Regione Basilicata - Legge
Regionale 7 agosto 2009, n. 25
“Misure urgenti e
straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”.
Art. 1 - Finalità
1. La Regione Basilicata promuove misure per il sostegno al settore
edilizio attraverso interventi straordinari finalizzati a migliorare
la qualità abitativa, ad aumentare la sicurezza del patrimonio
edilizio esistente, a favorire il risparmio energetico e l’utilizzo
di fonti di energia rinnovabile, a ridurre il consumo dei suoli
attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente.
Art. 2 - Interventi di ampliamento del patrimonio edilizio
esistente
1. Per le finalità di cui all’art. 1, in deroga agli strumenti
urbanistici comunali vigenti e all’art. 44 della L.R. 11 agosto 1999
n. 23, gli edifici residenziali esistenti, legittimamente realizzati
e/o condonati, nonché gli edifici residenziali in fase di
realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità, a
tipologia monofamiliare isolata di superficie complessiva (Sc) fino
a mq 200, a tipologia bifamiliare isolata ed a tipologia
plurifamiliare di superficie complessiva fino a mq 400, possono
essere ampliati entro il limite max del 20%.
2. Per superficie complessiva si intende quanto stabilito all’art. 2
del DM 10 maggio 1977, n. 801.
3. Nel caso di edifici residenziali bifamiliari e plurifamiliari di
cui al precedente comma 1, l’ampliamento di cui al comma 1 non può
essere comunque superiore a mq 40,00 di superficie complessiva per
ciascuna unità immobiliare.
4. Gli interventi di ampliamento su edifici esistenti sono
subordinati al rispetto delle norme vigenti per le costruzioni in
zone sismiche e al miglioramento della prestazione energetica
attuale dell’edificio.
5. Si ha miglioramento della prestazione energetica attuale
dell’edificio quando è assicurata una riduzione, non inferiore al
20%, del fabbisogno di energia dell’intero edificio o dell’intera
unità immobiliare oggetto di ampliamento.
6. Il limite del 20% indicato al comma 1. è ulteriormente
incrementato fino al 25% se si realizzano, almeno uno, degli
interventi specificati all’art. 11 comma 9. a), c), e), f) della
L.R. 28 dicembre 2007 n. 28;
7. Gli interventi di ampliamento previsti dal presente articolo
devono essere realizzati in continuità e comunque non separatamente
dall’edificio esistente e devono rispettare i limiti di distanze
indicati dagli strumenti urbanistici vigenti, salvo quanto stabilito
dall’art. 11 comma 1 e 2 della L. R. 28 dicembre 2007 n. 28.
8. Gli edifici residenziali esistenti, a seguito degli interventi di
ampliamento ai sensi del comma 1, possono essere suddivisi in
ulteriori e nuove unità immobiliari di superficie complessiva non
inferiore a mq 45.
9. Le nuove unità immobiliari non possono mutare la destinazione
residenziale per un periodo di anni 10.
Art. 3 - Interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio
esistente
1. La Regione Basilicata promuove il rinnovamento e la sostituzione
del patrimonio edilizio esistente realizzato dopo il 1942 che non
abbia un adeguato livello di protezione sismica rispetto alle norme
tecniche vigenti e/o che non abbia adeguati livelli di prestazione
energetica. A tal fine sono consentiti interventi straordinari di
Demolizione e Ricostruzione di edifici residenziali, legittimamente
realizzati e/o condonati, nonché di edifici residenziali in fase di
realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità,
con aumento della superficie complessiva esistente entro il limite
max del 30%.
2. Gli interventi di Demolizione e Ricostruzione di edifici
residenziali con aumento di superficie complessiva entro il limite
max del 30% sono subordinati al rispetto delle vigenti norme per le
costruzioni in zone sismiche e al miglioramento della prestazione
energetica dell’edificio ricostruito calcolata secondo gli standard
previsti dalla normativa vigente.
3. Si ha miglioramento della prestazione energetica dell’edificio
ricostruito quando è assicurata una riduzione, non inferiore al 30%,
del fabbisogno di energia calcolato secondo gli standard della
vigente normativa.
4. Il limite del 30% indicato al comma 1. è ulteriormente
incrementato fino al 35% se si realizzano gli interventi specificati
all’art. 11 comma 9. a), c), e), f) della L.R. 28 dicembre 2007 n.
28; è incrementato fino al 40% se si utilizzano le tecniche
costruttive dalla bioedilizia, se si ricorre all’utilizzo di
impianti fotovoltaici, se la dotazione di verde privato esistente
sul lotto di pertinenza viene incrementata fino al 60%.
5. Gli interventi di Demolizione e Ricostruzione con incremento
della superficie complessiva devono rispettare i limiti di distanze
previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, possono, invece,
prevedere il superamento di 3,00 mt dell’h max consentita dagli
strumenti urbanistici vigenti.
