo del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (in Gazzetta Ufficiale - n. 280 del 29 novembre 2008, S.O. n. 263/L), coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag.1), recante: «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale».
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto
dal Ministero
della Giustizia ai sensi dell'art.11, comma 1 del
testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3,
del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche
apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o
richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e
l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione
sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni
(( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n.400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate
dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a
quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Bonus straordinario
per famiglie, lavoratori pensionati e non
autosufficienza
1. E' attribuito un
bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai
soggetti residenti, componenti di un nucleo
familiare a basso reddito
nel quale concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente
i seguenti
redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui
redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917:
a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma
1;
b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2;
c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
all'articolo
50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i)
limitatamente agli
assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma
1, lettera c);
d) diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere
i) e l),
limitatamente ai redditi derivanti da attivita' di
lavoro autonomo
non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai
soggetti a carico
del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
e) fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente
in coacervo con
i redditi indicati alle lettere precedenti, per un
ammontare non
superiore a duemilacinquecento euro.
2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente
articolo:
a) nel computo del numero dei componenti del nucleo
familiare si
assumono il richiedente, il coniuge non legalmente
ed effettivamente
separato anche se non a carico nonche' i figli e gli
altri familiari
di cui all'articolo 12 del citato testo unico alle
condizioni ivi
previste;
b) nel computo del reddito complessivo familiare si
assume il
reddito complessivo di cui all'articolo 8 del
predetto testo unico,
con riferimento a ciascun componente del nucleo
familiare.
3. Il beneficio di cui al comma 1 e' attribuito per
gli importi di
seguito indicati, in dipendenza del numero di
componenti del nucleo
familiare, degli eventuali componenti portatori di
handicap e del
reddito complessivo familiare riferiti al periodo
d'imposta 2007 per
il quale sussistano i requisiti di cui al comma 1,
salvo, in
alternativa, la facolta' prevista al comma 12:
a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari
di reddito di
pensione ed unici componenti del nucleo familiare,
qualora il reddito
complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;
b) euro trecento per il nucleo familiare di due
componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia
superiore ad euro
diciassettemila;
c) euro quattrocentocinquanta per il nucleo
familiare di tre
componenti, qualora il reddito complessivo familiare
non sia
superiore ad euro diciassettemila;
d) euro cinquecento per il nucleo familiare di
quattro componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia
superiore ad euro
ventimila;
e) euro seicento per il nucleo familiare di cinque
componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia
superiore ad euro
ventimila;
f) euro mille per il nucleo familiare di oltre
cinque componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia
superiore ad euro
ventiduemila;
g) euro mille per il nucleo familiare con componenti
portatori di
handicap per i quali ricorrano le condizioni
previste dall'articolo
12, comma 1, del citato testo unico, qualora il
reddito complessivo
familiare non sia superiore ad euro
trentacinquemila.
4. Il beneficio di cui al comma 1 e' attribuito ad
un solo
componente del nucleo familiare e non costituisce
reddito ne' ai fini
fiscali ne' ai fini della corresponsione di
prestazioni previdenziali
e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui
all'articolo 81,
comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. Il beneficio spettante ai sensi del comma 3 e'
erogato dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 presso i quali
i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a),
b) e c) prestano
l'attivita' lavorativa ovvero sono titolari di
trattamento
pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei
dati risultanti
da apposita richiesta prodotta dai soggetti
interessati. Nella
domanda il richiedente autocertifica, ai sensi
dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e
successive modificazioni, i seguenti elementi
informativi:
a) il coniuge non a carico ed il relativo codice
fiscale;
b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando
i relativi
codici fiscali nonche' la relazione di parentela;
c) di essere in possesso dei requisiti previsti ai
commi l e 3 in
relazione al reddito complessivo familiare di cui al
comma 2, lettera
b), con indicazione del relativo periodo d'imposta.
6. La richiesta e' presentata entro il (( 28
febbraio )) 2009
utilizzando l'apposito modello approvato con
provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate entro dieci
giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. La richiesta
puo' essere
effettuata anche mediante i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, ai quali non spetta alcun
compenso.
7. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici
ai quali e'
stata presentata la richiesta erogano il beneficio
spettante,
rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo
2009, in relazione
ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in
applicazione delle
disposizioni del comma 3.
8. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio,
secondo l'ordine di
presentazione delle richieste, nei limiti del monte
ritenute e
contributi disponibili nel mese di febbraio 2009. Le
amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano
il beneficio,
secondo l'ordine di presentazione delle richieste,
nel limite del
monte delle ritenute disponibile.
9. L'importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14 e'
recuperato dai
sostituti d'imposta attraverso la compensazione di
cui all'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a
partire dal primo
giorno successivo a quello di erogazione, deve
essere indicato nel
modello 770 e non concorre alla formazione del
limite di cui
all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo.
L'utilizzo del
sistema del versamento unificato di cui all'articolo
17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte degli
enti pubblici di cui
alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre
1984, n. 720 e'
limitato ai soli importi da compensare; le altre
amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sottoposte ai vincoli della
tesoreria unica di
cui alla legge (( 29 ottobre 1984, n. 720, ))
recuperano l'importo
erogato dal monte delle ritenute disponibile e
comunicano al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
l'ammontare
complessivo dei benefici corrisposti.
10. I soggetti di cui al comma precedente
trasmettono all'Agenzia
delle entrate, entro il 30 aprile del 2009 in via
telematica, anche
mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3,
del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
le richieste
ricevute ai sensi del comma 6, fornendo
comunicazione dell'importo
erogato in relazione a ciascuna richiesta di
attribuzione.
11. In tutti i casi in cui il beneficio non e'
erogato dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la
richiesta di cui
al comma 6, puo' essere presentata telematicamente
all'Agenzia delle
entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante i
soggetti di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
ai quali non
spetta alcun compenso, indicando le modalita'
prescelte per
l'erogazione dell'importo.
12. Il beneficio di cui al comma 1 puo' essere
richiesto, in
dipendenza del numero di componenti del nucleo
familiare e del
reddito complessivo familiare riferiti al periodo
d'imposta 2008.
13. Il beneficio richiesto ai sensi del comma 12 e'
erogato dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 presso i
quali i soggetti
beneficiari indicati al comma 1, lettere a), b) e c)
prestano
l'attivita' lavorativa ovvero sono titolari di
trattamento
pensionistico o di altri trattamenti, sulla base
della richiesta
prodotta dai soggetti interessati ai sensi del comma
5, entro il 31
marzo 2009, con le modalita' di cui al comma 6.
14. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici
ai quali e'
stata presentata la richiesta erogano il beneficio
spettante,
rispettivamente entro il mese di aprile e maggio
2009, in relazione
ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in
applicazione delle
disposizioni del comma 3.
15. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio,
secondo l'ordine di
presentazione delle richieste, nei limiti del monte
ritenute e
contributi disponibili nel mese di aprile 2009. Le
amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano
il beneficio,
secondo l'ordine di presentazione delle richieste,
nel limite del
monte delle ritenute disponibile.
16. I soggetti di cui al comma precedente
trasmettono all'Agenzia
delle entrate, entro il 30 giugno 2009 in via
telematica, anche
mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3,
del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
le richieste
ricevute ai sensi del comma 12, fornendo
comunicazione dell'importo
erogato in relazione a ciascuna richiesta di
attribuzione, secondo le
modalita' di cui al comma 10.
17. In tutti i casi in cui il beneficio ai sensi del
comma 12 non
e' erogato dai sostituti d'imposta di cui agli
articoli 23 e 29 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n.
600 del 1973, la
richiesta puo' essere presentata:
a) entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti
esonerati
dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione,
telematicamente
all'Agenzia delle entrate, anche mediante i soggetti
di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
ai quali non
spetta compenso, indicando le modalita' prescelte
per l'erogazione
dell'importo;
b) con la dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta
2008.
18. L'Agenzia delle entrate eroga il beneficio
richiesto ai sensi
dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalita'
previste dal (( decreto
del direttore generale del Dipartimento delle
entrate 29 dicembre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001.
))
19. I soggetti che hanno percepito il beneficio non
spettante, in
tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la
restituzione entro il
termine di presentazione della prima dichiarazione
dei redditi
successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati
dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi
effettuano la
restituzione del beneficio non spettante, in tutto o
in parte,
mediante versamento con il modello F24 entro i
medesimi termini.
20. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli
relativamente:
a) ai benefici erogati eseguendo il recupero di
quelli non
spettanti e non restituiti spontaneamente;
b) alle compensazioni effettuate dai sostituti ai
sensi del comma
9, eseguendo il recupero degli importi indebitamente
compensati.
21. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e
29 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e
gli intermediari di
cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono tenuti a
conservare per tre
anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti
ai sensi del
comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione
finanziaria.
22. Per l'erogazione del beneficio previsto dalle
presenti
disposizioni, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle Finanze e' istituito un Fondo, per l'anno
2009, con una
dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni
di euro cui si
provvede con le maggiori entrate derivanti dal
presente decreto.
23. Gli Enti previdenziali e l'Agenzia delle entrate
provvedono al
monitoraggio degli effetti derivanti dalle
disposizioni di cui al
presente articolo, comunicando i risultati al
Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ed al
Ministero dell'economia
e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti
correttivi di cui all'articolo-11-ter), comma 7,
della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi):
«Art. 49 (Redditi di lavoro dipendente). - 1. Sono
redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da
rapporti aventi per oggetto la prestazione di
lavoro, con
qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la
direzione
di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e'
considerato lavoro dipendente secondo le norme della
legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro
dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del
codice di procedura civile.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 50 del
gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del
1986 .
«1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari
correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori
soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle
cooperative
di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle
cooperative
della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
terzi dai prestatori di lavoro dipendente per
incarichi
svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione
di
quelli che per clausola contrattuale devono essere
riversati al datore di lavoro e di quelli che per
legge
devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di
borsa
di studio o di assegno, premio o sussidio per fini
di
studio o di addestramento professionale, se il
beneficiario
non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto
forma
di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di societa',
associazioni e altri enti con o senza personalita'
giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi
e
commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione
ad altri
rapporti di collaborazione aventi per oggetto la
prestazione di attivita' svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto
nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza
impiego
di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita, sempreche' gli uffici o le
collaborazioni non
rientrino nei compiti istituzionali compresi
nell'attivita'
di lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1,
concernente redditi di lavoro dipendente, o
nell'oggetto
dell'arte o professione di cui all'art. 53, comma 1,
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate
dal
contribuente;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli
articoli
24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985,
n.
222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua
di cui
all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio
1974, n.
343;
e) i compensi per l'attivita' libero professionale
intramuraria del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale, del personale di cui all'art.
102 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n.
382 e del personale di cui all'art. 6, comma 5, del
decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui
all'art.
1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni,
dalle
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese
da
soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'art. 53, comma 1, e non siano state effettuate
nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i
compensi
corrisposti ai membri delle commissioni tributarie,
ai
giudici di pace e agli esperti del tribunale di
sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge
devono
essere riversati allo Stato;
g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13
agosto
1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento
nazionale
e del Parlamento europeo e le indennita', comunque
denominate, percepite per le cariche elettive e per
le
funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della
Costituzione
e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonche' i
conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza
dalla
cessazione delle suddette cariche elettive e
funzioni e
l'assegno del Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da
quelle
aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi
funzione
previdenziale sono quelle derivanti da contratti di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese
autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private
(ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o
quivi
operanti in regime di stabilimento o di prestazioni
di
servizi, che non consentano il riscatto della
rendita
successivamente all'inizio dell'erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al
decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque
erogate;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati,
alla cui produzione non concorrono attualmente ne'
capitale
ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c)
e d)
del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed
esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1
dell'art. 44;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in
lavori socialmente utili in conformita' a specifiche
disposizioni normative.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 10 del
gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del
1986:
«1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono
deducibili nella determinazione dei singoli redditi
che
concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti
dal
contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti
sui
redditi degli immobili che concorrono a formare il
reddito
complessivo, compresi i contributi ai consorzi
obbligatori
per legge o in dipendenza di provvedimenti della
pubblica
amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
contributi
agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave e permanente
invalidita' o
menomazione, sostenute dai soggetti indicati
nell'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della
deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto
di
medicinali deve essere certificata da fattura o da
scontrino fiscale contenente la specificazione della
natura, qualita' e quantita' dei beni e
l'indicazione del
codice fiscale del destinatario. Si considerano
rimaste a
carico del contribuente anche le spese rimborsate
per
effetto di contributi o di premi di assicurazione da
lui
versati e per i quali non spetta la detrazione
d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo
ne' dai
redditi che concorrono a formarlo; si considerano,
altresi', rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che,
pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il
suo
reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei
figli,
in conseguenza di separazione legale ed effettiva,
di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di
cessazione
dei suoi effetti civili, nella misura in cui
risultano da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di
testamento o di donazione modale e, nella misura in
cui
risultano da provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria, gli
assegni alimentari corrisposti a persone indicate
nell'art.
433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se
hanno concorso a formare il reddito in anni
precedenti;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali
versati
in ottemperanza a disposizioni di legge, nonche'
quelli
versati facoltativamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi
compresi
quelli per la ricongiunzione di periodi
assicurativi. Sono
altresi' deducibili i contributi versati al fondo di
cui
all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n.
565. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della
legge
8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle
condizioni e nei
limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme
pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5
dicembre
2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti
dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime
condizioni ed entro gli stessi limiti sono
deducibili i
contributi versati alle forme pensionistiche
complementari
istituite negli Stati membri dell'Unione europea e
negli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo
che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'art.
168-bis;
e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di
euro
3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio
sanitario
nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9
del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive
modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti
di
intervento stabiliti con decreto del Ministro della
salute
da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in
vigore della presente disposizione. Ai fini del
calcolo del
predetto limite si tiene conto anche dei contributi
di
assistenza sanitaria versati ai sensi dell'art. 51,
comma
2, lettera a). Per i contributi versati
nell'interesse
delle persone indicate nell'art. 12, che si trovino
nelle
condizioni ivi previste, la deduzione spetta per
l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo
restando l'importo complessivamente stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad
adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in
ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del
decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e
dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati
in
favore delle organizzazioni non governative idonee
ai sensi
dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
per un
importo non superiore al 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato;
h) le indennita' per perdita dell'avviamento
corrisposte per disposizioni di legge al conduttore
in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani
adibiti ad
usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino
all'importo
di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto
centrale per
il sostentamento del clero della Chiesa cattolica
italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art.
29,
comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516,
all'art. 21,
comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e
all'art.
3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei
limiti
e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute
dai
genitori adottivi per l'espletamento della procedura
di
adozione disciplinata dalle disposizioni contenute
nel Capo
I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il
pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi
al
patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano
eseguite
da persone fisiche;
l-quater) le erogazioni liberali in denaro
effettuate a
favore di universita', fondazioni universitarie di
cui
all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388,
e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti
di
ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca
vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di
sanita' e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del
lavoro, nonche' degli enti parco regionali e
nazionali.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 67 del
gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del
1986:
«1. Sono redditi diversi se non costituiscono
redditi di
capitale ovvero se non sono conseguiti
nell'esercizio di
arti e professioni o di imprese commerciali o da
societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in
relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la
lottizzazione
di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
renderli
edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei
terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo
oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu'
di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione e
le unita' immobiliari urbane che per la maggior
parte del
periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e
la
cessione sono state adibite ad abitazione principale
del
cedente o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso,
le
plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a
titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici
vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il
predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di
acquisto da
parte del donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo
oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce
cessione
di partecipazioni qualificate la cessione di azioni,
diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle
societa'
di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di
cui al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art.
73,
comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di
diritti o titoli attraverso cui possono essere
acquisite le
predette partecipazioni, qualora le partecipazioni,
i
diritti o titoli ceduti rappresentino,
complessivamente,
una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per
cento
ovvero una partecipazione al capitale od al
patrimonio
superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si
tratti di
titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso
cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene
conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti
di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di
tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi,
ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione
si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i
titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di
diritti
di voto o di partecipazione superiore alle
percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'art. 44 quando non
rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma
9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia
superiore
al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio
netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato
prima della data di stipula del contratto secondo
che si
tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati
regolamentati o di altre partecipazioni. Per le
plusvalenze
realizzate mediante la cessione dei contratti
stipulati con
associanti non residenti che non soddisfano le
condizioni
di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo
periodo,
l'assimilazione opera a prescindere dal valore
dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero
precedente
qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25
per
cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati
in base alle disposizioni previste del comma 2
dell'art. 47
del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
ai
sensi della lettera c), realizzate mediante cessione
a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra
partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'art.
5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera
c), e
dei soggetti di cui all'art. 73, nonche' di diritti
o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di
cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma
9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia
non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del
valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo
bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto
secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono
negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non
superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni
dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal
comma 2
dell'art. 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a
titolo
oneroso ovvero rimborso di titoli non
rappresentativi di
merci, di certificati di massa, di valute estere,
oggetto
di cessione a termine o rivenienti da depositi o
conti
correnti, di metalli preziosi, sempre che' siano
allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si
considera
cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle
valute
estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli
precedentemente
indicati, comunque realizzati mediante rapporti da
cui
deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
acquistare a
termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o
merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno
o piu'
pagamenti collegati a tassi di interesse, a
quotazioni o
valori di strumenti finanziari, di valute estere, di
metalli preziosi o di merci e ad ogni altro
parametro di
natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione
della
presente lettera sono considerati strumenti
finanziari
anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,
diversi
da quelli precedentemente indicati, realizzati
mediante
cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di
rapporti
produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari
o di
strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati
mediante
rapporti attraverso cui possono essere conseguiti
differenziali positivi e negativi in dipendenza di
un
evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il
pubblico e
i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di
particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in
affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
di
opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di
processi,
formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in
campo industriale, commerciale o scientifico, salvo
il
disposto della lettera b) del comma 2 dell'art. 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in
usufrutto e
dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti
nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita
totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a
formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di
successiva
cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai
sensi
dell'art. 58;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro
autonomo
non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi
di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari
di
spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori
artistici
ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di
natura non
professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita'
dilettantistiche,
e quelli erogati nell'esercizio diretto di attivita'
sportive dilettantistiche dal CONI, dalle
Federazioni
sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per
l'Incremento
delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione
sportiva e da qualunque organismo, comunque
denominato, che
persegua finalita' sportive dilettantistiche e che
da essi
sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche
ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
di
carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi in favore di societa' e
associazioni
sportive dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'art. 171, comma
2, ove
ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle
lettere
precedenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 25 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986:
«Art. 25 (Redditi fondiari). - 1. Sono redditi
fondiari
quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati
nel
territorio dello Stato che sono o devono essere
iscritti,
con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni
o nel
catasto edilizio urbano.
2. I redditi fondiari si distinguono in redditi
dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei
fabbricati.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986:
«Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1.
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di
famiglia i
seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e
l'importo corrispondente al rapporto fra reddito
complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo
non
supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a
15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a
40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione
spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di
80.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000
euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a)
e'
aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli
affidati o
affiliati. La detrazione e' aumentata a 900 euro per
ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le
predette
detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220
euro per
ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'art.
3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i
contribuenti con
piu' di tre figli a carico la detrazione e'
aumentata di
200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La
detrazione spetta per la parte corrispondente al
rapporto
tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu'
figli,
l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di
15.000
euro per ogni figlio successivo al primo. La
detrazione e'
ripartita nella misura del 50 per cento tra i
genitori non
legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo
accordo tra gli stessi, spetta al genitore che
possiede un
reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In
caso di
separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di
accordo,
al genitore affidatario. Nel caso di affidamento
congiunto
o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza
di
accordo, nella misura del 50 per cento tra i
genitori. Ove
il genitore affidatario ovvero, in caso di
affidamento
congiunto, uno dei genitori affidatari non possa
usufruire
in tutto o in parte della detrazione, per limiti di
reddito, la detrazione e' assegnata per intero al
secondo
genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le
parti,
e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario
un
importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso
di
affidamento congiunto, pari al 50 per cento della
detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a
carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per
l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli naturali e il contribuente non
e'
coniugato o, se coniugato, si e' successivamente
legalmente
ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli
adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente
e
questi non e' coniugato o, se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente
separato, per
il primo figlio si applicano, se piu' convenienti,
le
detrazioni previste alla lettera a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che
hanno diritto alla detrazione, per ogni altra
persona
indicata nell'articolo 433 del codice civile che
conviva
con il contribuente o percepisca assegni alimentari
non
risultanti da provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria. La
detrazione spetta per la parte corrispondente al
rapporto
tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 80.000 euro.
1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico,
ai
genitori e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di
importo
pari a 1.200 euro. La detrazione e' ripartita nella
misura
del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed
effettivamente separati. In caso di separazione
legale ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o
cessazione
degli effetti civili del matrimonio, la detrazione
spetta
ai genitori in proporzione agli affidamenti
stabiliti dal
giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per
l'intero importo.
2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano
a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche
le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e
consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa
Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a
2.840,51
euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono
rapportate
a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a
quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
Qualora
la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare
superiore all'imposta lorda, diminuita delle
detrazioni di
cui al comma 1 del presente articolo nonche' agli
articoli
13, 15 e 16, nonche' delle detrazioni previste da
altre
disposizioni normative, e' riconosciuto un credito
di
ammontare pari alla quota di detrazione che non ha
trovato
capienza nella predetta imposta. Con decreto del
Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro
delle politiche per la famiglia, sono definite le
modalita'
di erogazione del predetto ammontare.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a),
numero
1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella
misura di
690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera
a),
numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione
non
compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c)
e d),
sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le
detrazioni non competono. Negli altri casi, il
risultato
dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro
cifre
decimali.
4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e'
assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle
relative
pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986:
«Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo). -
1.
Il reddito complessivo si determina sommando i
redditi di
ogni categoria che concorrono a formarlo e
sottraendo le
perdite derivanti dall'esercizio di imprese
commerciali di
cui all'articolo 66 e quelle derivanti
dall'esercizio di
arti e professioni. Non concorrono a formare il
reddito
complessivo dei percipienti i compensi non ammessi
in
deduzione ai sensi dell'art. 60.
2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed
in
accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonche'
quelle
delle societa' semplici e delle associazioni di cui
allo
stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e
professioni, si sottraggono per ciascun socio o
associato
nella proporzione stabilita dall'art. 5. Per le
perdite
della societa' in accomandita semplice che eccedono
l'ammontare del capitale sociale la presente
disposizione
si applica nei soli confronti dei soci
accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese
commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione
in
societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice sono
computate in diminuzione dai relativi redditi
conseguiti
nei periodi di imposta e per la differenza nei
successivi,
ma non oltre il quinto, per l'intero importo che
trova
capienza in essi. La presente disposizione non si
applica
per le perdite determinate a norma dell'art. 66. Si
applicano le disposizioni dell'art. 84, comma 2, e,
limitatamente alle societa' in nome collettivo ed in
accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del
medesimo
art. 84.».
- Si riporta il testo del comma 32 dell'art. 81 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con
modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«32. In considerazione delle straordinarie tensioni
cui
sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il
costo
delle bollette energetiche, nonche' il costo per la
fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere
le fasce
deboli di popolazione in stato di particolare
bisogno e su
domanda di queste, e' concessa ai residenti di
cittadinanza
italiana che versano in condizione di maggior
disagio
economico, individuati ai sensi del comma 33, una
carta
acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e
servizi,
con onere a carico dello Stato.».
- Si riporta il testo degli articoli 23 e 29 del
decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle
imposte sui redditi):
«Art. 23 (Ritenute sui redditi di lavoro
dipendente). -
1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87,
comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,
n. 917, le societa' e associazioni indicate
nell'articolo 5
del predetto testo unico e le persone fisiche che
esercitano imprese commerciali, ai sensi
dell'articolo 51
del citato testo unico, o imprese agricole, le
persone
fisiche che esercitano arti e professioni, il
curatore
fallimentare, il commissario liquidatore nonche' il
condominio quale sostituto di imposta, i quali
corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48
dello
stesso testo unico, devono operare all'atto del
pagamento
una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito
delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con
obbligo
di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare
sui
predetti valori non trovi capienza, in tutto o in
parte,
sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito
e'
tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente
all'ammontare della ritenuta.
1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente
prestato
all'estero di cui all'articolo 48, concernente
determinazione del reddito di lavoro dipendente,
comma
8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre
1986, n. 917, devono in ogni caso operare le
relative
ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori
di
cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui
redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle
successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun
periodo
di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle
persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i
corrispondenti scaglioni annui di reddito ed
effettuando le
detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del
citato testo
unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni
di cui
agli articoli 12 e 13 del citato testo unico sono
riconosciute se il percipiente dichiara annualmente
di
avervi diritto, indica le condizioni di spettanza,
il
codice fiscale dei soggetti per i quali si
usufruisce delle
detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente
le
eventuali variazioni;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul
reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b),
del
citato testo unico, con i criteri di cui all'art.
18, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito
complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente, effettuando le detrazioni previste negli
articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle
altre
indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1,
lettera a),
del citato testo unico con i criteri di cui
all'articolo 17
dello stesso testo unico;
d-bis) [sulla parte imponibile delle prestazioni di
cui
all'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del citato
testo
unico, con i criteri di cui all'art. 17-bis dello
stesso
testo unico];
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori
di
cui all'art. 48, del citato testo unico, non
compresi
nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso
testo
unico, corrisposti agli eredi del lavoratore
dipendente,
con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di
reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono
effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso
di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di
cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e
i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e
l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti
stessi,
tenendo conto delle detrazioni eventualmente
spettanti a
norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle
imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente
spettanti a
norma dell'art. 15 dello stesso testo unico, e
successive
modificazioni, per oneri a fronte dei quali il
datore di
lavoro ha effettuato trattenute, nonche',
limitatamente
agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello
stesso
articolo, per erogazioni in conformita' a contratti
collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In
caso di
incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo
delle
imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno
entro il
28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito puo'
dichiarare per iscritto al sostituto di volergli
versare
l'importo corrispondente alle ritenute ancora
dovute,
ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo
sulle
retribuzioni dei periodi di paga successivi al
secondo
dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di
cui e'
differito il pagamento si applica l'interesse in
ragione
dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e
versato
nei termini e con le modalita' previste per le somme
cui si
riferisce. L'importo che al termine del periodo
d'imposta
non e' stato trattenuto per cessazione del rapporto
di
lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve
essere
comunicato all'interessato che deve provvedere al
versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.
[Qualora le comunicazioni delle indennita' e dei
compensi
di cui all'art. 47, comma 1, lettera b), del citato
testo
unico pervengano al sostituto oltre il termine del
12
gennaio del periodo d'imposta successivo, di esse lo
stesso
terra' conto ai fini delle operazioni di conguaglio
del
periodo d'imposta successivo]. Se alla formazione
del
reddito di lavoro dipendente concorrono somme o
valori
prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo
definitivo sono ammesse in detrazione fino a
concorrenza
dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti
all'estero. La disposizione del periodo precedente
si
applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i
valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il
reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta
precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno
Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio
di fine anno il sostituito puo' chiedere al
sostituto di
tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente,
o
assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti
nel
corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal
fine il
sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta,
entro il
12 del mese di gennaio del periodo d'imposta
successivo a
quello in cui sono stati percepiti, la
certificazione unica
concernente i redditi di lavoro dipendente, o
assimilati a
quelli di lavoro dipendente, erogati da altri
soggetti,
compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad
effettuare le ritenute. [Alla consegna della
suddetta
certificazione unica il sostituito deve anche
comunicare al
sostituto quale delle opzioni previste al comma
precedente
intende adottare in caso di incapienza delle
retribuzioni a
subire il prelievo delle imposte]. La presente
disposizione
non si applica ai soggetti che corrispondono
trattamenti
pensionistici.
5. [Le disposizioni dei precedenti commi si
applicano
anche alle persone fisiche che esercitano arti e
professioni, ai sensi dell'art. 49, del testo unico
delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quando
corrispondono somme e valori di cui all'art. 48,
dello
stesso testo unico, deducibili ai fini della
determinazione
del loro reddito di lavoro autonomo].».
«Art. 29 (Ritenuta sui compensi e altri redditi
corrisposti dallo Stato). - 1. Le amministrazioni
dello
Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che
corrispondono le somme e i valori di cui all'art.
23,
devono effettuare all'atto del pagamento una
ritenuta
diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle
persone
fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e'
operata con
le seguenti modalita':
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
di
cui all'art. 48, del testo unico delle imposte sui
redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle
successive lettere b) e c), aventi carattere fisso e
continuativo, con i criteri e le modalita' di cui al
comma
2 dell'art. 23;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore
diversi
da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte
imponibile
delle indennita' di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e
8, del
citato testo unico, con la aliquota applicabile allo
scaglione di reddito piu' elevato della categoria o
classe
di stipendio del percipiente all'atto del pagamento
o, in
mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di
reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b),
del
citato testo unico, con i criteri di cui all'art.
18, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito
complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente, al netto delle deduzioni di cui agli
articoli
11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle
altre
indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1,
lettera a),
del citato testo unico con i criteri di cui all'art.
17,
dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e valori di
cui
all'art. 48, del citato testo unico, non compresi
nell'art.
16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico,
corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per
il
primo scaglione di reddito.
2. Gli uffici che dispongono il pagamento di
emolumenti
aventi carattere fisso e continuativo devono
effettuare
entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di
cessazione del rapporto, se questa e' anteriore
all'anno,
il conguaglio di cui al comma 3 dell'art. 23, con le
modalita' in esso stabilite. A tal fine, all'inizio
del
rapporto, il sostituito deve specificare quale delle
opzioni previste al comma 3 dell'art. 23 intende
adottare.
Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e
gli
altri organi che corrispondono compensi e
retribuzioni non
aventi carattere fisso e continuativo devono
comunicare ai
predetti uffici, entro la fine dell'anno e,
comunque, non
oltre il 12 gennaio dell'anno successivo,
l'ammontare delle
somme corrisposte, l'importo degli eventuali
contributi
previdenziali e assistenziali, compresi quelli a
carico del
datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le
somme e i
valori a carattere ricorrente la comunicazione deve
essere
effettuata su supporto magnetico secondo specifiche
tecniche approvate con apposito decreto del Ministro
del
tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze.
Qualora,
alla data di cessazione del rapporto di lavoro,
l'ammontare
degli emolumenti dovuti non consenta la integrale
applicazione della ritenuta di conguaglio, la
differenza e'
recuperata mediante ritenuta sulle competenze di
altra
natura che siano liquidate anche da altro soggetto
in
dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si
applicano
anche le disposizioni dell'art. 23, comma 4.
3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del
Senato e della Corte costituzionale, nonche' della
Presidenza della Repubblica e degli organi
legislativi
delle regioni a statuto speciale, che corrispondono
le
somme e i valori di cui al comma 1, effettuano,
all'atto
del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta
sul
reddito delle persone fisiche con i criteri indicati
nello
stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto
del
pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi
di cui
all'art. 47, comma 1, lettera g), del testo unico
delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano
una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito delle
persone fisiche, commisurata alla parte imponibile
di dette
indennita' e assegni, con le aliquote determinate
secondo i
criteri indicati nel comma 1. Si applicano le
disposizioni
di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori
di
cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto
o in
parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il
sostituito
e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente
all'ammontare della ritenuta.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di
cui
al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre
somme
di cui agli articoli 24, 25, 25-bis, 26 e 28
effettuano
all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle
disposizioni stesse.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, e
successive modificazioni (Testo unico delle
disposizioni
legislative e regolamentari in materia di
documentazione
amministrativa):
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente
stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta
conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa
e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle
modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita'
personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione
e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le
qualita' personali e i fatti non espressamente
indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato
mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria
e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n.
322, e successive modificazioni (Regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni
relative
alle imposte sui redditi, all'imposta regionale
sulle
attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto, ai
sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23
dicembre 1996,
n. 662):
«3. Ai soli fini della presentazione delle
dichiarazioni
in via telematica mediante il servizio telematico
Entratel
si considerano soggetti incaricati della
trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti,
dei ragionieri e dei periti commerciali e dei
consulenti
del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
1993
nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere
di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per
la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di
laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere
a), b)
e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e
per
i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le
comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le
istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari,
le
Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni,
le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al
decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 25 del
decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto,
nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi
dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato,
delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del
presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata
entro la
data di presentazione della dichiarazione
successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento
diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le
ritenute
di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la
competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal
caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente
della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta
dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) [all'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche];
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente
della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale
ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del
contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31
della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti
sale cinematografiche.
2-bis. [Non sono ammessi alla compensazione di cui
al
comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta
sul
valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti
che si
avvalgono della procedura di compensazione della
predetta
imposta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 73
del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.
633].».
«Art. 25 (Decorrenza e garanzie). - 1. Il regime dei
versamenti unitari entra in funzione per tutti i
contribuenti a partire dal mese di maggio 1998. Sono
ammessi alla compensazione:
a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di
partita IVA;
b) dall'anno 1999 le societa' di persone ed
equiparate
ai fini fiscali, nonche' i soggetti non titolari di
partita
IVA;
c) dall'anno 2000 i soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche.
2. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei
contributi che possono essere compensati, e', fino
all'anno
2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun
periodo
d'imposta.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, possono essere
modificati i termini di cui al comma 1, lettere a),
b) e
c), tenendo conto delle esigenze organizzative e di
bilancio.
4. I contribuenti titolari di partita IVA non
ammessi
alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte
che non
trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto
del
limite di cui al comma 2, possono ricorrere alla
procedura
di rimborso prevista dal titolo II del regolamento
concernente l'istituzione del conto fiscale,
adottato con
decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle
finanze. La garanzia e' prestata ai sensi dell'art.
38-bis,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
26
ottobre 1972, n. 633. [La garanzia e' prestata in
favore
dell'ufficio tributario competente al rimborso e
copre
qualsiasi credito vantato dall'ufficio stesso,
indipendentemente dall'atto in base al quale la
garanzia e'
stata prestata]. [La garanzia deve avere la durata
di un
quinquennio decorrente dall'anno successivo a quello
in cui
il rimborso e' stato eseguito].».
- Si riportano le tabelle A e B allegate alla legge
29
ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di
tesoreria
unica per enti ed organismi pubblici):
«Tabella A
Accademia nazionale dei Lincei
- Aereo club d'Italia
- Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
(ANPA)
- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
- Agenzia per i servizi sanitari regionali, decreto
legislativo n. 266/1993
- Agenzia per la diffusione delle teconologie per
l'innovazione
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN)
- Agenzia spaziale italiana
- Automobile Club d'Italia
- Autorita' garante della concorrenza e del mercato
- Autorita' portuali
- Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
- Aziende di promozione turistica
- Aziende e consorzi fra province e comuni per
l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale
- Aziende sanitarie e aziende ospedaliere di cui
decreto
legislativo n. 502/1992
- Biblioteca di Documentazione Pedagogica (BDP)
- Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate
- Centro europeo dell'educazione (CEDE)
- Club alpino italiano
- Comitato nazionale per le ricerche e per lo
sviluppo
dell'energia nucleare e delle energie alternative
(ENEA)
- Comitato per l'intervento nella SIR
- Commissione nazionale per la societa' e la borsa
(CONSOB)
- Comuni, con esclusione di quelli con popolazione
inferiore a 5000 abitanti che non beneficiano di
trasferimenti statali
- Comunita' montane, con popolazione complessiva
montana
non inferiore a 10000 abitanti
- Consiglio nazionale delle ricerche
- Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura
- Consorzi interuniversitari
- Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove
partecipino province e comuni con popolazione
complessiva
non inferiore a 10000 abitanti, nonche' altri enti
pubblici
- Consorzi per i nuclei di industrializzazione e
consorzi per l'area di sviluppo industriale a
prevalente
apporto finanziario degli enti territoriali
- Consorzio canale Milano-Cremona-Po
- Consorzio del Ticino
- Consorzio dell'Adda
- Consorzio dell'Oglio
- Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione
e
lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e
tecnologica della provincia di Trieste
- Consorzio per la zona agricola industriale di
Verona
- Ente acquedotti siciliani
- Ente autonomo «Esposizione triennale
internazionale
delle arti decorative ed industriali moderne e
dell'architettura moderna» di Milano
- Ente autonomo del Flumendosa
- Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in
Roma
- Ente Irriguo Umbro-Toscano
- Ente Mostra d'Oltremare di Napoli
- Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV)
- Ente nazionale corse al trotto
- Ente nazionale italiano turismo
- Ente nazionale per il cavallo italiano
- Ente nazionale per la cellulosa e la carta
- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)
- Ente nazionale sementi elette
- Ente per il Museo nazionale della scienza e della
tecnica «Leonardo da Vinci» in Milano
- Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS)
- Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania
- Ente Risorse Idriche Molise (ERIM)
- Ente teatrale italiano
- Ente zona industriale di Trieste
- Enti parchi nazionali
- Enti parchi regionali
- Enti provinciali per il turismo
- Enti regionali di sviluppo agricolo
- Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali
- Gestione governativa dei servizi pubblici di
navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda,
di Como
- Gestioni governative ferroviarie
- Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di
diritto pubblico di cui al decreto legislativo 30
giugno
1993, n. 269
- Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione e
Aggiornamento Educativo (IRRSAE)
- Istituti sperimentali agrari
- Istituti zooprofilattici sperimentali
- Istituto agronomico per l'Oltremare
- Istituto centrale di statistica (ISTAT)
- Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata alla pesca marittima
- Istituto di biologia della selvaggina
- Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE)
- Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo
Ferraris» -
Torino
- Istituto italiano di medicina sociale
- Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente
- Istituto nazionale della nutrizione
- Istituto nazionale di alta matematica
- Istituto nazionale di fisica nucleare
- Istituto nazionale di geofisica
- Istituto nazionale di ottica
- Istituto nazionale di studi ed esperienze di
architettura navale (Vasca navale)
- Istituto nazionale economia agraria
- Istituto nazionale per la fisica della materia
- Istituto nazionale per le conserve alimentari
- Istituto papirologico «Girolamo Vitelli»
- Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare
(ISMEA)
- Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori
- Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza
del lavoro (ISPESL)
- Istituzioni di cui all'art. 23, secondo comma,
della
legge n. 142/1990
- Jockey club d'Italia
- Lega italiana per la lotta contro i tumori
- Lega navale italiana
- Organi straordinari della liquidazione degli enti
locali dissestati
- Osservatori astronomici, astrofisici e
vulcanologici
- Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste
- Policlinici universitari, decreto legislativo n.
502/1992
- Province
- Regioni
- Riserva fondo lire UNRRA
- Scuola superiore dell'economia e delle finanze
- Societa' degli Steeple-chases d'Italia
- Soprintendenza archeologica di Pompei
- Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli
- Stazioni sperimentali per l'industria
- Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE)
- Unioni di comuni con popolazione complessiva non
inferiore a 10000 abitanti
- Universita' Statali, Istituti Istruzione
Universitaria
e Enti ed Organismi per il Diritto allo Studio a
carattere
regionale.».
«Tabella B
- Agenzia Industrie Difesa
- Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno
- ANAS
- Cassa conguaglio zucchero
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
- Croce rossa italiana
- Ente nazionale di previdenza e assistenza per i
lavoratori dello spettacolo
- Ente nazionale risi
- Fondo centrale garanzia per le autostrade e per le
ferrovie metropolitane
- Fondo per il piano straordinario per la rinascita
economica e sociale della Sardegna
- Fondo per la riforma dell'assetto agropastorale
della
Sardegna
- Fondo straordinario per il piano di rinascita
regione
sarda
- INAIL
- INPDAP
- INPS
- IPSEMA
- Istituto nazionale per il commercio estero
- Istituto postelegrafonici
- Istituto superiore di sanita'
- Regioni a statuto ordinario e speciale, province
autonome di Trento e Bolzano
- SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del
credito all'esportazione
- Sezione speciale fondo interbancario di garanzia
.».
- Per il riferimento al comma 2 dell'art. 1 del
decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vedasi in nota
precedente.
- Per il riferimento al comma 3 dell'art. 3 del
decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322
vedasi in nota precedente.
- Per il riferimento agli articoli 23 e 29 del
decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600
vedasi in nota precedente.
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 11-ter
della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni
(Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello
Stato in materia di bilancio):
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata
indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura
finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia
tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale,
anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al
Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti
iniziative
legislative. La relazione individua le cause che
hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della
revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la
quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il
Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi'
promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche'
riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al
conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal
Documento
di programmazione economico-finanziaria e da
eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative
risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in
caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della
normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri.».
Art. 2.
Mutui prima casa: per
i mutui in corso le rate variabili 2009 non
possono superare il 4 per cento grazie all'accollo
da parte dello
Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui,
il saggio di base
su cui si calcolano gli spread e' costituito dal
saggio BCE.
1. L'importo delle
rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso
non fisso da corrispondere nel corso del 2009 e'
calcolato ((
applicando il tasso )) maggiore tra il 4 per cento
senza spread,
spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso
contrattuale
alla data di sottoscrizione del contratto. Tale
criterio di calcolo
non si applica nel caso in cui le condizioni
contrattuali determinano
una rata di importo inferiore.
(( 1-bis. Anche al fine di escludere a carico del
mutuatario
qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti
di consenso alla
surrogazione, ai sensi dell'articolo 1202 del codice
civile, relativi
a mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o
la costruzione
dell'abitazione principale, contratti entro la data
di entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto da soggetti in
favore dei quali e' prevista la rinegoziazione
obbligatoria, sono
autenticati dal notaio senza applicazione di alcun
onorario e con il
solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza
rilasciata dalla
prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla
seconda banca
devono essere forniti al notaio per essere prodotti
unitamente
all'atto di surrogazione. Per eventuali attivita'
aggiuntive non
necessarie all'operazione, espressamente richieste
dalle parti, gli
onorari di legge restano a carico della parte
richiedente. In ogni
caso, le banche e gli intermediari finanziari, per
l'esecuzione delle
formalita' connesse alle operazioni di cui
all'articolo 8 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive
modificazioni, non
applicano costi di alcun genere, anche in forma
indiretta, nei
riguardi dei clienti. ))
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui ((
garantiti da
ipoteca )) per l'acquisto la costruzione e la
ristrutturazione
dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle
di categoria A1,
A8 e A9, sottoscritti (( o accollati anche a seguito
di frazionamento
)) da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il
comma 1 si applica
anche ai mutui rinegoziati in applicazione
dell'articolo 3 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, ((
con
modificazioni, )) dalla legge 24 luglio 2008, n.
126, con effetto sul
conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire
dal momento in
cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo
pari a zero,
sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
(( 3. La differenza tra gli importi, a carico del
mutuatario, delle
rate determinati secondo il comma 1 e quelli
derivanti
dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei
mutui e' assunta
a carico dello Stato. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabilite le modalita' per la
comunicazione alle
banche e agli intermediari finanziari dei
contribuenti per i quali,
sulla base delle informazioni disponibili presso
l'Anagrafe
tributaria, possono ricorrere le condizioni per
l'applicabilita'
delle disposizioni di cui al presente comma e le
modalita' tecniche
per garantire ai medesimi operatori l'attribuzione
di un credito
d'imposta, utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997,n. 241, e
successivemodificazioni, pari allaparte di rata a
carico dello Stato
ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei
relativi flussi
finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione
dei provvedimenti
di cui all'articolo 12, comma 9, del presente
decreto. ))
4. Gli oneri derivanti dal comma 3, (( pari a 350
milioni di euro
per l'anno 2009, )) sono coperti con le maggiori
entrate derivanti
dal presente decreto.
5. A partire dal 1 gennaio 2009, (( le banche e gli
intermediari
finanziari iscritti negli elenchi di cui agli
articoli 106 e 107 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e
successive
modificazioni, )) che offrono alla clientela mutui
garantiti da
ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale
devono assicurare
ai medesimi clienti la possibilita' di stipulare
tali contratti a
tasso variabile indicizzato al tasso sulle
operazioni di
rifinanziamento principale della Banca centrale
europea. Il tasso
complessivo applicato in tali contratti e' in linea
con quello
praticato per le altre forme di indicizzazione
offerte. (( Le banche
e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi
di cui ai citati
articoli 106 e 107 del testo unico dicui al decreto
legislativo n.
385 del 1993, e successive modificazioni, )) sono ((
tenuti )) a
osservare le disposizioni emanate dalla Banca
d'Italia per assicurare
adeguata pubblicita' e trasparenza all'offerta di
tali contratti e
alle relative condizioni. (( Le banche e gli
intermediari finanziari
iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106
e 107 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
1993,e successive
modificazioni, )) trasmettono alla Banca d'Italia,
con le modalita' e
nei termini da questa indicate, segnalazioni
statistiche periodiche
sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei
mutui stipulati.
Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al
presente comma e
delle relative istruzioni applicative emanate dalla
Banca d'Italia,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista
all'articolo 144, comma 3, (( del citato testo unico
di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993. )) Si applicano
altresi' le
disposizioni di cui all'articolo 145 (( del citato
testo unico di cui
al decreto legislativo n. 385 del 1993. ))
(( 5-bis. Le eventuali minori spese a carico dello
Stato per l'anno
2009, rispetto all'importo di 350 milioni di euro di
cui al comma 4,
registrate all'esito del monitoraggio di cui al
comma 3, sono
destinate, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche
sociali, all'ulteriore finanziamento degli assegni
familiari. Con lo
stesso decreto sono ridefiniti i livelli di reddito
e gli importi
degli assegni per i nuclei familiari in maniera da
valorizzare le
esigenze delle famiglie piu' numerose o con
componenti portatori di
handicap, nonche' al fine di una tendenziale
assimilazione tra le
posizioni dei titolari di reddito di lavoro
dipendente o assimilati e
i titolari di reddito di lavoro autonomo che si
siano adeguati agli
studi di settore.
5-ter. Al fine di incrementare la dotazione del
Fondo nazionale per
il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione, di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre
1998, n. 431, e'
autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20 milioni
di euro.
5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per
l'inosservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge
31 gennaio 2007,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n.
40, come modificato dal comma 450 dell'articolo 2
della legge 24
dicembre 2007, n. 244, si applicano le sanzioni
pecuniarie di cui
all'articolo 144, comma 4, del testo unico delle
leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1o settembre
1993, n. 385.
5-quinquies. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma
5-quater sono
destinate ad incrementare il Fondo di solidarieta'
per i mutui per
l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2,
comma 475, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto,
previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, emana il
regolamento
attuativo del Fondo di solidarieta' per i mutui per
l'acquisto della
prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della
legge 24 dicembre
2007, n. 244. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1202 del codice
civile:
«Art. 1202 (Surrogazione per volonta' del debitore).
-
Il debitore, che prende a mutuo [c.c. 1813] una
somma di
danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il
debito,
puo' surrogare il mutuante nei diritti del creditore
[c.c.
1201], anche senza il consenso di questo.
La surrogazione ha effetto quando concorrono le
seguenti
condizioni:
1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto
avente
data certa [c.c. 1199, 2704];
2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente
la
specifica destinazione della somma mutuata;
3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione
del
debitore circa la provenienza della somma impiegata
nel
pagamento. Sulla richiesta del debitore, il
creditore non
puo' rifiutarsi di inserire nella quietanza tale
dichiarazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge
31
gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei
consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo
di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la
valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale
e la
rottamazione di autoveicoli), convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e
successive modificazioni:
«Art. 8 (Portabilita' del mutuo; surrogazione). - 1.
In
caso di mutuo, apertura di credito od altri
contratti di
finanziamento da parte di intermediari bancari e
finanziari, la non esigibilita' del credito o la
pattuizione di un termine a favore del creditore non
preclude al debitore l'esercizio della facolta' di
cui
all'art. 1202 del codice civile.
2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma
1, il
mutuante surrogato subentra nelle garanzie
accessorie,
personali e reali, al credito surrogato.
L'annotamento di
surrogazione puo' essere richiesto al conservatore
senza
formalita', allegando copia autentica dell'atto di
surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura
privata.
3. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla
stipulazione del contratto, con il quale si
impedisca o si
renda oneroso per il debitore l'esercizio della
facolta' di
surrogazione di cui al comma 1. La nullita' del
patto non
comporta la nullita' del contratto. Resta salva la
possibilita' del creditore originario e del debitore
di
pattuire la variazione, senza spese, delle
condizioni del
contratto di mutuo in essere, mediante scrittura
privata
anche non autenticata.
3-bis. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il
trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle
condizioni stipulate tra il cliente e la banca
subentrante,
con l'esclusione di penali o altri oneri di
qualsiasi
natura. Non possono essere imposte al cliente spese
o
commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per
l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che
si
svolgono secondo procedure di collaborazione
interbancaria
improntate a criteri di massima riduzione dei tempi,
degli
adempimenti e dei costi connessi.
4. La surrogazione per volonta' del debitore e la
ricontrattazione di cui al presente articolo non
comportano
il venir meno dei benefici fiscali.
4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si
applicano
l'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del decreto
del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, ne'
le imposte indicate nell'art. 15 del medesimo
decreto.
4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma
4-bis, valutato in 2,5 milioni di euro annui a
decorrere
dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio
triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita'
previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per
l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a
2,5 milioni di euro per l'anno 2007 e a decorrere
dall'anno
2009, l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero e,
quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2008,
l'accantonamento relativo al Ministero della
solidarieta'
sociale.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti
dall'applicazione del comma 4-bis, anche ai fini
dell'applicazione dell'art. 11-ter, comma 7, della
legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
trasmette alle Camere, corredati da apposite
relazioni, gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell'art. 7,
secondo
comma, numero 2), della citata legge n. 468 del
1978. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge
27
maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per
salvaguardare
il potere di acquisto delle famiglie), convertito,
con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126:
«Art. 3 (Rinegoziazione mutui per la prima casa). -
1.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e
l'Associazione
bancaria italiana definiscono con apposita
convenzione, da
stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata
in
vigore del presente decreto, aperta all'adesione
delle
banche e degli intermediari finanziari ai sensi
dell'art.
106 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre
1993, n. 385, le modalita' ed i criteri di
rinegoziazione,
anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto
stabilito ai sensi dell'art. 120, comma 2, del
citato
decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui a
tasso
variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e
la
ristrutturazione dell'abitazione principale
anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Al
fine di favorire una maggiore concorrenza nel
mercato a
vantaggio dei mutuatari, nella convenzione e'
espressamente
prevista la possibilita' che le singole banche
aderenti
adottino, dandone puntuale informazione ai clienti,
eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto
previsto ai commi 2 e seguenti del presente
articolo, ferma
restando l'opzione di portabilita' del mutuo, ai
sensi
dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007,
n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007,
n. 40, e successive modificazioni.
2. La rinegoziazione assicura la riduzione
dell'importo
delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello
della
rata che si ottiene applicando all'importo
originario del
mutuo il tasso di interesse come risultante dalla
media
aritmetica dei tassi applicati ai sensi del
contratto
nell'anno 2006. L'importo della rata cosi' calcolato
rimane
fisso per tutta la durata del mutuo.
3. La differenza tra l'importo della rata dovuta
secondo
il piano di ammortamento originariamente previsto e
quello
risultante dall'atto di rinegoziazione e' addebitata
su di
un conto di finanziamento accessorio regolato al
tasso che
si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data
di
rinegoziazione, maggiorabile fino ad un massimo di
uno
spread dello 0,50 annuo.
4. Nel caso in cui, successivamente alla
rinegoziazione
effettuata, la differenza tra l'importo della rata
dovuta
secondo il piano di ammortamento originariamente
previsto e
quello risultante dall'atto di rinegoziazione generi
saldi
a favore del mutuatario, tale differenza e' imputata
a
credito del mutuatario sul conto di finanziamento
accessorio. Qualora il debito del conto accessorio
risulti
interamente rimborsato l'ammortamento del mutuo ha
luogo
secondo la rata variabile originariamente prevista.
5. L'eventuale debito risultante dal conto
accessorio,
alla data di originaria scadenza del mutuo, e'
rimborsato
dal cliente sulla base di rate costanti il cui
importo e'
uguale all'ammontare della rata risultante dalla
rinegoziazione e l'ammortamento e' calcolato sulla
base
dello stesso tasso a cui e' regolato il conto
accessorio
purche' piu' favorevole al cliente.
6. Le garanzie gia' iscritte a fronte del mutuo
oggetto
di rinegoziazione continuano ad assistere, secondo
le
modalita' convenute, il rimborso del debito che
risulti
alla data di scadenza di detto mutuo senza il
compimento di
alcuna formalita', anche ipotecaria, fermo restando
quanto
previsto all'articolo 39, comma 5, del testo unico
delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La presente
disposizione si applica altresi' nel caso in cui,
per
effetto della rinegoziazione, il titolare del conto
di
finanziamento accessorio sia soggetto diverso dal
cessionario del mutuo nell'ambito di un'operazione
di
cartolarizzazione con cessione di crediti. In tal
caso la
surroga nelle garanzie opera di diritto, senza il
compimento di alcuna formalita', anche ipotecaria,
ma ha
effetto solo a seguito dell'integrale
soddisfacimento del
credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto
dell'operazione di cartolarizzazione.
7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del
1993
che aderiscono alla convenzione di cui al comma 1
formulano
ai clienti interessati, secondo le modalita'
definite nella
stessa convenzione, la proposta di rinegoziazione
entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
L'accettazione della proposta e' comunicata dal
mutuatario
alla banca o all'intermediario finanziario entro tre
mesi
dalla comunicazione della proposta stessa. La
rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a
decorrere
dalla prima rata in scadenza successivamente al 1°
gennaio
2009.
8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono
esenti
da imposte e tasse di alcun genere e per esse le
banche e
gli intermediari finanziari non applicano costi nei
riguardi dei clienti.
8-bis. Le disposizioni del presente articolo sono
derogabili solo in senso piu' favorevole al
mutuatario.».
- Per il riferimento all'art. 17 del decreto
legislativo
9 luglio 1997, n. 241 vedasi in riferimenti
normativi
all'art. 1.
- Si riporta il testo degli articoli 106 e 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive
modificazioni (Testo unico delle leggi in materia
bancaria
e creditizia):
«Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei
confronti del pubblico delle attivita' di assunzione
di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti
sotto
qualsiasi forma, di prestazione di servizi di
pagamento e
di intermediazione in cambi e' riservato a
intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto
dall'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1
possono svolgere esclusivamente attivita'
finanziarie,
fatte salve le riserve di attivita' previste dalla
legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al
ricorrere
delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a
responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque
volte il capitale minimo previsto per la
costituzione delle
societa' per azioni;
d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni
e
degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti
dagli
articoli 108 e 109.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti la
Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate
nel
comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio
nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si
considera comunque esercitato nei confronti del
pubblico
anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono
determinati tipi di attivita', puo', in deroga a
quanto
previsto dal comma
3, vincolare la scelta della forma giuridica,
consentire
l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire
diversi
requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione
nell'elenco e
da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca
d'Italia e
alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti
per
l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli
intermediari finanziari dati, notizie, atti e
documenti e,
se necessario, puo' effettuare verifiche presso la
sede
degli intermediari stessi, anche con la
collaborazione di
altre autorita'.
7. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari
finanziari
comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso
stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso
altre
societa' ed enti di qualsiasi natura.».
«Art. 107 (Elenco speciale) - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca
d'Italia e
la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili
all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto
tra
indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono
individuati gli intermediari finanziari che si
devono
iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' alle
deliberazioni
del CICR, detta agli intermediari iscritti
nell'elenco
speciale disposizioni aventi ad oggetto
l'adeguatezza
patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue
diverse configurazioni, l'organizzazione
amministrativa e
contabile e i controlli interni, nonche'
l'informativa da
rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca
d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate.
Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2
prevedono che gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate
da
societa' o enti esterni previsti dall'articolo 53,
comma
2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia
.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con
le
modalita' e nei termini da essa stabiliti,
segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento
richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con
facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e
gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli
intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni e
disporre la
riduzione delle attivita', nonche' vietare la
distribuzione
di utili o di altri elementi del patrimonio per
violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi
del
presente decreto .
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco
generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati
all'esercizio dei
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito
fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni
previste
nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche'
all'articolo 97-bis in quanto compatibile; in luogo
degli
articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica
l'articolo 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo
24
febbraio 1998, n. 58.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto
dal
comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'articolo 47.».
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 144
del
gia' citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
«3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni
di
amministrazione o di direzione, dei dipendenti,
nonche' dei
soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e'
applicabile la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci
milioni a
lire centoventicinque milioni per l'inosservanza
delle
norme contenute negli articoli 116 e 123 o delle
relative
disposizioni generali o particolari impartite dalle
autorita' creditizie.».
«4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni
di
amministrazione o di direzione, dei dipendenti,
nonche' dei
soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e'
applicabile la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire
cinquecento
milioni per l'inosservanza delle norme contenute
nell'art.
128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo
all'esercizio
delle funzioni di controllo previste dal medesimo
art. 128.
La stessa sanzione e' applicabile nel caso di
frazionamento
artificioso di un unico contratto di credito al
consumo in
una pluralita' di contratti dei quali almeno uno sia
di
importo inferiore al limite inferiore previsto
dall'art.
121, comma 4, lettera a).».
- Si riporta il testo dell'art. 145 del gia' citato
decreto legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 145 (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le
violazioni previste nel presente titolo cui e'
applicabile
una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o
l'UIC,
nell'ambito delle rispettive competenze, contestati
gli
addebiti alle persone e alla banca, alla societa' o
all'ente interessati e valutate le deduzioni
presentate
entro trenta giorni, tenuto conto del complesso
delle
informazioni raccolte applicano le sanzioni con
provvedimento motivato.
2. [Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
base della proposta della Banca d'Italia o dell'UIC,
provvede ad applicare le sanzioni con decreto
motivato].
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, e'
pubblicato, per
estratto, entro il termine di trenta giorni dalla
data di
notificazione, a cura e spese della banca, della
societa' o
dell'ente al quale appartengono i responsabili delle
violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione
nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di
applicazione delle altre sanzioni previste dal
presente
titolo e' pubblicato per estratto sul bollettino
previsto
dall'articolo 8.
4. Contro il provvedimento che applica la sanzione
e'
ammessa opposizione alla corte di appello di Roma.
L'opposizione deve essere notificata all'autorita'
che ha
emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni
dalla
data di comunicazione del provvedimento impugnato e
deve
essere depositata presso la cancelleria della corte
di
appello entro trenta giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La corte di appello, se ricorrono
gravi
motivi, puo' disporre la sospensione con decreto
motivato.
6. La corte di appello, su istanza delle parti,
fissa i
termini per la presentazione di memorie e documenti,
nonche' per consentire l'audizione anche personale
delle
parti.
7. La corte di appello decide sull'opposizione in
camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero, con
decreto
motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della
cancelleria della corte di appello, all'autorita'
che ha
emesso il provvedimento, anche ai fini della
pubblicazione
per estratto nel bollettino previsto dall'articolo
8.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal
presente
titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini
e le
modalita' previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come
modificato dal
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Le banche, le societa' o gli enti ai quali
appartengono i responsabili delle violazioni
rispondono, in
solido con questi, del pagamento della sanzione e
delle
spese di pubblicita' previste dal primo periodo del
comma 3
e sono tenuti a esercitare il regresso verso i
responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal
presente titolo non si applicano le disposizioni
contenute
nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 della
legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle
locazioni e
del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo):
«1. Presso il Ministero dei lavori pubblici e'
istituito
il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione, la cui dotazione annua e'
determinata dalla legge finanziaria, ai sensi
dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468,
e successive modificazioni.».
- Per il riferimento all'art. 8 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7 vedasi in nota precedente.
- Si riporta il testo del comma 475 dell'art. 2
della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato
(legge finanziaria 2008):
«475. E' istituito presso il Ministero dell'economia
e
delle finanze il Fondo di solidarieta' per i mutui
per
l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009.».
(( Art. 2-bis
Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari
1. Sono nulle le
clausole contrattuali aventi ad oggetto la
commissione di massimo scoperto se il saldo del
cliente risulti a
debito per un periodo continuativo inferiore a
trenta giorni ovvero a
fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresi'
nulle le
clausole, comunque denominate, che prevedono una
remunerazione
accordata alla banca per la messa a disposizione di
fondi a favore
del cliente titolare di conto corrente
indipendentemente
dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che
prevedono una
remunerazione accordata alla banca indipendentemente
dall'effettiva
durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del
cliente, salvo che
il corrispettivo per il servizio di messa a
disposizione delle somme
sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per
le somme
effettivamente utilizzate, con patto scritto non
rinnovabile
tacitamente, in misura onnicomprensiva e
proporzionale all'importo e
alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e
sia
specificatamente evidenziato e rendicontato al
cliente con cadenza
massima annuale con l'indicazione dell'effettivo
utilizzo avvenuto
nello stesso periodo, fatta salva comunque la
facolta' di recesso del
cliente in ogni momento.
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni
derivanti dalle
clausole, comunque denominate, che prevedono una
remunerazione, a
favore della banca, dipendente dall'effettiva durata
dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente,
dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,
sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione
dell'articolo 1815
del codice civile, dell'articolo 644 del codice
penale e degli
articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il
Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, emana
disposizioni transitorie in relazione
all'applicazione dell'articolo
2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire
che il limite
previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del
codice penale, oltre
il quale gli interessi sono usurari, resta regolato
dalla disciplina
vigente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del
presente decreto fino a che la rilevazione del tasso
effettivo
globale medio non verra' effettuata tenendo conto
delle nuove
disposizioni.
3. I contratti in corso alla data di entrata in
vigore della legge
di conversione del presente decreto sono adeguati
alle disposizioni
del presente articolo entro centocinquanta giorni
dalla medesima
data. Tale obbligo di adeguamento costituisce
giustificato motivo
agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo
unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1815 del codice
civile:
«Art. 1815 (Interessi). - Salvo diversa volonta'
delle
parti, il mutuatario deve corrispondere gli
interessi al
mutuante [c.c. 1282, 1820]. Per la determinazione
degli
interessi si osservano le disposizioni dell'articolo
1284.
Se sono convenuti interessi usurari [c.p. 644, 649],
la
clausola e' nulla e non sono dovuti interessi [c.c.
1339,
1419].».
- Si riporta il testo dell'art. 644 del codice
penale:
«Art. 644 (Usura). - Chiunque, fuori dei casi
previsti
dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto
qualsiasi
forma, per se' o per altri, in corrispettivo di una
prestazione di denaro o di altra utilita', interessi
o
altri vantaggi usurari [c.c. 1448, 1815], e' punito
con la
reclusione da due a dieci anni e con la multa da
euro 5.000
a euro 30.000.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di
concorso nel delitto previsto dal primo comma,
procura a
taluno una somma di denaro od altra utilita' facendo
dare o
promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un
compenso usurario [c.p. 649].
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari. Sono altresi' usurari
gli
interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli
altri
vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle
concrete
modalita' del fatto e al tasso medio praticato per
operazioni similari, risultano comunque
sproporzionati
rispetto alla prestazione di denaro o di altra
utilita',
ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha
dati o
promessi si trova in condizioni di difficolta'
economica o
finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse
usurario si
tiene conto delle commissioni, remunerazioni a
qualsiasi
titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e
tasse,
collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma
sono
aumentate da un terzo alla meta':
1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una
attivita' professionale, bancaria o di
intermediazione
finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia
partecipazioni o quote societarie o aziendali o
proprieta'
immobiliari;
3) se il reato e' commesso in danno di chi si trova
in
stato di bisogno;
4) se il reato e' commesso in danno di chi svolge
attivita' imprenditoriale, professionale o
artigianale;
5) se il reato e' commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo alla misura di prevenzione
della
sorveglianza speciale durante il periodo previsto di
applicazione e fino a tre anni dal momento in cui e'
cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai
sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per uno
dei delitti di cui al presente articolo, e' sempre
ordinata
la confisca dei beni che costituiscono prezzo o
profitto
del reato ovvero di somme di denaro, beni ed
utilita' di
cui il reo ha la disponibilita' anche per interposta
persona per un importo pari al valore degli
interessi o
degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i
diritti
della persona offesa dal reato alle restituzioni e
al
risarcimento dei danni.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della
legge 7
marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di
usura):
«Art. 2 - 1. Il Ministro del tesoro, sentiti la
Banca
d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva
trimestralmente il tasso effettivo globale medio,
comprensivo di commissioni, di remunerazioni a
qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse,
riferito ad anno, degli interessi praticati dalle
banche e
dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi
tenuti
dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca
d'Italia ai
sensi degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 1° settembre
1993,
n. 385 , nel corso del trimestre precedente per
operazioni
della stessa natura. I valori medi derivanti da tale
rilevazione, corretti in ragione delle eventuali
variazioni
del tasso ufficiale di sconto successive al
trimestre di
riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella
Gazzetta
Ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per categorie
omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto,
dell'importo, della durata, dei rischi e delle
garanzie e'
effettuata annualmente con decreto del Ministro del
tesoro,
sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei
cambi e
pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al
comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla
erogazione del
credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva
sede, e
in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al
pubblico, in
modo facilmente visibile, apposito avviso contenente
la
classificazione delle operazioni e la rilevazione
dei tassi
previsti nei commi 1 e 2.
4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo
644
del codice penale, oltre il quale gli interessi sono
sempre
usurari, e' stabilito nel tasso medio risultante
dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale
ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di
operazioni in cui il credito e' compreso, aumentato
della
meta'.».
«Art. 3. - 1. La prima classificazione di cui al
comma 2
dell'articolo 2 verra' pubblicata entro il termine
di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della
presente legge . Entro i successivi centottanta
giorni
sara' pubblicata la prima rilevazione trimestrale di
cui al
comma 1 del medesimo articolo 2. Fino alla
pubblicazione di
cui al comma 1 dell'articolo 2 e' punito a norma
dell'articolo 644, primo comma, del codice penale
chiunque,
fuori dei casi previsti dall'articolo 643 del codice
penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi
forma, per
se' o per altri, da soggetto in condizioni di
difficolta'
economica o finanziaria, in corrispettivo di una
prestazione di denaro o di altra utilita', interessi
o
altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete
modalita'
del fatto e ai tassi praticati per operazioni
similari dal
sistema bancario e finanziario, risultano
sproporzionati
rispetto alla prestazione di denaro o di altra
utilita'.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di
concorso
nel delitto previsto dall'articolo 644, primo comma,
del
codice penale, procura a soggetto che si trova in
condizioni di difficolta' economica o finanziaria
una somma
di denaro o altra utilita' facendo dare o
promettere, a se'
o ad altri, per la mediazione, un compenso che,
avuto
riguardo alle concrete modalita' del fatto, risulta
sproporzionato rispetto all'opera di mediazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 118 del
gia'
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
«1. Nei contratti di durata puo' essere convenuta la
facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i
prezzi e
le altre condizioni di contratto qualora sussista un
giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 1341, secondo comma, del codice
civile.».
(( Art. 2-ter
Utilizzo del risparmio degli enti locali
1. I comuni che hanno
rispettato il patto di stabilita' interno
degli enti locali nel triennio precedente possono
non conteggiare nei
saldi utili ai fini del medesimo patto di stabilita'
interno per il
2009 le somme destinate ad investimenti
infrastrutturali o al
pagamento di spese in conto capitale per impegni
gia' assunti, se
finanziate da risparmi derivanti:
a) dal minore onere per interessi conseguente alla
riduzione dei
tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione
dei mutui stessi,
se non gia' conteggiato nei bilanci di previsione;
b) dal minore onere per interessi registrato a
seguito
dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione
disponibile per la
rinegoziazione di mutui e prestiti.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma
1 si provvede
con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da adottare,
di concerto con il Ministro dell'interno, entro
trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente
decreto, in modo da garantire che gli effetti sui
saldi
dell'indebitamento netto e del fabbisogno non
eccedano l'importo di
cinque milioni di euro per l'anno 2009. ))
Art. 3.
Blocco e riduzione delle tariffe
1. Al fine di
contenere gli oneri finanziari a carico dei
cittadini
e delle imprese, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del
presente decreto sino al 31 dicembre 2009, e'
sospesa l'efficacia
delle norme statali che, obbligano o autorizzano
organi dello Stato
ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di
diritti,
contributi o tariffe a carico di persone fisiche o
persone giuridiche
in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri
meccanismi
automatici, fatta eccezione per i provvedimenti
volti al recupero dei
soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per
le tariffe
relative al servizio idrico (( e ai settori
dell'energia elettrica e
del gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in
diminuzione. Per il
settore autostradale e per i settori dell'energia
elettrica e del gas
si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e
seguenti. )) Per
quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe
di pertinenza
degli enti territoriali l'applicazione della
disposizione di cui al
presente comma e' rimessa all'autonoma decisione dei
competenti
organi di governo.
2. Ferma restando la piena efficacia e validita'
delle previsioni
tariffarie contenute negli atti convenzionali
vigenti, limitatamente
all'anno 2009 gli incrementi tariffari autostradali
sono sospesi fino
al 30 aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1
maggio 2009.
3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del
Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, da formularsi entro il 28 febbraio 2009, ((
sentite le
Commissioni parlamentari competenti, )) sono
approvate misure
finalizzate a creare le condizioni per accelerare la
realizzazione
dei piani di investimento, fermo restando quanto
stabilito dalle
vigenti convenzioni autostradali.
4. Fino alla data del 30 aprile 2009 e' altresi'
sospesa la
riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle
tariffe di
pedaggio autostradali decorrente dal 1° gennaio
2009, cosi' come
stabilito dall'articolo 1, comma 1021, della legge
27 dicembre 2006,
n. 296.
5. All'articolo 8-duodecies, comma 2, del
decreto-legge 8 aprile
2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno
2008, n. 101, dopo le parole «alla data di entrata
in vigore del
presente decreto» e' aggiunto il seguente periodo:
«Le societa'
concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono
concordare con il
concedente una formula semplificata del sistema di
adeguamento
annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una
percentuale fissa,
per l'intera durata della convenzione,
dell'inflazione reale, anche
tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre
che sulle
componenti per la specifica copertura degli
investimenti di cui
all'articolo 21, del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47,
nonche' dei nuovi investimenti come individuati
dalla direttiva
approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n.
39, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007,
ovvero di quelli
eventualmente compensati attraverso il parametro X
della direttiva
medesima.».
6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262,
convertito con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono
soppressi;
b) i commi 87 e 88 sono abrogati;
(( 6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24
dicembre 2003, n.
355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n.
47, sono apportate le seguenti modificazioni: ))
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il
concessionario
provvede a comunicare al concedente, entro il 31
ottobre di ogni
anno, le variazioni tariffarie che intende applicare
nonche' la
componente investimenti del parametro X relativo a
ciascuno dei nuovi
interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi
trenta giorni,
previa verifica della correttezza delle variazioni
tariffarie,
trasmette la comunicazione, nonche' una sua
proposta, ai Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia
e delle finanze,
i quali, di concerto, approvano o rigettano le
variazioni proposte
con provvedimento motivato nei quindici giorni
successivi al
ricevimento della comunicazione. Il provvedimento
motivato puo'
riguardare esclusivamente le verifiche relative alla
correttezza dei
valori inseriti nella formula revisionale e dei
relativi conteggi,
nonche' alla sussistenza di gravi inadempienze delle
disposizioni
previste dalla convenzione e che siano state
formalmente contestate
dal concessionario entro il 30 giugno precedente.»;
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre
1992, n. 498,
come modificato dall'articolo 2, comma 85, del
decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24
novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, la
lettera b) e'
sostituita dalla seguente: «b) mantenere adeguati
requisiti di
solidita' patrimoniale, come individuati nelle
convenzioni; ».
8. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
effettua un
particolare monitoraggio sull'andamento dei prezzi,
nel mercato
interno, relativi alla fornitura dell'energia
elettrica e del gas
naturale, avendo riguardo alla diminuzione del
prezzo dei prodotti
petroliferi; entro il 28 febbraio 2009 adotta le
misure e formula ai
Ministri competenti le proposte necessarie per
assicurare, in
particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi
derivanti dalla
predetta diminuzione.
(( 9. La tariffa agevolata per la fornitura di
energia elettrica,
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 28 dicembre
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del
18 febbraio 2008,
e' riconosciuta anche ai clienti domestici presso i
quali sono
presenti persone che versano in gravi condizioni di
salute, tali da
richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche,
alimentate ad energia elettrica, necessarie per il
loro mantenimento
in vita. )) A decorrere dal 1 gennaio 2009 le
famiglie economicamente
svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle
tariffe agevolate
per la fornitura di energia elettrica hanno diritto
anche alla
compensazione della spesa per la fornitura di gas
naturale. (( La
compensazione della spesa tiene conto della
necessita' di tutelare i
clienti che utilizzano impianti condominiali )) ed
e' riconosciuta in
forma differenziata per zone climatiche, nonche' in
forma parametrata
al numero dei componenti della famiglia, in modo
tale da determinare
una riduzione della spesa al netto delle imposte
dell'utente tipo
indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione
del predetto
beneficio i soggetti interessati presentano al
comune di residenza
un'apposita istanza secondo le modalita' stabilite
per l'applicazione
delle tariffe agevolate per la fornitura di energia
elettrica. Alla
copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a
statuto ordinario,
dalla compensazione sono destinate le risorse
stanziate ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n.
26 e dell'articolo 14, comma 1, della legge (( 28
dicembre 2001, n.
448, fatta eccezione per 47 milioni di euro per
l'anno 2009, che
continuano ad essere destinati alle finalita' di cui
al citato
articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26
del 2007. )) Nella
eventualita' che gli oneri eccedano le risorse di
cui al precedente
periodo, l'Autorita' per l'energia elettrica ed il
gas istituisce
un'apposita componente tariffaria a carico dei
titolari di utenze non
domestiche volta ad alimentare un conto gestito
dalla Cassa
conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre
misure tecniche
necessarie per l'attribuzione del beneficio.
(( 9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la
fornitura di
energia elettrica e il diritto alla compensazione
per la fornitura di
gas naturale, di cui al comma 9, sono riconosciuti
anche ai nuclei
familiari con almeno quattro figli a carico con
indicatore della
situazione economica equivalente non superiore a
20.000 euro.
10. In considerazione dell'eccezionale crisi
economica
internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato
dei prezzi delle
materie prime, al fine di garantire minori oneri per
le famiglie e le
imprese e di ridurre il prezzo dell'energia
elettrica, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del
presente decreto, il Ministro dello sviluppo
economico, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
conforma la disciplina
relativa al mercato elettrico e i connessi tempi di
attuazione, ivi
compreso il termine finale di cui alla lettera a),
ai seguenti
principi:
a) il prezzo dell'energia e' determinato, al termine
del processo
di adeguamento disciplinato dalle lettere da b) a
e), in base ai
diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in
modo vincolante, da
ciascuna azienda e accettati dal Gestore del mercato
elettrico, con
precedenza per le forniture offerte ai prezzi piu'
bassi fino al
completo soddisfacimento della domanda;
b) e' istituito, in sede di prima applicazione del
presente
articolo, un mercato infragiornaliero dell'energia,
in sostituzione
dell'attuale mercato di aggiustamento, che si svolge
tra la chiusura
del mercato del giorno precedente e l'apertura del
mercato dei
servizi di dispacciamento di cui alla lettera d)con
la partecipazione
di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato
infragiornaliero il prezzo
dell'energia sara' determinato in base a un
meccanismo di
negoziazione continua, nel quale gli utenti
abilitati potranno
presentare offerte di vendita e di acquisto
vincolanti con
riferimento a prezzi e quantita';
c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di
comunicazione derivi da
leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle
autorita', il Gestore
del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle
informazioni relative
alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo
massimo di sette
giorni. Le informazioni sugli impianti abilitati e
sulle reti, sulle
loro manutenzioni e indisponibilita' sono pubblicate
con cadenza
mensile;
d) e' attuata la riforma del mercato dei servizi di
dispacciamento, la cui gestione e' affidata al
concessionario del
servizio di trasmissione e dispacciamento, per
consentire di
selezionare il fabbisogno delle risorse necessarie a
garantire la
sicurezza del sistema elettrico in base alle diverse
prestazioni che
ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una
valorizzazione
trasparente ed economicamente efficiente. I servizi
di dispacciamento
sono assicurati attraverso l'acquisto delle risorse
necessarie dagli
operatori abilitati. Nel mercato dei servizi di
dispacciamento il
prezzo dell'energia sara' determinato in base ai
diversi prezzi
offerti in modo vincolante da ciascun utente
abilitato e accettati
dal concessionario dei servizi di dispacciamento,
con precedenza per
le offerte ai prezzi piu' bassi fino al completo
soddisfacimento del
fabbisogno;
e) e' attuata l'integrazione, sul piano funzionale,
del mercato
infragiornaliero di cui alla lettera b)con il
mercato dei servizi di
dispacciamento di cui alla lettera d), favorendo una
maggiore
flessibilita' operativa ed efficienza economica
attraverso un
meccanismo di negoziazione continua delle risorse
necessarie.
10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico,
sentita l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, in considerazione
di proposte di
intervento da essa segnalate al Governo, adotta
misure, di carattere
temporaneo e con meccanismi di mercato, per
promuovere la concorrenza
nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati.
10-ter. A decorrere dall'anno 2009, l'Autorita' per
l'energia
elettrica e il gas invia al Ministro dello sviluppo
economico, entro
il 30 settembre di ogni anno, una segnalazione sul
funzionamento dei
mercati dell'energia, che e' resa pubblica. La
segnalazione puo'
contenere, altresi', proposte finalizzate
all'adozione di misure per
migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso
interventi sui
meccanismi di formazione del prezzo, per promuovere
la concorrenza e
rimuovere eventuali anomalie del mercato. Il
Ministro dello sviluppo
economico, entro il mese di gennaio dell'anno
successivo, puo'
adottare uno o piu' decreti sulla base delle
predette proposte
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. A
tale riguardo,
potranno essere in particolare adottate misure con
riferimento ai
seguenti aspetti:
a) promozione dell'integrazione dei mercati
regionali europei
dell'energia elettrica, anche attraverso
l'implementazione di
piattaforme comuni per la negoziazione dell'energia
elettrica e
l'allocazione della capacita' di trasporto
transfrontaliera con i
Paesi limitrofi;
b) sviluppo dei mercati a termine fisici e
finanziari dell'energia
con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo
termine, al fine di
garantire un'ampia partecipazione degli operatori,
un'adeguata
liquidita' e un corretto grado di integrazione con i
mercati
sottostanti.
11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di
cui al comma 10,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
sentito il Ministero
dello sviluppo economico, adegua le proprie
deliberazioni, anche in
materia di dispacciamento di energia elettrica, ai
seguenti principi
e criteri direttivi:
a) i soggetti che dispongono singolarmente di
impianti o di
raggruppamenti di impianti essenziali per il
fabbisogno dei servizi
di dispacciamento, come individuati sulla base dei
criteri fissati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
conformita' ai
principi di cui alla presente lettera, sono tenuti a
presentare
offerte nei mercati alle condizioni fissate dalla
medesima Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, che implementa
meccanismi puntuali
volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri
per il sistema e
un'equa remunerazione dei produttori: in
particolare, sono essenziali
per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento,
limitatamente ai
periodi di tempo in cui si verificano le condizioni
di seguito
descritte, gli impianti che risultano tecnicamente e
strutturalmente
indispensabili alla risoluzione di congestioni di
rete o al
mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del
sistema elettrico
nazionale per significativi periodi di tempo;
b) sono adottate misure per il miglioramento
dell'efficienza del
mercato dei servizi per il dispacciamento,
l'incentivazione della
riduzione del costo di approvvigionamento dei
predetti servizi, la
contrattualizzazione a termine delle risorse e la
stabilizzazione del
relativo corrispettivo per i clienti finali.
12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della
legge di conversione del presente decreto, il
Ministro dello sviluppo
economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il
gas sentito il concessionario dei servizi di
trasmissione e
dispacciamento, puo' suddividere la rete rilevante
in non piu' di tre
macro-zone.
13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12,
la relativa
disciplina e' adottata, in via transitoria, con
decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
13-bis.Per agevolare il credito automobilistico,
l'imposta
provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel
pubblico registro
automobilistico di ipoteche per residuo prezzo o
convenzionali sui
veicoli e' stabilita in 50 euro. La cancellazione di
tali ipoteche e'
esente dell'imposta provinciale di trascrizione. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1021 dell'art. 1
della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato
(legge finanziaria 2007):
«1021. Il sovrapprezzo tariffario autostradale
previsto,
in particolare, dagli articoli 15 della legge 12
agosto
1982, n. 531, e successive modificazioni, e 11 della
legge
29 dicembre 1990, n. 407, e successive
modificazioni, e'
soppresso. A decorrere dal 1° gennaio 2007 e'
istituito,
sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade, un
sovrapprezzo il cui importo e' pari: a) per le
classi di
pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro
dal 1°
gennaio 2007, a 2,5 millesimi di euro a chilometro
dal 1°
gennaio 2008 e a 3 millesimi di euro a chilometro
dal 1°
gennaio 2009; b) per le classi di pedaggio 3, 4 e 5,
a 6
millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2007,
a 7,5
millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2008 e
a 9
millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2009.
I
conseguenti introiti sono dovuti ad ANAS Spa, quale
corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte
ad
assicurare l'adduzione del traffico alle tratte
autostradali in concessione, attraverso la
manutenzione
ordinaria e straordinaria, l'adeguamento e il
miglioramento
delle strade ed autostrade non a pedaggio in
gestione alla
stessa ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture, su proposta di ANAS Spa, sono
stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma, ivi
incluse
quelle relative al versamento del sovrapprezzo,
nonche'
quelle di utilizzazione degli introiti derivanti dal
presente comma. Conseguentemente alle maggiori
entrate sono
ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di
corrispettivo del contratto di servizio.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art.
8-duodecies
del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (Disposizioni
urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e
l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia
delle
Comunita' europee), convertito, con modificazioni,
dalla
legge 6 giugno 2008, n. 101, cosi' come modificato
dalla
presente legge:
«2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione
con
la societa' ANAS S.p.a. gia' sottoscritti dalle
societa'
concessionarie autostradali alla data di entrata in
vigore
del presente decreto. Le societa' concessionarie,
ove ne
facciano richiesta, possono concordare con il
concedente
una formula semplificata del sistema di adeguamento
annuale
delle tariffe di pedaggio basata su di una
percentuale
fissa, per l'intera durata della convenzione,
dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli
investimenti effettuati, oltre che sulle componenti
per la
specifica copertura degli investimenti di cui
all'articolo
21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.
47,
nonche' dei nuovi investimenti come individuati
dalla
direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno
2007,
n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197
del 25
agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente
compensati
attraverso il parametro X della direttiva medesima.
Le
societa' concessionarie, ove ne facciano richiesta,
possono
concordare con il concedente una formula
semplificata del
sistema di adeguamento annuale delle tariffe di
pedaggio
basata su di una percentuale fissa, per l'intera
durata
della convenzione, dell'inflazione reale, anche
tenendo
conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle
componenti per la specifica copertura degli
investimenti di
cui all'articolo 21, del decreto-legge 24 dicembre
2003, n.
355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio
2004, n. 47, nonche' dei nuovi investimenti come
individuati dalla direttiva approvata con
deliberazione
CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella
Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di
quelli
eventualmente compensati attraverso il parametro X
della
direttiva medesima. Ogni successiva modificazione
ovvero
integrazione delle convenzioni e' approvata secondo
le
disposizioni di cui ai commi 82 e seguenti
dell'articolo 2
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
3
ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in
materia
tributaria e finanziaria), convertito con
modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive
modificazioni, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2. - 1.- 83.
…….Omissis………
84. Gli schemi di convenzione unica di cui al comma
82,
concordati tra le parti e redatti conformemente a
quanto
stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di
consulenza per
l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei
servizi di pubblica utilita' (NARS), sono sottoposti
all'esame del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), anche al fine di
verificare l'attuazione degli obiettivi di cui al
comma 83.
Tale esame si intende assolto positivamente in caso
di
mancata deliberazione entro quarantacinque giorni
dalla
richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli
schemi
di convenzione, unitamente alle eventuali
osservazioni del
CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per
il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere
finanziario.
85. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n.
498, il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Le societa' concessionarie autostradali sono
soggette ai seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in
borsa, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica
31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
b) mantenere adeguati requisiti di solidita'
patrimoniale, come individuati con decreto del
Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro
delle infrastrutture;
c) agire a tutti gli effetti come amministrazione
aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e
servizi di
importo superiore alla soglia di rilevanza
comunitaria
nonche' di lavori, ancorche' misti con forniture o
servizi
e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto
del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n.
163, e successive modificazioni;
d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle
procedure di aggiudicazione all'approvazione di ANAS
Spa,
che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro
ricevimento: in caso di inutile decorso del termine
si
applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241;
vietare la partecipazione alle gare per
l'affidamento di
lavori alle imprese comunque collegate ai
concessionari,
che siano realizzatrici della relativa
progettazione. Di
conseguenza, cessa di avere applicazione, a
decorrere dal 3
ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei
Ministri
in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di
partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade
Spa di
soggetti che operano in prevalenza nei settori delle
costruzioni e della mobilita';
e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte
a
prevenire i conflitti di interesse degli
amministratori, e,
per gli stessi, speciali requisiti di onorabilita' e
professionalita', nonche', per almeno alcuni di
essi, di
indipendenza;
f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le
commissioni
di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono
nominate
dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i
poteri
di vigilanza dell'Autorita' di cui all'articolo 6
del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n.
163. La composizione del consiglio dell'Autorita' e'
aumentata di due membri con oneri a carico del suo
bilancio. Il presidente dell'Autorita' e' scelto fra
i
componenti del consiglio.
5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi
alle opere
da realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle altre
concessionarie devono essere sottoposte al parere
del
Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro
valutazione tecnico-economica.
5-ter. L'affidamento dei servizi di distribuzione
carbolubrificanti e delle attivita' commerciali e
ristorative nelle aree di servizio delle reti
autostradali,
in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere
c) ed f)
del comma 5, avviene secondo i seguenti principi:
a) verifica preventiva della sussistenza delle
capacita' tecnico-organizzative ed economiche dei
concorrenti allo scopo di garantire un adeguato
livello e
la regolarita' del servizio, secondo quanto
disciplinato
dalla normativa di settore;
b) valutazione delle offerte dei concorrenti che
valorizzino l'efficienza, la qualita' e la varieta'
dei
servizi, gli investimenti in coerenza con la durata
degli
affidamenti e la pluralita' dei marchi. I processi
di
selezione devono assicurare una prevalente
importanza al
progetto tecnico-commerciale rispetto alle
condizioni
economiche proposte;
c) modelli contrattuali idonei ad assicurare la
competitivita' dell'offerta in termini di qualita' e
disponibilita' dei servizi nonche' dei prezzi dei
prodotti
oil e non oil».
86. ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:
a) richiede informazioni ed effettua controlli, con
poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione
della
documentazione e delle notizie utili in ordine al
rispetto
degli obblighi di cui alle convenzioni di
concessione e
all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre
1992, n.
498, come sostituito dal comma 85 del presente
articolo,
nonche' dei propri provvedimenti;
b) emana direttive concernenti l'erogazione dei
servizi
da parte dei concessionari, definendo in particolare
i
livelli generali di qualita' riferiti al complesso
delle
prestazioni e i livelli specifici di qualita'
riferiti alla
singola prestazione da garantire all'utente, sentiti
i
concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei
consumatori;
c) emana direttive per la separazione contabile e
amministrativa e verifica i costi delle singole
prestazioni
per assicurare, tra l'altro, la loro corretta
disaggregazione e imputazione per funzione svolta,
provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi
analoghi
in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei
dati;
d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in
caso di inosservanza degli obblighi di cui alle
convenzioni
di concessione e di cui all'articolo 11, comma 5,
della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal
comma
85 del presente articolo, nonche' dei propri
provvedimenti
o in caso di mancata ottemperanza da parte dei
concessionari alle richieste di informazioni o a
quelle
connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel
caso
in cui le informazioni e i documenti acquisiti non
siano
veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non
inferiori
nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo
a euro
150 milioni, per le quali non e' ammesso quanto
previsto
dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689; in
caso di reiterazione delle violazioni ha la facolta'
di
proporre al Ministro competente la sospensione o la
decadenza della concessione;
e) segnala all'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, con riferimento agli atti e ai
comportamenti
delle imprese sottoposte al proprio controllo,
nonche' di
quelle che partecipano agli affidamenti di lavori,
forniture e servizi effettuate da queste, la
sussistenza di
ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990,
n. 287.
87. [Abrogato]
88. [Abrogato]
89 - 181 …… Omissis……».
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge
24
dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti
da
disposizioni legislative), convertito, con
modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, cosi' come
modificato
dalla presente legge:
«Art.21 (Concessioni autostradali). - 1. [Abrogato]
2. [Abrogato]
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore
della legge di conversione del presente decreto, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sottopone al
CIPE una proposta intesa a integrare gli standard di
qualita' e le modalita' di misurazione e verifica
dei
relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare
qualita' e
sicurezza del servizio, fluidita' in itinere e
qualita'
ambientale. La formulazione integrativa dovra'
basarsi su
rilevazioni oggettive e verificabili dei risultati
ottenuti. Essa dovra' essere resa operativa in tempo
utile
a permetterne l'applicazione alle scadenze previste
dagli
impegni contrattuali vigenti o a far tempo dal loro
rinnovo.
4. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche
laddove
comportino variazioni o modificazioni al piano degli
investimenti e al parametro X della formula di
adeguamento
tariffario di cui alla citata Del.CIPE 20 dicembre
1996, n.
319, sono approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro
dell'economia e delle finanze.
