APPALTI - LEGGI - Info Appalti - Osservatorio Telematico degli Appalti Pubblici - Gare - Bandi di Gara - Forniture - Servizi - Progetti - Opere Pubbliche - Aste Pubbliche - Licitazioni - Leggi
   Focus Gazzetta e Bollettini Ufficiali   
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 19 agosto 2009

Modalita' di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1, comma 11 del decreto-legge n. 162 del 23 ottobre 2008.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modifiche, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n.
201, concernente «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei
prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori
dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale,
nonche' di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli
adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli
eventi sismici del 1997»;
Considerato che il suddetto decreto-legge n. 162/2008 dispone,
all'art. 1, commi 1 e 2, che vengano rilevate, con decreto
ministeriale, le variazioni percentuali su base semestrale, in
aumento o in diminuzione, superiori all'8%, relative all'anno 2008,
dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi e
dispone altresi', all'art. 1, comma 2, che per detti materiali si fa
luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui
ai commi 8, 9 e 10 del decreto-legge medesimo;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2009, n. 106, contenente la «Rilevazione
dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su
base semestrale, superiori all'8%, relative all'anno 2008, ai fini
della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione piu' significativi»;
Considerato che il decreto-legge n. 162/2008 stabilisce, all'art.
1, comma 4, che le istanze di compensazione per variazioni in aumento
debbano essere presentate, a pena di decadenza, dall'appaltatore alla
stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del citato decreto ministeriale 30 aprile 2009;
Considerato che il decreto-legge n. 162/2008 stabilisce, altresi',
ai successivi commi 8 e 9, che si possa far fronte a dette
compensazioni nei limiti delle risorse e con le modalita' indicate
all'art. 133, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e che, in
caso di insufficienza delle predette risorse, tali compensazioni
vengano riconosciute dalle Amministrazioni aggiudicatrici nei limiti
della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti
nell'elenco annuale di cui all'art. 128 del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Considerato che il comma 10, dell'art. 1, del decreto-legge n.
162/2008 stabilisce che, in caso di insufficienza delle risorse di
cui ai commi 8 e 9 sopra menzionati, per i soggetti indicati nel
citato comma 10, si provveda alla copertura degli oneri fino alla
concorrenza massima dell'importo di 300 milioni di euro, che
costituisce tetto massimo di spesa, attraverso il Fondo per
l'adeguamento prezzi di cui al successivo comma 11;
Visto l'art. 1, comma 11, del predetto decreto-legge n. 162/2008,
che, nell'istituire, per le finalita' di cui al suddetto comma 10, il
Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300.000.000,00 di
euro per l'anno 2009, dispone che con apposito decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti siano stabilite le modalita' di
utilizzo del fondo stesso, garantendo la parita' di accesso per la
piccola, media e grande impresa di costruzione e la proporzionalita'
per gli aventi diritto nell'assegnazione delle risorse;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.
42387 del 23 giugno 2009 con il quale e' stata disposta, tra l'altro,
la variazione in termini di competenza e di cassa, per l'anno
finanziario 2009, nello stato previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture,
gli affari generali ed il personale - sul capitolo 7192, di nuova
istituzione, denominato «Fondo da ripartire per fronteggiare gli
aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione
verificatesi nell'anno 2008» - per l'importo di euro 300.000.000,00;
Vista la nota n. 2017 in data 15 luglio 2009 con la quale il Capo
del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il
personale assegna il suddetto capitolo 7192 alla Direzione generale
per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti
internazionali;
Ritenuto di dover far riferimento agli articoli 3 e 28 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 «Regolamento
recante istituzione del sistema di qualificazione degli esecutori di
lavori pubblici» ai fini dell'individuazione delle piccole, medie e
grandi imprese di costruzione richiamate nell'art. 1, comma 11, del
citato decreto-legge n. 162/2008, intendendosi per:
piccola impresa: l'impresa qualificata ai sensi dell'art. 28 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e l'impresa in
possesso della qualificazione nella prima e seconda classifica di cui
all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;
media impresa: l'impresa in possesso della qualificazione dalla
terza alla sesta classifica di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000;
grande impresa: l'impresa in possesso della qualificazione nella
settima e ottava classifica di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000;
Ritenuto, al fine di assicurare alle categorie della piccola, media
e grande impresa parita' di accesso al Fondo di € 300.000.000,00
di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 162/2008, di dover
assegnare a ciascuna delle tre categorie una quota parte dello stesso
Fondo pari a € 100.000.000,00;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini della compensazione delle istanze regolarmente pervenute
ai soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 23
ottobre 2008, n. 162 convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1 della legge 22 dicembre 2008, n. 201, nei termini fissati
dall'art. 1, comma 4 del citato decreto-legge, e ritenute ammissibili
ai sensi del decreto legge medesimo e del decreto ministeriale 30
aprile 2009, il Fondo per l'adeguamento prezzi, pari ad euro
300.000.000,00, e' cosi' ripartito:
a) categoria «piccola impresa». Per «piccola impresa», per gli
effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa qualificata
per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 28 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000, ovvero in possesso della
qualificazione nella prima e seconda classifica di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. A detta categoria
e' assegnata una dotazione pari ad euro 100.000.000,00;
b) categoria «media impresa». Per «media impresa», per gli effetti
del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso della
qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. A detta
categoria, e' assegnata una dotazione pari ad euro 100.000.000,00;
c) categoria «grande impresa». Per «grande impresa», per gli
effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso
della qualificazione nella settima e ottava classifica di cui
all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. A
detta categoria e' assegnata una dotazione pari ad euro
100.000.000,00.