Art. 4 - Programmi integrati di promozione di edilizia
residenziale sociale e di riqualificazione urbana
1. La Regione Basilicata promuove la realizzazione di Programmi
integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana nei
Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla D.G.R. n. 322 del
25/02/2003 e nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000
abitanti. A tal fine la Regione, attraverso procedure di evidenza
pubblica, promuove e valuta ai fini dell’ammissibilità, proposte di
intervento di edilizia residenziale che prevedano la realizzazione o
il recupero di alloggi sociali nella misura non inferiore al 40%
della volumetria destinata alla residenza.
Le proposte di Programmi integrati di edilizia residenziale e di
riqualificazione urbana possono essere presentate alla Regione anche
dai privati senza ricorso a risorse pubbliche di qualsiasi natura.
Nella selezione sarà data priorità alle proposte che prevedono la
riqualificazione urbana e il riuso del patrimonio edilizio
esistente.
2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, se in deroga
agli strumenti urbanistici vigenti, la Regione promuove conferenze
di servizi finalizzate a definire accordi di programma ai sensi
dell’art. 34 del D.L.vo 18/08/2009 n. 267.
3. Gli alloggi sociali, di cui all’art. 1 del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture 22/04/2008, realizzati o recuperati nell’ambito
dei Programmi integrati di edilizia residenziale e di
riqualificazione urbana, destinati alla locazione permanente e
quelli destinati alla locazione temporanea, per un periodo non
inferiore a otto anni, andranno locati ad un canone non superiore a
quello definito rispettivamente dall’art. 2, secondo comma, e art.
2, terzo comma, dello stesso D.M. 22/04/2008.
Nel caso di alloggi in locazione con promessa di vendita, la durata
della locazione non può essere inferiore ai 10 anni ed il canone di
locazione dovrà essere determinato ai sensi dell’art. 2, terzo
comma, del D.M. 22/04/2008. Al termine del periodo di locazione a
canone agevolato gli alloggi potranno essere alienati secondo
modalità e prezzi di cessione che la Giunta regionale dovrà
definire.
4. Gli interventi di nuova costruzione e di recupero edilizio
previsti nei Programmi integrati di edilizia residenziale e di
riqualificazione urbana di cui al comma 1 devono rispettare le
vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche e prevedere il
miglioramento della prestazione energetica dell’edificio calcolata
secondo gli standard previsti dalla normativa vigente. Per la
definizione di miglioramento della prestazione resta fermo quanto
stabilito al comma 3 dell’art. 3 della presente legge.
5. Gli interventi di cui al comma precedente devono altresì
utilizzare le tecniche costruttive della bioedilizia nonché gli
impianti fotovoltaici e rispettare le modalità previste dall’art. 11
comma 9 della L.R. 28 dicembre 2007 n. 28.
Art. 5 - Interventi straordinari di riuso del patrimonio edilizio
esistente
1. La Regione Basilicata promuove iniziative di riuso e recupero del
patrimonio edilizio esistente. A tal fine sono consentiti interventi
straordinari, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, di
riutilizzo a fini volumetrici di superfici coperte e libere dei
piani terra di edifici esistenti, per le seguenti destinazioni
d’uso:
a) parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità
immobiliari di cui alla L. 122/1989;
b) alloggi sociali di cui al D.M. del 22 aprile 2008;
c) alloggi per persone handicappate di cui alla L. 104/1992;
d) nuove unità immobiliari di superficie complessiva non inferiore a
mq 45.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono subordinati al rispetto
delle vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche e per la
certificazione energetica degli edifici.
3. Sono consentiti i mutamenti d’uso di immobili o di loro parti,
non connessi a trasformazioni fisiche, tra i seguenti usi:
residenze, residenze collettive e temporanee, residenze
turistico-alberghiere, se non soggette a vincolo derivante da
finanziamento pubblico. Il mutamento d’uso è subordinato alla
esistenza degli spazi da destinare a parcheggi ai sensi del D.M.
1444/1968 e ai sensi dell’art. 2 della L. 122/1989.
rt. 6 - Divieti
1. Gli interventi di cui agli art. 2, 3 e 5 non sono consentiti su
edifici residenziali che risultino:
a) ubicati all’interno dei centri storici o tessuti di antica
formazione, perimetrati negli strumenti urbanistici vigenti,
riconducibili alle zone territoriali omogenee “A” del D.M.
1444/1968;
b) ubicati all’interno dei tessuti consolidati, perimetrati negli
strumenti urbanistici vigenti, riconducibili alle zone territoriali
omogenee “B” sature del DM 1444/1968 e definiti di valore storico,
culturale o architettonico dagli strumenti urbanistici comunali
vigenti, benché non vincolati ai sensi del D.L.vo 42/2004.