5. Il concessionario provvede a comunicare al
concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le
variazioni
tariffarie che intende applicare nonche' la
componente
investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei
nuovi
interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi
trenta
giorni, previa verifica della correttezza delle
variazioni
tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una
sua
proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti
e dell'economia e delle finanze, i quali, di
concerto,
approvano o rigettano le variazioni proposte con
provvedimento motivato nei quindici giorni
successivi al
ricevimento della comunicazione. Il provvedimento
motivato
puo' riguardare esclusivamente le verifiche relative
alla
correttezza dei valori inseriti nella formula
revisionale e
dei relativi conteggi, nonche' alla sussistenza di
gravi
inadempienze delle disposizioni previste dalla
convenzione
e che siano state formalmente contestate dal
concessionario
entro il 30 giugno precedente.
6. [Abrogato]
7. Il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione
tra
ANAS e Autostrade Spa, ora Autostrade per l'Italia
Spa,
stipulato il 23 dicembre 2002, e' approvato a tutti
gli
effetti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia
e delle
finanze. Ai soli fini di tale atto aggiuntivo, lo
stesso
subordina l'applicazione del primo incremento
tariffario
annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi
all'approvazione del relativo progetto ai sensi
della
vigente normativa; i successivi incrementi tariffari
annuali devono essere applicati in funzione del
progressivo
stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del
singolo intervento.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della
legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti
in
materia di finanza pubblica), come modificato
dall'art. 2,
comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«5. Le societa' concessionarie autostradali sono
soggette ai seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in
borsa, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica
31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
b) mantenere adeguati requisiti di solidita'
patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;
c) agire a tutti gli effetti come amministrazione
aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e
servizi di
importo superiore alla soglia di rilevanza
comunitaria
nonche' di lavori, ancorche' misti con forniture o
servizi
e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto
del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n.
163, e successive modificazioni;
d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle
procedure di aggiudicazione all'approvazione di ANAS
Spa,
che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro
ricevimento: in caso di inutile decorso del termine
si
applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241;
vietare la partecipazione alle gare per
l'affidamento di
lavori alle imprese comunque collegate ai
concessionari,
che siano realizzatrici della relativa
progettazione. Di
conseguenza, cessa di avere applicazione, a
decorrere dal 3
ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei
Ministri
in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di
partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade
Spa di
soggetti che operano in prevalenza nei settori delle
costruzioni e della mobilita';
e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte
a
prevenire i conflitti di interesse degli
amministratori, e,
per gli stessi, speciali requisiti di onorabilita' e
professionalita', nonche', per almeno alcuni di
essi, di
indipendenza;
f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le
commissioni
di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono
nominate
dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i
poteri
di vigilanza dell'Autorita' di cui all'articolo 6
del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n.
163. La composizione del consiglio dell'Autorita' e'
aumentata di due membri con oneri a carico del suo
bilancio. Il presidente dell'Autorita' e' scelto fra
i
componenti del consiglio.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26
(Attuazione
della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro
comunitario per la tassazione dei prodotti
energetici e
dell'elettricita'):
«3. Ai fini di cui al comma 2, e' autorizzata la
spesa
di 98.000.000 di euro per l'anno 2008. A decorrere
dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo
11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.».
Art. 4.
Fondo per il credito
per i nuovi nati e disposizione per i volontari
del servizio civile nazionale
1. Per la
realizzazione di iniziative a carattere nazionale
volte a
favorire l'accesso al credito delle famiglie con un
figlio nato o
adottato nell'anno di riferimento e' istituito
presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri un apposito fondo
rotativo, dotato di
personalita' giuridica, denominato: «Fondo di
credito per i nuovi
nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per
ciascuno degli
anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di
garanzie dirette,
anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari
finanziari. Al
relativo onere si provvede (( a valere sulle risorse
)) del Fondo per
le politiche della famiglia di cui all'articolo 19,
comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato
dall'articolo 1,
comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Con decreto di
natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono
stabiliti i criteri e le modalita' di organizzazione
e di
funzionamento del Fondo, di rilascio e di
operativita' delle
garanzie.
(( 1-bis. Il Fondo di credito per i nuovi nati di
cui al comma 1 e'
altresi' integrato di ulteriori 10 milioni di euro
per l'anno 2009
per la corresponsione di contributi in conto
interessi in favore
delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel
medesimo anno che
siano portatori di malattie rare, appositamente
individuate
dall'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
b), del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124. In ogni caso,
l'ammontare
complessivo dei contributi non puo' eccedere il
predetto limite di 10
milioni di euro per l'anno 2009. ))
2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto
legislativo 5 aprile
2002, n. 77 e successive modificazioni e' sostituito
dai seguenti:
«4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti
e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi,
agli iscritti ai
fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione
generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti ed alla
gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995,
n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile
su base
volontaria successivi al 1o gennaio 2009 sono
riscattabili, in tutto
o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri
a carico del
Fondo Nazionale del Servizio civile, con le
modalita' di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338
e successive
modificazioni ed integrazioni, e sempreche' gli
stessi non siano gia'
coperti da contribuzione in alcuno dei regimi
stessi.
4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati
ai regimi
previdenziali di appartenenza in unica soluzione
ovvero in centoventi
rate mensili senza l'applicazione di interessi per
la rateizzazione.
4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo
Nazionale del
Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai
fini di cui al
comma 4 per il periodo di servizio civile prestato
dai volontari
avviati dal 1° gennaio 2009».
3. Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa
di 60 milioni di
euro, al personale del comparto sicurezza, difesa e
soccorso
pubblico, in ragione della specificita' dei compiti
e delle
condizioni di stato e di impiego del comparto,
titolare di reddito
complessivo di lavoro dipendente non superiore,
nell'anno 2008, a
35.000 euro, e' riconosciuta, in via sperimentale,
sul trattamento
economico accessorio, una riduzione dell'imposta sul
reddito delle
persone fisiche e delle addizionali regionali e
comunali. La misura
della riduzione e le modalita' applicative della
stessa saranno
individuate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su
proposta dei Ministri interessati, di concerto con
il (( Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione )) e con
il Ministro
dell'economia e delle finanze, (( da emanare entro
trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto. ))
(( 3-bis. Le risorse del fondo istituito
dall'articolo 1, comma
1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,
alimentato dalle societa' aeroportuali in
proporzione al traffico
generato, destinate al Dipartimento dei vigili del
fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile del
Ministero dell'interno,
sono utilizzate, a decorrere dal 1 gennaio 2009, per
il 40 per cento
al fine dell'attuazione di patti per il soccorso
pubblico da
stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le
organizzazioni
sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
per assicurare il
miglioramento della qualita' del servizio di
soccorso prestato dal
personale del medesimo Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e per il
60 per cento al fine di assicurare la valorizzazione
di una piu'
efficace attivita' di soccorso pubblico del Corpo
nazionale dei
vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti
da destinare
all'istituzione di una speciale indennita' operativa
per il servizio
di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno.
3-ter. Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui
al comma 3-bis
sono stabilite nell'ambito dei procedimenti
negoziali di cui agli
articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di
bilancio. ))
4. All'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo
2000, n. 53, la
parola «definite» e' sostituita dalle seguenti:
«definiti i
requisiti, i criteri e».
5. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 7,
comma 3, della
legge 8 marzo 2000, n. 53, e' emanato entro trenta
giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni
urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale), convertito con modificazioni,
dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato
dall'art. 1,
comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«19.Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai
diritti
e alle pari opportunita'.
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per
la
tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e
le sue
problematiche generazionali, nonche' per supportare
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito
un fondo
denominato «Fondo per le politiche della famiglia»,
al
quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per
l'anno
2006 e di dieci milioni di euro a decorrere
dall'anno
2007.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124
(Ridefinizione
del sistema di partecipazione al costo delle
prestazioni
sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma
dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre
1997, n.
449):
«1. Con distinti regolamenti del Ministro della
sanita'
da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge
23 agosto 1988, n. 400 , sono individuate,
rispettivamente:
a) le condizioni di malattia croniche o invalidanti;
b) le
malattie rare. Le condizioni e malattie di cui alle
lettere
a) e b) danno diritto all'esenzione dalla
partecipazione
per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate
dai
medesimi regolamenti. Nell'individuare le condizioni
di
malattia, il Ministro della sanita' tiene conto
della
gravita' clinica, del grado di invalidita', nonche'
della
onerosita' della quota di partecipazione derivante
dal
costo del relativo trattamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive
modificazioni
(Disciplina del Servizio civile nazionale a norma
dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), cosi'
come
sostituito dalla presente legge:
«Art. 9 (Trattamento economico e giuridico). - 1.
L'attivita' svolta nell'ambito dei progetti di
servizio
civile non determina l'instaurazione di un rapporto
di
lavoro e non comporta la sospensione e la
cancellazione
dalle liste di collocamento o dalle liste di
mobilita'.
2. Agli ammessi a prestare attivita' in un progetto
di
servizio civile compete un assegno per il servizio
civile,
non superiore al trattamento economico previsto per
il
personale militare volontario in ferma annuale,
nonche' le
eventuali indennita' da corrispondere in caso di
servizio
civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i
benefici
volti a compensare la condizione militare. La misura
del
compenso dovuto ai volontari del servizio civile
nazionale
e' determinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei
Ministri tenendo conto delle disponibilita'
finanziarie del
Fondo nazionale per il servizio civile.
3. L'Ufficio nazionale, tramite l'ISVAP, provvede a
predisporre condizioni generali di assicurazione per
i
rischi connessi allo svolgimento del servizio
civile.
4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni
lavoratori
dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed
esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n.
335, i periodi corrispondenti al servizio civile su
base
volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono
riscattabili,
in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e
senza
oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio
civile, con
le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12
agosto
1962, n. 1338 e successive modificazioni ed
integrazioni, e
sempreche' gli stessi non siano gia' coperti da
contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati
ai
regimi previdenziali di appartenenza in unica
soluzione
ovvero in centoventi rate mensili senza
l'applicazione di
interessi per la rateizzazione.
4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo
Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo
contributivo ai fini di cui al comma 4 per il
periodo di
servizio civile prestato dai volontari avviati dal
1°
gennaio 2009.
5. L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare
attivita' di servizio civile e' fornita dal Servizio
sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, le
certificazioni sanitarie a favore di chi presta il
servizio
civile sono rilasciate gratuitamente da parte delle
strutture del Servizio sanitario nazionale e sono
rimborsate a carico del Fondo nazionale.
6. Il personale femminile del Servizio civile
nazionale
e' sospeso dall'attivita' a decorrere dalla
comunicazione
da parte dell'interessata all'Ufficio nazionale,
alla
regione o alla provincia autonoma della
certificazione
medica attestante lo stato di gravidanza e fino
all'inizio
del periodo di astensione obbligatoria. Si applicano
le
disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del
decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dalla data di
sospensione del servizio a quella della sua ripresa
e'
corrisposto l'assegno di cui al comma 2, ridotto di
un
terzo, a carico del Fondo nazionale.
7. I dipendenti di amministrazioni pubbliche che
svolgono il servizio civile ai sensi del presente
decreto
legislativo, sono collocati, a domanda, in
aspettativa
senza assegni. In questo caso, il periodo trascorso
in
aspettativa e' computato per intero ai fini della
progressione in carriera, della attribuzione degli
aumenti
periodici di stipendio. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n.
958. Gli
oneri gravano sul Fondo nazionale.
8. Al termine del periodo di servizio civile,
compiuto
senza demerito, l'Ufficio nazionale per il servizio
civile
o le regioni o le province autonome di Trento e di
Bolzano,
per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai
volontari un apposito attestato da cui risulta
l'effettuazione del servizio civile. I titolari di
tale
attestato sono equiparati al personale militare
volontario
in ferma annuale.».
- Si riporta il testo del comma 1328 dell'art. 1
della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello
Stato
del servizio antincendi negli aeroporti,
l'addizionale sui
diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui
all'articolo 2,
comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, e' incrementata a
decorrere
dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero
imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle
societa'
aeroportuali in proporzione al traffico generato,
concorre
al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con
decreti
del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e
delle
finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio,
nonche'
alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra
le
unita' previsionali di base del centro di
responsabilita'
«Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e
della difesa civile» dello stato di previsione del
Ministero dell'interno.».
- Si riporta il testo degli articoli 37 e 83 del
decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma
dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252):
«Art.37 (Procedura di negoziazione). - 1. La
procedura
negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione
pubblica
almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini
di cui
all'articolo 34, comma 2. Le trattative si svolgono
tra i
soggetti di cui all'articolo 35 e si concludono con
la
sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di
procedere
alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo,
verifica,
sulla base della rappresentativita' accertata per
l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo
35, che
le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi
rappresentino piu' del cinquanta per cento come
media tra
il dato associativo e il dato elettorale, ovvero
almeno il
sessanta per cento del dato elettorale.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri
e ai
Ministri che compongono la delegazione di parte
pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni
dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale
interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva
della
spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero
periodo di
validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni
caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a
carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti
rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento,
nella legge
finanziaria, nonche' nel bilancio.
5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo,
verificate le
compatibilita' finanziarie ed esaminate le eventuali
osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di
accordo e il relativo schema di decreto del
Presidente
della Repubblica, prescindendo dal parere del
Consiglio di
Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito
entro
novanta giorni dall'inizio delle procedure, il
Governo
riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi
regolamenti.
6. Lo schema di decreto che recepisce l'ipotesi di
accordo, unitamente alla documentazione di cui al
comma 4,
e' trasmesso alla Corte dei conti, ai fini della
certificazione dell'attendibilita' dei costi
quantificati e
della loro compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo
1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. La Corte dei conti delibera entro
quindici
giorni dalla trasmissione dello schema di decreto,
decorsi
i quali la certificazione si intende effettuata
positivamente. Si applicano, in quanto compatibili,
le
disposizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 47 del
decreto
legislativo 31 marzo 2001, n. 165.».
«Art.83 (Procedura di negoziazione). - 1. La
procedura
negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione
pubblica
almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini
di cui
all'articolo 80, comma 2. Le trattative si svolgono
tra i
soggetti di cui all'articolo 81 e si concludono con
la
sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di
procedere
alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo,
verifica,
sulla base della rappresentativita' accertata per
l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo
81, che
le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi
stessa
rappresentino piu' del cinquanta per cento del dato
associativo espresso dal totale delle deleghe
sindacali
rilasciate.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri
ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte
pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni
dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale
interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva
della
spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero
periodo di
validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni
caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a
carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti
rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento,
nella legge
finanziaria, nonche' nel bilancio.
5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo,
verificate le
compatibilita' finanziarie ed esaminate le eventuali
osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di
accordo e il relativo schema di decreto del
Presidente
della Repubblica, prescindendo dal parere del
Consiglio di
Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito
entro
novanta giorni dall'inizio delle procedure, il
Governo
riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi
regolamenti.
6. Lo schema di decreto che recepisce l'ipotesi di
accordo, unitamente alla documentazione di cui al
comma 4,
e' trasmesso alla Corte dei conti, ai fini della
certificazione dell'attendibilita' dei costi
quantificati e
della loro compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo
1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. La Corte dei conti delibera entro
quindici
giorni dalla trasmissione dello schema di decreto,
decorsi
i quali la certificazione si intende effettuata
positivamente. Si applicano, in quanto compatibili,
le
disposizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 47 del
decreto
legislativo 31 marzo 2001, n. 165.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 7 della
legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il
sostegno
della maternita' e della paternita', per il diritto
alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei
tempi
delle citta') cosi' come sostituito dalla presente
legge:
«3. Con decreto del Ministro per la funzione
pubblica,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio
e della
programmazione economica, del lavoro e della
previdenza
sociale e per la solidarieta' sociale, sono definiti
i
requisiti, i criteri e le modalita' applicative
delle
disposizioni del comma 1 in riferimento ai
dipendenti delle
pubbliche amministrazioni.».
Art. 5.
Detassazione contratti di produttivita'
1. Per il periodo dal
1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono
prorogate le misure sperimentali per l'incremento
della produttivita'
del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1,
lettera c), del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure
trovano applicazione,
entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro
lordi, con
esclusivo riferimento al settore privato e per i
titolari di reddito
di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008,
a 35.000 euro, al
lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta
sostitutiva di
cui all'articolo 2 del citato decreto-legge. Se il
sostituto
d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva
in tale periodo
non e' lo stesso che ha rilasciato la certificazione
unica dei
redditi per il 2008, il beneficiario attesta per
iscritto l'importo
del reddito di lavoro dipendente conseguito nel
medesimo anno 2008.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126
recante
“Disposizioni urgenti per salvaguardare il
potere di
acquisto delle famiglie”:
«Art. 2 (Misure sperimentali per l'incremento della
produttivita' del lavoro). - 1. Salva espressa
rinuncia
scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1°
luglio
2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una
imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche
e delle addizionali regionali e comunali pari al 10
per
cento, entro il limite di importo complessivo di
3.000 euro
lordi, le somme erogate a livello aziendale:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi
del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate
nel
periodo suddetto;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero
per
prestazioni rese in funzione di clausole elastiche
effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo
riferimento
a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati
prima
della data di entrata in vigore del presente
provvedimento;
c) in relazione a incrementi di produttivita',
innovazione ed efficienza organizzativa e altri
elementi di
competitivita' e redditivita' legati all'andamento
economico dell'impresa.
2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai
fini
fiscali e della determinazione della situazione
economica
equivalente alla formazione del reddito complessivo
del
percipiente o del suo nucleo familiare entro il
limite
massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei
predetti
redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni
previdenziali
e assistenziali, salve restando le prestazioni in
godimento
sulla base del reddito di cui al comma 5.
3. L'imposta sostitutiva e' applicata dal sostituto
d'imposta. Se quest'ultimo non e' lo stesso che ha
rilasciato la certificazione unica dei redditi per
il 2007,
il beneficiario attesta per iscritto l'importo del
reddito
da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno
2007.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e
il
contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le
ordinarie disposizioni in materia di imposte
dirette.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno
natura
sperimentale e trovano applicazione con esclusivo
riferimento al settore privato e per i titolari di
reddito
da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007,
a
30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della
sperimentazione, il Ministro del lavoro, della
salute e
delle politiche sociali procede, con le
organizzazioni
sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale,
a una verifica degli effetti delle disposizioni in
esso
contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro
per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di
valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
6. Nell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b)
e'
soppressa.».
Art. 6.
Deduzione dall'IRES e
dall'IRPEF della quota di IRAP
relativa al costo del lavoro e degli interessi
1. A decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008,
e' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99,
comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il
D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo
pari al 10 per
cento dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive determinata
ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del
decreto legislativo ((
15 dicembre 1997, n. 446, )) forfetariamente
riferita all'imposta
dovuta sulla quota imponibile degli interessi
passivi e oneri
assimilati al netto degli interessi attivi e
proventi assimilati
ovvero delle spese per il personale dipendente e
assimilato al netto
delle deduzioni spettanti ai sensi (( dell'articolo
11, commi )) 1,
lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo
decreto (( legislativo
n. 446 del 1997. ))
2. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a
quello in corso al
31 dicembre 2008, per i quali e' stata comunque
presentata, entro il
termine di cui all'articolo 38 del decreto del
Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, istanza per il
rimborso della
quota delle imposte sui redditi corrispondente alla
quota dell'IRAP
riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati
ovvero alle spese
per il personale dipendente e assimilato, i
contribuenti hanno
diritto, con le modalita' e nei limiti stabiliti al
comma 4, al
rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per
cento dell'IRAP
dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai
suddetti
interessi e spese per il personale, come determinata
ai sensi del
comma 1.
3. I contribuenti che alla data di entrata in vigore
del presente
decreto non hanno presentato domanda hanno diritto
al rimborso previa
presentazione di istanza all'Agenzia delle entrate,
esclusivamente in
via telematica, qualora sia ancora pendente il
termine di cui
all'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
4. Il rimborso di cui al comma 2 e' eseguito secondo
l'ordine
cronologico di presentazione delle istanze di cui ai
commi 2 e 3, nel
rispetto dei limiti di spesa pari a 100 milioni di
euro per l'anno
2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400
milioni di euro per
l'anno 2011. Ai fini dell'eventuale completamento
dei rimborsi, si
provvedera' all'integrazione delle risorse con
successivi
provvedimenti legislativi. Con provvedimento del
Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le
modalita' di ((
presentazione delle istanze ed ogni altra
disposizione di attuazione
del presente articolo.
4-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 3 del
decreto-legge 23
ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22
dicembre 2008, n. 201, si applicano altresi' per
tutti i soggetti
residenti o aventi domicilio nei territori
maggiormente colpiti dagli
eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con
decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze del 14 e 15
novembre 2002 e
del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente,
nella Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20
novembre 2002 e
n. 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 59,4
milioni di euro per l'anno 2009, di 32 milioni di
euro per l'anno
2010, di 7 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4
milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2012 al 2019. Le risorse di
cui al periodo
precedente sono iscritte in un apposito fondo
istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a
59,4 milioni di
euro per l'anno 2009, a 32 milioni di euro per
l'anno 2010, a 7
milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di
euro per ciascuno
degli anni dal 2012 al 2019, si provvede mediante
riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61
della legge 27
dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree
sottoutilizzate,
per un importo, al fine di compensare gli effetti in
termini di
indebitamento netto, pari a 178,2 milioni di euro
per l'anno 2009, 64
milioni di euro per l'anno 2010, 7 milioni di euro
per l'anno 2011 e
4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012
al 2019.
4-quater. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27
dicembre 2006,
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « e 2009 » sono sostituite dalle
seguenti: « , 2009 e
2010 »;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La
detrazione
relativa all'anno 2010 non rileva ai fini della
determinazione
dell'acconto IRPEF per l'anno 2011 ».
4-quinquies. Il fondo di cui all'articolo 5, comma
4, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e' ridotto di
1,3 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 4,7 milioni di euro per l'anno
2011. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 99,
comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con il
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni,
recante «Approvazione del testo unico delle imposte
sui
redditi»:
«1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali e'
prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono
ammesse in
deduzione. Le altre imposte sono deducibili
nell'esercizio
in cui avviene il pagamento.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 5,
5-bis,
6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446,
recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche'
riordino
della disciplina dei tributi locali»:
«Art. 5 (Determinazione del valore della produzione
netta delle societa' di capitali e degli enti
commerciali).- 1. Per i soggetti di cui all'articolo
3,
comma 1, lettera a), non esercenti le attivita' di
cui agli
articoli 6 e 7, la base imponibile e' determinata
dalla
differenza tra il valore e i costi della produzione
di cui
alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice
civile,
con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10),
lettere
c) e d), 12) e 13), cosi' come risultanti dal conto
economico dell'esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base
ai
principi contabili internazionali, la base
imponibile e'
determinata assumendo le voci del valore e dei costi
della
produzione corrispondenti a quelle indicate nel
comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano
comunque
in deduzione: le spese per il personale dipendente e
assimilato classificate in voci diverse dalla citata
voce
di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo
2425 del
codice civile, nonche' i costi, i compensi e gli
utili
indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5),
dell'articolo 11 del presente decreto; la quota
interessi
dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal
contratto;
le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli
immobili di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
I
contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti
dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni
strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui
produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita'
dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore
della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote
di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione
di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura
non
superiore a un diciottesimo del costo
indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi classificabili
in
voci del conto economico diverse da quelle indicate
al
comma 1 concorrono alla formazione della base
imponibile se
correlati a componenti rilevanti della base
imponibile di
periodi d'imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione
nel
conto economico, i componenti positivi e negativi
del
valore della produzione sono accertati secondo i
criteri di
corretta qualificazione, imputazione temporale e
classificazione previsti dai principi contabili
adottati
dall'impresa.
«Art. 5-bis - (Determinazione del valore della
produzione netta delle societa' di persone e delle
imprese
individuali). - 1. Per i soggetti di cui
all'articolo 3,
comma 1, lettera b), la base imponibile e'
determinata
dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g),
del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e
delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli
articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e
l'ammontare
dei costi delle materie prime, sussidiarie e di
consumo,
delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei
canoni di
locazione anche finanziaria dei beni strumentali
materiali
e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il
personale dipendente e assimilato; i costi, i
compensi e
gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri
da 2) a
5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota
interessi dei canoni di locazione finanziaria,
desunta dal
contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale
sugli
immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.
504. I contributi erogati in base a norma di legge
concorrono comunque alla formazione del valore della
produzione, fatta eccezione per quelli correlati a
costi
indeducibili. I componenti rilevanti si assumono
secondo le
regole di qualificazione, imputazione temporale e
classificazione valevoli per la determinazione del
reddito
d'impresa ai fini dell'imposta personale.
2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di
contabilita' ordinaria, possono optare per la
determinazione del valore della produzione netta
secondo le
regole di cui all'articolo 5. L'opzione e'
irrevocabile per
tre periodi d'imposta e deve essere comunicata con
le
modalita' e nei termini stabiliti con provvedimento
del
direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare
entro il 31
marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si
intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno
che
l'impresa non opti, secondo le modalita' e i termini
fissati dallo stesso provvedimento direttoriale, per
la
determinazione del valore della produzione netta
secondo le
regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione
e'
irrevocabile per un triennio e tacitamente
rinnovabile.
«Art. 6 - (Determinazione del valore della
produzione
netta delle banche e di altri enti e societa'
finanziari).
- 1. Per le banche e gli altri enti e societa'
finanziari
indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27
gennaio
1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo
quanto
previsto nei successivi commi, la base imponibile e'
determinata dalla somma algebrica delle seguenti
voci del
conto economico redatto in conformita' agli schemi
risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi
dell'articolo
9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n.
38:
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per
cento
dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad
uso
funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al
90
per cento.
2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e
gli
intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo
svolgimento dei servizi di investimento indicati
nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni
in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti
nell'albo
previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto,
assume
rilievo la differenza tra la somma degli interessi
attivi e
proventi assimilati relativi alle operazioni di
riporto e
di pronti contro termine e le commissioni attive
riferite
ai servizi prestati dall'intermediario e la somma
degli
interessi passivi e oneri assimilati relativi alle
operazioni di riporto e di pronti contro termine e
le
commissioni passive riferite ai servizi prestati
dall'intermediario.
3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di
investimento, di cui al citato testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive
modificazioni, si assume la differenza tra le
commissioni
attive e passive.
4. Per le societa' di investimento a capitale
variabile,
si assume la differenza tra le commissioni di
sottoscrizione e le commissioni passive dovute a
soggetti
collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si
deducono i componenti negativi di cui alle lettere
b) e c)
del comma 1 nella misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono
cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio
redatto
secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della
Banca
d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006,
adottati ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28
febbraio
2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei
supplementi
ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14
gennaio 2006
e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4
dell'articolo 5.
7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei
cambi,
per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati
in
conformita' ai criteri di rilevazione e di redazione
adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello
Statuto del Sistema europeo di banche centrali
(SEBC) e
alle raccomandazioni dalla stessa formulate in
materia, la
base imponibile e' determinata dalla somma algebrica
delle
seguenti componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e
tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del reddito
monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e
immateriali, nella misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per
cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non
e'
comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei
compensi e
degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri
da 2)
a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei
canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto;
dell'imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi
concorrono
alla formazione del valore della produzione nella
misura
del 96 per cento del loro ammontare. I contributi
erogati
in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli
correlati a costi indeducibili, nonche' le
plusvalenze e le
minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili
che non
costituiscono beni strumentali per l'esercizio
dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui
scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in
ogni
caso alla formazione del valore della produzione.
Sono
comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento
del
costo sostenuto per l'acquisizione di marchi
d'impresa e a
titolo di avviamento in misura non superiore a un
diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione
al conto economico.
9. Per le societa' la cui attivita' consiste, in via
esclusiva o prevalente, nella assunzione di
partecipazioni
in societa' esercenti attivita' diversa da quella
creditizia o finanziaria, per le quali sussista
l'obbligo
dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del
testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
nell'apposita sezione dell'elenco generale dei
soggetti
operanti nel settore finanziario, la base imponibile
e'
determinata aggiungendo al risultato derivante
dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra
gli
interessi attivi e proventi assimilati e gli
interessi
passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della
produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare
«Art. 7 - (Determinazione del valore della
produzione
netta delle imprese di assicurazione). - 1. Per le
imprese
di assicurazione, la base imponibile e' determinata
apportando alla somma dei risultati del conto
tecnico dei
rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami
vita
(voce 80) del conto economico le seguenti
variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque
classificati, e le altre spese di amministrazione
(voci 24
e 70), sono deducibili nella misura del 90 per
cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura
del
50 per cento.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi
in
deduzione: le spese per il personale dipendente e
assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i
compensi
e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri
da 2)
a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite
e le
riprese di valore dei crediti; la quota interessi
dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal
contratto;
l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi
passivi
concorrono alla formazione del valore della
produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
3. I contributi erogati in base a norma di legge,
fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti
dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni
strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui
produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita'
dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore
della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote
di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione
di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura
non
superiore a un diciottesimo del costo
indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi si assumono
cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio
redatto
in conformita' ai criteri contenuti nel decreto
legislativo
26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite
dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1°
dicembre
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997
«Art 8. - (Determinazione del valore della
produzione
netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera
c) - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma
1,
lettera c), la base imponibile e' determinata dalla
differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e
l'ammontare dei costi sostenuti inerenti alla
attivita'
esercitata, compreso l'ammortamento dei beni
materiali e
immateriali, esclusi gli interessi passivi e le
spese per
il personale dipendente. I compensi, i costi e gli
altri
componenti si assumono cosi' come rilevanti ai fini
della
dichiarazione dei redditi.»
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11,
commi 1,
lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997, recante «Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della
disciplina
dei tributi locali»:
«Art 11 (Disposizioni comuni per la determinazione
del
valore della produzione netta). - 1. Nella
determinazione
della base imponibile:
a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro;
2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture,
delle
poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta
e
smaltimento rifiuti, un importo pari a 4.600 euro,
su base
annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo
indeterminato
impiegato nel periodo di imposta;
3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri
enti
finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori
dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle
telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e
della
raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a
9.200
euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente
a tempo
indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle
regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia,
Sardegna e Sicilia; tale deduzione e' alternativa a
quella
di cui al numero 2), e puo' essere fruita nel
rispetto dei
limiti derivanti dall'applicazione della regola de
minimis
di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione,
del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;
4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture,
delle
poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta
e
smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e
previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a
tempo
indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e
le spese per il personale assunto con contratti di
formazione e lavoro, nonche', per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi
sostenuti per il personale addetto alla ricerca e
sviluppo,
ivi compresi quelli per il predetto personale
sostenuti da
consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione
di
programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione
che
l'attestazione di effettivita' degli stessi sia
rilasciata
dal presidente del collegio sindacale ovvero, in
mancanza,
da un revisore dei conti o da un professionista
iscritto
negli albi dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali
o dei
consulenti del lavoro, nelle forme previste
dall'articolo
13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997,
n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal
responsabile
del centro di assistenza fiscale;
(omissis)
1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto
di
merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di
trasferta
previste contrattualmente, per la parte che non
concorre a
formare il reddito del dipendente ai sensi
dell'articolo
48, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre
1986, n. 917.
(omissis)
4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma
1,
lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino
a
concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 7.350 se la base imponibile non supera euro
180.759,91;
b) euro 5.500 se la base imponibile supera euro
180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c) euro 3.700 se la base imponibile supera euro
180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d) euro 1.850 se la base imponibile supera euro
180.919,91 ma non euro 180.999,91;
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma
1,
lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate
nelle
precedenti lettere e' aumentato, rispettivamente, di
euro
2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525.
4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) ad e), con componenti positivi che
concorrono
alla formazione del valore della produzione non
superiori
nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una
deduzione
dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base
annua, per
ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo
d'imposta
fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del
numero
di lavoratori dipendenti per i quali spetta la
deduzione di
cui al presente comma non si tiene conto degli
apprendisti,
dei disabili e del personale assunto con contratti
di
formazione lavoro.
(omissis)».
Comma 2:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,
n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione
delle
imposte sul reddito»:
«Art 38 (Rimborso dei versamenti diretti). - Il
soggetto
che ha effettuato il versamento diretto puo'
presentare
all'intendente di finanza nella cui circoscrizione
ha sede
il concessionario presso la quale e' stato eseguito
il
versamento, istanza di rimborso, entro il termine di
decadenza di quarantotto mesi dalla data del
versamento
stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione
ed
inesistenza totale o parziale dell'obbligo di
versamento.
L'istanza di cui al primo comma puo' essere
presentata
anche dal percipiente delle somme assoggettate a
ritenuta
entro il termine di decadenza di quarantotto mesi
dalla
data in cui la ritenuta e' stata operata.
L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle
imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di
pagamento.
Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo
precedente.
Quando l'importo del versamento diretto effettuato
ai
sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma,
lettera
c), dell'art. 3 e' superiore a quello dell'imposta
liquidata in base alla dichiarazione ai sensi
dell'art.
36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
l'intendente
di finanza provvede al rimborso della differenza con
ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio.
I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi
dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente
della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiesti
dalle
societa' non residenti aventi i requisiti di cui
alla
lettera a) del comma 4 del citato articolo 26-quater
o da
stabili organizzazioni, situate in un altro Stato
membro,
di societa' che hanno i suddetti requisiti sono
effettuati
entro un anno dalla data di presentazione della
richiesta
stessa, che deve essere corredata dalla
documentazione
prevista dall'articolo 26-quater, comma 6, del
citato
decreto n. 600 del 1973 o dalla successiva data di
acquisizione degli elementi informativi
eventualmente
richiesti.
Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine
di
cui al precedente comma, sulle somme rimborsate si
applicano gli interessi nella misura prevista
dall'articolo
44, primo comma.».
Comma 3:
- L'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante
«Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito» e'
citato
nelle note al comma 2 del presente articolo.
Comma 4-bis:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201,
recante «Interventi urgenti in materia di
adeguamento dei
prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai
settori
dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca
professionale, nonche' di finanziamento delle opere
per il
G8 e definizione degli adempimenti tributari per le
regioni
Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del
1997»:
«Art. 3 (Interventi in materia di protezione
civile). -
1. E' autorizzata, in favore della regione Sardegna,
la
spesa di 233 milioni di euro per fare fronte alla
realizzazione delle opere contenute nel piano del
grande
evento relativo alla Presidenza italiana del G8, di
cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data
21 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.
222 del 24 settembre 2007, a valere sulle risorse
del Fondo
per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61
della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, di cui:
a) 18,266 milioni rivenienti dalle somme relative
alle
delibere CIPE 22 dicembre 2006, n. 165, e 22
dicembre 2006,
n. 179, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2007 e n. 118 del 23
maggio
2007, di applicazione delle sanzioni sulle
assegnazioni
alla regione Sardegna ex delibere CIPE n. 36/2002 e
n.
17/2003;
b) 103,690 milioni derivanti dalle assegnazioni alla
regione Sardegna ex delibera CIPE n. 20/2004, non
impegnate
nei termini prescritti dalla delibera CIPE 22 marzo
2006,
n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256
del 3
novembre 2006;
c) 111,044 milioni nell'ambito delle risorse
destinate
alla regione Sardegna dalla delibera CIPE 21
dicembre 2007,
n. 166, pubblicata nel supplemento ordinario n. 123
alla
Gazzetta Ufficiale n. 111 del 13 maggio 2008, per la
realizzazione di programmi strategici di interesse
regionale.
2. Al fine di effettuare la definizione della
propria
posizione ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della
legge
24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 2, comma
1, del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla
legge
6 giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati
corrispondono
l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo,
ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto
delle
sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti
gia'
eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in
centoventi rate
mensili di pari importo da versare entro il giorno
16 di
ciascun mese a decorrere da giugno 2009. Al relativo
onere,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10
milioni di
euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61,
comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al
Fondo
per le aree sottoutilizzate, per un importo di 45
milioni
di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per
l'anno
2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di
finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6,
comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e'
incrementato
di 8,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 18,3
milioni di
euro per l'anno 2010 e di 3,3 milioni di euro per
l'anno
2011 in termini di sola cassa.
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano ai
soggetti privati e, in deroga all'articolo 6, comma
1-bis,
del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290,
limitatamente ai pagamenti relativi a contributi
previdenziali, assistenziali e assicurativi, ai
soggetti
pubblici che hanno usufruito della sospensione
prevista
dall'articolo 13 dell'ordinanza del Ministro
dell'interno,
delegato per il coordinamento della protezione
civile, n.
2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella
Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997, e successive
proroghe e integrazioni. Al relativo onere, pari a 2
milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di
euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede
mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo
61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
relativa
al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo
di 6
milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di
euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010.
3. I medesimi soggetti, entro la stessa data del 16
gennaio 2009, effettuano gli adempimenti tributari,
diversi
dai versamenti, non eseguiti per effetto delle
sospensioni
citate dalle disposizioni legislative indicate al
comma 2,
con le modalita' stabilite con provvedimento del
Direttore
dell'Agenzia delle entrate. I contribuenti che, ai
sensi
dell'articolo 14 dell'ordinanza del Ministro
dell'interno
n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella
Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997, hanno
chiesto la
sospensione della effettuazione delle ritenute alla
fonte
si avvalgono della definizione, effettuando
direttamente il
versamento dell'importo dovuto alle scadenze e con
le
modalita' previste dal presente articolo.
4. Il mancato versamento delle somme dovute per la
definizione, entro le scadenze previste dal comma 2,
non
determina l'inefficacia della definizione stessa. In
tale
caso si applicano le sanzioni e gli interessi
previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di mancato o
tardivo
versamento delle imposte e dei contributi
previdenziali,
assistenziali ed assicurativi. Per il recupero delle
somme
non corrisposte alle prescritte scadenze si
applicano le
disposizioni dell'articolo 14 del decreto del
Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
dell'articolo
24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46.Per le
somme iscritte a ruolo, oggetto della sospensione,
il
mancato versamento alle prescritte scadenze comporta
la
riscossione coattiva delle rate non pagate.
5. I soggetti che si avvalgono della definizione
tributaria comunicano, con apposito modello, da
approvarsi
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate,
le modalita' ed i dati relativi alla definizione.
Nel
medesimo provvedimento e' stabilito anche il termine
di
presentazione del modello».
- Il decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze
del 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
n. 270 del 18 novembre 2002, reca «Sospensione dei
termini
relativi agli adempimenti di obblighi tributari
aventi
scadenza nel periodo dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo
2003 a
favore dei soggetti residenti, alla data del 29
ottobre
2002, in taluni comuni della provincia di Catania
interessati dall'eruzione del vulcano Etna».
- Il decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze
del 15 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
n. 272 del 20 novembre 2002, reca«Sospensione dei
termini
relativi agli adempimenti di obblighi tributari
aventi
scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo
2003 a
favore dei soggetti residenti, alla data del 31
ottobre
2002, in alcuni comuni della provincia di Campobasso
e in
un comune della provincia di Foggia, interessati
dagli
eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31
ottobre 2002».
- Il decreto del 9 gennaio 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2003, reca
«Sospensione dei termini relativi agli adempimenti
degli
obblighi tributari per i soggetti residenti nei
territori
dei comuni di Provvidenti e Pietra Montecorvino».
Comma 4-ter:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante«Disposizioni
per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato»
(legge finanziaria 2003):
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere
dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree
sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree
depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate
dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato
1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di
euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004
e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative
di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate
sulla
base del criterio generale di destinazione
territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di
riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo
1
della citata legge n. 208 del 1998, e comunque
realizzabili
anche attraverso le altre disposizioni legislative
di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei
criteri e
dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28
dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
a
massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento
e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei
risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere
alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del
comma
6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto
1978, n.
468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti,
stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli
interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al
comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai
principi
contenuti nel comma 2 dell'articolo 72. Sino
all'adozione
delle delibere di cui al presente comma, ciascun
intervento
resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione
vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda
rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a
tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di
monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle
Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una
relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione
sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere
nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle
finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del
CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari
regionali
in qualita' di presidente della Conferenza
permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della
Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome
di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in
rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni
del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente
articolo
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data
formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento
all'articolo 60, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio in termini di residui,
competenza e
cassa tra le pertinenti unita' previsionali di base
degli
stati di previsione delle amministrazioni
interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui
all'articolo 1
del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,
nonche'
quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7
agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle
attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali
relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi
contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti
di
programma, una quota pari al 70 per cento delle
economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe
previste
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del
Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento
(CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui
all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle
attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti
dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel
limite del
100 per cento delle economie stesse, per il
finanziamento
di nuovi contratti di programma. Per il
finanziamento di
nuovi contratti di programma una quota pari all'85
per
cento delle economie e' riservata alle aree depresse
del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al
citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al
15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal
citato
articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato
che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. All'articolo 18 del decreto legislativo 21
aprile
2000, n. 185, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente:
«1-bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti
che si
riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE,
con
propria delibera, sentita la Conferenza permanente
per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di
Trento e di Bolzano, o da disposizioni
comunitaria.».
12. All'articolo 23 del decreto legislativo 21
aprile
2000, n. 185, dopo il comma 3, e' inserito il
seguente:
«3-bis. La societa' di cui al comma 1 puo' essere
autorizzata dal Ministero dell'economia e delle
finanze ad
effettuare, con le modalita' da esso stabilite ed a
valere
sulle risorse del fondo di cui all'articolo 27,
comma 11,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o piu'
operazioni
di cartolarizzazione dei crediti maturati con i
mutui di
cui al presente decreto. Alle predette operazioni di
cartolarizzazione si applicano le disposizioni di
cui
all'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e
successive modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle
predette operazioni affluiscono al medesimo fondo
per
essere riutilizzati per gli interventi di cui al
presente
decreto. Dell'entita' e della destinazione dei
ricavi
suddetti la societa' informa quadrimestralmente il
CIPE».
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3
possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai
sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe
previste
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del
Trattato che istituisce la Comunita' europea,
nonche' nelle
aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al
regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che
investono, nell'ambito di programmi di penetrazione
commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate
in
specifiche aree territoriali del Paese.
L'agevolazione e'
riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio
di
riferimento che eccedono il totale delle spese
pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle
misure
massime previste per gli aiuti a finalita'
regionale, nel
rispetto dei limiti della regola «de minimis» di cui
al
regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del
12
gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da
sottoporre
al controllo preventivo della Corte dei conti,
stabilisce
le risorse da riassegnare all'unita' previsionale di
base
6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di
previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, ed
indica la
data da cui decorre la facolta' di presentazione e
le
modalita' delle relative istanze. I soggetti che
intendano
avvalersi dei contributi di cui al presente comma
devono
produrre istanza all'Agenzia delle entrate che
provvede
entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale
accoglimento secondo l'ordine cronologico delle
domande
pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo
esposta
nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio
di
imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto
interessato decade dal diritto al contributo e non
puo'
presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi
alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
Comma 4-quater:
- Si riporta il testo dell'art.1, comma 1324, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
«Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello
Stato» (legge finanziaria 2007) cosi' come
modificato dalla
presente legge:
«1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni
per
carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del
decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e
successive modificazioni, spettano per gli anni
2007, 2008
2009 e 2010, a condizione che gli stessi dimostrino,
con
idonea documentazione, individuata con apposito
decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare
entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, che le persone alle quali tali
detrazioni
si riferiscono non possiedano un reddito complessivo
superiore, al lordo degli oneri deducibili, al
limite di
cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i
redditi
prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non
godere,
nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale
connesso
ai carichi familiari. La detrazione relativa
all'anno 2010
non rileva ai fini della determinazione dell'acconto
IRPEF
per l'anno 2011».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 5, comma 4,
del
citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93:
«4. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo
con una
dotazione pari a 115 milioni di euro per l'anno
2008, 120
milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di
euro per
l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle
dotazioni
finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del
fondo e'
disposto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
(omissis)».
(( Art. 6-bis
Disposizioni in materia di disavanzi sanitari
1. L'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4
dicembre 2008, n. 189, trova applicazione, su
richiesta
delle regioni interessate, alle condizioni ivi
previste,
anche nei confronti delle regioni che hanno
sottoscritto
accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180,
della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni,
e nelle quali non e' stato nominato il commissario
ad acta
per l'attuazione del piano di rientro.
L'autorizzazione di
cui al presente comma puo' essere deliberata a
condizione
che la regione interessata abbia provveduto alla
copertura
del disavanzo sanitario residuo con risorse di
bilancio
idonee e congrue entro il 31 dicembre dell'esercizio
interessato.
2. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma
1 si
intendono erogate a titolo di anticipazione e sono
oggetto
di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi
titolo, qualora la regione interessata non attui il
piano
di rientro nella dimensione finanziaria stabilita
nello
stesso. Con deliberazione del Consiglio dei ministri
sono
stabiliti l'entita', i termini e le modalita' del
predetto
recupero, in relazione ai mancati obiettivi
regionali.
3. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica e di programmazione sanitaria connessi
anche
all'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi
sanitari,
con riferimento all'anno 2008, nelle regioni per le
quali
si e' verificato il mancato raggiungimento degli
obiettivi
programmati di risanamento e riequilibrio
economico-finanziario contenuti nello specifico
piano di
rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo
sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180,
della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni,
non si applicano le misure previste dall'articolo 1,
comma
796, lettera b), sesto periodo, della legge 27
dicembre
2006, n. 296, limitatamente all'importo
corrispondente a
quello per il quale la regione ha adottato, entro il
31
dicembre 2008, misure di copertura di bilancio
idonee e
congrue a conseguire l'equilibrio economico nel
settore
sanitario per il medesimo anno, fermo restando
quanto
previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1o
ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29
novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.
))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni
urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali)
convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189:
«2. In favore delle regioni che hanno sottoscritto
accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180,
della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni,
e nelle quali, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' stato
nominato il
commissario ad acta per l'attuazione del piano di
rientro,
puo' essere autorizzata, con deliberazione del
Consiglio
dei Ministri, l'erogazione, in tutto o in parte, del
maggior finanziamento condizionato alla verifica
positiva
degli adempimenti, in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 8 dell'intesa tra lo Stato, le regioni
e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 23
marzo 2005,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, e dallo
specifico
accordo sottoscritto fra lo Stato e la singola
regione.
L'autorizzazione puo' essere deliberata qualora si
siano
verificate le seguenti condizioni:
a) si sia manifestata, in conseguenza della mancata
erogazione del maggior finanziamento condizionato
alla
verifica positiva degli adempimenti, una situazione
di
emergenza finanziaria regionale tale da
compromettere gli
impegni finanziari assunti dalla regione stessa,
nonche'
l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti
regionale,
con possibili gravi ripercussioni sistemiche;
b) siano stati adottati, da parte del commissario ad
acta, entro il termine indicato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, provvedimenti significativi
in
termini di effettiva e strutturale correzione degli
andamenti della spesa, da verificarsi da parte del
tavolo
di verifica degli adempimenti e del Comitato
permanente per
la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di
cui
rispettivamente agli articoli 9 e 12 della citata
intesa
del 23 marzo 2005.».
- Si riporta il testo del comma 180 dell'art. 1
della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
«180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate
ai
commi 174 e 176 nonche' in caso di mancato
adempimento per
gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del
supporto
tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali,
procede ad una ricognizione delle cause ed elabora
un
programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio
sanitario
regionale, di durata non superiore al triennio. I
Ministri
della salute e dell'economia e delle finanze e la
singola
regione stipulano apposito accordo che individui gli
interventi necessari per il perseguimento
dell'equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa
prevista
dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e'
condizione
necessaria per la riattribuzione alla regione
interessata
del maggiore finanziamento anche in maniera parziale
e
graduale, subordinatamente alla verifica della
effettiva
attuazione del programma.».
- Si riporta il testo del comma 796 dell'art. 1
della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«796. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di
finanza
pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione
del
protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per un
patto
nazionale per la salute sul quale la Conferenza
delle
regioni e delle province autonome, nella riunione
del 28
settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
a) il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale,
cui concorre ordinariamente lo Stato, e' determinato
in
96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082
milioni
di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro
per
l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni
di
euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di
ulteriore finanziamento a carico dello Stato per
l'ospedale
«Bambino Gesu'», preventivamente accantonati ed
erogati
direttamente allo stesso ospedale dallo Stato.
All'articolo
1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
le
parole: «a decorrere dall'anno 2006» sono sostituite
dalle
seguenti: «limitatamente all'anno 2006»;
b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo
transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno
2007, di
850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni
di
euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le
regioni
interessate da elevati disavanzi e' disposta con
decreto
del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le
province autonome di Trento e di Bolzano. L'accesso
alle
risorse del Fondo di cui alla presente lettera e'
subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo
ai
sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni,
comprensivo di un
piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro
deve
contenere sia le misure di riequilibrio del profilo
erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per
renderlo conforme a quello desumibile dal vigente
Piano
sanitario nazionale e dal vigente decreto del
Presidente
del Consiglio dei Ministri di fissazione dei
medesimi
livelli essenziali di assistenza, sia le misure
necessarie
all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli
obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8
dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata
nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale
n. 105
del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia
scattata
formalmente in modo automatico o che sia stato
attivato
l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche e
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, fatte salve le aliquote ridotte disposte
con
leggi regionali a favore degli esercenti
un'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque
economica, ovvero una libera arte o professione, che
abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 della
legge
23 febbraio 1999, n. 44. Qualora nel procedimento di
verifica annuale del piano si prefiguri il mancato
rispetto
di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del
disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione
interessata puo' proporre misure equivalenti che
devono
essere approvate dai Ministeri della salute e
dell'economia
e delle finanze. In ogni caso l'accertato
verificarsi del
mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi
comporta
che, con riferimento all'anno d'imposta
dell'esercizio
successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito
delle
persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale
sulle
attivita' produttive si applicano oltre i livelli
massimi
previsti dalla legislazione vigente fino
all'integrale
copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha
carattere generalizzato e non settoriale e non e'
suscettibile di differenziazioni per settori di
attivita' e
per categorie di soggetti passivi. Qualora invece
sia
verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi
e'
stato conseguito con risultati ottenuti
quantitativamente
migliori, la regione interessata puo' ridurre, con
riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio
successivo,
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche
e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive per la quota corrispondente al miglior
risultato
ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi
operativi di riorganizzazione, qualificazione o
potenziamento del servizio sanitario regionale,
necessari
per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza,
oggetto
degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180,
della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, come
integrati dagli accordi di cui all'articolo 1, commi
278 e
281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
vincolanti
per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le
determinazioni in esso previste possono comportare
effetti
di variazione dei provvedimenti normativi ed
amministrativi
gia' adottati dalla medesima regione in materia di
programmazione sanitaria. Il Ministero della salute,
di
concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze,
assicura l'attivita' di affiancamento delle regioni
che
hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1,
comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
comprensivo di
un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del
monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti
regionali da sottoporre a preventiva approvazione da
parte
del Ministero della salute e del Ministero
dell'economia e
delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle
singole regioni con funzioni consultive di supporto
tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di
verifica e
controllo sull'assistenza sanitaria di cui
all'articolo 1,
comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) all'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole:
«all'anno d'imposta 2006» sono sostituite dalle
seguenti:
«agli anni di imposta 2006 e successivi». Il
procedimento
per l'accertamento delle risultanze contabili
regionali, ai
fini dell'avvio delle procedure di cui al citato
articolo
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e
successive modificazioni, e' svolto dal Tavolo
tecnico per
la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
della
citata intesa 23 marzo 2005;
d) al fine di consentire in via anticipata
l'erogazione
del finanziamento a carico dello Stato:
1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13,
comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56,
il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli
anni
2007, 2008 e 2009, e' autorizzato a concedere alle
regioni
a statuto ordinario anticipazioni con riferimento
alle
somme indicate alla lettera a) del presente comma da
accreditare sulle contabilita' speciali di cui al
comma 6
dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, in
essere presso le tesorerie provinciali dello Stato,
nella
misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle
regioni
a statuto ordinario a titolo di finanziamento della
quota
indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti,
dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie
complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale
per i medesimi anni;
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere
alla Regione siciliana anticipazioni nella misura
pari al
97 per cento delle somme dovute a tale regione a
titolo di
finanziamento della quota indistinta, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti,
dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie
complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale
per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie
e delle
partecipazioni della medesima regione;
3) alle regioni che abbiano superato tutti gli
adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal
Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005,
si
riconosce la possibilita' di un incremento di detta
percentuale compatibilmente con gli obblighi di
finanza
pubblica;
4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei
confronti delle singole regioni si provvede a
seguito
dell'esito positivo della verifica degli adempimenti
previsti dalla vigente normativa e dalla presente
legge;
5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle
norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i
rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e
di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita'
finanziarie complessive destinate al finanziamento
del
Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono
commisurate al livello del finanziamento
corrispondente a
quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale
risulta
dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per
i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di
Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere
dall'anno
2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto
interno
lordo nominale programmato;
6) sono autorizzati, in sede di conguaglio,
eventuali
recuperi necessari anche a carico delle somme a
qualsiasi
titolo spettanti alle regioni per gli esercizi
successivi;
7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a
credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di
cui
all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria
internazionale di cui all'articolo 18, comma 7,
dello
stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e
successive
modificazioni. I predetti importi sono definiti dal
Ministero della salute di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le
province autonome di Trento e di Bolzano;
e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi
nel
settore sanitario, cumulativamente registrati e
certificati
fino all'anno 2005, al netto per l'anno 2005 della
copertura derivante dall'incremento automatico delle
aliquote, di cui all'articolo 1, comma 174, della
legge 30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato
dalla
lettera c) del presente comma, per le regioni che,
al fine
della riduzione strutturale del disavanzo,
sottoscrivono
l'accordo richiamato alla lettera b) del presente
comma,
risultano idonei criteri di copertura a carattere
pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e
vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del
Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;
f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le
misure di contenimento della spesa farmaceutica
assunte
dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del
rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma
1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
con le
deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34
del 22
dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del
21
giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del
27
settembre 2006, salvo rideterminazioni delle
medesime da
parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio
degli
andamenti effettivi della spesa;
g) in riferimento alla disposizione di cui alla
lettera
f) del presente comma, per il periodo 1° marzo
2007-29
febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di
manovra pari
a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico
delle
aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei
farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti,
sulla
base di tabelle di equivalenza degli effetti
economico-finanziari per il Servizio sanitario
nazionale,
approvate dall'AIFA e definite per regione e per
azienda
farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche,
entro il
termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono
chiedere
alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di
tutti i
propri farmaci, della misura della ulteriore
riduzione del
5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del
consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27
settembre 2006. La richiesta deve essere corredata
dalla
contestuale dichiarazione di impegno al versamento,
a
favore delle regioni interessate, degli importi
indicati
nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA,
secondo
le modalita' indicate nella presente disposizione
normativa
e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un
importo
complessivo equivalente a quello derivante, a
livello
nazionale, dalla riduzione del 5 cento dei prezzi
dei
propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10
febbraio 2007,
l'approvazione della richiesta delle singole aziende
farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo
2007, il
ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore
il 30
settembre 2006, subordinando tale ripristino al
versamento,
da parte dell'azienda farmaceutica, degli importi
dovuti
alle singole regioni in base alle tabelle di
equivalenza,
in tre rate di pari importo da corrispondersi entro
i
termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20
giugno 2007
e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano il
versamento
alle singole regioni devono essere inviati da
ciascuna
azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al
Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero della
salute
rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno
2007 e
22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei
termini
previsti, a ciascuna regione di una rata comporta,
per i
farmaci dell'azienda farmaceutica inadempiente,
l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese
successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1°
ottobre
2006;
h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g),
l'AIFA ridetermina, in via temporanea, le quote di
spettanza dovute al farmacista e al grossista per i
farmaci
oggetto delle misure indicate nella medesima
disposizione,
in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione
delle
predette quote e il corrispondente incremento della
percentuale di sconto a favore del Servizio
sanitario
nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di
entita' pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7
milioni
a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei
grossisti;
i) in caso di rideterminazione delle misure di
contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di
quanto
stabilito nella parte conclusiva della lettera f),
l'AIFA
provvede alla conseguente rimodulazione delle
disposizioni
attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle
lettere g) e h);
l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque
garantito la copertura degli eventuali relativi
disavanzi,
e' consentito l'accesso agli importi di cui
all'articolo 1,
comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli
esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:
1) con riferimento al superamento del tetto del 13
per
cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in
assenza
del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento
della
spesa per la quota a proprio carico, con le misure
di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre
2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data
del 28
febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n.
311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del
presente comma, di una quota fissa per confezione di
importo idoneo a garantire l'integrale contenimento
del 40
per cento. Le regioni interessate, in alternativa
alla
predetta applicazione di una quota fissa per
confezione,
possono adottare anche diverse misure regionali di
contenimento della spesa farmaceutica convenzionata,
purche' di importo adeguato a garantire l'integrale
contenimento del 40 per cento, la cui adozione e
congruita'
e' verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo
tecnico
di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
della
citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del
supporto
tecnico dell'AIFA;
2) con riferimento al superamento della soglia del 3
per cento, per la spesa farmaceutica non
convenzionata, in
assenza del rispetto dell'obbligo regionale di
contenimento
della spesa per la quota a proprio carico,
l'avvenuta
presentazione, da parte della regione interessata,
entro la
data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute
e
dell'economia e delle finanze di un Piano di
contenimento
della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga
interventi diretti al controllo dei farmaci
innovativi, al
monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e
degli
appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui idoneita'
deve
essere verificata congiuntamente nell'ambito del
Comitato
paritetico permanente per la verifica
dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e del Tavolo
tecnico per
la verifica degli adempimenti di cui alla citata
intesa 23
marzo 2005;
m) all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I
percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti
dalle
linee-guida di cui all'articolo 1, comma 283, terzo
periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
nonche' da
percorsi definiti ed adeguati periodicamente con
decreto
del Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le
province autonome di Trento e di Bolzano, su
proposta del
Comitato strategico del Sistema nazionale
linee-guida, di
cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno
2004,
integrato da un rappresentante della Federazione
nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri»;
2) al terzo periodo, le parole: «Il Ministro della
sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Il
Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle
finanze,» e dopo le parole: «di Trento e di
Bolzano,» sono
inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007,»;
n) ai fini del programma pluriennale di interventi
in
materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento
tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20
della legge
11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni,
come
rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge
23
dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 23 miliardi di
euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di
programma con le regioni e l'assegnazione di risorse
agli
altri enti del settore sanitario interessati, il
limite
annualmente definito in base alle effettive
disponibilita'
di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente
lettera e' vincolato per 100 milioni di euro per
l'esecuzione di un programma pluriennale di
interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico,
finalizzato
al potenziamento delle «unita' di risveglio dal
coma»; per
7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del
patrimonio
sanitario pubblico, destinati al potenziamento e
alla
creazione di unita' di terapia intensiva neonatale
(TIN);
per 3 milioni di euro per l'esecuzione di un
programma
pluriennale di interventi in materia di
ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico,
destinati
all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate
sulla
spettrometria di «massa tandem», per effettuare
screening
neonatali allargati, per patologie metaboliche
ereditarie,
per la cui terapia esistono evidenze scientifiche
efficaci;
per 500 milioni di euro alla riqualificazione
strutturale e
tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di
radioterapia di interesse oncologico con prioritario
riferimento alle regioni meridionali ed insulari,
per 150
milioni di euro ad interventi per la realizzazione
di
strutture residenziali e l'acquisizione di
tecnologie per
gli interventi territoriali dedicati alle cure
palliative,
ivi comprese quelle relative alle patologie
degenerative
neurologiche croniche invalidanti con prioritario
riferimento alle regioni che abbiano completato il
programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma
1, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39,
e che
abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare
nel
campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro
all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi
informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e
all'integrazione dei medesimi con i sistemi
informativi
sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per
strutture di assistenza odontoiatrica. Nella
sottoscrizione
di accordi di programma con le regioni, e' data,
inoltre,
priorita' agli interventi relativi ai seguenti
settori
assistenziali, tenuto conto delle esigenze della
programmazione sanitaria nazionale e regionale:
realizzazione di strutture sanitarie territoriali,
residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della
salute,
attraverso la valutazione preventiva dei programmi
di
investimento e il monitoraggio della loro
attuazione,
assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi
prioritari, verificando nella programmazione
regionale la
copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i
precedenti programmi di investimento. Il riparto fra
le
regioni del maggiore importo di cui alla presente
lettera
e' effettuato con riferimento alla valutazione dei
bisogni
relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:
1) innovazione tecnologica delle strutture del
Servizio sanitario nazionale, con particolare
riferimento
alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e
delle
malattie rare;
2) superamento del divario Nord-Sud;
3) possibilita' per le regioni che abbiano gia'
realizzato la programmazione pluriennale, di
attivare una
programmazione aggiuntiva;
4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997,
pubblicato
nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta
Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 1997;
5) premialita' per le regioni sulla base della
tempestivita' e della qualita' di interventi di
ristrutturazione edilizia e ammodernamento
tecnologico gia'
eseguiti per una quota pari al 10 per cento;
o) fatto salvo quanto previsto in materia di
aggiornamento dei tariffari delle prestazioni
sanitarie
dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della
legge 30
dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla
presente
lettera, a partire dalla data di entrata in vigore
della
presente legge le strutture private accreditate, ai
fini
della remunerazione delle prestazioni rese per conto
del
Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto
pari al
2 per cento degli importi indicati per le
prestazioni
specialistiche dal decreto del Ministro della
sanita' 22
luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n.
150
alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre
1996, e
pari al 20 per cento degli importi indicati per le
prestazioni di diagnostica di laboratorio dal
medesimo
decreto. Fermo restando il predetto sconto, le
regioni
provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare
un
piano di riorganizzazione della rete delle strutture
pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni
specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al
fine
dell'adeguamento degli standard organizzativi e di
personale coerenti con i processi di incremento
dell'efficienza resi possibili dal ricorso a
metodiche
automatizzate. All'articolo 1, comma 170, della
legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le
seguenti
parole: «, sentite le societa' scientifiche e le
associazioni di categoria interessate»;
p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le
prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale gli
assistiti non
esentati dalla quota di partecipazione al costo sono
tenuti
al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a
10
euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto
soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui
condizione e' stata codificata come codice bianco,
ad
eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a
seguito
di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti
non
esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa
pari a
25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate
in
regime di pronto soccorso non e', comunque, dovuta
dagli
assistiti non esenti di eta' inferiore a 14 anni.
Sono
fatte salve le disposizioni eventualmente assunte
dalle
regioni che, per l'accesso al pronto soccorso
ospedaliero,
pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati;
p-bis) per le prestazioni di assistenza
specialistica
ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera
p),
fermo restando l'importo di manovra pari a 811
milioni di
euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno
2008 e
834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni,
sulla base
della stima degli effetti della complessiva manovra
nelle
singole regioni, definita dal Ministero della salute
di
concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze,
anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari
a 10
euro, possono alternativamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in
vigore nella
regione interessata e' subordinata alla
certificazione del
loro effetto di equivalenza per il mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario e per il
controllo
dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per
la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
2) stipulare con il Ministero della salute e il
Ministero dell'economia e delle finanze un accordo
per la
definizione di altre misure di partecipazione al
costo
delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il
profilo
del mantenimento dell'equilibrio
economico-finanziario e
del controllo dell'appropriatezza. Le misure
individuate
dall'accordo si applicano, nella regione
interessata, a
decorrere dal giorno successivo alla data di
sottoscrizione
dell'accordo medesimo;
q) all'articolo 1, comma 292, della legge 23
dicembre
2005, n. 266, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) con le procedure di cui all'articolo 54 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro
il 28
febbraio 2007, alla modificazione degli allegati al
citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
novembre 2001, e successive modificazioni, di
definizione
dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata
all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni di
specialistica ambulatoriale, di prestazioni gia'
erogate in
regime di ricovero ospedaliero, nonche' alla
integrazione e
modificazione delle soglie di appropriatezza per le
prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di
ricovero
ordinario diurno»;
r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini,
anche
se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria,
che
non abbiano ritirato i risultati di visite o esami
diagnostici e di laboratorio sono tenuti al
pagamento per
intero della prestazione usufruita, con le modalita'
piu'
idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai
provvedimenti regionali;
s) a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i
transitori accreditamenti delle strutture private
gia'
convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6,
della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da
accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai
sensi
dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30
dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni;
t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2010
cessino gli
accreditamenti provvisori delle strutture private,
di cui
all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto
legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli
accreditamenti
definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1,
del
medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;
u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1°
gennaio
2008, non possano essere concessi nuovi
accreditamenti, ai
sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo
30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
in
assenza di un provvedimento regionale di
ricognizione e
conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del
medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo
n. 502
del 1992. Il provvedimento di ricognizione e'
trasmesso al
Comitato paritetico permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza
di cui
all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005.
Per le
regioni impegnate nei piani di rientro previsti
dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1°
gennaio
2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s)
sono
anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle
regioni
nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia
provveduto
ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle
esigenze di
riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti
di cui
all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato
decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
v) il Ministero della salute, avvalendosi della
Commissione unica sui dispositivi medici e della
collaborazione istituzionale dell'Agenzia per i
servizi
sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio
2007,
tipologie di dispositivi per il cui acquisto la
corrispondente spesa superi il 50 per cento della
spesa
complessiva dei dispositivi medici registrata per il
Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto
previsto dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera
a) del
comma 409 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n.
266, entro il 30 aprile 2007, con decreto del
Ministro
della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e
delle finanze, di intesa con la Conferenza
permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei
dispositivi individuati ai sensi della presente
lettera, da
assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come
base
d'asta per le forniture del Servizio sanitario
nazionale. I
prezzi sono stabiliti tenendo conto dei piu' bassi
prezzi
unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario
nazionale risultanti dalle informazioni in possesso
degli
osservatori esistenti e di quelle rese disponibili
dall'ottemperanza al disposto del successivo periodo
della
presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni
trasmettono al Ministero della salute - Direzione
generale
dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il
tramite
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, i
prezzi
unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel
corso del
biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende
che
producono o commercializzano in Italia dispositivi
medici
trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla
base di
criteri stabiliti con decreto del Ministro della
salute, i
prezzi unitari relativi alle forniture effettuate
alle
aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio.
Nelle
gare in cui la fornitura di dispositivi medici e'
parte di
una piu' ampia fornitura di beni e servizi,
l'offerente
deve indicare in modo specifico il prezzo unitario
di
ciascun dispositivo e i dati identificativi dello
stesso.
Il Ministero della salute, avvalendosi della
Commissione
unica sui dispositivi medici e della collaborazione
istituzionale dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
promuove la
realizzazione, sulla base di una programmazione
annuale, di
studi sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche
tipologie di dispositivi medici, anche mediante
comparazione dei costi rispetto ad ipotesi
alternative. I
risultati degli studi sono pubblicati sul sito
INTERNET del
Ministero della salute;
z) la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2,
del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non
e'
applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a
carico
del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito
dei
presidi ospedalieri o di altre strutture e
interventi
sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e
si
configuri, al di fuori delle condizioni di
autorizzazione
all'immissione in commercio, quale alternativa
terapeutica
rivolta a pazienti portatori di patologie per le
quali
risultino autorizzati farmaci recanti specifica
indicazione
al trattamento. Il ricorso a tali terapie e'
consentito
solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei
medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno
2003, n.
211, e successive modificazioni. In caso di ricorso
improprio si applicano le disposizioni di cui
all'articolo
3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio
1998,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
aprile
1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro
il 28
febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie
locali,
per le aziende ospedaliere, per le aziende
ospedaliere
universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura
a
carattere scientifico volte alla individuazione dei
responsabili dei procedimenti applicativi delle
disposizioni di cui alla presente lettera, anche
sotto il
profilo della responsabilita' amministrativa per
danno
erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni regionali di cui alla presente lettera,
tale
responsabilita' e' attribuita al direttore sanitario
delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,
delle
aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti
di
ricovero e cura a carattere scientifico.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge
1°
ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge
29
novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni:
«Art. 4 (Commissari ad acta per le regioni
inadempienti). - 1. Qualora nel procedimento di
verifica e
monitoraggio dei singoli Piani di rientro,
effettuato dal
Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato
permanente per la verifica dei livelli essenziali di
assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12
e 9
dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005,
pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7
maggio 2005, con le modalita' previste dagli accordi
sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180,
della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni,
si prefiguri il mancato rispetto da parte della
regione
degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in
relazione
alla realizzabilita' degli equilibri finanziari
nella
dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione
degli
interventi di risanamento, riequilibrio
economico-finanziario e di riorganizzazione del
sistema
sanitario regionale, anche sotto il profilo
amministrativo
e contabile, tale da mettere in pericolo la tutela
dell'unita' economica e dei livelli essenziali delle
prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge
27
dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio
dei
Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8,
comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del
Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro
della salute, sentito il Ministro per gli affari
regionali
e le autonomie locali, diffida la regione ad
adottare entro
quindici giorni tutti gli atti normativi,
amministrativi,
organizzativi e gestionali idonei a garantire il
conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano.
2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al
comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in
essere,
valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino
inidonei
o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi
programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta
del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il
Ministro della salute, sentito il Ministro per gli
affari
regionali e le autonomie locali, nomina un
commissario ad
acta per l'intero periodo di vigenza del singolo
Piano di
rientro. Al fine di assicurare la puntuale
attuazione del
piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su
proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche
sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le
regioni,
puo' nominare, anche dopo l'inizio della gestione
commissariale, uno o piu' subcommissari di
qualificate e
comprovate professionalita' ed esperienza in materia
di
gestione sanitaria, con il compito di affiancare il
commissario ad acta nella predisposizione dei
provvedimenti
da assumere in esecuzione dell'incarico
commissariale. Il
commissario puo' avvalersi dei subcommissari anche
quali
soggetti attuatori e puo' motivatamente disporre,
nei
confronti dei direttori generali delle aziende
sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e
delle
aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il
trattamento economico in godimento, la sospensione
dalle
funzioni in atto, che possono essere affidate a un
soggetto
attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino
alla
durata massima del commissariamento ovvero alla
naturale
scadenza del rapporto con l'ente del servizio
sanitario.
Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione
commissariale
sono a carico della regione interessata, che mette
altresi'
a disposizione del commissario il personale, gli
uffici e i
mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con
decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche
sociali, sono determinati i compensi degli organi
della
gestione commissariale. Le regioni provvedono ai
predetti
adempimenti utilizzando le risorse finanziarie,
umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
2-bis. I crediti interessati dalle procedure di
accertamento e riconciliazione del debito pregresso
al 31
dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito
dei piani
di rientro dai deficit sanitari di cui all'articolo
1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per
i
quali sia stata fatta la richiesta ai creditori
della
comunicazione di informazioni, entro un termine
definito,
sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in
cinque
anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non
prima
di centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della
legge di conversione del presente decreto, qualora,
alla
scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la
comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per
la
predetta comunicazione, i crediti di cui al presente
comma
non producono interessi.».
Art. 7.
Pagamento dell'IVA al
momento dell'effettiva riscossione del
corrispettivo
1. Le disposizioni
dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633,
si applicano anche alle cessioni di beni ed alle
prestazioni di
servizi effettuate nei confronti di cessionari o
committenti che
agiscono nell'esercizio di impresa, arte o
professione. L'imposta
diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un
anno dal momento
di effettuazione dell'operazione; il limite
temporale non si applica
nel caso in cui il cessionario o il committente,
prima del decorso
del termine annuale, sia stato assoggettato a
procedure concorsuali o
esecutive. Le disposizioni del presente comma non si
applicano alle
operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono
di regimi
speciali di applicazione dell'imposta, (( ne' )) a
quelle fatte nei
confronti di cessionari o committenti che assolvono
l'imposta
mediante l'applicazione dell'inversione contabile.
Per le operazioni
di cui al presente comma la fattura reca
l'annotazione che si tratta
di operazione con imposta ad esigibilita' differita,
con
l'indicazione della relativa norma; in mancanza di
tale annotazione,
si applicano le disposizioni dell'articolo 6, quinto
comma, primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972,
n. 633.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1
e' subordinata
alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista
dalla direttiva
2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006. Con
decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilito,
sulla base della
predetta autorizzazione e delle risorse derivanti
dal presente
decreto, il volume d'affari dei contribuenti nei cui
confronti e'
applicabile la disposizione del comma 1 nonche' ogni
altra
disposizione di attuazione del presente articolo.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 6, quinto
comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre
1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto»:
«5. L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle
prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento
in cui
le operazioni si considerano effettuate secondo le
disposizioni dei commi precedenti e l'imposta e'
versata
con le modalita' e nei termini stabiliti nel titolo
secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti
farmaceutici
indicati nel numero 114) della terza parte
dell'allegata
tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni
di
beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati
o
partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo
4,
nonche' per quelle fatte allo Stato, agli organi
dello
Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica,
agli enti
pubblici territoriali e ai consorzi tra essi
costituiti ai
sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n.
142 ,
alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, agli istituti universitari, alle unita'
sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti
pubblici
di ricovero e cura aventi prevalente carattere
scientifico,
agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a
quelli
di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto
del
pagamento dei relativi corrispettivi, salva la
facolta' di
applicare le disposizioni del primo periodo. Per le
cessioni di beni di cui all'articolo 21, quarto
comma,
quarto periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese
successivo a quello della loro effettuazione.».
La direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28
novembre
2006, reca «Sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto»
e' pubblicata nella G.U.U.E dell'11 dicembre 2006,
n. 347.
Art. 8.
Revisione congiunturale speciale degli studi di settore
1. Al fine di tenere
conto degli effetti della crisi economica e
dei mercati, con particolare riguardo a determinati
settori o aree
territoriali, in deroga all'articolo 1, comma 1, del
Decreto del
Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n.
195, gli studi di
settore possono essere integrati con decreto del
Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere della
Commissione di cui
all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998,
n. 146.
L'integrazione tiene anche conto dei dati della
contabilita'
nazionale, degli elementi acquisibili presso
istituti ed enti
specializzati nella analisi economica, nonche' delle
segnalazioni
degli Osservatori regionali per gli studi di settore
istituiti con il
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate dell'8 ottobre
2007, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247
del 23 ottobre
2007. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del
Decreto
del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999,
n. 195,
recante «Regolamento recante disposizioni
concernenti i
tempi e le modalita' di applicazione degli studi di
settore»:
«Art. 1 (Applicazione degli studi di settore). - 1.
Le
disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a
6,
della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a
partire
dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel
quale
entrano in vigore gli studi di settore. A partire
dall'anno
2009 gli studi di settore devono essere pubblicati
nella
Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo
d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno
2008 il
termine di cui al periodo precedente e' fissato al
31
dicembre.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8,
della citata legge n. 146 del 1998, si applicano a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello
di
entrata in vigore degli studi.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10,
comma 7,
della legge 8 maggio 1998, n. 146, recante
«Disposizioni
per la semplificazione e la razionalizzazione del
sistema
tributario e per il funzionamento
dell'Amministrazione
finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere
finanziario»:
«7. Con decreto del Ministro delle finanze e'
istituita
una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro
tenuto anche conto delle segnalazioni delle
organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini
professionali. La
commissione, prima dell'approvazione e della
pubblicazione
dei singoli studi di settore, esprime un parere in
merito
alla idoneita' degli studi stessi a rappresentare la
realta' cui si riferiscono. Non e' previsto alcun
compenso
per l'attivita' consultiva dei componenti della
commissione».
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate dell'8 ottobre 2007, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, reca
«Istituzione
degli Osservatori regionali per l'adeguamento degli
studi
di settore alle realta' economiche locali».
Art. 9.
Rimborsi fiscali
ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso
garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte
della p.a.
1. All'articolo
15-bis, comma 12, del decreto legge 2 luglio 2007,
n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2007, n.
127, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
Relativamente agli
anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono
iscritte sul fondo di
cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23
dicembre 2005, n. 266,
rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei
crediti, maturati
nei confronti dei Ministeri alla data del 31
dicembre 2007, il cui
pagamento rientri, secondo i criteri di contabilita'
nazionale, tra
le regolazioni debitorie pregresse e il cui
ammontare e' accertato
con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, anche sulla
base delle risultanze emerse a seguito della
emanazione della propria
circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonche' per
essere trasferite
alla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle
entrate - Fondi di
Bilancio» per i rimborsi richiesti da piu' di dieci
anni, per la
successiva erogazione ai contribuenti.
(( 2. Per effetto della previsione di cui al comma
1, i commi 139,
140 e 140-bis dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244,
sono abrogati. ))
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalita' per favorire
l'intervento delle
imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella
prestazione di
garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei
crediti vantati
dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle
amministrazioni
pubbliche (( con priorita' per le ipotesi nelle
quali sia
contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare
del credito
originario.
3-bis. Per l'anno 2009, su istanza del creditore di
somme dovute
per somministrazioni, forniture e appalti, le
regioni e gli enti
locali, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli
77-bise
77-terdel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
possono
certificare, entro il termine di venti giorni dalla
data di ricezione
dell'istanza, se il relativo credito sia certo,
liquido ed esigibile,
al fine di consentire al creditore la cessione pro
soluto a favore di
banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla
legislazione
vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del
debitore ceduto,
a far data dalla predetta certificazione, che puo'
essere a tal fine
rilasciata anche nel caso in cui il contratto di
fornitura o di
servizio in essere alla data di entrata in vigore
della legge di
conversione del presente decreto escluda la
cedibilita' del credito
medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono
disciplinate le
modalita' di attuazione del presente comma. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 15-bis, comma
12,
del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127,
recante
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria», cosi'
come
modificato dalla presente legge:
«12. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate
la
liquidazione dei rimborsi di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278,
e'
autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la
spesa di
5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e
2009. Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse
disponibili sono iscritte sul fondo di cui
all'articolo 1,
comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei
crediti,
maturati nei confronti dei Ministeri alla data del
31
dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i
criteri
di contabilita' nazionale, tra le regolazioni
debitorie
pregresse e il cui ammontare e' accertato con
decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla
base
delle risultanze emerse a seguito della emanazione
della
propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonche'
per
essere trasferite alla contabilita' speciale n. 1778
«Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio» per i
rimborsi
richiesti da piu' di dieci anni, individuati
dall'articolo
1, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
per la
successiva erogazione ai contribuenti. Relativamente
agli
anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono
iscritte sul
fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge
23
dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per
provvedere
all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti
dei
Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui
pagamento
rientri, secondo i criteri di contabilita'
nazionale, tra
le regolazioni debitorie pregresse e il cui
ammontare e'
accertato con decreto del Ministro dell'economia e
delle
finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a
seguito
della emanazione della propria circolare n. 7 del 5
febbraio 2008, nonche' per essere trasferite alla
contabilita' speciale n. 1778 « Agenzia delle
entrate -
Fondi di Bilancio » per i rimborsi richiesti da piu'
di
dieci anni, per la successiva erogazione ai
contribuenti.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dei commi 139, 140 e 140-bis
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria
2008), abrogati dal comma in commento:
«139. Decorsi piu' di dieci anni dalla richiesta di
rimborso, le somme complessivamente spettanti, a
titolo di
capitale e di interessi, per crediti riferiti alle
imposte
sul reddito delle persone fisiche e delle persone
giuridiche ovvero all'imposta sul reddito delle
societa'
producono, a partire dal 1° gennaio 2008, interessi
giornalieri ad un tasso definito ogni anno con
decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base
della
media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del
tesoro
poliennali a dieci anni, registrati nell'anno
precedente a
tale decreto.».
«140. La quantificazione delle somme sulle quali
devono
essere calcolati gli interessi di cui al comma 139
e'
effettuata al compimento di ciascun anno, a partire:
a) dal 1° gennaio 2008, per i rimborsi per i quali
il
termine decennale e' maturato anteriormente a tale
data;
b) dal decimo anno successivo alla richiesta di
rimborso, negli altri casi.».
«140-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei
rimborsi arretrati di cui ai commi 139 e 140 e di
accelerare l'erogazione delle richieste dei rimborsi
correnti, su proposta dell'Agenzia delle entrate,
quote
parte delle risorse finanziarie disponibili sui
pertinenti
capitoli di bilancio e' trasferita ad un apposito
capitolo
da istituire nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'erogazione:
a) di parte dei rimborsi di cui al comma 139;
b) dei rimborsi per i quali non e' maturato il
termine
di cui al comma 139».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 77-bis
e
77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008,
n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo
sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione
tributaria»:
«Art. 77-bis (Patto di stabilita' interno per gli
enti
locali). - 1. Ai fini della tutela dell'unita'
economica
della Repubblica, le province e i comuni con
popolazione
superiore a 5.000 abitanti concorrono alla
realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui
ai
commi da 2 a 31, che costituiscono principi
fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma,
della
Costituzione.
2. La manovra finanziaria e' fissata in termini di
riduzione del saldo tendenziale di comparto per
ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011.
3. Ai fini della determinazione dello specifico
obiettivo di saldo finanziario, le province e i
comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al
saldo
dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza
mista ai
sensi del comma 5, le seguenti percentuali:
a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita'
per
l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno
2007, in
termini di competenza mista, negativo, le
percentuali sono:
1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62
per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno
2011;
2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 97
per
cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno
2011;
b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita'
per
l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno
2007, in
termini di competenza mista, positivo, le
percentuali sono:
1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10
per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno
2011;
2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10
per
cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
c) se l'ente non ha rispettato il patto di
stabilita'
per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso
anno
2007, in termini di competenza mista, positivo, le
percentuali sono:
1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0
per
cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per
cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
d) se l'ente non ha rispettato il patto di
stabilita'
per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso
anno
2007, in termini di competenza mista, negativo, le
percentuali sono:
1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80
per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno
2011;
2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110
per
cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno
2011.
4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005,
anche
per frazione di anno, l'organo consiliare era stato
commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo
unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive
modificazioni, si applicano ai fini del patto di
stabilita'
interno le stesse regole degli enti di cui al comma
3,
lettera b), del presente articolo.
5. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese
finali calcolato in termini di competenza mista e'
costituito dalla somma algebrica degli importi
risultanti
dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la
parte
corrente, e dalla differenza tra incassi e
pagamenti, per
la parte in conto capitale, al netto delle entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti.
6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d),
devono
conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e
2011, un
saldo finanziario in termini di competenza mista
almeno
pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno
2007,
quale risulta dai conti consuntivi, migliorato
dell'importo
risultante dall'applicazione delle percentuali
indicate
nelle stesse lettere a) e d).
7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c),
devono
conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e
2011, un
saldo finanziario in termini di competenza mista
almeno
pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno
2007,
quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato
dell'importo
risultante dall'applicazione delle percentuali
indicate
nelle stesse lettere b) e c).
7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non
sono
considerate le risorse provenienti dallo Stato e le
relative spese di parte corrente e in conto capitale
sostenute dalle province e dai comuni per
l'attuazione
delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio
dei
ministri a seguito di dichiarazione dello stato di
emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se
esse
sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti
complessivi delle medesime risorse.
7-ter. Le province e i comuni che beneficiano
dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a
presentare alla Presidenza del Consiglio dei
ministri -
Dipartimento della protezione civile, entro il mese
di
gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese
escluse
dal patto di stabilita' interno, ripartite nella
parte
corrente e nella parte in conto capitale.
8. Le risorse originate dalla cessione di azioni o
quote
di societa' operanti nel settore dei servizi
pubblici
locali nonche' quelle derivanti dalla distribuzione
dei
dividendi determinati da operazioni straordinarie
poste in
essere dalle predette societa', qualora quotate in
mercati
regolamentati, e le risorse relative alla vendita
del
patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella
base
assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione
degli
obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del
patto di
stabilita' interno, se destinate alla realizzazione
di
investimenti o alla riduzione del debito.
9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza
percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere
a) e
d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007,
al
netto delle concessioni di crediti, risulti per i
comuni
superiore al 20 per cento, il comune deve
considerare come
obiettivo del patto di stabilita' interno l'importo
corrispondente al 20 per cento della spesa finale.
10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita
del
debito in coerenza con gli obiettivi di finanza
pubblica,
le province e i comuni soggetti al patto di
stabilita'
interno possono aumentare, a decorrere dall'anno
2010, la
consistenza del proprio debito al 31 dicembre
dell'anno
precedente in misura non superiore alla percentuale
annualmente determinata, con proiezione triennale e
separatamente tra i comuni e le province, con
decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sulla base
degli
obiettivi programmatici indicati nei Documenti di
programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il
limite
di indebitamento stabilito dall'articolo 204 del
testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni.
11. Nel caso in cui la provincia o il comune
soggetto al
patto di stabilita' interno registri per l'anno
precedente
un rapporto percentuale tra la consistenza
complessiva del
proprio debito e il totale delle entrate correnti,
al netto
dei trasferimenti statali e regionali, superiore
alla
misura determinata con decreto del Ministro
dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10
e'
ridotta di un punto. Il rapporto percentuale e'
aggiornato
con cadenza triennale.
12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai
quali
si applicano le disposizioni del patto di stabilita'
interno deve essere approvato iscrivendo le
previsioni di
entrata e spesa di parte corrente in misura tale
che,
unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di
entrata e
spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni
e delle
concessioni di crediti, sia garantito il rispetto
delle
regole che disciplinano il patto medesimo. A tal
fine, gli
enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di
previsione un apposito prospetto contenente le
previsioni
di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti
ai fini
del patto di stabilita' interno.
13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno, il
rimborso per
le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali
e', per
ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un
litro di
benzina.
14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi
al
patto di stabilita' interno e per acquisire elementi
informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla loro situazione debitoria, le
province e
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
trasmettono semestralmente al Ministero
dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale
dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del
periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web
appositamente
previsto per il patto di stabilita' interno nel sito
web
«www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni
riguardanti le risultanze in termini di competenza
mista,
attraverso un prospetto e con le modalita' definiti
con
decreto del predetto Ministero, sentita la
Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso
decreto e'
definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo
determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e
7. La
mancata trasmissione del prospetto dimostrativo
degli
obiettivi programmatici costituisce inadempimento al
patto
di stabilita' interno. La mancata comunicazione al
sistema
web della situazione di commissariamento ai sensi
del comma
18, secondo le indicazioni di cui al decreto
previsto dal
primo periodo del presente comma, determina per
l'ente
inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto
di
stabilita' interno.
15. Ai fini della verifica del rispetto degli
obiettivi
del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti
di cui
al comma 1 e' tenuto a inviare, entro il termine
perentorio
del 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento,
al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, una
certificazione
del saldo finanziario in termini di competenza mista
conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e
dal
responsabile del servizio finanziario, secondo un
prospetto
e con le modalita' definiti dal decreto di cui al
comma 14.
La mancata trasmissione della certificazione entro
il
termine perentorio del 31 marzo costituisce
inadempimento
al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la
certificazione, sebbene trasmessa in ritardo,
attesti il
rispetto del patto, non si applicano le disposizioni
di cui
al comma 20, ma si applicano solo quelle di cui al
comma 4
dell'articolo 76.
16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli
enti
locali si registrino prelevamenti non coerenti con
gli
impegni in materia di obiettivi di debito assunti
con
l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato citta' ed
autonomie
locali, adotta adeguate misure di contenimento dei
prelevamenti.
17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono
soggetti alle regole del patto di stabilita'
interno,
rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo,
quale
base di calcolo su cui applicare le regole, le
risultanze,
rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.
18. Gli enti locali commissariati ai sensi
dell'articolo
143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n.
267, sono soggetti alle regole del patto di
stabilita'
interno dall'anno successivo a quello della
rielezione
degli organi istituzionali.
19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono
messe a disposizione della Camera dei deputati e del
Senato
della Repubblica, nonche' dell'Unione delle province
d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei
comuni
italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia
e
delle finanze, secondo modalita' e contenuti
individuati
tramite apposite convenzioni.
20. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilita'
interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia
o
comune inadempiente sono ridotti per un importo pari
alla
differenza, se positiva, tra il saldo programmatico
e il
saldo reale, e comunque per un importo non superiore
al 5
per cento, i contributi ordinari dovuti dal
Ministero
dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente
inadempiente non puo', nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti in misura superiore
all'importo annuale minimo dei corrispondenti
impegni
effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.
I
mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere
con
istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento
degli investimenti devono essere corredati da
apposita
attestazione, da cui risulti il conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o
l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione.
21. Restano altresi' ferme, per gli enti
inadempienti al
patto di stabilita' interno, le disposizioni recate
dal
comma 4 dell'articolo 76.
21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilita' interno per l'anno 2008 relativamente ai
pagamenti concernenti spese per investimenti
effettuati nei
limiti delle disponibilita' di cassa a fronte di
impegni
regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del
testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, entro la data di entrata
in
vigore della legge di conversione del presente
decreto, le
disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente
articolo
non si applicano agli enti locali che hanno
rispettato il
patto di stabilita' interno nel triennio 2005-2007 e
che
hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa
corrente,
al netto delle spese per adeguamenti contrattuali
del
personale dipendente, compreso il segretario
comunale, per
un ammontare non superiore a quello medio
corrispondente
del triennio 2005-2007.
22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a), e 21
non
concorrono al perseguimento degli obiettivi
assegnati per
l'anno in cui le misure vengono attuate.
23. Qualora venga conseguito l'obiettivo
programmatico
assegnato al settore locale, le province e i comuni
virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di
riferimento, escludere dal computo del saldo di cui
al
comma 15 un importo pari al 70 per cento della
differenza,
registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo
conseguito dagli enti inadempienti al patto di
stabilita'
interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La
virtuosita' degli enti e' determinata attraverso la
valutazione della posizione di ciascun ente rispetto
ai due
indicatori economico-strutturali di cui al comma 24.
L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da
escludere e'
determinata mediante una funzione lineare della
distanza di
ciascun ente virtuoso dal valore medio degli
indicatori
individuato per classe demografica. Le classi
demografiche
considerate sono:
a) per le province:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
2) province con popolazione superiore a 400.000
abitanti;
b) per i comuni:
1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a
50.000 abitanti;
2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino
a
100.000 abitanti;
3) comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti.
