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   Focus Gazzetta e Bollettini Ufficiali   

Decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135

"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. (09G0145)"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2009 (Rettifica G.U. n. 227 del 30 settembre 2009)
 

Art. 1.
 

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Procedura d'infrazione 2204/2003 ex articolo 228 TCE

 

1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, il comma 15 e' sostituito dal seguente:

«15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta di cui all'articolo 5, comma 3, direttamente, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui e' previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.»;

b) all'articolo 10, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.».

Art. 2.
 

Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria - Procedura di infrazione 2008/2097 - Disposizioni relative all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - direttiva 2004/49/CE

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico.»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, all'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, nell'ambito delle risorse stanziate nel bilancio di previsione della spesa del predetto Ministero.»;

c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

«6-bis. L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede:

a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato di settore realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa;

b) in caso di inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000;

c) qualora i destinatari di una richiesta dell'organismo non forniscano le informazioni o forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero senza giustificato motivo non forniscano le informazioni nel termine stabilito, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000;

d) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere a), b) e c), ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione.»;

d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo ed ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione.».

2. Nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e fino alla definizione del comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera a), dello stesso decreto, al personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Con delibera dell'Agenzia sono definiti, avuto riguardo al contenuto delle corrispondenti professionalità, i criteri di equiparazione fra le qualifiche e le posizioni economiche del personale provvisoriamente assegnato all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e quelle previste per il personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nonche' l'equiparazione tra i profili delle due Agenzie. La delibera e' approvata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.
 

Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16, recante codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07
 

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera m-ter) e' aggiunta, in fine, la seguente:

«m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.».

2. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.».

3. L'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' abrogato.

4. All'articolo 49, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «ne' si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla gara» sono soppresse.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. 4.
 

Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni
 

1. Per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, nonche' per il miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, sono soppresse le seguenti lettere: a-bis) e a-ter);

b) all'articolo 5, comma 2, le parole: «entrata in esercizio» sono sostituite dalla seguente: «avvio»;

c) all'articolo 11, comma 1, le parole: «del PNA» sono sostituite dalle seguenti: «della decisione di assegnazione medesima»;

d) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e aggiornamenti»;

e) all'articolo 15, comma 5, dopo le parole: «nell'anno solare precedente», sono inserite le seguenti: «e annota sul registro il valore complessivo delle emissioni contenute nella dichiarazione medesima»;

f) all'articolo 20, comma 8, la parola: «assegnate» e' sostituita dalla seguente: «rilasciate»;

g) all'articolo 20, comma 9, dopo le parole: «emessa in mancanza di», sono inserite le seguenti: «aggiornamento della».

2. Ai fini del recepimento della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione per le attività di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, svolge il ruolo di autorità competente.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentito il Ministro per le politiche europee, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate specifiche linee guida recanti criteri e parametri per la promozione degli investimenti in innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione delle emissioni, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e all'incremento dell'efficienza energetica negli impianti di cui all'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto dei valori minimi previsti dalle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 4 dell'anzidetto decreto legislativo, prevedendo l'attribuzione di coefficienti e caratteristiche di qualità ambientale ai predetti impianti in funzione del rispetto degli anzidetti criteri e parametri, nonche' garantendo un approccio integrato ed una elevata protezione dell'ambiente nel suo complesso.

4. Il decreto di cui al comma 3 individua i coefficienti e le caratteristiche di qualità ambientale degli impianti, al ricorrere dei quali i termini istruttori previsti dal citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nonche', per gli impianti di nuova realizzazione soggetti ad autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto legislativo n. 59 del 2005, che hanno richiesto tale autorizzazione dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti alla metà. Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione integrata ambientale ha validità di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001.

5. Il decreto di cui al comma 3 individua altresì i coefficienti e le caratteristiche di qualità ambientale degli impianti, al ricorrere dei quali trovano applicazione i commi 10 e 11 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; l'autorizzazione o il rinnovo della medesima di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono rilasciati dall'autorità competente, previo parere delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, dei Ministeri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione integrata ambientale ha validità di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001.

Art. 5.
 

Misure urgenti per la semplificazione in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti

1. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonche' per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il 31 dicembre 2009 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a confermare o rettificare il dato relativo alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato al Registro al momento dell'iscrizione.

2. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano entro il 31 dicembre 2009 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 185 del 2007, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l'allegato 1 A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali.

Art. 6.
 