2. I Comuni, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla entrata
in vigore della presente legge, possono perimetrare ulteriori ambiti
e tessuti in cui non è consentito realizzare gli interventi di cui
all’art. 3 comma 1, sulla base di specifiche valutazioni di
carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico.
3. I Comuni, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla entrata
in vigore della presente legge, con motivata deliberazione, possono
individuare limitate parti del territorio nelle quali le
disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e il limite
temporale indicato all’art. 3 comma 1, non trovano applicazione.
Inoltre, sempre nel termine di 90 giorni, i Comuni con motivata
deliberazione possono derogare alle previsioni di cui all’art. 2
comma 1, 2 e 3 e di cui all’art. 3 della presente legge, fermo
restando le finalità di cui all’art. 1 della stessa. In tali
ipotesi, la deliberazione dei Comuni deve essere trasmessa alla
Regione che, nel termine perentorio di 30 giorni, dovrà manifestare
il proprio parere vincolante. L’inutile decorso di detto termine
vale come silenzio-assenso.
4. Gli interventi di cui agli art. 2, 3 e 5 non sono, altresì,
consentiti su edifici residenziali che risultino:
a) realizzati in assenza di titolo abilitativo;
b) ubicati in aree a vincolo di inedificabilità assoluta previste
negli strumenti di pianificazione paesaggistica ed urbanistica
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) definiti beni culturali ai sensi dell’art. 10 del D.L.vo 42/2004;
d) ubicati in aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai
sensi dell’art. 136 del D.L.vo 42/2004;
e) ricadenti nelle aree indicate all’art. 142 comma 1. lettera a),
b), g), m) del D.L.vo n. 42/2004;
f) ricadenti nelle aree indicate all’art. 142 comma 1. lettera f)
del D.L.vo n. 42/2004, limitatamente alla zona 1 delle aree
destinate a parco, di elevato interesse naturalistico e
paesaggistico, e nelle aree a riserve naturali nazionali e riserve
integrali regionali;
g) ubicati in ambiti a rischio idrogeologico ed idraulico come
riportati nei Piani Stralcio redatti dalle Autorità di Bacino
competenti sul territorio regionale.
Art. 7 - Divieto di cumulo
1. Gli ampliamenti previsti agli art. 2 e 3 comma 1 non sono
cumulabili con eventuali bonus urbanistici previsti da altre leggi e
dagli strumenti urbanistici comunali.
Art. 8 - Titoli abilitativi
1. Gli interventi di cui agli art. 2, 3 e 5 sono realizzabili
tramite DIA (Dichiarazione di inizio attività), fermo restando
quanto stabilito dall’art. 22 comma 3 del DPR 380/2001.
2. Il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio, come
indicato all’art. 2 comma 3 e art. 3 comma 3, deve essere provato
documentalmente dal professionista abilitato. Ai fini del presente
comma, la prova documentale consiste nel progetto redatto, con
riferimento allo stato di fatto dell’edificio per interventi di cui
all’art. 2 comma 4 e alla normativa vigente art. 3 comma 3.
3. In fase di ultimazione dei lavori è fatto obbligo di allegare
l’attestazione di qualificazione energetica ai sensi della normativa
vigente; è altresì fatto obbligo di istituire un fascicolo del
fabbricato, da redigere secondo uno schema tipo che sarà definito
con apposito regolamento da emanare entro 30 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge.
Il Regolamento indicherà, altresì, i contenuti e le modalità di
redazione e di aggiornamento dello stesso.
4. I Comuni, attraverso le strutture tecniche dei propri uffici,
disporranno verifiche a campione sugli interventi di miglioramento
della prestazione energetica che hanno determinato l’accesso agli
incrementi di cui all’art. 2 comma 3 e art. 3 comma 3.
5. La mancata rispondenza a quanto previsto nel progetto e ai
documenti depositati e asseverati con la DIA rende difformi le opere
realizzate.
Per le opere realizzate in difformità al progetto asseverato,
accertate dagli organi competenti per interventi che abbiano
ottenuto incentivi si applicano le sanzioni previste dal D.P.R.
380/2001.
Art. 9 - Oneri di costruzione
1. Per gli interventi di cui all’art. 2 comma 1, all’art. 3 comma 1
e all’art. 5 comma 1 e 3 è dovuto il contributo di costruzione.
2. I Comuni possono stabilire con proprie deliberazioni riduzioni
del contributo di costruzione.
Art. 10 - Validità temporale
1. La presente disciplina ha una validità temporale di mesi 24
dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 11 - Obblighi generali
1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui agli art.
2, 3 e 5 della presente legge devono essere attuati nel pieno
rispetto della vigente disciplina in materia di rapporto di lavoro,
anche per gli aspetti previdenziali e assistenziali e di sicurezza
nei cantieri.
Art. 12 - Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Basilicata. |