24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono
finalizzati a
misurare il grado di rigidita' strutturale dei
bilanci e il
grado di autonomia finanziaria degli enti.
25. Per le province l'indicatore per misurare il
grado
di autonomia finanziaria non si applica sino
all'attuazione
del federalismo fiscale.
26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,
d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sono
definiti i due indicatori economico-strutturali di
cui al
comma 24 e i valori medi per fasce demografiche
sulla base
dei dati annualmente acquisiti attraverso la
certificazione
relativa alla verifica del rispetto del patto di
stabilita'
interno. Con lo stesso decreto sono definite le
modalita'
di riparto in base agli indicatori. Gli importi da
escludere dal patto sono pubblicati nel sito web
«ww.pattostabilita.rgs.tesoro.it» del Dipartimento
della
Ragioneria generale dello Stato. A decorrere
dall'anno 2010
l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e
24
dovra' tenere conto, oltre che delle fasce
demografiche,
anche delle aree geografiche da individuare con il
decreto
di cui al presente comma.
27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 685-bis, della legge 27
dicembre
2006, n. 296, introdotto dall'articolo 1, comma 379,
lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in
relazione all'attivazione di un nuovo sistema di
acquisizione dei dati di competenza finanziaria.
28. Le disposizioni recate dal presente articolo
sono
aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri
adottati in
sede europea ai fini della verifica del rispetto del
patto
di stabilita' e crescita.
29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si
applicano
anche ai comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti.
30. Resta confermata per il triennio 2009-2011,
ovvero
sino all'attuazione del federalismo fiscale se
precedente
all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti
locali
di deliberare aumenti dei tributi, delle
addizionali, delle
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di
tributi
ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio
2008,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio
2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti
relativi alla
tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).
31. Le disposizioni del presente articolo si
applicano,
per il periodo rispettivamente previsto, fino alla
definizione dei contenuti del nuovo patto di
stabilita'
interno nel rispetto dei saldi fissati.
32. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma
4,
del citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
entro il 30
aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero
dell'interno
la certificazione del mancato gettito accertato,
secondo
modalita' stabilite con decreto del medesimo
Ministero.».
«Art. 77-ter (Patto di stabilita' interno delle
regioni
e delle province autonome). - 1. Ai fini della
tutela
dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e
le
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono
alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
per il
triennio 2009-2011 con il rispetto delle
disposizioni di
cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo
comma, della Costituzione.
2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui
saldi
di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 27
dicembre
2006, n. 296.
3. In attesa dei risultati della sperimentazione di
cui
al comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso
delle
spese finali di ciascuna regione a statuto
ordinario,
determinato ai sensi del comma 4, non puo' essere
superiore, per l'anno 2009, al corrispondente
complesso di
spese finali determinate sulla base dell'obiettivo
programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6
per
cento, e per gli anni 2010 e 2011, non puo' essere
rispettivamente superiore al complesso delle
corrispondenti
spese finali dell'anno precedente, calcolato
assumendo il
pieno rispetto del patto di stabilita' interno,
aumentato
dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello
0,9
per cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico
per
l'anno 2008 e' quello risultante dall'applicazione
dell'articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre
2006,
n. 296.
4. Il complesso delle spese finali e' determinato
dalla
somma delle spese correnti ed in conto capitale, al
netto
delle:
a) spese per la sanita', cui si applica la specifica
disciplina di settore;
b) spese per la concessione di crediti.
5. Le spese finali sono determinate sia in termini
di
competenza sia in termini di cassa.
5-bis. A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto
capitale per interventi cofinanziati correlati ai
finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione
delle
quote di finanziamento statale e regionale, non sono
computate nella base di calcolo e nei risultati del
patto
di stabilita' interno delle regioni e delle province
autonome.
5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca
importi inferiori a quelli considerati ai fini
dell'applicazione di quanto previsto dal comma
5-bis,
l'importo corrispondente alle spese non riconosciute
e'
incluso tra le spese del patto di stabilita' interno
relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato
riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata
nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo' essere
conseguito anche nell'anno successivo.
6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e
di
Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun
anno
precedente, con il Ministro dell'economia e delle
finanze
il livello complessivo delle spese correnti e in
conto
capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in
coerenza con
gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo
2009-2011;
a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno
precedente, il presidente dell'ente trasmette la
proposta
di accordo al Ministro dell'economia e delle
finanze. In
caso di mancato accordo si applicano le disposizioni
stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per
gli enti
locali dei rispettivi territori provvedono alle
finalita'
correlate al patto di stabilita' interno le regioni
a
statuto speciale e le province autonome di Trento e
di
Bolzano, esercitando le competenze alle stesse
attribuite
dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative
norme
di attuazione. Qualora le predette regioni e
province
autonome non provvedano entro il 31 dicembre di
ciascun
anno precedente, si applicano, per gli enti locali
dei
rispettivi territori, le disposizioni previste per
gli
altri enti locali in materia di patto di stabilita'
interno.
7. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome
di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio
della
finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal
comma 6,
anche con misure finalizzate a produrre un risparmio
per il
bilancio dello Stato, mediante l'assunzione
dell'esercizio
di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le
modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di
specifiche
norme di attuazione statutaria; tali norme di
attuazione
precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per
il
bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente
o
comunque per annualita' definite.
8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di
cui
al comma 2, le norme di attuazione devono altresi'
prevedere le disposizioni per assicurare in via
permanente
il coordinamento tra le misure di finanza pubblica
previste
dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello
Stato
e l'ordinamento della finanza regionale previsto da
ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione.
9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di
cui
al comma 2 si procede, anche nei confronti di una
sola o
piu' regioni, a ridefinire con legge le regole del
patto di
stabilita' interno e l'anno di prima applicazione
delle
regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto
del
saldo in termini di competenza mista calcolato quale
somma
algebrica degli importi risultanti dalla differenza
tra
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e
dalla
differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in
conto
capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano puo' essere
assunto a riferimento, con l'accordo di cui al comma
6, il
saldo finanziario anche prima della conclusione del
procedimento e della approvazione del decreto
previsto
dall'articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del
2006a
condizione che la sperimentazione effettuata secondo
le
regole stabilite dal presente comma abbia con
seguito esiti
positivi per il raggiungimento degli obiettivi di
finanza
pubblica.
10. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano di
estendere le
regole del patto di stabilita' interno nei confronti
dei
loro enti ed organismi strumentali, nonche' degli
enti ad
ordinamento regionale o provinciale.
11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la
regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di
consiglio delle autonomie locali, puo' adattare per
gli
enti locali del proprio territorio le regole e i
vincoli
posti dal legislatore nazionale, in relazione alla
diversita' delle situazioni finanziarie esistenti
nelle
regioni stesse, fermo restando l'obiettivo
complessivamente
determinato in applicazione dell'articolo 77-bis per
gli
enti della regione e risultante dalla comunicazione
effettuata dal Ministero dell'economia e delle
finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
alla
regione interessata.
12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi
al
patto di stabilita' interno e per acquisire elementi
informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla propria situazione debitoria, le
regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono
trimestralmente al Ministero dell'economia e delle
finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro
trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,
utilizzando il sistema web appositamente previsto
per il
patto di stabilita' interno nel sito
«www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza sia quella
di
cassa, attraverso un prospetto e con le modalita'
definiti
con decreto del predetto Ministero, sentita la
Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le
province autonome di Trento e di Bolzano.
13. Ai fini della verifica del rispetto degli
obiettivi
del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e
provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il
termine
perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a
quello di
riferimento, al Ministero dell'economia e delle
finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
una
certificazione, sottoscritta dal rappresentante
legale
dell'ente e dal responsabile del servizio
finanziario
secondo un prospetto e con le modalita' definite dal
decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione
della
certificazione entro il termine perentorio del 31
marzo
costituisce inadempimento al patto di stabilita'
interno.
Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa
in
ritardo, attesti il rispetto del patto, non si
applicano le
disposizioni di cui al comma 15 del presente
articolo, ma
si applicano solo quelle di cui al comma 4
dell'articolo
76.
14. Ai fini della verifica del rispetto degli
obiettivi
del patto di stabilita' interno, ciascuna regione a
statuto
speciale e provincia autonoma e' tenuta ad osservare
quanto
previsto dalle norme di attuazione statutaria
emanate ai
sensi del comma 8. Fino alla emanazione delle
predette
norme di attuazione statutaria si provvede secondo
quanto
disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.
15. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilita'
interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la
provincia autonoma inadempiente non puo' nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti, al netto delle spese
per
la sanita', in misura superiore all'importo annuale
minimo
dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo
triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.
I
mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere
con
istituzioni creditizie e finanziarie per il
finanziamento
degli investimenti devono essere corredati da
apposita
attestazione da cui risulti il conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o
l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione.
16. Restano altresi' ferme per gli enti inadempienti
al
patto di stabilita' interno le disposizioni recate
dal
comma 4 dell'articolo 76.
17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 664, della legge 27 dicembre
2006, n.
296, e all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto
legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dall'articolo 1,
comma
675, della legge n. 296 del 2006.
18. Le disposizioni recate dal presente articolo
sono
aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che
vengono
adottati in sede europea ai fini della verifica del
rispetto del patto di stabilita' e crescita.
19. Resta confermata per il triennio 2009-2011,
ovvero
sino all'attuazione del federalismo fiscale se
precedente
all'anno 2011, la sospensione del potere delle
regioni di
deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali,
delle
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di
tributi
ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio
2008,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio
2008, n. 126.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano per il periodo rispettivamente previsto
fino alla
definizione dei contenuti del nuovo patto di
stabilita'
interno nel rispetto dei saldi fissati.»
Art. 10.
Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP
1. La misura
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle societa'
e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
dovuto, per il
periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore del
presente decreto, dai soggetti di cui all'articolo
73, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e' ridotta di 3
punti percentuali.
2. Ai contribuenti che alla data di entrata in
vigore del presente
decreto hanno gia' provveduto per intero al
pagamento dell'acconto
compete un credito di imposta in misura
corrispondente alla riduzione
prevista al comma 1, da utilizzare in compensazione
ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono
stabiliti le modalita' ed il termine del versamento
dell'importo non
corrisposto in applicazione del comma 1, da
effettuare entro il
corrente anno, tenendo conto degli andamenti della
finanza pubblica.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 73,
comma 1,
del citato testo unico delle imposte sui redditi:
«a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni,
le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione,
nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n.
2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al
regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello
Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello
Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio
di
attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello
Stato, che
non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di
attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non
residenti
nel territorio dello Stato.
(Omissis)».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante
«Norme
di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in
sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni»:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi
dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato,
delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del
presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata
entro la
data di presentazione della dichiarazione
successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e
alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento
diretto ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 29
settembre
1973, n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo
comma del
citato articolo 3 resta ferma la facolta' di
eseguire il
versamento presso la competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa
la
compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633 ,
e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera
a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) [all'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche];
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo
unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986,
n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del
testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale
ai sensi dell'articolo 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio
netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre
1992,
n. 394, convertito, con modificazioni, dalla L. 26
novembre
1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario
nazionale di cui all'art. 31 della L. 28 febbraio
1986, n.
41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.L.
23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla
L. 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti
sale cinematografiche.
2-bis. Abrogato».
Art. 11.
Potenziamento
finanziario Confidi anche con addizione della
garanzia
dello Stato
1. Nelle more della
concreta operativita' delle previsioni di cui
all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le
risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2,
comma 554 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al
rifinanziamento del
Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge
7 agosto 1997,
n. 266, fino al limite massimo di 450 milioni di
euro,
subordinatamente alla verifica, da parte del
Ministero dell'economia
e delle finanze, della provenienza delle stesse
risorse, fermo
restando il limite degli effetti stimati per ciascun
anno in termini
di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del
citato articolo 2.
2. Gli interventi di garanzia di cui al comma 1 sono
estesi alle
imprese artigiane. L'organo competente a deliberare
in materia di
concessione delle garanzie di cui all'articolo 15,
comma 3, della
legge 7 agosto 1997, n. 266, e' integrato con i
rappresentanti delle
organizzazioni rappresentative a livello nazionale
delle imprese
artigiane.
3. Il (( 30 per cento )) della somma di cui al comma
1 e' riservato
agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore
dei Confidi di
cui all'articolo 13 del decreto-legge del 30
settembre 2003, n. 269,
convertito, (( con modificazioni, )) dalla legge 24
novembre 2003, n.
326.
4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui
all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono
assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia
di ultima
istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' da
stabilire con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e
delle finanze. (( La garanzia dello Stato e'
inserita nell'elenco
allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5
agosto 1978, n. 468.
Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 7,
secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, con
imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di
base 8.1.7. dello
Stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. ))
5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 potra'
essere
incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle banche,
delle Regioni ed di altri enti e organismi pubblici,
ovvero con
l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalita'
stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.
(( 5-bis. Per gli impegni assunti dalle federazioni
sportive
nazionali per l'organizzazione di grandi eventi
sportivi in
coincidenza degli eventi correlati all'Expo Milano
2015, e'
autorizzato il rilascio di garanzie nel limite di 13
milioni di euro
per l'anno 2009. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 848 dell'art. 1
della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«848. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle
finanze, sentita la Banca d'Italia, previa intesa in
sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto
1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata
in
vigore della presente legge vengono stabiliti le
modalita'
di funzionamento del Fondo di cui al comma 847,
anche
attraverso l'affidamento diretto ad enti strumentali
all'amministrazione ovvero altri soggetti esterni,
con
eventuale onere a carico delle risorse stanziate per
i
singoli progetti, scelti nel rispetto delle
disposizioni
nazionali e comunitarie, nonche' i criteri per la
realizzazione degli interventi di cui al medesimo
comma
847, le priorita' di intervento e le condizioni per
la
eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a
carico
dei fondi le cui rinvenienze confluiscono al Fondo
di cui
al comma 847. Nel caso in cui si adottino misure per
sostenere la creazione di nuove imprese femminili e
il
consolidamento aziendale di piccole e medie imprese
femminili, il decreto che fissa i criteri di
intervento e'
adottato dal Ministro dello sviluppo economico di
concerto
con il Ministro per i diritti e le pari
opportunita'.».
- Si riporta il testo del comma 554 dell'art. 2
della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato
(legge finanziaria 2008):
«554. Le economie derivanti dai provvedimenti di
revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui
all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre
1992, n. 488, nel limite dell'85 per cento delle
economie
accertate annualmente con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre,
sono
destinate alla realizzazione di interventi destinati
a
finanziare:
a) un programma nazionale destinato ai giovani
laureati
residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al
fine di
favorire il loro inserimento lavorativo, dando
priorita' ai
contratti di lavoro a tempo indeterminato. La
definizione
di tale programma e' disciplinata con decreto del
Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il
Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con le
regioni interessate, da emanare entro sessanta
giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge;
b) la costituzione, con decreto del Ministro del
lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro
dello sviluppo economico, senza oneri per la finanza
pubblica, presso il Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale dell'Osservatorio sulla migrazione interna
nell'ambito del territorio nazionale, al fine di
monitorare
il fenomeno e di individuare tutte le iniziative e
le
scelte utili a governare il processo di mobilita'
dal sud
verso il nord del Paese e a favorire i percorsi di
rientro;
c) agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di
start up, definite ai sensi di quanto previsto nella
Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato
a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione,
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del
30
dicembre 2006, attraverso la riduzione degli oneri
sociali
per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale
ausiliario impiegati a decorrere dal periodo
d'imposta
dell'anno 2007. I criteri e le modalita' per il
riconoscimento delle predette agevolazioni, che
saranno
autorizzate entro i limiti fissati alla sezione 5.4
della
predetta Disciplina, saranno disciplinati con
apposito
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,
di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in
vigore della presente legge;
d) interventi per lo sviluppo delle attivita'
produttive inclusi in accordi di programma in vigore
e
costruzione di centri destinati a Poli di
innovazione
situati nei territori delle regioni del Mezzogiorno
non
ricompresi nell'obiettivo Convergenza ai sensi del
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11
luglio
2006, nonche' programmi di sviluppo regionale
riferiti alle
medesime regioni. I rapporti tra Governo e regione e
le
modalita' di erogazione delle predette risorse
finanziarie
sono regolate dalle delibere del CIPE di
assegnazione delle
risorse e da appositi accordi di programma quadro;
e) la creazione di un fondo denominato «Fondo per la
gestione delle quote di emissione di gas serra di
cui alla
direttiva 2003/87/CE», da destinare alla «riserva
nuovi
entranti» dei Piani nazionali di assegnazione delle
quote
di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da emanare
entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della
presente legge;
f) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della
deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore
degli
esercenti impianti di distribuzione di carburanti di
cui
all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n.
448;
g) interventi a sostegno dell'attivita' di ricerca
nel
sistema energetico e di riutilizzo di aree
industriali, in
particolare nel Mezzogiorno.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7
agosto
1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia):
«Art. 15 (Razionalizzazione dei fondi pubblici di
garanzia). - 1. Al fondo di garanzia di cui
all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n.
662, sono attribuite, a integrazione delle risorse
gia'
destinate in attuazione dello stesso articolo 2, le
attivita' e le passivita' del fondo di garanzia di
cui
all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 ,
e
successive modificazioni, e del fondo di garanzia di
cui
all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517,
e
successive modificazioni, nonche' un importo pari a
50
miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a
favore
dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva
fidi ai
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio
1993, n.
149 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio
1993, n. 237.
2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del
presente
articolo puo' essere concessa alle banche, agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di
cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre
1993, n. 385 , e successive modificazioni, e alle
societa'
finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte
all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge
5
ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a
piccole e
medie imprese, ivi compresa la locazione
finanziaria, e di
partecipazioni, temporanee e di minoranza, al
capitale
delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo
e'
estesa a quella prestata dai fondi di garanzia
gestiti dai
consorzi di garanzia collettiva fidi di cui
all'articolo
155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385
del
1993 e dagli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco
generale di cui all'articolo 106 del medesimo
decreto
legislativo.
3. I criteri e le modalita' per la concessione della
garanzia e per la gestione del fondo nonche' le
eventuali
riserve di fondi a favore di determinati settori o
tipologie di operazioni sono regolati con decreto
del
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare
entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Apposita convenzione verra'
stipulata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della
presente legge, tra il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e il Mediocredito
centrale, ai
sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto
legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 . La convenzione prevede un
distinto
organo, competente a deliberare in materia, nel
quale sono
nominati anche un rappresentante delle banche e uno
per
ciascuna delle organizzazioni rappresentative a
livello
nazionale delle piccole e medie imprese industriali
e
commerciali.
4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere
sulle
risorse destinate a favore dei consorzi e
cooperative di
garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 2
del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 , convertito,
con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237,
e'
destinato al fondo centrale di garanzia istituito
presso
l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n.
1068 ,
e successive modificazioni e integrazioni.
All'articolo 2,
comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ,
dopo le
parole: “Ministro del tesoro”, sono
inserite le
seguenti: “di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato”.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,
emanato di concerto con il Ministro del tesoro, di
cui al
comma 3, sono abrogati l'articolo 20 della legge 12
agosto
1977, n. 675 , e l'articolo 7 della legge 10 ottobre
1975,
n. 517 , e loro successive modificazioni.
6. ...».
- Si riporta il testo del comma 556 dell'art. 2
della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
«556. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, e'
autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti
positivi
stimati per ciascun anno in termini di indebitamento
netto,
le risorse derivanti dalle economie connesse alle
revoche
di cui al comma 554 in un apposito fondo dello stato
di
previsione del Ministero dello sviluppo economico,
ai fini
del finanziamento delle iniziative di cui al
medesimo comma
554.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge
30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti
pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge
24
novembre 2003, n. 326:
«Art. 13 (Disciplina dell'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi). - 1. Ai fini del presente
decreto si
intendono per: “confidi”, i consorzi con
attivita' esterna, le societa' cooperative, le
societa'
consortili per azioni, a responsabilita' limitata o
cooperative, che svolgono l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi; per “attivita' di
garanzia
collettiva dei fidi”, l'utilizzazione di
risorse
provenienti in tutto o in parte dalle imprese
consorziate o
socie per la prestazione mutualistica e
imprenditoriale di
garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte
delle
banche e degli altri soggetti operanti nel settore
finanziario; per “confidi di secondo
grado”, i
consorzi con attivita' esterna, le societa'
cooperative, le
societa' consortili per azioni, a responsabilita'
limitata
o cooperative, costituiti dai confidi ed
eventualmente da
imprese consorziate o socie di questi ultimi o da
altre
imprese; per “piccole e medie imprese”,
le
imprese che soddisfano i requisiti della disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore
delle
piccole e medie imprese determinati dai relativi
decreti
del Ministro delle attivita' produttive e del
Ministro
delle politiche agricole e forestali; per
“testo
unico bancario”, il decreto legislativo 1°
settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni e
integrazioni;
per “elenco speciale”, l'elenco previsto
dall'articolo 107 del testo unico bancario; per
“riforma delle societa”, il decreto
legislativo
17 gennaio 2003, n. 6.
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32 ,
svolgono esclusivamente l'attivita' di garanzia
collettiva
dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali,
nel
rispetto delle riserve di attivita' previste dalla
legge.
3. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia
collettiva
dei fidi possono essere prestate garanzie personali
e
reali, stipulati contratti volti a realizzare il
trasferimento del rischio, nonche' utilizzati in
funzione
di garanzia depositi indisponibili costituiti presso
i
finanziatori delle imprese consorziate o socie.
4. I confidi di secondo grado svolgono l'attivita'
indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle
imprese a
essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di
questi
ultimi.
5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle
parole
“confidi”, “consorzio,
cooperativa,
societa' consortile di garanzia collettiva dei
fidi”
ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre
in
inganno sulla legittimazione allo svolgimento
dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e'
vietato a
soggetti diversi dai confidi.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 e'
punito con la medesima sanzione prevista
dall'articolo 133,
comma 3, del testo unico bancario.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni
dell'articolo 145 del medesimo testo unico.
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie
imprese
industriali, commerciali, turistiche e di servizi,
da
imprese artigiane e agricole, come definite dalla
disciplina comunitaria.
9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di
maggiori dimensioni rientranti nei limiti
dimensionali
determinati dalla Unione europea ai fini degli
interventi
agevolati della Banca europea per gli investimenti
(BEI) a
favore delle piccole e medie imprese, purche'
complessivamente non rappresentino piu' di un sesto
della
totalita' delle imprese consorziate o socie.
10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di
maggiori
dimensioni che non possono far parte dei confidi ai
sensi
del comma 9 possono sostenerne l'attivita'
attraverso
contributi e garanzie non finalizzati a singole
operazioni;
essi non divengono consorziati o soci ne' fruiscono
delle
attivita' sociali, ma i loro rappresentanti possono
partecipare agli organi elettivi dei confidi con le
modalita' stabilite dagli statuti, purche' la nomina
della
maggioranza dei componenti di ciascun organo resti
riservata all'assemblea.
11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di
secondo
grado.
12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un
confidi non puo' essere inferiore a 100 mila euro,
fermo
restando per le societa' consortili l'ammontare
minimo
previsto dal codice civile per la societa' per
azioni.
13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa
non
puo' essere superiore al 20 per cento del fondo
consortile
o del capitale sociale, ne' inferiore a 250 euro.
14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei
fondi rischi indisponibili, non puo' essere
inferiore a 250
mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio
netto
almeno un quinto e' costituito da apporti dei
consorziati o
dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del
raggiungimento di tale ammontare minimo si
considerano
anche i fondi rischi costituiti mediante
accantonamenti di
conto economico per far fronte a previsioni di
rischio
sulle garanzie prestate.
15. Quando, in occasione dell'approvazione del
bilancio
d'esercizio, risulta che il patrimonio netto e'
diminuito
per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito
dal
comma 14, gli amministratori sottopongono
all'assemblea gli
opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio
successivo la
diminuzione del patrimonio netto non si e' ridotta a
meno
di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva
il
bilancio deve deliberare l'aumento del fondo
consortile o
del capitale sociale ovvero il versamento, se lo
statuto ne
prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di
nuovi
contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura
tale da
ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso
diverso deve
deliberare lo scioglimento del confidi.
16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo
consortile o del capitale sociale, questo si riduce
al di
sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli
amministratori
devono senza indugio convocare l'assemblea per
deliberare
la riduzione del fondo o del capitale e il
contemporaneo
aumento del medesimo a una cifra non inferiore a
detto
minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi
costituiti come societa' consortili per azioni o a
responsabilita' limitata restano applicabili le
ulteriori
disposizioni del codice civile vigenti in materia di
riduzione del capitale per perdite.
17. Ai confidi costituiti sotto forma di societa'
cooperativa non si applicano il primo e il secondo
comma
dell' articolo 2525 del codice civile, come
modificato
dalla riforma delle societa'.
18. I confidi non possono distribuire avanzi di
gestione
di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese
consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento
del
consorzio, della cooperativa o della societa'
consortile,
ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del
consorziato o del socio.
19. Ai confidi costituiti sotto forma di societa'
cooperativa non si applicano il secondo comma dell'
articolo 2545-quater del codice civile introdotto
dalla
riforma delle societa' e gli articoli 11 e 20 della
legge
31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione
previsto
dall' articolo 2514, comma 1, lettera d) del codice
civile,
come modificato dalla riforma delle societa', si
intende
riferito al Fondo di garanzia interconsortile al
quale il
confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di
garanzia di
cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28.
20. I confidi che riuniscono complessivamente non
meno
di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti
complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro
possono istituire, anche tramite le loro
associazioni
nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia
interconsortile destinati alla prestazione di
controgaranzie e cogaranzie ai confidi.
20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma
20 i
confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi
debbono
associare complessivamente non meno di 5.000 imprese
e
garantire finanziamenti complessivamente non
inferiori a
300 milioni di euro.
21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti
da
societa' consortili per azioni o a responsabilita'
limitata
il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo
svolgimento di tale attivita', ovvero dalle societa'
finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga
all'
articolo 2602 del codice civile le societa'
consortili
possono essere costituite anche dalle associazioni
di cui
al comma 20.
22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente a tale fondo,
entro un
mese dall'approvazione del bilancio, un contributo
obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie
concesse nell'anno a fronte di finanziamenti
erogati. Gli
statuti dei fondi di garanzia interconsortili
possono
prevedere un contributo piu' elevato.
23. I confidi che non aderiscono a un fondo di
garanzia
interconsortile versano annualmente una quota pari
allo 0,5
per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte
di
finanziamenti erogati, entro il termine indicato nel
comma
22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le
somme a
tale titolo versate fanno parte delle entrate del
bilancio
dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle
finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di
detti
versamenti e' annualmente assegnata al fondo di
garanzia di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23
dicembre 1996, n. 662. I confidi, operanti nel
settore
agricolo, la cui base associativa e' per almeno il
50 per
cento composta da imprenditori agricoli di cui all'
articolo 2135 del codice civile, versano annualmente
la
quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario
di
garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9
maggio 1975,
n. 153, e successive modificazioni.
23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23
hanno
effetto a decorrere dall'anno 2004.
24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi
versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonche' gli
eventuali
contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai
fondi
di garanzia interconsortile o al fondo di garanzia
di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23
dicembre 1996, n. 662, non concorrono alla
formazione del
reddito delle societa' che gestiscono tali fondi;
detti
contributi e le somme versate ai sensi del comma 23
sono
ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli
altri
soggetti eroganti nell'esercizio di competenza.
25. [Il Fondo di garanzia costituito presso il
Mediocredito Centrale S.p.A. ai sensi dell'articolo
2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n.
662, e' conferito in una societa' per azioni, avente
per
oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con
atto
unilaterale dallo Stato entro trenta giorni
dall'entrata in
vigore del presente decreto. Il capitale sociale
iniziale
della societa' per azioni e' determinato con decreto
del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con
il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro
delle politiche agricole e forestali. La societa'
per
azioni assume i diritti e gli obblighi del Fondo di
garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche
processuali, anteriori al conferimento. I privilegi
e le
garanzie di qualsiasi tipo costituiti o prestate a
favore
del Fondo di garanzia conservano il loro grado e la
loro
validita' in capo alla societa' per azioni, senza
necessita' di alcuna formalita' o annotazione.
L'atto
costitutivo attribuisce agli amministratori la
facolta' di
aumentare il capitale sociale a norma dell' articolo
2443
del codice civile con offerta delle nuove azioni ai
confidi, anche tramite le loro associazioni
nazionali di
rappresentanza, alle societa' indicate nel comma 21,
alle
Regioni, alle Camere di commercio, industria,
artigianato e
agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altri
fondi
pubblici di garanzia al fine del loro conferimento
nella
societa' per azioni e agli ulteriori soggetti
pubblici e
privati eventualmente individuati dallo statuto
della
societa'. Lo statuto fissa altresi' un limite
massimo di
possesso azionario per i nuovi soci, diversi da
quelli che
apportino altri fondi pubblici di garanzia, non
superiore
al 5 per cento del capitale sociale. In ogni caso lo
Stato,
le Regioni e gli altri enti pubblici conservano
congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale
sociale. Le operazioni di garanzia effettuate dalla
societa' per azioni di cui al presente comma
beneficiano
della garanzia dello Stato nei limiti delle risorse
finanziarie attribuite].
26. [L'intervento della societa' per azioni di cui
al
comma 25 e' rivolto in via prioritaria alle
operazioni di
controgaranzia delle garanzie, cogaranzie o
controgaranzie
prestate nell'esercizio esclusivo o prevalente
dell'attivita' di rilascio delle garanzie dai propri
soci,
intendendosi per tali anche i confidi appartenenti
alle
associazioni socie. L'intervento e' rivolto in via
prioritaria alle garanzie, cogaranzie e
controgaranzie
prestate “a prima richiesta”].
27. [Le regole di funzionamento del fondo di cui al
comma 25 e le caratteristiche delle garanzie dallo
stesso
prestate sono disciplinate con decreto del Ministro
delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze].
28. [L'intervento del Fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge
23
dicembre 1996, n. 662, e' riservato alle operazioni
di
controgaranzia dei confidi operanti sull'intero
territorio
nazionale nonche' alle operazioni in cogaranzia con
i
medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del
Fondo sono
escutibili per intero, a prima richiesta, alla data
di
avvio delle procedure di recupero nei confronti
dell'impresa inadempiente. Le eventuali somme
recuperate
dai confidi sono restituite al Fondo nella stessa
percentuale della garanzia da esso prestata].
29. L'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di
societa' cooperativa a responsabilita' limitata e'
consentito, ai sensi dell'articolo 28 del testo
unico
bancario, anche alle banche che, in base al proprio
statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di
garanzia
collettiva dei fidi a favore dei soci. La
denominazione di
tali banche contiene le espressioni
“confidi”,
“garanzia collettiva dei fidi” o
entrambe.
30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nei
commi da
5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli
articoli
da 33 a 37 del testo unico bancario.
31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative
dei
commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche
caratteristiche operative delle banche di cui al
comma 29.
32. ... .
33. Le banche e i confidi indicati nei precedenti
commi
29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle
trasformazioni e delle fusioni previste dai commi
38, 39,
40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al
capitale
sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve
patrimoniali costituiti da contributi dello Stato,
delle
regioni e di altri enti pubblici senza che cio'
comporti
violazione dei vincoli di destinazione eventualmente
sussistenti, che permangono, salvo quelli a
carattere
territoriale, con riferimento alla relativa parte
del fondo
consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote
corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie
delle
banche o dei confidi e non attribuiscono alcun
diritto
patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel
capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del
calcolo
delle quote richieste per la costituzione e per le
deliberazioni dell'assemblea.
34. Le modificazioni del contratto di consorzio
riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati
devono
essere iscritte soltanto una volta l'anno entro
centoventi
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale
attraverso il
deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla
data di
approvazione del bilancio.
35. Gli amministratori del consorzio devono redigere
il
bilancio d'esercizio con l'osservanza delle
disposizioni
relative al bilancio delle societa' per azioni.
L'assemblea
approva il bilancio entro centoventi giorni dalla
chiusura
dell'esercizio ed entro trenta giorni
dall'approvazione una
copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla
gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se
costituito, e dal verbale di approvazione
dell'assemblea
deve essere, a cura degli amministratori, depositata
presso
l'ufficio del registro delle imprese.
36. Oltre i libri e le altre scritture contabili
prescritti tra quelli la cui tenuta e' obbligatoria
il
consorzio deve tenere:
a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere
indicati la ragione o denominazione sociale ovvero
il
cognome e il nome dei consorziati e le variazioni
nelle
persone di questi; b) il libro delle adunanze e
delle
deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere
trascritti anche i verbali eventualmente redatti per
atto
pubblico; c) il libro delle adunanze e delle
deliberazioni
dell'organo amministrativo collegiale, se questo
esiste; d)
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
collegio
sindacale, se questo esiste. I primi tre libri
devono
essere tenuti a cura degli amministratori e il
quarto a
cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto
di
esaminare i libri indicati nel presente comma e, per
quelli
indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne
estratti a
proprie spese. Il libro indicato nella lettera a)
puo'
altresi' essere esaminato dai creditori che
intendano far
valere la responsabilita' verso i terzi dei singoli
consorziati ai sensi dell' articolo 2615, secondo
comma del
codice civile, e deve essere, prima che sia messo in
uso,
numerato progressivamente in ogni pagina e bollato
in ogni
foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da
un
notaio.
37. ....
38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi
associativi indicati nel presente articolo e nelle
banche
di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano
costituiti
sotto forma di societa' cooperativa a mutualita'
prevalente
o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di
terzi.
39. I confidi possono altresi' fondersi con altri
confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono
partecipare anche societa', associazioni, anche non
riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai
confidi
purche' il consorzio o la societa' incorporante o
che
risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di
cui al
comma 29.
40. Alla fusione si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X,
sezione
II, del codice civile; a far data dal 1° gennaio
2004,
qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla
fusione e
il progetto di fusione prevedano per i consorziati
eguali
diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle
singole
quote di partecipazione, non e' necessario redigere
la
relazione degli esperti prevista dall' articolo
2501-sexies
del codice civile, come modificato dalla riforma
delle
societa'. Il progetto di fusione determina il
rapporto di
cambio sulla base del valore nominale delle quote di
partecipazione, secondo un criterio di attribuzione
proporzionale.
41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli
2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice
civile,
introdotti dalla riforma delle societa', le
deliberazioni
assembleari necessarie per le trasformazioni e le
fusioni
previste dai commi 38, 39 e 40 sono adottate con le
maggioranze previste dallo statuto per le
deliberazioni
dell'assemblea straordinaria.
42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai
commi
38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i
contributi e i fondi di origine pubblica una
violazione dei
vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.
43. Le societa' cooperative le quali divengono
confidi
sotto un diverso tipo associativo a seguito di
fusione o
che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono
soggette
all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della
legge
31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello
statuto del
confidi risultante dalla trasformazione o fusione
sia
previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai
predetti fondi mutualistici in caso di eventuale
successiva
fusione o trasformazione del confidi stesso in enti
diversi
dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.
44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti
dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e
delle
cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti
soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti
con il
rispetto di quelli previsti dal presente articolo.
45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi,
comunque costituiti, si considerano enti
commerciali.
46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve
e
nei fondi costituenti il patrimonio netto dei
confidi
concorrono alla formazione del reddito
nell'esercizio in
cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi
diversi
dalla copertura di perdite di esercizio o
dall'aumento del
fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito
d'impresa e' determinato senza apportare al
risultato netto
del conto economico le eventuali variazioni in
aumento
conseguenti all'applicazione dei criteri indicati
nel
titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del
testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e
successive modificazioni.
47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive i confidi, comunque costituiti,
determinano in
ogni caso il valore della produzione netta secondo
le
modalita' contenute nell'articolo 10, comma 1, del
decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive
modificazioni.
48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si
considera effettuata nell'esercizio di imprese
l'attivita'
di garanzia collettiva dei fidi.
49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o
al
capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e
i
contributi a questi versati costituiscono per le
imprese
consorziate o socie oneri contributivi ai sensi
dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle
imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente
della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni. Tale disposizione si applica anche
alle
imprese e agli enti di cui al comma 10, per un
ammontare
complessivo deducibile non superiore al 2 per cento
del
reddito d'impresa dichiarato; e' salva ogni
eventuale
ulteriore deduzione prevista dalla legge.
50. Ai fini delle imposte sui redditi, le
trasformazioni
e le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei
commi
38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in nessun
caso a
recupero di tassazione dei fondi in sospensione di
imposta
dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o
partecipato alla fusione.
51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro
in
misura fissa.
52. I confidi gia' costituiti alla data di entrata
in
vigore del presente decreto hanno tempo due anni
decorrenti
da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai
commi
12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora
l'applicazione delle restanti disposizioni del
presente
articolo; anche decorso tale termine i confidi in
forma
cooperativa gia' costituiti alla data di entrata in
vigore
del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al
limite
minimo della quota di partecipazione determinato ai
sensi
del comma 13.
53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque
anni
successivi alla data di entrata in vigore del
presente
decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla
deroga
per gli aiuti a finalita' regionale di cui
all'articolo 87,
paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la parte
dell'ammontare minimo del patrimonio netto
costituito da
apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di
gestione
deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in
deroga
a quanto previsto dal comma 14.
54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di
entrata in vigore del presente decreto partecipano
al fondo
consortile o al capitale sociale dei confidi, anche
di
secondo grado, possono mantenere la loro
partecipazione,
fermo restando il divieto di fruizione
dell'attivita'
sociale.
55. I confidi che alla data di entrata in vigore del
presente decreto gestiscono fondi pubblici di
agevolazione
possono continuare a gestirli fino a non oltre
cinque anni
dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi
possono
prestare garanzie a favore dell'amministrazione
finanziaria
dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di
imposte
alle imprese consorziate o socie. I contributi
erogati da
regioni o da altri enti pubblici per la costituzione
e
l'implementazione del fondo rischi, in quanto
concessi per
lo svolgimento della propria attivita'
istituzionale, non
ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo
47 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. La
gestione di fondi pubblici finalizzati
all'abbattimento dei
tassi di interesse o al contenimento degli oneri
finanziari
puo' essere svolta, in connessione all'operativita'
tipica,
dai soggetti iscritti nella sezione di cui
all'articolo
155, comma 4, del citato testo unico di cui al
decreto
legislativo n. 385 del 1993, nei limiti della
strumentalita' all'oggetto sociale tipico a
condizione che:
a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia
erogato esclusivamente a favore di imprese
consorziate o
socie ed in connessione a finanziamenti garantiti
dal
medesimo confidi;
b) il confidi svolga unicamente la funzione di
mandatario all'incasso e al pagamento per conto
dell'ente
pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo
dei
fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei
requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione.
56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e
dei
criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del
presente
decreto non comportano violazioni delle disposizioni
del
codice civile o di altre leggi in materia di
bilancio, ne'
danno luogo a rettifiche fiscali.
57. I confidi che hanno un volume di attivita'
finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni
di euro
o mezzi patrimoniali pari o superiori a
duemilioniseicentomila euro possono, entro il
termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente
decreto, chiedere l'iscrizione provvisoria
nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del testo unico
bancario.
La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa
verifica
della sussistenza degli altri requisiti di
iscrizione
previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico
bancario.
Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si
adeguano ai
requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi
del
comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia
procede
alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi
che non
si sono adeguati. I confidi iscritti nell'elenco
speciale
ai sensi del presente comma, oltre all'attivita' di
garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere,
esclusivamente nei confronti delle imprese
consorziate o
socie, le sole attivita' indicate nell'articolo 155,
comma
4-quater, del testo unico bancario. Resta fermo
quanto
previsto dall'articolo 155, comma 4-ter, del
medesimo testo
unico bancario.
58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19
marzo 1983, n. 72, e' abrogato.
59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n.
317, e'
abrogato.
60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti
parole: “, e in ogni caso per i consorzi di
garanzia
collettiva fidi di primo e secondo grado, anche
costituiti
sotto forma di societa' cooperativa o consortile,
previsti
dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991,
n. 317,
iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto
dall'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre
1993, n. 385”.
61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo
1996,
n. 108, le parole: «consorzi o cooperative di
garanzia
collettiva fidi denominati «Confidi», istituiti
dalle
associazioni di categoria imprenditoriali e dagli
ordini
professionali» sono sostituite dalle seguenti:
«confidi, di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre
2003, n.
269».
61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo
interbancario di garanzia, istituita con l'articolo
21
della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive
modificazioni, puo' essere concessa alle banche e
agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di
cui all'articolo 107 del testo unico bancario, a
fronte di
finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'
articolo
2135 del codice civile, ivi comprese la locazione
finanziaria e la partecipazione, temporanea e di
minoranza,
al capitale delle imprese agricole medesime, assunte
da
banche, da altri intermediari finanziari o da fondi
chiusi
di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione
speciale del Fondo interbancario di garanzia e'
estesa,
nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai
confidi operanti nel settore agricolo, che hanno
come
consorziati o soci almeno il 50 per cento di
imprenditori
agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del
medesimo
testo unico. Con decreto del Ministro delle
politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di
conversione del presente decreto, sono stabiliti i
criteri
e le modalita' per la concessione delle garanzie
della
Sezione speciale e la gestione delle sue risorse,
nonche'
le eventuali riserve di fondi a favore di
determinati
settori o tipologie di operazioni.
61-ter. [In via transitoria, fino alla data di
insediamento degli organi sociali della societa' di
cui al
comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti
riguardanti il fondo di garanzia di cui all'articolo
2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n.
662].
61-quater. Le caratteristiche delle garanzie
dirette,
controgaranzie e cogaranzie prestate a prima
richiesta dal
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b),
della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne
la
natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea
recante la
disciplina dei requisiti minimi di capitale per le
banche,
sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per
i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni
dalla
data di entrata in vigore della presente
disposizione.».
- Si riporta il testo del comma 100 dell'art. 2
della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione
della finanza pubblica):
«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione
delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo'
destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire
per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito
presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di
assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi
dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie
imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire
per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito
presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
1964, n.
1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui
fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999,
il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire
600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento
degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23
gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio
1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 della gia' citata
legge n. 468 del 1978:
«Art. 13(Garanzie statali). - In allegato allo stato
di
previsione della spesa del Ministero del tesoro sono
elencate le garanzie principali e sussidiarie
prestate
dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.».
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 7
della gia' citata legge n. 468 del 1978:
«Art. 7. - Con decreti del Ministro del tesoro, da
registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite
dal
predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle
dotazioni
di competenza che di cassa dei competenti capitoli
le somme
necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da
parte
degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli
di
provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione
nel
caso in cui quello di provenienza sia stato nel
frattempo
soppresso];
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa
aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento
e la riscossione delle entrate.»
Art. 12.
Finanziamento
dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica
di
obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli
parlamentari e
territoriali
1. Al fine di
assicurare un adeguato flusso di finanziamenti
all'economia e un adeguato livello di
patrimonializzazione del
sistema bancario, il Ministero dell'economia e delle
finanze e'
autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, anche in
deroga alle norme di
contabilita' di Stato, a sottoscrivere, su specifica
richiesta delle
banche interessate, strumenti finanziari privi dei
diritti indicati
nell'articolo 2351 del codice civile, computabili
nel patrimonio di
vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni
sono negoziate
su mercati regolamentati o da societa' capogruppo di
gruppi bancari
italiani le azioni delle quali sono negoziate su
mercati
regolamentati.
2. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1
possono essere
strumenti convertibili in azioni ordinarie su
richiesta
dell'emittente. Puo' essere inoltre prevista, a
favore
dell'emittente, la facolta' di rimborso o riscatto,
a condizione che
la Banca d'Italia attesti che l'operazione non
pregiudica le
condizioni finanziarie o di solvibilita' della banca
ne' del gruppo
bancario di appartenenza. (( In ogni caso, il
programma di intervento
di cui al presente articolo ha l'obiettivo di
terminare entro dieci
anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto. ))
3. La remunerazione degli strumenti finanziari di
cui al comma 1
puo' dipendere, in tutto o in parte, dalla
disponibilita' di utili
distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice
civile. In tal
caso la delibera con la quale l'assemblea decide
sulla destinazione
degli utili e' vincolata al rispetto delle
condizioni di
remunerazione degli strumenti finanziari stessi.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze
sottoscrive gli
strumenti finanziari di cui al comma 1 a condizione
che l'operazione
risulti economica nel suo complesso, tenga conto
delle condizioni di
mercato e sia funzionale al perseguimento delle
finalita' indicate al
comma 1.
5. La sottoscrizione e', altresi', condizionata:
a) all'assunzione da parte dell'emittente degli
impegni definiti
in un apposito protocollo d'intenti con il Ministero
dell'economia e
delle finanze, in ordine al livello e alle
condizioni del credito da
assicurare alle piccole e medie imprese (( e alle
famiglie, alle
modalita' con le quali garantire adeguati livelli di
liquidita' ai
creditori delle pubbliche amministrazioni per la
fornitura di beni e
servizi, anche attraverso lo sconto di crediti
certi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, )) e a
politiche dei
dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere
adeguati livelli di
patrimonializzazione;
b) all'adozione, da parte degli emittenti, di un
codice etico
contenente, tra l'altro, previsioni in materia di
politiche di
remunerazione dei vertici aziendali.
(( 5-bis. Gli schemi dei protocolli di cui alla
lettera a) e gli
schemi dei codici di cui alla lettera b) del comma 5
sono trasmessi
alle Camere. ))
6. Sul finanziamento all'economia il Ministro
dell'economia e delle
finanze riferisce periodicamente al Parlamento
fornendo dati
disaggregati per regione e categoria economica; a
tale fine presso le
Prefetture e' istituito uno speciale osservatorio
con la
partecipazione dei soggetti interessati.
Dall'istituzione degli
osservatori di cui al presente comma non devono
derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; al
funzionamento
degli stessi si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali
e finanziarie gia' previste, a legislazione vigente,
per le
Prefetture.
7. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e'
effettuata sulla
base di una valutazione da parte della Banca
d'Italia delle
condizioni economiche dell'operazione e della
computabilita' degli
strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza.
8. L'organo competente per l'emissione di
obbligazioni subordinate
delibera anche in merito all'emissione degli
strumenti finanziari
previsti dal presente articolo. L'esercizio della
facolta' di
conversione e' sospensivamente condizionato alla
deliberazione in
ordine al relativo aumento di capitale.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuate
le risorse necessarie per finanziare le operazioni
stesse. Le
predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo
dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, sono
individuate in relazione a ciascuna operazione
mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a
legislazione
vigente, delle missioni di spesa di ciascun
Ministero, con esclusione
delle dotazioni di spesa di ciascuna missione
connesse a stipendi,
assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese
per interessi; alle
poste correttive e compensative delle entrate,
comprese le
regolazioni contabili con le regioni; ai
trasferimenti a favore degli
enti territoriali aventi natura obbligatoria; del
fondo ordinario
delle universita'; delle risorse destinate alla
ricerca; delle
risorse destinate al finanziamento del 5 per mille
delle imposte sui
redditi delle persone fisiche; nonche' quelle
dipendenti da parametri
stabiliti dalla legge o derivanti da accordi
internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative
di spesa;
c) utilizzo temporaneo mediante versamento in
entrata di
disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali
nonche' sui
conti di tesoreria intestati ad amministrazioni
pubbliche ed enti
pubblici nazionali con esclusione di quelli
intestati alle
Amministrazioni territoriali, nonche' di quelli
riguardanti i flussi
finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i
connessi
cofinanziamenti nazionali, con corrispondente
riduzione delle
relative autorizzazioni di spesa e contestuale
riassegnazione al
predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
(( 9-bis. Gli schemi di decreto di cui al comma 9,
corredati di
relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del
parere delle Commissioni competenti per i profili di
carattere
finanziario. I pareri sono espressi entro quindici
giorni dalla data
di trasmissione. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento ai profili
finanziari, trasmette
nuovamente alle Camere gli schemi di decreto,
corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle
Commissioni competenti per i profili finanziari, da
esprimere entro
dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi
inutilmente i
termini per l'espressione dei pareri, i decreti
possono essere
comunque adottati. ))
10. I decreti di cui al comma 9 e i correlati
decreti di variazione
di bilancio sono trasmessi con immediatezza al
Parlamento e
comunicati alla Corte dei conti.
11. Ai fini delle operazioni di cui al presente
articolo e
all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n.
155, ((
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 190,
)) le deliberazioni previste dall'articolo 2441,
quinto comma, e
dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile
sono assunte con
le stesse maggioranze previste per le deliberazioni
di aumento di
capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice
civile. I termini
stabiliti per le operazioni della specie ai sensi
del codice civile e
del (( testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione
finanziaria, di cui al )) decreto legislativo 24
febbraio 1998, n.
58, sono ridotti della meta'.
12. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, da
adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del
presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni
e modalita' di
sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al
presente
articolo.
(( 12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze
riferisce alle
Camere in merito all'evoluzione degli interventi
effettuati ai sensi
del presente articolo nell'ambito della relazione
trimestrale di cui
all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 9
ottobre 2008, n.
155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n.
190. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2351 del codice
civile:
«Art. 2351 (Diritto di voto). - Ogni azione [c.c.
1550]
attribuisce il diritto di voto [c.c. 1531, 2333,
2335,
2344, 2352, 2353, 2354, n. 5, 2357, 2373, 2479,
2538].
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo
statuto
puo' prevedere la creazione di azioni senza diritto
di
voto, con diritto di voto limitato a particolari
argomenti,
con diritto di voto subordinato al verificarsi di
particolari condizioni non meramente potestative. Il
valore
di tali azioni non puo' complessivamente superare la
meta'
del capitale sociale.
Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio puo' prevedere che,
in
relazione alla quantita' di azioni possedute da uno
stesso
soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una
misura
massima o disporne scaglionamenti.
Non possono emettersi azioni a voto plurimo [disp.
att.
c.c. 212].
Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346,
sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere
dotati
del diritto di voto su argomenti specificamente
indicati e
in particolare puo' essere ad essi riservata,
secondo
modalita' stabilite dallo statuto, la nomina di un
componente indipendente del consiglio di
amministrazione o
del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle
persone
cosi' nominate si applicano le medesime norme
previste per
gli altri componenti dell'organo cui partecipano.».
- Si riporta il testo dell'art. 2433 del codice
civile:
«Art. 2433 (Distribuzione degli utili ai soci). - La
deliberazione sulla distribuzione degli utili [c.c.
2262,
2328, n. 7, 2350, 2428] e' adottata dall'assemblea
che
approva il bilancio [c.c. 2364, n. 1] ovvero,
qualora il
bilancio sia approvato dal consiglio di
sorveglianza,
dall'assemblea convocata a norma dell'articolo
2364-bis,
secondo comma.
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se
non
per utili realmente conseguiti e risultanti dal
bilancio
regolarmente approvato [c.c. 2303, 2621, n. 2].
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non
puo' farsi luogo a ripartizione di utili fino a che
il
capitale non sia reintegrato o ridotto in misura
corrispondente [c.c. 2413, 2446].
I dividendi erogati in violazione delle disposizioni
del
presente articolo non sono ripetibili, se i soci li
hanno
riscossi in buona fede in base a bilancio
regolarmente
approvato, da cui risultano utili netti
corrispondenti
[c.c. 2321].»
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
9
ottobre 2008, n. 155 (Misure urgenti per garantire
la
stabilita' del sistema creditizio e la continuita'
nell'erogazione del credito alle imprese e ai
consumatori,
nell'attuale situazione di crisi dei mercati
finanziari
internazionali), convertito, con modificazioni,
dalla legge
4 dicembre 2008, n. 190:
«Art. 1. - 1. Fino al 31 dicembre 2009, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
sottoscrivere o garantire aumenti di capitale
deliberati da
banche italiane che presentano una situazione di
inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca
d'Italia.
Tale sottoscrizione puo' essere effettuata a
condizione che
l'aumento di capitale non sia stato ancora
perfezionato,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
e che
vi sia un programma di stabilizzazione e
rafforzamento
della banca interessata della durata minima di 36
mesi. Le
operazioni di cui al presente articolo sono
effettuate
tenendo conto delle condizioni di mercato. Le
predette
operazioni possono essere effettuate, alle stesse
condizioni e con gli stessi presupposti, anche con
riferimento ad aumenti di capitale di societa'
capogruppo
di gruppi bancari italiani.
2. La sottoscrizione e la prestazione di garanzia di
cui
al comma 1 sono effettuate sulla base della
valutazione da
parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi:
a) la sussistenza delle condizioni di cui al comma
1;
b) l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e
rafforzamento della banca presentato per la
deliberazione
dell'aumento di capitale;
c) le politiche dei dividendi, approvate
dall'assemblea
della banca richiedente, per il periodo di durata
del
programma di stabilizzazione e rafforzamento.
3. Le azioni detenute dal Ministero dell'economia e
delle finanze, dalla data di sottoscrizione fino
alla data
di eventuale cessione:
a) sono prive del diritto di voto;
b) sono privilegiate nella distribuzione dei
dividendi
rispetto a tutte le altre categorie di azioni;
c) non sono computate nel limite di cui all'articolo
2351, secondo comma, ultimo periodo, del codice
civile;
d) sono riscattabili da parte dell'emittente a
condizione che la Banca d'Italia attesti che
l'operazione
non pregiudica le condizioni finanziarie e di
solvibilita'
della banca, ne' del gruppo bancario di
appartenenza.
3-bis. Con i decreti di cui all'articolo 5 sono
definite, secondo criteri omogenei, le modalita' con
cui il
Ministro dell'economia e delle finanze esercita, in
qualita' di azionista, gli ulteriori diritti
connessi alle
azioni di cui al comma 3 del presente articolo.
4. Fino alla data di cessione delle azioni
sottoscritte
dal Ministero dell'economia e delle finanze, le
variazioni
sostanziali al programma di stabilizzazione e
rafforzamento
di cui al comma 1 sono soggette alla preventiva
approvazione del Ministero dell'economia e delle
finanze,
sentita la Banca d'Italia.
5. Alle partecipazioni acquisite dal Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi del presente
articolo, non si applicano le limitazioni alla
partecipazione al capitale di cui al capo V del
titolo II
del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni. La
qualita' di
socio di banca popolare e' acquisita dalla data di
sottoscrizione delle azioni.
6. Alle partecipazioni acquisite dal Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi del presente
articolo non si applicano le disposizioni degli
articoli
106, comma 1, e 109, comma 1, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e
successive modificazioni.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle
finanze, sono individuate per ciascuna operazione di
cui al
presente articolo le risorse necessarie per
finanziare le
operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere
in
apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero
dell'economia e delle finanze, sono individuate in
relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a
legislazione vigente, delle missioni di spesa di
ciascun
Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa
di
ciascuna missione connesse a stipendi, assegni,
pensioni e
altre spese fisse; alle spese per interessi; alle
poste
correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili con le regioni; ai
trasferimenti a
favore degli enti territoriali aventi natura
obbligatoria;
del fondo ordinario delle universita'; delle risorse
destinate alla ricerca; delle risorse destinate al
finanziamento del 5 per mille delle imposte sui
redditi
delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da
parametri stabiliti dalla legge o derivanti da
accordi
internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative
di
spesa;
c) utilizzo mediante versamento in entrata di
disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali
nonche' sui conti di tesoreria intestati ad
amministrazioni
pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione
di
quelli intestati alle Amministrazioni territoriali
con
corrispondente riduzione delle relative
autorizzazioni di
spesa e contestuale riassegnazione al predetto
capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
7-bis. Gli schemi dei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, corredati
di
relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere delle Commissioni
competenti per i
profili di carattere finanziario. I pareri sono
espressi
entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento ai profili finanziari,
ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto,
corredati
dei necessari elementi integrativi di informazione,
per i
pareri definitivi delle Commissioni competenti per i
profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni
dalla
data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini
per
l'espressione dei pareri, i decreti possono essere
comunque
adottati.
8. I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti
di
variazione di bilancio sono trasmessi con
immediatezza al
Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.».
- Si riporta il testo del quinto comma dell'art.
2441 e
il secondo comma dell'art. 2443 del codice civile:
«Quando l'interesse della societa' lo esige, il
diritto
di opzione puo' essere escluso o limitato con la
deliberazione di aumento di capitale, approvata da
tanti
soci che rappresentino oltre la meta' del capitale
sociale,
anche se la deliberazione e' presa in assemblea di
convocazione successiva alla prima.».
«La facolta' di cui al secondo periodo del
precedente
comma puo' essere attribuita anche mediante
modificazione
dello statuto, approvata con la maggioranza prevista
dal
quinto comma dell'articolo 2441, per il periodo
massimo di
cinque anni dalla data della deliberazione.».
- Si riporta il testo degli artt. 2368 e 2369 del
codice
civile:
«Art. 2368 (Costituzione dell'assemblea e validita'
delle deliberazioni). - L'assemblea ordinaria e'
regolarmente costituita con l'intervento di tanti
soci
[c.c. 2370] che rappresentino almeno la meta' del
capitale
sociale, escluse [c.c. 2373] dal computo le azioni
prive
del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa
delibera
a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto
richieda una
maggioranza piu' elevata [c.c. 2375]. Per la nomina
alle
cariche sociali lo statuto puo' stabilire norme
particolari.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino piu'
della meta'
del capitale sociale, se lo statuto non richiede una
maggioranza piu' elevata [c.c. 2365, 2376, 2377,
2415,
2487, 2489, 2456, 2460]. Nelle societa' che fanno
ricorso
al mercato del capitale di rischio l'assemblea
straordinaria e' regolarmente costituita con la
presenza di
tanti soci che rappresentino almeno la meta' del
capitale
sociale o la maggiore percentuale prevista dallo
statuto e
delibera con il voto favorevole di almeno i due
terzi del
capitale rappresentato in assemblea.
Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le
quali non puo' essere esercitato il diritto di voto
sono
computate ai fini della regolare costituzione
dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le
quali il
diritto di voto non e' stato esercitato a seguito
della
dichiarazione del socio di astenersi per conflitto
di
interessi non sono computate ai fini del calcolo
della
maggioranza e della quota di capitale richiesta per
l'approvazione della deliberazione.».
«Art. 2369 (Seconda convocazione e convocazioni
successive). - Se i soci partecipanti all'assemblea
non
rappresentano complessivamente la parte di capitale
richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve
essere
nuovamente convocata [c.c. 2376, 2484, n. 5].
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea puo'
essere
fissato il giorno per la seconda convocazione [c.c.
21].
Questa non puo' aver luogo nello stesso giorno
fissato per
la prima. Se il giorno per la seconda convocazione
non e'
indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere
riconvocata
entro trenta giorni dalla data della prima, e il
termine
stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 e'
ridotto
ad otto giorni.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria
delibera
sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati
nella
prima [c.c. 2366], qualunque sia la parte di
capitale
rappresentata dai soci partecipanti, e l'assemblea
straordinaria e' regolarmente costituita con la
partecipazione di oltre un terzo del capitale
sociale e
delibera con il voto favorevole di almeno i due
terzi del
capitale rappresentato in assemblea [c.c. 2348,
2365, 2415,
2487, 2489, 2456, 2460].
Lo statuto puo' richiedere maggioranze piu' elevate,
tranne che per l'approvazione del bilancio e per la
nomina
e la revoca delle cariche sociali.
Nelle societa' che non fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio e' necessario, anche in seconda
convocazione, il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino piu' di un terzo del capitale sociale
per le
deliberazioni concernenti il cambiamento
dell'oggetto
sociale, la trasformazione della societa', lo
scioglimento
anticipato, la proroga della societa', la revoca
dello
stato di liquidazione, il trasferimento della sede
sociale
all'estero e l'emissione delle azioni di cui al
secondo
comma dell'articolo 2351.
Lo statuto puo' prevedere eventuali ulteriori
convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano
le
disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del
capitale
di rischio l'assemblea straordinaria e' costituita,
nelle
convocazioni successive alla seconda, con la
presenza di
tanti soci che rappresentino almeno un quinto del
capitale
sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di
capitale piu' elevata.»
Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
recante
«Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8
e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52» e' pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
- Si riporta il testo del comma 1-ter dell'art. 5
del
gia' citato decreto-legge n. 155 del 2008:
«1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette ogni tre mesi alle Camere una relazione
sull'attuazione degli interventi effettuati ai sensi
del
presente decreto.».
Art. 13.
Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA
1. L'articolo 104 ((
del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al )) decreto
legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 104 (Difese). - 1. Gli statuti delle societa'
italiane
quotate possono prevedere che, quando sia promossa
un'offerta
pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto i
titoli da loro
emessi, si applichino le regole previste dai commi
1-bis e 1-ter.
1-bis. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria
o di quella
straordinaria per le delibere di competenza, le
societa' italiane
quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si
astengono dal
compiere atti od operazioni che possono contrastare
il conseguimento
degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di
astensione si applica
dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma
1, e fino alla
chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta
stessa non
decada. La mera ricerca di altre offerte non
costituisce atto od
operazione in contrasto con gli obiettivi
dell'offerta. Resta ferma
la responsabilita' degli amministratori, dei
componenti del consiglio
di gestione e di sorveglianza e dei direttori
generali per gli atti e
le operazioni compiuti.
1-ter. L'autorizzazione prevista dal comma 1-bis e'
richiesta anche
per l'attuazione di ogni decisione presa prima
dell'inizio del
periodo indicato nel medesimo comma, che non sia
ancora stata attuata
in tutto o in parte, che non rientri nel corso
normale delle
attivita' della societa' e la cui attuazione possa
contrastare il
conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
2. I termini e le modalita' di convocazione delle
assemblee di cui
al comma 1-bis sono disciplinati, anche in deroga
alle vigenti
disposizioni di legge, con regolamento emanato dal
Ministro della
giustizia, sentita la Consob.».
2. L'articolo 104-bis (( del testo unico delle
disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al ))
decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato
come segue:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Fermo
quanto previsto
dall'articolo 123, comma 3, gli statuti delle
societa' italiane
quotate, diverse dalle societa' cooperative, possono
prevedere che,
quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto
o di scambio
avente ad oggetto i titoli da loro emessi si
applichino le regole
previste dai commi 2 e 3»;
b) al comma 7 dopo le parole «in materia di limiti
di possesso
azionario» sono aggiunte le seguenti parole: «e al
diritto di voto».
3. L'articolo 104-ter del (( testo unico delle
disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al ))
decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato
come segue:
a) al comma 1 le parole: «Le disposizioni di cui
agli articoli 104
e 104-bis, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle
parole: «Qualora
previste dagli statuti, le disposizioni di cui agli
articoli 104,
commi 1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3»;
b) il comma 2 e' soppresso;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il
conseguimento degli
obiettivi dell'offerta adottata dalla societa'
emittente in virtu' di
quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente
autorizzata
dall'assemblea in vista di una eventuale offerta
pubblica, nei
diciotto mesi anteriori alla comunicazione della
decisione di
promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102,
comma 1. Fermo
quanto disposto dall'articolo 114, l'autorizzazione
prevista dal
presente comma e' tempestivamente comunicata al
mercato secondo le
modalita' previste ai sensi del medesimo articolo
114.».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 104-bis del gia'
citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come
modificato
dalla presente legge:
«104-bis (Regola di neutralizzazione). - 1. Fermo
quanto
previsto dall'articolo 123, comma 3, gli statuti
delle
societa' italiane quotate, diverse dalle societa'
cooperative, possono prevedere che, quando sia
promossa
un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente
ad
oggetto i titoli da loro emessi si applichino le
regole
previste dai commi 2 e 3.
2. Nel periodo di adesione all'offerta non hanno
effetto
nei confronti dell'offerente le limitazioni al
trasferimento di titoli previste nello statuto ne'
hanno
effetto, nelle assemblee chiamate a decidere sugli
atti e
le operazioni previsti dall'articolo 104, le
limitazioni al
diritto di voto previste nello statuto o da patti
parasociali.
3. Quando, a seguito di un'offerta di cui al comma
1,
l'offerente venga a detenere almeno il
settantacinque per
cento del capitale con diritto di voto nelle
deliberazioni
riguardanti la nomina o la revoca degli
amministratori o
dei componenti del consiglio di gestione o di
sorveglianza,
nella prima assemblea che segue la chiusura
dell'offerta,
convocata per modificare lo statuto o per revocare o
nominare gli amministratori o i componenti del
consiglio di
gestione o di sorveglianza non hanno effetto:
a) le limitazioni al diritto di voto previste nello
statuto o da patti parasociali;
b) qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o
revoca degli amministratori o dei componenti del
consiglio
di gestione o di sorveglianza previsto nello
statuto.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si
applicano alle limitazioni statutarie al diritto di
voto
attribuito da titoli dotati di privilegi di natura
patrimoniale.
5. Qualora l'offerta di cui al comma 1 abbia avuto
esito
positivo, l'offerente e' tenuto a corrispondere un
equo
indennizzo per l'eventuale pregiudizio patrimoniale
subito
dai titolari dei diritti che l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 abbia reso non
esercitabili, purche' le disposizioni statutarie o
contrattuali che costituiscono tali diritti fossero
efficaci anteriormente alla comunicazione di cui
all'articolo 102, comma 1. La richiesta di
indennizzo deve
essere presentata all'offerente, a pena di
decadenza, entro
novanta giorni dalla chiusura dell'offerta ovvero,
nel caso
di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data
dell'assemblea. In mancanza di accordo, l'ammontare
dell'indennizzo eventualmente dovuto e' fissato dal
giudice
in via equitativa, avendo riguardo, tra l'altro, al
raffronto tra la media dei prezzi di mercato del
titolo nei
dodici mesi antecedenti la prima diffusione della
notizia
dell'offerta e l'andamento dei prezzi
successivamente
all'esito positivo dell'offerta.
6. L'indennizzo di cui al comma 5 non e' dovuto per
l'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante
dall'esercizio del diritto di voto in contrasto con
un
patto parasociale, se al momento dell'esercizio del
diritto
di voto e' gia' stata presentata la dichiarazione di
recesso di cui all'articolo 123, comma 3.
7. Restano ferme le disposizioni in materia di
poteri
speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31
maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30
luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, e
in
materia di limiti di possesso azionario e al diritto
di
voto di cui all'articolo 3 del medesimo
decreto-legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 104-ter del gia'
citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come
modificato
dalla presente legge:
«104-ter (Clausola di reciprocita'). - 1. Qualora
previste dagli statuti, le disposizioni di cui agli
articoli 104, commi 1-bise 1-ter e 104-bis, commi 2
e 3,
non si applicano in caso di offerta pubblica
promossa da
chi non sia soggetto a tali disposizioni ovvero a
disposizioni equivalenti, ovvero da una societa' o
ente da
questi controllata. In caso di offerta promossa di
concerto, e' sufficiente che a tali disposizioni non
sia
soggetto anche uno solo fra gli offerenti.
2. [Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1
applichino disposizioni analoghe all'articolo 104,
commi 1
e 1-ter, ma, anche con riguardo ad uno solo tra
essi, la
relativa assemblea sia costituita o deliberi secondo
regole
meno rigorose di quelle stabilite all'articolo 104,
comma
1, le assemblee ivi previste sono costituite e
deliberano
con le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369
del
codice civile, secondo l'oggetto della delibera].
[Soppresso]
3. La Consob, su istanza dell'offerente o della
societa'
emittente ed entro venti giorni dalla presentazione
di
questa, determina se le disposizioni applicabili ai
soggetti di cui al comma 1 siano equivalenti a
quelle cui
e' soggetta la societa' emittente. La Consob
stabilisce con
regolamento i contenuti e le modalita' di
presentazione di
tale istanza.
4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il
conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata
dalla
societa' emittente in virtu' di quanto disposto al
comma 1
deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea
in
vista di una eventuale offerta pubblica, nei
diciotto mesi
anteriori alla comunicazione della decisione di
promuovere
l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo
quanto
disposto dall'articolo 114, l'autorizzazione
prevista dal
presente comma e' tempestivamente comunicata al
mercato
secondo le modalita' previste ai sensi del medesimo
articolo 114.».
Art. 14.
Attuazione della
direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione
dell'industria nelle banche; disposizioni in materia
di
amministrazione straordinaria e di fondi comuni di
investimento
speculativi (cd. hedge fund)
1. Sono abrogati i
commi 6 e 7 dell'articolo 19 del (( testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al )) decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (( Al comma
8-bis del medesimo
articolo 19 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del
1993, le parole: «e il divieto previsto dal comma 6»
sono soppresse.
)) Ai soggetti che, anche attraverso societa'
controllate, svolgono
in misura rilevante attivita' d'impresa in settori
non bancari ne'
finanziari l'autorizzazione prevista dall'articolo
19 del medesimo
decreto legislativo e' rilasciata dalla Banca
d'Italia ove ricorrano
le condizioni previste dallo stesso articolo e, in
quanto
compatibili, dalle relative disposizioni di
attuazione. Con
riferimento a tali soggetti deve essere inoltre
accertata la
competenza professionale generale nella gestione di
partecipazioni
ovvero, considerata l'influenza sulla gestione che
la partecipazione
da acquisire consente di esercitare, la competenza
professionale
specifica nel settore finanziario. La Banca d'Italia
puo' chiedere ai
medesimi soggetti ogni informazione utile per
condurre tale
valutazione.
2. Il primo periodo del comma l dell'articolo 12,
del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e' sostituito
dal seguente:
«Fatta eccezione per quanto previsto dal comma
18-bis del presente
articolo e salvo che il Comitato, senza oneri
aggiuntivi per la
finanza pubblica, non individui modalita' operative
alternative per
attuare il congelamento delle risorse economiche in
applicazione dei
principi di efficienza, efficacia ed economicita',
l'Agenzia del
demanio provvede alla custodia, all'amministrazione
ed alla gestione
delle risorse economiche oggetto di congelamento.».
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109,
dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente comma:
«18-bis. Nel caso in
cui i soggetti designati siano sottoposti alla
vigilanza della Banca
d'Italia si applicano, sentito il Comitato di
sicurezza finanziaria,
gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del decreto
legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle
leggi in materia
bancaria e creditizia, o l'articolo 56 del decreto
legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle
disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria. Il comitato
di sorveglianza
puo' essere composto da un numero di componenti
inferiore a tre.
L'amministrazione straordinaria dura per il periodo
del congelamento
e il tempo necessario al compimento degli
adempimenti successivi alla
cessazione degli effetti dello stesso, salvo che la
Banca d'Italia,
sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, ne
autorizzi la
chiusura anticipata. Resta ferma la possibilita' di
adottare in ogni
momento i provvedimenti previsti nei medesimi
decreti legislativi. Si
applicano, in quanto compatibili, le seguenti
disposizioni del
presente articolo, intendendosi comunque esclusa
ogni competenza
dell'Agenzia del demanio: comma 2, ultimo periodo,
comma 7, commi da
11 a 17, ad eccezione del comma 13 lettera a).
Quanto precede si
applica anche agli intermediari sottoposti alla
vigilanza di altre
Autorita', secondo la rispettiva disciplina di
settore.».
4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
22 giugno 2007,
n. 109, le parole «fatte salve le attribuzioni
conferite all'Agenzia
del demanio ai sensi dell'articolo 12» sono
sostituite dalle seguenti
parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo
12».
5. All'articolo 56 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2
effettuate in
attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e
b-bis), in vista
della liquidazione dei beni del cedente, non
costituiscono comunque
trasferimento di azienda, di ramo o di parti
dell'azienda agli
effetti previsti dall'articolo 2112 (( del codice
civile.». ))
6. Al fine di salvaguardare l'interesse e la parita'
di trattamento
dei partecipanti, il regolamento dei fondi comuni di
investimento
speculativi puo' prevedere che, sino al 31 dicembre
2009:
a) nel caso di richieste di rimborso
complessivamente superiori in
un dato giorno o periodo al 15 per cento del valore
complessivo netto
del fondo, la SGR puo' sospendere il rimborso delle
quote eccedente
tale ammontare in misura proporzionale alle quote
per le quali
ciascun sottoscrittore ha richiesto il rimborso. Le
quote non
rimborsate sono trattate come una nuova domanda di
rimborso
presentata il primo giorno successivo
all'effettuazione dei rimborsi
parziali.
b) nei casi eccezionali in cui la cessione di
attivita' illiquide
del fondo, necessaria per far fronte alle richieste
di rimborso, puo'
pregiudicare l'interesse dei partecipanti, la SGR
puo' deliberare la
scissione parziale del fondo, trasferendo le
attivita' illiquide in
un nuovo fondo di tipo chiuso. Ciascun partecipante
riceve un numero
di quote del nuovo fondo uguale a quello che detiene
nel vecchio
fondo. Il nuovo fondo non puo' emettere nuove quote;
le quote del
nuovo fondo vengono rimborsate via via che le
attivita' dello stesso
sono liquidate.
7. Le modifiche al regolamento dei fondi per
l'inserzione delle
clausole di cui al comma 6 entrano in vigore il
giorno stesso
dell'approvazione da parte della Banca d'Italia e
sono applicabili
anche alle domande di rimborso gia' presentate ma
non ancora
regolate.
8. Sono abrogati i limiti massimi al numero dei
partecipanti a un
fondo speculativo previsti da norme di legge o dai
relativi
regolamenti di attuazione.
9. La Banca d'Italia definisce con proprio
regolamento le norme
attuative dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo,
con particolare
riferimento alla definizione di attivita' illiquide,
alle
caratteristiche dei fondi chiusi di cui al comma 6,
lettera b), alle
procedure per l'approvazione delle modifiche dei
regolamenti di
gestione dei fondi e all'ipotesi in cui a seguito
dell'applicazione
delle misure di cui al comma 6, siano detenute quote
di valore
inferiore al minimo previsto per l'investimento in
quote di fondi
speculativi.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del gia' citato
decreto legislativo n. 385 del 1993, cosi' come
modificato
dalla presente legge:
«Art. 19 (Autorizzazioni). - 1. La Banca d'Italia
autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi
titolo
di partecipazioni rilevanti in una banca e in ogni
caso
l'acquisizione di azioni o quote di banche da
chiunque
effettuata quando comporta, tenuto conto delle
azioni o
quote gia' possedute, una partecipazione superiore
al 5 per
cento del capitale della banca rappresentato da
azioni o
quote con diritto di voto.
2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le
variazioni delle partecipazioni rilevanti quando
comportano
il superamento dei limiti dalla medesima stabiliti
e,
indipendentemente da tali limiti, quando le
variazioni
comportano il controllo della banca stessa.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e'
necessaria
anche per l'acquisizione del controllo di una
societa' che
detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma.
4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a
richiedere l'autorizzazione quando i diritti
derivanti
dalle partecipazioni rilevanti spettano o sono
attribuiti
ad un soggetto diverso dal titolare delle
partecipazioni
stesse.
5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione
quando
ricorrono condizioni atte a garantire una gestione
sana e
prudente della banca; l'autorizzazione puo' essere
sospesa
o revocata.
6. [Abrogato]
7. [Abrogato]
8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3
partecipano soggetti appartenenti a Stati
extracomunitari
che non assicurano condizioni di reciprocita', la
Banca
d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al
Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del quale
il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo' vietare
l'autorizzazione.
8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente
articolo
e il divieto previsto dal comma 6 si applicano anche
all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del
controllo
derivante da un contratto con la banca o da una
clausola
del suo statuto.
9. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni
del CICR, emana disposizioni attuative del presente
articolo.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 12 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (Misure
per
prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento
del
terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la
pace e
la sicurezza internazionale, in attuazione della
direttiva
2005/60/CE), cosi' come sostituito dalla presente
legge:
«Art. 12 (Compiti dell'Agenzia del demanio). - 1.
Fatta
eccezione per quanto previsto dal comma 18-bis del
presente
articolo e salvo che il Comitato, senza oneri
aggiuntivi
per la finanza pubblica, non individui modalita'
operative
alternative per attuare il congelamento delle
risorse
economiche in applicazione dei principi di
efficienza,
efficacia ed economicita', l'Agenzia del demanio
provvede
alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione
delle
risorse economiche oggetto di congelamento. Se
vengono
adottati, nell'ambito di procedimenti penali o
amministrativi, provvedimenti di sequestro o
confisca,
aventi ad oggetto le medesime risorse economiche,
alla
gestione provvede l'autorita' che ha disposto il
sequestro
o la confisca. Resta salva la competenza
dell'Agenzia del
demanio allorquando la confisca, disposta ai sensi
della
legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi
dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto
1992,
n. 356, diviene definitiva. Resta altresi' salva la
competenza dell'Agenzia del demanio allorquando, in
costanza di congelamento, gli atti di sequestro o
confisca
sono revocati.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 del
gia'
citato decreto legislativo n. 109 del 2007, cosi'
come
modificato dalla presente legge:
«2. Le risorse economiche sottoposte a congelamento
non
possono costituire oggetto di alcun atto di
trasferimento,
disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi
modo
fondi, beni o servizi, utilizzo, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 12.».
- Si riporta il testo dell'art. 56 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della
L. 30
luglio 1998, n. 274), cosi' come modificato dalla
presente
legge:
«Art. 56 (Contenuto del programma). - 1. Il
programma
deve indicare:
a) le attivita' imprenditoriali destinate alla
prosecuzione e quelle da dismettere;
b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni
non
funzionali all'esercizio dell'impresa;
c) le previsioni economiche e finanziarie connesse
alla
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;
d) i modi della copertura del fabbisogno
finanziario,
con specificazione dei finanziamenti o delle altre
agevolazioni pubbliche di cui e' prevista
l'utilizzazione.
2. Se e' adottato l'indirizzo della cessione dei
complessi aziendali, il programma deve altresi'
indicare le
modalita' della cessione, segnalando le offerte
pervenute o
acquisite, nonche' le previsioni in ordine alla
soddisfazione dei creditori.
3. Se e' adottato l'indirizzo della ristrutturazione
dell'impresa, il programma deve indicare, in
aggiunta a
quanto stabilito nel comma 1, le eventuali
previsioni di
ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli
assetti imprenditoriali, nonche' i tempi e le
modalita' di
soddisfazione dei creditori, anche sulla base di
piani di
modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o
di
definizione mediante concordato.
3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2
effettuate in
attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a)e
b-bis),
in vista della liquidazione dei beni del cedente,
non
costituiscono comunque trasferimento di azienda, di
ramo o
di parti dell'azienda agli effetti previsti
dall'articolo
2112 del codice civile.
4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in
attuazione dell'articolo 27, comma secondo lettere
a) e
b-bis), in vista della liquidazione dei beni del
cedente,
non costituiscono comunque trasferimento di azienda,
di
ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti
dall'articolo 2112 c.c.»
Art. 15.
Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili
1. Le modifiche
introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime
impositivo ai fini
dell'IRES dei soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE)
n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio
2002, esplicano
efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61,
secondo periodo, del
medesimo articolo 1, con riguardo ai componenti
reddituali e
patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere
dall'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Tuttavia,
continuano ad essere assoggettati alla disciplina
fiscale previgente
gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio
di tale esercizio
e di quelli successivi delle operazioni pregresse
che risultino
diversamente qualificate, classificate, valutate e
imputate
temporalmente ai fini fiscali rispetto alle
qualificazioni,
classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali
risultanti dal
bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre
2007. Le disposizioni
dei periodi precedenti valgono anche ai fini della
determinazione
della base imponibile dell'IRAP, come modificata
dall'articolo 1,
comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.
2. I contribuenti possono riallineare, ai fini
dell'IRES, dell'IRAP
e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni
dei successivi
commi, le divergenze di cui al comma 1, esistenti
all'inizio del
secondo periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre
2007, con effetto a partire da tale inizio.
3. Il riallineamento puo' essere richiesto
distintamente per le
divergenze che derivano:
a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si
sarebbero manifestate
se le modifiche apportate agli articoli 83 e
seguenti (( del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ))
dall'articolo 1, comma
58, della legge n. 244 del 2007 avessero trovato
applicazione sin dal
bilancio del primo esercizio di adozione dei
principi contabili
internazionali. Sono esclusi i disallineamenti
emersi in sede di
prima applicazione dei principi contabili
internazionali (( dalla
valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione
di ammortamenti,
di rettifiche di valore e di fondi di
accantonamento, )) per effetto
dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 28
febbraio 2005, n. 38, nonche' quelli che sono
derivati dalle
deduzioni extracontabili operate per effetto della
soppressa
disposizione della lettera b)dell'articolo 109,
comma 4, del citato
testo unico e quelli che si sarebbero, comunque,
determinati anche a
seguito dell'applicazione delle disposizioni dello
stesso testo
unico, cosi' come modificate dall'articolo 1, comma
58, della legge
n. 244 del 2007;
(( b) dalla valutazione dei beni fungibili e
dall'eliminazione di
ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di
accantonamento,
per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del
decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. ))
4. Il riallineamento delle divergenze di cui al
comma 3, lettera
a), puo' essere attuato sulla totalita' delle
differenze positive e
negative e, a tal fine, l'opzione e' esercitata
nella dichiarazione
dei redditi relativa all'esercizio successivo a
quello in corso al 31
dicembre 2007. In tal caso, la somma algebrica delle
differenze
stesse, se positiva, va assoggettata a tassazione
con aliquota
ordinaria, ed eventuali maggiorazioni,
rispettivamente, dell'IRES e
dell'IRAP, separatamente dall'imponibile
complessivo. L'imposta e'
versata in unica soluzione entro il termine di
versamento a saldo
delle imposte relative all'esercizio successivo a
quello in corso al
31 dicembre 2007. Se il saldo e' negativo, la
relativa deduzione
concorre, per quote costanti, alla formazione
dell'imponibile del
secondo esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007 e
dei 4 successivi.
5. Il riallineamento delle divergenze di cui al
comma 3, lettera
a), puo' essere attuato, tramite opzione esercitata
nella
dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio
successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007, anche con riguardo a
singole
fattispecie. Per singole fattispecie si intendono i
componenti
reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la
medesima natura
ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei
relativi rapporti di
copertura. Ciascun saldo oggetto di riallineamento
e' assoggettato ad
imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di
eventuali addizionali,
con aliquota del 16 per cento del relativo importo.
Il saldo negativo
non e' comunque deducibile. L'imposta sostitutiva e'
versata in unica
soluzione entro il termine di versamento a saldo
delle imposte
relative all'esercizio successivo a quello in corso
al 31 dicembre
2007.
6. Se nell'esercizio successivo a quello in corso al
31 dicembre
2007 sono intervenute aggregazioni aziendali
disciplinate dagli
articoli 172, 173 e 176 del citato testo unico, come
modificati dalla
legge n. 244 del 2007, tra soggetti che redigono il
bilancio in base
ai principi contabili internazionali, il soggetto
beneficiario di
tali operazioni puo' applicare le disposizioni dei
commi 4 o 5, in
modo autonomo con riferimento ai disallineamenti
riferibili a
ciascuno dei soggetti interessati all'aggregazione.
7. Il riallineamento delle divergenze di cui al
comma 3, lettera
b), puo' essere attuato tramite opzione esercitata
nella
dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio
successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso si
applicano le
disposizioni dell'articolo 1, comma 48, della legge
n. 244 del 2007.
L'imposta sostitutiva e' versata in unica soluzione
entro il termine
di versamento a saldo delle imposte relative
all'esercizio successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente
al
riallineamento delle divergenze derivanti
dall'applicazione
dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo
n. 38 del 2005, si
applicano le disposizioni dell'articolo 81, (( commi
21, 23 e 24 )),
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
(( 7-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dei
commi da 1 a 7
si assumono i disallineamenti rilevanti ai fini
dell'IRES. ))
8. Le disposizioni dei commi precedenti si
applicano, in quanto
compatibili, anche in caso di:
a) variazioni che intervengono nei principi
contabili IAS/IFRS
adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni
che avevano in
precedenza assunto rilevanza fiscale;
b) variazioni registrate in sede di prima
applicazione dei
principi contabili effettuata successivamente al
periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2007.
(( 8-bis. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate le
disposizioni per
l'attuazione del comma 8. ))
9. Si applicano le norme in materia di liquidazione,
accertamento,
riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini
delle imposte
sui redditi.
10. In deroga alle disposizioni del comma
2-terintrodotto
nell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui
redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 46, della legge
24 dicembre
2007, n. 244, e del relativo decreto di attuazione,
i contribuenti
possono assoggettare, (( in tutto o in parte, )) i
maggiori valori
attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi
d'impresa e alle
altre attivita' immateriali all'imposta sostitutiva
di cui al
medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per
cento, versando in
unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di
versamento a
saldo delle imposte relative all'esercizio (( nel
corso del quale e'
stata posta in essere l'operazione. )) I maggiori
valori assoggettati
ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti
fiscalmente a
partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso
del quale e'
versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui
all'articolo 103
del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del
decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior
valore
dell'avviamento e dei marchi d'impresa puo' essere
effettuata in
misura non superiore ad un nono, a prescindere
dall'imputazione al
conto economico a decorrere dal periodo di imposta
successivo a
quello nel corso del quale e' versata l'imposta
sostitutiva. A
partire dal medesimo periodo di imposta sono
deducibili le quote di
ammortamento del maggior valore delle altre
attivita' immateriali nel
limite della quota imputata a conto economico.
11. Le disposizioni del comma 10 sono applicabili
anche per
riallineare i valori fiscali ai maggiori valori
attribuiti in
bilancio ad attivita' diverse da quelle indicate ((
nell'articolo
176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui
redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. )) In questo caso tali maggiori valori
sono
assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, ed
eventuali
maggiorazioni, rispettivamente, (( dell'IRPEF, ))
dell'IRES e
dell'IRAP, separatamente dall'imponibile
complessivo, versando in
unica soluzione l'importo dovuto. (( Se i maggiori
valori sono
relativi ai crediti si applica l'imposta sostitutiva
di cui al comma
10 nella misura del 20 per cento. )) L'opzione puo'
essere esercitata
anche con riguardo a singole fattispecie, come
definite dal comma 5.
12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano
alle operazioni
effettuate a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007, nonche' a quelle
effettuate entro il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Qualora alla data di
entrata in vigore del presente decreto, per tali
operazioni sia stata
gia' esercitata l'opzione prevista dall'articolo 1,
comma 47, della
legge n. 244 del 2007, il contribuente procede a
riliquidare
l'imposta sostitutiva dovuta versando la differenza
entro il termine
di versamento a saldo delle imposte relative al
periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
(( 12-bis. L'opzione di cui all'articolo 1, comma
48, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, si considera validamente
esercitata anche
per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori
contabili emersi
per effetto dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del
decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38, se identificati nel quadro
EC della
dichiarazione dei redditi. ))
13. Considerata l'eccezionale situazione di
turbolenza nei mercati
finanziari, i soggetti che non adottano i principi
contabili
internazionali, nell'esercizio in corso alla data di
entrata in
vigore del presente decreto, possono valutare i
titoli non destinati
a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base
al loro valore
di iscrizione cosi' come risultante dall'ultimo
bilancio o, ove
disponibile, dall'ultima relazione semestrale
regolarmente approvati
anziche' al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del
mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere
durevole. Tale
misura, in relazione all'evoluzione della situazione
di turbolenza
dei mercati finanziari, puo' essere estesa
all'esercizio successivo
con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
14. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2
del (( codice
delle assicurazioni private, di cui al )) decreto
legislativo 7
settembre 2005, n. 209, le modalita' attuative delle
disposizioni di
cui al comma 13 sono stabilite dall'ISVAP con
regolamento, che
disciplina altresi' le modalita' applicative degli
istituti
prudenziali in materia di attivi a copertura delle
riserve tecniche e
margine di solvibilita' di cui ai Capi III e IV del
Titolo III del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Le
imprese applicano le
disposizioni di cui al presente comma previa
verifica della coerenza
con la struttura degli impegni finanziari connessi
al proprio
portafoglio assicurativo.
15. Le imprese indicate al comma 14 che si avvalgono
della facolta'
di cui al comma 13 destinano a una riserva
indisponibile utili di
ammontare corrispondente alla differenza tra i
valori registrati in
applicazione delle disposizioni di cui ai (( commi
)) 13 e 14 ed i
valori di mercato alla data di chiusura
dell'esercizio, al netto del
relativo onere fiscale. In caso di utili di
esercizio di importo
inferiore a quello della citata differenza, la
riserva e' integrata
utilizzando riserve di utili disponibili o, in
mancanza, mediante
utili degli esercizi successivi.
16. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1,
lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, nonche' le
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice
ed equiparate,
che non adottano i principi contabili internazionali
nella redazione
del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo
2426 del codice
civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente
in materia,
rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree
fabbricabili e
degli immobili alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta
l'attivita' di impresa, risultanti dal bilancio in
corso al 31
dicembre 2007.
17. La rivalutazione deve essere eseguita nel
bilancio o rendiconto
dell'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007, per
il quale il termine di approvazione scade
successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, deve
riguardare tutti i
beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e
deve essere
annotata nel relativo inventario e nella nota
integrativa. A tal fine
si intendono compresi in due distinte categorie gli
immobili
ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
18. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni
eseguite deve
essere imputato al capitale o accantonato in una
speciale riserva
designata con riferimento (( al )) presente ((
decreto, )) con
esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai
fini fiscali
costituisce riserva in sospensione di imposta.
19. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere
affrancato con
l'applicazione in capo alla societa' di una imposta
sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul
reddito delle societa', dell'imposta regionale sulle
attivita'
produttive e di eventuali addizionali nella misura
del 10 per cento
da versare con le modalita' indicate al comma 23.
20. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di
rivalutazione
puo' essere riconosciuto ai fini delle imposte sui
redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a
decorrere dal ((
quinto )) esercizio successivo a quello con
riferimento al quale la
rivalutazione e' stata eseguita, con il versamento
di un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche,
dell'imposta sul reddito delle societa',
dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali con
la misura del ((
7 )) per cento per gli immobili ammortizzabili e del
(( 4 )) per
cento relativamente agli immobili non
ammortizzabili, da computare in
diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.
21. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di
assegnazione ai soci,
di destinazione a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare
dell'imprenditore dei beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del
(( sesto ))
esercizio successivo a quello nel cui bilancio la
rivalutazione e'
stata eseguita, ai fini della determinazione delle
plusvalenze o
minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima
della
rivalutazione.