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari

1. All'allegato 2, sezione III, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dal comma 1 dell'articolo 27 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1, lettera a), le parole: «incluso destrosio e prodotti derivati, purche'» sono sostituite dalle seguenti: «incluso destrosio, nonche' prodotti derivati purche'»;

b) al punto 1, lettera b), le parole: «a base di grano e prodotti derivati, purche'» sono sostituite dalle seguenti: «a base di grano, nonche' prodotti derivati purche'»;

c) al punto 6, lettera a), le parole: «grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purche'» sono sostituite dalle seguenti: «grasso di soia raffinato, nonche' prodotti derivati purche'».

2. Resta fermo quanto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come introdotto dal comma 3 dell'articolo 27 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Art. 7.
 

Disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso e al commercio degli stessi - Procedura d'infrazione n. 2007/4915

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale e per la produzione nazionale di idrocarburi non sono soggetti all'applicazione della normativa di metrologia legale. Il livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas, ai fini del corretto funzionamento del sistema nazionale del gas e agli effetti di legge, e' assicurato mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e per i sistemi di misura della produzione nazionale di idrocarburi, con decreto dello stesso Ministro da adottare ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale e regionale di trasporto del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce, con uno o più decreti da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni in materia di metrologia legale entro il termine di un anno da tale data. Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità competenti per l'esecuzione dei controlli provvedono con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.
 

Numero di emergenza unico europeo. Attuazione direttiva n. 2002/22/CE - Procedure d'infrazione n. 2006/114 e 2008/2258 ex articolo 228 TCE

1. Ai fini della realizzazione degli interventi connessi con l'implementazione del numero di emergenza unico europeo di cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 42 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti stati di previsione, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

Art. 9.
 

Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:

«Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, l'Autorità competente e' il Ministero della difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare.».

Art. 10.
 

Eliminazione dell'obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati membri - Procedura d'infrazione n. 2008/4421

1. All'articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni.».

Art. 11.
 

Soggetti non residenti in presenza di stabile organizzazione in Italia - Procedura d'infrazione n. 2003/4648 - sentenza CGCE 16 luglio 2009, resa nella causa C-244/08

1. Al decreto dal Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dell'articolo 17:

1) nel primo periodo, dopo le parole: «soggetti non residenti» sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione in Italia»;

2) nel quarto periodo, dopo le parole: «soggetto non residente» sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione in Italia»;

b) al primo comma dell'articolo 38-ter:

1) nel primo periodo, dopo le parole: «Stati membri dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione in Italia»;

2) il terzo periodo e' soppresso.

Art. 12.
 

Eliminazione della condizione di residenza in Italia per le imprese che vogliono aderire al regime SIIQ - Procedura d'infrazione n. 2008/4524

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 141 e' inserito il seguente:

«141-bis. Le disposizioni dei commi da 119 a 141 si applicano altresì alle società residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento alle stabili organizzazioni svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare. Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, il reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare svolta dalle stabili organizzazioni e' assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20 per cento da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.».

Art. 13.
 

Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati - Procedura d'infrazione n. 2004/2190

1. All'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione «oli usati» deve intendersi riferita agli oli usati raccolti in Italia» sono soppresse.

2. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, nel comma 5:

1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti all'imposta di cui al comma 1 nella stessa misura prevista per gli oli di prima distillazione.»;

2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per i prodotti energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21.»;

b) nell'allegato I, l'aliquota relativa all'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e' determinata in euro 750,00 per mille chilogrammi.

3. Limitatamente alle basi ed agli oli lubrificanti rigenerati che, alle ore zero della data di entrata in vigore della presente disposizione, risultino giacenti, per fini commerciali, in quantità complessivamente non inferiore a 1.000 chilogrammi, presso depositi commerciali nazionali e non ancora assoggettati all'imposta di consumo di cui all'articolo 62 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' applicata l'imposta di consumo prevista, per gli oli e le basi rigenerate, dal medesimo articolo 62 nella formulazione in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. All'articolo 236, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere i) e l) sono sostituite dalle seguenti:

«i) concordare con le imprese che svolgono attività di rigenerazione i parametri tecnici per la selezione degli oli usati idonei per l'avvio alla rigenerazione;

l) incentivare la raccolta di oli usati rigenerabili; »;

b) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:

1-bis) cedere gli oli usati rigenerabili raccolti alle imprese di rigenerazione che ne facciano richiesta in ragione del rapporto fra quantità raccolte e richieste, delle capacità produttive degli impianti previste dalle relative autorizzazioni e, per gli impianti già in funzione, della pregressa produzione di basi lubrificanti rigenerate di qualità idonea per il consumo;

1-ter) corrispondere alle imprese di rigenerazione un corrispettivo a fronte del trattamento determinato in funzione della situazione corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate, dei costi di raffinazione e del prezzo ricavabile dall'avvio degli oli usati al riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sarà erogato con riferimento alla quantità di base lubrificante ottenuta per tonnellata di olio usato, di qualità idonea per il consumo ed effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati ceduti dal consorzio all'impresa stessa;

1-quater) assicurare l'avvio alla combustione dell'olio usato non rigenerabile ma riutilizzabile ovvero dell'olio rigenerabile non ritirato dalle imprese di rigenerazione e lo smaltimento dell'olio usato non riutilizzabile nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.».