2. Ciascuna impresa concorre alla distribuzione delle risorse
assegnate alle categorie individuate dal precedente comma,
esclusivamente in ragione della propria qualificazione ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 a prescindere
dall'importo del contratto aggiudicato.
3. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di tipo
orizzontale e verticale, ai sensi dell'art. 37 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ciascun raggruppamento concorre
alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate
al comma 1, esclusivamente in ragione della qualificazione posseduta,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000,
dall'impresa mandataria, a prescindere dall'importo del contratto
aggiudicato.
4. Nel caso di operatori economici stabiliti negli altri Stati
aderenti all'Unione europea, nonche' di quelli stabiliti nei Paesi
firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura
nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale
del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto
internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione
europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti
pubblici a condizioni di reciprocita', l'individuazione della
categoria di appartenenza di cui al comma 1, viene effettuata sulla
base della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 47 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 2.
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ciascuno dei
soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del
2008, invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione
ed i progetti internazionali - richiesta di accesso al Fondo di cui
all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 162/2008.
2. La richiesta di cui al comma 1 riporta tutte le istanze di
compensazione trasmesse dalle imprese, qualora ritenute ammissibili
ai sensi del decreto ministeriale 30 aprile 2009 e pervenute entro il
termine di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 162/2008.
3. Per ciascuna delle istanze di compensazione di cui al comma 2, i
soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del
2008, inviano, altresi': la documentazione giustificativa prodotta
dall'impresa; l'attestazione relativa all'importo definitivo ammesso
a compensazione con la specificazione, secondo i criteri di cui al
precedente art. 1, della categoria di appartenenza dell'impresa
richiedente; la dichiarazione, ai sensi dell'art. 1, comma 8 del
decreto-legge n. 162/2008 convertito in legge, comprovante
l'insufficienza delle risorse finanziarie, risultanti dal quadro
economico, per far fronte alla compensazione; la dichiarazione di
aver provveduto, ai sensi dell'art. 1, comma 9 del citato
decreto-legge n. 162/2008 convertito in legge, ad aggiornare l'elenco
annuale della programmazione 2009-2011.
Art. 3.
1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 1,
la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la
programmazione ed i progetti internazionali assegna a ciascuno dei
soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del
2008, le risorse in ragione dell'importo complessivo delle istanze di
compensazione ammissibili, ripartite per piccola, media e grande
impresa.
Art. 4.
1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 1,
qualora l'ammontare delle richieste di accesso di cui all'art. 2,
comma 1, superi la quota del Fondo assegnata per ciascuna categoria
di impresa, i soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del
decreto-legge n. 162/2008 partecipano in misura proporzionale alla
distribuzione delle risorse disponibili.
2. La percentuale di partecipazione, da applicare a ciascuna
richiesta di accesso al Fondo, e' determinata rapportando l'ammontare
della quota di Fondo assegnata a ciascuna categoria di impresa
all'importo complessivo delle richieste di accesso riferite alla
medesima categoria d'impresa.
3. I soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n.
162/2008 applicano la percentuale calcolata ai sensi del comma 2 per
ogni singola istanza di compensazione.
Art. 5.
1. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui al
precedente art. 1, comma 3, i soggetti indicati all'art. 1, comma 10,
del decreto-legge n. 162 del 2008 assegnano le risorse relative alla
compensazione all'impresa mandataria che provvede ad attribuire le
risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento, in base ad
accordi intercorsi tra le medesime imprese.
Art. 6.
1. La Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la
programmazione ed i progetti internazionali, provvede a comunicare ai
soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del
2008 l'assegnazione delle risorse che saranno loro attribuite,
secondo le modalita' di cui agli articoli precedenti, al fine della
corresponsione a ciascuna impresa che ha presentato istanza di
compensazione.
2. L'assegnazione delle risorse ai soggetti indicati all'art. 1,
comma 10, del decreto-legge n. 162/2008 e' pubblicata sul sito
internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 7.
1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 agosto 2009
Il Ministro : Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 159
 
 Studio NET - Info Appalti
Tutto il materiale in questo sito è © 2009 Studio NET