22. Le imposte sostitutive di cui ai commi (( 19 ))
e 20 devono
essere versate, a scelta, in un'unica soluzione
entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi
dovute per il periodo
di imposta con riferimento al quale la rivalutazione
e' eseguita,
ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima
scadenza di cui
sopra e le altre con scadenza entro il termine
rispettivamente
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi relative
ai periodi d'imposta successivi. In caso di
versamento rateale sulle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
legali con la
misura del 3 per cento annuo da versarsi
contestualmente al
versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare
possono essere
compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
23. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli
articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000,
n. 342, quelle del
decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001,
n. 162 e del
decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze
19 aprile 2002, n.
86.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dei commi 58, 59, 60,
61 e
62 dell'art. 1 della citata legge 24 dicembre n. 244
(legge
finanziaria 2008):
«58. In attesa del riordino della disciplina del
reddito
d'impresa, conseguente al completo recepimento delle
direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno
2003, al
fine di razionalizzare e semplificare il processo di
determinazione del reddito dei soggetti tenuti
all'adozione
dei principi contabili internazionali di cui al
regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio,
del 19 luglio 2002, tenendo conto delle specificita'
delle
imprese del settore bancario e finanziario, al testo
unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 83, comma 1, le parole: «aumentato o
diminuito dei componenti che per effetto dei
principi
contabili internazionali sono imputati direttamente
a
patrimonio» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine,
il
seguente periodo: «Per i soggetti che redigono il
bilancio
in base ai principi contabili internazionali di cui
al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anche in
deroga
alle disposizioni dei successivi articoli della
presente
sezione, i criteri di qualificazione, imputazione
temporale
e classificazione in bilancio previsti da detti
principi
contabili»;
b) all'articolo 85, il comma 3 e' sostituito dai
seguenti:
«3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del
comma 1
costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono
iscritti
come tali nel bilancio.
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che
redigono
il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di
cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo
e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano
immobilizzazioni finanziarie gli strumenti
finanziari
diversi da quelli detenuti per la negoziazione»;
c) all'articolo 87, comma 1, lettera a), la parola:
«diciottesimo» e' sostituita dalla seguente:
«dodicesimo»;
d) all'articolo 89, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
«2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002, gli
utili distribuiti relativi ad azioni, quote e
strumenti
finanziari similari alle azioni detenuti per la
negoziazione concorrono per il loro intero ammontare
alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui sono
percepiti»;
e) all'articolo 94, dopo il comma 4 e' inserito il
seguente:
«4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002, la
valutazione dei beni indicati nell'articolo 85,
comma 1,
lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta
applicazione di tali principi assume rilievo anche
ai fini
fiscali»;
f) all'articolo 101:
1) il comma 1-bis e' abrogato;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002, la
valutazione dei beni indicati nell'articolo 85,
comma 1,
lettere c), d) ed e), che si considerano
immobilizzazioni
finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis,
rileva
secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma
1-bis»;
g) all'articolo 103, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
«3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in
base
ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio,
del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei
marchi
d'impresa e dell'avviamento e' ammessa alle stesse
condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti
dai
commi 1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto
economico»;
h) all'articolo 109, dopo il comma 3-quater e'
inserito
il seguente:
«3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in
base ai
principi contabili internazionali di cui al
regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio,
del 19 luglio 2002»;
i) all'articolo 110, dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti:
«1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere
c), d)
ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il
bilancio
in base ai principi contabili internazionali di cui
al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del
Consiglio, del 19 luglio 2002:
a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati
nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si
considerano
immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma
3-bis dello
stesso articolo, imputati a conto economico in base
alla
corretta applicazione di tali principi, assumono
rilievo
anche ai fini fiscali;
b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le
azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari
alle
azioni che si considerano immobilizzazioni
finanziarie ai
sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;
c) per le azioni, le quote e gli strumenti
finanziari
similari alle azioni, posseduti per un periodo
inferiore a
quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera
a),
aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del
medesimo
articolo 87, il costo e' ridotto dei relativi utili
percepiti durante il periodo di possesso per la
quota
esclusa dalla formazione del reddito.
1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in
base
ai principi contabili internazionali di cui al
citato
regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi
e
negativi che derivano dalla valutazione, operata in
base
alla corretta applicazione di tali principi, delle
passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali»;
l) all'articolo 112, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
«3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002, i
componenti negativi imputati al conto economico in
base
alla corretta applicazione di tali principi assumono
rilievo anche ai fini fiscali»;
59. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto
legislativo
28 febbraio 2005, n. 38, e' abrogato. Resta ferma
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13
del
predetto decreto legislativo;
60. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
le
disposizioni di attuazione e di coordinamento delle
norme
contenute nei commi 58 e 59. In particolare, il
decreto
deve prevedere:
a) i criteri per evitare che la valenza ai fini
fiscali
delle qualificazioni, imputazioni temporali e
classificazioni adottate in base alla corretta
applicazione
dei principi contabili internazionali di cui al
citato
regolamento (CE) n. 1606/2002 determini doppia
deduzione o
nessuna deduzione di componenti negativi ovvero
doppia
tassazione o nessuna tassazione di componenti
positivi;
b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai
fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti
soggetti che redigono il bilancio di esercizio in
base ai
richiamati principi contabili internazionali e
soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
nazionali;
c) i criteri di coordinamento dei principi contabili
internazionali in materia di aggregazioni aziendali
con la
disciplina fiscale in materia di operazioni
straordinarie,
anche ai fini del trattamento dei costi di
aggregazione;
d) i criteri per il coordinamento dei principi
contabili internazionali con le norme sul
consolidato
nazionale e mondiale;
e) i criteri di coordinamento dei principi contabili
internazionali in materia di cancellazione delle
attivita'
e passivita' dal bilancio con la disciplina fiscale
relativa alle perdite e alle svalutazioni;
f) i criteri di coordinamento con le disposizioni
contenute nel decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38,
con particolare riguardo alle disposizioni relative
alla
prima applicazione dei principi contabili
internazionali;
g) i criteri di coordinamento per il trattamento ai
fini fiscali dei costi imputabili, in base ai
principi
contabili internazionali, a diretta riduzione del
patrimonio netto;
h) i criteri di coordinamento per il trattamento
delle
spese di ricerca e sviluppo;
i) i criteri per consentire la continuita' dei
valori
da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al
comma 58
con quelli assunti nei precedenti periodi di
imposta;
61. Le disposizioni recate dai commi 58 e 59 si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007. Per i periodi
d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti
sulla
determinazione dell'imposta prodotti dai
comportamenti
adottati sulla base della corretta applicazione dei
principi contabili internazionali, purche' coerenti
con
quelli che sarebbero derivati dall'applicazione
delle
disposizioni introdotte dal comma 58;
62. Per i soggetti che redigono il bilancio in base
ai
principi contabili internazionali di cui al citato
regolamento (CE) n. 1606/2002, a decorrere dal
periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007,
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
1,
comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n.
209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre
2002, n. 265.
(omissis)».
Il Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio
del 19 luglio 2002 n. 1606/2002 che reca
l'applicazione di
principi contabili internazionali e' pubblicato
nella
G.U.C.E. dell'11 settembre 2002, legge n. 243.
- Si riporta il testo vigente degli art. 5, 5-bis,
6, 7,
11 e 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,
recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche'
riordino
della disciplina dei tributi locali», riguardanti la
determinazione della base imponibile IRAP,
interessati
dall'intervento normativo operato dal comma 50
dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2007,
n. 244
(legge finanziaria 2008). Con tale norma sono stati
modificati gli articoli 5, 6, 7, 11 e 16, e' stato
introdotto l'articolo 5-bis ed e' stato abrogato
l'articolo
11-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997:
«Art. 5 (Determinazione del valore della produzione
netta delle societa' di capitali e degli enti
commerciali).
- 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera
a), non esercenti le attivita' di cui agli articoli
6 e 7,
la base imponibile e' determinata dalla differenza
tra il
valore e i costi della produzione di cui alle
lettere A) e
B) dell'articolo 2425 del codice civile, con
esclusione
delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e
d), 12) e
13), cosi' come risultanti dal conto economico
dell'esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base
ai
principi contabili internazionali, la base
imponibile e'
determinata assumendo le voci del valore e dei costi
della
produzione corrispondenti a quelle indicate nel
comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano
comunque
in deduzione: le spese per il personale dipendente e
assimilato classificate in voci diverse dalla citata
voce
di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo
2425 del
codice civile, nonche' i costi, i compensi e gli
utili
indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5),
dell'articolo 11 del presente decreto; la quota
interessi
dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal
contratto;
le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli
immobili di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
I
contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti
dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni
strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui
produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita'
dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore
della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote
di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione
di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura
non
superiore a un diciottesimo del costo
indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi classificabili
in
voci del conto economico diverse da quelle indicate
al
comma 1 concorrono alla formazione della base
imponibile se
correlati a componenti rilevanti della base
imponibile di
periodi d'imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione
nel
conto economico, i componenti positivi e negativi
del
valore della produzione sono accertati secondo i
criteri di
corretta qualificazione, imputazione temporale e
classificazione previsti dai principi contabili
adottati
dall'impresa.
«Art. 5-bis (Determinazione del valore della
produzione
netta delle societa' di persone e delle imprese
individuali). - 1. Per i soggetti di cui
all'articolo 3,
comma 1, lettera b), la base imponibile e'
determinata
dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g),
del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e
delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli
articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e
l'ammontare
dei costi delle materie prime, sussidiarie e di
consumo,
delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei
canoni di
locazione anche finanziaria dei beni strumentali
materiali
e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il
personale dipendente e assimilato; i costi, i
compensi e
gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri
da 2) a
5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota
interessi dei canoni di locazione finanziaria,
desunta dal
contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale
sugli
immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.
504. I contributi erogati in base a norma di legge
concorrono comunque alla formazione del valore della
produzione, fatta eccezione per quelli correlati a
costi
indeducibili. I componenti rilevanti si assumono
secondo le
regole di qualificazione, imputazione temporale e
classificazione valevoli per la determinazione del
reddito
d'impresa ai fini dell'imposta personale.
2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di
contabilita' ordinaria, possono optare per la
determinazione del valore della produzione netta
secondo le
regole di cui all'articolo 5. L'opzione e'
irrevocabile per
tre periodi d'imposta e deve essere comunicata con
le
modalita' e nei termini stabiliti con provvedimento
del
direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare
entro il 31
marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si
intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno
che
l'impresa non opti, secondo le modalita' e i termini
fissati dallo stesso provvedimento direttoriale, per
la
determinazione del valore della produzione netta
secondo le
regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione
e'
irrevocabile per un triennio e tacitamente
rinnovabile.
«Art. 6 (Determinazione del valore della produzione
netta delle banche e di altri enti e societa'
finanziari).
- 1. Per le banche e gli altri enti e societa'
finanziari
indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27
gennaio
1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo
quanto
previsto nei successivi commi, la base imponibile e'
determinata dalla somma algebrica delle seguenti
voci del
conto economico redatto in conformita' agli schemi
risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi
dell'articolo
9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n.
38:
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per
cento
dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad
uso
funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al
90
per cento.
2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e
gli
intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo
svolgimento dei servizi di investimento indicati
nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni
in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti
nell'albo
previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto,
assume
rilievo la differenza tra la somma degli interessi
attivi e
proventi assimilati relativi alle operazioni di
riporto e
di pronti contro termine e le commissioni attive
riferite
ai servizi prestati dall'intermediario e la somma
degli
interessi passivi e oneri assimilati relativi alle
operazioni di riporto e di pronti contro termine e
le
commissioni passive riferite ai servizi prestati
dall'intermediario.
3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di
investimento, di cui al citato testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive
modificazioni, si assume la differenza tra le
commissioni
attive e passive.
4. Per le societa' di investimento a capitale
variabile,
si assume la differenza tra le commissioni di
sottoscrizione e le commissioni passive dovute a
soggetti
collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si
deducono i componenti negativi di cui alle lettere
b) e c)
del comma 1 nella misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono
cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio
redatto
secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della
Banca
d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006,
adottati ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28
febbraio
2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei
supplementi
ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14
gennaio 2006
e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4
dell'articolo 5.
7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei
cambi,
per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati
in
conformita' ai criteri di rilevazione e di redazione
adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello
Statuto del Sistema europeo di banche centrali
(SEBC) e
alle raccomandazioni dalla stessa formulate in
materia, la
base imponibile e' determinata dalla somma algebrica
delle
seguenti componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e
tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del reddito
monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e
immateriali, nella misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per
cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non
e'
comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei
compensi e
degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri
da 2)
a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei
canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto;
dell'imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi
concorrono
alla formazione del valore della produzione nella
misura
del 96 per cento del loro ammontare. I contributi
erogati
in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli
correlati a costi indeducibili, nonche' le
plusvalenze e le
minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili
che non
costituiscono beni strumentali per l'esercizio
dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui
scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in
ogni
caso alla formazione del valore della produzione.
Sono
comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento
del
costo sostenuto per l'acquisizione di marchi
d'impresa e a
titolo di avviamento in misura non superiore a un
diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione
al conto economico.
9. Per le societa' la cui attivita' consiste, in via
esclusiva o prevalente, nella assunzione di
partecipazioni
in societa' esercenti attivita' diversa da quella
creditizia o finanziaria, per le quali sussista
l'obbligo
dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del
testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
nell'apposita sezione dell'elenco generale dei
soggetti
operanti nel settore finanziario, la base imponibile
e'
determinata aggiungendo al risultato derivante
dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra
gli
interessi attivi e proventi assimilati e gli
interessi
passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della
produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
«Art. 7 (Determinazione del valore della produzione
netta delle imprese di assicurazione) - 1. Per le
imprese
di assicurazione, la base imponibile e' determinata
apportando alla somma dei risultati del conto
tecnico dei
rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami
vita
(voce 80) del conto economico le seguenti
variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque
classificati, e le altre spese di amministrazione
(voci 24
e 70), sono deducibili nella misura del 90 per
cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura
del
50 per cento.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi
in
deduzione: le spese per il personale dipendente e
assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i
compensi
e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri
da 2)
a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite
e le
riprese di valore dei crediti; la quota interessi
dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal
contratto;
l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi
passivi
concorrono alla formazione del valore della
produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
3. I contributi erogati in base a norma di legge,
fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti
dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni
strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui
produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita'
dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore
della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote
di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione
di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura
non
superiore a un diciottesimo del costo
indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi si assumono
cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio
redatto
in conformita' ai criteri contenuti nel decreto
legislativo
26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite
dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1°
dicembre
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997.».
«Art. 11 (Disposizioni comuni per la determinazione
del
valore della produzione netta) - 1. Nella
determinazione
della base imponibile:
a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro;
2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture,
delle
poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta
e
smaltimento rifiuti, un importo pari a 4.600 euro,
su base
annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo
indeterminato
impiegato nel periodo di imposta;
3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri
enti
finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori
dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle
telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e
della
raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a
9.200
euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente
a tempo
indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle
regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia,
Sardegna e Sicilia; tale deduzione e' alternativa a
quella
di cui al numero 2), e puo' essere fruita nel
rispetto dei
limiti derivanti dall'applicazione della regola de
minimis
di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione,
del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;
4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture,
delle
poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta
e
smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e
previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a
tempo
indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e
le spese per il personale assunto con contratti di
formazione e lavoro, nonche', per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi
sostenuti per il personale addetto alla ricerca e
sviluppo,
ivi compresi quelli per il predetto personale
sostenuti da
consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione
di
programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione
che
l'attestazione di effettivita' degli stessi sia
rilasciata
dal presidente del collegio sindacale ovvero, in
mancanza,
da un revisore dei conti o da un professionista
iscritto
negli albi dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali
o dei
consulenti del lavoro, nelle forme previste
dall'articolo
13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997,
n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal
responsabile
del centro di assistenza fiscale;
b) non sono ammessi in deduzione:
1) abrogato;
2) i compensi per attivita' commerciali e per
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente,
nonche' i compensi attribuiti per obblighi di fare,
non
fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1,
lettere
i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre
1986, n. 917;
3) i costi per prestazioni di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'articolo 49,
commi 2,
lettera a), e 3, del predetto testo unico delle
imposte sui
redditi;
4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a
quello dipendente ai sensi dell'articolo 47 dello
stesso
testo unico delle imposte sui redditi;
5) gli utili spettanti agli associati in
partecipazione di cui alla lettera c) del predetto
articolo
49, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi;
6) abrogato.
1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto
di
merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di
trasferta
previste contrattualmente, per la parte che non
concorre a
formare il reddito del dipendente ai sensi
dell'articolo
48, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre
1986, n. 917.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. abrogato.
4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma
1,
lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino
a
concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 7.350 se la base imponibile non supera euro
180.759,91;
b) euro 5.500 se la base imponibile supera euro
180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c) euro 3.700 se la base imponibile supera euro
180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d) euro 1.850 se la base imponibile supera euro
180.919,91 ma non euro 180.999,91;
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma
1,
lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate
nelle
precedenti lettere e' aumentato, rispettivamente, di
euro
2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525.
4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) ad e), con componenti positivi che
concorrono
alla formazione del valore della produzione non
superiori
nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una
deduzione
dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base
annua, per
ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo
d'imposta
fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del
numero
di lavoratori dipendenti per i quali spetta la
deduzione di
cui al presente comma non si tiene conto degli
apprendisti,
dei disabili e del personale assunto con contratti
di
formazione lavoro.
4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di
inizio e
cessazione dell'attivita' in corso d'anno, gli
importi
delle deduzioni e della base imponibile di cui al
comma
4-bis e dei componenti positivi di cui al comma
4-bis.1
sono ragguagliati all'anno solare. Le deduzioni di
cui ai
commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono
ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di
lavoro nel
corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di
lavoro
a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e
modalita' di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni,
ivi
compreso il lavoro a tempo parziale di tipo
verticale e di
tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale;
per i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e),
le
medesime deduzioni spettano solo in relazione ai
dipendenti
impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali e,
in
caso di dipendenti impiegati anche nelle attivita'
istituzionali, l'importo e' ridotto in base al
rapporto di
cui all'articolo 10, comma 2.
4-ter. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2,
applicano le deduzioni indicate nel presente
articolo sul
valore della produzione netta prima della
ripartizione
dello stesso su base regionale.
4-quater. Fino al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2008, per i soggetti di cui all'articolo 3,
comma
1, lettere da a) ad e), che incrementano, in
ciascuno dei
tre periodi d'imposta successivi a quello in corso
al 31
dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti
assunti
con contratto a tempo indeterminato, rispetto al
numero dei
lavoratori assunti con il medesimo contratto
mediamente
occupati nel periodo d'imposta precedente, e'
deducibile il
costo del predetto personale per un importo annuale
non
superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente
assunto, e nel limite dell'incremento complessivo
del costo
del personale classificabile nell'articolo 2425,
primo
comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice
civile. La
suddetta deduzione decade se nei periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 il
numero
dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari
rispetto
al numero degli stessi lavoratori mediamente
occupati in
tale periodo d'imposta; la deduzione spettante
compete in
ogni caso per ciascun periodo d'imposta a partire da
quello
di assunzione e fino a quello in corso al 31
dicembre 2008,
sempreche' permanga il medesimo rapporto di impiego.
L'incremento della base occupazionale va considerato
al
netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi
in
societa' controllate o collegate ai sensi
dell'articolo
2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta
persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base
occupazionale
di cui al terzo periodo e' individuata con
riferimento al
personale dipendente con contratto di lavoro a tempo
indeterminato impiegato nell'attivita' commerciale e
la
deduzione spetta solo con riferimento all'incremento
dei
lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale
attivita'. In
caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio
dell'attivita' istituzionale si considera, sia ai
fini
della individuazione della base occupazionale di
riferimento e del suo incremento, sia ai fini della
deducibilita' del costo, il solo personale
dipendente con
contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile
all'attivita' commerciale individuato in base al
rapporto
di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai
fini degli
incrementi occupazionali i trasferimenti di
dipendenti
dall'attivita' istituzionale all'attivita'
commerciale.
Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non
rilevano
gli incrementi occupazionali derivanti dallo
svolgimento di
attivita' che assorbono anche solo in parte
attivita' di
imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione
delle
attivita' sottoposte a limite numerico o di
superficie. Nel
caso di impresa subentrante ad altra nella gestione
di un
servizio pubblico, anche gestito da privati,
comunque
assegnata, la deducibilita' del costo del personale
spetta
limitatamente al numero di lavoratori assunti in
piu'
rispetto a quello dell'impresa sostituita.
4-quinquies. Per i quattro periodi d'imposta
successivi
a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo
restando il
rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione, del 5 dicembre 2002, l'importo
deducibile
determinato ai sensi del comma 4-quater e'
quintuplicato
nelle aree ammissibili alla deroga prevista
dall'articolo
87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree
ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce
la
Comunita' europea, individuate dalla Carta italiana
degli
aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006
e da
quella che verra' approvata per il successivo
periodo.
4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti
nella
definizione di lavoratore svantaggiato di cui al
regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del
5
dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore
dell'occupazione, in alternativa a quanto previsto
dal
comma 4-quinquies, l'importo deducibile e',
rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque
nelle
suddette aree, ma in questo caso l'intera
maggiorazione
spetta nei limiti di intensita' nonche' alle
condizioni
previsti dal predetto regolamento sui regimi di
aiuto a
favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.
4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle
deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e
4-quater, non puo' comunque eccedere il limite
massimo
rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri
e
spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione
delle
disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri
2), 3) e
4), e' alternativa alla fruizione delle disposizioni
di cui
ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1,
4-quater,
4-quinquies e 4-sexies.».
«Art. 16. (Determinazione dell'imposta). - 1.
L'imposta
e' determinata applicando al valore della produzione
netta
l'aliquota del 3,9 per cento, salvo quanto previsto
dal
comma 2, nonche' nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.
2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore
prodotto
nell'esercizio di attivita' non commerciali,
determinato ai
sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota
dell'8,5
per cento.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di
emanazione del presente decreto, le regioni hanno
facolta'
di variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un
massimo
di un punto percentuale. La variazione puo' essere
differenziata per settori di attivita' e per
categorie di
soggetti passivi.».
Per le modifiche apportate dal comma 58
dell'articolo 1
della citata legge n. 244/2007 (legge finanziaria
2008)
agli articoli 83 e seguenti del decreto del
Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo
unico
delle imposte sui redditi) si veda i riferimenti
alle note
del comma 1 del presente articolo.
- Si riporta il testo vigente dei commi 2, 5 e 6
dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio
2005,
n. 38, recante «Esercizio delle opzioni previste
dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in
materia di principi contabili internazionali»:
«2. Le societa' che, nell'esercizio di prima
applicazione dei principi contabili internazionali,
anche
per opzione, cambiano la valutazione dei beni
fungibili
passando dai criteri indicati nell'articolo 92,
commi 2 e
3, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato dal
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,
n. 917, a quelli previsti dai citati principi
contabili,
possono continuare ad adottare ai fini fiscali i
precedenti
criteri di valutazione. Tale disposizione si applica
ai
soggetti che hanno adottato i suddetti criteri per i
tre
periodi d'imposta precedenti a quello di prima
applicazione
dei principi contabili internazionali o dal minore
periodo
che intercorre dalla costituzione.
5. Il ripristino e l'eliminazione nell'attivo
patrimoniale in sede di prima applicazione dei
principi
contabili internazionali, rispettivamente, di costi
gia'
imputati al conto economico di precedenti esercizi e
di
quelli iscritti e non piu' capitalizzabili non
rilevano ai
fini della determinazione del reddito ne' del valore
fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi
ultimi la
deducibilita' sulla base dei criteri applicabili
negli
esercizi precedenti.
6. L'eliminazione nel passivo patrimoniale, in sede
di
prima applicazione dei principi contabili
internazionali,
di fondi di accantonamento, considerati dedotti per
effetto
dell'applicazione delle disposizioni degli articoli
115,
comma 11, 128 e 141, del testo unico delle imposte
sui
redditi, non rileva ai fini della determinazione del
reddito; resta ferma l'indeducibilita' degli oneri a
fronte
dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonche'
l'imponibilita' della relativa sopravvenienza nel
caso del
mancato verificarsi degli stessi».
- Il testo dell'articolo 109, comma 4, lettera b)
del
citato testo unico delle imposte sui redditi,
vigente dal 4
luglio 2006 al 31 dicembre 2007, sino alle modifiche
apportate dall'articolo 1, comma 33, lett. q) della
citata
legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008)
consentiva
le deducibilita' fiscale di:
- ammortamenti dei beni materiali e immateriali;
- altre rettifiche di valore;
- accantonamenti;
- spese relative a studi e ricerche di sviluppo;
- delle differenze tra i canoni di locazione
finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la
somma
degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione
finanziaria e degli interessi passivi che derivano
dai
relativi contratti imputati a conto economico;
solo se erano indicati in un apposito prospetto
(quadro
EC) della dichiarazione dei redditi il loro importo
complessivo, i valori civili e fiscali dei beni,
delle
spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 172,
173 e
176 del citato testo unico delle imposte sui
redditi, cosi'
come modificati dalla legge n. 244/2007 (finanziaria
2008):
«Art. 172 (Fusione di societa'). - 1. La fusione tra
piu' societa' non costituisce realizzo ne'
distribuzione
delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle
societa'
fuse o incorporate, comprese quelle relative alle
rimanenze
e il valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito della societa'
risultante dalla fusione o incorporante non si tiene
conto
dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per
effetto
del rapporto di cambio delle azioni o quote o
dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna
delle
societa' fuse possedute da altre. I maggiori valori
iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale
imputazione
del disavanzo derivante dall'annullamento o dal
concambio
di una partecipazione, con riferimento ad elementi
patrimoniali della societa' incorporata o fusa, non
sono
imponibili nei confronti dell'incorporante o della
societa'
risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti
sono
valutati fiscalmente in base all'ultimo valore
riconosciuto
ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare
da
apposito prospetto di riconciliazione della
dichiarazione
dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori
fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non
costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di
plusvalenze o
di minusvalenze ne' conseguimento di ricavi per i
soci
della societa' incorporata o fusa, fatta salva
l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo
47,
comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli
articoli 58 e
87.
4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la
societa'
risultante dalla fusione o incorporante subentra
negli
obblighi e nei diritti delle societa' fuse o
incorporate
relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto
stabilito
nei commi 5 e 7.
5. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte
nell'ultimo bilancio delle societa' fuse o
incorporate
concorrono a formare il reddito della societa'
risultante
dalla fusione o incorporante se e nella misura in
cui non
siano state ricostituite nel suo bilancio
prioritariamente
utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Questa
disposizione non si applica per le riserve tassabili
solo
in caso di distribuzione le quali, se e nel limite
in cui
vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per
un
ammontare superiore al capitale complessivo delle
societa'
partecipanti alla fusione al netto delle quote del
capitale
di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o da
altre,
concorrono a formare il reddito della societa'
risultante
dalla fusione o incorporante in caso di
distribuzione
dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci;
quelle
che anteriormente alla fusione sono state imputate
al
capitale delle societa' fuse o incorporate si
intendono
trasferite nel capitale della societa' risultante
dalla
fusione o incorporante e concorrono a formarne il
reddito
in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
6. All'aumento di capitale, all'avanzo da
annullamento o
da concambio che eccedono la ricostituzione e
l'attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si
applica
il regime fiscale del capitale e delle riserve della
societa' incorporata o fusa, diverse da quelle gia'
attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che
hanno
proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si
considerano non concorrenti alla formazione
dell'avanzo da
annullamento il capitale e le riserve di capitale
fino a
concorrenza del valore della partecipazione
annullata .
7. Le perdite delle societa' che partecipano alla
fusione, compresa la societa' incorporante, possono
essere
portate in diminuzione del reddito della societa'
risultante dalla fusione o incorporante per la parte
del
loro ammontare che non eccede l'ammontare del
rispettivo
patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio
o, se
inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui
all'articolo 2501-quater del codice civile, senza
tener
conto dei conferimenti e versamenti fatti negli
ultimi
ventiquattro mesi anteriori alla data cui si
riferisce la
situazione stessa, e sempre che dal conto economico
della
societa' le cui perdite sono riportabili, relativo
all'esercizio precedente a quello in cui la fusione
e'
stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e
proventi
dell'attivita' caratteristica, e un ammontare delle
spese
per prestazioni di lavoro subordinato e relativi
contributi, di cui all'articolo 2425 del codice
civile,
superiore al 40 per cento di quello risultante dalla
media
degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i predetti
versamenti non si comprendono i contributi erogati a
norma
di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le
azioni
o quote della societa' la cui perdita e' riportabile
erano
possedute dalla societa' incorporante o da altra
societa'
partecipante alla fusione, la perdita non e'
comunque
ammessa in diminuzione fino a concorrenza
dell'ammontare
complessivo della svalutazione di tali azioni o
quote
effettuata ai fini della determinazione del reddito
dalla
societa' partecipante o dall'impresa che le ha ad
essa
cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la
perdita e
prima dell'atto di fusione. In caso di
retrodatazione degli
effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9,
le
limitazioni del presente comma si applicano anche al
risultato negativo, determinabile applicando le
regole
ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo
in capo
ai soggetti che partecipano alla fusione in
relazione al
periodo che intercorre tra l'inizio del periodo
d'imposta e
la data antecedente a quella di efficacia giuridica
della
fusione. Le disposizioni del presente comma si
applicano
anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto
in
avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96.
8. Il reddito delle societa' fuse o incorporate
relativo
al periodo compreso tra l'inizio del periodo di
imposta e
la data in cui ha effetto la fusione e' determinato,
secondo le disposizioni applicabili in relazione al
tipo di
societa', in base alle risultanze di apposito conto
economico.
9. L'atto di fusione puo' stabilire che ai fini
delle
imposte sui redditi gli effetti della fusione
decorrano da
una data non anteriore a quella in cui si e' chiuso
l'ultimo esercizio di ciascuna delle societa' fuse o
incorporate o a quella, se piu' prossima, in cui si
e'
chiuso l'ultimo esercizio della societa'
incorporante.
10. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di
versamento, inclusi quelli relativi agli acconti
d'imposta
ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei
soggetti
che si estinguono per effetto delle operazioni
medesime,
sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data
di
efficacia della fusione ai sensi dell'articolo
2504-bis,
comma 2, del codice civile; successivamente a tale
data, i
predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti
trasferiti alla societa' incorporante o comunque
risultante
dalla fusione.
10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al
comma 2-ter dell'articolo 176 puo' essere applicato,
con le
modalita', le condizioni e i termini ivi stabiliti,
anche
dalla societa' incorporante o risultante dalla
fusione per
ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori
valori
iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.».
«Art. 173 (Scissione di societa'). - 1. La scissione
totale o parziale di una societa' in altre
preesistenti o
di nuova costituzione non da' luogo a realizzo ne' a
distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni
della
societa' scissa, comprese quelle relative alle
rimanenze e
al valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito delle societa'
partecipanti alla scissione non si tiene conto
dell'avanzo
o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio
delle
azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o
quote a
norma dell'articolo 2506-ter del codice civile. In
quest'ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per
effetto
dell'eventuale imputazione del disavanzo riferibile
all'annullamento o al concambio di una
partecipazione, con
riferimento ad elementi patrimoniali della societa'
scissa,
non sono imponibili nei confronti della
beneficiaria.
Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente
in base
all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte
sui
redditi, facendo risultare da apposito prospetto di
riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i
dati
esposti in bilancio ed i valori fiscalmente
riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non
costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di
plusvalenze o
di minusvalenze ne' conseguimento di ricavi per i
soci
della societa' scissa, fatta salva l'applicazione,
in caso
di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7, e,
ricorrendone
le condizioni, degli articoli 58 e 87.
4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a
norma
del comma 11, le posizioni soggettive della societa'
scissa, ivi compresa quella indicata nell'articolo
86,
comma 4, e i relativi obblighi strumentali sono
attribuiti
alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale,
alla
stessa societa' scissa, in proporzione delle
rispettive
quote del patrimonio netto contabile trasferite o
rimaste,
salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse
specificamente o per insiemi agli elementi del
patrimonio
scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i
rispettivi titolari.
5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi
sia
alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi
altrui,
restano in capo alla societa' scissa, in caso di
scissione
parziale, ovvero si trasferiscono alle societa'
beneficiarie in caso di scissione totale, in
relazione alle
quote di patrimonio netto imputabile
proporzionalmente a
ciascuna di esse.
6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di
accantonamento della societa' scissa si considera
gia'
dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di
scissione
parziale, dalla suddetta societa', per importi
proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti
gli
elementi del patrimonio ai quali, specificamente o
per
insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che
disciplinano il valore stesso.
7. Se gli effetti della scissione sono fatti
retroagire
a norma del comma 11, per i beni di cui agli
articoli 92 e
94 le disposizioni del precedente comma 4 trovano
applicazione sommando proporzionalmente le voci
individuate
per periodo di formazione in capo alla societa'
scissa
all'inizio del periodo d'imposta alle corrispondenti
voci,
ove esistano, all'inizio del periodo medesimo presso
le
societa' beneficiarie.
8. In caso di scissione parziale e in caso di
scissione
non retroattiva in societa' preesistente i costi
fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura
risultante alla data in cui ha effetto la scissione.
In
particolare:
a) i beni di cui al comma 7 ricevuti da ciascuna
beneficiaria si presumono, in proporzione alle
quantita'
rispettivamente ricevute, provenienti
proporzionalmente
dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per
esercizio
di formazione, della societa' scissa e dalla
eventuale
eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla
data in
cui ha effetto la scissione;
b) le quote di ammortamento dei beni materiali e
immateriali nonche' le spese di cui all'articolo
102, comma
6, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate
alla
durata del possesso dei beni medesimi da parte della
societa' scissa e delle societa' beneficiarie; detto
criterio e' altresi' applicabile alle spese relative
a piu'
esercizi e agli accantonamenti.
9. Le riserve in sospensione d'imposta iscritte
nell'ultimo bilancio della societa' scissa debbono
essere
ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote
proporzionali indicate al comma 4. In caso di
scissione
parziale, le riserve della societa' scissa si
riducono in
corrispondenza. Se la sospensione d'imposta dipende
da
eventi che riguardano specifici elementi
patrimoniali della
societa' scissa, le riserve debbono essere
ricostituite
dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi.
Nei
riguardi della beneficiaria ai fini della
ricostituzione
delle riserve in sospensione d'imposta e delle altre
riserve si applicano, per le rispettive quote, le
disposizioni dettate per le fusioni dai commi 5 e 6
dell'articolo 172 per la societa' incorporante o
risultante
dalla fusione.
10. Alle perdite fiscali delle societa' che
partecipano
alla scissione si applicano le disposizioni del
comma 7
dell'articolo 172, riferendosi alla societa' scissa
le
disposizioni riguardanti le societa' fuse o
incorporate e
alle beneficiarie quelle riguardanti la societa'
risultante
dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo
all'ammontare del patrimonio netto quale risulta
dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto
di
scissione di cui all'articolo 2506-bis del codice
civile,
ovvero dalla situazione patrimoniale di cui
all'articolo
2506-ter del codice civile.
11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza
degli effetti della scissione e' regolata secondo le
disposizioni del comma 1 dell'articolo 2506-quater
del
codice civile, ma la retrodatazione degli effetti,
ai sensi
dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), dello stesso
codice, opera limitatamente ai casi di scissione
totale ed
a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura
dell'ultimo periodo di imposta della societa' scissa
e
delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale
periodo.
12. Gli obblighi tributari della societa' scissa
riferibili a periodi di imposta anteriori alla data
dalla
quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso
di
scissione parziale dalla stessa societa' scissa o
trasferiti, in caso di scissione totale, alla
societa'
beneficiaria appositamente designata nell'atto di
scissione.
13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro
procedimento relativo ai suddetti obblighi sono
svolti nei
confronti della societa' scissa o, nel caso di
scissione
totale, di quella appositamente designata, ferma
restando
la competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle
entrate della
societa' scissa. Se la designazione e' omessa, si
considera
designata la beneficiaria nominata per prima
nell'atto di
scissione. Le altre societa' beneficiarie sono
responsabili
in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie,
gli
interessi e ogni altro debito e anche nei loro
confronti
possono essere adottati i provvedimenti cautelari
previsti
dalla legge. Le societa' coobbligate hanno facolta'
di
partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere
cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi
o di
altri adempimenti per l'Amministrazione.
14. Ai fini dei suddetti procedimenti la societa'
scissa
o quella designata debbono indicare, a richiesta
degli
organi dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti
e i
luoghi presso i quali sono conservate, qualora non
le
conservi presso la propria sede legale, le scritture
contabili e la documentazione amministrativa e
contabile
relative alla gestione della societa' scissa, con
riferimento a ciascuna delle parti del suo
patrimonio
trasferite o rimaste. In caso di conservazione
presso terzi
estranei alla operazione deve essere inoltre esibita
l'attestazione di cui all'articolo 52, comma 10, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.
633. Se la societa' scissa o quella designata non
adempiono
a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si
oppongono
all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte
quanto ad
essi richiesto, si applicano le disposizioni del
comma 5
del suddetto articolo.
15. Nei confronti della societa' soggetta
all'imposta
sulle societa' beneficiaria della scissione di una
societa'
non soggetta a tale imposta e nei confronti della
societa'
del secondo tipo beneficiaria della scissione di una
societa' del primo tipo si applicano anche, in
quanto
compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 170,
considerando a tal fine la societa' scissa come
trasformata
per la quota di patrimonio netto trasferita alla
beneficiaria.
15-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al
comma 2-ter dell'articolo 176 puo' essere applicato,
con le
modalita', le condizioni e i termini ivi stabiliti,
anche
dalla societa' beneficiaria dell'operazione di
scissione
per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori
valori
iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.».
«Art. 176 (Regimi fiscali del soggetto conferente e
del
soggetto conferitario). - 1. I conferimenti di
aziende
effettuati tra soggetti residenti nel territorio
dello
Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non
costituiscono realizzo di plusvalenze o
minusvalenze.
Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale
valore
delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore
fiscalmente
riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto
conferitario subentra nella posizione di quello
conferente
in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo
dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito
prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei
redditi i dati esposti in bilancio e i valori
fiscalmente
riconosciuti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche
se il conferente o il conferitario e' un soggetto
non
residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto
aziende
situate nel territorio dello Stato.
2-bis. In caso di conferimento dell'unica azienda
dell'imprenditore individuale, la successiva
cessione delle
partecipazioni ricevute a seguito del conferimento
e'
disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c),
e 68,
assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore
fiscale
dell'azienda conferita.
2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni
dei
commi 1, 2 e 2-bis, la societa' conferitaria puo'
optare,
nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio nel
corso del quale e' stata posta in essere
l'operazione o, al
piu' tardi, in quella del periodo d'imposta
successivo, per
l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori
valori
attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo
costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali
relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta
sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle societa' e
dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, con aliquota
del 12
per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi
nel
limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla
parte
dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e
fino a
10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte
dei
maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I
maggiori
valori assoggettati a imposta sostitutiva si
considerano
riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal
periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata
l'opzione; in caso di realizzo dei beni
anteriormente al
quarto periodo d'imposta successivo a quello
dell'opzione,
il costo fiscale e' ridotto dei maggiori valori
assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale
maggior
ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata
e'
scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli
articoli
22 e 79.
3. Non rileva ai fini dell'articolo 37-bis del
decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600,
il conferimento dell'azienda secondo i regimi di
continuita' dei valori fiscali riconosciuti o di
imposizione sostitutiva di cui al presente articolo
e la
successiva cessione della partecipazione ricevuta
per
usufruire dell'esenzione di cui all'articolo 87, o
di
quella di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.
4. Le aziende acquisite in dipendenza di
conferimenti
effettuati con il regime di cui al presente articolo
si
considerano possedute dal soggetto conferitario
anche per
il periodo di possesso del soggetto conferente. Le
partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno
effettuato i
conferimenti di cui al periodo precedente o le
operazioni
di cui all'articolo 178, in regime di neutralita'
fiscale,
si considerano iscritte come immobilizzazioni
finanziarie
nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni
dell'azienda
conferita o in cui risultavano iscritte, come
immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,
l'eccedenza in sospensione di imposta, ai sensi
dell'articolo 109, comma 4, lettera b), relativa
all'azienda conferita non concorre alla formazione
del
reddito del soggetto conferente e si trasferisce al
soggetto conferitario a condizione che questi
istituisca il
vincolo di sospensione d'imposta previsto dalla
norma
predetta.
6. abrogato».
- Si riporta il testo vigente del comma 48
dell'articolo
1 della citata legge n. 244 del 2007 (legge
finanziaria
2008):
«48. L'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109,
comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui
al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,
n. 917, nel testo previgente alle modifiche recate
dalla
presente legge, puo' essere recuperata a tassazione
mediante opzione per l'applicazione di un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche,
dell'imposta sul reddito delle societa' e
dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, con aliquota
del 12
per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi
nel
limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla
parte
dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e
fino a
10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte
dei
maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.
L'applicazione dell'imposta sostitutiva puo' essere
anche
parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per
classi
omogenee di deduzioni extracontabili. Con decreto di
natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze sono adottate le disposizioni attuative per
la
definizione delle modalita', dei termini e degli
effetti
dell'esercizio dell'opzione. Si applicano le
disposizioni
del comma 2-ter, secondo periodo, dell'articolo 176
del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della
Repubblica n. 917 del 1986. L'imposta sostitutiva
deve
essere versata in tre rate annuali, la prima delle
quali
pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e
la terza
al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata
sono
dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per
cento.».
- Si riporta il testo vigente dei commi 21, 23 e 24
dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008,
n. 133 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione
tributaria»:
«21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si
determina per effetto della prima applicazione
dell'articolo 92-bis, del testo unico delle imposte
sui
redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per
le
imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui
all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto
legislativo 28
febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione
del
reddito in quanto escluso ed e' soggetto ad
un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche,
dell'imposta sul reddito delle societa' e
dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive con l'aliquota
del 16
per cento.
23. Il maggior valore assoggettato ad imposta
sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto
dall'esercizio successivo a quello di prima
applicazione
dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte
sui
redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986; tuttavia fino al terzo
esercizio successivo:
a) le svalutazioni determinate in base all'articolo
92,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n.
917 del 1986, fino a concorrenza del maggior valore
assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono
alla
formazione del reddito ai fini delle imposte
personali e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
ma
determinano la riliquidazione della stessa imposta
sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente al
16 per
cento di tali svalutazioni e' computato in
diminuzione
delle rate di eguale importo ancora da versare;
l'eccedenza
e' compensabile a valere sui versamenti a saldo ed
in
acconto dell'imposta personale sul reddito;
a-bis) se la quantita' delle rimanenze finali e'
inferiore a quella esistente al termine del periodo
d'imposta di prima applicazione dell'articolo 92-bis
del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il
valore
fiscalmente riconosciuto delle quantita' vendute e'
ridotto
del maggior valore assoggettato ad imposta
sostitutiva. In
tal caso l'importo corrispondente dell'imposta
sostitutiva
e' computato in diminuzione delle rate di eguale
importo
ancora da versare; l'eccedenza e' compensabile a
valere sui
versamenti a saldo e in acconto dell'imposta
personale sul
reddito;
b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva
di
tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo
92-bis
del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato
con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, il
diritto alla riliquidazione e l'obbligo di
versamento
dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul
conferitario,
solo nel caso in cui quest'ultimo non eserciti prima
del
conferimento le attivita' di cui al predetto
articolo
92-bis e adotti lo stesso metodo di valutazione del
conferente. In caso contrario, si rende definitiva
l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al
maggior
valore delle rimanenze conferite cosi' come
risultante
dall'ultima riliquidazione effettuata dal
conferente; fino
a concorrenza di tale maggiore valore le
svalutazioni
determinate dal conferitario in base all'articolo
92, comma
5, del Testo Unico delle imposte sui redditi
approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986,
concorrono alla formazione del reddito per il 50 per
cento
del loro ammontare fino all'esercizio in corso al 31
dicembre 2011.
24. Fino al termine dell'esercizio in corso al 31
dicembre 2011, nel caso di cessione dell'azienda
comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui
all'articolo 92-bis, del Testo Unico delle imposte
sui
redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, l'imposta sostitutiva in
misura
corrispondente al maggior valore delle rimanenze
cedute
cosi' come risultante dall'ultima riliquidazione
effettuata
dal cedente si ridetermina con l'aliquota del 27,5
per
cento».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 176 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del
1986 (Testo unico delle imposte sui redditi):
«Art.176 (Regimi fiscali del soggetto conferente e
del
soggetto conferitario). - 1. I conferimenti di
aziende
effettuati tra soggetti residenti nel territorio
dello
Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non
costituiscono realizzo di plusvalenze o
minusvalenze.
Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale
valore
delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore
fiscalmente
riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto
conferitario subentra nella posizione di quello
conferente
in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo
dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito
prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei
redditi i dati esposti in bilancio e i valori
fiscalmente
riconosciuti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche
se il conferente o il conferitario e' un soggetto
non
residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto
aziende
situate nel territorio dello Stato.
2-bis. In caso di conferimento dell'unica azienda
dell'imprenditore individuale, la successiva
cessione delle
partecipazioni ricevute a seguito del conferimento
e'
disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c),
e 68,
assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore
fiscale
dell'azienda conferita.
2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni
dei
commi 1, 2 e 2-bis, la societa' conferitaria puo'
optare,
nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio nel
corso del quale e' stata posta in essere
l'operazione o, al
piu' tardi, in quella del periodo d'imposta
successivo, per
l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori
valori
attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo
costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali
relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta
sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle societa' e
dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, con aliquota
del 12
per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi
nel
limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla
parte
dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e
fino a
10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte
dei
maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I
maggiori
valori assoggettati a imposta sostitutiva si
considerano
riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal
periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata
l'opzione; in caso di realizzo dei beni
anteriormente al
quarto periodo d'imposta successivo a quello
dell'opzione,
il costo fiscale e' ridotto dei maggiori valori
assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale
maggior
ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata
e'
scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli
articoli
22 e 79.
3. Non rileva ai fini dell'articolo 37-bis del
decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600,
il conferimento dell'azienda secondo i regimi di
continuita' dei valori fiscali riconosciuti o di
imposizione sostitutiva di cui al presente articolo
e la
successiva cessione della partecipazione ricevuta
per
usufruire dell'esenzione di cui all'articolo 87, o
di
quella di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.
4. Le aziende acquisite in dipendenza di
conferimenti
effettuati con il regime di cui al presente articolo
si
considerano possedute dal soggetto conferitario
anche per
il periodo di possesso del soggetto conferente. Le
partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno
effettuato i
conferimenti di cui al periodo precedente o le
operazioni
di cui all'articolo 178, in regime di neutralita'
fiscale,
si considerano iscritte come immobilizzazioni
finanziarie
nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni
dell'azienda
conferita o in cui risultavano iscritte, come
immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,
l'eccedenza in sospensione di imposta, ai sensi
dell'articolo 109, comma 4, lettera b), relativa
all'azienda conferita non concorre alla formazione
del
reddito del soggetto conferente e si trasferisce al
soggetto conferitario a condizione che questi
istituisca il
vincolo di sospensione d'imposta previsto dalla
norma
predetta.
6. (omissis)».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 103 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917/1986
(Testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 103 (Ammortamento dei beni immateriali). - 1.
Le
quote di ammortamento del costo dei diritti di
utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti
industriali, dei processi, formule e informazioni
relativi
ad esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o
scientifico sono deducibili in misura non superiore
al 50
per cento del costo; quelle relative al costo dei
marchi
d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad
un
diciottesimo del costo.
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di
concessione e degli altri diritti iscritti
nell'attivo del
bilancio sono deducibili in misura corrispondente
alla
durata di utilizzazione prevista dal contratto o
dalla
legge.
3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento
iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in
misura
non superiore a un diciottesimo del valore stesso.
3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in
base
ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio,
del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei
marchi
d'impresa e dell'avviamento e' ammessa alle stesse
condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti
dai
commi 1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto
economico.
4. Si applica la disposizione del comma 8
dell'articolo
102.».
- Si riporta il testo vigente del comma 47
dell'articolo
1 della citata legge n. 244/2007 (legge finanziaria
2008):
«47. Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano
alle operazioni effettuate a partire dal periodo
d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La
disciplina dell'imposta sostitutiva introdotta dal
comma
46, lettera d), numero 3), puo' essere richiesta
anche per
ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai
maggiori
valori di bilancio iscritti in occasione di
operazioni
effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora
esistenti alla chiusura di detto periodo o del
periodo
successivo. Con decreto di natura non regolamentare
del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate
le
disposizioni attuative per l'esercizio e gli effetti
dell'opzione, per l'accertamento e la riscossione
dell'imposta sostitutiva e per il coordinamento con
le
disposizioni recate dai commi da 242 a 249
dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di
agevolazioni alle operazioni di aggregazioni
aziendali. In
caso di applicazione parziale dell'imposta
sostitutiva,
l'esercizio dell'opzione puo' essere subordinato al
rispetto di limiti minimi. L'imposta sostitutiva
deve
essere versata in tre rate annuali, la prima delle
quali
pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e
la terza
al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata
sono
dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per
cento.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 91 del
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 recante
«Codice
delle assicurazioni private»:
«Art. 91 (Principi di redazione). - 1. Le imprese di
assicurazione e di riassicurazione di cui
all'articolo 88,
comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi
alla
negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi
Stato
membro dell'Unione europea e che non redigono il
bilancio
consolidato, redigono il bilancio di esercizio in
conformita' ai principi contabili internazionali.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione
di
cui all'articolo 88, comma 1, e le sedi secondarie
di cui
all'articolo 88, comma 2, che non utilizzano i
principi
contabili internazionali, redigono il bilancio in
conformita' al decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 173.
Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi
dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del
codice
civile, va allegato al bilancio di esercizio un
separato
rendiconto redatto secondo le disposizioni previste
dall'articolo 89.».
Il Titolo III del citato decreto legislativo n. 209
del
2005 reca: «Esercizio dell'attivita' assicurativa».
I Capi
III e IV di tale Titolo III regolano rispettivamente
«Attivita' e copertura delle riserve tecniche» e
«Margine
di solvibilita'».
- Si riporta il testo vigente del comma 1
dell'articolo
73 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n.
917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi):
«1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle
societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni,
le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione,
nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n.
2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al
regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello
Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello
Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio
di
attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello
Stato, che
non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di
attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non
residenti
nel territorio dello Stato.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2426 del
codice civile:
«Art. 2426 (Criteri di valutazioni). - Nelle
valutazioni
devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di
acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori. Il costo di
produzione
comprende tutti i costi direttamente imputabili al
prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la
quota
ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al
periodo
di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene
puo'
essere utilizzato; con gli stessi criteri possono
essere
aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e
immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel
tempo
deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni
esercizio
in relazione con la loro residua possibilita' di
utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati devono
essere
motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell'esercizio, risulti durevolmente di valore
inferiore a
quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve
essere
iscritta a tale minore valore; questo non puo'
essere
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno
i
motivi della rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in
partecipazioni in
imprese controllate o collegate che risultino
iscritte per
un valore superiore a quello derivante
dall'applicazione
del criterio di valutazione previsto dal successivo
numero
4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio
consolidato, al valore corrispondente alla frazione
di
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
dell'impresa partecipata, la differenza dovra'
essere
motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in
imprese controllate o collegate possono essere
valutate,
con riferimento ad una o piu' tra dette imprese,
anziche'
secondo il criterio indicato al numero 1), per un
importo
pari alla corrispondente frazione del patrimonio
netto
risultante dall'ultimo bilancio delle imprese
medesime,
detratti i dividendi ed operate le rettifiche
richieste dai
principi di redazione del bilancio consolidato
nonche'
quelle necessarie per il rispetto dei principi
indicati
negli articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione e' iscritta per la prima
volta
in base al metodo del patrimonio netto, il costo di
acquisto superiore al valore corrispondente del
patrimonio
netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
controllata o collegata puo' essere iscritto
nell'attivo,
purche' ne siano indicate le ragioni nella nota
integrativa. La differenza, per la parte
attribuibile a
beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere
ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto,
rispetto
al valore indicato nel bilancio dell'esercizio
precedente
sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di
ricerca, di sviluppo e di pubblicita' aventi
utilita'
pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con
il
consenso, ove esistente, del collegio sindacale e
devono
essere ammortizzati entro un periodo non superiore a
cinque
anni. Fino a che l'ammortamento non e' completato
possono
essere distribuiti dividendi solo se residuano
riserve
disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei
costi non
ammortizzati;
6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con
il
consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se
acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per
esso
sostenuto e deve essere ammortizzato entro un
periodo di
cinque anni.
E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente
l'avviamento in un periodo limitato di durata
superiore,
purche' esso non superi la durata per
l'utilizzazione di
questo attivo e ne sia data adeguata motivazione
nella nota
integrativa;
7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto
nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il
periodo
di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il
valore
presumibile di realizzazione;
8-bis) le attivita' e le passivita' in valuta, ad
eccezione delle immobilizzazioni, devono essere
iscritte al
tasso di cambio a pronti alla data di chiusura
dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su
cambi
devono essere imputati al conto economico e
l'eventuale
utile netto deve essere accantonato in apposita
riserva non
distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni
materiali, immateriali e quelle finanziarie,
costituite da
partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono
essere
iscritte al tasso di cambio al momento del loro
acquisto o
a quello inferiore alla data di chiusura
dell'esercizio se
la riduzione debba giudicarsi durevole;
9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie
che
non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al
costo
di acquisto o di produzione, calcolato secondo il
numero
1), ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, se minore; tale minor
valore
non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se
ne sono
venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non
possono
essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili puo' essere
calcolato
col metodo della media ponderata o con quelli:
«primo
entrato, primo uscito» o: «ultimo entrato, primo
uscito»;
se il valore cosi' ottenuto differisce in misura
apprezzabile dai costi correnti alla chiusura
dell'esercizio, la differenza deve essere indicata,
per
categoria di beni, nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere
iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali
maturati
con ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le
materie prime, sussidiarie e di consumo, possono
essere
iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora
siano
costantemente rinnovate, e complessivamente di
scarsa
importanza in rapporto all'attivo di bilancio,
sempreche'
non si abbiano variazioni sensibili nella loro
entita',
valore e composizione.
Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca
«Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni».
- Si riporta il testo vigente degli artt. 11, 13 e
15
della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante
«Misure in
materia fiscale»:
«Art. 11 (Modalita' di effettuazione della
rivalutazione).-1. La rivalutazione di cui
all'articolo 10
deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio successivo a quello di cui al
medesimo
articolo 10, per il quale il termine di approvazione
scade
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, deve riguardare tutti i beni
appartenenti
alla stessa categoria omogenea e deve essere
annotata nel
relativo inventario e nella nota integrativa. A tal
fine si
intendono compresi in due distinte categorie gli
immobili e
i beni mobili iscritti in pubblici registri.
2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a
seguito della rivalutazione non possono in nessun
caso
superare i valori effettivamente attribuibili ai
beni con
riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita'
produttiva, all'effettiva possibilita' di economica
utilizzazione nell'impresa, nonche' ai valori
correnti e
alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati
italiani
o esteri.
3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono
indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri
seguiti
nella rivalutazione delle varie categorie di beni e
attestare che la rivalutazione non eccede il limite
di
valore di cui al comma 2.
4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la
rivalutazione viene eseguita deve essere indicato
anche il
prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni
eseguite, in
conformita' a precedenti leggi di rivalutazione, dei
beni
rivalutati.
(omissis).».
«Art. 13 (Contabilizzazione della rivalutazione). -
1.
Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni
eseguite ai
sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al
capitale o accantonato in una speciale riserva
designata
con riferimento alla presente legge, con esclusione
di ogni
diversa utilizzazione.
2. La riserva, ove non venga imputata al capitale,
puo'
essere ridotta soltanto con l'osservanza delle
disposizioni
dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del
codice
civile. In caso di utilizzazione della riserva a
copertura
di perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione
di utili
fino a quando la riserva non e' reintegrata o
ridotta in
misura corrispondente con deliberazione
dell'assemblea
straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei
commi
secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice
civile.
3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai
partecipanti mediante riduzione della riserva
prevista dal
comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale
sociale o
del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le
somme
attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate
dell'imposta sostitutiva corrispondente
all'ammontare
distribuito, concorrono a formare il reddito
imponibile
della societa' o dell'ente e il reddito imponibile
dei soci
o dei partecipanti.
4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni
del
capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale
delle
riserve di rivalutazione, comprese quelle gia'
iscritte in
bilancio a norma di precedenti leggi di
rivalutazione,
abbiano anzitutto per oggetto, fino al
corrispondente
ammontare, la parte del capitale formata con
l'imputazione
di tali riserve.
5. Nell'esercizio in cui si verificano le
fattispecie
indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la
rivalutazione e' attribuito un credito d'imposta ai
fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
pari
all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui
all'articolo
12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.
6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive
modificazioni, recante norme di riordino delle
imposte
personali sul reddito al fine di favorire la
capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di
cui al
comma 1 concorre a formare la variazione in aumento
del
capitale investito a partire dall'inizio
dell'esercizio in
cui e' imputato al capitale o accantonato a riserva.
(omissis).».
«Art. 15 (Ulteriori soggetti ammessi alle
rivalutazioni). -1. Le disposizioni degli articoli
da 10 a
14 si applicano, per i beni relativi alle attivita'
commerciali esercitate, anche alle imprese
individuali,
alle societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice
ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui
all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo
unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive
modificazioni, nonche' alle societa' ed enti di cui
alla
lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e
alle
persone fisiche non residenti che esercitano
attivita'
commerciali nel territorio dello Stato mediante
stabili
organizzazioni.
2. Per i soggetti che fruiscono di regimi
semplificati
di contabilita', la rivalutazione va effettuata per
i beni
che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999
dai
registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto
del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e
successive modificazioni. La rivalutazione e'
consentita a
condizione che venga redatto un apposito prospetto
bollato
e vidimato che dovra' essere presentato, a
richiesta,
all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino
i
prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.».
- Il decreto del Ministro delle finanze 13 aprile
2001,
n. 162, reca «Regolamento recante modalita' di
attuazione
delle disposizioni tributarie in materia di
rivalutazione
dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale
dei
maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli
articoli da 10 a 16 della L. 21 novembre 2000, n.
342».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze
19 aprile 2002, n. 86, reca «Regolamento recante
modalita'
di attuazione delle disposizioni tributarie in
materia di
rivalutazione dei beni delle imprese e del
riconoscimento
fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai
sensi
dell' articolo 3, commi 1, 2 e 3 della legge 28
dicembre
2001, n. 448».
Art. 16.
Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese
1. All'articolo 21
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 9 e' aggiunto il seguente
periodo: «La
mancata comunicazione del parere da parte
dell'Agenzia delle entrate
entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla
diffida ad
adempiere da parte del contribuente equivale a
silenzio assenso.»;
b) il comma 10 e' soppresso.
2. All'articolo 37, del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248 i
commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 i commi da
30 a 32 sono abrogati.
4. All'articolo 1, della legge 24.12.2007, n 244, i
commi da 363 a
366 sono abrogati.
5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n.
472 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole «un ottavo»
sono sostituite
dalle seguenti: «un dodicesimo»;
b) al comma 1, lettera b), le parole «un quinto»
sono sostituite
dalle seguenti: «un decimo»;
c) al comma 1, lettera c), (( le parole: «un
ottavo», ovunque
ricorrono, )) sono sostituite dalle seguenti: «un
dodicesimo».
(( 5-bis. La lettera h)del comma 4 dell'articolo
50-bisdel
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta
nel senso che le
prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni
consegnati al
depositario, costituiscono ad ogni effetto
introduzione nel deposito
IVA. ))
6. Le imprese costituite in forma societaria sono
tenute a indicare
il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata nella domanda
di iscrizione al registro delle imprese (( o analogo
indirizzo di
posta elettronica basato su tecnologie che
certifichino data e ora
dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e
l'integrita' del
contenuto delle stesse, garantendo
l'interoperabilita' con analoghi
sistemi internazionali. )) Entro tre anni dalla data
di entrata in
vigore (( del presente decreto )) tutte le imprese,
gia' costituite
in forma societaria alla medesima data di entrata in
vigore,
comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di
posta elettronica
certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta
elettronica
certificata nel registro delle imprese e le sue
successive eventuali
variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai
diritti di
segreteria.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi
istituiti con legge
dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o
collegi il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata (( o
analogo indirizzo di
posta elettronica di cui al comma 6 )) entro un anno
dalla data di
entrata in vigore (( del presente decreto. Gli
ordini e i collegi
pubblicano in un elenco riservato,consultabile in
via telematica
esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni,i
dati identificativi
degli iscritti con il relativo indirizzo di posta
elettronica
certificata. ))
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive
modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai
sensi dell'articolo
47, comma 3, lettera a), del Codice
dell'Amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
istituiscono una
casella di posta certificata (( o analogo indirizzo
di posta
elettronica di cui al comma 6 )) per ciascun
registro di protocollo e
ne danno comunicazione al Centro nazionale per
l'informatica nella
pubblica amministrazione, che provvede alla
pubblicazione di tali
caselle in un elenco consultabile per via
telematica. Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e si deve provvedere
nell'ambito delle
risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1
e 2, del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti (( di
cui ai commi 6, 7
e )) 8 del presente articolo, che abbiano provveduto
agli adempimenti
ivi previsti, possono essere inviate attraverso la
posta elettronica
certificata (( o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al
comma 6, )) senza che il destinatario debba
dichiarare la propria
disponibilita' ad accettarne l'utilizzo.
10. La consultazione per via telematica dei singoli
indirizzi di
posta elettronica certificata (( o analoghi
indirizzi di posta
elettronica di cui al comma 6, )) nel registro delle
imprese o negli
albi o elenchi costituiti (( ai sensi )) del
presente articolo
avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di
elenchi di
indirizzi e' consentita alle sole pubbliche
amministrazioni per le
comunicazioni relative agli adempimenti
amministrativi di loro
competenza.
(( 10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi
dell'articolo 31,
comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n.
340, sono obbligati
a richiedere per via telematica la registrazione
degli atti di
trasferimento delle partecipazioni di cui
all'articolo 36, comma
1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
nonche' al
contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli
stessi liquidata
e sono altresi' responsabili ai sensi dell'articolo
57, commi 1 e 2,
del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n.
131. In materia di imposta di bollo si applicano le
disposizioni
previste dall'articolo 1, comma 1-bis.1, numero 3),
della tariffa,
parte prima, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze
20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta
Ufficialen. 196 del 21 agosto 1992, e successive
modificazioni.
10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate
sono stabiliti i termini e le modalita' di
esecuzione per via
telematica degli adempimenti di cui al comma 10-bis.
11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di
cui aldecreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,
e' abrogato. ))
12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione
digitale», sono
sostituiti dai seguenti:
«4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi
tipologia di
documenti analogici originali, formati in origine su
supporto
cartaceo o su altro supporto non informatico,
sostituiscono ad ogni
effetto di legge gli originali da cui sono tratte se
la loro
conformita' all'originale e' assicurata da chi lo
detiene mediante
l'utilizzo della propria firma digitale e nel
rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 71.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri possono
essere individuate particolari tipologie di
documenti analogici
originali unici per le quali, in ragione di esigenze
di natura
pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione
dell'originale
analogico oppure, in caso di conservazione ottica
sostitutiva, la
loro conformita' all'originale deve essere
autenticata da un notaio o
da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con
dichiarazione da
questi firmata digitalmente ed allegata al documento
informatico.».
(( 12-bis. Dopo l'articolo 2215 del codice civile e'
inserito il
seguente:
«Art. 2215-bis. (Documentazione informatica). - I
libri, i
repertori, le scritture e la documentazione la cui
tenuta e'
obbligatoria per disposizione di legge o di
regolamento o che sono
richiesti dalla natura o dalle dimensioni
dell'impresa possono essere
formati e tenuti con strumenti informatici.
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al
primo comma
debbono essere rese consultabili in ogni momento con
i mezzi messi a
disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono
informazione
primaria e originale da cui e' possibile effettuare,
su diversi tipi
di supporto, riproduzioni e copie per gli usi
consentiti dalla legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione
e gli altri
obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di
regolamento per la
tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi
compreso quello di
regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso
di tenuta con
strumenti informatici, mediante apposizione, ogni
tre mesi a far data
dalla messa in opera, della marcatura temporale e
della firma
digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal
medesimo
delegato, inerenti al documento contenente le
registrazioni relative
ai tre mesi precedenti.
Qualora per tre mesi non siano state eseguite
registrazioni, la
firma digitale e la marcatura temporale devono
essere apposte
all'atto di una nuova registrazione, e da tale
apposizione decorre il
periodo trimestrale di cui al terzo comma.
I libri, i repertori e le scritture tenuti con
strumenti
informatici, secondo quanto previsto dal presente
articolo, hanno
l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e
2710 del codice
civile».
12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui
all'articolo
2215-bis del codice civile, introdotto dal comma
12-bisdel presente
articolo, in caso di tenuta con strumenti
informatici, e' assolto in
base a quanto previsto all'articolo 7 del decreto
del Ministero
dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004,
pubblicato nella
Gazzetta Ufficialen. 27 del 3 febbraio 2004.
12-quater. All'articolo 2470 del codice civile sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dell'iscrizione nel
libro dei soci
secondo quanto previsto nel» sono sostituite dalle
seguenti: «del
deposito di cui al»;
b) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso
e, al terzo
periodo, le parole: «e l'iscrizione sono effettuati»
sono sostituite
dalle seguenti: «e' effettuato»;
c) il settimo comma e' sostituito dal seguente:
«Le dichiarazioni degli amministratori previste dai
commi quarto e
quinto devono essere depositate entro trenta giorni
dall'avvenuta
variazione della compagine sociale».
12-quinquies. Al primo comma dell'articolo 2471 del
codice civile,
le parole: «Gli amministratori procedono senza
indugio
all'annotazione nel libro dei soci» sono soppresse.
12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del
codice civile, le
parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle
seguenti: «registro
delle imprese».
12-septies. All'articolo 2478 del codice civile sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) il numero 1) del primo comma e' abrogato;
b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri»
sono
sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei
numeri 2) e 3) del
primo comma» e le parole: «e il quarto» sono
sostituite dalle
seguenti: «; il libro indicato nel numero 4) del
primo comma deve
essere tenuto».
12-octies. Al secondo comma dell'articolo
2478-bisdel codice
civile, le parole: «devono essere depositati» sono
sostituite dalle
seguenti: «deve essere depositata» e le parole: «e
l'elenco dei soci
e degli altri titolari di diritti sulle
partecipazioni sociali» sono
soppresse.
12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma,
secondo periodo, del
codice civile, le parole: «libro dei soci» sono
sostituite dalle
seguenti: «registro delle imprese».
12-decies. Al comma 1-bis dell'articolo 36 del
decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, il secondo periodo e'
soppresso.
12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da
12-quatera
12-deciesentrano in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente
decreto. Entro tale termine, gli amministratori
delle societa' a
responsabilita' limitata depositano, con esenzione
da ogni imposta e
tassa, apposita dichiarazione per integrare le
risultanze del
registro delle imprese con quelle del libro dei
soci». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 30
dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le
basi
imponibili, per razionalizzare, facilitare e
potenziare
l'attivita' di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle
imprese,
nonche' per riformare il contenzioso e per la
definizione
agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia
per reati tributari; istituzioni dei centri di
assistenza
fiscale e del conto fiscale), cosi' come modificato
dalla
presente legge:
«Art. 21 - 1. E' istituito, alle dirette dipendenze
del
Ministro delle finanze, il comitato consultivo per
l'applicazione delle norme antielusive, cui e'
demandato il
compito di emettere pareri su richiesta dei
contribuenti.
2. La richiesta di parere deve riguardare
l'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal
contribuente, delle disposizioni contenute negli
articoli
37, comma terzo e 37-bis del decreto del Presidente
della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive
modificazioni. La richiesta di parere puo' altresi'
riguardare, ai fini dell'applicazione dell'articolo
74,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni,
la
qualificazione di determinate spese, sostenute dal
contribuente, tra quelle di pubblicita' e di
propaganda
ovvero tra quelle di rappresentanza.
3. Il parere reso dal comitato ha efficacia
esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto
tributario. Nella eventuale fase contenziosa l'onere
della
prova viene posto a carico della parte che non si e'
uniformata al parere del comitato.
4. Il comitato consultivo per l'applicazione delle
norme
antielusive, nominato con decreto del Ministro delle
finanze, e' composto dai seguenti membri:
a) i direttori generali della direzione generale
delle
imposte dirette e della direzione generale delle
tasse e
imposte indirette sugli affari e il direttore
dell'ufficio
centrale per gli studi di diritto tributario
comparato e
per le relazioni internazionali;
b) il comandante generale della Guardia di finanza;
c) il direttore del servizio centrale degli
ispettori
tributari;
d) il direttore dell'ufficio del coordinamento
legislativo;
e) due componenti del Consiglio superiore delle
finanze, non appartenenti all'Amministrazione
finanziaria,
designati dal Consiglio stesso;
f) tre esperti in materia tributaria designati dal
Ministro delle finanze.
5. I membri del comitato possono farsi rappresentare
da
funzionari, di grado non inferiore a primo
dirigente, e da
ufficiali superiori; possono altresi' farsi
assistere da
personale delle qualifiche e grado indicati che
partecipano, in tal caso, alle sedute senza diritto
di
voto. Il comitato si avvale degli stessi poteri
istruttori
attribuiti agli uffici finanziari.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanare di
concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi
dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono
stabiliti
l'organizzazione interna, il funzionamento e le
dotazioni
finanziarie del comitato.
7. Il presidente del comitato e' nominato dal
Ministro
delle finanze, con proprio decreto, tra i membri del
comitato stesso.
8. Le indennita' da corrispondere ai membri del
comitato
non appartenenti all'Amministrazione finanziaria
verranno
stabilite ogni triennio con decreto del Ministro
delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
9. Il contribuente, anche prima della conclusione di
un
contratto, di una convenzione o di un atto che possa
dar
luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate
nel
comma 2, puo' richiedere il preventivo parere alla
competente direzione generale del Ministero delle
finanze
fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai
fini
della corretta qualificazione tributaria della
fattispecie
prospettata. La mancata comunicazione del parere da
parte
dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo
ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da
parte del
contribuente equivale a silenzio assenso.
10. [Soppresso].
11. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabiliti i termini e le modalita' da osservare per
l'invio
delle richieste di parere alla competente direzione
generale e per la comunicazione dei pareri stessi al
contribuente.
12. All'onere derivante dal comma 8, stimato in lire
150
milioni annui, si provvede mediante utilizzo di
quota parte
delle maggiori entrate recate dalla presente
legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni
generali
in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di
norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma
133, della
L. 23 dicembre 1996, n. 662), cosi' come modificato
dalla
presente legge:
«Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e'
ridotta,
sempreche' la violazione non sia stata gia'
constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle
quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati,
abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un dodicesimo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data
della sua
commissione;
b) ad un decimo del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti
sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene
entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata
commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista
dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o
dall'errore;
c) ad un dodicesimo del minimo di quella prevista
per
l'omissione della presentazione della dichiarazione,
se
questa viene presentata con ritardo non superiore a
novanta
giorni ovvero a un dodicesimo del minimo di quella
prevista
per l'omessa presentazione della dichiarazione
periodica
prescritta in materia di imposta sul valore
aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a
trenta
giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando
dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori
calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta
giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. [Nei casi di omissione o di errore, che non
ostacolano un'attivita' di accertamento in corso e
che non
incidono sulla determinazione o sul pagamento del
tributo,
il ravvedimento esclude l'applicazione della
sanzione, se
la regolarizzazione avviene entro tre mesi
dall'omissione o
dall'errore].
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono
stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente
articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 50-bis
del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione
delle
disposizioni in materia di imposte sugli oli
minerali,
sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi
lavorati
e in materia di IVA con quelle recate da direttive
CEE e
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione,
nonche'
disposizioni concernenti la disciplina dei centri
autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei
redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni
tributarie), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29
ottobre 1993, n. 427:
«4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul
valore aggiunto le seguenti operazioni:
a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti
mediante introduzione in un deposito IVA;
b) le operazioni di ammissione in libera pratica di
beni non comunitari destinati ad essere introdotti
in un
deposito IVA;
c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti
identificati in altro Stato membro della Comunita'
europea,
eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;
d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis
allegata al presente decreto, eseguite mediante
introduzione in un deposito IVA, effettuate nei
confronti
di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera
c);
e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da
un
deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro
della
Comunita' europea, salvo che si tratti di cessioni
intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio
dello
Stato;
g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA
con
trasporto o spedizione fuori del territorio della
Comunita'
europea;
h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni
di
perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative
a beni
custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente
eseguite non nel deposito stesso ma nei locali
limitrofi
sempreche', in tal caso, le suddette operazioni
siano di
durata non superiore a sessanta giorni;
i) il trasferimento dei beni in altro deposito
IVA.».
- Per il riferimento al comma 2 dell'art. 1 del
decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vedasi nei
riferimenti
normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 47 (Trasmissione dei documenti attraverso la
posta
elettronica tra le pubbliche amministrazioni). - 1.
Le
comunicazioni di documenti tra le pubbliche
amministrazioni
avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta
elettronica; esse sono valide ai fini del
procedimento
amministrativo una volta che ne sia verificata la
provenienza.
2. Ai fini della verifica della provenienza le
comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo
di
firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;
c) ovvero e' comunque possibile accertarne
altrimenti la
provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo
71;
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta
elettronica certificata di cui al decreto del
Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
3. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore
del
presente codice le pubbliche amministrazioni
centrali
provvedono a:
a) istituire almeno una casella di posta elettronica
istituzionale ed una casella di posta elettronica
certificata ai sensi del decreto del Presidente
della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun
registro di
protocollo;
b) utilizzare la posta elettronica per le
comunicazioni
tra l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel
rispetto
delle norme in materia di protezione dei dati
personali e
previa informativa agli interessati in merito al
grado di
riservatezza degli strumenti utilizzati.».
- Si riporta il testo del comma 2-quater dell'art.
31
della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni
per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione
1999):
«2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri
documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile
puo'
essere effettuato mediante trasmissione telematica o
su
supporto informatico degli stessi, da parte degli
iscritti
negli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e
periti commerciali, muniti della firma digitale e
allo
scopo incaricati dai legali rappresentanti della
societa'.».
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 36
del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con
modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo
comma
dell'articolo 2470 del codice civile puo' essere
sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione
dei documenti informatici, ed e' depositato, entro
trenta
giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese
nella
cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a
cura di
un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo
31, comma
2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In
tale
caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei
soci ha
luogo, su richiesta dell'alienante e
dell'acquirente,
dietro esibizione del titolo da cui risultino il
trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato
dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del
presente comma. Resta salva la disciplina tributaria
applicabile agli atti di cui al presente comma.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 57
del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n.
131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro):
«1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto,
ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui
interesse fu richiesta la registrazione, sono
solidalmente
obbligati al pagamento dell'imposta le parti
contraenti, le
parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o
avrebbero
dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli
12 e
19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di
cui agli
articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura
civile.
2. La responsabilita' dei pubblici ufficiali non si
estende al pagamento delle imposte complementari
suppletive.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del gia' citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, cosi' come
modificato
dalla presente legge:
«Art. 23 (Copie di atti e documenti informatici). -
1.
All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole:
«riproduzioni fotografiche» e' inserita la seguente:
«,
informatiche».
2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento
informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di
supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge,
se
conformi alle vigenti regole tecniche.
2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento
informatico, anche sottoscritto con firma
elettronica
qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad
ogni
effetto di legge l'originale da cui sono tratte se
la loro
conformita' all'originale in tutte le sue componenti
e'
attestata da un pubblico ufficiale a cio'
autorizzato.
3. I documenti informatici contenenti copia o
riproduzione di atti pubblici, scritture private e
documenti in genere, compresi gli atti e documenti
amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati
dai
depositari pubblici autorizzati e dai pubblici
ufficiali,
hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714
e 2715
del codice civile, se ad essi e' apposta o
associata, da
parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma
digitale o altra firma elettronica qualificata.
4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi
tipologia di documenti analogici originali, formati
in
origine su supporto cartaceo o su altro supporto non
informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge
gli
originali da cui sono tratte se la loro conformita'
all'originale e' assicurata da chi lo detiene
mediante
l'utilizzo della propria firma digitale e nel
rispetto
delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri
possono essere individuate particolari tipologie di
documenti analogici originali unici per le quali, in
ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane
l'obbligo della conservazione dell'originale
analogico
oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva,
la
loro conformita' all'originale deve essere
autenticata da
un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
autorizzato
con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed
allegata al documento informatico.
6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e
documenti di cui al comma 3, esonera dalla
produzione e
dalla esibizione dell'originale formato su supporto
cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di
documenti previsti dalla legislazione vigente si
intendono
soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di
documenti informatici, se le procedure utilizzate
sono
conformi alle regole tecniche dettate ai sensi
dell'articolo 71 di concerto con il Ministro
dell'economia
e delle finanze.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio
2004
(Modalita' di assolvimento degli obblighi fiscali
relativi
ai documenti informatici ed alla loro riproduzione
in
diversi tipi di supporto):
«Art. 7 (Modalita' di assolvimento dell'imposta di
bollo
sui documenti informatici). - 1. L'imposta di bollo
sui
documenti informatici e' corrisposta mediante
versamento
nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio
1997, n.
237. L'interessato presenta all'Ufficio delle
entrate
competente una comunicazione contenente
l'indicazione del
numero presuntivo degli atti, dei documenti e dei
registri
che potranno essere emessi o utilizzati durante
l'anno,
nonche' l'importo e gli estremi dell'avvenuto
pagamento
dell'imposta.
2. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo e'
presentata dall'interessato all'Ufficio delle
entrate
competente una comunicazione contenente
l'indicazione del
numero dei documenti informatici, distinti per
tipologia,
formati nell'anno precedente e gli estremi del
versamento
dell'eventuale differenza dell'imposta, effettuato
con i
modi di cui al comma 1, ovvero la richiesta di
rimborso o
di compensazione. L'importo complessivo corrisposto,
risultante dalla comunicazione, viene assunto come
base
provvisoria per la liquidazione dell'imposta per
l'anno in
corso.
3. L'imposta sui libri e sui registri di cui
all'art. 16
della tariffa, allegata al decreto del Presidente
della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti su
supporto di
memorizzazione ottico o con altro mezzo idoneo a
garantire
la non modificabilita' dei dati memorizzati, e'
dovuta ogni
2500 registrazioni o frazioni di esse ed e' versata
nei
modi indicati nel comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 2470 del codice
civile,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2470 (Efficacia e pubblicita'). - Il
trasferimento
delle partecipazioni ha effetto di fronte alla
societa' dal
momento del deposito di cui al successivo comma.
L'atto di trasferimento, con sottoscrizione
autenticata,
deve essere depositato entro trenta giorni, a cura
del
notaio autenticante, presso l'ufficio del registro
delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la
sede
sociale. In caso di trasferimento a causa di morte
il
deposito e' effettuato a richiesta dell'erede o del
legatario verso presentazione della documentazione
richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei
corrispondenti trasferimenti in materia di societa'
per
azioni.
Se la quota e' alienata con successivi contratti a
piu'
persone, quella tra esse che per prima ha effettuato
in
buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese
e'
preferita alle altre, anche se il suo titolo e' di
data
posteriore.
Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo
socio o muta la persona dell'unico socio, gli
amministratori devono depositare per l'iscrizione
nel
registro delle imprese una dichiarazione contenente
l'indicazione del cognome e nome o della
denominazione,
della data e del luogo di nascita o lo Stato di
costituzione, del domicilio o della sede e
cittadinanza
dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita'
dei
soci, gli amministratori ne devono depositare
apposita
dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle
imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale puo'
provvedere alla pubblicita' prevista nei commi
precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai
commi
quarto e quinto devono essere depositate entro
trenta
giorni dall'avvenuta variazione della compagine
sociale.».
- Si riporta il testo dell'art. 2471 del codice
civile,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2471 (Espropriazione della partecipazione). -
La
partecipazione puo' formare oggetto di
espropriazione [c.c.
2462, 2910]. Il pignoramento si esegue mediante
notificazione al debitore e alla societa' e
successiva
iscrizione nel registro delle imprese.
L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della
partecipazione deve essere notificata alla societa'
a cura
del creditore.
Se la partecipazione non e' liberamente trasferibile
[c.c. 2469, 2470] e il creditore, il debitore e la
societa'
non si accordano sulla vendita della quota stessa,
la
vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita e' priva
di
effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione,
la
societa' presenta un altro acquirente che offra lo
stesso
prezzo.
Le disposizioni del comma precedente si applicano
anche
in caso di fallimento di un socio.».
- Si riporta il testo dell'art. 2472 del codice
civile,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2472 (Responsabilita' dell'alienante per i
versamenti ancora dovuti). - Nel caso di cessione
della
partecipazione l'alienante e' obbligato solidalmente
[c.c.
1292] con l'acquirente, per il periodo di tre anni
dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle
imprese, per i versamenti ancora dovuti [c.c. 1408,
2466,
2964].
Il pagamento non puo' essere domandato all'alienante
se
non quando la richiesta al socio moroso e' rimasta
infruttuosa [c.c. 2356].».
- Si riporta il testo dell'art. 2478 del codice
civile,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2478 (Libri sociali obbligatori). - Oltre i
libri
e le altre scritture contabili prescritti
nell'articolo
2214 [c.c. 2302], la societa' deve tenere [c.c.
2709]:
1) [Abrogato]
2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono
trascritti senza indugio sia i verbali delle
assemblee,
anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni
prese
ai sensi del primo periodo del terzo comma
dell'articolo
2479; la relativa documentazione e' conservata dalla
societa';
3) il libro delle decisioni degli amministratori;
4) il libro delle decisioni del collegio sindacale
[c.c. 2477] o del revisore nominati ai sensi
dell'articolo
2477.
I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma
devono essere tenuti a cura degli amministratori; il
libro
indicato nel numero 4) del primo comma deve essere
tenuto a
cura dei sindaci o del revisore.
I contratti della societa' con l'unico socio o le
operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili
ai
creditori della societa' solo se risultano dal libro
indicato nel numero 3 del primo comma o da atto
scritto
avente data certa anteriore al pignoramento.».
- Si riporta il testo dell'art. 2478-bis del codice
civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2478-bis (Bilancio e distribuzione degli utili
ai
soci). - Il bilancio deve essere redatto con
l'osservanza
degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424,
2424-bis,
2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431,
salvo
quanto disposto dall'articolo 2435-bis [c.c. 2102].
Esso e'
presentato ai soci entro il termine stabilito
dall'atto
costitutivo e comunque non superiore a centoventi
giorni
dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la
possibilita' di un maggior termine nei limiti ed
alle
condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo
2364.
Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di
approvazione del bilancio deve essere depositata
presso
l'ufficio del registro delle imprese [c.c. 2188], a
norma
dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato.
La decisione dei soci che approva il bilancio decide
sulla distribuzione degli utili ai soci.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili
realmente conseguiti e risultanti da bilancio
regolarmente
approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non
puo' farsi luogo a ripartizione degli utili fino a
che il
capitale non sia reintegrato o ridotto in misura
corrispondente.
Gli utili erogati in violazione delle disposizioni
del
presente articolo non sono ripetibili se i soci li
hanno
riscossi in buona fede in base a bilancio
regolarmente
approvato, da cui risultano utili netti
corrispondenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 2479-bis del codice
civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2479-bis (Assemblea dei soci). - L'atto
costitutivo determina i modi di convocazione
dell'assemblea
dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva
informazione sugli argomenti da trattare. In
mancanza la
convocazione e' effettuata mediante lettera
raccomandata
spedita ai soci almeno otto giorni prima
dell'adunanza nel
domicilio risultante dal registro delle imprese
[c.c.
2366].
Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il
socio
puo' farsi rappresentare in assemblea e la relativa
documentazione e' conservata secondo quanto
prescritto
dall'articolo 2478, primo comma, numero 2).
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo
l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed e'
regolarmente costituita con la presenza di tanti
soci che
rappresentano almeno la meta' del capitale sociale e
delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti
dai
numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479,
con il
voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la
meta'
del capitale sociale.
L'assemblea e' presieduta dalla persona indicata
nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella
designata
dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea
verifica la
regolarita' della costituzione, accerta l'identita'
e la
legittimazione dei presenti, regola il suo
svolgimento ed
accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di
tali
accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
In ogni caso la deliberazione s'intende adottata
quando
ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti
gli
amministratori e sindaci sono presenti o informati
della
riunione e nessuno si oppone alla trattazione
dell'argomento.».
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 36
del
gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008, cosi'
come
modificato dalla presente legge:
«1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo
comma
dell'articolo 2470 del codice civile puo' essere
sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione
dei documenti informatici, ed e' depositato, entro
trenta
giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese
nella
cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a
cura di
un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo
31, comma
2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Resta salva
la disciplina tributaria applicabile agli atti di
cui al
presente comma.».
(( Art. 16-bis
Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese
1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 3 e secondo le modalita' ivi previste, i
cittadini
comunicano il trasferimento della propria residenza
e gli altri
eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio
competente. Entro
ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento
amministrativo
anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le
variazioni all'indice
nazionale delle anagrafi, di cui all'articolo 1,
quarto comma, della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive
modificazioni, che
provvede a renderle accessibili alle altre
amministrazioni pubbliche.
2. La richiesta al cittadino di produrre
dichiarazioni o documenti
al di fuori di quelli indispensabili per la
formazione e le
annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe
costituisce
violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della
responsabilita'
disciplinare.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro per la
pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro
dell'interno, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
sono stabilite le
modalita' per l'attuazione del comma 1.
4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare
nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di
massima
diffusione delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni, previsti
dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne
fanno richiesta
e' attribuita una casella di posta elettronica
certificata.
L'utilizzo della posta elettronica certificata
avviene ai sensi degli
articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 82
del 2005, con effetto equivalente, ove necessario,
alla notificazione
per mezzo della posta. Le comunicazioni che
transitano per la
predetta casella di posta elettronica certificata
sono senza oneri.
6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni
amministrazione
pubblica utilizza unicamente la posta elettronica
certificata, ai
sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui
al decreto
legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente,
ove necessario,
alla notificazione per mezzo della posta, per le
comunicazioni e le
notificazioni aventi come destinatari dipendenti
della stessa o di
altra amministrazione pubblica.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e
l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente
decreto, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive
modificazioni, sono definite le modalita' di
rilascio e di uso della
casella di posta elettronica certificata assegnata
ai cittadini ai
sensi del comma 5 del presente articolo, con
particolare riguardo
alle categorie a rischio di esclusione ai sensi
dell'articolo 8 del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005, nonche'
le modalita' di attivazione del servizio mediante
procedure di
evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di
finanza di
progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalita' di
attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui le
amministrazioni
pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di
bilancio.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5
si provvede
mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie
assegnate, ai sensi
dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
al progetto
«Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»
con decreto dei
Ministri delle attivita' produttive e per
l'innovazione e le
tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 150
del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di
entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
9. All'articolo 1, comma 213, della legge 24
dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, in
conformita' a quanto previsto dagli standard del
Sistema pubblico di
connettivita' (SPC)»;
b) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
«g-bis) le regole tecniche idonee a garantire
l'attestazione della
data, l'autenticita' dell'origine e l'integrita' del
contenuto della
fattura elettronica, di cui all'articolo 21, comma
3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive
modificazioni, per ogni fine di legge».
10. In attuazione dei principi stabiliti
dall'articolo 18, comma 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e
dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle
disposizioni
legislative e regolamentari in materia di
documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti
pubbliche acquisiscono
d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici,
il documento unico
di regolarita' contributiva (DURC) dagli istituti o
dagli enti
abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e'
richiesto dalla
legge.
11. In deroga alla normativa vigente, per i datori
di lavoro
domestico gli obblighi di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
si intendono
assolti con la presentazione all'Istituto nazionale
della previdenza
sociale (INPS), attraverso modalita' semplificate,
della
comunicazione di assunzione, cessazione,
trasformazione e proroga del
rapporto di lavoro.
12. L'INPS trasmette, in via informatica, le
comunicazioni
semplificate di cui al comma 11 ai servizi
competenti, al Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro
(INAIL), nonche' alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo,
nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita'
(SPC) e nel
rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui
all'articolo 71,
comma 1-bis, del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, anche ai fini di quanto previsto
dall'articolo 4-bis, comma 6,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e
successive
modificazioni». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del quarto comma dell'art. 1
della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e successive
modificazioni
(Ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente):
«L'INA promuove la circolarita' delle informazioni
anagrafiche essenziali al fine di consentire alle
amministrazioni pubbliche centrali e locali
collegate la
disponibilita', in tempo reale, dei dati relativi
alle
generalita' delle persone residenti in Italia,
certificati
dai comuni e, limitatamente al codice fiscale,
dall'Agenzia
delle entrate.»
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti
di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza
Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti
di interesse comune delle regioni, delle province,
dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del
tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori
pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente
dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti
montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci
designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati
dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17
della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono
essere
invitati altri membri del Governo, nonche'
rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti
i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli
affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Il gia' citato decreto legislativo n. 82 del 2005 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005,
n. 112,
S.O.
- Si riporta il testo degli artt. 6 e 48 del gia'
citato
decreto legislativo n. 82 del 2005:
«Art. 6 (Utilizzo della posta elettronica
certificata).