Art. 14.
 

Regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati - Procedura d'infrazione n. 2008/4145

1. Nelle more di interventi di riordino generale del regime tributario dei proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, l'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal seguente:

«Art. 10-ter. (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero). - 1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime.

2. La ritenuta del 12,50 per cento e' altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. Il costo di sottoscrizione o acquisto e' documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva.

3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.

4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di:

a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico;

c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta.

5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione.

6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantità.

7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.

8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie e quelli non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 15.
 

Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica
 

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «in materia di distribuzione del gas naturale», sono inserite le seguenti: «, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, nonche' quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale.».

b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.»;

c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in forza dell'autonomia organizzativa e funzionale attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, individua, con propria delibera, le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.»;

d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 e' il seguente:

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2012; ove siffatta condizione non si verifichi, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012;

e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.

9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato.»;

e) al comma 10, primo periodo, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;

f) al comma 10, alla lettera a) la parola: «diretti» e' sostituita dalle seguenti: «cosiddetti in house» e dopo le parole: «patto di stabilità interno» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8,»;

g) al comma 10, la lettera e) e' soppressa.

2. All'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il quarto periodo e' soppresso.

Art. 16.
 

Made in Italy e prodotti interamente italiani

 

1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.

4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, e' punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.

5. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «pratiche commerciali ingannevoli» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis,».

6. Dopo il comma 49 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti i seguenti:

"49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.».

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. L'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e' abrogato.

Art. 17.
 

6° Censimento generale dell'agricoltura

 

1. In considerazione della necessità e urgenza di far fronte agli obblighi comunitari di cui al regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, e' autorizzata la spesa di euro 128.580.000 per l'anno 2010 in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura.

2. Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, avuto riguardo ai dati contenuti nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la data di riferimento delle informazioni censuarie, le modalità di organizzazione ed esecuzione del censimento, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria ad enti od organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, le modalità di selezione di personale con contratto a tempo determinato, nonche' le modalità di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, le modalità di diffusione dei dati, la comunicazione dei dati elementari agli organismi a cui e' affidata l'esecuzione dei censimenti.

3. Per le regioni individuate dal regolamento di esecuzione come affidatarie di fasi della rilevazione censuaria, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento sono escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT.

4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'esecuzione del censimento, l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel regolamento di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi dei commi 1 e 2, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2012.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte ai sensi dell'articolo 19, comma 2. A tale fine le risorse sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del trasferimento all'ISTAT.

Art. 18.
 

Disposizioni in materia di prelievo mensile

 

1. Al fine di completare l'attuazione del regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, attraverso il progressivo riequilibrio tra la quota assegnata e la produzione conseguita, i versamenti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, vengono eseguiti dagli acquirenti nella misura del 5 per cento per il periodo 2009/2010 e nella misura del 10 per cento per il periodo successivo, esclusivamente per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/2008.

Art. 19.
 

Recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico - Decisione della Commissione europea del 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE

 

1. All'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. In sede di determinazione della base imponibile, ai fini del recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi, non assumono rilevanza le plusvalenze derivanti dalle operazioni straordinarie realizzate dalle società di cui al comma 1. Ai fini della corretta determinazione della base imponibile, gli accertamenti emessi dall'Agenzia delle entrate possono essere in ogni caso integrati o modificati in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi. In deroga al comma 3, il pagamento delle somme dovute in base agli accertamenti integrativi deve avvenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di notifica di tali accertamenti.».

2. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo sono destinate quanto ad euro 128.580.000, alla copertura dell'articolo 17 e per la parte residua sono riversate alla contabilità speciale di cui all'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 20.
 

Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
 

1. All'articolo 100, dopo il comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' inserito il seguente:

«4-bis. Sono fatti salvi gli effetti degli affidamenti della gestione delle farmacie comunali a società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali, nonche' dell'acquisizione da parte di tali società di partecipazioni in società affidatarie della gestione di farmacie comunali, effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 21.
 

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

 
 
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