- 1. Le pubbliche amministrazioni centrali
utilizzano la
posta elettronica certificata, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,
per
ogni scambio di documenti e informazioni con i
soggetti
interessati che ne fanno richiesta e che hanno
preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di
posta
elettronica certificata.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche
alle pubbliche amministrazioni regionali e locali
salvo che
non sia diversamente stabilito.».
«Art. 48 - (Posta elettronica certificata). - 1. La
trasmissione telematica di comunicazioni che
necessitano di
una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna
avviene
mediante la posta elettronica certificata ai sensi
del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005,
n. 68.
2. La trasmissione del documento informatico per via
telematica, effettuata mediante la posta elettronica
certificata, equivale, nei casi consentiti dalla
legge,
alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di
un
documento informatico trasmesso mediante posta
elettronica
certificata sono opponibili ai terzi se conformi
alle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative
regole
tecniche.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del gia' citato
decreto legislativo n. 82 del 2005:
«Art. 8 (Alfabetizzazione informatica dei
cittadini). -
1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire
l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con
particolare riguardo alle categorie a rischio di
esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei
servizi telematici delle pubbliche
amministrazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 16
gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in
materia
di pubblica amministrazione):
«Art. 27 (Disposizioni in materia di innovazione
tecnologica nella pubblica amministrazione). - 1.
Nel
perseguimento dei fini di maggior efficienza ed
economicita' dell'azione amministrativa, nonche' di
modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro
per
l'innovazione e le tecnologie, nell'attivita' di
coordinamento e di valutazione dei programmi, dei
progetti
e dei piani di azione formulati dalle
amministrazioni per
lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene
progetti di
grande contenuto innovativo, di rilevanza
strategica, di
preminente interesse nazionale, con particolare
attenzione
per i progetti di carattere intersettoriale, con
finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del
Fondo di
cui al comma 2; puo' inoltre promuovere e finanziare
progetti del Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie
con le medesime caratteristiche.
2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per
la
societa' dell'informazione, individua i progetti di
cui al
comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti
necessari per
la realizzazione di ciascuno di essi. Per il
finanziamento
relativo e' istituito il «Fondo di finanziamento per
i
progetti strategici nel settore informatico»,
iscritto in
una apposita unita' previsionale di base dello stato
di
previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2
e'
autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno
2002,
51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro
per
l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale
«Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al
medesimo Ministero.
4. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 7,
lettera
b), secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448,
destinate al finanziamento dei progetti innovativi
nel
settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui
al comma
2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per
essere
versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti
variazioni di bilancio.
6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di
spesa
puo' essere rifinanziata ai sensi dell'articolo 11,
comma
3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
7. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
assicura il raccordo con il Ministro per la funzione
pubblica relativamente alle innovazioni che
riguardano
l'ordinamento organizzativo e funzionale delle
pubbliche
amministrazioni.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della
presente legge sono emanati uno o piu' regolamenti,
ai
sensi dell'articolo 117, sesto comma, della
Costituzione e
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n.
400, per introdurre nella disciplina vigente le
norme
necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti
obiettivi:
a) diffusione dei servizi erogati in via telematica
ai
cittadini e alle imprese, anche con l'intervento dei
privati, nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 97
della Costituzione e dei provvedimenti gia'
adottati;
b) [diffusione e uso della carta nazionale dei
servizi];
c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
d) ricorso a procedure telematiche da parte della
pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di
beni e
servizi, potenziando i servizi forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze attraverso la CONSIP
Spa
(concessionaria servizi informativi pubblici);
e) estensione dell'uso della posta elettronica
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei
rapporti
tra pubbliche amministrazioni e privati;
f) generalizzazione del ricorso a procedure
telematiche
nella contabilita' e nella tesoreria;
g) alfabetizzazione informatica dei pubblici
dipendenti;
h) impiego della telematica nelle attivita' di
formazione dei dipendenti pubblici;
i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via
telematica da parte dell'interessato nei confronti
delle
pubbliche amministrazioni.
9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su
proposta congiunta dei Ministri per la funzione
pubblica e
per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
il
Ministro dell'economia e delle finanze.
10. All'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ... ;
b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: «pubblica
amministrazione (AIPA)» sono inserite le seguenti:
«, fino
alla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al
comma 6».
- Si riporta il testo del comma 213 dell'art. 1
della
gia' citata legge n. 244 del 2007, cosi' come
modificato
dalla presente legge:
«213. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per le riforme
e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, sono
definite,
in conformita' a quanto previsto dagli standard del
Sistema
pubblico di connettivita' (SPC):
a) le regole di identificazione univoca degli uffici
centrali e periferici delle amministrazioni
destinatari
della fatturazione;
b) le regole tecniche relative alle soluzioni
informatiche da utilizzare per l'emissione e la
trasmissione delle fatture elettroniche e le
modalita' di
integrazione con il Sistema di interscambio;
c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure
interne delle amministrazioni interessate alla
ricezione ed
alla gestione delle fatture elettroniche;
d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al
comma
209, limitatamente a determinate tipologie di
approvvigionamenti;
e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli
operatori economici, quanto da parte delle
amministrazioni
interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi
i
certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29
del
codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento
delle
attivita' informatiche necessarie all'assolvimento
degli
obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma;
f) le eventuali misure di supporto, anche di natura
economica, per le piccole e medie imprese;
g) la data a partire dalla quale decorrono gli
obblighi
di cui al comma 209 e i divieti di cui al comma 210,
con
possibilita' di introdurre gradualmente il passaggio
al
sistema di trasmissione esclusiva in forma
elettronica;
g-bis) le regole tecniche idonee a garantire
l'attestazione della data, l'autenticita'
dell'origine e
l'integrita' del contenuto della fattura
elettronica, di
cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del
Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive
modificazioni, per ogni fine di legge.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 18 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni
(Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi):
«2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e
stati
soggettivi, necessari per l'istruttoria del
procedimento,
sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso
dell'amministrazione procedente, ovvero sono
detenuti,
istituzionalmente, da altre pubbliche
amministrazioni.
L'amministrazione procedente puo' richiedere agli
interessati i soli elementi necessari per la ricerca
dei
documenti.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 43 del
gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del
2000, n. 445:
«5. In tutti i casi in cui l'amministrazione
procedente
acquisisce direttamente informazioni relative a
stati,
qualita' personali e fatti presso l'amministrazione
competente per la loro certificazione, il rilascio e
l'acquisizione del certificato non sono necessari e
le
suddette informazioni sono acquisite, senza oneri,
con
qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza
della loro
fonte di provenienza.».
- Si riporta il testo dell'art. 9-bis del
decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in
materia di
lavori socialmente utili, di interventi a sostegno
del
reddito e nel settore previdenziale), convertito,
con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
e
successive modificazioni:
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di
collocamento). -
1. [Nell'ambito di applicazione della disciplina del
collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo,
i
datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici
procedono a tutte le assunzioni nell'osservanza
delle
disposizioni di legge vigenti in materia. Restano
ferme le
norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle
liste
di collocamento nonche' le disposizioni di cui
all'articolo
8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , e
dell'articolo 2
del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398].
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata
e
continuativa, anche nella modalita' a progetto, di
socio
lavoratore di cooperativa e di associato in
partecipazione
con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati,
ivi
compresi quelli agricoli, gli enti pubblici
economici e le
pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne
comunicazione
al Servizio competente nel cui ambito territoriale
e'
ubicata la sede di lavoro entro il giorno
antecedente a
quello di instaurazione dei relativi rapporti,
mediante
documentazione avente data certa di trasmissione. La
comunicazione deve indicare i dati anagrafici del
lavoratore, la data di assunzione, la data di
cessazione
qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato,
la
tipologia contrattuale, la qualifica professionale e
il
trattamento economico e normativo applicato. La
medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e di
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza
lavorativa
ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate
dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono
tenute
a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese
successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel
cui
ambito territoriale e' ubicata la loro sede
operativa,
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei
lavoratori
temporanei assunti nel mese precedente.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze
produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo'
essere
effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione
del
rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di
comunicare
entro il giorno antecedente al Servizio competente,
mediante comunicazione avente data certa di
trasmissione,
la data di inizio della prestazione, le generalita'
del
lavoratore e del datore di lavoro.
3. [A decorrere dal 1° gennaio 1996, il datore di
lavoro
e' tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto
dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta,
contenente i dati della registrazione effettuata nel
libro
matricola in uso. Nel caso in cui non si applichi il
contratto collettivo il datore di lavoro e' altresi'
tenuto
ad indicare la durata delle ferie, la periodicita'
della
retribuzione, i termini del preavviso di
licenziamento e la
durata normale giornaliera o settimanale di lavoro.
La
mancata consegna al lavoratore della dichiarazione
di cui
al presente comma ed il mancato invio alla sezione
circoscrizionale per l'impiego della comunicazione
di cui
al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi
indicati, sono
puniti con la sanzione amministrativa da lire
500.000 a
lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato.
Con la
medesima sanzione e' punita l'omessa esibizione del
libro
matricola nel caso in cui da quest'ultima consegua
l'impossibilita' di accertare che il registro sia
stato
compilato antecedentemente all'assunzione].
4. [Nei confronti del lavoratore domestico gli
obblighi
di cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la
denuncia
all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS)
prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto
Istituto
provvede periodicamente a darne comunicazione alla
sezione
circoscrizionale per l'impiego].
5. [Ove il datore di lavoro intenda beneficiare
delle
agevolazioni eventualmente previste per
l'assunzione, la
comunicazione di cui al comma 2, viene integrata con
l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La
sezione
circoscrizionale per l'impiego provvede alle
conseguenti
comunicazioni agli enti gestori delle predette
agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e
della
previdenza sociale viene determinato un modello
semplificato per tutte le predette comunicazioni e
dichiarazioni].
6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le
dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi
precedenti
per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1
della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla
gestione
e all'amministrazione del personale dipendente del
settore
agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei
datori di
lavoro alla quale egli aderisca o conferisca
mandato. Nei
confronti di quest'ultima puo' altresi' esercitare,
con
riferimento alle predette dichiarazioni e
comunicazioni, la
facolta' di cui all'articolo 5, comma 1, della
citata
legge. Nei confronti del soggetto incaricato
dall'associazione sindacale alla tenuta dei
documenti trova
applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.
7. [Il datore di lavoro che assume senza osservare
l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma
1, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e' punito con la
sanzione
amministrativa prevista dal comma 3, terzo periodo,
per
ogni lavoratore riservatario non assunto. Inoltre,
fino a
che rimane inadempiente al predetto obbligo, non
puo'
godere di benefici previsti dalla legislazione
statale e da
quella regionale, con riferimento ai lavoratori che
abbia
assunto dal momento della violazione].
8. [Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego
possono essere costituiti nuclei speciali di
vigilanza con
particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle
disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai
predetti
nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo
dell'ispettorato
provinciale del lavoro, puo' essere temporaneamente
adibito
anche personale di profilo professionale non
ispettivo in
possesso di adeguata professionalita'. A
quest'ultimo
personale sono attribuiti, per il periodo della
adibizione,
i poteri di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazione,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638].
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di
ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal
presente
decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale
organizza corsi di riqualificazione professionale
per il
personale interessato, finalizzati allo svolgimento
dell'attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali
finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500
milioni per
l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli
anni
1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo
delle
spese di missione per tutto il personale, di
qualsiasi
livello coinvolto nell'attivita' formativa si
provvede a
carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito,
con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da
ultimo,
dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1°
ottobre
1996, n. 511, conservano efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione
regionale per l'impiego, assumibile anche con
riferimento a
singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a
selezione
presso pubbliche amministrazioni locali o
periferiche sono
individuati tra i soggetti che si presentano presso
le
sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno
prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli
uffici,
attraverso i mezzi di informazione, provvedono a
dare ampia
diffusione alle richieste pervenute, da evadere
entro
quindici giorni. All'individuazione dei lavoratori
da
avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio
con
precedenza per coloro che risultino gia' inseriti
nelle
graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28
febbraio
1987, n. 56.
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di
cui al
comma 11 si tiene conto dell'anzianita' di
iscrizione nelle
liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo
diversa
deliberazione delle commissioni regionali per
l'impiego le
quali possono anche rideterminare, ai sensi
dell'articolo
10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 ,
l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che
concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti
generali
assunti in materia dalla Commissione centrale per
l'impiego
valgono anche ai fini della formulazione delle
disposizioni
modificative del decreto del Presidente della
Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 , capo III, contemplate dal
comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , al
fine di
realizzare una piu' efficiente azione amministrativa
in
materia di collocamento, sono dettate disposizioni
modificative delle norme del decreto del Presidente
della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a
semplificare e
razionalizzare i procedimenti amministrativi
concernenti
gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali
e le
denunce dei datori di lavoro, del decreto del
Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e
IV, e
del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994,
n. 346. Il relativo decreto del Presidente della
Repubblica
e' emanato, entro centottanta giorni dalla data di
entrata
in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il
Ministro per la funzione pubblica e, per la materia
disciplinata dal citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto
del
Ministro degli affari esteri. Fino alla data di
entrata in
vigore del decreto e comunque per un periodo non
superiore
a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del
presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle
norme
recate dal citato decreto n. 345 del 1994, n. 346
del 1994
e del D.P.R. n. 487 del 1994, capo IV e l'allegata
tabella
dei criteri per la formazione delle graduatorie.
14. In attesa della piena attuazione del riordino
degli
uffici periferici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, il personale dei nuclei
dell'Arma dei
carabinieri in servizio presso l'ispettorato
provinciale
del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo
dell'ispettorato provinciale del lavoro e,
gerarchicamente,
dal comandante del reparto appositamente istituito e
operante alle dirette dipendenze del Ministro del
lavoro e
della previdenza sociale, il quale, con proprio
decreto,
puo' attribuire compiti specifici in materia di
ispezione
al fine di potenziare i servizi di vigilanza per
l'applicazione della normativa nel settore del
lavoro. La
dotazione organica del contingente dell'Arma dei
carabinieri di cui all'articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520,
e'
aumentata di centoquarantatre unita' di cui due
ufficiali,
novanta unita' ripartite tra i vari gradi di
maresciallo,
ventidue unita' ripartite tra i gradi di vice
brigadiere,
brigadiere e brigadiere capo, ventinove unita'
appartenenti
al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere
derivante
dall'incremento relativo alle centodue unita'
valutato in
lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423
milioni
a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico
dello
stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo
stato
di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti
capitoli per
gli anni successivi. All'onere relativo alle residue
quarantuno unita' si provvede ai sensi e per gli
effetti
del decreto dell'assessorato del lavoro, della
previdenza
sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione
della regione siciliana in data 21 maggio 1996,
pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n.
37 del
20 luglio 1996.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione
in
materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al
lavoro
in favore dei cittadini extracomunitari, nonche'
contro i
provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali
del
lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro
in
favore della medesima categoria di lavoratori, e'
ammesso
ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla
data di
ricevimento del provvedimento impugnato,
rispettivamente,
al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e
della
massima occupazione e al direttore dell'ispettorato
regionale del lavoro, competenti per territorio, che
decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi
avverso i
predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14
giugno
1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del
lavoro e
della previdenza sociale.».
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 71
del
gia' citato decreto legislativo n. 82 del 2005:
«1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore
del presente decreto, con uno o piu' decreti del
Presidente
del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del
Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito
il
Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le
regole
tecniche e di sicurezza per il funzionamento del
sistema
pubblico di connettivita'.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 4-bis
del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e
successive
modificazioni (Disposizioni per agevolare l'incontro
fra
domanda ed offerta di lavoro, in attuazione
dell'articolo
45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n.
144):
«6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione,
trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro
autonomo,
subordinato, associato, dei tirocini e di altre
esperienze
professionali, previste dalla normativa vigente,
inviate al
Servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata
la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7,
sono
valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti delle direzioni
regionali e
provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale
della
previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o
di altre
forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche'
nei
confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo.».
Art. 17.
Incentivi per il
rientro in Italia di docenti e ricercatori
scientifici residenti all'estero. Applicazione del
credito d'imposta
per attivita' di ricerca in caso di incarico da
parte di committente
estero
1. I redditi di
lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei
ricercatori, che in possesso di titolo di studio
universitario o
equiparato, siano non occasionalmente residenti
all'estero e abbiano
svolto documentata attivita' di ricerca o docenza
all'estero presso
centri di ricerca pubblici o privati o universita'
per almeno due
anni continuativi che dalla data di entrata in
vigore del presente
decreto o in uno dei cinque anni solari successivi
vengono a svolgere
la loro attivita' in Italia, e che conseguentemente
divengono
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato,
sono imponibili
solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte
dirette, e non
concorrono alla formazione del valore della
produzione netta
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
L'incentivo di cui
al presente comma si applica, (( a decorrere dal 1°
gennaio 2009, ))
nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene
fiscalmente
residente nel territorio dello Stato e nei due
periodi di imposta
successivi sempre che permanga la residenza fiscale
in Italia.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da
280 a 283, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modifiche, si
interpretano nel senso che il credito d'imposta ivi
previsto spetta
anche ai soggetti residenti e alle stabili
organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti che
eseguono le
attivita' di ricerca e sviluppo nel caso di
contratti stipulati con
imprese residenti o localizzate (( negli Stati
membri della Comunita'
europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo
Spazio economico
europeo )) ovvero in Stati o territori che sono
inclusi nella lista
di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, ((
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996.
2-bis. Per l'anno 2009 la dotazione finanziaria di
cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n.
701, come
determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22
dicembre 2008, n.
203, e' integrata di 1 milione di euro. Al relativo
onere, pari a 1
milione di euro per l'anno 2009, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 287, come determinata dalla
Tabella C allegata
alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi da 280 a 283
dell'art. 1
della gia' citata legge n. 296 del 2006, e
successive
modificazioni:
«280. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla
chiusura
del periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre
2009, alle imprese e' attribuito un credito
d'imposta nella
misura del 10 per cento dei costi sostenuti per
attivita'
di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo,
in
conformita' alla vigente disciplina comunitaria
degli aiuti
di Stato in materia, secondo le modalita' dei commi
da 281
a 285. La misura del 10 per cento e' elevata al 40
per
cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano
riferiti
a contratti stipulati con universita' ed enti
pubblici di
ricerca.».
«281. - Ai fini della determinazione del credito
d'imposta i costi non possono, in ogni caso,
superare
l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo
d'imposta.».
«282. Il credito d'imposta deve essere indicato
nella
relativa dichiarazione dei redditi. Esso non
concorre alla
formazione del reddito ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96
e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e'
utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte
sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive
dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di
cui al
comma 280 sono state sostenute; l'eventuale
eccedenza e'
utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive
modificazioni, a decorrere dal mese successivo al
termine
per la presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta con riferimento al
quale il
credito e' concesso.».
«283. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze
da adottare entro il 31 marzo 2008, sono individuati
gli
obblighi di comunicazione a carico delle imprese per
quanto
attiene alla definizione delle attivita' di ricerca
e
sviluppo agevolabili e le modalita' di verifica ed
accertamento della effettivita' delle spese
sostenute e
coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria
di cui
al comma 280.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno
1977, n. 701 recante «Approvazione del regolamento
di
esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, sul
riordinamento e potenziamento della Scuola superiore
della
pubblica amministrazione» e' pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale 1° ottobre 1977, n. 268.
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287
recante
«Riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e riqualificazione del personale
delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11
della
L. 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
TITOLO III
RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO
STRATEGICO NAZIONALE:
PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA
ACCELERATA PER
GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITA' PER
L'EDILIZIA
SCOLASTICA
Art. 18.
Ferma la
distribuzione territoriale, riassegnazione delle
risorse per
formazione ed occupazione e per interventi
infrastrutturali
1. In considerazione
della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione
nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i
criteri di
ripartizione territoriale e le competenze regionali,
nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e
6-quinques del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con ((
modificazioni, dalla )) legge 6 agosto 2008, n. 133,
il CIPE,
presieduto in maniera non delegabile dal Presidente
del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' con
il Ministro (( delle infrastrutture e dei trasporti
)) per quanto
attiene alla lettera b), in coerenza con gli
indirizzi assunti in
sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del
presente decreto, assegna una quota delle risorse
nazionali
disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito
nello stato di previsione del Ministero del lavoro,
della salute e
delle politiche sociali, nel quale affluiscono anche
le risorse del
Fondo per l'occupazione, nonche' le risorse comunque
destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi
in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla
formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (( convertito,
con
modificazioni, dalla )) legge 6 agosto 2008, n. 133,
anche per la
messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento
ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali
ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le
infrastrutture
strategiche per la mobilita';
(( b-bis) al Fondo per la competitivita' e lo
sviluppo di cui
all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, per
il sostegno degli investimenti in ricerca, sviluppo
e innovazione da
parte delle imprese e dei centri di ricerca;
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del
Fondo per
l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo sociale
per occupazione
e formazione sono utilizzate per attivita' di
apprendimento,
prioritariamente svolte in base a libere convenzioni
volontariamente
sottoscritte anche con universita' e scuole
pubbliche, nonche' di
sostegno al reddito. Fermo restando il rispetto dei
diritti quesiti,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze,
da adottare previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e
successive modificazioni, sono definite le modalita'
di utilizzo
delle ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al
presente comma
per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in
coerenza con gli
indirizzi assunti in sede europea, con esclusione
delle risorse del
Fondo per l'occupazione. ))
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree
sottoutilizzate
resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del
Mezzogiorno l'85
per cento delle risorse ed il restante 15 per cento
alle Regioni del
Centro-Nord.
4. Agli interventi effettuati con le risorse
previste dal presente
articolo possono essere applicate le disposizioni di
cui all'articolo
20.
(( 4-bis.Al fine della sollecita attuazione del
piano nazionale di
realizzazione delle infrastrutture occorrenti al
superamento del
disagio abitativo, con corrispondente attivazione
delle forme di
partecipazione finanziaria di capitali pubblici e
privati, le misure
previste ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge
25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.
133, come modificato da ultimo dal presente comma,
possono essere
realizzate anche utilizzando, in aggiunta a quelle
ivi stanziate, le
risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del
comma 1, lettera
b), del presente articolo, nonche' quelle
autonomamente messe a
disposizione dalle regioni a valere sulla quota del
Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione.
Per le medesime
finalita', all'articolo 11 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «d'intesa con» sono
sostituite dalla
seguente: «sentita»;
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole:
«Fermo quanto
previsto dal comma 12-bis,»;
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi
prioritari e
immediatamente realizzabili di edilizia residenziale
pubblica
sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla
risoluzione delle
piu' pressanti esigenze abitative, e' destinato
l'importo di 100
milioni di euro a valere sulle risorse di cui
all'articolo 21 del
decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla
ripartizione tra le
regioni interessate si provvede con decreto del
Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti previo accordo
intervenuto in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano».
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo l,
comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009, 2010 e 2011.
Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse
di cui al Fondo
previsto dal comma 1, lettera b), del presente
articolo.
4-quater. All'articolo 78, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto
2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Alla
gestione ordinaria si applica quanto previsto
dall'articolo 77-bis,
comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni
2009 e 2010
stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato
articolo 77-bis
e' a carico del piano di rientro».
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e
le spese del
piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4,
del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' rimodulata con apposito
accordo tra il
Ministero dell'economia e delle finanze e il
commissario
straordinario del Governo in modo da garantire la
neutralita'
finanziaria, in termini di saldi di finanza
pubblica, di quanto
disposto dall'ultimo periodo del comma 3 del
medesimo articolo 78,
come da ultimo modificato dal comma 4-quater del
presente articolo.
4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133,
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2009, la
percentuale prevista
dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti
pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e'
destinata nella
misura dello 0,5 per cento alle finalita' di cui
alla medesima
disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e'
versata ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato per essere
destinata al fondo di cui al comma 17 del presente
articolo».
4-septies. All'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto
2006, n. 248, dopo le parole: «dei servizi pubblici
locali» sono
inserite le seguenti: «e dei servizi di committenza
o delle centrali
di committenza apprestati a livello regionale a
supporto di enti
senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui
all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti
pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12
aprile 2006, n. 163».
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo,
della legge 24
dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «producono
servizi di
interesse generale» sono inserite le seguenti: «e
che forniscono
servizi di committenza o di centrali di committenza
a livello
regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo
3, comma 25, del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli artt. 6-quater e
6-quinquies
del gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008:
«Art. 6-quater (Concentrazione strategica degli
interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate). -
1. Al
fine di rafforzare la concentrazione su interventi
di
rilevanza strategica nazionale delle risorse del
Fondo per
le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della
legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, su
indicazione dei Ministri competenti sono revocate le
relative assegnazioni operate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica
(CIPE)
per il periodo 2000-2006 in favore di
amministrazioni
centrali con le delibere adottate fino al 31
dicembre 2006,
nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la
data
del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o
programmate
nell'ambito di accordi di programma quadro
sottoscritti
entro la medesima data, con esclusione delle
assegnazioni
per progetti di ricerca, anche sanitaria. In ogni
caso e'
fatta salva la ripartizione dell'85% delle risorse
alle
regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle
regioni del
Centro-Nord.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le
analoghe
risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di
principio
per le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Il CIPE, su proposta del Ministro dello
sviluppo
economico, definisce, di concerto con i Ministri
interessati, i criteri e le modalita' per la
ripartizione
delle risorse disponibili previa intesa con la
Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1
che
siano gia' state trasferite ai soggetti assegnatari
sono
versate in entrata nel bilancio dello Stato per
essere
riassegnate alla unita' previsionale di base in cui
e'
iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.».
«Art. 6-quinquies (Fondo per il finanziamento di
interventi finalizzati al potenziamento della rete
infrastrutturale di livello nazionale). - 1. E'
istituito,
nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo
economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per
il
finanziamento, in via prioritaria, di interventi
finalizzati al potenziamento della rete
infrastrutturale di
livello nazionale, ivi comprese le reti di
telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e'
riconosciuta la valenza strategica ai fini della
competitivita' e della coesione del Paese. Il fondo
e'
alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati
per
l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il
periodo
2007-2013 in favore di programmi di interesse
strategico
nazionale, di progetti speciali e di riserve
premiali,
fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio
2008,
siano state vincolate all'attuazione di programmi
gia'
esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del
meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE
3
agosto 2007, n. 82.
2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero
dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero
delle
infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla
ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, fermo restando il vincolo di
concentrare
nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85% degli
stanziamenti nazionali per l'attuazione del Quadro
strategico nazionale per il periodo 2007-2013. Lo
schema di
delibera del CIPE e' trasmesso al Parlamento per il
parere
delle Commissioni competenti per materia e per i
profili di
carattere finanziario. Nel rispetto delle procedure
previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio,
dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, i
Programmi operativi nazionali finanziati con risorse
comunitarie per l'attuazione del Quadro strategico
nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere
ridefiniti in coerenza con i principi di cui al
presente
articolo.
3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, la
concentrazione, da parte delle regioni, su
infrastrutture
di interesse strategico regionale delle risorse del
Quadro
strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in
sede di
predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo
per le
aree sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge
27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e
di
ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi
strutturali comunitari.».
- Si riporta il testo del comma 841 dell'art. 1
della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«841. Al fine di perseguire la maggiore efficacia
delle
misure di sostegno all'innovazione industriale,
presso il
Ministero dello sviluppo economico e' istituito,
ferme
restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo
per la
competitivita' e lo sviluppo, al quale sono
conferite le
risorse assegnate ai Fondi di cui all'art. 60, comma
3,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 52
della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono
contestualmente
soppressi. Al Fondo e' altresi' conferita la somma
di 300
milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni di euro
per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando,
unitamente al
finanziamento dei progetti di cui al comma 842, la
continuita' degli interventi previsti dalla
normativa
vigente. Per la programmazione delle risorse
nell'ambito
del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo si
applicano
le disposizioni di cui all'art. 60 della legge 27
dicembre
2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento
del
Fondo di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre
1998, n.
448. Il Fondo e' altresi' alimentato, per quanto
riguarda
gli interventi da realizzare nelle aree
sottoutilizzate, in
coerenza con i relativi documenti di programmazione,
dalle
risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello
sviluppo
economico nell'ambito del riparto del Fondo per le
aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27
dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli
esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate
ai
sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge
5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.».
- Per il riferimento all'art. 8 del decreto
legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
si veda
nei riferimenti normativi all'art. 16-bis.
- Si riporta il testo dell'art. 11 del gia' citato
decreto-legge n. 112 del 2008, cosi' come modificato
dalla
presente legge:
«Art. 11 (Piano Casa). - 1. Al fine di garantire su
tutto il territorio nazionale i livelli minimi
essenziali
di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della
persona
umana, e' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) e
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive
modificazioni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta
giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione
del
presente decreto, un piano nazionale di edilizia
abitativa.
2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio
immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di
abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare
nel
rispetto dei criteri di efficienza energetica e di
riduzione delle emissioni inquinanti, con il
coinvolgimento
di capitali pubblici e privati, destinate
prioritariamente
a prima casa per:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche
monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche
svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di
rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui
all'art. 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da
almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da
almeno
cinque anni nella medesima regione.
3. Il piano nazionale di edilizia abitativa ha ad
oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la
realizzazione di misure di recupero del patrimonio
abitativo esistente ed e' articolato, sulla base di
criteri
oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno
abitativo presente nelle diverse realta'
territoriali,
attraverso i seguenti interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla
valorizzazione e all'incremento dell'offerta
abitativa,
ovvero alla promozione di strumenti finanziari
immobiliari
innovativi e con la partecipazione di altri soggetti
pubblici o privati, articolati anche in un sistema
integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e
la
realizzazione di immobili per l'edilizia
residenziale;
b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia
con
le risorse anche derivanti dalla alienazione di
alloggi di
edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti
di
titolo legittimo, con le modalita' previste
dall'art. 13;
c) promozione da parte di privati di interventi
anche
ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del
codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n.
163;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di
cooperative edilizie costituite tra i soggetti
destinatari
degli interventi, potendosi anche prevedere termini
di
durata predeterminati per la partecipazione di
ciascun
socio, in considerazione del carattere solo
transitorio
dell'esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati di
promozione
di edilizia residenziale anche sociale.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
promuove la stipulazione di appositi accordi di
programma,
approvati con decreto del Presidente del Consiglio
dei
Ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, al fine di concentrare gli interventi
sulla
effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti,
rapportati alla dimensione fisica e demografica del
territorio di riferimento, attraverso la
realizzazione di
programmi integrati di promozione di edilizia
residenziale
e di riqualificazione urbana, caratterizzati da
elevati
livelli di qualita' in termini di vivibilita',
salubrita',
sicurezza e sostenibilita' ambientale ed energetica,
anche
attraverso la risoluzione dei problemi di mobilita',
promuovendo e valorizzando la partecipazione di
soggetti
pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che
sia
stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di
programma possono essere comunque approvati.
5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati
anche
attraverso le disposizioni di cui alla parte II,
titolo
III, capo III, del citato codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:
a) il trasferimento di diritti edificatori in favore
dei promotori degli interventi di incremento del
patrimonio
abitativo;
b) incrementi premiali di diritti edificatori
finalizzati alla dotazione di servizi, spazi
pubblici e
miglioramento della qualita' urbana, nel rispetto
delle
aree necessarie per le superfici minime di spazi
pubblici o
riservati alle attivita' collettive, a verde
pubblico o a
parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo
fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di
costruzione;
d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al
comma
3, lettera a), con la possibilita' di prevedere
altresi' il
conferimento al fondo dei canoni di locazione, al
netto
delle spese di gestione degli immobili;
e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti
edificatori come corrispettivo per la realizzazione
anche
di unita' abitative di proprieta' pubblica da
destinare
alla locazione a canone agevolato, ovvero da
destinare alla
alienazione in favore delle categorie sociali
svantaggiate
di cui al comma 2.
6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a
migliorare e a diversificare, anche tramite
interventi di
sostituzione edilizia, l'abitabilita', in
particolare,
nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado
delle
costruzioni e dell'ambiente urbano.
7. Ai fini della realizzazione degli interventi di
cui
al comma 3, lettera e), l'alloggio sociale, in
quanto
servizio economico generale, e' identificato, ai
fini
dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli
aiuti di
Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, come parte
essenziale e
integrante della piu' complessiva offerta di
edilizia
residenziale sociale, che costituisce nel suo
insieme
servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di
esigenze primarie.
8. In sede di attuazione dei programmi di cui al
comma
4, sono appositamente disciplinati le modalita' e i
termini
per la verifica periodica delle fasi di
realizzazione del
piano, in base al cronoprogramma approvato e alle
esigenze
finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in
caso
di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse
finanziarie pubbliche verso modalita' di attuazione
piu'
efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate
nell'ambito
delle procedure di cui al presente articolo possono
essere
oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni
dall'acquisto originario.
9. L'attuazione del piano nazionale puo' essere
realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al
comma
4, con le modalita' approvative di cui alla parte
II,
titolo III, capo IV, del citato codice di cui al
decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
10. Una quota del patrimonio immobiliare del
demanio,
costituita da aree ed edifici non piu' utilizzati,
puo'
essere destinata alla realizzazione degli interventi
previsti dal presente articolo, sulla base di
accordi tra
l'Agenzia del demanio, il Ministero delle
infrastrutture e
dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di
aree ed
edifici non piu' utilizzati a fini militari, le
regioni e
gli enti locali.
11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i
comuni e le province possono associarsi ai sensi di
quanto
previsto dal testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000,
n. 267, e successive modificazioni. I programmi
integrati
di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse
strategico
nazionale. Alla loro attuazione si provvede con
l'applicazione dell'art. 81 del decreto del
Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive
modificazioni.
12. Fermo quanto previsto dal comma 12-bis, per
l'attuazione degli interventi previsti dal presente
articolo e' istituito un Fondo nello stato di
previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
nel
quale confluiscono le risorse finanziarie di cui
all'art.
1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
di cui
all'art. 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003,
n.
350, sentite le regioni, nonche' di cui agli
articoli 21,
21-bis, ad eccezione di quelle gia' iscritte nei
bilanci
degli enti destinatari e impegnate, e 41 del
decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive
modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati
in
attuazione delle disposizioni legislative citate al
primo
periodo del presente comma, incompatibili con il
presente
articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le
risorse
di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato
decreto-legge n. 159 del 2007 sono versate
all'entrata del
bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo
di cui
al presente comma, negli importi corrispondenti agli
effetti in termini di indebitamento netto previsti
per
ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle
risorse finanziarie di cui alle indicate
autorizzazioni di
spesa.
12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi
prioritari
e immediatamente realizzabili di edilizia
residenziale
pubblica sovvenzionata di competenza regionale,
diretti
alla risoluzione delle piu' pressanti esigenze
abitative,
e' destinato l'importo di 100 milioni di euro a
valere
sulle risorse di cui all'art. 21 del decreto-legge
1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione
tra le
regioni interessate si provvede con decreto del
Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo
intervenuto in sede di Conferenza permanente per i
rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e
di Bolzano.
13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione,
di cui
all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i
requisiti minimi necessari per beneficiare dei
contributi
integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del
medesimo
articolo devono prevedere per gli immigrati il
possesso del
certificato storico di residenza da almeno dieci
anni nel
territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni
nella
medesima regione.».
- Si riporta il testo del comma 92 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato
(legge finanziaria 2006):
«92. Per il finanziamento degli interventi di cui
all'art. 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004,
n.
311, e' autorizzato un contributo quindicennale di 3
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, a valere
sulle
risorse previste ai sensi del comma 78.».
- Si riporta il testo del comma 3 e 4 dell'art. 78
del
gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008, cosi'
come
modificato dalla presente legge:
«3. La gestione commissariale del comune assume, con
bilancio separato rispetto a quello della gestione
ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le
obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008.
Le
disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle
competenze ordinarie degli organi comunali
relativamente
alla gestione del periodo successivo alla data del
28
aprile 2008. Alla gestione ordinaria si applica
quanto
previsto dall'art. 77-bis, comma 17. Il concorso
agli
obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il
comune
di Roma ai sensi del citato art. 77-bis e' a carico
del
piano di rientro.».
«4. Il piano di rientro, con la situazione
economico-finanziaria del comune e delle societa' da
esso
partecipate di cui al comma 1, gestito con separato
bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro
altro
termine indicato nei decreti del Presidente del
Consiglio
dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, e' presentato
dal
Commissario straordinario al Governo, che l'approva
entro i
successivi trenta giorni, con decreto del Presidente
del
Consiglio dei Ministri, individuando le coperture
finanziarie necessarie per la relativa attuazione
nei
limiti delle risorse allo scopo destinate a
legislazione
vigente. E' autorizzata l'apertura di una apposita
contabilita' speciale. Al fine di consentire il
perseguimento delle finalita' indicate al comma 1,
il piano
assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge,
tutte le
somme derivanti da obbligazioni contratte, a
qualsiasi
titolo, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee
a
garantire il sollecito rientro dall'indebitamento
pregresso. Il Commissario straordinario potra'
recedere,
entro lo stesso termine di presentazione del piano,
dalle
obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla
data
di entrata in vigore del presente decreto.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni
urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale), convertito, con
modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, cosi' come modificato
dalla
presente legge:
«Art. 13 (Norme per la riduzione dei costi degli
apparati pubblici regionali e locali e a tutela
della
concorrenza). - 1. Al fine di evitare alterazioni o
distorsioni della concorrenza e del mercato e di
assicurare
la parita' degli operatori, le societa', a capitale
interamente pubblico o misto, costituite o
partecipate
dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali
per la
produzione di beni e servizi strumentali
all'attivita' di
tali enti in funzione della loro attivita', con
esclusione
dei servizi pubblici locali e dei servizi di
committenza o
delle centrali di committenza apprestati a livello
regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3,
comma 25,
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12
aprile 2006, n. 163, nonche', nei casi consentiti
dalla
legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni
amministrative di loro competenza, devono operare
esclusivamente con gli enti costituenti o
partecipanti o
affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore
di
altri soggetti pubblici o privati, ne' in
affidamento
diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad
altre
societa' o enti. Le societa' che svolgono
l'attivita' di
intermediazione finanziaria prevista dal testo unico
di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
sono
escluse dal divieto di partecipazione ad altre
societa' o
enti.».
- Si riporta il testo del comma 27 dell'art. 3 della
gia' citata legge n. 244 del 2007, cosi' come
modificato
dalla presente legge:
«27. Al fine di tutelare la concorrenza e il
mercato, le
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono
costituire
societa' aventi per oggetto attivita' di produzione
di beni
e di servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalita' istituzionali,
ne'
assumere o mantenere direttamente o indirettamente
partecipazioni, anche di minoranza, in tali
societa'. E'
sempre ammessa la costituzione di societa' che
producono
servizi di interesse generale e che forniscono
servizi di
committenza o di centrali di committenza a livello
regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3,
comma 25,
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12
aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di
partecipazioni in
tali societa' da parte delle amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001,
n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di
competenza.».
TITOLO III
RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO
STRATEGICO NAZIONALE:
PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA
ACCELERATA PER
GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITA' PER
L'EDILIZIA
SCOLASTICA
(( Art. 18-bis
Disposizioni in
materia di iniziative finanziate con contributi
pubblici
1. Allo scopo di
favorire la definizione delle iniziative
beneficiarie di contributi pubblici avviate prima
della data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il
saldo del contributo puo' essere incassato a seguito
di consegna al
soggetto responsabile di un'autocertificazione
attestante la
percentuale di investimento realizzata, la
funzionalita' dello stesso
e il rispetto dei parametri occupazionali.
L'eventuale
rideterminazione del contributo pubblico spettante
avviene con
salvezza degli importi gia' erogati e regolarmente
rendicontati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
con riferimento
ai programmi di investimento agevolati:
a) che abbiano realizzato almeno i due terzi del
programma
originario;
b) per i quali il programma realizzato rappresenti,
comunque, uno
o piu' lotti funzionali capaci di soddisfare almeno
il 66 per cento
dell'occupazione prevista.
3. Gli accertamenti di spesa da parte delle
commissioni
ministeriali sono effettuati sulle iniziative dei
patti territoriali
e dei contratti d'area comportanti investimenti
agevolabili ammessi
in sede di concessione provvisoria di importo
superiore a 1 milione
di euro. ))
TITOLO III
RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO
STRATEGICO NAZIONALE:
PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA
ACCELERATA PER
GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITA' PER
L'EDILIZIA
SCOLASTICA
Art. 19.
Potenziamento ed
estensione degli strumenti di tutela del reddito in
caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione,
nonche'
disciplina per la concessione degli ammortizzatori
in deroga
1. Nell'ambito del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
(( fermo restando
quanto previsto dal comma 8 del presente articolo,
)) sono
preordinate le somme di 289 milioni di euro per
l'anno 2009, di 304
milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011
e di 54 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle
quali e'
riconosciuto l'accesso, secondo le modalita' e i
criteri di priorita'
stabiliti con il decreto di cui al comma 3, ai
seguenti istituti di
tutela del reddito in caso di sospensione dal
lavoro, ivi includendo
il riconoscimento della contribuzione figurativa e
degli assegni al
nucleo familiare, nonche' all'istituto sperimentale
di tutela del
reddito di cui al comma 2:
a) l'indennita' ordinaria di disoccupazione non
agricola con
requisiti normali di cui all'articolo 19, primo
comma, del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive
modificazioni per i
lavoratori sospesi per crisi aziendali o
occupazionali e che siano in
possesso dei requisiti di cui al predetto articolo
19, primo comma e
subordinatamente ad un intervento integrativo pari
almeno alla misura
del venti per cento (( dell'indennita' stessa )) a
carico degli enti
bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva
compresi quelli
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni. La durata massima
del trattamento
non puo' superare novanta giornate (( annue )) di
indennita'. Quanto
previsto dalla presente lettera non si applica ai
lavoratori
dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di
integrazione
salariale, nonche' nei casi di contratti di lavoro a
tempo
indeterminato con previsione di sospensioni
lavorative programmate e
di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.
L'indennita' di
disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e
sospensione
dello stato di disoccupazione disciplinate dalla
normativa in materia
di incontro tra domanda e offerta di lavoro. (( Tale
indennita', fino
alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 3 del
presente articolo, puo' essere concessa anche senza
necessita'
dell'intervento integrativo degli enti bilaterali;
))
b) l'indennita' ordinaria di disoccupazione non
agricola con
requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3,
del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20
maggio 1988, n. 160, (( per i lavoratori )) sospesi
per crisi
aziendali o occupazionali che siano in possesso dei
requisiti di cui
al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente
ad un intervento
integrativo pari almeno alla misura del venti per
cento ((
dell'indennita' stessa )) a carico degli enti
bilaterali previsti
dalla contrattazione collettiva compresi quelli di
cui all'articolo
12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive
modificazioni. La durata massima del trattamento non
puo' superare
novanta giornate annue di indennita'. Quanto
previsto dalla presente
lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da
aziende
destinatarie di trattamenti di integrazione
salariale, nonche' nei
casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato
con previsione di
sospensioni lavorative programmate e di contratti di
lavoro a tempo
parziale verticale. L'indennita' di disoccupazione
non spetta nelle
ipotesi di perdita e sospensione dello stato di
disoccupazione
disciplinate dalla normativa in materia di incontro
tra domanda e
offerta di lavoro. (( Tale indennita', fino alla
data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 3 del presente
articolo, puo'
essere concessa anche senza necessita'
dell'intervento integrativo
degli enti bilaterali; ))
c) in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e
subordinatamente
a un intervento integrativo pari almeno alla misura
del venti per
cento (( dell'indennita' stessa )) a carico degli
enti bilaterali
previsti dalla contrattazione collettiva un
trattamento, in caso di
sospensione per crisi aziendali o occupazionali
ovvero in caso di
licenziamento, pari all'indennita' ordinaria di
disoccupazione con
requisiti normali per i lavoratori assunti con la
qualifica di
apprendista alla data di entrata in vigore del
presente decreto e con
almeno tre mesi di servizio presso l'azienda
interessata da
trattamento, per la durata massima di novanta
giornate nell'intero
periodo di vigenza del contratto di apprendista.
(( 1-bis. )) Con riferimento ai lavoratori di cui
alle lettere da
a) a c) del (( comma 1 )) il datore di lavoro e'
tenuto a comunicare,
con apposita dichiarazione da inviare ai servizi
competenti di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, come
modificato e integrato dal decreto legislativo 19
dicembre 2002, n.
297, e alla sede dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale ((
(INPS) )) territorialmente competente, la
sospensione della attivita'
lavorativa e le relative motivazioni, nonche' i
nominativi dei
lavoratori interessati, (( che, per beneficiare del
trattamento, ))
devono (( rendere )) dichiarazione di immediata
disponibilita' al
lavoro o (( a un percorso di riqualificazione
professionale all'atto
della presentazione della domanda per l'indennita'
di disoccupazione
secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma
3 del presente
articolo. Con riferimento ai lavoratori di cui alle
lettere da a) a
c) del comma 1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di
trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria o di
mobilita' in deroga
alla normativa vigente e' in ogni caso subordinato
all'esaurimento
dei periodi di tutela di cui alle stesse lettere da
a) a c) del comma
1 secondo quanto precisato dal decreto di cui al
comma 3 del presente
articolo. ))
2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011,
nei limiti delle
risorse di cui al comma 1, (( e nei soli casi di
fine lavoro, fermo
restando quanto previsto dai commi 8, secondo
periodo, e 10, )) e'
riconosciuta una somma liquidata in un'unica
soluzione pari al 10 per
cento del reddito percepito l'anno precedente, ai
collaboratori
coordinati e continuativi di cui all'articolo 61,
comma 1, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e
successive
modificazioni, iscritti in via esclusiva alla
gestione separata
presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto
1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati
dall'articolo 1,
comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i
quali soddisfino
in via congiunta le seguenti condizioni:
a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito
superiore a
5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito
di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990,
n. 233 e siano
stati accreditati presso la predetta gestione
separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, un
numero di mensilita' non inferiore a tre;
c) con riferimento all'anno di riferimento siano
accreditati presso
la predetta gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilita'
non inferiore a
tre;
d) (soppressa);
e) non risultino accreditati nell'anno precedente
almeno due mesi
presso la predetta gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definite le
modalita' di
applicazione (( dei commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10, ))
nonche' le
procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini
del tempestivo
monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui
al comma 4. Lo
stesso decreto puo' altresi' effettuare la
ripartizione del limite di
spesa di cui al comma 1 del presente articolo in
limiti di spesa
specifici per ciascuna tipologia di intervento di
cui alle lettere da
a) a c) del comma 1 e del comma 2 del presente
articolo.
4. L'INPS (( stipula con gli enti bilaterali di cui
ai commi
precedenti, secondo le linee guida definite nel
decreto di cui al
comma 3, apposite convenzioni per la gestione dei
trattamenti e lo
scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della
finanza pubblica, anche tramite la costituzione di
un'apposita banca
dati alla quale possono accedere anche i servizi
competenti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 21
aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ))
e provvede al
monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei
benefici di cui al
presente articolo, consentendo l'erogazione dei
medesimi nei limiti
dei complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero,
se determinati,
nei limiti di spesa specifici stabiliti con il
decreto di cui al
comma 3, comunicandone le risultanze al Ministero
del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle
finanze.
5. Con effetto dal 1 gennaio 2009 sono soppressi i
commi da 7 a 12
dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito
con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
(( 5-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei
livelli
occupazionali e dei collegamenti internazionali
occorrenti allo
sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree
interessate, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il
Ministro degli affari esteri, entro trenta giorni
dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,
promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali
nel settore del
trasporto aereo, nonche' la modifica di quelli
vigenti, al fine di
ampliare il numero dei vettori ammessi a operare
sulle rotte
nazionali, internazionali e intercontinentali,
nonche' ad ampliare il
numero delle frequenze e destinazioni su cui e'
consentito operare a
ciascuna parte, dando priorita' ai vettori che si
impegnino a
mantenere i predetti livelli occupazionali. Nelle
more del
perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della
modifica di
quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione
civile, al fine di
garantire al Paese la massima accessibilita'
internazionale e
intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che
ne fanno richiesta
autorizzazioni temporanee, la cui validita' non puo'
essere inferiore
a diciotto mesi. ))
6. Per le finalita' di cui al presente articolo si
provvede per 35
milioni di euro per l'anno 2009 a carico delle
disponibilita' del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma
7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il quale, per le
medesime
finalita', e' altresi' integrato di 254 milioni di
euro per l'anno
2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni
2010 e 2011 e di
54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al
relativo onere si
provvede:
a) mediante versamento in entrata al bilancio dello
Stato da parte
dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro
per l'anno 2009 e a
150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011 delle entrate
derivanti dall'aumento contributivo di cui
all'articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle
somme destinate
al finanziamento dei fondi paritetici
interprofessionali per la
formazione di cui all'articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n.
388, a valere in via prioritaria sulle somme residue
non destinate
alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 72,
della legge 28
dicembre 1995, n. 549 e con conseguente adeguamento,
per ciascuno
degli anni considerati, delle erogazioni relative
agli interventi a
valere sulla predetta quota;
b) mediante le economie derivanti dalla disposizione
di cui al
comma 5, pari a 54 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009;
c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per
ciascuno degli
anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori entrate di cui
al presente
decreto.
7. (( Fermo restando che il riconoscimento del
trattamento e'
subordinato all'intervento integrativo, il sistema
degli enti
bilaterali eroga la quota di cui al comma 1 fino a
concorrenza delle
risorse disponibili. I contratti e gli accordi
interconfederali
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e
dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano
nazionale stabiliscono le risorse minime a valere
sul territorio
nazionale, nonche' i criteri di gestione e di
rendicontazione,
secondo le linee guida stabilite con il decreto di
cui al comma 3. I
fondi interprofessionali per la formazione continua
di cui
all'articolo 118 della legge 23 dicembre2000,n.
388,e successive
modificazioni, e i fondi di cui all'articolo 12 del
decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni,
possono destinare interventi, anche in deroga alle
disposizioni
vigenti, per misure temporanee ed eccezionalianche
di sostegno al
reddito perl'anno 2009, volte alla tutela dei
lavoratori, anche con
contratti di apprendistato o a progetto, a rischio
di perdita del
posto di lavoro ai sensi del regolamento (CE) n.
800/2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008.
7-bis. Nel caso di mobilita' tra i fondi
interprofessionali per la
formazione continua di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, da parte
dei datori di
lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal
datore di lavoro
interessato presso il fondo di provenienza deve
essere trasferita al
nuovo fondo di adesione nella misura del 70 per
cento del totale, al
netto dell'ammontare eventualmente gia' utilizzato
dal datore di
lavoro interessato per finanziare propri piani
formativi, a
condizione che l'importo da trasferire per tutte le
posizioni
contributive del datore di lavoro interessato sia
almeno pari a 3.000
euro. Il fondo di provenienza esegue il
trasferimento delle risorse
al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento
della richiesta
da parte del datore di lavoro, senza l'addebito di
oneri o costi. Il
fondo di provenienza e' altresi' tenuto a versare al
nuovo fondo,
entro novanta giorni dal loro ricevimento, eventuali
arretrati
successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti
di competenza del
datore di lavoro interessato. Entro novanta giorni
dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,
l'INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della
finanza pubblica, la procedura che consente ai
datori di lavoro di
effettuare il trasferimento della propria quota di
adesione a un
nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo
fondo, a
decorrere dal terzo mese successivo a quello in cui
e' avvenuto il
trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore
di lavoro
interessato. ))
8. Le risorse finanziarie destinate agli
ammortizzatori sociali in
deroga alla vigente normativa, anche integrate ai
sensi del
procedimento di cui all'articolo 18 (( nonche' con
le risorse di cui
al comma 1 eventualmente residuate, possono essere
utilizzate con
riferimento a tutte le tipologie di lavoro
subordinato, compresi i
contratti di apprendistato e di somministrazione.
Fermo restando il
limite del tetto massimo nonche' l'uniformita'
dell'ammontare
complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito
di cui al comma
1, i decreti di concessione delle misure in deroga
possono modulare e
differenziare le misure medesime anche in funzione
della
compartecipazione finanziaria a livello regionale o
locale ovvero in
ragione della armonizzazione delle misure medesime
rispetto ai regimi
di tutela del reddito previsti dal comma 1. ))
9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate
per l'anno 2009
alla concessione in deroga alla vigente normativa,
anche senza
soluzione di continuita', di trattamenti di cassa
integrazione
guadagni straordinaria, di mobilita' e di
disoccupazione speciale,
nel caso di programmi finalizzati alla gestione di
crisi
occupazionali, anche con riferimento a settori
produttivi e ad aree
regionali, definiti in specifiche intese stipulate
in sede
istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e
recepite in
accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009,
i trattamenti
concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della
legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, possono
essere prorogati
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze,
qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano
comportato una
riduzione nella misura almeno del 10 per cento del
numero dei
destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre
2008. La misura
dei trattamenti di cui al presente comma e' ridotta
del 10 per cento
nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso
di seconda
proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe
successive. I
trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di
proroghe successive
alla seconda, possono essere erogati esclusivamente
nel caso di
frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche
miranti alla
riqualificazione professionale, organizzati dalla
regione.
(( 9-bis. In sede di prima assegnazione delle
risorse destinate per
l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente
articolo, nelle more
della definizione degli accordi con le regioni e al
fine di
assicurare la continuita' di trattamenti e
prestazioni, il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali
assegna quota
parte dei fondi disponibili direttamente alle
regioni ed
eventualmente alle province.
10. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di
sostegno al
reddito, ai sensi della legislazione vigente in
materia di
ammortizzatori sociali, e' subordinato alla
dichiarazione di
immediata disponibilita' al lavoro o a un percorso
di
riqualificazione professionale, secondo quanto
precisato dal decreto
di cui al comma 3. In caso di rifiuto di
sottoscrivere la
dichiarazione di immediata disponibilita' ovvero,
una volta
sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di
un percorso di
riqualificazione professionale o di un lavoro
congruo ai sensi
dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5
ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni,il lavoratore destinatario
dei trattamenti
di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi
erogazione di
carattere retributivo e previdenziale, anche a
carico del datore di
lavoro, fatti salvi i diritti gia' maturati.
10-bis. Ai lavoratori non destinatari dei
trattamenti di cui
all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
in caso di
licenziamento, puo' essere erogato un trattamento di
ammontare
equivalente all'indennita' di mobilita' nell'ambito
delle risorse
finanziarie destinate per l'anno 2009 agli
ammortizzatori sociali in
deroga alla vigente normativa. Ai medesimi
lavoratori la normativa in
materia di disoccupazione di cui all'articolo 19,
primo comma, del
regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con
esclusivo
riferimento alla contribuzione figurativa per i
periodi previsti
dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre
2007, n. 247. ))
11. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque
non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere
concessi trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria e di
mobilita' ai
dipendenti delle imprese esercenti attivita'
commerciali con piu' di
cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e
turismo, compresi
gli operatori turistici, con piu' di cinquanta
dipendenti, delle
imprese di vigilanza con piu' di quindici
dipendenti, nel limite di
spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a
carico del Fondo per
l'occupazione.
(( 12. Nell'ambito delle risorse indicate al comma
9, sono
destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per
l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n.
236, alla concessione, per l'anno 2009, ai
lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con
contratto di lavoro a
tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
all'articolo 17,
commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
successive
modificazioni, e ai lavoratori delle societa'
derivate dalla
trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'articolo 21,
comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del
1994, e
successive modificazioni, diun'indennita' pari a
unventiseiesimo del
trattamento massimo mensile di integrazione
salariale straordinaria
previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' della
relativa
contribuzione figurativa e degli assegni per il
nucleo familiare, per
ogni giornata di mancato avviamento al lavoro,
nonche' per le
giornate di mancato avviamento al lavoro che
coincidano, in base al
programma, con le giornate definite festive, durante
le quali il
lavoratore sia risultato disponibile. L'indennita'
e' riconosciuta
per un numero di giornate di mancato avviamento al
lavoro pari alla
differenza tra il numero massimo di ventisei
giornate mensili
erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in
ciascun mese, incrementato del numero delle giornate
di ferie,
malattia, infortunio, permesso e indisponibilita'.
L'erogazione dei
trattamenti di cui al presente comma da parte
dell'INPS e'
subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti
il numero,
distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle
giornate di mancato
avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero
delle infrastrutture
e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati
in sede locale
dalle competenti autorita' portuali o, laddove non
istituite, dalle
autorita' marittime. ))
13. Per l'iscrizione nelle liste di mobilita' dei
lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo da
aziende che occupano
fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1,
primo periodo,
del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e
successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono
sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «e di 45
milioni di euro
per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di
45 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
14. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le
parole: «31
dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009». Ai
fini dell'attuazione del presente comma, e'
autorizzata, per l'anno
2009, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul
Fondo per
l'occupazione.
15. Per il rifinanziamento delle proroghe a
ventiquattro mesi della
cassa integrazione guadagni straordinaria per
cessazione di
attivita', di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 5
ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni,
sono destinati 30
milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo
per
l'occupazione.
16. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della
salute e delle
politiche sociali assegna alla societa' Italia
Lavoro Spa (( 13
milioni )) di euro quale contributo agli oneri di
funzionamento e ai
costi generali di struttura. A tale onere si
provvede a carico del
Fondo per l'occupazione.
17. All'articolo 118, comma 16, della legge 23
dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, le parole: «e di 80
milioni di euro
per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e
di 80 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
(( 18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per
l'anno 2009, ai
soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo di
cui all'articolo
81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e' altresi'
riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per
l'acquisto di
latte artificiale e pannolini per i neonati di eta'
fino a tre mesi.
Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma.
18-bis. In considerazione del rilievo nazionale e
internazionale
nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella
cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia,per
l'anno 2009 e'
autorizzata la concessione di un contributo di 1
milione di euro in
favore della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio
e la ricerca in
oftalmologia, con sede in Roma. All'onere derivante
dal presente
comma si provvede a carico del Fondo per
l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
18-ter. Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 37:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «Ministero del
lavoro e della
previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base
delle risorse
finanziarie disponibili»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i
trattamenti di
pensione anticipata di cui al comma 1, lettera b),
pari a 10 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2009, e' posto a
carico del
bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente
al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali la
documentazione
necessaria al fine di ottenere il rimborso degli
oneri fiscalizzati.
Al compimento dell'eta' prevista per l'accesso al
trattamento di
pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei
beneficiari dei
trattamenti di cui al primo periodo, l'onere
conseguente e' posto a
carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per
la quota di
pensione connessa agli scivoli contributivi,
riconosciuti fino ad un
massimo di cinque annualita', che rimane a carico
del bilancio dello
Stato».
b) all'articolo 38, comma 2, la lettera b) e'
abrogata.
18-quater. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di
vecchiaia
anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende
in
ristrutturazione o riorganizzazione per crisi
aziendale, di cui
all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
come da ultimo
modificato dal comma 18-ter del presente articolo,
pari a 10 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti
a carico delle
disponibilita' del fondo di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a),
del presente decreto. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi
urgenti a
sostegno dell'occupazione), convertito, con
modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236:
«7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita
al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle
iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero
del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo
fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, primo comma, del
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636
(Modificazioni
delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie
per
l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e
per la
disoccupazione involontaria, e sostituzione
dell'assicurazione per la maternita' con
l'assicurazione
obbligatoria per la nuzialita' e la natalita'),
convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n.
1272, e
successive modificazioni:
«Art. 19. - In caso di disoccupazione involontaria
per
mancanza di lavoro, l'assicurato, qualora possa far
valere
almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di
contribuzione nel biennio precedente l'inizio del
periodo
di disoccupazione, ha diritto a una indennita'
giornaliera
fissata in relazione all'importo del contributo per
l'assicurazione disoccupazione versati nell'ultimo
anno di
contribuzione precedente la domanda di
prestazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione
delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Attuazione
delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive
modificazioni:
«Art. 12 (Fondi per la formazione e l'integrazione
del
reddito). - 1. I soggetti autorizzati alla
somministrazione
di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al
comma 4
un contributo pari al 4 per cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a
tempo
determinato per l'esercizio di attivita' di
somministrazione. Le risorse sono destinate per
interventi
a favore dei lavoratori assunti con contratto a
tempo
determinato intesi, in particolare, a promuovere
percorsi
di qualificazione e riqualificazione anche in
funzione di
continuita' di occasioni di impiego e a prevedere
specifiche misure di carattere previdenziale.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di
lavoro sono altresi' tenuti a versare ai fondi di
cui al
comma 4 un contributo pari al 4 per cento della
retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono
destinate
a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire
l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti
con
contratto a tempo indeterminato in caso di fine
lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare
l'utilizzo
della somministrazione di lavoro e la sua efficacia
anche
in termini di promozione della emersione del lavoro
non
regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento
nel
mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche
in
regime di accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e
riqualificazione professionale.
3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2
sono
attuati nel quadro di politiche stabilite nel
contratto
collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di
lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con decreto
del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentite le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori
di
lavoro maggiormente rappresentative nel predetto
ambito.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a
un
fondo bilaterale appositamente costituito, anche
nell'ente
bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto
collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di
lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'art. 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi dell'art. 12 del codice civile con
procedimento per
il riconoscimento rientrante nelle competenze del
Ministro
del lavoro e delle politiche sociali ai sensi
dell'art. 2,
comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito
di
autorizzazione del Ministero del lavoro e delle
politiche
sociali, previa verifica della congruita', rispetto
alle
finalita' istituzionali previste ai commi l e 2, dei
criteri di gestione e delle strutture di
funzionamento del
fondo stesso, con particolare riferimento alla
sostenibilita' finanziaria complessiva del sistema.
Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
esercita la
vigilanza sulla gestione dei fondi.
6. Restano in ogni caso salve le clausole dei
contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'art.
1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si
intendono soggetti alla disciplina di cui all'art.
26-bis
della legge 24 giugno 1997, n. 196.
8. In caso di omissione, anche parziale, dei
contributi
di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto
a
corrispondere, oltre al contributo omesso e alle
relative
sanzioni, una somma, a titolo di sanzione
amministrativa,
di importo pari a quella del contributo omesso; gli
importi
delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi
di cui
al comma 4.
9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle
politiche
sociali con proprio decreto, sentite le associazioni
dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu'
rappresentative sul piano nazionale puo' ridurre i
contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla
loro
congruita' con le finalita' dei relativi fondi».»
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 7 del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia
previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato
del
lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema
informatico del Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge
20
maggio 1988, n. 160:
«3. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui
all'art. 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n.
1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
aprile
1936, n. 1155, e' estesa, per il solo anno 1988,
anche ai
lavoratori di cui all'art. 40, ottavo e nono comma,
del
citato decreto-legge. Fermo restando il requisito
dell'anzianita' assicurativa di cui all'art. 19,
primo
comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.
636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
1939,
n. 1272, hanno diritto alla indennita' ordinaria di
disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza
dell'anno
di contribuzione nel biennio, nell'anno 1987 abbiano
prestato almeno settantotto giorni di attivita'
lavorativa,
per la quale siano stati versati o siano dovuti i
contributi per la assicurazione obbligatoria. I
predetti
lavoratori hanno diritto alla indennita' per un
numero di
giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e
comunque
non superiore alla differenza tra il numero 312,
diminuito
delle giornate di trattamento di disoccupazione
eventualmente goduto, e quello delle giornate di
lavoro
prestate.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per
agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di
lavoro, in
attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a),
della
legge 17 maggio 1999, n. 144), cosi' come modificato
e
integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297:
«Art. 1 (Finalita' e definizioni). - 1. Le
disposizioni
contenute nel presente decreto stabiliscono:
a) i principi fondamentali per l'esercizio della
potesta' legislativa delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano in materia di
revisione e
razionalizzazione delle procedure di collocamento,
nel
rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo
23
dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento
dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con
la
valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;
b) i principi per l'individuazione dei soggetti
potenziali destinatari di misure di promozione
all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone
le
condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi
comunitari intesi a promuovere strategie preventive
della
disoccupazione giovanile e della disoccupazione di
lunga
durata.
2. Ad ogni effetto si intendono per:
a) «adolescenti», i minori di eta' compresa fra i
quindici e diciotto anni, che non siano piu'
soggetti
all'obbligo scolastico;
b) «giovani», i soggetti di eta' superiore a
diciotto
anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in
possesso
di un diploma universitario di laurea, fino a
ventinove
anni compiuti, ovvero la diversa superiore eta'
definita in
conformita' agli indirizzi dell'Unione europea;
c) «stato di disoccupazione», la condizione del
soggetto
privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile
allo
svolgimento ed alla ricerca di una attivita'
lavorativa
secondo modalita' definite con i servizi competenti;
d) «disoccupati di lunga durata», coloro che, dopo
aver
perso un posto di lavoro o cessato un'attivita' di
lavoro
autonomo, siano alla ricerca di una nuova
occupazione da
piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se
giovani;
e) «inoccupati di lunga durata», coloro che, senza
aver
precedentemente svolto un'attivita' lavorativa,
siano alla
ricerca di un'occupazione da piu' di dodici mesi o
da piu'
di sei mesi se giovani;
f) «donne in reinserimento lavorativo», quelle che,
gia'
precedentemente occupate, intendano rientrare nel
mercato
del lavoro dopo almeno due anni di inattivita';
g) «servizi competenti», i centri per l'impiego di
cui
all'art. 4, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi
autorizzati o
accreditati a svolgere le previste funzioni, in
conformita'
delle norme regionali e delle province autonome di
Trento e
di Bolzano.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 61 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
(Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del
lavoro, di cui alla lege 14 febbraio 2003, n. 30) e
successive modificazioni:
«1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i
rappresentanti di commercio, i rapporti di
collaborazione
coordinata e continuativa, prevalentemente personale
e
senza vincolo di subordinazione, di cui all'art.
409, n. 3,
del codice di procedura civile devono essere
riconducibili
a uno o piu' progetti specifici o programmi di
lavoro o
fasi di esso determinati dal committente e gestiti
autonomamente dal collaboratore in funzione del
risultato,
nel rispetto del coordinamento con la organizzazione
del
committente e indipendentemente dal tempo impiegato
per
l'esecuzione della attivita' lavorativa.».
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione
separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che
esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva,
attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del
testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a),
dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla
vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno
1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'.».
- Si riporta il testo del comma 212 dell'art. 1
della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione
della finanza pubblica):
«212. Ai fini dell'obbligo previsto dall'art. 2,
comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti
titolari
di redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49,
comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,
n. 917, e successive modificazioni, hanno titolo ad
addebitare ai committenti, con effetto dal 26
settembre
1996, in via definitiva, una percentuale nella
misura del 4
per cento dei compensi lordi. Il versamento e'
effettuato
alle seguenti scadenze:
a) entro il 31 maggio di ciascun anno, un acconto
del
contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40
per
cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro
autonomo
risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa
all'anno precedente;
b) entro il 30 novembre di ciascun anno, un acconto
del
contributo dovuto nella misura corrispondente al 40
per
cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro
autonomo
risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa
all'anno precedente;
c) entro il 31 maggio di ciascun anno, il saldo del
contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1°
gennaio
ed il 31 dicembre dell'anno precedente.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 della
legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi):
«3. Il livello minimo imponibile ai fini del
versamento
dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di
cui al
comma 1 da ciascun assicurato e' fissato nella
misura del
minimale annuo di retribuzione che si ottiene
moltiplicando
per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1°
gennaio
dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli
operai
del settore artigianato e commercio dall'articolo 1
del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n.
537, e
successive modificazioni ed integrazioni.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni
urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico,
sociale e territoriale), convertito con
modificazioni dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, cosi' come modificato
dalla
presente legge:
«Art. 13 (Disposizioni in materia di previdenza
complementare, per il potenziamento degli
ammortizzatori
sociali e degli incentivi al reimpiego nonche'
conferma
dell'indennizzabilita' della disoccupazione nei casi
di
sospensione dell'attivita' lavorativa). - 1. Al fine
di
sostenere l'apparato produttivo anche attraverso la
graduale attuazione delle deleghe legislative in
materia di
previdenza complementare previste dall'art. 1, comma
2,
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e' autorizzata,
ai
sensi dell'art. 1, comma 42, della medesima legge,
la spesa
di 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni
di euro
per l'anno 2006 e 530 milioni di euro a decorrere
dall'anno
2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 20
milioni di
euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno
2006 e
506 milioni di euro per l'anno 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente
«Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze allo scopo
parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del
lavoro e delle politiche sociali, quanto a 14
milioni di
euro per l'anno 2007, mediante utilizzo di parte
delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art.
7,
comma 3, quanto a 10 milioni di euro per l'anno
2007,
mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 9-ter della legge 5 agosto
1978, n.
468, come determinata dalla tabella C della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
2. In attesa della riforma organica degli
ammortizzatori
sociali e del sistema degli incentivi
all'occupazione, per
gli anni 2005 e 2006, con decorrenza, in ogni caso,
non
anteriore alla data di entrata in vigore del
presente
decreto, sono adottati i seguenti interventi:
a) per i trattamenti di disoccupazione in pagamento
dal
1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 la durata
dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con
requisiti
normali, di cui all'art. 19, primo comma, del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
successive modificazioni, e' elevata a sette mesi
per i
soggetti con eta' anagrafica inferiore a cinquanta
anni e a
dieci mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o
superiore a cinquanta anni. La percentuale di
commisurazione alla retribuzione della predetta
indennita'
e' elevata al cinquanta per cento per i primi sei
mesi ed
e' fissata al quaranta per cento per i successivi
tre mesi
e al trenta per cento per gli ulteriori mesi. Resta
confermato il riconoscimento della contribuzione
figurativa
per il periodo di percezione del trattamento nel
limite
massimo di sei mesi per i soggetti con eta'
anagrafica
inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i
soggetti
con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta
anni. Gli
incrementi di misura e di durata di cui al presente
comma
non si applicano ai trattamenti di disoccupazione
agricoli,
ordinari e speciali, ne' all'indennita' ordinaria
con
requisiti ridotti di cui all'art. 7, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle
ipotesi di
perdita e sospensione dello stato di disoccupazione
disciplinate dalla normativa in materia di incontro
tra
domanda e offerta di lavoro. Per le finalita' di cui
alla
presente lettera, e' istituita, nell'ambito
dell'INPS, una
speciale evidenza contabile a cui affluisce per
l'anno 2005
l'importo di 307,55 milioni di euro e per l'anno
2006
l'importo di 427,23 milioni di euro;
b) all'art. 1, comma 155, primo periodo, della legge
30
dicembre 2004, n. 311, le parole: «310 milioni di
euro»
sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di
euro»; dopo
le parole: «entro il 31 dicembre 2005» sono inserite
le
seguenti: «e per gli accordi di settore entro il 31
dicembre 2006»; dopo le parole: «intervenuti entro
il 30
giugno 2005» sono inserite le seguenti: «che
recepiscono le
intese intervenute in sede istituzionale
territoriale»;
c) gli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche al
datore
di lavoro, in caso di assunzione, o all'utilizzatore
in
caso di somministrazione, di lavoratori collocati in
mobilita' ai sensi dell'art. 1, comma 155, della
legge 30
dicembre 2004, n. 311. Ai lavoratori posti in cassa
integrazione guadagni straordinaria ai sensi del
predetto
articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004,
dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre
2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre
2004, n. 291, ovvero, in caso di cessazione di
attivita',
dell'art. 1, comma 5, della citata legge n. 223 del
1991,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 8,
comma 9,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed all'art. 4,
comma
3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236. Fino
al 31 dicembre 2005 e con riferimento ai predetti
lavoratori l'applicazione del citato art. 4, comma
3, e'
effettuata indipendentemente dai limiti connessi
alla
fruizione per il lavoratore e all'ammissione per
l'impresa
ai trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria
e senza l'applicazione ivi prevista delle riduzioni
connesse con l'entita' dei benefici, nel limite di
10
milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo
per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disposizioni
di cui
alla presente lettera non si applicano con
riferimento ai
lavoratori che siano stati collocati in cassa
integrazione
guadagni straordinaria o siano stati collocati in
mobilita'
nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello
stesso o
di diverso settore di attivita' che, al momento
della
sospensione in cassa integrazione guadagni
straordinaria o
al momento del licenziamento, presenti assetti
proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa
che
assume o utilizza, ovvero risulti con quest'ultima
in
rapporto di collegamento o controllo;
d) nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005
a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, al
fine di agevolare i processi di mobilita'
territoriale
finalizzati al reimpiego presso datori di lavoro
privati ed
al mantenimento dell'occupazione, ai lavoratori in
mobilita' o sospesi in cassa integrazione guadagni
straordinaria, che accettino una sede di lavoro
distante
piu' di cento chilometri dal luogo di residenza, e'
erogata
una somma pari a una mensilita' dell'indennita' di
mobilita' in caso di contratto a tempo determinato
di
durata superiore a dodici mesi o pari a tre
mensilita'
dell'indennita' di mobilita' in caso di contratto a
tempo
indeterminato o determinato di durata superiore a
diciotto
mesi. Nel caso del distacco di cui all'art. 8, comma
3, del
citato decreto-legge n. 148 del 1993, in una sede di
lavoro
distante piu' di cento chilometri dal luogo di
residenza,
al lavoratore interessato viene erogata, nell'ambito
delle
risorse finanziarie di cui al primo periodo, una
somma pari
a una mensilita' dell'indennita' di mobilita' in
caso di
distacco di durata superiore a dodici mesi o pari a
tre
mensilita' dell'indennita' di mobilita' in caso di
distacco
di durata superiore a diciotto mesi. Con successivo
decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,
sono definite le relative modalita' attuative.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, lettere b),
c) e
d), il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1,
comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
e'
incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2005.
Il
predetto Fondo e' altresi' incrementato di 1,35
milioni di
euro a decorrere dall'anno 2007.
4. All'art. 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993,
n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio
1993, n. 236, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria del
predetto
Fondo e' stabilita in 10 milioni di euro.»;
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e
delle
politiche sociali, sentito il Comitato per il
coordinamento
delle iniziative per l'occupazione della Presidenza
del
Consiglio dei Ministri, tenuto conto dei fenomeni di
repentina crisi occupazionale in essere, sono
indicati i
criteri di priorita' per l'attribuzione delle
risorse e con
riferimento alle aree territoriali ed ai settori
industriali in crisi, nonche' i criteri di selezione
dei
soggetti a cui e' attribuita la gestione dei
programmi di
sviluppo locale connessi.».
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a
487,55 milioni di euro per l'anno 2005, a 427,23
milioni di
euro per l'anno 2006 e a 1,35 milioni di euro a
decorrere
dall'anno 2007, si provvede quanto a 456,05 milioni
di euro
per l'anno 2005, 402,23 milioni di euro per l'anno
2006 e
0,35 milioni di euro per l'anno 2007 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente
«Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo
scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
quanto a
23,5 milioni di euro per l'anno 2005, 17 milioni di
euro
per l'anno 2006 e un milione di euro per l'anno
2007,
mediante utilizzo, per l'anno 2005, di parte delle
maggiori
entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 10,
comma 2, e,
per gli anni successivi, mediante utilizzo delle
maggiori
entrate di cui all'art. 7, comma 3, e quanto a 8
milioni di
euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di
cui all'art. 9-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468, come
determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre
2004,
n. 311.
6. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti
derivanti dalle disposizioni introdotte ai sensi del
comma
2, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e
delle
politiche sociali ed al Ministero dell'economia e
delle
finanze, anche ai fini dell'adozione, per quanto
concerne
gli interventi previsti al comma 2, lettera a), dei
provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter,
comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ovvero delle misure correttive da
assumere
ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater),
della
medesima legge. Limitatamente al periodo
strettamente
necessario all'adozione dei predetti provvedimenti
correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa
rispetto alle
previsioni a legislazione vigente si provvede
mediante
corrispondente rideterminazione, da effettuare con
decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,
degli interventi posti a carico del Fondo di cui
all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993,
n. 236.
7. (soppresso).
8. (soppresso).
9. (soppresso).
10. (soppresso).
11. (soppresso).
12. (soppresso).
13. All'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, il sesto periodo e' sostituito dai
seguenti: «I piani aziendali, territoriali o
settoriali
sono stabiliti sentite le regioni e le province
autonome
territorialmente interessate. I progetti relativi ai
piani
individuali ed alle iniziative propedeutiche e
connesse ai
medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle
province
autonome territorialmente interessate, affinche' ne
possano
tenere conto nell'ambito delle rispettive
programmazioni.»;
b) al comma 2, le parole: «da due rappresentanti
delle
regioni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro
rappresentanti delle regioni».
13-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 e' aggiunto
il
seguente:
«5-bis Fino all'approvazione della legge regionale
prevista dal comma 5, la disciplina
dell'apprendistato
professionalizzante e' rimessa ai contratti
collettivi
nazionali di categoria stipulati da associazioni dei
datori
e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di
formazione professionale.):
«Art. 25 (Istituzione di un Fondo di rotazione). -
Per
favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al
Fondo
regionale europeo dei progetti realizzati dagli
organismi
di cui all'articolo precedente, e' istituito, presso
il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con
l'amministrazione autonoma e gestione fuori
bilancio, ai
sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041, un
Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui
dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si
provvede a
carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di
un
apposito capitolo di spesa nello stato di previsione
del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l'anno
1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1°
gennaio
1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da
1) a 5)
dell'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile
1974,
n. 114, e modificato dall'art. 11 della legge 3
giugno
1975, n. 160, sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo
integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria
contro
la disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12
della
legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata in misura
pari
allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette
all'obbligo
contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti
dall'aumento contribuitivo di cui al precedente
comma
affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento
delle
somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto
nazionale
della previdenza sociale con periodicita'
trimestrale.
La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione
non
utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da
quello
successivo alla data di entrata in vigore della
presente
legge, rimane acquisita alla gestione per
l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi,
derivante dall'applicazione della presente legge
nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte
mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del
capitolo
9001 dello stato di previsione della spesa del
Ministero
del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in
apposito conto corrente infruttifero aperto presso
la
tesoreria centrale e denominato «Ministero del
lavoro e
della previdenza sociale - somme destinate a
promuovere
l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti
realizzati
dagli organismi di cui all'art. 8 della decisione
del
consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE
del 1°
febbraio 1971, modificata dalla decisione n.
77/801/CEE del
20 dicembre 1977».».
- Si riporta il testo dell'art. 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001), cosi' come modificato dalla
presente
legge al comma 17 del presente articolo:
«Art. 118 (Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni di attivita'
svolte in
fondi comunitari e di Fondo sociale europeo). - 1.
Al fine
di promuovere, in coerenza con la programmazione
regionale
e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia
al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo
sviluppo
della formazione professionale continua, in
un'ottica di
competitivita' delle imprese e di garanzia di
occupabilita'
dei lavoratori, possono essere istituiti, per
ciascuno dei
settori economici dell'industria, dell'agricoltura,
del
terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al
comma
6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per
la
formazione continua, nel presente articolo
denominati
«fondi». Gli accordi interconfederali stipulati
dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale
possono prevedere l'istituzione di fondi anche per
settori
diversi, nonche', all'interno degli stessi, la
costituzione
di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I
fondi
relativi ai dirigenti possono essere costituiti
mediante
accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori
di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative, oppure come apposita sezione
all'interno
dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi,
previo
accordo tra le parti, si possono articolare
regionalmente o
territorialmente. I fondi possono finanziare in
tutto o in
parte piani formativi aziendali, territoriali,
settoriali o
individuali concordati tra le parti sociali, nonche'
eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e
comunque
direttamente connesse a detti piani concordate tra
le
parti. I piani aziendali, territoriali o settoriali
sono
stabiliti sentite le regioni e le province autonome
territorialmente interessate. I progetti relativi ai
piani
individuali ed alle iniziative propedeutiche e
connesse ai
medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle
province
autonome territorialmente interessate, affinche' ne
possano
tenere conto nell'ambito delle rispettive
programmazioni.
Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui
al
presente articolo, le risorse derivanti dal gettito
del
contributo integrativo stabilito dall'art. 25,
quarto
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e
successive
modificazioni, relative ai datori di lavoro che
aderiscono
a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di
cui al
presente comma, i fondi si attengono al criterio
della
redistribuzione delle risorse versate dalle aziende
aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al
rilascio di
autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e
delle
politiche sociali, previa verifica della conformita'
alle
finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione,
degli
organi e delle strutture di funzionamento dei fondi
medesimi e della professionalita' dei gestori. Il
Ministero
del lavoro e delle politiche sociali esercita
altresi' la
vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei
fondi; in
caso di irregolarita' o di inadempimenti, il
Ministero del
lavoro e delle politiche sociali puo' disporne la
sospensione dell'operativita' o il commissariamento.
Entro
tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il
Ministero del
lavoro e delle politiche sociali effettuera' una
valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi.
Il
presidente del collegio dei sindaci e' nominato dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Presso lo
stesso Ministero e' istituito, con decreto
ministeriale,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato,
l'«Osservatorio per la formazione continua» con il
compito
di elaborare proposte di indirizzo attraverso la
predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri
e
valutazioni in ordine alle attivita' svolte dai
fondi,
anche in relazione all'applicazione delle suddette
linee-guida. Tale Osservatorio e' composto da due
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle
politiche
sociali, dal consigliere di parita' componente la
Commissione centrale per l'impiego, da quattro
rappresentanti delle regioni designati dalla
Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da
un
rappresentante di ciascuna delle confederazioni
delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Tale
Osservatorio si
avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori
(ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete
alcun
compenso ne' rimborso spese per l'attivita'
espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi
effettuano
il versamento del contributo integrativo, di cui
all'art.
25 della legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni,
all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero,
una volta
dedotti i meri costi amministrativi, al fondo
indicato dal
datore di lavoro. L'adesione ai fondi e' fissata
entro il
31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio
successivo; le successive adesioni o disdette
avranno
effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro
il 31
gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica
al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai
fondi
la previsione, sulla base delle adesioni pervenute,
del
gettito del contributo integrativo, di cui all'art.
25
della legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni,
relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi
stessi
nonche' di quello relativo agli altri datori di
lavoro,
obbligati al versamento di detto contributo,
destinato al
Fondo per la formazione professionale e per
l'accesso al
Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'art. 9,
comma 5,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Lo
stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita'
di
adesione ai fondi interprofessionali e di
trasferimento
delle risorse agli stessi mediante acconti
bimestrali
nonche' a fornire, tempestivamente e con
regolarita', ai
fondi stessi, tutte le informazioni relative alle
imprese
aderenti e ai contributi integrativi da esse
versati. Al
fine di assicurare continuita' nel perseguimento
delle
finalita' istituzionali del Fondo per la formazione
professionale e per l'accesso al FSE, di cui
all'art. 9,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993,
n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo
periodo
del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio
1999, n.
144.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del
comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui
al
quarto comma dell'art. 25 della citata legge n. 845
del
1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non
aderiscono
ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo
integrativo di cui al quarto comma dell'art. 25
della
citata legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni,
secondo le modalita' vigenti prima della data di
entrata in
vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni
sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale,
alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000,
n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro
e
delle politiche sociali.
7. [I fondi, previo accordo tra le parti, si possono
articolare regionalmente o territorialmente].
8. In caso di omissione, anche parziale, del
contributo
integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845
del 1978,
il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere il
contributo
omesso e le relative sanzioni, che vengono versate
dall'INPS al fondo prescelto.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati, entro
centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente
legge, modalita', termini e condizioni per il
concorso al
finanziamento di progetti di ristrutturazione
elaborati
dagli enti di formazione entro il limite massimo di
lire
100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle
risorse
preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione
di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio
1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite su
base
regionale in riferimento al numero degli enti e dei
lavoratori interessati dai processi di
ristrutturazione,
con priorita' per i progetti di ristrutturazione
finalizzati a conseguire i requisiti previsti per
l'accreditamento delle strutture formative ai sensi
dell'accordo sancito in sede di conferenza
permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di
Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue
eventuali
modifiche.
10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20
per
cento la quota del gettito complessivo da destinare
ai
fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal
contributo integrativo di cui all'art. 25 della
legge 21
dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui
all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita al 30
per
cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati le modalita' ed
i
criteri di destinazione al finanziamento degli
interventi
di cui all'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre
1998,
n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi
per
l'anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000
dall'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999,
n. 144,
sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al
citato art. 25 della legge n. 845 del 1978, per
finanziare,
in via prioritaria, i piani formativi aziendali,
territoriali o settoriali concordati tra le parti
sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per
essere
destinati ai fondi, a seguito della loro
istituzione. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,
sono determinati i termini ed i criteri di
attribuzione
delle risorse di cui al presente comma ed al comma
10.
13. Per le annualita' di cui al comma 12, l'INPS
continua ad effettuare il versamento stabilito
dall'art. 1,
comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al
Fondo di
rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie di
cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
ed il
versamento stabilito dall'art. 9, comma 5, del
citato
decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo
di cui
al medesimo comma.
14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i
cui
oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti
pubblici di
ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o
ad
impiegare personale a tempo determinato per tutta la
durata
degli stessi. La presente disposizione si applica
anche ai
programmi o alle attivita' di assistenza tecnica in
corso
di svolgimento alla data di entrata in vigore della
presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione
delle
risorse del Fondo sociale europeo, amministrate
negli
esercizi antecedenti la programmazione comunitaria
1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del
lavoro e
della previdenza sociale tramite la gestione fuori
bilancio
del Fondo di rotazione istituito dall'art. 25 della
legge
21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni,
possono essere destinati alla copertura di oneri
derivanti
dalla responsabilita' sussidiaria dello Stato membro
ai
sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale,
con proprio decreto, destina nell'ambito delle
risorse di
cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17
maggio
1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi,
per
l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni
2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di
euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, per le attivita' di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche
se
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di
eta',
secondo le modalita' di cui all'art. 16 della legge
24
giugno 1997, n. 196.».
- Si riporta il testo del comma 72 dell'art. 1 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione
della finanza pubblica):
«72. A decorrere dal 1° gennaio 1996, i due terzi
delle
maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo
disposto dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845,
e successive modificazioni, sono versati dall'INPS
al Fondo
di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie,
istituito dall'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183,
per essere destinati al cofinanziamento degli
interventi
del Fondo sociale europeo, secondo scadenze e
modalita' da
stabilire con apposito decreto del Ministro del
tesoro di
concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza
sociale, a modifica di quelle attualmente in
vigore.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del gia' citato
decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive
modificazioni:
«Art. 12 (Fondi per la formazione e l'integrazione
del
reddito). - 1. I soggetti autorizzati alla
somministrazione
di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al
comma 4
un contributo pari al 4 per cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a
tempo
determinato per l'esercizio di attivita' di
somministrazione. Le risorse sono destinate per
interventi
a favore dei lavoratori assunti con contratto a
tempo
determinato intesi, in particolare, a promuovere
percorsi
di qualificazione e riqualificazione anche in
funzione di
continuita' di occasioni di impiego e a prevedere
specifiche misure di carattere previdenziale.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di
lavoro sono altresi' tenuti a versare ai fondi di
cui al
comma 4 un contributo pari al 4 per cento della
retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono
destinate
a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire
l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti
con
contratto a tempo indeterminato in caso di fine
lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare
l'utilizzo
della somministrazione di lavoro e la sua efficacia
anche
in termini di promozione della emersione del lavoro
non
regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento
nel
mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche
in
regime di accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e
riqualificazione professionale.
3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2
sono
attuati nel quadro di politiche stabilite nel
contratto
collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di
lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con decreto
del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentite le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori
di
lavoro maggiormente rappresentative nel predetto
ambito.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a
un
fondo bilaterale appositamente costituito, anche
nell'ente
bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto
collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di
lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'art. 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi dell'art. 12 del codice civile con
procedimento per
il riconoscimento rientrante nelle competenze del
Ministro
del lavoro e delle politiche sociali ai sensi
dell'art. 2,
comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito
di
autorizzazione del Ministero del lavoro e delle
politiche
sociali, previa verifica della congruita', rispetto
alle
finalita' istituzionali previste ai commi l e 2, dei
criteri di gestione e delle strutture di
funzionamento del
fondo stesso, con particolare riferimento alla
sostenibilita' finanziaria complessiva del sistema.
Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
esercita la
vigilanza sulla gestione dei fondi.
6. Restano in ogni caso salve le clausole dei
contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'art.
1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si
intendono soggetti alla disciplina di cui all'art.
26-bis
della legge 24 giugno 1997, n. 196.
8. In caso di omissione, anche parziale, dei
contributi
di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto
a
corrispondere, oltre al contributo omesso e alle
relative
sanzioni, una somma, a titolo di sanzione
amministrativa,
di importo pari a quella del contributo omesso; gli
importi
delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi
di cui
al comma 4.
9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle
politiche
sociali con proprio decreto, sentite le associazioni
dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu'
rappresentative sul piano nazionale puo' ridurre i
contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla
loro
congruita' con le finalita' dei relativi fondi.».
- Il regolamento (CE) n. 800/2008 recante
«Regolamento
della Commissione che dichiara alcune categorie di
aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione
degli
articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale
di
esenzione per categoria)» e' pubblicato nella
G.U.U.E. 9
agosto 2008, n. L 214.
- Si riporta il testo del comma 521 dell'art. 2
della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato -
legge finanziaria 2008), e successive modificazioni:
«521. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e nel limite complessivo di spesa di 470
milioni di
euro, di cui 20 milioni per il settore agricolo e 10
milioni per il comparto della pesca, a carico del
Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del
lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro
il 31
dicembre 2008, in deroga alla vigente normativa,
concessioni, anche senza soluzione di continuita',
dei
trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria,
di mobilita' e di disoccupazione speciale, nel caso
di
programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionale,
anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori
coinvolti in detti programmi definiti in specifici
accordi
in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno
2008 che
recepiscono le intese gia' stipulate in sede
territoriale
ed inviate al Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale entro il 20 maggio 2008. Nell'ambito delle
risorse
finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti
concessi
ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27
dicembre
2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto
del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,
qualora i
piani di gestione delle eccedenze gia' definiti in
specifici accordi in sede governativa abbiano
comportato
una riduzione nella misura almeno del 10 per cento
del
numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31
dicembre 2007.».
- Si riporta il testo dell'art. 1-quinquies del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 (Interventi
urgenti in
materia di politiche del lavoro e sociali)
convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291,
e
successive modificazioni:
«Art.1-quinquies. - 1. Il lavoratore sospeso in
cassa
integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli
articoli
1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive
modificazioni, nonche' ai sensi del primo periodo
del comma
1 dell'art. 1-bis del presente decreto, decade dal
trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un
corso
di formazione o di riqualificazione o non lo
frequenti
regolarmente. Il lavoratore destinatario del
trattamento di
mobilita', la cui iscrizione nelle relative liste
sia
finalizzata esclusivamente al reimpiego, del
trattamento di
disoccupazione speciale, di indennita' o sussidi, la
cui
corresponsione e' collegata allo stato di
disoccupazione o
inoccupazione, del trattamento straordinario di
integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1
dell'art. 1, ovvero destinatario dei trattamenti
concessi o
prorogati ai sensi di normative speciali in deroga
alla
vigente legislazione, decade dai trattamenti
medesimi,
anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato
ammesso
al trattamento con decorrenza anteriore alla data di
entrata in vigore del presente decreto, quando: a)
rifiuti
di essere avviato ad un progetto individuale di
inserimento
nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di
formazione o
di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente;
b) non
accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un
livello
retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto
a
quello delle mansioni di provenienza. Le
disposizioni di
cui al presente comma si applicano quando le
attivita'
lavorative o di formazione ovvero di
riqualificazione si
svolgono in un luogo che non dista piu' di 50
chilometri
dalla residenza del lavoratore o comunque
raggiungibile
mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto
pubblici.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, i responsabili
della
attivita' formativa, le agenzie per il lavoro ovvero
i
datori di lavoro comunicano direttamente all'Inps e,
in
caso di mobilita', al servizio per l'impiego
territorialmente competente ai fini della
cancellazione
dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono
essere
ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A
seguito
di detta comunicazione l'Inps dichiara la decadenza
dai
medesimi, dandone comunicazione agli interessati.
1-ter. Avverso gli atti di cui al comma 1-bis e'
ammesso
ricorso entro quaranta giorni alle direzioni
provinciali
del lavoro territorialmente competenti che decidono,
in via
definitiva, nei trenta giorni successivi alla data
di
presentazione del ricorso. La decisione del ricorso
e'
comunicata all'Inps e, nel caso di mobilita', al
competente
servizio per l'impiego.
1-quater. La mancata comunicazione di cui al comma
1-bis
e' valutata ai fini della verifica del corretto
andamento
dell'attivita' svolta da parte delle agenzie per il
lavoro
ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto
legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
1-quinquies. Il regime delle decadenze di cui ai
commi
da 1 a 1-quater del presente articolo si applica ai
lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali
di cui
all'art. 1-bis, comma 1, del presente decreto. Ai
fini
dell'erogazione dei trattamenti, i lavoratori
beneficiari
sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di
servizio
presso i competenti Centri per l'impiego o presso le
Agenzie incaricate del programma di reimpiego.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 23
luglio
1991, m. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione,
mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione
di
direttive della Comunita' europea, avviamento al
lavoro ed
altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro):
«Art. 7 (Indennita' di mobilita'). - 1. I lavoratori
collocati in mobilita' ai sensi dell'art. 4, che
siano in
possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1,
hanno
diritto ad una indennita' per un periodo massimo di
dodici
mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che
hanno
compiuto i quaranta anni e a trentasei per i
lavoratori che
hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta
nella
misura percentuale, di seguito indicata, del
trattamento
straordinario di integrazione salariale che hanno
percepito
ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo
immediatamente
precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta
per
cento.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n.
218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per
un
periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a
trentasei
per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni
e a
quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i
cinquanta
anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta
per
cento.
3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con
effetto
dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari
all'aumento
della indennita' di contingenza dei lavoratori
dipendenti.
Essa non e' comunque corrisposta successivamente
alla data
del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a
questa
data non e' ancora maturato il diritto alla pensione
di
vecchiaia, successivamente alla data in cui tale
diritto
viene a maturazione.
4. L'indennita' di mobilita' non puo' comunque
essere
corrisposta per un periodo superiore all'anzianita'
maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa
che
abbia attivato la procedura di cui all'art. 4.
5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano
richiesta
per intraprendere un'attivita' autonoma o per
associarsi in
cooperativa in conformita' alle norme vigenti
possono
ottenere la corresponsione anticipata
dell'indennita' nelle
misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il
numero di
mensilita' gia' godute. Fino al 31 dicembre 1992,
per i
lavoratori in mobilita' delle aree di cui al comma 2
che
abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa
somma e'
aumentata di un importo pari a quindici mensilita'
dell'indennita' iniziale di mobilita' e comunque non
superiore al numero dei mesi mancanti al compimento
dei
sessanta anni di eta'. Per questi ultimi lavoratori
il
requisito di anzianita' aziendale di cui all'art.
16, comma
1, e' elevato in misura pari al periodo trascorso
tra la
data di entrata in vigore della presente legge e
quella del
loro collocamento in mobilita'. Le somme corrisposte
a
titolo di anticipazione dell'indennita' di mobilita'
sono
cumulabili con il beneficio di cui all'art. 17,
legge 27
febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del
lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del
tesoro, sono determinate le modalita' e le
condizioni per
la corresponsione anticipata dell'indennita' di
mobilita',
le modalita' per la restituzione nel caso in cui il
lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a
quello della
corresponsione, assuma una occupazione alle altrui
dipendenze nel settore privato o in quello pubblico,
nonche' le modalita' per la riscossione delle somme
di cui
all'art. 5, commi 4 e 6.
6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito
delle circoscrizioni o nel maggior ambito
determinato dalla
Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista
un
rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti
alla
prima classe della lista di collocamento e
popolazione
residente in eta' da lavoro, ai lavoratori collocati
in
mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al
momento della cessazione del rapporto, abbiano
compiuto
un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni
rispetto a
quella prevista dalla legge per il pensionamento di
vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore
a
quella minima prevista per il predetto
pensionamento,
diminuita del numero di settimane mancanti alla data
di
compimento dell'eta' pensionabile, l'indennita' di
mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La
misura
dell'indennita' per i periodi successivi a quelli
previsti
nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori
collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre
1992
che, al momento della cessazione del rapporto,
abbiano
compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni
rispetto a quella prevista dalla legge per il
pensionamento
di vecchiaia e possano far valere,
nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore
a
ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino
alla
data di maturazione del diritto al pensionamento di
anzianita'. Per i lavoratori dipendenti
anteriormente alla
data del 1° gennaio 1991 dalle societa' non
operative della
Societa' di Gestione e Partecipazioni Industriali
S.p.A.
(GEPI) e della Iniziative Sardegna S.p.A. (INSAR) si
prescinde dal requisito dell'anzianita'
contributiva;
l'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere
corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.
8. L'indennita' di mobilita' sostituisce ogni altra
prestazione di disoccupazione nonche' le indennita'
di
malattia e di maternita' eventualmente spettanti.
9. I periodi di godimento dell'indennita' di
mobilita',
ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla
corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono
riconosciuti d'ufficio utili ai fini del
conseguimento del
diritto alla pensione e ai fini della determinazione
della
misura della pensione stessa. Per detti periodi il
contributo figurativo e' calcolato sulla base della
retribuzione cui e' riferito il trattamento
straordinario
di integrazione salariale di cui al comma 1. Le
somme
occorrenti per la copertura della contribuzione
figurativa
sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle
gestioni pensionistiche competenti.
10. Per i periodi di godimento dell'indennita' di
mobilita' spetta l'assegno per il nucleo familiare
di cui
all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988,
n. 153.
11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli
edili,
rientranti nel campo di applicazione della normativa
che
disciplina l'intervento straordinario di
integrazione
salariale, versano alla gestione di cui all'art. 37,
legge
9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio
calcolato
con riferimento alle retribuzioni assoggettate al
contributo integrativo per l'assicurazione
obbligatoria
contro la disoccupazione involontaria, in misura
pari a
0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal
periodo
di paga in corso alla data di entrata in vigore
della
presente legge e fino al periodo di paga in corso al
31
dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di
aliquota
percentuale a decorrere dal periodo di paga
successivo a
quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il
periodo
di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di
lavoro
tenuti al versamento del contributo transitorio sono
esonerati, per i periodi corrispondenti e per i
corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal
versamento del contributo di cui all'art. 22, legge
11
marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
12. L'indennita' prevista dal presente articolo e'
regolata dalla normativa che disciplina
l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria,
in
quanto applicabile, nonche' dalle disposizioni di
cui
all'art. 37, legge 9 marzo 1989, n. 88.
13. Per i giornalisti l'indennita' prevista dal
presente
articolo e' a carico dell'Istituto nazionale di
previdenza
dei giornalisti italiani. Le somme e i contributi di
cui al
comma 11 e all'art. 4, comma 3, sono dovuti al
predetto
Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni
relative
alle procedure previste dall'art. 4, comma 10,
nonche' le
comunicazioni di cui all'art. 9, comma 3.
14. E' abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre
1968,
n. 1115, e successive modificazioni.
15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni
nei
primi tre anni successivi a quello di entrata in
vigore
della presente legge, il Ministro del tesoro, di
concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,
adegua i contributi di cui al presente articolo
nella
misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di
tali
gestioni.».
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 19
del
regio decreto 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni
delle
disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per
l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e
per la
disoccupazione involontaria, e sostituzione
dell'assicurazione per la maternita' con
l'assicurazione
obbligatoria per la nuzialita' e la natalita')
convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n.
1272:
«1. - In caso di disoccupazione involontaria per
mancanza di lavoro, l'assicurato, qualora possa far
valere
almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di
contribuzione nel biennio precedente l'inizio del
periodo
di disoccupazione, ha diritto a una indennita'
giornaliera
fissata in relazione all'importo del contributo per
l'assicurazione disoccupazione versati nell'ultimo
anno di
contribuzione precedente la domanda di
prestazione.».
- Si riporta il testo del comma 25 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione
del
Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro
e
competitivita' per favorire l'equita' e la crescita
sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di
lavoro e
previdenza sociale):
«25. Per i trattamenti di disoccupazione in
pagamento
dal 1° gennaio 2008 la durata dell'indennita'
ordinaria di
disoccupazione con requisiti normali, di cui
all'art. 19,
primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939,
n.
636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio
1939, n. 1272, e successive modificazioni, e'
elevata a
otto mesi per i soggetti con eta' anagrafica
inferiore a
cinquanta anni e a dodici mesi per i soggetti con
eta'
anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. E'
riconosciuta la contribuzione figurativa per
l'intero
periodo di percezione del trattamento nel limite
massimo
delle durate legali previste dal presente comma. La
percentuale di commisurazione alla retribuzione
della
predetta indennita' e' elevata al 60 per cento per i
primi
sei mesi ed e' fissata al 50 per cento per i
successivi due
mesi e al 40 per cento per gli ulteriori mesi. Gli
incrementi di misura e di durata di cui al presente
comma
non si applicano ai trattamenti di disoccupazione
agricoli,
ordinari e speciali, ne' all'indennita' ordinaria
con
requisiti ridotti di cui all'art. 7, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle
ipotesi di
perdita e sospensione dello stato di disoccupazione
disciplinate dalla normativa in materia di incontro
tra
domanda e offerta di lavoro.».
- Si riporta il testo dei commi 2 e 5 dell'art. 17
della
legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della
legislazione
in materia portuale), e successive modificazioni:
«2. Le autorita' portuali o, laddove non istituite,
le
autorita' marittime, autorizzano l'erogazione delle
prestazioni di cui al comma 1 da parte di una
impresa, la
cui attivita' deve essere esclusivamente rivolta
alla
fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione
delle
operazioni e dei servizi portuali, da individuare
secondo
una procedura accessibile ad imprese italiane e
comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata
di
adeguato personale e risorse proprie con specifica
caratterizzazione di professionalita'
nell'esecuzione delle
operazioni portuali, non deve esercitare
direttamente o
indirettamente le attivita' di cui agli articoli 16
e 18 e
le attivita' svolte dalle societa' di cui all'art.
21,
comma 1, lettera a), ne' deve essere detenuta
direttamente
o indirettamente da una o piu' imprese di cui agli
articoli
16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve
detenere
partecipazioni anche di minoranza in una o piu'
imprese di
cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a),
impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette
attivita' e partecipazioni prima del rilascio
dell'autorizzazione.».
«5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai
commi 2
e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono
erogate da
agenzie promosse dalle autorita' portuali o, laddove
non
istituite, dalle autorita' marittime e soggette al
controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata
ad un
organo direttivo composto da rappresentanti delle
imprese
di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera
a). Ai
fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia
assume
i lavoratori impiegati presso le imprese di cui
all'art.
21, comma 1, lettera b), che cessano la propria
attivita'.
Con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione,
di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza
sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed
il
funzionamento dell'agenzia.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 21 della
succitata legge n. 84 del 1994, e successive
modificazioni:
«1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18
marzo
1995 debbono costituirsi in una o piu' societa' di
seguito
indicate:
a) in una societa' secondo i tipi previsti nel libro
quinto, titoli V e VI, del codice civile, per
l'esercizio
in condizioni di concorrenza delle operazioni
portuali;
b) in una societa' o una cooperativa secondo i tipi
previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice
civile, per la fornitura di servizi, nonche', fino
al 31
dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga
all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
c) in una societa' secondo i tipi previsti nel libro
quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo
scopo
della mera gestione, sulla base dei beni gia'
appartenenti
alle compagnie e gruppi portuali disciolti.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1
del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 (Disposizioni
urgenti
in materia di sostegno al reddito, di incentivazione
all'occupazione e di carattere previdenziale),
convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52,
e
successive modificazioni, cosi' come modificati
dalla
presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di sostegno al
reddito). - 1. Il termine previsto dalle
disposizioni di
cui all'art. 4, comma 17, del decreto-legge 1°
ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28
novembre 1996, n. 608, relative alla possibilita' di
iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori
licenziati da imprese che occupano anche meno di
quindici
dipendenti per giustificato motivo oggettivo
connesso a
riduzione, trasformazione o cessazione di attivita'
o di
lavoro, e' prorogato fino alla riforma degli
ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009 ai
fini
dei benefici contributivi in caso di assunzione
dalle liste
medesime, nel limite complessivo massimo di 9
miliardi di
lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per
ciascuno
degli anni 1999, 2000 e 2001 nonche' di 60,4 milioni
di
euro per l'anno 2002 e di 45 milioni di euro per
ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005 e di 45 milioni di euro
per il
2006 nonche' di 37 milioni di euro per il 2007 e di
45
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009
a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236. A
tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale
rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale
della
previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione.
2. Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 5 e 8,
del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
come
modificato dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge
16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione
fino al
31 dicembre 2009. Alle finalita' del presente comma
si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione
di cui
al comma 1, e comunque entro il limite massimo di 30
miliardi di lire.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
gia'
citato decreto-legge n. 249 del 2004:
«1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a
carico
del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma
7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
nel caso
di cessazione dell'attivita' dell'intera azienda, di
un
settore di attivita', di uno o piu' stabilimenti o
parte di
essi, il trattamento straordinario di integrazione
salariale per crisi aziendale puo' essere prorogato,
sulla
base di specifici accordi in sede governativa, per
un
periodo fino a dodici mesi nel caso di programmi,
che
comprendono la formazione ove necessaria,
finalizzati alla
ricollocazione dei lavoratori, qualora il Ministero
del
lavoro e delle politiche sociali accerti nei primi
dodici
mesi il concreto avvio del piano di gestione delle
eccedenze occupazionali. A tale finalita' il Fondo
per
l'occupazione e' integrato di 63 milioni di euro per
l'anno
2004. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente
riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del
bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'
previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
delle
politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 29 dell'art. 81 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con
modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«29. E' istituito un Fondo speciale destinato al
soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di
natura
alimentare e successivamente anche energetiche e
sanitarie
dei cittadini meno abbienti.».
- Si riporta il testo dell'art. 37 della legge 5
agosto
1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria), e successive
modificazioni,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 37 (Esodo e prepensionamento). - 1. Ai
lavoratori
di cui ai precedenti articoli, con l'esclusione dei
giornalisti dipendenti delle imprese editrici di
giornali
periodici, e' data facolta' di optare, entro
sessanta
giorni dall'ammissione al trattamento di cui
all'art. 35
ovvero, nel periodo di godimento del trattamento
medesimo,
entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni
di
anzianita' contributiva richiesta, per i seguenti
trattamenti:
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al
numero
di unita' ammesse dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale: trattamento di pensione per
coloro che
possano far valere nella assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti
almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi
settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A
e B
allegate al decreto del Presidente della Repubblica
27
aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianita'
contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni;
i
periodi di sospensione per i quali e' ammesso il
trattamento di cui al citato articolo 35 sono
riconosciuti
utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla
presente
lettera; l'anzianita' contributiva non puo' comunque
risultare superiore a 35 anni;
b) per i giornalisti professionisti iscritti
all'INPGI,
dipendenti dalle imprese editrici di giornali
quotidiani e
di agenzie di stampa a diffusione nazionale,
limitatamente
al numero di unita' ammesso dal Ministero del
lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base
delle
risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di
ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di
crisi
aziendale: anticipata liquidazione della pensione di
vecchiaia al cinquantottesimo anno di eta', nei casi
in cui
siano stati maturati almeno diciotto anni di
anzianita'
contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI
medesimo
del requisito contributivo previsto dal secondo
comma
dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'INPGI
e
approvato con decreto interministeriale 24 luglio
1995, di
cui e' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale
n. 234
del 6 ottobre 1995.
«1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i
trattamenti di pensione anticipata, pari a 10
milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2009, di cui al
comma 1,
lettera b), e' posto a carico del bilancio dello
Stato.
L'INPGI presenta annualmente al Ministero del
lavoro, della
salute e delle politiche sociali la documentazione
necessaria al fine di ottenere il rimborso degli
oneri
fiscalizzati. Al compimento dell'eta' prevista per
l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia
ordinaria
da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al
primo
periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del
bilancio
dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione
connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti
fino ad un
massimo di cinque annualita', che rimane a carico
del
bilancio dello Stato».
2. L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI
di
cui alla lettera b) del comma 1 non puo' essere
superiore a
cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto
i
sessanta anni di eta', l'anzianita' contributiva e'
maggiorata di un periodo non superiore alla
differenza fra
i sessantacinque anni di eta' e l'eta' anagrafica
raggiunta, ferma restando la non superabilita' del
tetto
massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi
a
fruire dei benefici i giornalisti che risultino gia'
titolari di pensione a carico dell'assicurazione
generale
obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o
esclusive della medesima. I contributi assicurativi
riferiti a periodi lavorativi successivi
all'anticipata
liquidazione della pensione di vecchiaia sono
riassorbiti
dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione
contributiva riconosciuta al giornalista.
3. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli
operai
dell'industria corrisponde alla gestione
pensionistica una
somma pari all'importo risultante dall'applicazione
dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione
medesima sull'importo che si ottiene moltiplicando
per i
mesi di anticipazione della pensione l'ultima
retribuzione
percepita da ogni lavoratore interessato rapportati
al
mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione
guadagni sono iscritti per due terzi nella
contabilita'
separata relativa agli interventi straordinari e per
il
rimanente terzo a quella relativa agli interventi
ordinari.
4. Agli effetti del cumulo del trattamento di
pensione
di cui al presente articolo con la retribuzione si
applicano le norme relative alla pensione di
anzianita'.
5. Il trattamento di pensione di cui al presente
articolo non e' compatibile con le prestazioni a
carico
dell'assicurazione contro la disoccupazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 38 della succitata
legge
n. 416 del 1982, cosi' come modificato dalla
presente
legge:
«Art. 38 (INPGI). - 1. L'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni
Amendola»
(INPGI), ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n.
1564, 9
novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67,
gestisce
in regime di sostitutivita' le forme di previdenza
obbligatoria nei confronti dei giornalisti
professionisti e
praticanti e provvede, altresi', ad analoga gestione
anche
in favore dei giornalisti pubblicisti di cui
all'art. 1,
commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963,
n. 69,
titolari di un rapporto di lavoro subordinato di
natura
giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono
optare per
il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto
nazionale
della previdenza sociale. Resta confermata per il
personale
pubblicista l'applicazione delle vigenti
disposizioni in
materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di
sgravi
contributivi.
2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri
iscritti:
a) il trattamento straordinario di integrazione
salariale previsto dall'articolo 35;
b) (abrogata).
3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al
comma
2 sono a totale carico dell'INPGI.
4. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono
essere coordinate con le norme che regolano il
regime delle
prestazioni e dei contributi delle forme di
previdenza
sociale obbligatoria, sia generali che
sostitutive.».
TITOLO III
RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO
STRATEGICO NAZIONALE:
PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA
ACCELERATA PER
GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITA' PER
L'EDILIZIA
SCOLASTICA
(( Art. 19-bis
Istituzione del Fondo
di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria
giovanile
1. All'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 72 e' sostituito dal seguente:
«72. Al fine di consentire ai soggetti di eta'
inferiore a
trentacinque anni di accedere a finanziamenti
agevolati per sopperire
alle esigenze derivanti dalla peculiare attivita'
lavorativa svolta,
ovvero per sviluppare attivita' innovative e
imprenditoriali, e'
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri -
Dipartimento della gioventu', il Fondo di sostegno
per l'occupazione
e l'imprenditoria giovanile»;
b) al comma 73, le parole: «dei Fondi» sono
sostituite dalle
seguenti: «del Fondo»;
c) il comma 74 e' sostituito dal seguente:
«74. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ovvero
del Ministro con delega per la gioventu', di
concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della
presente disposizione, sono disciplinate le
modalita' operative di
funzionamento del Fondo di cui al comma 72». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 73 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 247 del 2007, cosi' come
modificato
dalla presente legge:
«73. La complessiva dotazione iniziale del Fondo di
cui
al comma 72 e' pari a 150 milioni di euro per l'anno
2008».
TITOLO III
RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO
STRATEGICO NAZIONALE:
PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA
ACCELERATA PER
GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITA' PER
L'EDILIZIA
SCOLASTICA
(( Art. 19-ter
Indennizzi per le aziende commerciali in crisi
1. L'indennizzo di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28
marzo 1996, n. 207, e' concesso, con le medesime
modalita' ivi
previste, a tutti i soggetti che si trovano in
possesso dei requisiti
di cui all'articolo 2 del medesimo decreto
legislativo nel periodo
compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre
2011.
2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del
decreto
legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli
iscritti alla
gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli
esercenti attivita' commerciali presso l'Istituto
nazionale della
previdenza sociale, e' prorogata, con le medesime
modalita', fino al
31 dicembre 2013.
3. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 28
marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai
soggetti di cui al
comma 1 entro il 31 gennaio 2012.
4. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28
marzo 1996, n.
207, e' erogato agli aventi diritto fino al momento
della decorrenza
del trattamento pensionistico di vecchiaia. ))
Riferimenti normativi:
- Si riportano i testi degli articoli 1, 5 e 7 del
decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207
(Attuazione della
delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28
dicembre
1995, n. 549, in materia di erogazione di un
indennizzo per
la cessazione dell'attivita' commerciale):
«Art. 1 (Indennizzo per la cessazione dell'attivita'
commerciale). - 1. Il presente decreto legislativo,
in
attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma
43,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istituisce, a
decorrere dal 1° gennaio 1996, un indennizzo per la
cessazione definitiva dell'attivita' commerciale ai
soggetti che esercitano, in qualita' di titolari o
coadiutori, attivita' commerciale al minuto in sede
fissa,
anche abbinata ad attivita' di somministrazione al
pubblico
di alimenti e bevande, ovvero che esercitano
attivita'
commerciale su aree pubbliche.».
«Art. 5 (Fondo per la razionalizzazione della rete
commerciale). - 1. Per le finalita' di cui al
presente
decreto e' istituito presso l'INPS il «Fondo degli
interventi per la razionalizzazione della rete
commerciale»
che opera mediante contabilita' separata nell'ambito
della
Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali
degli esercenti attivita' commerciali.
2. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e
il
31 dicembre 2000, gli iscritti alla Gestione di cui
al
comma 1 sono tenuti al versamento di un'aliquota
contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 per
cento.
Tale contribuzione e' riscossa unitamente a quella
prevista
dalla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Per l'anno 1996 il pagamento di cui al comma 2
deve
essere effettuato in unica soluzione entro il 20
ottobre
1996 con le modalita' stabilite dall'INPS.
4. La contribuzione aggiuntiva di cui al comma 2:
a) per la quota pari allo 0,07 per cento e'
destinata al
finanziamento del Fondo di cui al comma 1;
b) per la restante quota pari allo 0,02 per cento e'
devoluta alla Gestione dei contributi e delle
prestazioni
previdenziali degli esercenti attivita' commerciali.
5. Le somme non utilizzate o impegnate dal Fondo di
cui
al comma 1 a copertura degli oneri derivanti dalla
concessione dell'indennizzo vengono devolute alla
Gestione
dei contributi e delle prestazioni previdenziali
degli
esercenti attivita' commerciali, ove potranno essere
utilizzate a copertura delle prestazioni che fanno
carico
alla Gestione medesima.».
«Art. 7 (Procedure per la concessione
dell'indennizzo).
- 1. La domanda diretta ad ottenere la concessione
dell'indennizzo deve essere presentata presso le
sedi
periferiche dell'INPS sul modello appositamente
predisposto, unitamente alla documentazione probante
il
rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui
all'art.
2.
2. Le domande possono essere presentate entro il 31
gennaio 1999.
3. L'istruttoria delle domande viene effettuata,
secondo
l'ordine cronologico, dalla sede periferica
dell'INPS
competente per territorio, che verifica i requisiti
di
ammissibilita' delle domande e trasmette, con parere
motivato, le risultanze al Comitato di gestione
entro
trenta giorni dalla ricezione delle domande stesse.
4. Il Comitato di gestione decide in via definitiva
sulla concessione dell'indennizzo secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle domande alle sedi
periferiche dell'INPS e nei limiti della
disponibilita'
delle risorse del Fondo di cui all'art. 5.
5. Il Comitato di gestione puo' disporre la chiusura
anticipata del termine di presentazione delle
domande di
indennizzo in caso di esaurimento delle risorse del
Fondo.».
- Il succitato decreto legislativo n. 207 del 1996
e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile
1996,
n. 96.
TITOLO III
RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO
STRATEGICO NAZIONALE:
PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA
ACCELERATA PER
GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITA' PER
L'EDILIZIA
SCOLASTICA
Art. 20.
Norme straordinarie
per la velocizzazione delle procedure esecutive
di progetti facenti parte del quadro strategico
nazionale e
simmetrica modifica del relativo regime di
contenzioso amministrativo
1. In considerazione
delle particolari ragioni di urgenza connesse
con la contingente situazione economico finanziaria
del Paese ed al
fine di sostenere e assistere la spesa per
investimenti, compresi
quelli necessari per la messa in sicurezza delle
scuole, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro
competente per materia di concerto con il Ministro
dell'economia e
delle finanze, sono individuati gli investimenti
pubblici di
competenza statale, ivi inclusi quelli di pubblica
utilita', con
particolare riferimento agli interventi programmati
nell'ambito del
Quadro Strategico Nazionale programmazione
nazionale, ritenuti
prioritari per lo sviluppo economico del territorio
nonche' per le
implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi
sociali, nel
rispetto degli impegni assunti a livello
internazionale. Il decreto
di cui al presente comma e' emanato di concerto
anche con il Ministro
(( dello )) sviluppo economico quando riguardi
interventi programmati
(( nei settori dell'energia e delle
telecomunicazioni. )) Per quanto
riguarda gli interventi di competenza regionale si
provvede con
decreto del Presidente della Giunta Regionale ((
ovvero dei
Presidenti delle province autonome di Trento e di
Bolzano. ))
2. I decreti di cui al precedente comma 1
individuano i tempi di
tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e
il quadro
finanziario dello stesso. Sul rispetto dei suddetti
tempi vigilano
commissari straordinari delegati, nominati con i
medesimi
provvedimenti.
3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2
monitora l'adozione
degli atti e dei provvedimenti necessari per
l'esecuzione
dell'investimento; vigila sull'espletamento delle
procedure
realizzative e su quelle autorizzative, sulla
stipula dei contratti e
sulla cura delle attivita' occorrenti al
finanziamento, utilizzando
le risorse disponibili assegnate a tale fine.
Esercita ogni potere di
impulso, attraverso il piu' ampio coinvolgimento
degli enti e dei
soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento
degli stessi ed
il rispetto dei tempi. Puo' chiedere agli enti
coinvolti ogni
documento utile per l'esercizio dei propri compiti.
Quando non sia
rispettato o non sia possibile rispettare i tempi
stabiliti dal
cronoprogramma, il commissario comunica senza
indugio le circostanze
del ritardo al Ministro competente, ovvero al
Presidente della ((
Giunta regionale o ai Presidenti delle province
autonome di Trento e
di Bolzano. )) Qualora sopravvengano circostanze che
impediscano la
realizzazione totale o parziale dell'investimento,
il commissario
straordinario delegato propone al Ministro
competente ovvero al
Presidente della (( Giunta regionale o ai Presidenti
delle province
autonome di Trento e di Bolzano )) la revoca
dell'assegnazione delle
risorse.
4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma
3, il
commissario ha, sin dal momento della nomina, con
riferimento ad ogni
fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per
la sua
esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, previsti
dall'articolo 13
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito
dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, comunque applicabile per gli
interventi ivi
contemplati. Resta fermo il rispetto delle
disposizioni comunitarie,
(( nonche' di quanto disposto dall'articolo 8, comma
1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ))
5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente
articolo, il
commissario puo' avvalersi degli uffici delle
amministrazioni
interessate e del soggetto competente in via
ordinaria per la
realizzazione dell'intervento.
6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze
emesse dal
commissario non possono comportare oneri privi di
copertura
finanziaria in violazione dell'articolo 81 della
Costituzione e
determinare effetti peggiorativi sui saldi di
finanza pubblica, in
contrasto con gli obiettivi correlati con il patto
di stabilita' con
l'Unione europea.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega
il coordinamento
e la vigilanza sui commissari al Ministro competente
per materia che
esplica le attivita' delegate avvalendosi delle
strutture
ministeriali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri
(( a carico del
bilancio dello Stato. )) Per gli interventi di
competenza regionale
il Presidente della Giunta Regionale individua la
competente
struttura regionale. Le strutture di cui al presente
comma segnalano
alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato nella
realizzazione
dell'investimento, ai fini dell'eventuale esercizio
dell'azione di
responsabilita' di cui all'articolo 1 della legge 14
gennaio 1994, n.
20.
8. I provvedimenti adottati ai sensi del presente
articolo sono
comunicati agli interessati a mezzo fax o posta
elettronica
all'indirizzo da essi indicato. L'accesso agli atti
del procedimento
e' consentito entro dieci giorni dall'invio della
comunicazione del
provvedimento. Il termine per la notificazione del
ricorso al
competente Tribunale amministrativo regionale
avverso i provvedimenti
emanati ai sensi del presente articolo e' di trenta
giorni dalla
comunicazione (( o dall'avvenuta conoscenza,
comunque acquisita. ))
Il ricorso principale va depositato presso il T.a.r.
entro cinque
giorni dalla scadenza del termine di notificazione
del ricorso; in
luogo della prova della notifica puo' essere
depositata attestazione
dell'ufficiale giudiziario che il ricorso e' stato
consegnato per le
notifiche; la prova delle eseguite notifiche va
depositata entro
cinque giorni da quando e' disponibile. Le altre
parti si
costituiscono entro dieci giorni dalla notificazione
del ricorso
principale e entro lo stesso termine possono
proporre ricorso
incidentale; il ricorso incidentale va depositato
con le modalita' e
termini previsti per il ricorso principale. I motivi
aggiunti possono
essere proposti entro dieci giorni dall'accesso agli
atti e vanno
notificati e depositati con le modalita' previste
per il ricorso
principale. Il processo viene definito ad una
udienza da fissarsi
entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la
costituzione delle
parti diverse dal ricorrente; il dispositivo della
sentenza e'
pubblicato in udienza; la sentenza e' redatta in
forma semplificata,
con i criteri di cui all'articolo 26, (( quarto ))
comma, della legge
6 dicembre 1971 n. 1034. Le misure cautelari e
l'annullamento dei
provvedimenti impugnati non (( possono comportare,
)) in alcun caso,
la sospensione o la caducazione degli effetti del
contratto gia'
stipulato, e, (( in caso di annullamento degli atti
della procedura,
)) il giudice puo' esclusivamente disporre il
risarcimento degli
eventuali danni, ove comprovati, solo per
equivalente. Il
risarcimento per equivalente del danno comprovato
non puo' comunque
eccedere la misura (( del decimo dell'importo delle
opere che
sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse
risultato
aggiudicatario, in base all'offerta )) economica
presentata in gara.
(( Se la parte soccombente ha agito o resistito in
giudizio con mala
fede o colpa grave si applicano le disposizioni di
cui all'articolo
96 del codice di procedura civile. )) Per quanto non
espressamente
disposto dal presente articolo, si applica
l'articolo 23-bis della
legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e l'articolo 246 del
decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(( 8-bis. Per la stipulazione dei contratti ai sensi
del presente
articolo non si applica il termine di trenta giorni
previsto
dall'articolo 11, comma 10, del codice dei contratti
pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163. ))
9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su
proposta del Ministro competente per materia in
relazione alla
tipologia degli interventi, di concerto con il
Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la
corresponsione dei
compensi spettanti ai commissari straordinari
delegati di cui al
comma 2. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
nell'ambito delle
risorse assegnate per la realizzazione
dell'intervento. Con
esclusione dei casi di cui al comma 3, (( quarto e
quinto )) periodo,
il compenso non e' erogato qualora non siano
rispettati i termini per
l'esecuzione dell'intervento. Per gli interventi di
competenza
regionale si provvede con decreti del Presidente
della Giunta
regionale.
10. Per la realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti
produttivi strategici e di interesse (( nazionale ))
si applica
quanto specificamente previsto (( dalla Parte II, ))
Titolo III, Capo
IV, del (( codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e
forniture, di cui )) al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
(( Nella progettazione esecutiva relativa ai
progetti definitivi di
infrastrutture e insediamenti produttivi strategici
di preminente
interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo
III, Capo IV, del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 163
del 2006,
approvati prima della data di entrata in vigore del
decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142,
si applicano i
limiti acustici previsti nell'allegato 1 annesso al
medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004; non
si applica
l'articolo 11, comma 2, del citato decreto del
Presidente della
Repubblica n. 142 del 2004.
10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento
di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, e'
sostituito dal seguente:
«4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la
decisione sia
adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad
ogni effetto gli
atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche
edilizie, le
autorizzazioni, le approvazioni, i nullaosta,
previsti da leggi
statali e regionali. Se una o piu' amministrazioni
hanno espresso il
proprio dissenso nell'ambito della conferenza di
servizi,
l'amministrazione statale procedente, d'intesa con
la regione
interessata, valutate le specifiche risultanze della
conferenza di
servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti
espresse in detta
sede, assume comunque la determinazione di
conclusione del
procedimento di localizzazione dell'opera. Nel caso
in cui la
determinazione di conclusione del procedimento di
localizzazione
dell'opera non si realizzi a causa del dissenso
espresso da
un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela
ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita'
ovvero dalla regione
interessata, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 81,
quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio
1977, n. 616».
10-ter. Al fine della sollecita progettazione e
realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi di
cui al comma 10 del
presente articolo, per l'attivita' della struttura
tecnica di
missione prevista dall'articolo 163, comma 3,
lettera a), del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 163 del
2006, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2009 e
2010. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro
per ciascuno degli
anni 2009 e 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
145, comma 40, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni.
10-quater. Al fine di accedere al finanziamento
delle opere di cui
al presente comma da parte della Banca europea per
gli investimenti
(BEI), il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti predispone
forme appropriate di collaborazione con la BEI
stessa. L'area di
collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente
gli interventi
relativi alle opere infrastrutturali identificate
nel primo programma
delle infrastrutture strategiche, approvato dal
Comitato
interministeriale per la programmazione economica
con delibera n. 121
del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento
ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e
finanziato dalla legge
21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate nella
direttiva
2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile
2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per
le gallerie della
rete stradale transeuropea (TEN), e nella Parte II,
Titolo III, Capo
IV, del citato codice di cui al decreto legislativo
n. 163 del 2006,
nel rispetto dei requisiti e delle specifiche
necessari per
l'ammissibilita' al finanziamento da partedella BEI
e del principio
di sussidiarieta' al quale questa e' tenuta
statutariamente ad
attenersi.
10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-quater, il
Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti comunica ogni anno
alla BEI una lista
di progetti, tra quelli individuati dal Documento di
programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge
21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, suscettibili di
poter beneficiare di un finanziamento da parte della
BEI stessa.
10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), e'
aggiunta la
seguente:
«c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale
allo stato
naturale escavato nel corso dell'attivita' di
costruzione, ove sia
certo che il materiale sara' utilizzato a fini di
costruzione allo
stato naturale nello stesso sito in cui e' stato
scavato»;
b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le
seguenti parole:
«Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge
25
marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire
l'occupazione), convertito dalla legge 23 maggio
1997, n.
135:
«Art. 13 (Commissari straordinari e interventi
sostitutivi). - 1. Con decreti del Presidente del
Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente,
di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,
sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo
Stato
contribuisce, anche indirettamente o con apporto di
capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati
con
risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse
nazionale per le implicazioni occupazionali ed i
connessi
riflessi sociali, gia' appaltati o affidati a
general
contractor in concessione o comunque ricompresi in
una
convenzione quadro oggetto di precedente gara e la
cui
esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non
sia
iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte
temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi
decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
sono
nominati uno o piu' commissari straordinari.
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla
data
della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1,
le
amministrazioni competenti adottano i provvedimenti,
anche
di natura sostitutiva, necessari perche'
l'esecuzione
dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio,
salvi gli
effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale
delle
opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta,
e'
emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al
comma
2, il commissario straordinario di cui al comma 1
provvede
in sostituzione degli organi ordinari o
straordinari,
avvalendosi delle relative strutture. In caso di
competenza
regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti
necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione
sono
comunicati dal commissario straordinario al
presidente
della regione o della provincia, al sindaco della
citta'
metropolitana o del comune, nel cui ambito
territoriale e'
prevista, od in corso, anche se in parte
temporaneamente
sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori,
i
quali, entro quindici giorni dalla ricezione,
possono
disporne la sospensione, anche provvedendo
diversamente;
trascorso tale termine e in assenza di sospensione,
i
provvedimenti del commissario sono esecutivi.
4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai
precedenti commi i commissari straordinari
provvedono in
deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto
comunque
della normativa comunitaria sull'affidamento di
appalti di
lavori, servizi e forniture, della normativa in
materia di
tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del
patrimonio
storico, artistico e monumentale, nonche' dei
principi
generali dell'ordinamento.
4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi
vigenti devono contenere l'indicazione delle
principali
norme cui si intende derogare e devono essere
motivati.
4-quater. Il commissario straordinario, al fine di
consentire il pronto avvio o la pronta ripresa
dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo'
essere
abilitato ad assumere direttamente determinate
funzioni di
stazione appaltante, previste dalla legge 11
febbraio 1994,
n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti
all'avvio o
alla ripresa dei lavori. Nei casi di risoluzione del
contratto d'appalto pronunciata dal commissario
straordinario, l'appaltatore deve provvedere al
ripiegamento dei cantieri che fossero gia' allestiti
ed
allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze
nel termine a tal fine assegnato dallo stesso
commissario
straordinario; in caso di mancato rispetto del
termine
assegnato, il commissario straordinario provvede
d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e
spese. Ai
fini di cui al secondo periodo non sono opponibili
eccezioni od azioni cautelari, anche possessorie, o
di
urgenza o comunque denominate che impediscano o
ritardino
lo sgombero e ripiegamento anzidetti.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta
del Ministro competente, di concerto con il Ministro
del
tesoro, puo' disporre, in luogo della prosecuzione
dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
l'utilizzazione delle somme non impegnabili
nell'esercizio
finanziario in corso per le opere stesse,
destinandole alla
realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a
uffici
pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8,
commi 2
e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio
1997, n. 30.
6. Al fine di assicurare l'immediata operativita'
del
servizio tecnico di cui all'art. 5, comma 3, legge
11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
anche
allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione
delle
opere per le quali sussistano cause ostative alla
regolare
esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici
provvede, in
deroga all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre
1996,
n. 662, e successive modificazioni, alla copertura,
mediante concorso per esami, di venticinque posti
con
qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi
e
venti tecnici, a valere sulle unita' di cui all'art.
5,
comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo
per
l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a
decorrere dal
1998, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione
del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo
utilizzando
quanto a lire 1 miliardo per il 1997
l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999
l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei
Ministri.
7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1,
saranno
stabiliti i criteri per la corresponsione dei
compensi
spettanti ai commissari straordinari di cui al
medesimo
comma 1. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al
predetto comma 1.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 8 del
gia'
citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:
«1. Il divieto di prospezione, ricerca e
coltivazione di
idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di
cuiall'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come
modificatadall'art. 26 della legge 31 luglio 2002,
n. 179,
si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri,
d'intesa con la regione Veneto, su proposta del
Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, non
abbia definitivamente accertato la non sussistenza
di
rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla
base
di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere
presentati
dai titolari di permessi di ricerca e delle
concessioni di
coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione
piu'
conservativi e prevedendo l'uso delle migliori
tecnologie
disponibili per la coltivazione. Ai fini della
suddetta
attivita' di accertamento, il Ministro dell'ambiente
e
della tutela del territorio e del mare si avvale
dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca
ambientale (ISPRA), di cuiall'art. 28 del presente
decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 81 della
Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci
e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere
concesso se non per legge e per periodi non
superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si
possono
stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese
deve
indicare i mezzi per farvi fronte.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 14
gennaio
1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e
controllo della Corte dei conti):
«Art. 1 (Azione di responsabilita'). - 1. La
responsabilita' dei soggetti sottoposti alla
giurisdizione
della Corte dei conti in materia di contabilita'
pubblica
e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni
commessi
con dolo o con colpa grave, ferma restando
l'insindacabilita' nel merito delle scelte
discrezionali.
Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo
le leggi
vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante
causa
e di conseguente indebito arricchimento degli eredi
stessi.
1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo
restando
il potere di riduzione, deve tenersi conto dei
vantaggi
comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla
comunita'
amministrata in relazione al comportamento degli
amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al
giudizio di responsabilita'.
1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi
collegiali la
responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro
che hanno
espresso voto favorevole. Nel caso di atti che
rientrano
nella competenza propria degli uffici tecnici o
amministrativi la responsabilita' non si estende ai
titolari degli organi politici che in buona fede li
abbiano
approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito
l'esecuzione.
1-quater. Se il fatto dannoso e' causato da piu'
persone, la Corte dei conti, valutate le singole
responsabilita', condanna ciascuno per la parte che
vi ha
preso.
1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i
soli
concorrenti che abbiano conseguito un illecito
arricchimento o abbiano agito con dolo sono
responsabili
solidalmente. La disposizione di cui al presente
comma si
applica anche per i fatti accertati con sentenza
passata in
giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data
di
entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995,
n. 248.
In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali
non si
estende la responsabilita' solidale e' effettuata in
sede
di ricorso per revocazione.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in
ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in
cui si
e' verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di
occultamento doloso del danno, dalla data della sua
scoperta.
2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di
applicazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge
27
agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si
compie
entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque
non prima
del 31 dicembre 1996.
2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla
data
del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo
un
termine di prescrizione decennale, la prescrizione
si
compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel piu'
breve
termine dato dal compiersi del decennio.
3. Qualora la prescrizione del diritto al
risarcimento
sia maturata a causa di omissione o ritardo della
denuncia
del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti
che
hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi,
l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data
in cui
la prescrizione e' maturata.
4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita'
amministrativa degli amministratori e dipendenti
pubblici
anche quando il danno sia stato cagionato ad
amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di
appartenenza, per i fatti commessi successivamente
alla
data di entrata in vigore della presente legge.».
- Si riporta il testo del quarto comma dell'art. 26
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione
dei
tribunali amministrativi regionali):
«4. Nel caso in cui ravvisino la manifesta
fondatezza
ovvero la manifesta irricevibilita',
inammissibilita',
improcedibilita' o infondatezza del ricorso, il
tribunale
amministrativo regionale e il Consiglio di Stato
decidono
con sentenza succintamente motivata. La motivazione
della
sentenza puo' consistere in un sintetico riferimento
al
punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo,
ovvero, se
del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso,
il
giudice provvede anche sulle spese di giudizio,
applicando
le norme del codice di procedura civile.».
- Si riporta il testo dell'art. 96 del codice di
procedura civile:
«Art. 96 (Responsabilita' aggravata). - Se risulta
che
la parte soccombente ha agito o resistito in
giudizio con
mala fede o colpa grave [c.p.c. 220], il giudice, su
istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che
alle
spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche
d'ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per
cui
e' stato eseguito un provvedimento cautelare [c.p.c.
669-bis], o trascritta domanda giudiziale [c.c.
2652,
2818], o iscritta ipoteca giudiziale, oppure
iniziata o
compiuta l'esecuzione forzata [c.c. 2920, 2927; c.p.
483],
su istanza della parte danneggiata condanna al
risarcimento
dei danni [c.p.c. 97] l'attore o il creditore
procedente,
che ha agito senza la normale prudenza. La
liquidazione dei
danni e' fatta a norma del comma precedente.».
- Si riporta il testo dell'art. 23-bis della gia'
citata
legge n. 1034 del 1971:
«Art. 23-bis. - 1. Le disposizioni di cui al
presente
articolo si applicano nei giudizi davanti agli
organi di
giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a procedure di
affidamento
di incarichi di progettazione e di attivita'
tecnico-amministrative ad esse connesse;
b) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere
pubbliche o di pubblica utilita', ivi compresi i
bandi di
gara e gli atti di esclusione dei concorrenti,
nonche'
quelli relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate alle predette
opere;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi
pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e
gli
atti di esclusione dei concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle autorita'
amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni ai sensi dell'art. 22 della legge 8
giugno
1990, n. 142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera
del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23
agosto
1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali
e
quelli connessi concernenti la formazione e il
funzionamento degli organi.
2. I termini processuali previsti sono ridotti alla
meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso.
3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma,
il
tribunale amministrativo regionale chiamato a
pronunciarsi
sulla domanda cautelare, accertata la completezza
del
contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello
stesso
ai sensi dell'art. 21, se ritiene ad un primo esame
che il
ricorso evidenzi l'illegittimita' dell'atto
impugnato e la
sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile,
fissa
con ordinanza la data di discussione nel merito alla
prima
udienza successiva al termine di trenta giorni dalla
data
di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto
dell'istanza
cautelare da parte del tribunale amministrativo
regionale,
ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di
primo
grado, la pronunzia di appello e' trasmessa al
tribunale
amministrativo regionale per la fissazione
dell'udienza di
merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni
decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da
parte
della segreteria del tribunale amministrativo
regionale che
ne da' avviso alle parti.
4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono
depositare documenti entro il termine di quindici
giorni
dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di
cui al
medesimo comma e possono depositare memorie entro i
successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di
estrema gravita' ed urgenza, il tribunale
amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre
le
opportune misure cautelari, enunciando i profili
che, ad un
sommario esame, inducono a una ragionevole
probabilita' sul
buon esito del ricorso.
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo
della
sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data
dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell'appello
avverso
la sentenza del tribunale amministrativo regionale
pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 e' di
trenta
giorni dalla notificazione e di centoventi giorni
dalla
pubblicazione della sentenza. La parte puo', al fine
di
ottenere la sospensione dell'esecuzione della
sentenza,
proporre appello nel termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del dispositivo, con riserva dei
motivi, da
proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed
entro
centoventi giorni dalla comunicazione della
pubblicazione
della sentenza.
8. Le disposizioni del presente articolo si
applicano
anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di
domanda di
sospensione della sentenza appellata.».
- Si riporta il testo dell'art. 246 del decreto
legislativo 12 aprile, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
e
successive modificazioni:
«Art. 246 (Norme processuali ulteriori per le
controversie relative a infrastrutture e
insediamenti
produttivi). - 1. Nei giudizi davanti agli organi di
giustizia amministrativa che comunque riguardino le
procedure di progettazione, approvazione, e
realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
e
relative attivita' di espropriazione, occupazione e
asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo
IV, le
disposizioni di cui all'art. 23-bis, legge 6
dicembre 1971,
n. 1034 si applicano per quanto non espressamente
previsto
dai commi 2, 3, 4, del presente articolo.
2. Non occorre domanda di fissazione dell'udienza di
merito, che ha luogo entro quarantacinque giorni
dalla data
di deposito del ricorso.
3. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare,
si
tiene conto delle probabili conseguenze del
provvedimento
stesso per tutti gli interessi che possono essere
lesi,
nonche' del preminente interesse nazionale alla
sollecita
realizzazione dell'opera, e, ai fini
dell'accoglimento
della domanda cautelare, si valuta anche la
irreparabilita'
del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse
va
comunque comparato con quello del soggetto
aggiudicatore
alla celere prosecuzione delle procedure.
4. La sospensione o l'annullamento dell'affidamento
non
comporta la caducazione del contratto gia'
stipulato, e il
risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene
solo
per equivalente.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche
alle
controversie relative alle procedure di cui
all'articolo
140.».
- Il suddetto decreto legislativo n. 163 del 2006 e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
2006, n.
100, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo
2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la
prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal
traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge
26
ottobre 1995, n. 447) e' stato pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale 1° giugno 2004, n. 127.
- Si riporta l'allegato 1 annesso al suddetto
decreto
del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004:
----> Vedere Allegato da pag. 138 a pag. 139 <----
- Si riporta il testo
del comma 2 dell'art. 11 del
suddetto decreto del Presidente della Repubblica n.
142 del
2004:
«2. Sono fatte salve le prescrizioni inserite nei
provvedimenti di approvazione di progetti
definitivi,
qualora piu' restrittive dei limiti previsti,
antecedenti
alla data di entrata in vigore del presente
decreto.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile
1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei
procedimenti di localizzazione delle opere di
interesse
statale) e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18
giugno 1994, n. 141, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 163 del
gia'
citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
«3. Per le attivita' di cui al presente capo il
Ministero puo':
a) avvalersi di una struttura tecnica di missione
composta da dipendenti nei limiti dell'organico
approvato e
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da
tecnici
individuati dalle regioni o province autonome
territorialmente coinvolte, nonche', sulla base di
specifici incarichi professionali o rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, da
progettisti ed
esperti nella gestione di lavori pubblici e privati
e di
procedure amministrative. La struttura tecnica di
missione
e' istituita con decreto del Ministro delle
infrastrutture;
i costi della struttura tecnica di missione e degli
advisor
di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi
con le
modalita' stabilite con il decreto del Ministro
delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'economia e
delle finanze, di cui al comma 6;
b) assumere, per esigenze della struttura medesima,
personale di alta specializzazione e
professionalita',
previa selezione, con contratti a tempo determinato
di
durata non superiore al quinquennio rinnovabile per
una
sola volta;
c) avvalersi, quali advisor, di societa'
specializzate
nella progettazione e gestione di lavori pubblici e
privati.».
- Si riporta il testo del comma 40 dell'art. 145
della
gia' citata legge n. 388 del 2000:
«40. E' istituito un fondo di lire 1,5 miliardi nel
2001
e 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per
la
promozione di trasporti marittimi sicuri, anche
mediante il
finanziamento di studi e ricerche. A tale fine, per
la
razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi
del
presente comma e per la valorizzazione delle
professionalita' connesse con l'utilizzo delle
risorse
nautiche, negli anni successivi le risorse del
fondo, in
misura non inferiore all'80 per cento delle
dotazioni
complessive per ciascun anno, sono destinate a
misure di
sostegno e incentivazione per incentivazione per
l'alta
formazione professionale tramite l'istituzione di un
forum
permanente realizzato da una o piu' ONLUS per la
professionalita' nautica partecipate da istituti di
istruzione universitaria o convenzionate con gli
stessi.
Tali misure, in una percentuale non superiore al 50
per
cento, possono essere destinate dai citati enti alla
realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici,
di
idonee infrastrutture. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita'
di attuazione delle disposizioni del presente
comma.».
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al
Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento
ordinario.
- La direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e
del
Consiglio del 29 aprile 2004 e' pubblicata nella
G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 167.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
gia'
citata legge n. 443 del 2001, e successive
modificazioni:
«1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, individua le
infrastrutture
pubbliche e private e gli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese
nonche' per assicurare efficienza funzionale ed
operativa e
l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi
immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi
centrali e
la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la
cui
rilevanza culturale trascende i confini nazionali.
L'individuazione e' operata, a mezzo di un programma
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le
regioni
o province autonome interessate e inserito, previo
parere
del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata
di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281,
nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, con
l'indicazione dei relativi stanziamenti.
Nell'individuare
le infrastrutture e gli insediamenti strategici di
cui al
presente comma, il Governo procede secondo finalita'
di
riequilibrio socio-economico fra le aree del
territorio
nazionale, nonche' a fini di garanzia della
sicurezza
strategica e di contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese e per
l'adeguamento della strategia nazionale a quella
comunitaria delle infrastrutture e della gestione
dei
servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al
fine di
sviluppare la portualita' turistica, il Governo,
nell'individuare le infrastrutture e gli
insediamenti
strategici, tiene conto anche delle strutture
dedicate alla
nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1,
lettere a) e
b), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma
tiene
conto del Piano generale dei trasporti.
L'inserimento nel
programma di infrastrutture strategiche non comprese
nel
Piano generale dei trasporti costituisce automatica
integrazione dello stesso. Il Governo indica nel
disegno di
legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera
i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive
modificazioni, le risorse necessarie, che si
aggiungono ai
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo
scopo
disponibili, senza diminuzione delle risorse gia'
destinate
ad opere concordate con le regioni e le province
autonome e
non ricomprese nel programma. In sede di prima
applicazione
della presente legge il programma e' approvato dal
CIPE
entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti
dal
programma sono automaticamente inseriti nelle intese
istituzionali di programma e negli accordi di
programma
quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini
della
individuazione delle priorita' e ai fini
dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse
nelle
intese e negli accordi stessi, con le indicazioni
delle
risorse disponibili e da reperire, e sono compresi
in una
intesa generale quadro avente validita' pluriennale
tra il
Governo e ogni singola regione o provincia autonoma,
al
fine del congiunto coordinamento e realizzazione
delle
opere.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 185 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia
ambientale), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«1. Non rientrano nel campo di applicazione della
parte
quarta del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi
emessi
nell'atmosfera;
b) in quanto regolati da altre disposizioni
normative
che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo
stato
liquido;
2) i rifiuti radioattivi;
3) i materiali esplosivi in disuso;
4) i rifiuti risultanti dalla prospezione,
dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di
risorse
minerali o dallo sfruttamento delle cave;
5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli:
materie
fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose
utilizzate nell'attivita' agricola;
c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non
contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti
dalle
norme vigenti, provenienti dalle attivita' di
manutenzione
di alvei di scolo ed irrigui.
«c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale
allo
stato naturale escavato nel corso dell'attivita' di
costruzione, ove sia certo che il materiale sara'
utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale
nello
stesso sito in cui e' stato scavato.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 186 del
succitato decreto legislativo n. 152 del 2006, cosi'
come
modificato dalla presente legge:
«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,
le
terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute
quali
sottoprodotti, possono essere utilizzate per
reinterri,
riempimenti, rimodellazioni e rilevati purche': a)
siano
impiegate direttamente nell'ambito di opere o
interventi
preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla
fase
della produzione vi sia certezza dell'integrale
utilizzo;
c) l'utilizzo integrale della parte destinata a
riutilizzo
sia tecnicamente possibile senza necessita' di
preventivo
trattamento o di trasformazioni preliminari per
soddisfare
i requisiti merceologici e di qualita' ambientale
idonei a
garantire che il loro impiego non dia luogo ad
emissioni e,
piu' in generale, ad impatti ambientali
qualitativamente e
quantitativamente diversi da quelli ordinariamente
consentiti ed autorizzati per il sito dove sono
destinate
ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato
livello
di tutela ambientale; e) sia accertato che non
provengono
da siti contaminati o sottoposti ad interventi di
bonifica
ai sensi del titolo V della parte quarta del
presente
decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e
chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel
sito
prescelto non determini rischi per la salute e per
la
qualita' delle matrici ambientali interessate ed
avvenga
nel rispetto delle norme di tutela delle acque
superficiali
e sotterranee, della flora, della fauna, degli
habitat e
delle aree naturali protette. In particolare deve
essere
dimostrato che il materiale da utilizzare non e'
contaminato con riferimento alla destinazione d'uso
del
medesimo, nonche' la compatibilita' di detto
materiale con
il sito di destinazione; g) la certezza del loro
integrale
utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo
nei
processi industriali come sottoprodotti, in
sostituzione
dei materiali di cava, e' consentito nel rispetto
delle
condizioni fissate all'articolo 183, comma 1,
lettera p).».
TITOLO III
RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO
STRATEGICO NAZIONALE:
PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA
ACCELERATA PER
GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITA' PER
L'EDILIZIA
SCOLASTICA
Art. 21.
Finanziamento legge obiettivo
1. Per la
prosecuzione degli interventi di realizzazione delle
opere strategiche di preminente interesse nazionale
di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, e' autorizzata
la concessione di due (( contributi quindicennali ))
di 60 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni
di euro annui a
decorrere dall'anno 2010.
2. Alla relativa copertura si provvede mediante
utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate di cui al presente
decreto.
3. Alla compensazione degli effetti finanziari sui
saldi di finanza
pubblica conseguenti all'attualizzazione del
contributo pluriennale
autorizzato dal precedente comma 1, ai sensi del
comma 177-bis
dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto
dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, si
provvede mediante corrispondente utilizzo per 350
milioni di euro per
l'anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di
cui all'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, come
incrementato dall'articolo 1, comma 11 e
dall'articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, e per la
restante quota
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dal
presente decreto.
Riferimenti normativi:
Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, vedasi riferimenti normativi all'art.
20.
- Si riporta il testo del comma 177-bis dell'art. 4
della legge 27 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni
per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato -
legge finanziaria 2004) introdotto dal comma 512
dell'art.
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni
per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato -
legge finanziaria 2007):
«177-bis. In sede di attuazione di disposizioni
legislative che autorizzano contributi pluriennali,
il
relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione,
e'
disposto con decreto del Ministro competente, di
concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa
verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul
fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a
quelli
previsti dalla legislazione vigente. In caso si
riscontrino
effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente gli
stessi possono essere compensati a valere sulle
disponibilita' del Fondo per la compensazione degli
effetti
conseguenti all'attualizzazione dei contributi
pluriennali.
Le disposizioni del presente comma si applicano
anche alle
operazioni finanziarie poste in essere dalle
pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 5, della
legge 30
dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti
contributi
pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico
dello
Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre,
tenute
a comunicare preventivamente al Ministero
dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale
dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e
alla
Banca d'Italia la data di attivazione delle
operazioni di
cui al presente comma ed il relativo ammontare».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni
urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali):
«2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni
di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno
2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai
sensi
delcomma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre
2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della
legge
27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per
le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con
decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da
trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni
parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari,
nonche'
alla Corte dei conti».
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 1 del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 (Interventi
urgenti
in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da
costruzione, di sostegno ai settori
dell'autotrasporto,
dell'agricoltura e della pesca professionale,
nonche' di
finanziamento delle opere per il G8 e definizione
degli
adempimenti tributari per le regioni Marche ed
Umbria,
colpite dagli eventi sismici del 1997):
«11. Per le finalita' di cui al comma 10, nello
stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito un Fondo per l'adeguamento
prezzi
con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno
2009.
Al relativo onere si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61,
comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al
Fondo per
le aree sottoutilizzate, per un importo di 900
milioni di
euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli
effetti sui
saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'art.
6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
e'
contestualmente incrementato, in termini di sola
cassa, di
300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabilite le modalita' di utilizzo
del Fondo
per l'adeguamento prezzi, garantendo la parita' di
accesso
per la piccola, media e grande impresa di
costruzione,
nonche' la proporzionalita', per gli aventi diritto,
nell'assegnazione delle risorse».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del
succitato decreto-legge n. 162 del 2008:
«2. Al fine di effettuare la definizione della
propria
posizione ai sensi dell'art. 2, comma 109, della
legge 24
dicembre 2007, n. 244, e dell'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito
dallalegge 6
giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati
corrispondono
l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo,
ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto
delle
sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti
gia'
eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in
centoventi rate
mensili di pari importo da versare entro il giorno
16 di
ciascun mese a decorrere da giugno 2009. Al relativo
onere,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10
milioni di
euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61,
comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al
Fondo per
le aree sottoutilizzate, per un importo di 45
milioni di
euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per
l'anno
2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di
finanza pubblica. Il fondo di cui all'art. 6, comma
2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e'
incrementato di
8,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 18,3 milioni
di
euro per l'anno 2010 e di 3,3 milioni di euro per
l'anno
2011 in termini di sola cassa».
TITOLO III
RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO
STRATEGICO NAZIONALE:
PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA
ACCELERATA PER
GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITA' PER
L'EDILIZIA
SCOLASTICA
Art. 22.
Estensione delle
competenze
della Cassa Depositi e Prestiti
(( 1. All'articolo 5,
comma 7, lettera a), del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla )) legge
24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole «dalla
garanzia dello
Stato.» sono aggiunte le seguenti «L'utilizzo dei
fondi di cui alla
presente lettera, e' consentito anche per il
compimento di ogni altra
operazione di interesse pubblico prevista dallo
statuto sociale della
CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di
cui al periodo
precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto
della sostenibilita'
economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette
operazioni
potranno essere effettuate anche in deroga a quanto
previsto dal
comma 11, lettera b).».
(( 2. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30
settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
)) legge 24
novembre 2003, n. 326, dopo la lettera d), e'
aggiunta la seguente
lettera e): «i criteri generali per la
individuazione delle
operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7,
lettera a),
ammissibili a finanziamento».
3. Ai fini della costituzione della Societa' di
Gestione di cui al
(( decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 ottobre 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26
novembre 2008, ))
emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 25 ((
giugno )) 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, il Ministero dell'economia e
delle finanze -
Dipartimento del Tesoro e' autorizzato a compiere
qualsiasi atto
necessario per la costituzione della societa', ivi
compresa la
sottoscrizione della quota di propria competenza del
capitale sociale
iniziale della stessa Societa', pari a euro 48 mila.
Al relativo
onere, per l'anno 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito
del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi
da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. Al
conferimento delle
somme della quota di capitale della predetta
societa' da effettuarsi
all'atto della costituzione provvede la societa'
Fintecna S.p.A., con
successivo rimborso da parte del Ministero
dell'economia e delle
finanze a valere sulle risorse autorizzate dal
presente comma.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 5 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
cosi'
come modificato dalla presente legge:
«7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico,
utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di
risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti
dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e
fondi
provenienti dall'emissione di titoli,
dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera,
e'
consentito anche per il compimento di ogni altra
operazione
di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale
della
CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di
cui al
periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto
conto
della sostenibilita' economico-finanziaria di
ciascuna
operazione. Dette operazioni potranno essere
effettuate
anche in deroga a quanto previsto dal comma 11,
lettera b);
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle
bonifiche, utilizzando fondi provenienti
dall'emissione di
titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e
con
preclusione della raccolta di fondi a vista. La
raccolta di
fondi e' effettuata esclusivamente presso
investitori
istituzionali».
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 5 del
gia'
citato decreto-legge n. 269 del 2003, cosi' come
modificato
dalla presente legge:
«11. Per l'attivita' della gestione separata di cui
al
comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze
determina
con propri decreti di natura non regolamentare:
a) i criteri per la definizione delle condizioni
generali ed economiche dei libretti di risparmio
postale,
dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei
finanziamenti
e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla
garanzia dello Stato;
b) i criteri per la definizione delle condizioni
generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto
dei
principi di accessibilita', uniformita' di
trattamento,
predeterminazione e non discriminazione;
c) le norme in materia di trasparenza, pubblicita',
contratti e comunicazioni periodiche;
d) i criteri di gestione delle partecipazioni
assegnate ai sensi del comma 3;
e) i criteri generali per la individuazione delle
operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7,
lettera
a), ammissibili a finanziamento».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14 del
gia'
citato decreto-legge n. 112 del 2008:
«2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco di Milano
pro
tempore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, e' nominato Commissario
straordinario del
Governo per l'attivita' preparatoria urgente. Entro
trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei
Ministri, sentito il presidente della regione
Lombardia e
sentiti i rappresentanti degli enti locali
interessati,
sono istituiti gli organismi per la gestione delle
attivita', compresa la previsione di un tavolo
istituzionale per il governo complessivo degli
interventi
regionali e sovra regionali presieduto dal
presidente della
regione Lombardia pro tempore e sono stabiliti i
criteri di
ripartizione e le modalita' di erogazione dei
finanziamenti».
TITOLO III
RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO
STRATEGICO NAZIONALE:
PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA
ACCELERATA PER
GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITA' PER
L'EDILIZIA
SCOLASTICA
Art. 23.
Detassazione dei
microprogetti di arredo urbano o di interesse locale
operati dalla societa' civile nello spirito della
sussidiarieta'
1. Per la
realizzazione di opere di interesse locale, gruppi
di
cittadini organizzati possono formulare all'ente
locale territoriale
competente proposte operative di pronta
realizzabilita', (( nel
rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle
clausole di
salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati,
)) indicandone i
costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per
l'ente medesimo.
L'ente locale provvede sulla proposta, con il
coinvolgimento, se
necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici
interessati,
fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali
possono
predisporre apposito regolamento per disciplinare le
attivita' ed i
processi di cui al presente comma.
2. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della
proposta, (( la
proposta stessa si intende respinta. Entro il
medesimo termine l'ente
locale puo', con motivata delibera, disporre
l'approvazione delle
proposte formulate ai sensi del comma 1, regolando
altresi' le fasi
essenziali del procedimento di realizzazione e i
tempi di esecuzione.
)) La realizzazione degli interventi di cui al
presente articolo che
riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o
paesaggistico-ambientale e' subordinata al
preventivo rilascio del
parere o dell'autorizzazione richiesti dalle
disposizioni di legge
vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni
(( del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42. ))
3. Le opere realizzate sono acquisite a titolo
originario al
patrimonio indisponibile dell'ente competente.
4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1
non puo' in ogni
caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a
carico del
gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul
valore aggiunto.
(( Le spese )) per la formulazione delle proposte e
la realizzazione
delle opere sono, fino alla attuazione del
federalismo fiscale, ((
ammesse )) in detrazione dall'imposta sul reddito
dei soggetti che ((
le hanno sostenute, )) nella misura del 36 per
cento, nel rispetto
dei limiti di ammontare e delle modalita' di cui
all'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi
provvedimenti di
attuazione, e per il periodo di applicazione delle
agevolazioni
previste dal medesimo articolo 1. Successivamente,
ne sara' prevista
la detrazione dai tributi propri dell'ente
competente.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano nelle
regioni a statuto ordinario a decorrere dal 60°
giorno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, salvo che le
leggi regionali
vigenti siano gia' conformi a quanto previsto dai
commi 1, 2 e 3 del
presente articolo. Resta fermo che le regioni a
statuto ordinario
possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo
delle disposizioni di
cui al periodo precedente. E' fatta in ogni caso
salva la potesta'
legislativa esclusiva delle regioni a statuto
speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
Riferimenti normativi:
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della
legge 27
dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica»:
«Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti
interventi
di recupero del patrimonio edilizio) - 1. Ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si
detrae
dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad
un
importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed
effettivamente rimaste a carico, per la
realizzazione degli
interventi di cui alle lettere a), b), c) e d)
dell'art. 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti
comuni di
edificio residenziale di cui all'art. 1117, n. 1),
del
codice civile, nonche' per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art.
31
della legge 5 agosto 1978, n. 457 , effettuati sulle
singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi
categoria catastale, anche rurali, possedute o
detenute e
sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono
comprese
quelle di progettazione e per prestazioni
professionali
connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla
messa a
norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo
1990, n.
46 , per quanto riguarda gli impianti elettrici, e
delle
norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.
1083 ,
per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con
le
medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per
gli
interventi relativi alla realizzazione di
autorimesse o
posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune,
alla
eliminazione delle barriere architettoniche, aventi
ad
oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione
di
ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu'
avanzata,
sia adatto a favorire la mobilita' interna ed
esterna
all'abitazione per le persone portatrici di handicap
in
situazioni di gravita', ai sensi dell'art. 3, comma
3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di
misure
finalizzate a prevenire il rischio del compimento di
atti
illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di
opere
finalizzate alla cablatura degli edifici, al
contenimento
dell'inquinamento acustico, al conseguimento di
risparmi
energetici con particolare riguardo
all'installazione di
impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili
di
energia, nonche' all'adozione di misure antisismiche
con
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la
messa
in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad
evitare gli
infortuni domestici. Gli interventi relativi
all'adozione
di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per
la
messa in sicurezza statica devono essere realizzati
sulle
parti strutturali degli edifici o complessi di
edifici
collegati strutturalmente e comprendere interi
edifici e,
ove riguardino i centri storici, devono essere
eseguiti
sulla base di progetti unitari e non su singole
unita'
immobiliari. Gli effetti derivanti dalle
disposizioni di
cui al presente comma sono cumulabili con le
agevolazioni
gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo ai
sensi
della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, ridotte nella misura del 50 per
cento.
1-bis. La detrazione compete, altresi', per le spese
sostenute per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica
del
patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione
degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione.
2. La detrazione stabilita al comma 1 e' ripartita
in
quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute
le
spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. E'
consentito, alternativamente, di ripartire la
predetta
detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari
importo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze di
concerto
con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare
entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della
legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le
modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e
2
nonche' le procedure di controllo, da effettuare
anche
mediante l'intervento di banche o della societa'
Poste
italiane S.p.A., in funzione del contenimento del
fenomeno
dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero
mediante
l'intervento delle aziende unita' sanitarie locali,
in
funzione dell'osservanza delle norme in materia di
tutela
della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e
nei
cantieri, previste dal decreto legislativo 19
settembre
1994, n. 626 , e dal decreto legislativo 14 agosto
1996, n.
494 , e successive modificazioni ed integrazioni,
prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di
decadenza
dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al
presente articolo sono ammesse per edifici censiti
all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto
l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta
comunale
sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal
1997, se
dovuta.
4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2
e 3
i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento
della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. I comuni possono fissare aliquote agevolate
dell'ICI
anche inferiori al 4 per mille, a favore di
proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita'
immobiliari
inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al
recupero di immobili di interesse artistico o
architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero volti
alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.
L'aliquota
agevolata e' applicata limitatamente alle unita'
immobiliari oggetto di detti interventi e per la
durata di
tre anni dall'inizio dei lavori.
6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel
periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio
1998 e
in quello successivo, per una quota pari al 41 per
cento
delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi
d'imposta
in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e
2001,
per una quota pari al 36 per cento.
7. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla
quale sono stati realizzati gli interventi di cui al
comma
1 le detrazioni previste dai precedenti commi non
utilizzate in tutto o in parte dal venditore
spettano per i
rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2
all'acquirente persona fisica dell'unita'
immobiliare.
8. I fondi di cui all'art. 2, comma 63, lettera c),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , vengono
destinati ad
incrementare le risorse di cui alla lettera b) del
citato
comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le
stesse
modalita' di cui alla medesima lettera b).
9. I commi 40, 41 e 42 dell'art. 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti:
“40. Per i soggetti o i loro aventi causa che
hanno presentato domanda di concessione o di
autorizzazione
edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della
legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e
successive modificazioni, il mancato pagamento del
triplo
della differenza tra la somma dovuta e quella
versata nel
termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della
legge n.
724 del 1994, e successive modificazioni, o il
mancato
pagamento dell'oblazione nei termini previsti
dall'articolo
39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e
successive modificazioni, comporta l'applicazione
dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da
corrispondere entro sessanta giorni dalla data di
notifica
da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento.
41. E' ammesso il versamento della somma di cui al
comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di
pari
importo. In tal caso, gli interessati fanno
pervenire al
comune, entro trenta giorni dalla data di notifica
dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate
in
scadenza, comprensive degli interessi maturati dal
pagamento della prima rata, allegando l'attestazione
del
versamento della prima rata medesima.
42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della
concessione o dell'autorizzazione in sanatoria e'
subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera
oblazione,
degli oneri concessori, ove dovuti, e degli
interessi,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 38
della
citata legge n. 47 del 1985, e successive
modificazioni”.
10. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, e
successive modificazioni, deve intendersi nel senso
che
l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo,
ai fini
dell'espressione del parere di propria competenza,
deve
attenersi esclusivamente alla valutazione della
compatibilita' con lo stato dei luoghi degli
interventi per
i quali e' richiesta la sanatoria, in relazione alle
specifiche competenze dell'amministrazione stessa.
11. Nella tabella A, parte III (Beni e servizi
soggetti
all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto
del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e
successive modificazioni, dopo il numero
127-undecies) e'
inserito il seguente:
“127-duodecies) prestazioni di servizi aventi
ad
oggetto la realizzazione di interventi di
manutenzione
straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma,
lettera
b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici
di
edilizia residenziale pubblica; ".».
TITOLO III
RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO
STRATEGICO NAZIONALE:
PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA
ACCELERATA PER
GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITA' PER
L'EDILIZIA
SCOLASTICA
Art. 24.
Attuazione della
decisione 2003/193/CE
in materia di recupero di aiuti illegittimi
1. Al fine di dare
completa attuazione alla decisione 2003/193/CE
della Commissione, del 5 giugno 2002, il recupero
degli aiuti
equivalenti alle imposte non corrisposte e dei
relativi interessi
conseguente all'applicazione del regime di esenzione
fiscale previsto
dagli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e
66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, in favore
delle societa' per azioni a partecipazione pubblica
maggioritaria,
esercenti servizi pubblici locali, costituite ai
sensi (( del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, )) e'
effettuato
dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del
decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito,
con modificazioni,
con la legge 6 aprile 2007, n. 46, secondo i
principi e le ordinarie
procedure di accertamento e riscossione previste per
le imposte sui
redditi. Per il recupero dell'aiuto non assume
rilevanza
l'intervenuta definizione in base agli istituti di
cui alla legge 27
dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte
non corrisposte
e dei relativi interessi di cui al comma 1,
calcolati ai sensi
dell'articolo 3, terzo comma, della decisione
2003/193/CE della
Commissione, del 5 giugno 2002, in relazione a
ciascun periodo di
imposta nel quale l'aiuto e' stato fruito, deve
essere effettuato
tenuto conto di quanto gia' liquidato dall'Agenzia
ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15
febbraio 2007, n. 10,
convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile
2007, n. 46.
3. L'Agenzia delle entrate provvede alla notifica
degli avvisi di
accertamento di cui al comma 1, entro centoventi
giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ((
contenenti )) l'invito al
pagamento delle intere somme dovute, con
l'intimazione che, in caso
di mancato versamento entro trenta giorni dalla data
di notifica,
anche nell'ipotesi di presentazione del ricorso, si
procede, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.
602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo della
totalita' delle
somme non versate, nonche' degli ulteriori interessi
dovuti. Non si
fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni
per violazioni
di natura tributaria e di ogni altra specie comunque
connesse alle
procedure disciplinate dalle presenti disposizioni.
Non sono
applicabili gli istituti della dilazione dei
pagamenti e della
sospensione in sede amministrativa e giudiziale.
4. Gli interessi di cui al comma 2, sono determinati
in base alle
disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE)
n. 794/2004 della
Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri
di calcolo
approvati dalla Commissione europea in relazione al
recupero
dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato
dall'articolo 24 della legge
25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di interesse da
applicare e' il
tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente
prevista per il
versamento di saldo delle imposte non corrisposte
con riferimento al
primo periodo di imposta interessato dal recupero
dell'aiuto.
5. Trovano applicazione le disposizioni degli
articoli 1 e 2 del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, (( convertito,
con modificazioni
)), dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.
Riferimenti normativi:
La decisione 2003/193/CE della Commissione del 5
giugno
2002 recante «Decisione della Commissione relativa
all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e
prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di
imprese di servizi pubblici a prevalente capitale
pubblico
C 27/99 (ex NN 69/98)» e' pubblicata nella G.U.U.E.
del 24
marzo 2003, n. L 77.
- Si riporta il testo vigente del comma 70
dell'articolo
3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 recante
«Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica»:
«70. Le disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
si
applicano a decorrere dalla data di acquisto della
personalita' giuridica o di trasformazione in
aziende
speciali consortili fino al 31 dicembre del terzo
anno
successivo a quello in corso alle predette date e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 1999».
- Si riporta il testo vigente del comma 14
dell'articolo
66 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427,
recante «Armonizzazione delle disposizioni in
materia di
imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle
bevande
alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA
con
quelle recate da direttive CEE e modificazioni
conseguenti
a detta armonizzazione, nonche' disposizioni
concernenti la
disciplina dei centri autorizzati di assistenza
fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione
dall'ILOR
dei redditi di impresa fino all'ammontare
corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il
1993 di
un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed
altre
disposizioni tributarie»:
«14. Nei confronti delle societa' per azioni e delle
aziende speciali istituite ai sensi degli articoli
22 e 23
della legge 8 giugno 1990, n. 142 , nonche' nei
confronti
dei nuovi consorzi costituiti a norma degli articoli
25 e
60 della medesima legge si applicano, fino al
termine del
terzo anno dell'esercizio successivo a quello
rispettivamente di acquisizione della personalita'
giuridica o della trasformazione in aziende speciali
consortili, le disposizioni tributarie applicabili
all'ente
territoriale di appartenenza.».
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 reca
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito,
con
modificazioni, con la legge 6 aprile 2007, n. 46,
recante
«Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi
comunitari ed internazionali»:
«Art. 1 (Esecuzione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee, resa in data 1°
giugno
2006 nella causa C-207/05. Attuazione della
decisione
2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002.
Procedura
d'infrazione ex articolo 228 del Trattato CE n.
2006/2456)
-1. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte
non
corrisposte e dei relativi interessi calcolati ai
sensi
dell'art. 3, terzo comma, della decisione
2003/193/CE della
Commissione, del 5 giugno 2002, in relazione a
ciascun
periodo di imposta nel quale l'aiuto e' stato
fruito, e'
effettuato dall'Agenzia delle entrate.
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle
comunicazioni trasmesse dagli enti locali e delle
dichiarazioni dei redditi presentate dalle societa'
beneficiarie ai sensi rispettivamente dei punti 2 e
3 del
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate 1°
giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
136 del
14 giugno 2005, emesso in attuazione del comma 6
dell'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62,
nella
formulazione vigente anteriormente alle modifiche
apportate
dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266,
liquida le imposte con i relativi interessi; in caso
di
mancata presentazione della dichiarazione, l'Agenzia
delle
entrate liquida le somme dovute sulla base degli
elementi
direttamente acquisiti. L'Agenzia delle entrate
provvede al
recupero degli aiuti nella misura della loro
effettiva
fruizione, notificando, entro novanta giorni dalla
data di
entrata in vigore del presente decreto, apposita
comunicazione, in relazione a ciascuna annualita'
interessata dal regime agevolativo, contenente
l'ingiunzione di pagamento delle somme dovute, con
l'intimazione che, in caso di mancato versamento
entro
trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai
sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre
1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo
definitivo
delle somme non versate, nonche' degli ulteriori
interessi
dovuti. Non si fa luogo, in ogni caso,
all'applicazione di
sanzioni per violazioni di natura tributaria e di
ogni
altra specie comunque connesse alle procedure
disciplinate
dalle presenti disposizioni. Non sono applicabili
gli
istituti della dilazione dei pagamenti e della
sospensione
in sede amministrativa. La comunicazione contenente
l'ingiunzione al pagamento delle somme dovute a
titolo di
restituzione dell'aiuto costituisce atto impugnabile
davanti alle Commissioni tributarie, ai sensi
dell'articolo
19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
e
successive modificazioni.».
La legge 27 dicembre 2002, n. 289, reca
«Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello
Stato (legge finanziaria 2003)».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata
decisione 2003/193/CE della Commissione del 5 giugno
2002:
«Art. 3 - L'Italia prende tutti i provvedimenti
necessari per recuperare presso i beneficiari
l'aiuto
concesso in virtu' dei regimi di cui all'articolo 2,
gia'
posti illegittimamente a loro disposizione.
Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo
le
procedure del diritto nazionale, sempre che' queste
consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della
decisione.
L'aiuto da recuperare e' produttivo di interessi,
decorrenti dalla data in cui l'aiuto e' stato posto
a
disposizione dei beneficiari fino alla data di
effettivo
recupero, calcolati sulla base del tasso di
riferimento
utilizzato per il calcolo dell'equivalente
sovvenzione
nell'ambito degli aiuti a finalita' regionale.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre
1973, n. 602 reca «Disposizioni sulla riscossione
delle
imposte sul reddito».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 24 della
legge
25 gennaio 2006, n. 29, recante «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria
2005»:
«Art. 24. (Attuazione della decisione 2005/315/CE
del 20
ottobre 2004 della Commissione, notificata con il
numero C
(2004) 3893) - 1. In attuazione della decisione
2005/315/CE
del 20 ottobre 2004 della Commissione, il regime di
aiuti a
favore delle imprese che hanno realizzato
investimenti nei
comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, di cui
all'art. 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre
2002, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio
2003, n. 27, e' interrotto a decorrere dal periodo
d'imposta per il quale, alla data di entrata in
vigore
della presente legge, non e' ancora scaduto il
termine per
la presentazione della relativa dichiarazione dei
redditi,
nella misura in cui gli aiuti fruiti eccedano quelli
spettanti calcolati con esclusivo riferimento al
volume
degli investimenti eseguiti per effettivi danni
subiti di
cui al comma 2, lettera b), del presente articolo.
2. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate che
determina le modalita' applicative della
disposizione di
cui al presente comma, i soggetti che hanno
beneficiato
degli aiuti di cui al comma 1 presentano in via
telematica
all'Agenzia delle entrate una attestazione, ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, con
gli elementi necessari per l'individuazione
dell'aiuto
illegittimamente fruito sulla base delle
disposizioni
contenute nel citato provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate da cui risulti, comunque:
a) il totale degli investimenti sulla base dei quali
e'
stata calcolata l'agevolazione di cui al comma 1;
b) l'ammontare degli investimenti agevolabili
effettuati a fronte degli effettivi danni subiti in
conseguenza degli eventi di cui al comma 1,
calcolati al
netto di eventuali importi ricevuti a titolo di
risarcimento assicurativo o in forza di altri
provvedimenti;
c) l'importo corrispondente all'eventuale imposta
sul
reddito non dovuta per effetto dell'agevolazione
illegittimamente fruita.
3. Entro i sessanta giorni successivi al termine di
cui
al comma 2, i beneficiari del regime agevolativo di
cui al
comma 1 effettuano, a seguito di autoliquidazione,
il
versamento degli importi corrispondenti alle imposte
non
corrisposte per effetto del regime agevolativo
medesimo
relativamente ai periodi di imposta nei quali tale
regime
e' stato fruito, nonche' degli interessi calcolati
sulla
base delle disposizioni di cui al capo V del
regolamento
(CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della
Commissione,
maturati a partire dalla data in cui le imposte non
versate
sono state messe a disposizione dei beneficiari fino
alla
data del loro recupero effettivo. L'attestazione
prevista
al comma 2 e' presentata anche nel caso di
autoliquidazione
negativa.
4. L'Agenzia delle entrate provvede alle attivita'
di
liquidazione e controllo del corretto adempimento
degli
obblighi derivanti dal presente articolo; in caso di
mancato o insufficiente versamento, ai sensi del
comma 3,
si rendono applicabili le norme in materia di
liquidazione,
accertamento, riscossione e contenzioso, le sanzioni
previste ai fini delle imposte sui redditi, nonche'
l'art.
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
5. Nel caso in cui l'attestazione di cui al comma 2
non
risulti presentata, l'Agenzia delle entrate provvede
al
recupero dell'importo dell'agevolazione dichiarata e
dei
relativi interessi.
6. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle
agevolazioni fruite in relazione agli investimenti
il cui
importo non superi il valore netto dei danni
effettivamente
subiti da ciascuno dei beneficiari a causa degli
eventi
calamitosi di cui all'articolo 5-sexies del
decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, tenuto conto
degli
importi ricevuti a titolo di assicurazione o in
forza di
altri provvedimenti.».
- Si riporta il testo vigente degli artt. 1 e 2 del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita' europee»:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di recupero di
aiuti di
Stato innanzi agli organi di giustizia civile) - 1.
Nei
giudizi civili concernenti gli atti e le procedure
volti al
recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una
decisione
di recupero adottata dalla Commissione europea ai
sensi
dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata:
«decisione di recupero», il giudice puo' concedere
la
sospensione dell'efficacia del titolo amministrativo
o
giudiziale di pagamento, conseguente a detta
decisione, se
ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimita' della decisione di
recupero, ovvero evidente errore nella
individuazione del
soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di
Stato o
evidente errore nel calcolo della somma da
recuperare e nei
limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e
irreparabile.
2. Qualora la sospensione si fondi su motivi
attinenti
alla illegittimita' della decisione di recupero il
giudice
provvede alla sospensione del giudizio e
all'immediato
rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di
giustizia delle Comunita' europee, con richiesta di
trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter
del
regolamento di procedura della Corte di giustizia
del 19
giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle
Comunita' europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e
successive
modificazioni, se ad essa non sia stata gia'
deferita la
questione di validita' dell'atto comunitario
contestato.
Non puo', in ogni caso, essere accolta l'istanza di
sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti
alla
legittimita' della decisione di recupero quando la
parte
istante, pur avendone facolta' perche' individuata o
chiaramente individuabile, non abbia proposto
impugnazione
avverso la decisione di recupero ai sensi
dell'articolo 230
del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e
successive modificazioni, ovvero quando, avendo
proposto
l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione
della
decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del
Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la
sospensione
non sia stata concessa.
3. Fuori dei casi in cui e' stato disposto il rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia, con il
provvedimento
che accoglie l'istanza di sospensione, il giudice
fissa la
data dell'udienza di trattazione nel termine di
trenta
giorni. La causa e' decisa nei successivi sessanta
giorni.
Allo scadere del termine di novanta giorni dalla
data di
emanazione del provvedimento di sospensione, il
provvedimento perde efficacia salvo che il giudice,
su
istanza di parte, riesamini lo stesso e ne disponga
la
conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti
di cui
ai commi 1 e 2, fissando un termine di efficacia non
superiore a sessanta giorni.
4. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 3 ai
giudizi
di cui al comma 1, si applicano, in quanto
compatibili, le
disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 24
novembre
1981, n. 689, ad eccezione dei commi terzo, quarto e
decimo
del medesimo articolo 23.
5. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in
vigore
del presente decreto non si applica il comma 4. Se
e' gia'
stato concesso il provvedimento di sospensione la
causa e'
decisa nei termini di cui al comma 3, previa
eventuale
anticipazione dell'udienza di trattazione gia'
fissata. Il
giudice, su istanza di parte, riesamina il
provvedimento di
sospensione gia' concesso e ne dispone la revoca
qualora
non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2.
6. Il presidente di sezione, in ogni grado del
procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui
al
comma 3 e riferisce con relazione trimestrale,
rispettivamente, al presidente del tribunale o della
corte
d'appello per le determinazioni di competenza. Nei
tribunali non divisi in sezioni le funzioni di
vigilanza
sono svolte direttamente dal Presidente del
tribunale.
«Art. 2 (Disposizioni in materia di recupero di
aiuti di
Stato innanzi agli organi di giustizia tributaria) -
1.
Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 31
dicembre
1992, n. 546, e' inserito il seguente:
«Art. 47-bis (Sospensione di atti volti al recupero
di
aiuti di Stato e definizione delle relative
controversie).
- 1. Qualora sia chiesta in via cautelare la
sospensione
dell'esecuzione di un atto volto al recupero di
aiuti di
Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una
decisione adottata dalla Commissione europea ai
sensi
dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata:
«decisione di recupero», la Commissione tributaria
provinciale puo' concedere la sospensione
dell'efficacia
del titolo di pagamento conseguente a detta
decisione se
ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimita' della decisione di
recupero, ovvero evidente errore nella
individuazione del
soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di
Stato o
evidente errore nel calcolo della somma da
recuperare e nei
limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e
irreparabile.
2. Qualora la sospensione si fondi su motivi
attinenti
alla illegittimita' della decisione di recupero la
Commissione tributaria provinciale provvede con
separata
ordinanza alla sospensione del giudizio e
all'immediato
rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di
giustizia delle Comunita' europee, con richiesta di
trattazione d'urgenza ai sensi dell'art. 104-ter del
regolamento di procedura della Corte di giustizia
del 19
giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle
Comunita' europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e
successive
modificazioni, se ad essa non sia stata gia'
deferita la
questione di validita' dell'atto comunitario
contestato.
Non puo', in ogni caso, essere accolta l'istanza di
sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti
alla
legittimita' della decisione di recupero quando la
parte
istante, pur avendone facolta' perche' individuata o
chiaramente individuabile, non abbia proposto
impugnazione
avverso la decisione di recupero ai sensi
dell'articolo 230
del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e
successive modificazioni, ovvero quando, avendo
proposto
l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione
della
decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del
Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la
sospensione
non sia stata concessa.
3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e
2,
si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2,
4, 5, 7
e 8 dell'art. 47; ai fini dell'applicazione del
comma 8
rileva anche il mutamento del diritto comunitario.
4. Le controversie relative agli atti di cui al
comma 1
sono definite, nel merito, nel termine di sessanta
giorni
dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione di cui
al
medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di
sessanta
giorni dall'emanazione dell'ordinanza di
sospensione, il
provvedimento perde comunque efficacia, salvo che la
Commissione tributaria provinciale entro il medesimo
termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza
di
sospensione e ne disponga la conferma, anche
parziale,
sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2,
fissando
comunque un termine di efficacia, non prorogabile,
non
superiore a sessanta giorni. Non si applica la
disciplina
sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso di
rinvio
pregiudiziale il termine di cui al primo periodo e'
sospeso
dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e
riprende
a decorrere dalla data della trasmissione della
decisione
della Corte di giustizia delle Comunita' europee.
5. Le controversie relative agli atti di cui al
comma 1
sono discusse in pubblica udienza e, subito dopo la
discussione, il Collegio giudicante delibera la
decisione
in camera di consiglio. Il Presidente redige e
sottoscrive
il dispositivo e ne da' lettura in udienza, a pena
di
nullita'.
6. La sentenza e' depositata nella segreteria della
Commissione tributaria provinciale entro quindici
giorni
dalla lettura del dispositivo. Il segretario fa
risultare
l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la
propria
firma e la data e ne da' immediata comunicazione
alle
parti.
7. In caso di impugnazione della sentenza
pronunciata
sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma
1, tutti
i termini del giudizio di appello davanti alla
Commissione
tributaria regionale, ad eccezione di quello
stabilito per
la proposizione del ricorso, sono ridotti alla
meta'. Nel
processo di appello le controversie relative agli
atti di
cui al comma 1 hanno priorita' assoluta nella
trattazione.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4,
terzo e
quarto periodo, 5 e 6.».
2. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nel caso sia stata
concessa la
sospensione, le relative controversie sono definite
nel
merito, entro sessanta giorni dalla medesima data di
entrata in vigore del presente decreto; fermo
restando il
predetto termine, la commissione tributaria
provinciale, su
istanza di parte, riesamina i provvedimenti di
sospensione
gia' concessi e ne dispone la revoca, qualora non
ricorrano
i presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 47-bis
del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come
introdotto dal presente articolo. Il termine
previsto
dall'art. 31 del decreto legislativo n. 546 del 1992
per la
comunicazione dell'avviso di trattazione e' ridotto
a dieci
giorni liberi. Alle medesime controversie pendenti
in
appello si applica il comma 7 del predetto articolo
47-bis
come introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Il presidente di sezione, in ogni grado del
procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui
al
comma 2 e ai commi 4 e 7, primo periodo,
dell'articolo
47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546,
introdotto dal comma 1 del presente articolo e
riferisce
con relazione trimestrale, rispettivamente, al
presidente
della commissione tributaria provinciale e della
commissione tributaria regionale per le
determinazioni di
competenza.
4. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, e'
soppresso.».
TITOLO III
RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO
STRATEGICO NAZIONALE:
PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA
ACCELERATA PER
GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITA' PER
L'EDILIZIA
SCOLASTICA
Art. 25.
Ferrovie e trasporto pubblico locale
1. Nello stato di
previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo
per gli
investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a.
con una dotazione
di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto
del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla
ripartizione del
fondo e sono definiti tempi e modalita' di
erogazione delle relative
risorse.
2. Per assicurare i necessari servizi ferroviari di
trasporto
pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti
di servizio dello
Stato e delle Regioni a statuto ordinario con
Trenitalia s.p.a., e'
autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per
ciascuno degli anni
2009, 2010 e 2011. L'erogazione delle risorse e'
subordinata alla
stipula dei nuovi contratti di servizio che devono
rispondere a
criteri di efficientamento e razionalizzazione per
garantire che il
fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite
degli stanziamenti di
bilancio dello Stato, complessivamente autorizzati e
delle eventuali
ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni
per i contratti
di servizio di competenza, nonche' per garantire
che, per l'anno
2009, non vi siano aumenti tariffari nei servizi di
trasporto
pubblico regionale e locale. (( Quota parte delle
risorse deve essere
finalizzata all'incremento e al miglioramento del
materiale rotabile
dedicato al trasporto pubblico ferroviario. )) Con
decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi
entro 30 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono ((
individuate la
quota destinata all'acquisto di nuovo materiale
rotabile e )) la
destinazione delle risorse per i diversi contratti.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e
2 pari a 1.440
milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di
euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61,
comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo
per le aree
sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla
realizzazione di
infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies
del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, (( convertito, con
modificazioni, dalla ))
legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Ferrovie dello Stato s.p.a. presenta annualmente
al Ministro
dell'economia e delle finanze una relazione sui
risultati della
attuazione del presente articolo, dando evidenza in
particolare del
rispetto del criterio di ripartizione, in misura
pari rispettivamente
al 15% e all'85%, delle quote di investimento
riservate al nord e al
sud del Paese.
5. Gli importi oggetto di recupero conseguenti
all'applicazione
delle norme dell'articolo 24 sono riassegnati ad un
Fondo da
ripartire tra gli enti pubblici territoriali per le
esigenze di
trasporto locale, non ferroviario, con decreto del
Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la
Conferenza Unificata,
sulla base di criteri che assicurano l'erogazione
delle somme agli
enti che destinano le risorse al miglioramento della
sicurezza,
all'ammodernamento dei mezzi ed alla riduzione delle
tariffe.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 61 della gia' citata
legge n. 289 del 2002:
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere
dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree
sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree
depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate
dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato
1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di
euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004
e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative
di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate
sulla
base del criterio generale di destinazione
territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di
riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo
1
della citata legge n. 208 del 1998, e comunque
realizzabili
anche attraverso le altre disposizioni legislative
di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei
criteri e
dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28
dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
a
massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento
e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei
risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere
alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del
comma
6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto
1978, n.
468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti,
stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli
interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al
comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai
principi
contenuti nel comma 2 dell'articolo 72. Sino
all'adozione
delle delibere di cui al presente comma, ciascun
intervento
resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione
vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda
rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a
tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di
monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle
Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una
relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione
sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere
nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle
finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del
CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari
regionali
in qualita' di presidente della Conferenza
permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della
Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome
di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in
rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni
del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente
articolo
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data
formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento
all'articolo 60, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio in termini di residui,
competenza e
cassa tra le pertinenti unita' previsionali di base
degli
stati di previsione delle amministrazioni
interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui
all'articolo 1
del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,
nonche'
quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7
agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle
attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali
relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi
contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti
di
programma, una quota pari al 70 per cento delle
economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe
previste
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del
Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento
(CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui
all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle
attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti
dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel
limite del
100 per cento delle economie stesse, per il
finanziamento
di nuovi contratti di programma. Per il
finanziamento di
nuovi contratti di programma una quota pari all'85
per
cento delle economie e' riservata alle aree depresse
del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al
citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al
15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal
citato
articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato
che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. ...
12. ...
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3
possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai
sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe
previste
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del
Trattato che istituisce la Comunita' europea,
nonche' nelle
aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al
regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che
investono, nell'ambito di programmi di penetrazione
commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate
in
specifiche aree territoriali del Paese.
L'agevolazione e'
riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio
di
riferimento che eccedono il totale delle spese
pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle
misure
massime previste per gli aiuti a finalita'
regionale, nel
rispetto dei limiti della regola «de minimis» di cui
al
regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del
12
gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da
sottoporre
al controllo preventivo della Corte dei conti,
stabilisce
le risorse da riassegnare all'unita' previsionale di
base
6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di
previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, ed
indica la
data da cui decorre la facolta' di presentazione e
le
modalita' delle relative istanze. I soggetti che
intendano
avvalersi dei contributi di cui al presente comma
devono
produrre istanza all'Agenzia delle entrate che
provvede
entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale
accoglimento secondo l'ordine cronologico delle
domande
pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo
esposta
nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio
di
imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto
interessato decade dal diritto al contributo e non
puo'
presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi
alla conclusione dell'esercizio fiscale».
- Si riporta il testo dell'art. 6-quinquies del gia'
citato decreto-legge n. 112 del 2008:
«Art. 6-quinquies (Fondo per il finanziamento di
interventi finalizzati al potenziamento della rete
infrastrutturale di livello nazionale). - 1. E'
istituito,
nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo
economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per
il
finanziamento, in via prioritaria, di interventi
finalizzati al potenziamento della rete
infrastrutturale di
livello nazionale, ivi comprese le reti di
telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e'
riconosciuta la valenza strategica ai fini della
competitivita' e della coesione del Paese. Il fondo
e'
alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati
per
l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il
periodo
2007-2013 in favore di programmi di interesse
strategico
nazionale, di progetti speciali e di riserve
premiali,
fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio
2008,
siano state vincolate all'attuazione di programmi
gia'
esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del
meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE
3
agosto 2007, n. 82.
2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero
dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero
delle
infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla
ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, fermo restando il vincolo di
concentrare
nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85% degli
stanziamenti nazionali per l'attuazione del Quadro
strategico nazionale per il periodo 2007-2013. Lo
schema di
delibera del CIPE e' trasmesso al Parlamento per il
parere
delle Commissioni competenti per materia e per i
profili di
carattere finanziario. Nel rispetto delle procedure
previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio,
dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, i
Programmi operativi nazionali finanziati con risorse
comunitarie per l'attuazione del Quadro strategico
nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere
ridefiniti in coerenza con i principi di cui al
presente
articolo.
3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
la
concentrazione, da parte delle regioni, su
infrastrutture
di interesse strategico regionale delle risorse del
Quadro
strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in
sede di
predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo
per le
aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della
legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e
di
ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi
strutturali comunitari.».
TITOLO III
RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO
STRATEGICO NAZIONALE:
PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA
ACCELERATA PER
GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITA' PER
L'EDILIZIA
SCOLASTICA
Art. 26.
Privatizzazione della societa' Tirrenia
1. Al fine di
consentire l'attivazione delle procedure di
privatizzazione della Societa' Tirrenia di
Navigazione S.p.A. e delle
societa' da questa controllate, e la stipula delle
convenzioni ai
sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27
dicembre 2006, n.
296, e' autorizzata la spesa di 65 milioni di euro
per ciascuno degli
anni 2009, 2010 e 2011. Le risorse sono erogate
previa verifica da
parte della Commissione Europea della compatibilita'
della
convenzione con il regime comunitario ai sensi
dell'articolo 1, comma
999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
pari a 65
milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e
2011, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, relativa al
Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla
quota destinata
alla realizzazione di infrastrutture ai sensi
dell'articolo
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, (( convertito,
con modificazioni, )) dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, per un
importo, al fine di compensare gli effetti in
termini di
indebitamento netto, pari a 195 milioni di euro per
l'anno 2009, a
130 milioni per l'anno 2010 e a 65 milioni per
l'anno 2011.
3. All'articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, ((
convertito,con modificazioni, )) dalla legge 6
agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine, e' aggiuntoil seguente
periodo: «Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano a
decorrere dal 1
gennaio 2010.»;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
Riferimenti normativi:
- Si riportano i testi dei commi 998 e 999 dell'art.
1
della gia' citata legge n. 296 del 2006:
«998. Ai fini di completare il processo di
liberalizzazione del settore del cabotaggio
marittimo e di
privatizzare le societa' esercenti i servizi di
collegamento ritenuti essenziali per le finalita' di
cui
all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684,
e agli
articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e
successive modificazioni, nuove convenzioni, con
scadenza
in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono
stipulate,
nei limiti degli stanziamenti di bilancio a
legislazione
vigente, con dette societa' entro il 30 giugno 2007.
A tal
fine e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009».
«999. Le nuove convenzioni di cui al comma
precedente
sono stipulate, sulla base dei criteri stabiliti dal
CIPE,
dal Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro
dell'economia e delle finanze, e determinano le
linee da
servire, le procedure e i tempi di liquidazione del
rimborso degli oneri di servizio pubblico,
introducendo
meccanismi di efficientamento volti a ridurre i
costi del
servizio per l'utenza, nonche' forme di
flessibilita'
tariffaria non distorsive della concorrenza. Le
nuove
convenzioni sono notificate alla Commissione europea
per la
verifica della loro compatibilita' con il regime
comunitario. Nelle more degli adempimenti comunitari
si
applicano le nuove convenzioni attualmente in
vigore”.
- Per il testo dell'art. 61 della gia' citata legge
n.
289 del 2002 e per il testo dell'art. 6-quinquies
del gia'
citato decreto legge n. 112 del 2008, vedasi nei
riferimenti normativi all'art. 25.
- Si riporta il testo dell'art. 57 del gia' citato
decreto-legge n. 112 del 2008, cosi' come modificato
dalla
presente legge:
«Art. 57. (Servizi di Cabotaggio) - 1. Le funzioni e
i
compiti di programmazione e di amministrazione
relative ai
servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico
che si
svolgono all'interno di una Regione sono esercitati
dalla
Regione interessata. Per le Regioni a statuto
speciale il
conferimento delle funzioni e dei compiti avviene
nel
rispetto degli statuti speciali. La gestione dei
servizi di
cabotaggio e' regolata da contratti di servizio
secondo
quanto previsto dagliarticoli 17 e19 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, in quanto applicabili al settore. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2010.
2. Le risorse attualmente previste nel bilancio
dello
Stato per il finanziamento dei contratti di servizio
pubblico di cabotaggio marittimo sono altresi'
destinate
alla compartecipazione dello Stato alla spesa
sostenuta
dalle Regioni per l'erogazione di tali servizi. Con
decreti
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di
Bolzano, e' disposta, nei limiti delle risorse
disponibili
a legislazione vigente pro tempore, la ripartizione
di tali
risorse. Al fine di assicurare la congruita' e
l'efficienza
della spesa statale, le Regioni, per accedere al
contributo, stipulano i contratti e determinano
oneri di
servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base
di
criteri comuni stabiliti dal CIPE, sentita la
Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. (abrogato).
4. (abrogato).
5. All'articolo 2, comma 192, della legge 23
dicembre
1996, n. 662, il secondo periodo e' soppresso».
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 27.
Accertamenti.
1. All'articolo 5,
del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n.
218, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le
seguenti:
«c) le maggiori imposte, ritenute, contributi,
sanzioni ed
interessi dovuti in caso di definizione agevolata di
cui al comma
1-bis;
d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione
delle maggiori
imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera
c) »;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il contribuente puo' prestare adesione ai
contenuti
dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione
al competente
ufficio e versamento delle somme dovute entro il
quindicesimo giorno
antecedente la data fissata per la comparizione.
Alla comunicazione
di adesione, che deve contenere, in caso di
pagamento rateale,
l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve
essere unita la
quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o
unica rata. In
presenza dell'adesione la misura delle sanzioni
applicabili indicata
nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla meta'.
1-ter. Il pagamento delle somme dovute indicate
nell'invito di cui
al comma 1 deve essere effettuato con le modalita'
di cui
all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi
previste in caso
di versamento rateale. Sull'importo delle rate
successive alla prima
sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati
dal giorno
successivo al versamento della prima rata.
1-quater. In caso di mancato pagamento delle somme
dovute di cui al
comma 1-bis il competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate provvede
all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle
predette somme a
norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis,
1-ter e
1-quater del presente articolo non si applicano agli
inviti preceduti
dai processi verbali di constatazione definibili ai
sensi
dell'articolo 5-bis, comma 1, per i quali non sia
stata prestata
adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed
altre somme
relative alle violazioni indicate nei processi
verbali stessi che
consentono l'emissione degli accertamenti di cui
all'articolo 41-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600
e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del
Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. »;
c) i commi 2 e 3 sono abrogati:
(( 1-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 19
giugno 1997,
n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti
lettere:
«b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi
dovuti in caso
di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;
b-ter) i motivi che hanno dato luogo alla
determinazione delle
maggiori imposte di cui alla lettera b-bis)»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il contribuente puo' prestare adesione ai
contenuti
dell'invito di cui al comma 1. Per le modalita' di
definizione
dell'invito, compresa l'assenza della prestazione
delle garanzie
previste dall'articolo 8, per la misura degli
interessi e per le
modalita' di computo degli stessi in caso di
versamento rateale,
nonche' per i poteri del competente ufficio
dell'Agenzia delle
entrate in caso di mancato pagamento delle somme
dovute per la
definizione, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5,
commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. In presenza
dell'adesione all'invito
di cui al comma 1 del presente articolo, la misura
delle sanzioni
indicata nell'articolo 3, comma 3, applicabile per
ciascun tributo di
cui all'articolo 1, comma 2, e' ridotta alla
meta'.». ))
2. La comunicazione dell'adesione effettuata ai
sensi dei commi1,
lettera b), e 1-bis del presente articolo, deve
essere effettuata con
le modalita' previste dal provvedimento del
direttore dell'Agenzia
delle entrate emanato in attuazione dell'articolo
83, comma 18-quater
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito,
con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente
articolo, si
applicano con riferimento agli inviti emessi dagli
uffici
dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1 gennaio
2009.
(( 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 2
si applicano
agli inviti di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 19 giugno
1997, n. 218, emessi dagli uffici dell'Agenzia delle
entrate a
decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione
del presente decreto. ))
4. Dopo l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998,
n. 146, e'
aggiunto il seguente: «Art. 10-ter (Limiti alla
possibilita' per
l'Amministrazione finanziaria di effettuare
accertamenti presuntivi
in caso di adesione agli inviti a comparire ai fini
degli studi di
settore). - 1. In caso di adesione ai sensi
dell'articolo 5, comma
1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, ai contenuti
degli inviti di cui al comma 3-bis dell'articolo 10,
relativi ai
periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e
successivi, gli
ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni
semplici di cui
all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo
periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e
all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del
decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
non possono
essere effettuati qualora l'ammontare delle
attivita' non dichiarate,
con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore
al 40% dei ricavi
o compensi definiti. Ai fini dell'applicazione della
presente
disposizione, per attivita', ricavi o compensi si
intendono quelli
indicati al comma 4, lettera a), dell'articolo 10.
2. La disposizione di cui al comma 1 del presente
articolo, si
applica a condizione che non siano irrogabili, per
l'annualita'
oggetto dell'invito di cui al comma precedente, le
sanzioni di cui ai
commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente degli articoli
1 e 5 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' al
comma 2-bis,
dell'articolo 32, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 »
(( 4-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n.
218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « in
forma
societaria » sono inserite le seguenti: « , e in
caso di societa' che
optano per la trasparenza fiscale di cui agli
articoli 115 e 116 del
medesimo testo unico»;
b) il comma 3 e' abrogato.
4-ter. All'articolo 15 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n.
218, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente
comma:
«2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1,
le sanzioni ivi
indicate sono ridotte alla meta' se l'avviso di
accertamento e di
liquidazione non e' stato preceduto dall'invito di
cui all'articolo 5
o di cui all'articolo 11. La disposizione di cui al
periodo
precedente non si applica nei casi in cui il
contribuente non abbia
prestato adesione ai sensi dell'articolo 5-bis econ
riferimento alle
maggiori imposte e alle altre somme relative alle
violazioni indicate
nei processi verbali che consentono l'emissione
degli accertamenti di
cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente
della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e all'articolo
54, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.».
))
5. L'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472,
si applica anche (( alle somme dovute per il
pagamento ditributi e
deirelativi interessi agliuffici e agli enti )) di
cui al comma 1 del
medesimo articolo, in base ai processi verbali di
constatazione.
6. In caso di pericolo per la riscossione, dopo la
notifica, da
parte dell'ufficio o ente, del provvedimento con il
quale vengono
accertati maggiori tributi, si applicano, per tutti
gli importi
dovuti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6,
dell'articolo 22,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Le misure cautelari adottate in relazione ai
provvedimenti
indicati al comma 6 del presente articolo, perdono
efficacia dal
giorno successivo alla scadenza del termine di
pagamento della
cartella di cui all'articolo 25, comma 2, del
decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per gli
importi iscritti
a ruolo.
8. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
13 aprile
1999, n. 112, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: « A tal
fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale
anche del potere
di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del
decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51,
secondo comma n.
7), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n.
633. ».
9. Per le dichiarazioni in materia di imposte sui
redditi e le
dichiarazioni IVA delle imprese di piu' rilevante
dimensione,
l'Agenzia delle entrate attiva un controllo
sostanziale, di
norma,entro l'anno successivo a quello della
presentazione.
10. Si considerano imprese di piu' rilevante
dimensione quelle che
conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori
a trecento
milioni di euro. Tale importo e' gradualmente
diminuito fino a cento
milioni di euro entro il 31 dicembre 2011. Le
modalita' della
riduzione sono stabilite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia
delle entrate, tenuto conto delle esigenze
organizzative connesse
all'attuazione del comma 9.
11. Il controllo sostanziale previsto dal comma 9 e'
realizzato in
modo selettivo sulla base di specifiche analisi di
rischio
concernenti il settore produttivo di appartenenza
dell'impresa o, se
disponibile, sul profilo di rischio della singola
impresa, dei soci,
delle partecipate e delle operazioni effettuate,
desunto anche dai
precedenti fiscali.
12. Le istanze di interpello di cui all'articolo 11,
comma 5, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 21 della
legge 30 dicembre
1991, n. 413, e all'articolo 37-bis, comma 8, del
decreto del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973,
n. 600, proposte
dalle imprese indicate nel precedente comma 10 sono
presentate
secondo le modalita' di cui al (( decreto del
Ministro delle finanze
)) 13 giugno 1997, n. 195, (( pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
152 del 2 luglio 1997, )) ed il rispetto della
soluzione
interpretativa oggetto della risposta viene
verificato nell'ambito
del controllo di cui al precedente comma 9.
13. Ferme restando le previsioni di cui ai commi da
9 a 12, a
decorrere dal 1o gennaio 2009, per i contribuenti
con volume
d'affari, ricavi o compensi non inferiore a cento
milioni di euro, le
attribuzioni ed i poteri previsti dagli articoli 31
e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600,
nonche' quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti
del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono demandati
alle strutture individuate con il regolamento di
amministrazione
dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 71
del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
14. Alle strutture di cui al comma 13 sono demandate
le attivita':
a) di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis
del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e 54-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633,
relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2006
e successivi;
b) di controllo formale previsto dall'articolo
36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, relativa
ai periodi d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 2006 e
successivi;
c) di controllo sostanziale con riferimento alla
quale, alla data
del 1o gennaio 2009, siano ancora in corso i termini
previsti
dall'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del
decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d) di recupero dei crediti o inesistenti utilizzati
in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9
luglio 1997, n. 241, (( con riferimento ai quali,
alla data di
entrata in vigore del presente decreto, siano in
corso i termini per
il relativo recupero; ))
e) di gestione del contenzioso relativo a tutti gli
atti di
competenza delle strutture stesse.
(( e-bis) di rimborso in materia di imposte dirette
e di imposta
sul valore aggiunto, relativo ai periodi d'imposta
in corso alla data
del 31 dicembre 2006 e successivi. ))
15. L'Agenzia delle Entrate svolge i compiti
previsti dal presente
articolo e procede alla riorganizzazione ai sensi
del comma 13 con le
risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione
vigente.
16. Salvi i piu' ampi termini previsti dalla legge
in caso di
violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai
sensi dell'articolo
331 del codice di procedura penale per il reato
previsto
dall'articolo 10-quater del decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74,
l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge
30 dicembre
2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli
importi a credito
indicati nei modelli di pagamento unificato per la
riscossione di
crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai
sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, deve
essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre
dell'ottavo anno successivo a quello del relativo
utilizzo.
17. La disposizione di cui al comma 16 si applica a
decorrere dalla
data di presentazione del modello di pagamento
unificato nel quale
sono indicati crediti inesistenti utilizzati in
compensazione in anni
con riferimento ai quali alla data di entrata in
vigore (( del
presente decreto )) siano ancora pendenti i termini
di cui al primo
comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 57 del
decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
18. L'utilizzo in compensazione di crediti
inesistenti per il
pagamento delle somme dovute e' punito con la
sanzione dal cento al
duecento per cento della misura dei crediti stessi.
19. In caso di mancato pagamento entro il termine
assegnato
dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta
giorni, le somme
dovute in base all'atto di recupero di cui al comma
16, anche se non
definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi
dell'articolo 15-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
20. Per la notifica della cartella di pagamento
relativa alle somme
che risultano dovute in base all'atto di recupero di
cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e (( al comma 16
)) del presente articolo, si applica il termine
previsto
dall'articolo 25, primo comma, lettera c), del
decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi
da 16 a 20, le
dotazioni finanziarie della missione di spesa «
Politiche
economicofinanziarie e di bilancio» sono ridotte di
110 milioni di
euro per l'anno 2009, di 165 milioni di euro per
l'anno 2010 e di 220
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
(( 21-bis. Al fine di potenziare le capacita' di
accertamento
dell'amministrazione finanziaria, senza nuovi o
maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, l'Amministrazione
autonoma dei
monopoli di Stato puo' avvalersi del personale del
Ministero
dell'economia e delle finanze, attualmente in
servizio presso le
direzioni territoriali dell'economia e delle
finanze, previa adeguata
formazione specialistica.
21-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. In caso di omessa intestazione ovvero di
mancata
trasmissione delle relative informazioni ai sensi
del comma 3, il
Ministero dell'economia e delle finanze applica nei
riguardi della
societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli
altri operatori
finanziari autori dell'illecito una sanzione
amministrativa
pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 1,
comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, con
riferimento all'ammontare delle risorse di cui al
comma 3 del
presente articolo per le quali risulta omessa
l'intestazione ovvero
la trasmissione delle relative informazioni. Il
Ministero
dell'economia e delle finanze verifica il corretto
adempimento degli
obblighi di cui al comma 3 da parte della societa'
Poste italiane
S.p.A, delle banche e degli altri operatori
finanziari, anche
avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che
opera a tal fine
con i poteri previsti dalle leggi in materia di
imposte sui redditi e
di imposta sul valore aggiunto»;
b) al comma 7, alinea, le parole da: « previa
verifica dei
presupposti » fino a: «quote delle risorse» sono
sostituite dalle
seguenti: « fino a una percentuale non superiore al
30 per cento
relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro
penale o
amministrativo, le quote delle risorse, rese
disponibili per massa e
in base a criteri statistici,»;
c) dopo il comma 7-ter e' inserito il seguente:
«7-quater. Con decreto interdipartimentale del Capo
del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
di concerto con
il Direttore dell'Agenzia delle entrate e con il
Capo del
Dipartimento della pubblica sicurezza, la
percentuale di cui
all'alinea del comma 7 puo' essere elevata fino al
50 per cento in
funzione del progressivo consolidamento dei dati
statistici.». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante
“Disposizioni in materia di accertamento con
adesione
e di conciliazione giudiziale”, cosi' come
modificato
dalla presente legge:
“Art. 5 (Avvio del procedimento) - 1.
L'ufficio
invia al contribuente un invito a comparire, nel
quale sono
indicati:
a) i periodi di imposta suscettibili di
accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per
definire
l'accertamento con adesione;
c) le maggiori imposte, ritenute, contributi,
sanzioni
ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata
di cui
al comma 1-bis;
d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione
delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui
alla
lettera c).
1-bis. Il contribuente puo' prestare adesione ai
contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante
comunicazione al competente ufficio e versamento
delle
somme dovute entro il quindicesimo giorno
antecedente la
data fissata per la comparizione. Alla comunicazione
di
adesione, che deve contenere, in caso di pagamento
rateale,
l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve
essere
unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della
prima o
unica rata. In presenza dell'adesione la misura
delle
sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma
5, e'
ridotta alla meta'.
1-ter. Il pagamento delle somme dovute indicate
nell'invito di cui al comma 1 deve essere effettuato
con le
modalita' di cui all'articolo 8, senza prestazione
delle
garanzie ivi previste in caso di versamento rateale.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono
dovuti
gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno
successivo al versamento della prima rata.
1-quater. In caso di mancato pagamento delle somme
dovute di cui al comma 1-bis il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a
ruolo
a titolo definitivo delle predette somme a norma
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis,
1-ter e 1-quater del presente articolo non si
applicano
agli inviti preceduti dai processi verbali di
constatazione
definibili ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1,
per i
quali non sia stata prestata adesione e con
riferimento
alle maggiori imposte ed altre somme relative alle
violazioni indicate nei processi verbali stessi che
consentono l'emissione degli accertamenti di cui
all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo
54,
quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
2. (abrogato).
3. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato
decreto-legislativo n. 218 del 1997, cosi' come
modificato
dalla presente legge:
«Art. 11 (Avvio del procedimento) - 1. L'ufficio
invia
ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel
quale sono
indicati:
a) gli elementi identificativi dell'atto, della
denuncia o della dichiarazione cui si riferisce
l'accertamento suscettibile di adesione;
b) il giorno e il luogo della comparizione per
definire
l'accertamento con adesione;
b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi
dovuti
in caso di definizione agevolata di cui al comma
1-bis;
b-ter) i motivi che hanno dato luogo alla
determinazione delle maggiori imposte di cui alla
lettera
b-bis);
1-bis. Il contribuente puo' prestare adesione ai
contenuti dell'invito di cui al comma 1. Per le
modalita'
di definizione dell'invito, compresa l'assenza della
prestazione delle garanzie previste dall'articolo 8,
per la
misura degli interessi e per le modalita' di computo
degli
stessi in caso di versamento rateale, nonche' per i
poteri
del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate in
caso
di mancato pagamento delle somme dovute per la
definizione,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5,
commi
1-bis, 1-ter e 1-quater. In presenza dell'adesione
all'invito di cui al comma 1 del presente articolo,
la
misura delle sanzioni indicata nell'articolo 3,
comma 3,
applicabile per ciascun tributo di cui all'articolo
1,
comma 2, e' ridotta alla meta'.».
- Si riporta il testo vigente del comma 18-quater
dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112,
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n.
213, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione
tributaria»:
«18-quater. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla
data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente
decreto, sono stabilite le modalita' di
effettuazione della
comunicazione dell'adesione da parte del
contribuente
prevista dall'articolo 5-bis del decreto legislativo
19
giugno 1997, n. 218».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del citato
decreto legislativo n. 218 del 1997, cosi' come
modificato
dalla presente legge:
«Art. 4 (Competenza degli uffici). - 1. Competente
alla
definizione e' l'ufficio delle entrate, nella cui
circoscrizione il contribuente ha il domicilio
fiscale.
2. Nel caso di esercizio di attivita' d'impresa o di
arti e professioni in forma associata, di cui
all'articolo
5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,
n. 917 , ovvero in caso di azienda coniugale non
gestita in
forma societaria, e in caso di societa' che optano
per la
trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116
del
medesimo testo unico l'ufficio competente
all'accertamento
nei confronti della societa', dell'associazione o
del
titolare dell'azienda coniugale effettua la
definizione
anche del reddito attribuibile ai soci, agli
associati o
all'altro coniuge, con unico atto e in loro
contraddittorio. Nei confronti dei soggetti che non
aderiscono alla definizione o che, benche'
ritualmente
convocati secondo le precedenti modalita' non hanno
partecipato al contraddittorio, gli uffici
competenti
procedono all'accertamento sulla base della stessa;
non si
applicano gli articoli 2, comma 5, e 15, comma 1,
del
presente decreto.
3. (abrogato).
4. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 44
del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,
n. 600, riguardante la partecipazione dei comuni
all'accertamento dei redditi delle persone
fisiche.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del
citato decreto legislativo n. 218/1997, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Sanzioni applicabili nel caso di omessa
impugnazione). - 1. Le sanzioni irrogate per le
violazioni
indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente
decreto,
nell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con
decreto
legislativo 26 aprile 1986, n. 131 , e nell'articolo
50 del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto
legislativo
31 ottobre 1990, n. 346 , sono ridotte a un quarto
se il
contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di
accertamento
o di liquidazione e a formulare istanza di
accertamento con
adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per
la
proposizione del ricorso, le somme complessivamente
dovute,
tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso
la
misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad
un
quarto dei minimi edittali previsti per le
violazioni piu'
gravi relative a ciascun tributo.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2,
commi
3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 3-bis.
Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' di versamento delle somme dovute.
2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1,
le
sanzioni ivi indicate sono ridotte alla meta' se
l'avviso
di accertamento e di liquidazione non e' stato
preceduto
dall'invito di cui all'articolo 5 o di cui
all'articolo 11.
La disposizione di cui al periodo precedente non si
applica
nei casi in cui il contribuente non abbia prestato
adesione
ai sensi dell'articolo 5-bis e con riferimento alle
maggiori imposte e alle altre somme relative alle
violazioni indicate nei processi verbali che
consentono
l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo
41-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, e
all'articolo
54, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 22 del
decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante
«Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per
le
violazioni di norme tributarie, a norma
dell'articolo 3,
comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»:
«Art. 22 (Ipoteca e sequestro conservativo). - 1. In
base all'atto di contestazione, al provvedimento di
irrogazione della sanzione o al processo verbale di
constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o
l'ente,
quando ha fondato timore di perdere la garanzia del
proprio
credito, puo' chiedere, con istanza motivata, al
presidente
della commissione tributaria provinciale
l'iscrizione di
ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti
obbligati
in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di
ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei
loro
beni, compresa l'azienda.
2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere
notificate, anche tramite il servizio postale, alle
parti
interessate, le quali possono, entro venti giorni
dalla
notifica, depositare memorie e documenti difensivi.
3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma
2,
fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la
prima
camera di consiglio utile, disponendo che ne sia
data
comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima.
La
commissione decide con sentenza.
4. In caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel
ritardo, il presidente, ricevuta l'istanza, provvede
con
decreto motivato. Contro il decreto e' ammesso
reclamo al
collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite
le parti
in camera di consiglio, provvede con sentenza.
5. Nei casi in cui non sussiste giurisdizione delle
commissioni tributarie, le istanze di cui al comma 1
devono
essere presentate al tribunale territorialmente
competente
in ragione della sede dell'ufficio richiedente, che
provvede secondo le disposizioni del libro IV,
titolo I,
capo III, sezione I, del codice di procedura civile,
in
quanto applicabili.
6. Le parti interessate possono prestare, in corso
di
giudizio, idonea garanzia mediante cauzione o
fideiussione
bancaria o assicurativa. In tal caso l'organo
dinanzi al
quale e' in corso il procedimento puo' non adottare
ovvero
adottare solo parzialmente il provvedimento
richiesto.
7. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se,
nel
termine di centoventi giorni dalla loro adozione,
non viene
notificato atto di contestazione o di irrogazione.
In tal
caso, il presidente della commissione tributaria
provinciale ovvero il presidente del tribunale
dispongono,
su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente
richiedente, la cancellazione dell'ipoteca. I
provvedimenti
perdono altresi' efficacia a seguito della sentenza,
anche
non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o
la
domanda. La sentenza costituisce titolo per la
cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento
parziale, su istanza di parte, il giudice che ha
pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente
l'entita'
dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza e'
pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il
giudice
la cui sentenza e' stata impugnata con ricorso per
cassazione.».
- L'art. 22 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n.
472, e' citato nelle note al comma 5 del presente
articolo.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 25, comma 2,
del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,
n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione
delle
imposte sul reddito»:
«2. La cartella di pagamento, redatta in conformita'
al
modello approvato con decreto del Ministero delle
finanze,
contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo
risultante
dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla
notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza,
si
procedera' ad esecuzione forzata».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante
«Riordino del
servizio nazionale della riscossione, in attuazione
della
delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n.
337»,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Discarico per inesigibilita'). - 1. Ai
fini
del discarico delle quote iscritte a ruolo, il
concessionario trasmette, anche in via telematica,
all'ente
creditore, una comunicazione di inesigibilita'. Tale
comunicazione viene redatta e trasmessa con le
modalita'
stabilite con decreto del Ministero delle finanze.
2. Costituiscono causa di perdita del diritto al
discarico:
a) la mancata notificazione imputabile al
concessionario, della cartella di pagamento, entro
il
quinto mese successivo alla consegna del ruolo
nonche', nel
caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b),
del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro
il terzo
mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
b) la mancata comunicazione all'ente creditore,
anche
in via telematica, con cadenza annuale, dello stato
delle
procedure relative alle singole quote comprese nei
ruoli;
la prima comunicazione e' effettuata entro il
diciottesimo
mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale
comunicazione e' effettuata con le modalita'
stabilite con
decreto del Ministero delle finanze;
c) la mancata presentazione, entro il terzo anno
successivo alla consegna del ruolo, della
comunicazione di
inesigibilita' prevista dal comma 1. Tale
comunicazione e'
soggetta a successiva integrazione se, alla data
della sua
presentazione, le procedure esecutive sono ancora in
corso
per causa non imputabile al concessionario;
d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su
tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al
momento
del pignoramento, risultava dal sistema informativo
del
Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati
non
fossero di valore pari al doppio del credito
iscritto a
ruolo, nonche' sui nuovi beni la cui esistenza e'
stata
comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;
d-bis) il mancato svolgimento delle attivita'
conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e
cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma
4;
e) la mancata riscossione delle somme iscritte a
ruolo,
se imputabile al concessionario; sono imputabili al
concessionario e costituiscono causa di perdita del
diritto
al discarico i vizi e le irregolarita' compiute
nell'attivita' di notifica della cartella di
pagamento e
nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli
stessi
concessionari non dimostrino che tali vizi ed
irregolarita'
non hanno influito sull'esito della procedura.
3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di
inesigibilita', totale o parziale, della quota, il
concessionario e' automaticamente discaricato,
contestualmente sono eliminati dalle scritture
patrimoniali
i crediti erariali corrispondenti alle quote
discaricate.
4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo,
in
ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare
al
concessionario l'esistenza di nuovi beni da
sottoporre ad
esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed
esecutive
nonche' conservative ed ogni altra azione prevista
dalle
norme ordinarie a tutela del creditore da
intraprendere al
fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tal
fine
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche
del
potere di cui all'articolo 32, primo comma n. 7),
del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,
n. 600, e 51, secondo comma n. 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
A tal
fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale
anche
del potere di cui all'articolo 32, primo comma n.
7), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,
n. 600, e 51, secondo comma n. 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5. La documentazione cartacea relativa alle
procedure
esecutive poste in essere dal concessionario e'
conservata,
fino al discarico delle relative quote, dallo stesso
concessionario.
6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio
puo'
richiedere al concessionario la trasmissione della
documentazione relativa alle quote per le quali
intende
esercitare il controllo di merito, ovvero procedere
alla
verifica della stessa documentazione presso il
concessionario; se entro trenta giorni dalla
richiesta, il
concessionario non consegna, ovvero non mette a
disposizione, tale documentazione perde il diritto
al
discarico della quota.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11 della
legge
27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in
materia di
statuto dei diritti del contribuente»:
«Art.11 (Interpello del contribuente). - 1. Ciascun
contribuente puo' inoltrare per iscritto
all'amministrazione finanziaria, che risponde entro
centoventi giorni, circostanziate e specifiche
istanze di
interpello concernenti l'applicazione delle
disposizioni
tributarie a casi concreti e personali, qualora vi
siano
obiettive condizioni di incertezza sulla corretta
interpretazione delle disposizioni stesse. La
presentazione
dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste
dalla
disciplina tributaria.
2. La risposta dell'amministrazione finanziaria,
scritta
e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla
questione oggetto dell'istanza di interpello, e
limitatamente al richiedente. Qualora essa non
pervenga al
contribuente entro il termine di cui al comma 1, si
intende
che l'amministrazione concordi con l'interpretazione
o il
comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi
atto,
anche a contenuto impositivo o sanzionatorio,
emanato in
difformita' dalla risposta, anche se desunta ai
sensi del
periodo precedente, e' nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza
di
interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei
confronti del contribuente che non abbia ricevuto
risposta
dall'amministrazione finanziaria entro il termine di
cui al
comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata
da
un numero elevato di contribuenti concerna la stessa
questione o questioni analoghe fra loro,
l'amministrazione
finanziaria puo' rispondere collettivamente,
attraverso una
circolare o una risoluzione tempestivamente
pubblicata ai
sensi dell'articolo 5, comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato
ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto
1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei
Ministri
nelle materie di loro competenza, sono determinati
gli
organi, le procedure e le modalita' di esercizio
dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte
dell'amministrazione finanziaria.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21
della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo
all'interpello
della amministrazione finanziaria da parte dei
contribuenti.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 21 della
legge
30 dicembre 1991, n. 413, recante «Disposizioni per
ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,
facilitare
e potenziare l'attivita' di accertamento;
disposizioni per
la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili
delle
imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per
la
definizione agevolata dei rapporti tributari
pendenti;
delega al Presidente della Repubblica per la
concessione di
amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri
di
assistenza fiscale e del conto fiscale»:
«Art. 21. - 1. E' istituito, alle dirette dipendenze
del
Ministro delle finanze, il comitato consultivo per
l'applicazione delle norme antielusive, cui e'
demandato il
compito di emettere pareri su richiesta dei
contribuenti.
2. La richiesta di parere deve riguardare
l'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal
contribuente, delle disposizioni contenute negli
articoli
37, comma terzo e 37-bis del decreto del Presidente
della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive
modificazioni. La richiesta di parere puo' altresi'
riguardare, ai fini dell'applicazione dell'articolo
74,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
la
qualificazione di determinate spese, sostenute dal
contribuente, tra quelle di pubblicita' e di
propaganda
ovvero tra quelle di rappresentanza.
3. Il parere reso dal comitato ha efficacia
esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto
tributario. Nella eventuale fase contenziosa l'onere
della
prova viene posto a carico della parte che non si e'
uniformata al parere del comitato.
4. Il comitato consultivo per l'applicazione delle
norme
antielusive, nominato con decreto del Ministro delle
finanze, e' composto dai seguenti membri:
a) i direttori generali della direzione generale
delle
imposte dirette e della direzione generale delle
tasse e
imposte indirette sugli affari e il direttore
dell'ufficio
centrale per gli studi di diritto tributario
comparato e
per le relazioni internazionali;
b) il comandante generale della Guardia di finanza;
c) il direttore del servizio centrale degli
ispettori
tributari;
d) il direttore dell'ufficio del coordinamento
legislativo;
e) due componenti del Consiglio superiore delle
finanze, non appartenenti all'Amministrazione
finanziaria,
designati dal Consiglio stesso;
f) tre esperti in materia tributaria designati dal
Ministro delle finanze.
5. I membri del comitato possono farsi rappresentare
da
funzionari, di grado non inferiore a primo
dirigente, e da
ufficiali superiori; possono altresi' farsi
assistere da
personale delle qualifiche e grado indicati che
partecipano, in tal caso, alle sedute senza diritto
di
voto. Il comitato si avvale degli stessi poteri
istruttori
attribuiti agli uffici finanziari.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanare di
concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi
dell'articolo
17della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
l'organizzazione interna, il funzionamento e le
dotazioni
finanziarie del comitato.
7. Il presidente del comitato e' nominato dal
Ministro
delle finanze, con proprio decreto, tra i membri del
comitato stesso.
8. Le indennita' da corrispondere ai membri del
comitato
non appartenenti all'Amministrazione finanziaria
verranno
stabilite ogni triennio con decreto del Ministro
delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
9. Il contribuente, anche prima della conclusione di
un
contratto, di una convenzione o di un atto che possa
dar
luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate
nel
comma 2, puo' richiedere il preventivo parere alla
competente direzione generale del Ministero delle
finanze
fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai
fini
della corretta qualificazione tributaria della
fattispecie
prospettata. La mancata comunicazione del parere da
parte
dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo
ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da
parte del
contribuente equivale a silenzio assenso.
10. (abrogato).
11. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabiliti i termini e le modalita' da osservare per
l'invio
delle richieste di parere alla competente direzione
generale e per la comunicazione dei pareri stessi al
contribuente.
12. All'onere derivante dal comma 8, stimato in lire
150
milioni annui, si provvede mediante utilizzo di
quota parte
delle maggiori entrate recate dalla presente
legge.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 37-bis,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica
del 29
settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni
in
materia di accertamento delle imposte sui redditi»:
«Art. 37-bis (Disposizioni antielusive). - 1.-7.
(Omissis).
8. Le norme tributarie che, allo scopo di
contrastare
comportamenti elusivi, limitano deduzioni,
detrazioni,
crediti d'imposta o altre posizioni soggettive
altrimenti
ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere
disapplicate qualora il contribuente dimostri che
nella
particolare fattispecie tali effetti elusivi non
potevano
verificarsi. A tal fine il contribuente deve
presentare
istanza al direttore regionale delle entrate
competente per
territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e
indicando le disposizioni normative di cui chiede la
disapplicazione. Con decreto del Ministro delle
finanze da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23
agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita'
per
l'applicazione del presente comma.».
- Il decreto del Ministro delle finanze 13 giugno
1997,
n. 195, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152
del 2
luglio 1997, reca «Regolamento concernente la
determinazione dei termini e delle modalita' da
osservare
per l'invio delle richieste di parere alla
competente
Direzione generale e per la comunicazione dei pareri
stessi
al contribuente.».
- L'art. 31 del decreto del Presidente della
Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni
comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi»,
e'
contenuto, unitamente agli articoli da 32 a 45 nel
TITOLO
IV (Accertamento e controlli) di tale decreto.
- L'art. 51 del decreto del Presidente della
Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e
disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto», e' contenuto,
unitamente
agli articoli da 51-bis a 66-bis nel TITOLO IV
(Accertamento e riscossione) di tale decreto.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 71 del
decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 71 (Personale). - 1. Il rapporto di lavoro del
personale dipendente delle agenzie fiscali e'
disciplinato
dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che
regolano
il rapporto di lavoro privato, in conformita' delle
norme
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, anche per
quanto
attiene alla definizione del comparto di
contrattazione per
le agenzie fiscali; ciascuna agenzia definisce la
contrattazione integrativa aziendale di secondo
livello.
2. Al fine di garantire l'imparzialita' e il buon
andamento nell'esercizio della funzione pubblica
assegnata
alle agenzie fiscali, con regolamento da emanare
entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate
disposizioni
idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia
tecnica del
personale.
3. Il regolamento di amministrazione e' deliberato,
su
proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato di
gestione ed e' sottoposto al ministro vigilante
secondo le
disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto
legislativo. In particolare esso, in conformita' con
i
principi contenuti nel decreto legislativo 3
febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento
dell'agenzia;
b) detta le norme per l'assunzione del personale
dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la
formazione
professionale;
c) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale dipendente dall'agenzia;
d) determina le regole per l'accesso alla
dirigenza.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 36-bis,
comma 8,
del citato decreto del Presidente della Repubblica
del 29
settembre 1973, n. 600»:
«Art. 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base
alle
dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate, l'amministrazione finanziaria
procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle
dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione
delle
imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche'
dei
rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni
presentate
dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di
quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione degli
imponibili, delle imposte, dei contributi e dei
premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze delle
imposte, dei
contributi e dei premi risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in
misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in
misura
superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalla
dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la
tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei
contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e
delle
ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,
l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione
della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti delle imposte, dei
contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e
delle
ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge
un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti
dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una
maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la
regolarizzazione
degli aspetti formali. Qualora a seguito della
comunicazione il contribuente o il sostituto di
imposta
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o
valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo
stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al
ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista nel presente articolo si considerano, a
tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente e dal
sostituto
d'imposta.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 54-bis
del
citato decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre
1972, n. 633:
«Art. 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in
base
alle dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate l'amministrazione finanziaria procede,
entro
l'inizio del periodo di presentazione delle
dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni
presentate
dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di
quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione del
volume
d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la
tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante
dalla
dichiarazione annuale a titolo di acconto e di
conguaglio
nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli
articoli
27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,
l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione
della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti dell'imposta, da
eseguirsi ai
sensi dell'articolo1, comma 4, del decreto del
Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli
articoli 6 e
7 del decreto del Presidente della Repubblica 14
ottobre
1999, n. 542, nonche' dell'articolo 6 della legge 29
dicembre 1990, n. 405.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge
un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti
dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un imposta o una
maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai
sensi
e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60
al
contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di
errori
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti
formali.
Qualora a seguito della comunicazione il
contribuente
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o
valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo
stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al
ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a
tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente.»
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 36-ter
del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre
1973, n. 600:
«Art. 36-ter (Controllo formale delle
dichiarazioni). -
1. Gli uffici periferici dell'amministrazione
finanziaria,
procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo
a quello di presentazione, al controllo formale
delle
dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai
sostituti
d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati
dal
Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle
capacita'
operative dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a
norma
degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle
ritenute d'acconto non risultanti dalle
dichiarazioni dei
sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui
all'articolo 20, terzo comma, del decreto del
Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle
certificazioni richieste ai contribuenti ovvero
delle
ritenute risultanti in misura inferiore a quella
indicata
nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni
d'imposta non spettanti in base ai documenti
richiesti ai
contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78,
comma
25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal
reddito non spettanti in base ai documenti richiesti
ai
contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera
b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base
ai
dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti
richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle
persone fisiche e i maggiori contributi dovuti
sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da
piu'
dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1,
comma 4,
lettera d), presentati per lo stesso anno dal
medesimo
contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi nelle dichiarazioni dei sostituti
d'imposta.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il
sostituto d'imposta e' invitato, anche
telefonicamente o in
forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in
ordine
ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire
o
trasmettere ricevute di versamento e altri documenti
non
allegati alla dichiarazione o difformi dai dati
forniti da
terzi.
4. L'esito del controllo formale e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta con
l'indicazione dei
motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli
imponibili, delle imposte, delle ritenute alla
fonte, dei
contributi e dei premi dichiarati, per consentire
anche la
segnalazione di eventuali dati ed elementi non
considerati
o valutati erroneamente in sede di controllo formale
entro
i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 43 del
citato
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,
n. 600:
«Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi
di
accertamento devono essere notificati, a pena di
decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a
quello in
cui e' stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione
o
di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi
delle
disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento
puo'
essere notificato fino al 31 dicembre del quinto
anno
successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe
dovuto
essere presentata.
In caso di violazione che comporta obbligo di
denuncia
ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura
penale
per uno dei reati previsti dal decreto legislativo
10 marzo
2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti
sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in
cui e'
stata commessa la violazione.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti l'accertamento puo' essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di
nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di
nuovi
elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente
indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli
atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza
dell'ufficio delle imposte.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 57 del
citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.
633:
«Art. 57 (Termine per gli accertamenti). - Gli
avvisi
relativi alle rettifiche e agli accertamenti
previsti
nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono
essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del
quarto anno successivo a quello in cui e' stata
presentata
la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso
dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla
dichiarazione annuale, se tra la data di notifica
della
richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la
data
della loro consegna intercorre un periodo superiore
a
quindici giorni, il termine di decadenza, relativo
agli
anni in cui si e' formata l'eccedenza detraibile
chiesta a
rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a
quello
compreso tra il sedicesimo giorno e la data di
consegna.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione,
l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del
primo
comma dell'art. 55 puo' essere notificato fino al 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
In caso di violazione che comporta obbligo di
denuncia
ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura
penale
per uno dei reati previsti dal decreto legislativo
10 marzo
2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti
sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in
cui e'
stata commessa la violazione.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono
essere
integrati o modificati, mediante la notificazione di
nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di
nuovi
elementi. Nell'avviso devono essere specificamente
indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli
atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza
dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.».
- Si riporta il testo vigente dell'art.17 del
decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni»:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi
dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato,
delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del
presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata
entro la
data di presentazione della dichiarazione
successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento
diretto ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 29
settembre
1973, n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo
comma del
citato articolo 3 resta ferma la facolta' di
eseguire il
versamento presso la competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa
la
compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633 ,
e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera
a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) (soppressa);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo
unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986,
n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del
testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124 ;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale
ai sensi dell'articolo 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio
netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre
1992,
n. 394, convertito, con modificazioni, dalla L. 26
novembre
1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario
nazionale di cui all'art. 31 della L. 28 febbraio
1986, n.
41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.L.
23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla
L. 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti
sale cinematografiche.
2-bis. (soppresso).».
- Si riporta il testo dell'art. 331 del codice di
procedura penale:
«Art. 331 (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e
incaricati di un pubblico servizio). - 1. Salvo
quanto
stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e
gli
incaricati di un pubblico servizio che,
nell'esercizio o a
causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno
notizia di reato perseguibile di ufficio, devono
farne
denuncia per iscritto, anche quando non sia
individuata la
persona alla quale il reato e' attribuito.
2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza
ritardo
al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria.
3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia
per
il medesimo fatto, esse possono anche redigere e
sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o
amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo'
configurare un reato perseguibile di ufficio,
l'autorita'
che procede redige e trasmette senza ritardo la
denuncia al
pubblico ministero.»
- Si riporta il testo vigente dell'articolo
10-quater
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
recante
«Nuova disciplina dei reati in materia di imposte
sui
redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo
9
della legge 25 giugno 1999, n. 205»:
«Art.10-quater (Indebita compensazione). - 1. La
disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica,
nei
limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le
somme
dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17del decreto legislativo 9 luglio
1997, n.
241, crediti non spettanti o inesistenti.»
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma
421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»:
«421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri
previsti
dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive
modificazioni, nonche' quelli previsti dagli
articoli 51 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
per la
riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in
tutto o
in parte, anche in compensazione ai sensi
dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive
modificazioni, l'Agenzia delle entrate puo' emanare
apposito atto di recupero motivato da notificare al
contribuente con le modalita' previste dall'articolo
60 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n.
600 del
1973. La disposizione del primo periodo non si
applica alle
attivita' di recupero delle somme di cui
all'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio
2002,
n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27.».
- L'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n.
241, recante «Norme di semplificazione degli
adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni”, e' citato nelle note al comma
14 del
presente articolo.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 15-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,
n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione
delle
imposte sul reddito»:
«Art. 15-bis (Iscrizioni nei ruoli straordinari). -
1.
In deroga all'articolo 15, nei ruoli straordinari le
imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti
per
l'intero importo risultante dall'avviso di
accertamento,
anche se non definitivo.».
- Si riporta il testo del primo comma dell'articolo
25
del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 602
del 1973:
«1. Il concessionario notifica la cartella di
pagamento,
al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei
confronti
dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di
presentazione
della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del
versamento dell'unica o ultima rata se il termine
per il
versamento delle somme risultanti dalla
dichiarazione scade
oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la
dichiarazione e'
presentata, per le somme che risultano dovute a
seguito
dell'attivita' di liquidazione prevista
dall'articolo
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29
settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto anno
successivo
a quello di presentazione della dichiarazione del
sostituto
d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi
degli
articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto
del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917;
b) del quarto anno successivo a quello di
presentazione
della dichiarazione, per le somme che risultano
dovute a
seguito dell'attivita' di controllo formale prevista
dall'articolo 36-ter del citato decreto del
Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui
l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme
dovute
in base agli accertamenti dell'ufficio.
(Omissis)».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito
con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,
recante «Interventi urgenti in materia di
funzionalita' del
sistema giudiziario» cosi' come modificato dalla
presente
legge:
«Art. 2 (Fondo unico giustizia). - 1. Il Fondo di
cui
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25
giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6
agosto 2008, n. 133, denominato: «Fondo unico
giustizia»,
e' gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con le
modalita'
stabilite con il decreto di cui al predetto articolo
61,
comma 23.
2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i
relativi
interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:
a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23;
b) di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice
di
procedura penale;
c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o
garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai
valori
di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti,
ai conti
di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad
ogni altra
attivita' finanziaria a contenuto monetario o
patrimoniale
oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure
di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n.
575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di
sanzioni
amministrative, inclusi quelli di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.A.,
banche
e altri operatori finanziari, in relazione a
procedimenti
civili di cognizione, esecutivi o speciali, non
riscossi o
non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni
dalla
data in cui il procedimento si e' estinto o e' stato
comunque definito o e' divenuta definitiva
l'ordinanza di
assegnazione, di distribuzione o di approvazione del
progetto di distribuzione ovvero, in caso di
opposizione,
dal passaggio in giudicato della sentenza che
definisce la
controversia;
c-ter) di cui all'articolo 117, quarto comma, del
regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito
dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio
2006,
n. 5.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore
del presente decreto, Poste Italiane S.p.A., le
banche e
gli altri operatori finanziari, depositari delle
somme di
denaro, dei proventi, dei crediti, nonche' dei beni
di cui
al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i
titoli, i
valori, i crediti, i conti, i libretti, nonche' le
attivita' di cui alla lettera c) del comma 2. Entro
lo
stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e
gli altri
operatori finanziari trasmettono a Equitalia
Giustizia
S.p.A., con modalita' telematica e nel formato
elettronico
reso disponibile dalla medesima societa' sul proprio
sito
internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le
informazioni individuate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero
della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni
dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. A
decorrere
dalla data di intestazione di cui al primo periodo,
Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non gia'
eseguite
alla medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle
banche
ovvero dagli altri operatori finanziari, alle
restituzioni
delle somme sequestrate disposte anteriormente alla
predetta data.
3-bis. In caso di omessa intestazione ovvero di
mancata
trasmissione delle relative informazioni ai sensi
del comma
3, il Ministero dell'economia e delle finanze
applica nei
riguardi della societa' Poste italiane S.p.A., delle
banche
e degli altri operatori finanziari autori
dell'illecito una
sanzione amministrativa pecuniaria nella misura
prevista
dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con
riferimento
all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del
presente
articolo per le quali risulta omessa l'intestazione
ovvero
la trasmissione delle relative informazioni. Il
Ministero
dell'economia e delle finanze verifica il corretto
adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da
parte della
societa' Poste italiane S.p.A, delle banche e degli
altri
operatori finanziari, anche avvalendosi del Corpo
della
guardia di finanza, che opera a tal fine con i
poteri
previsti dalle leggi in materia di imposte sui
redditi e di
imposta sul valore aggiunto;
4. Sono altresi' intestati «Fondo unico giustizia»
tutti
i conti correnti ed i conti di deposito che
Equitalia
Giustizia S.p.A., successivamente alla data di
entrata in
vigore del presente decreto, intrattiene per farvi
affluire
le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione
dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25
giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6
agosto 2008, n. 133, dell'articolo 262, comma 3-bis,
del
codice di procedura penale, i relativi utili di
gestione,
nonche' i controvalori degli atti di disposizione
dei beni
confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23.
5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate
al
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, alle
unita'
previsionali di base dello stato di previsione della
spesa
del Ministero della giustizia concernenti le spese
di
investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della
legge
24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le
quali,
anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente
decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del
codice di
procedura penale, e' stata decisa dal giudice
dell'esecuzione ma non ancora eseguita la
devoluzione allo
Stato delle somme medesime.
6. Con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23,
del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
determinata altresi' la remunerazione massima
spettante a
titolo di aggio nei cui limiti il Ministro
dell'economia e
delle finanze stabilisce con proprio decreto quella
dovuta
a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle
risorse
intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di
cui al
predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre
stabilite le
modalita' di utilizzazione delle somme afferenti al
Fondo
da parte dell'amministratore delle somme o dei beni
che
formano oggetto di sequestro o confisca, per
provvedere al
pagamento delle spese di conservazione o
amministrazione,
le modalita' di controllo e di rendicontazione delle
somme
gestite da Equitalia Giustizia S.p.A., nonche' la
natura
delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i
criteri
e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo
in modo
che venga garantita la pronta disponibilita' delle
somme
necessarie per eseguire le restituzioni
eventualmente
disposte. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia
e con
il Ministro dell'interno, puo' essere rideterminata
annualmente la misura massima dell'aggio spettante a
Equitalia Giustizia S.p.A.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia
e con
il Ministro dell'interno, sono stabilite
annualmente, fermo
quanto disposto al comma 5, fino a una percentuale
non
superiore al 30 per cento relativamente alle sole
risorse
oggetto di sequestro penale o amministrativo, le
quote
delle risorse, rese disponibili per massa e in base
a
criteri statistici, intestate “Fondo unico
giustizia”, anche frutto di utili della loro
gestione
finanziaria, da destinare:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica
e del
soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del
Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste
estorsive di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della
legge 23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per
la
solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso
di cui
all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
della giustizia per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri
servizi
istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.
7-bis. Le quote minime delle risorse intestate
«Fondo
unico giustizia», di cui alle lettere a) e b) del
comma 7,
possono essere modificate con decreto del Presidente
del
Consiglio dei ministri in caso di urgenti
necessita',
derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del
Ministero dell'interno o del Ministero della
giustizia.
7-ter. Con riferimento alle somme di cui al comma 2,
lettere c-bis) e c-ter), le quote di cui al comma 7
sono
formate destinando le risorse in via prioritaria al
potenziamento dei servizi istituzionali del
Ministero della
giustizia.
7-quater. Con decreto interdipartimentale del Capo
del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
di
concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate
e con
il Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza,
la
percentuale di cui all'alinea del comma 7 puo'
essere
elevata fino al 50 per cento in funzione del
progressivo
consolidamento dei dati statistici.
8. Il comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
9. All'articolo 676, comma 1, del codice di
procedura
penale, come modificato dall'articolo 2, comma 613,
della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «o alla
devoluzione allo Stato delle somme di denaro
sequestrate ai
sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono
soppresse.
10. Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non
devono derivare oneri, ne' obblighi giuridici a
carico
della finanza pubblica.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 28.
Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a.
1. Le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escutono
le fideiussioni e
le polizze fideiussorie a prima richiesta acquisite
a garanzia di
propri crediti di importo superiore a
duecentocinquanta milioni di
euro entro trenta giorni dal verificarsi dei
presupposti
dell'escussione; a tal fine, esse notificano al
garante un invito,
contenente l'indicazione delle somme dovute e dei
presupposti di
fatto e di diritto della pretesa, a versare
l'importo garantito entro
trenta giorni o nel diverso termine eventualmente
stabilito nell'atto
di garanzia. In caso di inadempimento del garante, i
predetti crediti
sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del
debitore
principale e dello stesso garante, entro trenta
giorni dall'inutile
scadenza del termine di pagamento contenuto
nell'invito.
2. I dipendenti pubblici che non adempiono alle
disposizioni
previste dal comma 1 del presente articolo sono
soggetti al giudizio
di responsabilita' dinanzi alla Corte dei conti.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le
Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le
istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari,
le
Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni,
le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al
decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300».
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 29.
Meccanismi di
controllo per assicurare la trasparenza e
l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali
1. Le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2, dell'articolo
5, (( del decreto-legge 8 luglio )) 2002, n. 138, ((
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002,
n. 178, )) sul monitoraggio dei crediti di imposta
si
applicano anche con riferimento a tutti i crediti di
imposta vigenti alla data di entrata in vigore del
presente
decreto tenendo conto degli oneri finanziari
previsti in
relazione alle disposizioni medesime. In
applicazione del
principio di cui al presente comma, al credito di
imposta
per spese per attivita' di ricerca di cui
all'articolo 1,
commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,
si applicano le disposizioni di cui ai commi
seguenti.
(( 2. Per il credito di imposta di cui all'articolo
1,
commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e
successive modificazioni, gli stanziamenti nel
bilancio
dello Stato sono pari a 375,2 milioni di euro per
l'anno
2008, a 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, a 654
milioni di euro per l'anno 2010 e a65,4 milioni di
euro per
l'anno 2011. A decorrere dall'anno 2009, al fine di
garantire congiuntamente la certezza delle strategie
di
investimento, i diritti quesiti, nonche' l'effettiva
copertura finanziaria, la fruizione delcredito di
imposta
suddetto e' regolatacome segue: ))
a) per le attivita' di ricerca che, sulla base di
atti
o documenti aventi data certa, risultano gia'
avviate prima
della data di entrata in vigore del presente
decreto, i
soggetti interessati inoltrano per via telematica
alla
Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla
data di
attivazione della procedura di cui al comma 4, a
pena di
decadenza dal contributo, un apposito formulario
approvato
dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del
formulario vale come prenotazione dell'accesso alla
fruizione del credito d'imposta;
b) per le attivita' di ricerca avviate a partire
dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, la
compilazione del formulario da parte dei soggetti
interessati ed il suo inoltro per via telematica
alla
Agenzia delle entrate vale come prenotazione
dell'accesso
alla fruizione del credito di imposta successiva a
quello
di cui alla lettera a).
3. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati
rilevati
dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone
rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo,
comunica
telematicamente e con procedura automatizzata ai
soggetti
interessati:
a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma
2,
lettera a), esclusivamente un nulla-osta ai soli
fini della
copertura finanziaria; la fruizione del credito di
imposta
e' possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso
di
esaurimento delle risorse disponibili in funzione
delle
disponibilita' finanziarie, negli esercizi
successivi;
b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma
2,
lettera b), la certificazione dell'avvenuta
presentazione
del formulario, l'accoglimento della relativa
prenotazione,
nonche' nei successivi novantagiorni l'eventuale
diniego,
in ragione della capienza. In mancanza del diniego,
l'assenso si intende fornito decorsi novanta giorni
dalla
data di comunicazione della certificazione
dell'avvenuta
prenotazione.
4. Per il credito di imposta di cui al comma 2,
lettera
b), i soggetti interessati espongono nel formulario,
secondo la pianificazione scelta, l'importo delle
spese
agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal
beneficio, entro l'anno successivo a quello di
accoglimento
della prenotazione e, in ogni caso, non oltre la
chiusura
del periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre
2009. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale
e'
comunicato il nulla-osta e' consentito, fatta salva
l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il
sesto mese
successivo al termine di cui al primo periodo e, in
ogni
caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in
progressione,
al 30 per cento, nell'anno di presentazione
dell'istanza e,
per la residua parte, nell'anno successivo.
5. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui
ai
commi da 2 a 4 del presente articolo e' approvato
con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate,
adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore
della legge di conversionedel presente decreto.
Entro 30
giorni dalla data di adozione del provvedimento e'
attivata
la procedura per la trasmissione del formulario.
(( 6. Per le spese sostenute nei periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i
contribuenti interessati alledetrazioni di cui agli
articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27
dicembre
2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre
condizioni previsti dalle relative disposizioni
normative,
inviano all'Agenzia delle entrate apposita
comunicazione,
nei termini e secondo le modalita' previsti con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore
della legge di conversione del presente decreto. Con
il
medesimo provvedimento puo' essere stabilito che la
comunicazione sia effettuata esclusivamente in via
telematica, anche tramite i soggetti di cui
all'articolo 3,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e
sono
stabiliti i termini e le modalita' di comunicazione
all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso
dell'Ente
per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA) ai
sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Il predetto
decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 19
febbraio
2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore
della legge di conversione del presente decreto, e'
comunque modificato con decreto di natura non
regolamentare
al fine di semplificare le procedure e di ridurre
gli
adempimenti amministrativi a carico dei
contribuenti. Per
le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009
la
detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita
in
cinque rate annuali di pariimporto.
7. Nell'ambito del monitoraggio di cui al comma 1
sull'effettivo utilizzo dei crediti di imposta
previsti
dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388,
e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate
effettua, nell'anno 2009, verifiche mirate volte ad
accertare l'esistenza di risorse formalmente
impegnate ma
non utilizzate o non utilizzabili. In relazione a
quanto
previsto dal primo periodo del presente comma in
considerazione dell'effettivo utilizzo dei predetti
crediti
di imposta, le risorse finanziarie a tale fine
preordinate,
nonche' altre risorse complessivamente disponibili
relative
a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta,
esistenti
presso la contabilita' speciale 1778 - Fondi di
bilancio,
sono ridotte di 1.155,6 milioni di euro. Le predette
risorse sono versate al bilancio dello Stato nella
misura
di 286,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 263,1
milioni
di euro per l'anno 2010, di 341,8 milioni di euro
per
l'anno 2011 e di 264,4 milioni di euro per l'anno
2013. ))
(( 8. Soppresso.
9. Soppresso.
10. Soppresso.
11. Soppresso. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2
dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138,
convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n.
178 recante «Interventi urgenti in materia
tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa
farmaceutica e
per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate»:
«1. I crediti di imposta previsti dalle vigenti
disposizioni di legge sono integralmente confermati
e,
fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e
11,
possono essere fruiti entro i limiti degli oneri
finanziari
previsti in relazione alle disposizioni medesime. I
soggetti interessati hanno diritto al credito di
imposta
fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e
delle finanze di natura non regolamentare sono
stabilite,
per ciascun credito di imposta, la data di
decorrenza della
disposizione di cui al comma 1 nonche' le modalita'
per il
controllo dei relativi flussi. Con decreto
interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale,
e' comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse
disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione
del
decreto di cui al periodo precedente i soggetti
interessati
non possono piu' fruire di nuovi crediti di imposta
i cui
presupposti si sono realizzati successivamente alla
data di
entrata in vigore del presente decreto. Non si
applicano
interessi e sanzioni nei confronti dell'interessato
che
utilizzi un credito di imposta dopo la pubblicazione
del
decreto interdirigenziale di cui al secondo periodo,
purche' entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale ed entro lo stesso termine
avvenga
la spontanea restituzione degli importi
indebitamente
utilizzati».
- Si riporta il testo vigente dei commi da 280 a 283
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria
2007):
«280. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla
chiusura
del periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre
2009, alle imprese e' attribuito un credito
d'imposta nella
misura del 10 per cento dei costi sostenuti per
attivita'
di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo,
in
conformita' alla vigente disciplina comunitaria
degli aiuti
di Stato in materia, secondo le modalita' dei commi
da 281
a 285. La misura del 10 per cento e' elevata al 40
per
cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano
riferiti
a contratti stipulati con universita' ed enti
pubblici di
ricerca;
281. Ai fini della determinazione del credito
d'imposta
i costi non possono, in ogni caso, superare
l'importo di 50
milioni di euro per ciascun periodo d'imposta;
282. Il credito d'imposta deve essere indicato nella
relativa dichiarazione dei redditi. Esso non
concorre alla
formazione del reddito ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96
e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e'
utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte
sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive
dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di
cui al
comma 280 sono state sostenute; l'eventuale
eccedenza e'
utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive
modificazioni, a decorrere dal mese successivo al
termine
per la presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta con riferimento al
quale il
credito e' concesso;
283. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze
da adottare entro il 31 marzo 2008, sono individuati
gli
obblighi di comunicazione a carico delle imprese per
quanto
attiene alla definizione delle attivita' di ricerca
e
sviluppo agevolabili e le modalita' di verifica ed
accertamento della effettivita' delle spese
sostenute e
coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria
di cui
al comma 280.
- Si riporta il testo vigente dei commi da 344 a 347
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006
(legge
finanziaria 2007):
«344. Per le spese documentate, sostenute entro il
31
dicembre 2007, relative ad interventi di
riqualificazione
energetica di edifici esistenti, che conseguono un
valore
limite di fabbisogno di energia primaria annuo per
la
climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20
per
cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C,
numero
1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19
agosto
2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta
lorda per
una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti
a
carico del contribuente, fino a un valore massimo
della
detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre
quote
annuali di pari importo.
345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2007, relative ad interventi su edifici
esistenti,
parti di edifici esistenti o unita' immobiliari,
riguardanti strutture opache verticali, strutture
opache
orizzontali (coperture e pavimenti), finestre
comprensive
di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda
per
una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti
a
carico del contribuente, fino a un valore massimo
della
detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote
annuali di pari importo, a condizione che siano
rispettati
i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in
W/m2K,
della Tabella 3 allegata alla presente legge.
346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2007, relative all'installazione di
pannelli
solari per la produzione di acqua calda per usi
domestici o
industriali e per la copertura del fabbisogno di
acqua
calda in piscine, strutture sportive, case di
ricovero e
cura, istituti scolastici e universita', spetta una
detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al
55 per
cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino
a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro,
da
ripartire in tre quote annuali di pari importo.
347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2007, per interventi di sostituzione di
impianti
di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie
a condensazione e contestuale messa a punto del
sistema di
distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta
lorda per
una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti
a
carico del contribuente, fino a un valore massimo
della
detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote
annuali di pari importo».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3
del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n.
322, recante «Regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita'
produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell'articolo 3,
comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662»:
«3. Ai soli fini della presentazione delle
dichiarazioni
in via telematica mediante il servizio telematico
Entratel
si considerano soggetti incaricati della
trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti,
dei ragionieri e dei periti commerciali e dei
consulenti
del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
1993
nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere
di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per
la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di
laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1,
lettere
a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e
per
i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 7 e 8
della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
«Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello
Stato» (legge finanziaria 2001):
«Art. 7 (Incentivi per l'incremento
dell'occupazione).-
1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra
il 1°
ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il
numero
dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a
tempo
indeterminato e' concesso un credito di imposta.
Sono
esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo
unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
2. Il credito di imposta e' commisurato, nella
misura di
lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per
ciascun
mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori
con
contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato
in
ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con
contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente
occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999
e il
30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se,
su base
annuale, il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti, a
tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi
i
lavoratori con contratti di lavoro con contenuto
formativo,
risulta inferiore o pari al numero complessivo dei
lavoratori dipendenti mediamente occupati nel
periodo
compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre
2000. Per
le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro
a tempo
parziale, il credito d'imposta spetta in misura
proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle
del
contratto nazionale. Il credito d'imposta e'
concesso anche
ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo
che
incrementano il numero dei lavoratori operai,
ciascuno
occupato per almeno 230 giornate all'anno.
3. L'incremento della base occupazionale va
considerato
al netto delle diminuzioni occupazionali
verificatesi in
societa' controllate o collegate ai sensi
dell'articolo
2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta
persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che
assumono
la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1°
ottobre
2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce
incremento della base occupazionale. I lavoratori
dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale
si
assumono nella base occupazionale in misura
proporzionale
alle ore prestate rispetto a quelle del contratto
nazionale.
4. Il credito d'imposta, che non concorre alla
formazione del reddito e del valore della produzione
rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita'
produttive ne' ai fini del rapporto di cui
all'articolo 63
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,
n. 917, e' utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio
2001,
esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a
condizione che:
a) i nuovi assunti siano di eta' non inferiore a 25
anni;
b) i nuovi assunti non abbiano svolto attivita' di
lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24
mesi o
siano portatori di handicap individuati ai sensi
della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) siano osservati i contratti collettivi nazionali
anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato
diritto al credito d'imposta;
d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e
sulla sicurezza dei lavoratori previste dai D.Lgs.
19
settembre 1994, n. 626, e D.Lgs. 14 agosto 1996, n.
494, e
loro successive modificazioni, nonche' dai
successivi
decreti legislativi attuativi di direttive
comunitarie in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella
gestione di un servizio pubblico, anche gestito da
privati,
comunque assegnata, il credito d'imposta spetta
limitatamente al numero di lavoratori assunti in
piu'
rispetto a quello dell'impresa sostituita.
7. Qualora vengano definitivamente accertate
violazioni
non formali, e per le quali sono state irrogate
sanzioni di
importo superiore a lire 5 milioni, alla normativa
fiscale
e contributiva in materia di lavoro dipendente,
ovvero
violazioni alla normativa sulla salute e sulla
sicurezza
dei lavoratori, prevista dai D.Lgs. 19 settembre
1994, n.
626, e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e loro
successive
modificazioni, nonche' dai successivi decreti
legislativi
attuativi di direttive comunitarie in materia di
sicurezza
ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si
applicano le disposizioni del presente articolo e
qualora
siano emanati provvedimenti definitivi della
magistratura
contro il datore di lavoro per condotta
antisindacale ai
sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970,
n. 300,
le agevolazioni sono revocate. Dalla data del
definitivo
accertamento delle violazioni, decorrono i termini
per far
luogo al recupero delle minori imposte versate o del
maggiore credito riportato e per l'applicazione
delle
relative sanzioni.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo
sono
cumulabili con altri benefici eventualmente
concessi.
9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad
effettuare la verifica ed il monitoraggio degli
effetti
delle disposizioni di cui al presente articolo,
identificando la nuova occupazione generata per area
territoriale, sesso, eta' e professionalita'.
10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della
legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
restano
in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre
2000. Per
i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il
1°
gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove
assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a
tempo
indeterminato da destinare a unita' produttive
ubicate nei
territori individuati nel citato articolo 4 e nelle
aree di
cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n.
1260/1999, del
Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' in quelle
delle
regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore
credito
d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che e'
pari a
lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete
secondo
la disciplina di cui al presente articolo.
All'ulteriore
credito di imposta di cui al presente comma si
applica la
regola de minimis di cui alla comunicazione della
Commissione delle Comunita' europee 96/C68/06,
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C68
del 6
marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici
eventualmente concessi ai sensi della predetta
comunicazione purche' non venga superato il limite
massimo
di lire 180 milioni nel triennio.
11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente
articolo, i soci lavoratori di societa' cooperative
sono
equiparati ai lavoratori dipendenti.
«Art. 8 (Agevolazione per gli investimenti nelle
aree
svantaggiate). - 1. Alle imprese che operano nei
settori
delle attivita' estrattive e manifatturiere, dei
servizi,
del turismo, del commercio, delle costruzioni, della
produzione e distribuzione di energia elettrica,
vapore ed
acqua calda, della pesca e dell'acquacoltura, della
trasformazione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura
di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la
Comunita' europea, e successive modificazioni, che,
fino
alla chiusura del periodo di imposta in corso alla
data del
31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti
nelle aree
ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87,
paragrafo 3, lettere a) e c), del citato Trattato,
individuate dalla Carta italiana degli aiuti a
finalita'
regionale per il periodo 2000-2006, e' attribuito un
contributo nella forma di credito di imposta nei
limiti
massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per
l'anno 2002
pari a 1.725 milioni di euro per l'anno 2003, 1.740
milioni
di euro per l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per
l'anno
2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700
milioni di
euro per l'anno 2007 e 300 milioni di euro per
l'anno 2008.
Ai fini dell'individuazione dei predetti settori,
salvo per
il settore della pesca e dell'acquacoltura, si
rinvia alla
disciplina di attuazione delle agevolazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19
dicembre 1992, n. 488. Per le aree ammissibili alle
deroghe
previste dal citato articolo 87, paragrafo 3,
lettere a) e
c), il credito compete entro la misura dell'85 per
cento
delle intensita' di aiuto previste dalla Carta
italiana
degli aiuti a finalita' regionale per il periodo
2000-2006.
Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri
aiuti di
Stato a finalita' regionale o con altri aiuti che
abbiano
ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito
di
imposta.
1-bis. Per fruire del contributo le imprese
inoltrano,
in via telematica, al Centro operativo di Pescara
dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli
elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare
complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione
regionale degli stessi, nonche' l'impegno, a pena di
disconoscimento del beneficio, ad avviare la
realizzazione
degli investimenti successivamente alla data di
presentazione della medesima istanza e comunque
entro sei
mesi dalla predetta data.
1-ter. L'Agenzia delle entrate rilascia, in via
telematica e con procedura automatizzata,
certificazione
della data di avvenuta presentazione della domanda,
esamina
le istanze di cui al comma 1-bis dando precedenza,
secondo
l'ordine cronologico di presentazione, alle domande
presentate nell'anno precedente e non accolte per
esaurimento dei fondi stanziati e, tra queste, a
quelle
delle piccole e medie imprese, come definite
dall'allegato
I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione,
del 12
gennaio 2001, e successivamente, secondo l'ordine di
presentazione, alle altre domande. L'Agenzia delle
entrate
comunica in via telematica, entro 30 giorni dalla
presentazione delle domande, il diniego del
contributo per
la mancanza di uno degli elementi di cui al comma
1-bis,
ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il
beneficio
si intende concesso decorsi 30 giorni dalla
presentazione
dell'istanza e senza comunicazione di diniego da
parte
dell'Agenzia delle entrate.
1-quater. [abrogato].
1-quinquies. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le
specifiche
tecniche per la trasmissione dei dati di cui ai
commi 1,
1-bis, 1-ter e 1-quater.
1-sexies. Per le modalita' delle trasmissioni
telematiche previste dal presente articolo si
applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 3 del
regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio
1998, n. 322, come sostituito dall'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.
1-septies. L'Agenzia delle entrate provvede a
pubblicare, con cadenza semestrale, sul proprio sito
INTERNET, il numero delle istanze pervenute,
l'ammontare
totale dei contributi concessi, nonche' quello delle
risorse finanziarie residue.
2. Per nuovi investimenti si intendono le
acquisizioni
di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e
68 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,
n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di
«mobili e
macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella
approvata con decreto 31 dicembre 1988, del Ministro
delle
finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i
«coefficienti di ammortamento», destinati a
strutture
produttive gia' esistenti o che vengono impiantate
nelle
aree territoriali di cui al comma 1, per la parte
del loro
costo complessivo eccedente le cessioni e le
dismissioni
effettuate nonche' gli ammortamenti dedotti nel
periodo
d'imposta, relativi a beni d'investimento della
stessa
struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti
dei
beni che formano oggetto dell'investimento agevolato
effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata
in
funzione. Per gli investimenti effettuati mediante
contratti di locazione finanziaria, si assume il
costo
sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni;
detto costo
non comprende le spese di manutenzione. Per le
grandi
imprese, come definite ai sensi della normativa
comunitaria, gli investimenti in beni immateriali
sono
agevolabili nel limite del 25 per cento del
complesso degli
altri investimenti agevolati.
3. (abrogato).
4. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
18
dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le
seguenti
parole: «differenziabile in funzione del settore di
attivita' e delle dimensioni dell'impresa, nonche'
della
localizzazione».
5. Il credito d'imposta e' determinato con riguardo
ai
nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo
d'imposta e
va indicato nella relativa dichiarazione dei
redditi. Esso
non concorre alla formazione del reddito ne' della
base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui
all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui
redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ed e' utilizzabile
esclusivamente in
compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9
luglio
1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento
dei
costi.
6. Il credito d'imposta a favore di imprese o
attivita'
che riguardano prodotti o appartengono ai settori
soggetti
a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la
disciplina multisettoriale dei grandi progetti, e'
riconosciuto nel rispetto delle condizioni
sostanziali e
procedurali definite dalle predette discipline
dell'Unione
europea e previa autorizzazione della Commissione
delle
Comunita' europee. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato procede all'inoltro
alla
Commissione della richiesta di preventiva
autorizzazione,
ove prescritta, nonche' al controllo del rispetto
delle
norme sostanziali e procedurali della normativa
comunitaria.
7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano
in
funzione entro il secondo periodo d'imposta
successivo a
quello della loro acquisizione o ultimazione, il
credito
d'imposta e' rideterminato escludendo dagli
investimenti
agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.
Se
entro il quinto periodo d'imposta successivo a
quello nel
quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi,
ceduti
a terzi, destinati a finalita' estranee
all'esercizio
dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive
diverse da quelle che hanno dato diritto
all'agevolazione,
il credito d'imposta e' rideterminato escludendo
dagli
investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti;
se nel
periodo di imposta in cui si verifica una delle
predette
ipotesi vengono acquisiti beni della stessa
categoria di
quelli agevolati, il credito d'imposta e'
rideterminato
escludendo il costo non ammortizzato degli
investimenti
agevolati per la parte che eccede i costi delle
nuove
acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione
finanziaria
le disposizioni precedenti si applicano anche se non
viene
esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta
che
deriva dall'applicazione del presente comma e'
versato
entro il termine per il versamento a saldo
dell'imposta sui
redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si
verificano le ipotesi ivi indicate.
7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole
e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di
Trento e Bolzano, sono definite le tipologie di
investimento per le imprese agricole e per quelle
della
prima trasformazione e commercializzazione ammesse
agli
aiuti, in osservanza di quanto previsto dal piano di
sviluppo rurale di cui al citato regolamento (CE) n.
1257/1999 e di quanto previsto dall'articolo 17 del
decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
8. Con uno o piu' decreti del Ministero delle
finanze,
di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e
della programmazione economica e con il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in
vigore della presente legge, verranno emanate
disposizioni
per l'effettuazione delle verifiche necessarie a
garantire
la corretta applicazione delle presenti
disposizioni. Tali
verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi
dall'attribuzione del credito di imposta, sono
altresi'
finalizzate alla valutazione della qualita' degli
investimenti effettuati, anche al fine di valutare
l'opportunita' di effettuare un riequilibrio con
altri
strumenti aventi analoga finalita'.».
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 30.
Controlli sui circoli privati
1. I corrispettivi,
le quote e i contributi di cui all'articolo 148
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e all'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633
non sono imponibili a condizione che gli enti
associativi siano in
possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla
normativa
tributaria (( e, ad esclusione delle organizzazioni
di volontariato
iscritte nei registri regionali di cui all'articolo
6 della legge 11
agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di
cui al comma 5 del
presente articolo, trasmettano )) per via telematica
all'Agenzia
delle entrate, (( al fine di consentire gli
opportuni controlli, )) i
dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante
un apposito
modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con
provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.
2. Con il medesimo provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle
entrate sono stabiliti i tempi e le modalita' di
trasmissione del
modello di cui al comma 1, anche da parte delle
associazioni gia'
costituite (( alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ad
esclusione delle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri
regionali di cui all'articolo 6 della legge 11
agosto 1991, n. 266,
in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del
presente articolo,
nonche' le modalita' di comunicazione da parte
dell'Agenzia delle
entrate in merito alla completezza dei dati e delle
notizie trasmessi
ai sensi del comma 1. ))
3. L'onere della trasmissione di cui al comma 1 e'
assolto anche
dalle societa' sportive dilettantistiche di cui
all'articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(( 3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano alle
associazioni pro loco che optano per l'applicazione
delle norme di
cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e agli enti
associativi
dilettantistici iscritti nel registro del Comitato
olimpico nazionale
italiano che non svolgono attivita' commerciale.
4. All'articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai
sensi del comma
1, lettera a), numero 3), anche la concessione di
erogazioni gratuite
in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla
gestione
patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte,
a favore di enti
senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei
settori di cui
al medesimo comma 1, lettera a), per la
realizzazione diretta di
progetti di utilita' sociale». ))
5. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8,
del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle
associazioni e
alle altre organizzazioni di volontariato di cui
alla legge 11 agosto
1991, n. 266 che non svolgono attivita' commerciali
diverse da quelle
marginali individuate con (( decreto del Ministro
delle finanze 25
maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
134 del 10 giugno
1995.
5-bis. Al comma 2 dell'articolo 10 del testo unico
delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale, di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e
successive
modificazioni, le parole: « quarto e quinto periodo
» sono sostituite
dalle seguenti: «quarto, quinto e nono periodo».
5-ter. Le norme di cui al comma 5-bis si applicano
fino al 31
dicembre 2009.
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei
commi 5-bis e
5-ter, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante
riduzione lineare degli stanziamenti di
partecorrente relativi alle
autorizzazioni di spesa come determinate dalla
Tabella C allegata
alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 148 del
citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986,
(testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 148 (Enti di tipo associativo). - 1. Non e'
considerata commerciale l'attivita' svolta nei
confronti
degli associati o partecipanti, in conformita' alle
finalita' istituzionali, dalle associazioni, dai
consorzi e
dagli altri enti non commerciali di tipo
associativo. Le
somme versate dagli associati o partecipanti a
titolo di
quote o contributi associativi non concorrono a
formare il
reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio
di
attivita' commerciali, salvo il disposto del secondo
periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni
di beni
e le prestazioni di servizi agli associati o
partecipanti
verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi
i
contributi e le quote supplementari determinati in
funzione
delle maggiori o diverse prestazioni alle quali
danno
diritto. Detti corrispettivi concorrono alla
formazione del
reddito complessivo come componenti del reddito di
impresa
o come redditi diversi secondo che le relative
operazioni
abbiano carattere di abitualita' o di
occasionalita'.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, assistenziali, culturali,
sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di
formazione
extra-scolastica della persona non si considerano
commerciali le attivita' svolte in diretta
attuazione degli
scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici nei confronti degli
iscritti,
associati o partecipanti, di altre associazioni che
svolgono la medesima attivita' e che per legge,
regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte
di
un'unica organizzazione locale o nazionale, dei
rispettivi
associati o partecipanti e dei tesserati dalle
rispettive
organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche
a terzi
di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati.
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le
cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per
le
somministrazioni di pasti, per le erogazioni di
acqua, gas,
energia elettrica e vapore, per le prestazioni
alberghiere,
di alloggio, di trasporto e di deposito e per le
prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne'
per le
prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti
attivita':
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere
commerciale;
d) pubblicita' commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
5. Per le associazioni di promozione sociale
ricomprese
tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera
e),
della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita'
assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, non si considerano commerciali, anche
se
effettuate verso pagamento di corrispettivi
specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata,
presso
le sedi in cui viene svolta l'attivita'
istituzionale, da
bar ed esercizi similari e l'organizzazione di
viaggi e
soggiorni turistici, sempreche' le predette
attivita' siano
strettamente complementari a quelle svolte in
diretta
attuazione degli scopi istituzionali e siano
effettuate nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma
3.
6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
di
cui al comma 5 non e' considerata commerciale anche
se
effettuata da associazioni politiche, sindacali e di
categoria, nonche' da associazioni riconosciute
dalle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato
patti, accordi o intese, sempreche' sia effettuata
nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma
3.
7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria
non si
considerano effettuate nell'esercizio di attivita'
commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche
in
deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i
contratti
collettivi di lavoro, nonche' l'assistenza prestata
prevalentemente agli iscritti, associati o
partecipanti in
materia di applicazione degli stessi contratti e di
legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento
di
corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i
costi
di diretta imputazione.
8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si
applicano a condizione che le associazioni
interessate si
conformino alle seguenti clausole, da inserire nei
relativi
atti costitutivi o statuti redatti nella forma
dell'atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'associazione, salvo
che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla
legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad
altra
associazione con finalita' analoghe o ai fini di
pubblica
utilita', sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n.
662, e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle
modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del
rapporto medesimo, escludendo espressamente la
temporaneita' della partecipazione alla vita
associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori
d'eta'
il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli
organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le
disposizioni
statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi,
principio del voto singolo di cui all'articolo 2532,
comma
2, del codice civile, sovranita' dell'assemblea dei
soci,
associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed
esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita'
delle
convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei
bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per
corrispondenza
per le associazioni il cui atto costitutivo,
anteriore al
1° gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai
sensi
dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile
e
sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello
nazionale
e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo
associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa
di morte
e non rivalutabilita' della stessa.
9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del
comma 8 non si applicano alle associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato
ha
stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle
associazioni politiche, sindacali e di categoria.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.
633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta
sul
valore aggiunto»:
«Art. 4 (Esercizio di imprese).- Per esercizio di
imprese si intende l'esercizio per professione
abituale,
ancorche' non esclusiva, delle attivita' commerciali
o
agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice
civile, anche se non organizzate in forma di
impresa,
nonche' l'esercizio di attivita', organizzate in
forma
d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che
non
rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.
Si considerano in ogni caso effettuate
nell'esercizio di
imprese:
1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
fatte dalle societa' in nome collettivo e in
accomandita
semplice, dalle societa' per azioni e in accomandita
per
azioni, dalle societa' a responsabilita' limitata,
dalle
societa' cooperative, di mutua assicurazione e di
armamento, dalle societa' estere di cui all'art.
2507 del
codice civile e dalle societa' di fatto;
2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i
consorzi, le associazioni o altre organizzazioni
senza
personalita' giuridica e le societa' semplici, che
abbiano
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita'
commerciali o agricole.
Si considerano effettuate in ogni caso
nell'esercizio di
imprese, a norma del precedente comma, anche le
cessioni di
beni e le prestazioni di servizi fatte dalle
societa' e
dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o
partecipanti.
Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma,
che
non abbiano per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio
di attivita' commerciali o agricole, si considerano
effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le
cessioni
di beni e le prestazioni di servizi fatte
nell'esercizio di
attivita' commerciali o agricole. Si considerano
fatte
nell'esercizio di attivita' commerciali anche le
cessioni
di beni e le prestazioni di servizi ai soci,
associati o
partecipanti verso pagamento di corrispettivi
specifici, o
di contributi supplementari determinati in funzione
delle
maggiori o diverse prestazioni alle quali danno
diritto, ad
esclusione di quelle effettuate in conformita' alle
finalita' istituzionali da associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche, di promozione
sociale
e di formazione extra-scolastica della persona,
anche se
rese nei confronti di associazioni che svolgono la
medesima
attivita' e che per legge, regolamento o statuto
fanno
parte di una unica organizzazione locale o
nazionale,
nonche' dei rispettivi soci, associati o
partecipanti e dei
tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Agli effetti delle disposizioni di questo articolo
sono
considerate in ogni caso commerciali, ancorche'
esercitate
da enti pubblici, le seguenti attivita': a) cessioni
di
beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le
pubblicazioni delle associazioni politiche,
sindacali e di
categoria, religiose, assistenziali, culturali,
sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di
formazione
extra-scolastica della persona cedute
prevalentemente ai
propri associati; b) erogazione di acqua e servizi
di
fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e
vapore;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere
commerciale; d) gestione di spacci aziendali,
gestione di
mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e
deposito
di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione
di
viaggi e soggiorni turistici; prestazioni
alberghiere o di
alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i)
pubblicita' commerciale; l) telecomunicazioni e
radiodiffusioni circolari. Non sono invece
considerate
attivita' commerciali: le operazioni relative
all'oro e
alle valute estere, compresi i depositi anche in
conto
corrente, effettuate dalla Banca d'Italia e
dall'Ufficio
italiano dei cambi; la gestione, da parte delle
amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di
mense e
spacci riservati al proprio personale ed a quello
dei
Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne
per
particolari motivi inerenti al servizio; la
prestazione
alle imprese consorziate o socie, da parte di
consorzi o
cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi
concernenti il controllo qualitativo dei prodotti,
compresa
l'applicazione di marchi di qualita'; le cessioni di
beni e
le prestazioni di servizi effettuate in occasione di
manifestazioni propagandistiche dai partiti politici
rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali;
le
cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in
essere
dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della
Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte
costituzionale, nel perseguimento delle proprie
finalita'
istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al
pagamento di quote di partecipazione alla spesa
sanitaria
erogate dalle unita' sanitarie locali e dalle
aziende
ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Non
sono
considerate, inoltre, attivita' commerciali, anche
in
deroga al secondo comma:
a) il possesso e la gestione di unita' immobiliari
classificate o classificabili nella categoria
catastale A e
le loro pertinenze, ad esclusione delle unita'
classificate
o classificabili nella categoria catastale A10, di
unita'
da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi
altro
mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi
sportivi o
ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio,
al
ricovero e al servizio di unita' da diporto, da
parte di
societa' o enti, qualora la partecipazione ad essi
consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo
inferiore
al valore normale, il godimento, personale, o
familiare dei
beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale
godimento
sia conseguito indirettamente dai soci o
partecipanti, alle
suddette condizioni, anche attraverso la
partecipazione ad
associazioni, enti o altre organizzazioni;
b) il possesso, non strumentale ne' accessorio ad
altre
attivita' esercitate, di partecipazioni o quote
sociali, di
obbligazioni o titoli similari, costituenti
immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi,
interessi
o altri frutti, senza strutture dirette ad
esercitare
attivita' finanziaria, ovvero attivita' di
indirizzo, di
coordinamento o altri interventi nella gestione
delle
societa' partecipate.
Per le associazioni di promozione sociale ricomprese
tra
gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e),
della
legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita'
assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, non si considera commerciale, anche se
effettuata verso pagamento di corrispettivi
specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata,
presso
le sedi in cui viene svolta l'attivita'
istituzionale, da
bar ed esercizi similari, sempreche' tale attivita'
sia
strettamente complementare a quelle svolte in
diretta
attuazione degli scopi istituzionali e sia
effettuata nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo
periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo
periodo,
e sesto si applicano a condizione che le
associazioni
interessate si conformino alle seguenti clausole, da
inserire nei relativi atti costitutivi o statuti
redatti
nella forma dell'atto pubblico o della scrittura
privata
autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'associazione, salvo
che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla
legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad
altra
associazione con finalita' analoghe o ai fini di
pubblica
utilita', sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n.
662, e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle
modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del
rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni
limitazione in funzione della temporaneita' della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo
per gli
associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto
di voto
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto
e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le
disposizioni
statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi,
principio del voto singolo di cui all'articolo 2532,
secondo comma, del codice civile, sovranita'
dell'assemblea
dei soci, associati o partecipanti e i criteri di
loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di
pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle
relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso
il voto
per corrispondenza per le associazioni il cui atto
costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda
tale
modalita' di voto ai sensi dell'articolo 2532,
ultimo
comma, del codice civile e sempreche' le stesse
abbiano
rilevanza a livello nazionale e siano prive di
organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo
associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa
di morte
e non rivalutabilita' della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del
settimo
comma non si applicano alle associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato
ha
stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle
associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Le disposizioni sulla perdita della qualifica di
ente
non commerciale di cui all'articolo 111-bis del
testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, si
applicano anche ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto.»
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 6 della
legge
11 agosto 1991, n. 266, recante «Legge-quadro sul
volontariato»:
«Art. 6 (Registri delle organizzazioni di
volontariato
istituiti dalle regioni e dalle province autonome).
- 1. Le
regioni e le province autonome disciplinano
l'istituzione e
la tenuta dei registri generali delle organizzazioni
di
volontariato.
2. L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria
per
accedere ai contributi pubblici nonche' per
stipulare le
convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni
fiscali,
secondo le disposizioni di cui, rispettivamente,
agli
articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le
organizzazioni di volontariato che abbiano i
requisiti di
cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta
copia
dell'atto costitutivo e dello statuto o degli
accordi degli
aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i
criteri per la revisione periodica dei registri, al
fine di
verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo
svolgimento dell'attivita' di volontariato da parte
delle
organizzazioni iscritte. Le regioni e le province
autonome
dispongono la cancellazione dal registro con
provvedimento
motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego
dell'iscrizione o
contro il provvedimento di cancellazione e' ammesso
ricorso, nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione,
al tribunale amministrativo regionale, il quale
decide in
camera di consiglio, entro trenta giorni dalla
scadenza del
termine per il deposito del ricorso, uditi i
difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La
decisione
del tribunale e' appellabile, entro trenta giorni
dalla
notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il
quale
decide con le medesime modalita' e negli stessi
termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni
anno
copia aggiornata dei registri all'Osservatorio
nazionale
per il volontariato, previsto dall'articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono
tenute
alla conservazione della documentazione relativa
alle
entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con
l'indicazione
nominativa dei soggetti eroganti
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante
«Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello
Stato» (legge finanziaria 2003):
«1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n.
398, e successive modificazioni, e le altre
disposizioni
tributarie riguardanti le associazioni sportive
dilettantistiche si applicano anche alle societa'
sportive
dilettantistiche costituite in societa' di capitali
senza
fine di lucro.».
- La legge 16 dicembre 1991, n. 398, reca
«Disposizioni
tributarie relative alle associazioni sportive
dilettantistiche».
- Si riporta il testo dell'art.10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante
«Riordino
della disciplina tributaria degli enti non
commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale»,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i
comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti
di
carattere privato, con o senza personalita'
giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1°
giugno
1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni
di cui
al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita',
esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
urbani,
speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del
D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da
esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito
regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della
legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da
quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad
esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto,
utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno
che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge
o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per
legge,
statuto o regolamento fanno parte della medesima ed
unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita'
istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non
lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita',
sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3,
comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle
modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del
rapporto medesimo, escludendo espressamente la
temporaneita' della partecipazione alla vita
associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori
d'eta'
il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli
organi direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico,
della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita'
statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria,
dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela
dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri
soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli
aiuti umanitari.
2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai
sensi
del comma 1, lettera a), numero 3), anche la
concessione di
erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme
provenienti dalla gestione patrimoniale o da
donazioni
appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo
di
lucro che operano prevalentemente nei settori di cui
al
medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione
diretta
di progetti di utilita' sociale.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle
attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri
soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti
indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del
comma
2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi
2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie
istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela,
promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e
storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi
comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del
Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , della tutela
e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con
esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta
e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5
febbraio 1997,
n. 22, della ricerca scientifica di particolare
interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da
esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito
regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della
legge
23 agosto 1988, n. 400 , nonche' le attivita' di
promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono
riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione
centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport
dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei
diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10)
del comma
1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni
previste
ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per
natura
a quelle statutarie istituzionali, in quanto
integrative
delle stesse. L'esercizio delle attivita' connesse
e'
consentito a condizione che, in ciascun esercizio e
nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla
lettera
a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
rispetto a
quelle istituzionali e che i relativi proventi non
superino
il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione
indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai
componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro
che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne
facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni
liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il
terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado,
nonche'
alle societa' da questi direttamente o
indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni
piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono
fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori
di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i
vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai
soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro
familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore
economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che,
senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro
valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti
individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal
decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n.
645 , e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239 ,
convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive
modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio
sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e
dagli intermediari finanziari autorizzati, di
interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari
o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli
previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime
qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma
1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui
alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si
applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le
quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli
organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266 ,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e
dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le
organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della
legge 26
febbraio 1987, n. 49 , e le cooperative sociali di
cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381 , nonche' i consorzi
di cui
all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991
che
abbiano la base sociale formata per il cento per
cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni
di
maggior favore relative agli organismi di
volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle
cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi
n. 266
del 1991 , n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni
religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese
tra gli
enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e),
della
legge 25 agosto 1991, n. 287 , le cui finalita'
assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente
all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera
a) del
comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui
alla
lettera c) del comma 1, agli stessi enti e
associazioni si
applicano le disposizioni anche agevolative del
presente
decreto, a condizione che per tali attivita' siano
tenute
separatamente le scritture contabili previste
all'articolo
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica
29
settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25,
comma
1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge
30
luglio 1990, n. 218 , i partiti e i movimenti
politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori
di
lavoro e le associazioni di categoria.».
- La legge 11 agosto 1991, n. 266 reca «Legge-quadro
sul
volontariato».
- Il decreto del Ministro delle finanze 25 maggio
1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10
giugno
1995, reca «Criteri per l'individuazione delle
attivita'
commerciali e produttive marginali svolte dalle
organizzazioni di volontariato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive
modificazioni, recante «Approvazione del testo unico
delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale», cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 10 (Oggetto e misura dell'imposta).- 1. Le
volture
catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille
sul
valore dei beni immobili o dei diritti reali
immobiliari
determinato a norma dell'art. 2, anche se relative a
immobili strumentali, ancorche' assoggettati
all'imposta
sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo
comma,
numero 8-ter), del decreto del Presidente della
Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
2. L'imposta e' dovuta nella misura fissa di euro
168,00
per le volture eseguite in dipendenza di atti che
non
importano trasferimento di beni immobili ne'
costituzione o
trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni
e di
scissioni di societa' di qualunque tipo e di
conferimenti
di aziende o di complessi aziendali relativi a
singoli rami
dell'impresa, per quelle eseguite in dipendenza di
atti di
regolarizzazione di societa' di fatto, derivanti da
comunione ereditaria di azienda registrati entro un
anno
dall'apertura della successione, nonche' per quelle
eseguite in dipendenza degli atti di cui
all'articolo 1,
comma 1, quarto, quinto e nono periodo, della
tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con
D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131.
3. Non sono soggette ad imposta le volture eseguite
nell'interesse dello Stato ne' quelle relative a
trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico
sull'imposta sulle successioni e donazioni,
approvato con
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , salvo
quanto
disposto nel comma 3 dello stesso articolo.».
Comma 5-quater:
- La Tabella C alla legge 22 dicembre 2008, n. 203
(legge finanziaria 2009), e' pubblicata nel
supplemento
ordinario n. 285/L alla Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 2008
n. 303.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
(( Art. 30-bis
Disposizioni fiscali in materia di giochi
1. A decorrere dal 1
gennaio 2009, il prelievo erariale unico di
cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30
settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni, e' determinato,
in capo ai
singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le
seguenti aliquote
per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 12,6 per cento fino a concorrenza di una raccolta
pari a quella
dell'anno 2008;
b) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta,
rispetto a
quella del 2008, pari ad un importo non superiore al
15 per cento
della raccolta del 2008;
c) 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta,
rispetto a
quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il
15 per cento e il
40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta,
rispetto a quella
del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per
cento e il 65 per
cento della raccolta del 2008;
e) 8 per cento sull'incremento della raccolta,
rispetto a quella
del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per
cento della raccolta
del 2008.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma
13-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive
modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali
di applicazione,
gli importi dei versamenti periodici del prelievo
erariale unico
dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione
ai singoli
periodi contabili sono calcolati assumendo
un'aliquota pari al 98 per
cento di quella massima prevista dal comma 1,
lettera a).
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del
decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano
alle somme dovute
a norma dell'articolo 39-ter, comma 3, del
decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre
2003, n. 326, nonche' dell'articolo 14-quater, comma
3, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640. Le garanzie
previste dal predetto articolo 3-bis del decreto
legislativo n. 462
del 1997 non sono dovute nel caso in cui
l'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione
gia' presentata
dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli
adempimenti del
prelievo erariale unico, sia di importo superiore
rispetto alla somma
da rateizzare. La lettera f) del comma 13-bis
dell'articolo 39 del
decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 236 del 2003, e successive modificazioni,
e' abrogata.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, i commi 281
e 282 sono sostituiti dai seguenti:
«281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto
del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali per quanto
di sua
competenza, e' determinata la quota parte delle
entrate erariali ed
extraerariali derivanti dai giochi pubblici con
vincita in denaro
affidati in concessione allo Stato destinata al
Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), per il finanziamento
dello sport, e
all'Unione nazionale per l'incremento delle razze
equine (UNIRE),
limitatamente al finanziamento del monte premi delle
corse.
282. Le modalita' operative di determinazione della
base di calcolo
delle entrate erariali ed extraerariali di cui al
comma 281 nonche'
le modalita' di trasferimento periodico al CONI e
all'UNIRE sono
determinate entro il 31 marzo di ogni anno con
provvedimento
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
di concerto con
il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e,
limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010 la
quota di cui al
comma 281 e' stabilita in 470 milioni di euro in
favore del CONI e in
150 milioni di euro in favore dell'UNIRE».
5. A valere sulle maggiori entrate derivanti
dall'applicazione del
comma 1 rilevate annualmente dall'Amministrazione
autonoma dei
monopoli di Stato, una quota complessivamente pari
all'1,4 per cento
del prelievo erariale unico, ripartita in parti
uguali, e' assegnata,
in funzione del processo di risanamento finanziario
e riassetto dei
relativi settori, anche progressivamente, alle
attivita'
istituzionali del CONI e dell'UNIRE, con esclusione
delle ordinarie
esigenze di finanziamento della medesima UNIRE,
nonche'
all'incremento del monte premi e delle provvidenze
per l'allevamento
dei cavalli, in ogni caso in misura non superiore a
140 milioni di
euro per ciascun ente.
6. Dal 1° gennaio 2009, nei confronti del CONI e
dell'UNIRE,
cessano gli effetti di cui all'articolo 1-bis, comma
7, del
decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184,
e successive
modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal
quarto periodo del
predetto comma 7.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede con le
maggiori entrate derivanti dal comma 1. Con decreto
del Ministro
dell'economia e delle finanze e' disposta la
destinazione delle
eventuali maggiori entrate, che risultino comunque
eccedenti rispetto
ai predetti oneri, anche in parte, al fondo di cui
all'articolo 81,
comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al
fondo di cui
all'articolo 61, comma 17, del medesimo
decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.
133, ovvero all'entrata del bilancio dello Stato. ))
Riferimenti normativi:
Comma 1:
- Si riporta il testo vigente del comma 13
dell'articolo
39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e
successive modificazioni, recante «Disposizioni
urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei
conti pubblici»:
«Art. 39 (Altre disposizioni in materia di entrata)
-
(1-12 omissis). - 13. Agli apparecchi e congegni di
cui
all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle
leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, collegati in
rete, si
applica un prelievo erariale unico fissato in misura
del
13,5 per cento delle somme giocate, dovuto dal
soggetto al
quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato ha
rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 38,
comma 5,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni. A decorrere dal 26 luglio 2004 il
soggetto
passivo d'imposta e' identificato nell'ambito dei
concessionari individuati ai sensi dell'articolo
14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
26
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni,
ove in
possesso di tale nulla osta rilasciato
dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. I titolari di nulla
osta
rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono
soggetti
passivi d'imposta fino alla data di rilascio dei
nulla osta
sostitutivi a favore dei concessionari di rete o
fino alla
data della revoca del nulla osta stesso. Per l'anno
2004,
fino al collegamento in rete, e' dovuto, a titolo di
acconto:
a) per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal
1°
gennaio al 31 maggio 2004, il nulla osta di cui al
comma 5
dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, un
versamento di 4.200 euro, da effettuarsi in due rate
nella
misura di:
1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del
nulla
osta stesso;
2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento
obbligatorio di cui al comma 1 dell'articolo 22
della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni;
b) per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal
1°
giugno al 31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al
citato
comma 5, un versamento di 2.700 euro, da effettuarsi
in due
rate nella misura di:
1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del
nulla
osta stesso;
2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato
collegamento obbligatorio.
(13-bis -14-undecies omissis).».
Comma 2:
- Si riporta il testo vigente del comma 13-bis
dell'articolo 39 del citato decreto-legge n. 269 del
2003
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 39 (Altre disposizioni in materia di entrata)-
(1-13 omissis). - 13-bis. Il prelievo erariale unico
e'
assolto dai soggetti passivi d'imposta, con
riferimento a
ciascun anno solare, mediante versamenti periodici
relativi
ai singoli periodi contabili e mediante un
versamento
annuale a saldo. Con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma
dei monopoli di Stato, sono individuati:
a) i periodi contabili in cui e' suddiviso l'anno
solare;
b) le modalita' di calcolo del prelievo erariale
unico
dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun
anno
solare;
c) i termini e le modalita' con cui i soggetti
passivi
d'imposta effettuano i versamenti periodici e il
versamento
annuale a saldo;
d) le modalita' per l'utilizzo in compensazione del
credito derivante dall'eventuale eccedenza dei
versamenti
periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto
per
l'intero anno solare;
e) i termini e le modalita' con cui i concessionari
di
rete, individuati ai sensi dell'articolo 14-bis,
comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre
1972, n. 640, e successive modificazioni,
comunicano,
tramite la rete telematica prevista dallo stesso
comma 4
dell'articolo 14-bis, i dati relativi alle somme
giocate
nonche' gli altri dati relativi agli apparecchi da
intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6,
del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni,
da utilizzare per la determinazione del prelievo
erariale
unico dovuto;
f) [abrogata]
(13-ter -14-undecies omissis).».
Comma 3:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3-bis
del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,
recante
«Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle
procedure di liquidazione, riscossione e
accertamento, a
norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della
legge
23 dicembre 1996, n. 662»:
«Art. 3-bis (Rateazione delle somme dovute). - 1. Le
somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e
dell'articolo 3, comma 1, se superiori a duemila
euro,
possono essere versate in un numero massimo di sei
rate
trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a
cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate
trimestrali di pari importo. Se le somme dovute sono
superiori a cinquantamila euro, il contribuente e'
tenuto a
prestare idonea garanzia commisurata al totale delle
somme
dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in
misura
piena, per il periodo di rateazione dell'importo
dovuto
aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria
o
fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un
consorzio di
garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi
di cui
agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi
in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni. In alternativa alle predette
garanzie,
l'ufficio puo' autorizzare che sia concessa dal
contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca
volontaria di
primo grado su beni immobili di esclusiva proprieta'
del
concedente, per un importo pari al doppio delle
somme
dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in
misura
piena. A tal fine il valore dell'immobile e'
determinato ai
sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico
delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di
cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n.
131. Il valore dell'immobile puo' essere, in
alternativa,
determinato sulla base di una perizia giurata di
stima, cui
si applica l'articolo 64 del codice di procedura
civile,
redatta da soggetti iscritti agli albi degli
ingegneri,
degli architetti, dei geometri, dei dottori
agronomi, dei
periti agrari o dei periti industriali edili.
L'ipoteca non
e' assoggettata all'azione revocatoria di cui
all'articolo
67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive
modificazioni. Sono a carico del contribuente le
spese di
perizia, di iscrizione e di cancellazione
dell'ipoteca. In
tali casi, entro dieci giorni dal versamento della
prima
rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio
la
documentazione relativa alla prestazione della
garanzia.
2. Qualora le somme dovute non siano superiori a
duemila
euro, il beneficio della dilazione in un numero
massimo di
sei rate trimestrali di pari importo e' concesso
dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle
ipotesi
di temporanea situazione di obiettiva difficolta'
dello
stesso. La richiesta deve essere presentata entro
trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'importo della prima rata deve essere versato
entro
il termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione. Sull'importo delle rate successive
sono
dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento
annuo,
calcolati dal primo giorno del secondo mese
successivo a
quello di elaborazione della comunicazione. Le rate
trimestrali nelle quali il pagamento e' dilazionato
scadono
l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
4. Il mancato pagamento anche di una sola rata
comporta
la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per
imposte, interessi e sanzioni in misura piena,
dedotto
quanto versato, e' iscritto a ruolo. Se e' stata
prestata
garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo
dei
suddetti importi a carico del contribuente e dello
stesso
garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi
ultimi
non versino l'importo dovuto entro trenta giorni
dalla
notificazione di apposito invito contenente
l'indicazione
delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di
diritto
della pretesa.
5. La notificazione delle cartelle di pagamento
conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal
comma 4 e'
eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a
quello di scadenza della rata non pagata.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si
applicano anche alle somme da versare, superiori a
cinquecento euro, a seguito di ricevimento della
comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412,
della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai
redditi
soggetti a tassazione separata. Per gli importi fino
a
cinquecento euro, si applicano le disposizioni di
cui ai
commi 2 e seguenti.
7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al
presente articolo non e' ammessa la dilazione del
pagamento
delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19
del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,
n. 602, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo vigente del comma 3
dell'articolo
39-ter del citato decreto-legge n. 269 del 2003:
«Art. 39-ter (Riscossione delle somme dovute a
titolo di
prelievo erariale unico a seguito dei controlli
automatici)
- (1 - 2 omissis). - 3. L'iscrizione a ruolo non e'
eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario
di rete
provvede a pagare, con le modalita' indicate
nell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, le somme dovute entro
trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione prevista
dal
comma 2 dell'articolo 39-bis ovvero della
comunicazione
definitiva contenente la rideterminazione, in sede
di
autotutela, delle somme dovute, a seguito dei
chiarimenti
forniti dallo stesso concessionario di rete. In
questi
casi, l'ammontare della sanzione amministrativa per
tardivo
od omesso versamento e' ridotto ad un sesto e gli
interessi
sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese
antecedente a
quello dell'elaborazione della comunicazione.
(4- omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 3
dell'articolo
14-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, recante «Imposta sugli
spettacoli»:
«Art. 14-quater (Iscrizione a ruolo delle somme
dovute a
seguito dei controlli automatici) - (1-2 omissis). -
3.
L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in
parte,
se il contribuente provvede a pagare, con le
modalita'
indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme
dovute,
entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione
prevista dall'articolo 14-ter, comma 2, ovvero della
comunicazione definitiva contenente la
rideterminazione, in
sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito
dei
chiarimenti forniti dal contribuente. In questi
casi,
l'ammontare delle sanzioni amministrative previste
e'
ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino
all'ultimo giorno del mese antecedente a quello
dell'elaborazione della comunicazione.».
- Il testo vigente del comma 13-bis dell'articolo 39
del
citato decreto-legge n. 269 del 2003, cosi' come
modificato
dal presente comma e' riportato nelle note del comma
2 del
presente articolo.
Comma 6:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo
1-bis
del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149,
convertito con
modificazioni, dalle legge 19 novembre 2008, n. 184,
e
successive modificazioni, recante «Disposizioni
urgenti per
assicurare adempimenti comunitari in materia di
giochi»:
«Art. 1-bis (Assetto organizzativo della raccolta in
rete fisica dei giochi e delle scommesse) - (1-6
omissis).
- 7. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia
e delle finanze per l'anno 2009 e' istituito un
fondo,
alimentato dalle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione
del comma 5; quota parte delle risorse del predetto
fondo
e' destinata, con decreto del Ministro dell'economia
e
delle finanze, all'incremento del monte premi e
delle
provvidenze per l'allevamento dei cavalli ovvero,
anche
progressivamente, in funzione del processo di
risanamento
finanziario e di riassetto dei relativi settori,
alle
esigenze finanziarie relative alle attivita'
istituzionali
del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e
dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze
equine
(UNIRE), con esclusione delle ordinarie esigenze di
funzionamento della medesima UNIRE. La parte del
fondo non
destinata alle predette esigenze e' riversata
all'entrata
del bilancio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio
2009,
la misura del prelievo erariale unico di cui
all'articolo
39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui
all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre
2005, n.
266, e successive modificazioni, e' elevata al 13,40
per
cento delle somme giocate; le maggiori entrate
derivanti
dall'applicazione del presente periodo rispetto alle
entrate relative all'anno 2008, rilevate annualmente
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
sono
assegnate all'UNIRE, nella misura del 50 per cento,
per
essere interamente destinate all'incremento del
monte premi
e per il restante 50 per cento sono assegnate al
Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI). Al fine di
consentire
il completamento e il potenziamento infrastrutturali
dei
servizi istituzionali dell'UNIRE, per l'anno 2008 e'
assegnato al medesimo ente un contributo pari a 25
milioni
di euro, al cui onere si provvede mediante
corrispondente
riduzione, per il medesimo anno, del fondo di cui
all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre
2005, n.
266. Le eventuali ulteriori maggiori entrate
derivanti
dall'attuazione dei commi da 1 a 3 nonche' del comma
5 del
presente articolo, rilevate annualmente
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
sono
interamente destinate all'incremento del monte
premi. Il
piano annuale di utilizzazione delle risorse
finanziarie
dell'UNIRE e' approvato, entro il 15 gennaio di
ciascun
anno, con decreto del Ministro delle politiche
agricole
alimentari e forestali, sentite le competenti
Commissioni
parlamentari permanenti.
(8-omissis).».
Comma 7:
- Si riporta il testo vigente del comma 30
dell'articolo
81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la
semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione
tributaria»:
«Art. 81 (Settori petrolifero e del gas) - (omissis)
-
30. Il Fondo e' alimentato:
a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti
della
riscossione ai sensi dell'articolo 83, comma 22;
b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di
Stato dichiarato incompatibile dalla decisione
C(2008)869
def. dell'11 marzo 2008 della Commissione;
c) dalle somme versate dalle cooperative a
mutualita'
prevalente di cui all'articolo 82, commi 25 e 26;
d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale
effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare
le
societa' e gli enti che operano nel comparto
energetico.
(omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 17
dell'articolo
61 del citato decreto-legge n. 112 del 2008:
«Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa
ed
abolizione della quota di partecipazione al costo
per le
prestazioni di assistenza specialistica) -
(omissis). - 17.
Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le
maggiori
entrate di cui al presente articolo, con esclusione
di
quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate
annualmente
dagli enti e dalle amministrazioni dotati di
autonomia
finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo
non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di
competenza
regionale o delle province autonome di Trento e di
Bolzano,
del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate
ai sensi
del primo periodo sono riassegnate ad un apposito
fondo di
parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo
e'
stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009; la predetta dotazione e'
incrementata con
le somme riassegnate ai sensi del periodo
precedente. Con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
e
l'innovazione di concerto con il Ministro
dell'interno e
con il Ministro dell'economia e delle finanze una
quota del
fondo di cui al terzo periodo puo' essere destinata
alla
tutela della sicurezza pubblica e del soccorso
pubblico,
inclusa l'assunzione di personale in deroga ai
limiti
stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei
limiti
di cui al comma 22; un'ulteriore quota puo' essere
destinata al finanziamento della contrattazione
integrativa
delle amministrazioni indicate nell'articolo 67,
comma 5,
ovvero delle amministrazioni interessate
dall'applicazione
dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla
tutela
della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto
del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, tra le unita'
previsionali
di base interessate. La quota del fondo eccedente la
dotazione di 200 milioni di euro non destinata alle
predette finalita' entro il 31 dicembre di ogni anno
costituisce economia di bilancio.
(omissis).».
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 31.
IVA servizi televisivi
1. A decorrere dal 1
gennaio 2009 il n. 123-ter della Tabella A,
Parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633 e' soppresso.
2. L'articolo 2 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 273, e'
sostituito dal. seguente: «Art. 2. (Periodo di
applicazione) - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano nei
limiti temporali
previsti dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio,
del 12 febbraio
2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa
al sistema
comune di imposta sul valore aggiunto relativamente
al periodo di
applicazione del regime di imposta sul valore
aggiunto applicabile ai
servizi di radiodiffusione e di televisione e a
determinati servizi
prestati tramite mezzi elettronici.
3. L'addizionale di cui all'articolo 1, comma 466,
della legge 23
dicembre 2005, n. 266, si applica a decorrere dal
periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche
al reddito proporzionalmente corrispondente alla
quota di ricavi
derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi
del medesimo
contenuto (( nonche' ai soggetti che utilizzano
trasmissioni
televisive volte a sollecitare la credulita'
popolare che si
rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a
pagamento. ))
Nel citato comma il terzo periodo e' cosi'
sostituito: «Ai fini del
presente comma, per materiale pornografico si
intendono i giornali
quotidiani o periodici, con i relativi supporti
integrativi, e ogni
opera teatrale, letteraria, cinematografica,
audiovisiva o
multimediale, anche realizzata o riprodotta su
supporto informatico o
telematico, in cui siano presenti immagini o scene
contenenti atti
sessuali espliciti e non simulati tra adulti
consenzienti, come
determinati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su
proposta del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, da emanare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore ((
della )) presente
(( disposizione. Con lo stesso decreto sono definite
le modalita' per
l'attuazione del presente comma anche quanto alle
trasmissioni volte
a sollecitare la credulita' popolare.». ))
Riferimenti normativi:
Comma 1:
- La Tabella A - Parte Terza - allegata al decreto
del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore
aggiunto», individua i «Beni e servizi soggetti
all'aliquota del 10%».
Comma 2:
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273 reca
«Attuazione della direttiva 2002/38/CE, che modifica
la
direttiva 77/388/CEE, in materia di regime IVA
applicabile
ai servizi di radiodiffusione e di televisione,
nonche' a
determinati servizi prestati tramite mezzi
elettronici».
Comma 3:
- Si riporta il testo vigente del comma 466
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria
2006):
«Art. 1 (..) - (omissis)
466. E' istituita una addizionale alle imposte sul
reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito di
impresa
e dagli esercenti arti e professioni, nonche' dai
soggetti
di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte
sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nella misura del 25 per
cento.
L'addizionale e' indeducibile ai fini delle imposte
sul
reddito, si applica alla quota del reddito
complessivo
netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare
dei
ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione,
distribuzione, vendita e rappresentazione di
materiale
pornografico e di incitamento alla violenza,
rispetto
all'ammontare totale dei ricavi o compensi; al fine
della
determinazione della predetta quota di reddito, le
spese e
gli altri componenti negativi relativi a beni e
servizi
adibiti promiscuamente alle predette attivita' e ad
altre
attivita', sono deducibili in base al rapporto tra
l'ammontare dei ricavi, degli altri proventi, o dei
compensi derivanti da tali attivita' e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi.
Ai
fini del presente comma, per materiale pornografico
si
intendono i giornali quotidiani o periodici, con i
relativi
supporti integrativi, e ogni opera teatrale,
letteraria,
cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche
realizzata o riprodotta su supporto informatico o
telematico, in cui siano presenti immagini o scene
contenenti atti sessuali espliciti e non simulati
tra
adulti consenzienti, come determinati con decreto
del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, da
emanare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per la dichiarazione, gli acconti,
la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il
contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non
disciplinati espressamente, si applicano le
disposizioni
previste per le imposte sul reddito. Per il periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
della
presente legge, e' dovuto un acconto pari al 120 per
cento
dell'addizionale che si sarebbe determinata
applicando le
disposizioni del presente comma nel periodo
d'imposta
precedente.
(omissis) ».
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
(( Art. 31-bis
Regime IVA della
vendita di documenti di viaggio relativi ai
trasporti pubblici urbani di persone o di documenti
di sosta relativi
a parcheggi veicolari.
1. All'articolo 74,
primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, la
lettera e) e' sostituita dalla seguente:
« e) per la vendita di documenti di viaggio relativi
ai trasporti
pubblici urbani di persone o di documenti di sosta
relativi ai
parcheggi veicolari, dall'esercente l'attivita' di
trasporto ovvero
l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio, sulla
base del prezzo di
vendita al pubblico». ))
Riferimenti normativi:
Comma 1:
- Si riporta il testo del primo comma dell'articolo
74
del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 633
del 1972, recante «Istituzione e disciplina
dell'imposta
sul valore aggiunto», cosi' come modificato dalla
presente
legge:
«Art. 74 (Disposizioni relative a particolari
settori) -
In deroga alle disposizioni dei titoli primo e
secondo,
l'imposta e' dovuta:
a) per il commercio di sali e tabacchi importati o
fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli dello
Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di
monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base
del
prezzo di vendita al pubblico;
b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente
alle
cessioni successive alle consegne effettuate al
Consorzio
industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla
base del
prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si
applica
nei confronti del soggetto che effettua la prima
immissione
al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria.
L'imposta concorre a formare la percentuale di cui
all'art.
8 delle norme di esecuzione annesse al decreto
legislativo
17 aprile 1948, n. 525;
c) per il commercio di giornali quotidiani, di
periodici, di libri, dei relativi supporti
integrativi e di
cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di
vendita
al pubblico, in relazione al numero delle copie
vendute.
L'imposta puo' applicarsi in relazione al numero
delle
copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di
forfettizzazione della resa del 70 per cento per i
libri e
dell'80 per cento per i giornali quotidiani e
periodici,
esclusi quelli pornografici e quelli ceduti
unitamente a
supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici
si
intendono i prodotti editoriali registrati come
pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948,
n. 47,
e successive modificazioni. Per supporti integrativi
si
intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli
altri
supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche
gratuitamente, in unica confezione, unitamente a
giornali
quotidiani, periodici e libri a condizione che i
beni
unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il
costo
dei supporti integrativi non sia superiore al
cinquanta per
cento del prezzo della confezione stessa. Qualora
non
ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con
l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione
di cui
al primo periodo della presente lettera c) si
applica anche
se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri
sono
ceduti unitamente a beni diversi dai supporti
integrativi,
con prezzo indistinto ed in unica confezione,
sempreche' il
costo del bene ceduto, anche gratuitamente,
congiuntamente
alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta
per cento
del prezzo dell'intera confezione; se il costo del
bene
ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla
pubblicazione e' superiore al dieci per cento del
prezzo o
dell'intera confezione, l'imposta si applica con
l'aliquota
di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che
esercitano
l'opzione per avvalersi delle disposizioni della
legge 16
dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di
prodotti editoriali, l'imposta in relazione al
numero delle
copie vendute, secondo le modalita' previste dalla
predetta
legge. Non si considerano supporti integrativi o
altri beni
quelli che, integrando il contenuto dei libri,
giornali
quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici,
sono
ad esso funzionalmente connessi e tale connessione
risulti
da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui
alla
legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della
commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35,
presso il
competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti
a
disposizione del pubblico, nonche' per la vendita di
qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura
di
codici di accesso, per fruire dei servizi di
telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica,
dal
titolare della concessione o autorizzazione ad
esercitare i
servizi, sulla base del corrispettivo dovuto
dall'utente o,
se non ancora determinato, sulla base del prezzo
mediamente
praticato per la vendita al pubblico in relazione
alla
quantita' di traffico telefonico messo a
disposizione
tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si
applicano ai soggetti non residenti che provvedono
alla
vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici nel
territorio dello Stato tramite proprie stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato, loro
rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo
comma
dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione
diretta ai
sensi dell'articolo 35-ter, nonche' ai
commissionari, agli
altri intermediari e ai soggetti terzi che
provvedono alla
vendita o alla distribuzione nel territorio dello
Stato dei
mezzi tecnici acquistati da soggetti non residenti.
Per
tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei
soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese,
arti o
professioni, anche successive alla prima cessione, i
cedenti rilasciano un documento in cui devono essere
indicate anche la denominazione e la partita IVA del
soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La
medesima
indicazione deve essere riportata anche
sull'eventuale
supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico,
predisposto direttamente o tramite terzi dal
soggetto che
realizza o commercializza gli stessi;
e) per la vendita di documenti di viaggio relativi
ai
trasporti pubblici urbani di persone o di documenti
di
sosta relativi ai parcheggi veicolari,
dall'esercente
l'attivita' di trasporto ovvero l'attivita' di
gestione
dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di
vendita al
pubblico .
(omissis)».
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 32.
Riscossione
1. All'articolo 17
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
L'attivita' degli
agenti della riscossione e' remunerata con un aggio,
pari al nove per
cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei
relativi interessi
di mora e che e' a carico del debitore:
a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte
a ruolo, in
caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla
notifica della
cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio
e' a carico
dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.»
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le
percentuali di cui
ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con
decreto non
regolamentare del Ministro dell'Economia e delle
Finanze, nel limite
di due punti percentuali di differenza rispetto a
quelle stabilite in
tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli
affidati,
dell'andamento delle riscossioni e dei costi del
sistema.»;
c) il comma 3 e' abrogato;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.
L'agente della
riscossione trattiene l'aggio all'atto del
riversamento all'ente
impositore delle somme riscosse »;
e) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Limitatamente
alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio
spetta agli agenti
della riscossione nella percentuale stabilita dal
decreto del 4
agosto 2000, del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ((
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 201
del 29 agosto 2000»;
e-bis) al comma 6, alinea, le parole: « Al
concessionario » sono
sostituite dalle seguenti: « All'agente della
riscossione» e, alla
lettera a), le parole: « il concessionario » sono
sostituite dalle
seguenti: « l'agente della riscossione»;
e-ter) al comma 7-bis, le parole: « al
concessionario » sono
sostituite dalle seguenti: « all'agente della
riscossione». ))
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a
decorrere dal 1°
gennaio 2009.
3. All'articolo 3, comma 13, del decreto legge 30
settembre 2005,
n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2
dicembre 2005, n.
248, sono apportate le seguenti modifiche:
a)alla lettera a) le parole « di pari importo» ((
sono soppresse;
))
b) le lettere c)e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c) le anticipazioni nette effettuate in forza
dell'obbligo del non
riscosso come riscosso, riferite a quote non
erariali sono restituite
in venti rate annuali decorrenti dal 2008, ad un
tasso di interesse
pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali
quote, se comprese
in domande di rimborso o comunicazioni di
inesigibilita' presentate
prima della data (( di entrata )) in vigore (( della
)) presente ((
disposizione )) la restituzione dell'anticipazione
e' effettuata con
una riduzione del 10% del loro complessivo
ammontare. La tipologia e
la data dell'euribor da assumere come riferimento
sono stabilite con
il decreto di cui alla lettera a).»
«d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere
a)e c), sono
rimborsati rispettivamente in dieci e venti
annualita' di pari
entita' i crediti risultanti alla data del 31
dicembre 2007 dai
bilanci delle societa' agenti della riscossione. Il
riscontro
dell'ammontare dei crediti oggetto di restituzione
e' eseguito in
occasione del controllo sull'inesigibilita' delle
quote, secondo le
disposizioni in materia, da effettuarsi a campione,
sulla base dei
criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Il
recupero dei crediti
eventualmente non spettanti e' effettuato mediante
riversamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle somme
dovute a seguito del
diniego del discarico o del rimborso da parte dei
soggetti di cui al
comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria
prevista dall'art.
1 commi 426 e 426-bis della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Le
riscossioni conseguite dagli agenti della
riscossione in data
successiva al 31 dicembre 2007 sono riversate
all'entrata del
bilancio dello Stato. Le somme incassate fino al 31
dicembre 2008
sono comunque riversate, in unica soluzione, entro
il 20 gennaio
2009.».
4. soppresso
5. All'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Con
il piano di cui
all'articolo 160 il debitore puo' proporre il
pagamento, parziale o
anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle
agenzie fiscali e
dei relativi accessori, nonche' dei contributi
amministrati dagli
enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie e dei
relativi accessori, limitatamente alla quota di
debito avente natura
chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad
eccezione dei tributi
costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con
riguardo
all'imposta sul valore aggiunto, la proposta puo'
prevedere
esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il
credito tributario o
contributivo e' assistito da privilegio, la
percentuale, i tempi di
pagamento e le eventuali garanzie non possono essere
inferiori a
quelli offerti aicreditori che hanno un grado di
privilegio inferiore
o a quelli che hanno una posizione giuridica ed
interessi economici
omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori
di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito
tributario o
contributivo ha natura chirografaria, il trattamento
non puo' essere
differenziato rispetto a quello degli altri
creditori chirografari ((
ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei
creditori rispetto ai
quali e' previsto un trattamento piu' favorevole.»;
))
b) al secondo comma sono aggiunte, all'inizio, le
seguenti parole:
« Ai fini della proposta di accordo sui crediti di
natura fiscale, ».
6. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto-legge, sono definite
le modalita' di applicazione nonche' i criteri e le
condizioni di
accettazione da parte degli enti previdenziali degli
accordi sui
crediti contributivi.
7. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo
l'articolo 16, e'
inserito il seguente: « Art.16-bis. - (Potenziamento
delle procedure
di riscossione coattiva in caso di omesso versamento
delle somme
dovute a seguito delle definizioni agevolate) 1. Con
riferimento ai
debitiiscritti a ruolo ai sensi degli articoli 7,
comma 5, 8, comma
3, 9, comma 12, 15, comma 5, e 16, comma 2, della
presente legge:
a) il limite di importo di cui all'articolo 76,
comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e'
ridotto a cinquemila euro;
b) non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 77, comma
2, dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del
1973;
c) l'agente della riscossione, una volta decorso
inutilmente il
termine di sessanta giorni dalla notificazione della
cartella di
pagamento, procede ai sensi dell'articolo 35, comma
25, del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248.
(( 1-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente
articolo si
applicano anche alle definizioni effettuate ai sensi
dell'articolo
9-bis».
7-bis. La misura minima di capitale richiesto alle
societa', ai
sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto
legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
per l'iscrizione
nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad
effettuare
attivita' di liquidazione e di accertamento dei
tributi e quelle di
riscossione dei tributi e di altre entrate delle
province e dei
comuni e' fissata in un importo non inferiore a 10
milioni di euro
interamente versato. Dal limite di cui al precedente
periodo sono
escluse le societa' a prevalente partecipazione
pubblica. E' nullo
l'affidamento di servizi di liquidazione,
accertamento e riscossione
di tributi e di altre entrate degli enti locali a
soggetti che non
possiedano il requisito finanziario suddetto. I
soggetti iscritti nel
suddetto albo devono adeguare alla predetta misura
minima il proprio
capitale sociale. I soggetti che non abbiano
proceduto a detto
adeguamento entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della
legge di conversione del presente decreto decadono
dagli affidamenti
in corso e sono cancellati dall'albo. In ogni caso,
fino
all'adeguamento essi non possono ricevere nuovi
affidamenti o
partecipare a gare a tal fine indette. ))
Riferimenti normativi:
Comma 1
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante
“Riordino
del servizio nazionale della riscossione, in
attuazione
della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n.
337”, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 17 (Remunerazione del servizio). - 1.
L'attivita'
degli agenti della riscossione e' remunerata con un
aggio,
pari al noveper cento delle somme iscritte a ruolo
riscosse
e dei relativi interessi di mora e che e' a carico
del
debitore:
a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte
a
ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo
giorno
dalla notifica della cartella. In tal caso, la
restante
parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.
2. Le percentuali di cui ai commi 1 e 5-bis possono
essere rideterminate con decreto non regolamentare
del
Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite
di due
punti percentuali di differenza rispetto a quelle
stabilite
in tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli
affidati,
dell'andamento delle riscossioni e dei costi del
sistema.
3.(Abrogato dalla presente legge).
4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio
all'atto
del riversamento all'ente impositore delle somme
riscosse.
5. (Abrogato).
5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a
mezzo
ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione
nella
percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000,
del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000.
6. All'agente della riscossione spetta il rimborso
delle
spese relative alle procedure esecutive, sulla base
di una
tabella approvata con decreto del Ministero delle
finanze,
con il quale sono altresi' stabilite le modalita' di
erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso e' a
carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato
per
effetto di provvedimenti di sgravio o se l'agente
della
riscossione ha trasmesso la comunicazione di
inesigibilita'
di cui all'articolo 19, comma 1;
b) del debitore, negli altri casi.
7. In caso di delega di riscossione, i compensi,
corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono
ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed
il
delegato in proporzione ai costi da ciascuno
sostenuti.
7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento
dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in
parte, non
dovute le somme iscritte a ruolo, all'agente della
riscossione spetta un compenso per l'attivita' di
esecuzione di tale provvedimento; la misura e le
modalita'
di erogazione del compenso sono stabilite con il
decreto
previsto dal comma 6. Sulle somme riscosse e
riconosciute
indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2.
7-ter. Le spese di notifica della cartella di
pagamento
sono a carico del debitore nella misura di euro
5,88; tale
importo puo' essere aggiornato con decreto del
Ministero
delle finanze. Nei casi di cui al comma 6, lettera
a), sono
a carico dell'ente creditore le spese vive di
notifica
della stessa cartella di pagamento.».
Comma 3
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con
modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
recante
“Riordino del servizio nazionale della
riscossione,
in attuazione della delega prevista dalla legge 28
settembre 1998, n. 3372, cosi' come modificato dalla
presente legge:
“Art. 3 (Disposizioni in materia di servizio
nazionale della riscossione). - 1. A decorrere dal
1°
ottobre 2006, e' soppresso il sistema di affidamento
in
concessione del servizio nazionale della riscossione
e le
funzioni relative alla riscossione nazionale sono
attribuite all'Agenzia delle entrate, che le
esercita
mediante la societa' di cui al comma 2, sulla quale
svolge
attivita' di coordinamento, attraverso la preventiva
approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del
consiglio di amministrazione e delle deliberazioni
da
assumere nello stesso consiglio.
2. Per l'immediato avvio delle attivita' occorrenti
al
conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al
fine
di un sollecito riordino della disciplina delle
funzioni
relative alla riscossione nazionale, volto ad
adeguarne i
contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle
entrate e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.)
procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata
in
vigore del presente decreto, alla costituzione della
«Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di
150
milioni di euro , di cui il 51 per cento versato
dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento
versato
dall'INPS.
3. All'atto della costituzione della Riscossione
S.p.a.
si procede all'approvazione dello statuto ed alla
nomina
delle cariche sociali; il presidente del collegio
sindacale
e' scelto tra i magistrati della Corte dei conti .
4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, senza
nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di
personale dell'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S.
ed
anche attraverso altre societa' per azioni,
partecipate ai
sensi del comma 7:
a) effettua l'attivita' di riscossione mediante
ruolo,
con i poteri e secondo le disposizioni di cui al
titolo I,
capo II, e al titolo II del decreto del Presidente
della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche'
l'attivita'
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9
luglio
1997, n. 237;
b) puo' effettuare:
1) le attivita' di riscossione spontanea,
liquidazione
ed accertamento delle entrate, tributarie o
patrimoniali,
degli enti pubblici, anche territoriali, e delle
loro
societa' partecipate, nel rispetto di procedure di
gara ad
evidenza pubblica; qualora dette attivita'
riguardino
entrate delle regioni o di societa' da queste
partecipate,
possono essere compiute su richiesta della regione
interessata ovvero previa acquisizione del suo
assenso;
2) altre attivita', strumentali a quelle
dell'Agenzia
delle entrate, anche attraverso la stipula di
appositi
contratti di servizio e, a tale fine, puo' assumere
finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a
questi
connesse.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui al
comma
4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza,
con i
poteri e le facolta' previsti dall'articolo 2, comma
4, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua
forme di
collaborazione con la Riscossione S.p.a., secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'economia
e delle finanze, sentiti il comandante generale
dello
stesso Corpo della Guardia di finanza ed il
direttore
dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto
possono,
altresi', essere stabilite le modalita' applicative
agli
effetti dell'articolo 27, comma 2, della legge 23
dicembre
1999, n. 488.
6. La Riscossione S.p.a. effettua le attivita' di
riscossione senza obbligo di cauzione ed e' iscritta
di
diritto, per le attivita' di cui al comma 4, lettera
b), n.
1), all'albo di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo
15 dicembre 1997, n. 446.
7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di
apposita proposta diretta alle societa'
concessionarie del
servizio nazionale della riscossione, puo'
acquistare una
quota non inferiore al 51 per cento del capitale
sociale di
tali societa' ovvero il ramo d'azienda delle banche
che
hanno operato la gestione diretta dell'attivita' di
riscossione, a condizione che il cedente, a sua
volta,
acquisti una partecipazione al capitale sociale
della
stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale
tra i
prezzi di acquisto determina le percentuali del
capitale
sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai
soggetti
cedenti, ferma restando la partecipazione
dell'Agenzia
delle entrate e dell'INPS, nelle medesime
proporzioni
previste nell'atto costitutivo, in misura non
inferiore al
51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi
dall'acquisto, le
azioni della Riscossione S.p.a. cosi' trasferite ai
predetti soci privati possono essere alienate a
terzi, con
diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.
7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di
cui
al comma 7, primo periodo nonche' delle operazioni
di
fusione, scissione, conferimento e cessione di
aziende o di
rami d'azienda effettuate tra agenti della
riscossione, i
privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque
prestate o comunque esistenti a favore del venditore
ovvero
della societa' incorporata, scissa, conferente o
cedente,
nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli
atti di
acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria
compresi
nella cessione, ovvero facenti parte del patrimonio
della
societa' incorporata, assegnati per scissione,
conferiti o
ceduti, conservano la loro validita' e il loro grado
a
favore dell'acquirente ovvero della societa'
incorporante,
benficiaria, conferitaria o cessionaria, senza
bisogno di
alcuna formalita' o annotazione, previa
pubblicazione di
apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.
7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7,
la
Equitalia S.p.a. puo' attribuire ai soggetti
cedenti, in
luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri
strumenti finanziari.
8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della
Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai
sensi
del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la
Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente
ancora
detenute da privati nelle societa' da essa non
interamente
partecipate. Dopo la scadenza del termine di cui al
precedente periodo, i soci pubblici possono cedere
le loro
azioni anche a soci privati, scelti in conformita'
alle
regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49
per
cento del capitale sociale della Riscossione S.p.a.
9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi
dei
commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di criteri
generali
individuati da primarie istituzioni finanziarie,
scelte con
procedure competitive.
10. A seguito degli acquisti delle societa'
concessionarie previsti dal comma 7, si trasferisce
ai
cedenti l'obbligo di versamento delle somme da
corrispondere a qualunque titolo in conseguenza
dell'attivita' di riscossione svolta fino alla data
dell'acquisto, nonche' di quelle dovute per
l'eventuale
adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 1,
commi 426
e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
11. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal
comma
10, i soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano,
fino
al 31 dicembre 2010, con le modalita' stabilite
dall'articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n.
112, ovvero mediante pegno su titoli di Stato o
garantiti
dallo Stato o sulle proprie azioni della Riscossione
S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti
per cento
della garanzia prestata dalla societa'
concessionaria; nel
contempo, tale ultima garanzia e' svincolata.
12. Per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007
alle societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a.
ai sensi
del comma 7, le comunicazioni di inesigibilita' sono
presentate entro il 30 settembre 2010.
13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7,
relativamente a ciascuno di essi:
a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello
Stato in forza dell'obbligo del non riscosso come
riscosso
sono restituite, in dieci rate annuali, decorrenti
dal
2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor
diminuito di
0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor da
assumere
come riferimento sono stabilite con decreto del
Ministro
dell'economia e delle finanze;
b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di
dilazione
relativi alle quote cui si riferiscono le
anticipazioni da
restituire ai sensi della lettera a) assumono il
valore di
provvedimenti di rimborso definitivi;
c) le anticipazioni nette effettuate in forza
dell'obbligo del non riscosso come riscosso,
riferite a
quote non erariali sono restituite in venti rate
annuali
decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse pari
all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote,
se
comprese in domande di rimborso o comunicazioni di
inesigibilita' presentate prima della data di
entrata in
vigore della presente disposizione la restituzione
dell'anticipazione e' effettuata con una riduzione
del 10%
del loro complessivo ammontare. La tipologia e la
data
dell'euribor da assumere come riferimento sono
stabilite
con il decreto di cui alla lettera a);
d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a)
e
c), sono rimborsati rispettivamente in dieci e venti
annualita' di pari entita' i crediti risultanti alla
data
del 31 dicembre 2007 dai bilanci delle societa'
agenti
della riscossione. Il riscontro dell'ammontare dei
crediti
oggetto di restituzione e' eseguito in occasione del
controllo sull'inesigibilita' delle quote, secondo
le
disposizioni in materia, da effettuarsi a campione,
sulla
base dei criteri stabiliti da ciascun ente
creditore. Il
recupero dei crediti eventualmente non spettanti e'
effettuato mediante riversamento all'entrata del
bilancio
dello Stato delle somme dovute a seguito del diniego
del
discarico o del rimborso da parte dei soggetti di
cui al
comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria
prevista
dall'art. 1 commi 426 e 426-bis della legge 30
dicembre
2004, n. 311. Le riscossioni conseguite dagli agenti
della
riscossione in data successiva al 31 dicembre 2007
sono
riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Le
somme
incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque
riversate,
in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze rende
annualmente al Parlamento una relazione sullo stato
dell'attivita' di riscossione; a tale fine,
l'Agenzia delle
entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia
e delle
finanze gli elementi acquisiti nello svolgimento
dell'attivita' di coordinamento prevista dal comma
1.
15. A decorrere dal 1° ottobre 2006, il Consorzio
nazionale concessionari - C.N.C., previsto
dall'articolo 1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
28
gennaio 1988, n. 44, opera in forma di societa' per
azioni..
16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle societa'
non
partecipate dalla Riscossione S.p.a., in servizio
alla data
del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro e'
ancora
in essere alla predetta data del 1° ottobre 2006,
sono
trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla
base della
valutazione delle esigenze operative di
quest'ultima, senza
soluzione di continuita' e con garanzia della
posizione
giuridica, economica e previdenziale maturata alla
data di
entrata in vigore del presente decreto.
17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata
la
posizione giuridica, economica e previdenziale del
personale maturata alla data di entrata in vigore
del
presente decreto; a tali operazioni non si applicano
le
disposizioni dell'articolo 47 della legge 29
dicembre 1990,
n. 428.
18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo
di
previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377,
e
successive modificazioni. Alle prestazioni
straordinarie di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del
D.M. 24
novembre 2003, n. 375 del Ministro del lavoro e
delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono ammessi i
soggetti
individuati dall'articolo 2 del citato decreto n.
375 del
2003, per i quali la relativa richiesta sia
presentata
entro dieci anni dalla data di entrata in vigore
dello
stesso. Tali prestazioni straordinarie sono erogate
dal
fondo costituito ai sensi del decreto ministeriale
n. 375
del 2003, per un massimo di novantasei mesi dalla
data di
accesso alle stesse, in favore dei predetti
soggetti, che
conseguano la pensione entro un periodo massimo di
novantasei mesi dalla data di cessazione del
rapporto di
lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino
alla
maturazione del diritto alla pensione di anzianita'
o di
vecchiaia.
19. Il personale in servizio alla data del 31
dicembre
2004, con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
alle
dipendenze dell'associazione nazionale fra i
concessionari
del servizio di riscossione dei tributi ovvero del
consorzio di cui al comma 15 ovvero delle societa'
da
quest'ultimo partecipate, per il quale il rapporto
di
lavoro e' in essere con la predetta associazione o
con il
predetto consorzio alla data del 1° ottobre 2006 ed
e'
regolato dal contratto collettivo nazionale di
settore, e'
trasferito, a decorrere dalla stessa data del 1°
ottobre
2006, alla Riscossione S.p.a. ovvero alla societa'
di cui
al citato comma 15, senza soluzione di continuita' e
con
garanzia della posizione giuridica, economica e
previdenziale maturata alla data di entrata in
vigore del
presente decreto.
19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui
ai
commi 16, 17 e 19 non puo' essere trasferito, senza
il
consenso del lavoratore, in una sede territoriale
posta al
di fuori della provincia in cui presta servizio alla
data
di entrata in vigore del presente decreto; a tale
personale
si applicano i miglioramenti economici contrattuali
tabellari che saranno riconosciuti nel contratto
collettivo
nazionale di categoria, il cui rinnovo e' in corso
alla
predetta data, nei limiti di quanto gia' concordato
nel
settore del credito.
20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono
escluse
da ogni imposta indiretta, diversa dall'imposta sul
valore
aggiunto, e da ogni tassa.
21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative idonee
ad
assicurare il contenimento dei costi dell'attivita'
di
riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto
agli
oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato
per i
compensi per tale attivita', risparmi pari ad almeno
65
milioni di euro, per l'anno 2007, 160 milioni di
euro per
l'anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere
dall'anno
2009.
22. Per lo svolgimento dell'attivita' di riscossione
mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e le societa'
dalla
stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono
remunerate:
a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 118, della legge 24 dicembre
2003,
n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al
comma 21;
b) successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
23. Le societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a.
ai
sensi del comma 7 restano iscritte all'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, se nei loro riguardi
permangono i
requisiti previsti per tale iscrizione.
23-bis. Agli agenti della riscossione non si
applicano
l'articolo 2, comma 4, del regolamento approvato con
decreto del Ministro delle finanze 11 settembre
2000, n.
289, e le disposizioni di tale regolamento relative
all'esercizio di influenza dominante su altri agenti
della
riscossione, nonche' al divieto, per i legali
rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di
essere
pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed
affini entro
il secondo grado di pubblici dipendenti.
24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale
o
parziale, del proprio capitale sociale alla
Riscossione
S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla
stessa, le aziende concessionarie possono trasferire
ad
altre societa' il ramo d'azienda relativo alle
attivita'
svolte in regime di concessione per conto degli enti
locali, nonche' a quelle di cui all'articolo 53,
comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In
questo
caso:
a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di
diversa
determinazione degli stessi enti, le predette
attivita'
sono gestite dalle societa' cessionarie del predetto
ramo
d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti
per
l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo
53, comma
1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in
presenza dei
quali tale iscrizione avviene di diritto;
b) la riscossione coattiva delle entrate di
spettanza
dei predetti enti e' effettuata con la procedura
indicata
dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che
per i
ruoli consegnati fino alla data del trasferimento,
per i
quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal
decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei
confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base
delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili
alle
citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
25. Fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di
trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di
diversa
determinazione dell'ente creditore, le attivita' di
cui
allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione
S.p.a.
o dalle societa' dalla stessa partecipate ai sensi
del
comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad
evidenza
pubblica. Fino alla stessa data possono essere
prorogati i
contratti in corso tra gli enti locali e le societa'
iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1,
del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le
societa'
di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione
S.p.a. e le
societa' da quest'ultima partecipate possono
svolgere
l'attivita' di riscossione delle entrate degli enti
pubblici territoriali soltanto a seguito di
affidamento
mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1°
gennaio
2011. Le altre attivita' di cui al comma 4, lettera
b),
numero 1), relativamente agli enti pubblici
territoriali,
possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e dalle
societa' da quest'ultima partecipate a decorrere dal
1°
gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad
evidenza pubblica.
25-ter. Se la titolarita' delle attivita' di cui al
comma 24 non e' trasferita alla Riscossione Spa o
alle sue
partecipate, il personale delle societa'
concessionarie
addetto a tali attivita' e' trasferito, con le
stesse
garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai
soggetti
che esercitano le medesime attivita'.
26. Relativamente alle societa' concessionarie delle
quali la Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai
sensi del
comma 7, almeno il 51 per cento del capitale
sociale, la
restituzione delle anticipazioni nette effettuate in
forza
dell'obbligo del non riscosso come riscosso avviene:
a) per le anticipazioni a favore dello Stato, nel
decimo
anno successivo a quello di riconoscimento
dell'inesigibilita';
b) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno
successivo a quello di riconoscimento
dell'inesigibilita'.
27. Le disposizioni del presente articolo, relative
ai
concessionari del servizio nazionale della
riscossione,
trovano applicazione, se non diversamente stabilito,
anche
nei riguardi dei commissari governativi delegati
provvisoriamente alla riscossione.
28. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti
contenuti in norme vigenti ai concessionari del
servizio
nazionale della riscossione si intendono riferiti
alla
Riscossione S.p.a. ed alle societa' dalla stessa
partecipate ai sensi del comma 7, complessivamente
denominate agenti della riscossione, anche ai fini
di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997,
n. 140, ed all'articolo 23-decies, comma 6, del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;
per
l'anno 2005 nulla e' mutato quanto agli obblighi
conseguenti all'applicazione delle predette
disposizioni.
All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003,
n. 341,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9
febbraio 2004,
n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6.
29. Ai fini di cui al capo II del titolo III della
parte
I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la
Riscossione S.p.a. e le societa' dalla stessa
partecipate
ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti
pubblici;
ad esse si applicano altresi' le disposizioni
previste
dall'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n.
196
del 2003.
29-bis. Nel territorio della Regione siciliana,
relativamente alle entrate non spettanti a
quest'ultima, le
funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia
delle
entrate mediante la Riscossione S.p.a. ovvero altra
societa' per azioni a maggioranza pubblica, che, con
riferimento alle predette entrate, opera con i
medesimi
diritti ed obblighi previsti per la stessa
Riscossione
S.p.a..
30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del
consorzio
di cui al comma 15 provvede all'approvazione del
bilancio
di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), del
decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
44.
31. Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano
le
disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n.
112, relative all'obbligo di preventiva
autorizzazione.
32. Nei confronti delle societa' partecipate dalla
Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 non si
applicano
altresi' le disposizioni di cui all'articolo 5 del
decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
33. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il
passaggio dei residui di gestione, le disposizioni
previste
dagli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 13
aprile
1999, n. 112.
34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, cessano di trovare applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del
decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
35. In deroga a quanto previsto dal comma 13,
lettera
c), restano ferme le convenzioni gia' stipulate ai
sensi
dell'articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n.
112, e dell'articolo 79, comma 5, della legge 21
novembre
2000, n. 342.
35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti
della
riscossione non possono svolgere attivita'
finalizzate al
recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte
in ruoli
relativi a sanzioni amministrative per violazioni
del
codice della strada di cui al decreto legislativo 30
aprile
1992, n. 285, per i quali, alla data
dell'acquisizione di
cui al comma 7, la cartella di pagamento non era
stata
notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.
36. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 18:
1) al comma 1, le parole da: «agli uffici» a:
«telematica» sono sostituite dalle seguenti: «,
gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i
dati
rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici
pubblici»;
2) al comma 3, dopo la parola: «decreto», sono
inserite
le seguenti: «di natura non regolamentare»;
3) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente:
«3-bis. I concessionari possono procedere al
trattamento
dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza
rendere
l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;
b) nell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), dopo
la
parola: «segnalazioni», sono inserite le seguenti:
«di
azioni esecutive e cautelari»;
c) nell'articolo 20, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente: «1-bis. Il controllo di cui al comma 1 e'
effettuato a campione, sulla base dei criteri
stabiliti da
ciascun ente creditore.»;
c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 1, e' inserito
il
seguente:
«1-bis. All'indizione degli esami per conseguire
l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di
ufficiale
della riscossione si procede senza cadenze temporali
predeterminate, sulla base di una valutazione delle
effettive esigenze del sistema di riscossione
coattiva dei
crediti pubblici» ;
d) nell'articolo 59:
1) e' abrogato il comma 4-bis;
2) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente:
«4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno
2003 la
comunicazione di inesigibilita' di cui all'articolo
19,
comma 2, lettera c), e' presentata entro il 30
giugno
2006.»;
3) al comma 4-quinquies, le parole: «1° ottobre
2005»
sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2006».
37. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 118:
1) le parole: «Nell'anno 2004» sono sostituite dalle
seguenti: «Negli anni 2004, 2005 e 2006»;
2) dopo le parole: «un importo», e' inserita la
seguente: «annuo»;
b) nel comma 119, la parola: «2004» e' sostituita
dalle
seguenti: «degli anni 2004, 2005 e 2006».
38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 426, secondo periodo, le parole: «20
novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno
2005»;
b) nel comma 426-bis:
1) le parole da: «30 ottobre 2003» a: «20 novembre
2004»
sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»;
2) le parole: «30 ottobre 2006» sono sostituite
dalle
seguenti: «30 settembre 2006»;
3) le parole: «1° novembre 2006» sono sostituite
dalle
seguenti: «1° ottobre 2006»;
c) dopo il comma 426-bis e' inserito il seguente:
«426-ter. Le somme versate ai sensi del comma 426
rilevano,
nella misura del cinquanta per cento, ai fini della
determinazione del reddito delle societa' che
provvedono a
tale versamento.»;
d) nel comma 427, le parole: «31 dicembre» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre».
39. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17
giugno
2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31
luglio 2005, n. 156, le parole: «30 settembre 2005»
sono
sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2005».
40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 47, e' inserito il seguente:
«Art.
47-bis (Gratuita' di altre attivita' e misura
dell'imposta
di registro sui trasferimenti coattivi di beni
mobili). 1.
I competenti uffici dell'Agenzia del territorio
rilasciano
gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie
e
catastali relative agli immobili dei debitori
iscritti a
ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le
attivita' di cui all'articolo 79, comma 2.
2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non
registrati, la cui vendita e' curata dai
concessionari,
l'imposta di registro si applica nella misura fissa
di
dieci euro.»;
b) dopo l'articolo 72, e' inserito il seguente:
«72-bis
(Espropriazione del quinto dello stipendio e di
altri
emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). 1.
L'atto di
pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in
luogo
della citazione di cui all'articolo 543, secondo
comma, n.
4), del codice di procedura civile, l'ordine al
datore di
lavoro di pagare direttamente al concessionario,
fino a
concorrenza del credito per il quale si procede e
fermo
restando quanto previsto dall'articolo 545, commi
quarto,
quinto e sesto dello stesso codice di procedura
civile:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del
predetto atto, il quinto degli stipendi non
corrisposti per
i quali, sia maturato, anteriormente alla data di
tale
notifica, il diritto alla percezione;
b) alle rispettive scadenze, il quinto degli
stipendi da
corrispondere e delle somme dovute a seguito della
cessazione del rapporto di lavoro.»;
«b-bis) all'articolo 76, comma 1, le parole: «tre
milioni di lire«sono sostituite dalle seguenti:
«ottomila
euro»;
b-ter) all'articolo 85:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole:
«dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle
seguenti:
«del prezzo per il quale e' stata disposta
l'assegnazione»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole:
«dell'eventuale
conguaglio» sono sostituite dalle seguenti: «del
prezzo di
assegnazione».
41. Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, si
interpretano nel senso che, fino all'emanazione del
decreto
previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo
puo'
essere eseguito dal concessionario sui veicoli a
motore nel
rispetto delle disposizioni, relative alle modalita'
di
iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello
stesso,
contenute nel D.M. 7 settembre 1998, n. 503 del
Ministro
delle finanze.
41-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 9
luglio
1990, n. 187, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«E' comunque gratuita, anche se effettuata mediante
supporto informatico o tramite collegamento
telematico,
qualunque fornitura di dati agli organi
costituzionali,
agli organi giurisdizionali, di polizia e militari,
alle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e
alle
agenzie fiscali, nonche', limitatamente ai casi in
cui
l'erogazione si renda necessaria ai fini dello
svolgimento
dell'attivita' affidata in concessione, ai
concessionari
del servizio nazionale della riscossione; su tali
forniture
non e' dovuto all'Automobile Club d'Italia (ACI)
alcun
rimborso dei costi sostenuti per il collegamento
telematico».
42. All'articolo 39, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
dopo
le parole: «rivenditori di generi di monopolio,»
sono
inserite le seguenti: «nonche' presso».
42-bis. Con regolamento del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
sono
stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta
assegnazione di una rivendita di generi di monopolio
ai
titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad
una
rivendita di generi di monopolio, che, per effetto
di nuove
attivazioni di ricevitorie del lotto presso
rivendite di
generi di monopolio o trasferimenti di sede delle
stesse,
si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da
altra
ricevitoria, o comunque quando, a seguito
dell'ampliamento
della rete di raccolta, sia intervenuto un
significativo
mutamento delle condizioni di mercato che abbia
determinato
una concentrazione eccessiva in relazione alla
domanda. La
possibilita' di assegnazione e' estesa, qualora non
esercitata dal titolare della ricevitoria, in
subordine ai
coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od
agli
affini entro il terzo grado. Per l'istituzione delle
rivendite di cui al presente comma devono essere
rispettati
i parametri vigenti di distanza e redditivita'.
42-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 69,
quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440,
si interpretano nel senso che, successivamente
all'istituzione delle agenzie fiscali previste
dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo
30
luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso
articolo
69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre
1923, n.
2440, puo' essere esercitato anche da tali agenzie e
dall'ente pubblico economico Agenzia del demanio .
42-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 3,
comma
3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
devono
intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri
di
riscossione.
42-quinquies. All'articolo 13, comma 1, primo
periodo,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «31
dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre
2008».
42-sexies. Al fine di rendere piu' efficienti per la
finanza pubblica le operazioni di cartolarizzazione
di
crediti contributivi, nonche' in funzione di una
riforma
organica della contribuzione previdenziale in
agricoltura,
le disposizioni del comma 42-quinquies non si
applicano ai
crediti previdenziali agricoli.”.
Comma 5.
- Si riporta il testo dell'articolo 182-ter del
regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato
(Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione
coatta amministrativa), cosi' come modificato dalla
presente legge:
“182-ter. (Transazione fiscale) - Con il piano
di
cui all'articolo 160 il debitore puo' proporre il
pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi
amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi
accessori, nonche' dei contributi amministrati dagli
enti
gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie e
dei relativi accessori, limitatamente alla quota di
debito
avente natura chirografaria anche se non iscritti a
ruolo,
ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie
dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul
valore
aggiunto, la proposta puo' prevedere esclusivamente
la
dilazione del pagamento. Se il credito tributario o
contributivo e' assistito da privilegio, la
percentuale, i
tempi di pagamento e le eventuali garanzie non
possono
essere inferiori a quelli offerti ai creditori che
hanno un
grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno
una
posizione giuridica ed interessi economici omogenei
a
quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme
di
previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito
tributario o contributivo ha natura chirografaria,
il
trattamento non puo' essere differenziato rispetto a
quello
degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso
di
suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai
quali e'
previsto un trattamento piu' favorevole.
Ai fini della proposta di accordo sui crediti di
natura
fiscale, copia della domanda e della relativa
documentazione, contestualmente al deposito presso
il
tribunale, deve essere presentata al competente
concessionario del servizio nazionale della
riscossione ed
all'ufficio competente sulla base dell'ultimo
domicilio
fiscale del debitore, unitamente alla copia delle
dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto
l'esito
dei controlli automatici nonche' delle dichiarazioni
integrative relative al periodo sino alla data di
presentazione della domanda, al fine di consentire
il
consolidamento del debito fiscale. Il
concessionario, non
oltre trenta giorni dalla data della presentazione,
deve
trasmettere al debitore una certificazione
attestante
l'entita' del debito iscritto a ruolo scaduto o
sospeso.
L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla
liquidazione dei tributi risultanti dalle
dichiarazioni ed
alla notifica dei relativi avvisi di irregolarita',
unitamente ad una certificazione attestante
l'entita' del
debito derivante da atti di accertamento ancorche'
non
definitivi, per la parte non iscritta a ruolo,
nonche' da
ruoli vistati, ma non ancora consegnati al
concessionario.
Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo
163, copia
dell'avviso di irregolarita' e delle certificazioni
devono
essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli
adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma,
e
dall'articolo 172. In particolare, per i tributi
amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio
competente a ricevere copia della domanda con la
relativa
documentazione prevista al primo periodo, nonche' a
rilasciare la certificazione di cui al terzo
periodo, si
identifica con l'ufficio che ha notificato al
debitore gli
atti di accertamento.
Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo,
ovvero
non ancora consegnati al concessionario del servizio
nazionale della riscossione alla data di
presentazione
della domanda, l'adesione o il diniego alla proposta
di
concordato e' approvato con atto del direttore
dell'ufficio, su conforme parere della competente
direzione
regionale, ed e' espresso mediante voto favorevole o
contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero
nei
modi previsti dall'articolo 178, primo comma.
Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e gia'
consegnati al concessionario del servizio nazionale
della
riscossione alla data di presentazione della
domanda,
quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede
di
adunanza dei creditori, su indicazione del direttore
dell'ufficio, previo conforme parere della
competente
direzione regionale.
La chiusura della procedura di concordato ai sensi
dell'articolo 181, determina la cessazione della
materia
del contendere nelle liti aventi ad oggetto i
tributi di
cui al primo comma.
Il debitore puo' effettuare la proposta di cui al
primo
comma anche nell'ambito delle trattative che
precedono la
stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui
all'articolo 182-bis. La proposta di transazione
fiscale e'
depositata presso gli uffici indicati nel secondo
comma,
che procedono alla trasmissione e alla liquidazione
ivi
previste. Nei successivi trenta giorni l'assenso
alla
proposta di transazione e' espresso relativamente ai
tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora
consegnati
al concessionario del servizio nazionale della
riscossione
alla data di presentazione della domanda, con atto
del
direttore dell'ufficio, su conforme parere della
competente
direzione regionale, e relativamente ai tributi
iscritti a
ruolo e gia' consegnati al concessionario del
servizio
nazionale della riscossione alla data di
presentazione
della domanda, con atto del concessionario su
indicazione
del direttore dell'ufficio, previo conforme parere
della
competente direzione generale. L'assenso cosi'
espresso
equivale a sottoscrizione dell'accordo di
ristrutturazione.”.
Comma 7.
- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis della
legge
27 dicembre 2002, n. 289, (Disposizioni per la
formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge
finanziaria 2003), cosi' come modificato dalla
presente
legge:
“Art. 16-bis. (Potenziamento delle procedure
di
riscossione coattiva in caso di omesso versamento
delle
somme dovute a seguito delle definizioni agevolate)
- 1.
Con riferimento ai debitiiscritti a ruolo ai sensi
degli
articoli 7, comma 5, 8, comma 3, 9, comma 12, 15,
comma 5,
e 16, comma 2, della presente legge:
a) il limite di importo di cui all'articolo 76,
comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre
1973, n. 602, e' ridotto a cinquemila euro;
b) non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo
77, comma 2, dello stesso decreto del Presidente
della
Repubblica n. 602 del 1973;
c) l'agente della riscossione, una volta decorso
inutilmente il termine di sessanta giorni dalla
notificazione della cartella di pagamento, procede
ai sensi
dell'articolo 35, comma 25, del decreto legge 4
luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4
agosto 2006, n. 248.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente
articolo
si applicano anche alle definizioni effettuate ai
sensi
dell'articolo 9-bis.”.
Comma 7-bis.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 53 del
citato decreto legislativo n. 466 del 1997, n. 446,
recante
“Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche'
riordino
della disciplina dei tributi locali”:
“Art. 53. (Albo per l'accertamento e
riscossione
delle entrate degli enti locali) - 1. Presso il
Ministero
delle finanze e' istituito l'albo dei soggetti
privati
abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e
di
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei
tributi e di altre entrate delle province e dei
comuni.
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione
periodica, la cancellazione e la sospensione
dall'albo, la
revoca e la decadenza della gestione sono effettuate
da una
apposita commissione in cui sia prevista una
adeguata
rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da
emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto
1988, n. 400 , tenuto conto delle esigenze di
trasparenza e
di tutela del pubblico interesse, sentita la
conferenza
Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i
requisiti
per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari,
la
sussistenza di sufficienti requisiti morali e
l'assenza di
cause di incompatibilita' da parte degli iscritti,
ed
emanate disposizioni in ordine alla composizione, al
funzionamento e alla durata in carica dei componenti
della
commissione di cui al comma 2, alla tenuta
dell'albo, alle
modalita' per l'iscrizione e la verifica dei
presupposti
per la sospensione e la cancellazione dall'albo
nonche' ai
casi di revoca e decadenza della gestione. Per i
soggetti
affidatari di servizi di liquidazione, accertamento
e
riscossione di tributi e altre entrate degli enti
locali,
che svolgano i predetti servizi almeno dal 1°
gennaio 1997,
puo' essere stabilito un periodo transitorio, non
superiore
a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai
requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del D.Lgs.
15
novembre 1993, n. 507 , concernenti la gestione del
servizio di accertamento e riscossione dell'imposta
comunale sulla pubblicita'.”.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
(( Art. 32-bis
Semplificazione delle modalita' di riscossione coattiva
1. L'iscrizione a
ruolo delle somme determinate ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462,
che risultano dovute a titolo di contributi e premi,
nonche' di
interessi e di sanzioni per ritardato o omesso
versamento e'
effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate,
fatte salve le
vigenti disposizioni in materia di contenzioso.
2. La societa' di riscossione di cui all'articolo 3
del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
e successive
modificazioni, provvede a riversare le somme
riscosse agli enti
previdenziali creditori ai sensi dell'articolo 22
del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano con
riferimento ai contributi e premi dovuti in base
alle dichiarazioni
relative al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2006 e
successivi. ))
Riferimenti normativi:
Comma 1:
- Il citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462, reca “Unificazione ai fini fiscali e
contributivi delle procedure di liquidazione,
riscossione e
accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134,
lettera
b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
Comma 2:
- Il testo vigente dell'articolo 3 del citato
decreto-legge n. 203 del 2005 e' riportato nelle
note al
comma 3 dell'articolo 32 della presente legge.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 22 del
citato decreto legislativo n. 112 del 1999:
“Art. 22 (Termini di riversamento delle somme
riscosse) - 1. Il concessionario riversa all'ente
creditore
le somme riscosse entro il decimo giorno successivo
alla
riscossione. Per le somme riscosse attraverso le
agenzie
postali e le banche il termine di riversamento
decorre, dal
giorno individuato con decreto del Ministero delle
finanze,
di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e
della programmazione economica. Per gli enti diversi
dallo
Stato e da quelli previdenziali il termine di
riversamento
decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni
decade
di ciascun mese.
1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti
almeno
cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente
richieste
dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre
la
restituzione all'avente diritto notificandogli una
comunicazione delle modalita' di restituzione
dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione
senza
che l'avente diritto abbia accettato la
restituzione,
ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro,
decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente
della
riscossione riversa le somme eccedenti all'ente
creditore
ovvero, se tale ente non e' identificato ne'
facilmente
identificabile, all'entrata del bilancio dello
Stato, ad
esclusione di una quota pari al 15 per cento, che
affluisce
ad apposita contabilita' speciale. Il riversamento
e'
effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e
dicembre di
ciascun anno.
1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono
effettuati al netto dell'importo delle spese di
notificazione, determinate ai sensi dell'articolo
17, comma
7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a
titolo di
rimborso delle spese sostenute per la notificazione.
1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro
l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione
delle
somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente
creditore
ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato,
le
somme occorrenti per la restituzione sono prelevate
dalla
contabilita' speciale prevista dal comma 1-bis e
riversate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate
ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per le somme versate con mezzi diversi dal
contante
la decorrenza dei termini di riversamento di cui al
comma 1
e' determinata con decreto del Ministero delle
finanze, di
concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e
della
programmazione economica.
3. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8
agosto
1996, n. 437 , convertito, con modificazioni, dalla
legge
24 ottobre 1996, n. 556, e' abrogato.”.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
(( Art. 32-ter
Estensione del
sistema di versamento «F24 enti pubblici» ad altre
tipologie di tributi, nonche' ai contributi
assistenziali e
previdenziali e ai premi assicurativi
1. Gli enti e gli
organismi pubblici di cui alle tabelle A e B
allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e
successive
modificazioni, nonche' le amministrazioni centrali
dello Stato di cui
all'articolo 7 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze
5 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 247 del 23
ottobre 2007, che per il versamento dell'imposta
regionale sulle
attivita' produttive e delle ritenute operate alla
fonte per
l'imposta sui redditi delle persone fisiche e le
relative addizionali
si avvalgono del modello « F24 enti pubblici »,
approvato con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate 8 novembre
2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 246
alla Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, utilizzano lo
stesso modello «
F24 enti pubblici » per il pagamento di tutti i
tributi erariali e
dei contributi e premi dovuti ai diversi enti
previdenziali e
assicurativi.
2. Le modalita' di attuazione, anche progressive,
delle
disposizioni contenute nel comma 1 sono definite:
a) con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate per
i tributi erariali;
b) con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle
finanze, da emanare di concerto con gli altri
Ministri competenti,
per i contributi e i premi.
3. Ai versamenti eseguiti nel corso dell'anno 2008
mediante il
modello «F24 enti pubblici», approvato con
provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007
e pubblicato nel
supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale
n. 276 del 27
novembre 2007, dagli enti e organismi pubblici di
cui alle tabelle A
e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e
successive
modificazioni, nonche' dalle amministrazioni
centrali dello Stato,
non si applicano le sanzioni previste all'articolo
13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni,
qualora il versamento sia stato effettuato
tardivamente, ma comunque
entro il secondo mese successivo alla scadenza
stabilita. ))
Riferimenti normativi:
Comma 1:
- La legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive
modificazioni, reca “Istituzione del sistema
di
tesoreria unica per enti ed organismi
pubblici”.
Comma 3:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e
successive
modificazioni, recante “Riforma delle sanzioni
tributarie non penali in materia di imposte dirette,
di
imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei
tributi, a
norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della
legge
23 dicembre 1996, n. 662.”:
“Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti
diretti.) - 1. Chi non esegue, in tutto o in parte,
alle
prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i
versamenti
periodici, il versamento di conguaglio o a saldo
dell'imposta risultante dalla dichiarazione,
detratto in
questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e
in
acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a
sanzione
amministrativa pari al trenta per cento di ogni
importo non
versato, anche quando, in seguito alla correzione di
errori
materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo
della
dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta
o una
minore eccedenza detraibile. Per i versamenti
riguardanti
crediti assistiti integralmente da forme di garanzia
reale
o personale previste dalla legge o riconosciute
dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un
ritardo
non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui
al
primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera
a) del
comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e' ulteriormente ridotta ad
un
importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno
di
ritardo (37). Identica sanzione si applica nei casi
di
liquidazione della maggior imposta ai sensi degli
articoli
36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 , e ai sensi dell'articolo
54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre
1972, n. 633 .
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in
ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una
sua
frazione nel termine previsto.
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati
tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da
quello
competente.”.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 33.
Indennita' per la cosiddetta vacanza contrattuale
1. Per il personale
delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso
quello in regime di diritto pubblico destinatario di
procedure
negoziali, e' disposta l'erogazione con lo stipendio
del mese di
dicembre, in unica soluzione, dell'indennita' di
vacanza contrattuale
riferita al primo anno del biennio economico 2008-09
ove non
corrisposta durante l'anno 2008.
2. Le somme erogate sulla base di quanto disposto
dal comma 1
costituiscono anticipazione dei benefici complessivi
del biennio
2008-09 da definire, in sede contrattuale o altro
corrispondente
strumento, a seguito dell'approvazione del disegno
di legge
finanziaria per l'anno 2009.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma
1, quantificati
per l'anno 2008 in 257 milioni di euro comprensivi
degli oneri
contributivi e dell'IRAP di cui al decreto
legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, si provvede a valere sulle risorse di
cui all'articolo
3, commi 143, 144 e 145, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
4. Le amministrazioni pubbliche non statali possono
provvedere, con
oneri a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi di
quanto previsto
dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre
2007, n. 244,
all'erogazione dell'importo di cui al comma 1 al
proprio personale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano al
personale in regime di diritto pubblico di cui
all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui
trattamento
economico e' direttamente disciplinato da
disposizioni di legge.
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche'
riordino
della disciplina dei tributi locali) e' stato
pubblicato
nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
- Si riportano i testi dei commi 143, 144, 145 e 146
dell'art. 3 della gia' citata legge n. 244 del 2007:
«143. Per il biennio 2008-2009, in applicazione
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo
2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio
statale
per la contrattazione collettiva nazionale sono
quantificati complessivamente in 240 milioni di euro
per
l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere
dall'anno
2009”.
«144. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i
miglioramenti economici del rimanente personale
statale in
regime di diritto pubblico sono determinate
complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno
2008 e
in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009
con
specifica destinazione, rispettivamente, di 78
milioni di
euro e 116 milioni di euro per il personale delle
Forze
armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo
12 maggio 1995, n. 195”.
«145. Le somme di cui ai commi 143 e 144,
comprensive
degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al
decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a
costituire l'importo complessivo massimo di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5
agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni”.
«146. Per il personale dipendente da
amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi
dall'amministrazione
statale, gli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali per
il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei
rispettivi
bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del
decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il personale
delle
universita', incluso quello di cui all'articolo 3,
comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
maggiori
oneri di cui al presente comma sono inclusi nel
fondo di
cui all'articolo 2, comma 428. In sede di
deliberazione
degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47,
comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
comitati
di settore provvedono alla quantificazione delle
relative
risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri,
anche
metodologici, di determinazione degli oneri,
previsti per
il personale delle amministrazioni dello Stato di
cui al
comma 131. A tal fine, i comitati di settore si
avvalgono
dei dati disponibili presso il Ministero
dell'economia e
delle finanze comunicati dalle rispettive
amministrazioni
in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti
il
personale dipendente.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«3. Personale in regime di diritto pubblico.
1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i
magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e le
Forze
di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'
nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto
legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.
691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.
287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal
regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2
novembre
2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e'
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo
autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria
e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa
della
specifica disciplina che la regoli in modo organico
ed in
conformita' ai principi della autonomia
universitaria di
cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli
articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e
successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei
principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre
1992,
n. 421”.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 34.
LSU Scuola
1. Per la proroga
delle attivita' di cui all'articolo 78, comma 31,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata
la spesa di 110
milioni di euro per l'anno 2009.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 31 dell'art. 78
della
gia' citata legge n. 388 del 2000:
“31. Ai fini della stabilizzazione
dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti
di
lavori socialmente utili presso gli istituti
scolastici,
sono definite, in base ai criteri stabiliti ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo
28
febbraio 2000, n. 81, mediante decreto del Ministro
della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
lavoro
e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro,
del
bilancio e della programmazione economica, procedure
di
terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente,
secondo
criteri e modalita' che assicurino la trasparenza e
la
competitivita' degli affidamenti. A tal fine e'
autorizzata
la spesa di lire 287 miliardi per l'anno 2001 e di
lire 575
miliardi per l'anno 2002. Al relativo onere si
provvede,
quanto a lire 249 miliardi per l'anno 2002, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo
66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.».
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
(( Art. 35.
Copertura finanziaria
1. Alle maggiori
spese e alle minori entrate derivanti
dall'articolo 1, comma 22, dall'articolo 2, commi 4
e 5-ter,
dall'articolo 2-ter, dall'articolo 3, comma 4,
dall'articolo 4, commi
1-bise 3, dall'articolo 5, dall'articolo 6 ad
esclusione di quelle di
cui ai commi 4-bis e 4-quater, dall'articolo 7,
dall'articolo 11,
comma 5-bis, dall'articolo 15, dall'articolo 19,
commi 6, lettera c),
e 18, dall'articolo 21, dall'articolo 23 e
dall'articolo 34, pari a
4.996,9 )) milioni di euro per l'anno 2009, a ((
2.112 )) milioni di
euro per l'anno 2010 (( e )) a (( 2.434,5 )) milioni
di euro per
l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle
maggiori entrate e delle minori spese recate dal
presente decreto.