Codice regionale dell’edilizia
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Artt. 1 – 9
(omissis)
CAPO II – ATTIVITÀ EDILIZIA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
Artt. 10 – 12
(omissis)
CAPO III – REGIME EDIFICATORIO
Artt. 13 – 20
(omissis)
CAPO IV – PERMESSO DI COSTRUIRE, DENUNCIA DI
INIZIO ATTIVITÀ E AGIBILITÀ
Artt. 21 – 32
(omissis)
CAPO V - DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 33 - Area di pertinenza urbanistica
1. L’area di pertinenza urbanistica di una
costruzione è l’area che viene vincolata per il
rispetto dell’indice di fabbricabilità fondiaria.
2. Al fine di cui al comma 1 può essere vincolata
un’area adiacente all’area interessata dalla
costruzione, avente la medesima classificazione
quale zona omogenea o comunque urbanisticamente
compatibile, anche in proprietà di soggetto diverso
dal proprietario dell’area interessata dalla
costruzione. In quest’ultimo caso il vincolo è
oggetto di atto d’obbligo da trascriversi nei
registri immobiliari e al tavolare a cura del
richiedente.
3. L’entrata in vigore di normativa urbanistica che
consenta un indice di fabbricabilità fondiaria più
elevato comporta la liberalizzazione dal vincolo a
pertinenza urbanistica delle aree già vincolate
eccedenti a quelle necessarie per il rispetto
dell’indice suddetto.
4. Ai sensi del presente articolo può essere
vincolata un’area non adiacente all’area di
insistenza della costruzione, o comunque
urbanisticamente compatibile e non soggetta a
pianificazione attuativa. Ai sensi del presente
comma può altresì essere vincolata un’area sita nel
territorio di un Comune diverso da quello in cui è
ubicato l’intervento, solo nei casi di interventi in
zona agricola connessi con la conduzione dei fondi.
5. Il regolamento edilizio comunale disciplina le
procedure di competenza comunale relative alle
attività di cui al presente articolo.
Art. 34 - Certificato di destinazione
urbanistica, attestazioni urbanistico-edilizie e
valutazione preventiva
1. Per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti chiunque ha diritto di ottenere dal
Comune, entro il termine di trenta giorni dalla
richiesta, il certificato di destinazione
urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche
riguardanti l’area interessata. Esso conserva
validità per un anno dalla data di rilascio se non
siano intervenute modificazioni degli strumenti
urbanistici.
2. In caso di mancato rilascio del certificato di
destinazione urbanistica nel termine previsto al
comma 1, esso può essere sostituito da una
dichiarazione dell’alienante o di uno dei
condividenti attestante l’avvenuta presentazione
della domanda, nonché la destinazione urbanistica
dei terreni secondo gli strumenti urbanistici
vigenti o adottati, ovvero l’inesistenza di questi
ovvero la prescrizione, da parte dello strumento
urbanistico generale approvato, di strumenti
attuativi.
3. Il regolamento edilizio comunale può prevedere la
facoltà, in capo ai soggetti aventi titolo ai sensi
dell’articolo 21, di richiedere una certificazione
urbanistico-edilizia in cui siano indicate, per
singola area o edificio di proprietà, tutte le
prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché i
vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici,
riguardanti l’area e gli edifici interessati.
4. Il regolamento edilizio comunale può prevedere la
facoltà, in capo ai soggetti aventi titolo ai sensi
dell’articolo 21, di richiedere una valutazione
preventiva sull’ammissibilità dell’intervento o
sulla residua potenzialità edificatoria per singola
area di proprietà, anche con riferimento a eventuali
vincoli di pertinenza urbanistica, corredata di
idonea documentazione sottoscritta da un tecnico
abilitato alla progettazione.
5. I certificati e le valutazioni di cui ai commi 3
e 4, ove previsti dal regolamento edilizio comunale,
conservano validità per un anno dalla data del
rilascio a meno che non intervengano modificazioni
delle leggi, degli strumenti urbanistici e dei
regolamenti edilizi vigenti. In tal caso, il Comune
notifica agli interessati l’adozione di varianti
agli strumenti urbanistici generali e attuativi.
6. Il rilascio dei certificati e delle valutazioni
di cui al presente articolo è a titolo oneroso
secondo quanto stabilito dal Comune.
7. Gli interessati all’ottenimento di agevolazioni
contributive o fiscali possono chiedere al Comune la
classificazione degli interventi edilizi
assoggettati a permesso di costruire o a denuncia di
inizio attività, secondo le categorie previste dalle
leggi statali.
Art. 35 - Deroghe generali agli strumenti
urbanistici comunali per interventi edilizi
1. In deroga agli indici urbanistici ed edilizi
previsti dagli strumenti urbanistici comunali
possono essere consentiti, previa deliberazione del
Consiglio comunale, gli interventi di rilevanza
urbanistica ed edilizia su edifici pubblici o di
interesse pubblico da chiunque realizzati, nonché
quelli per la realizzazione di opere pubbliche o di
interesse pubblico nelle zone destinate a servizi e
attrezzature collettive.
2. Ferme restando le previsioni più estensive degli
strumenti urbanistici comunali, il patrimonio
edilizio esistente, ivi compreso quello non conforme
alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti
o adottati e del regolamento edilizio vigente, può
comunque essere interessato da interventi di
rilevanza edilizia definiti dall’articolo 4, comma
2, nel rispetto della legge.
3. Previo parere favorevole dell’Ente proprietario o
gestore della strada, è ammesso l’ampliamento degli
edifici o delle unità immobiliari esistenti
destinati a residenza situati nella fascia di
rispetto della viabilità, esclusivamente per
necessità di adeguamento igienico-sanitario e
funzionale, nel limite massimo complessivo di 200
metri cubi di volume utile, purché il progetto
interessi la sopraelevazione o la parte retrostante
o laterale degli edifici rispetto all’asse viario.
Tale limite può essere raggiunto anche attraverso
diversi interventi, purché la loro somma non superi
il limite medesimo.
4. Gli interventi finalizzati all’abbattimento delle
barriere architettoniche, ancorché necessitino di
limitate modifiche volumetriche agli edifici così
come definite dall’articolo 37, comma 2, possono
essere realizzati in deroga alle norme urbanistiche
ed edilizie, fermo restando il rispetto delle
distanze minime previste dal codice civile.
5. Gli interventi disciplinati dal presente articolo
non possono derogare in ogni caso alle leggi in
materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio
e in materia ambientale, e devono rispettare le
distanze minime previste dal codice civile e le
altre leggi di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell’attività edilizia, con particolare
riferimento alle norme in materia di sicurezza
statica, antisismica, antincendio, sicurezza
stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le
norme in materia igienico-sanitaria, in materia di
barriere architettoniche, di accatastamento e di
intavolazione.
Art. 36 - Interventi in zona agricola
1. L’ampliamento e la ristrutturazione edilizia di
edifici destinati a residenza agricola in zona
agricola, ove ammessi dallo strumento urbanistico
vigente e nel rispetto degli indici e dei parametri
ivi indicati, possono comportare la realizzazione di
un’unità immobiliare aggiuntiva con destinazione
d’uso residenziale, anche in deroga al requisito
della connessione funzionale con la conduzione del
fondo e le esigenze dell’imprenditore agricolo
professionale, purché:
a) l’unità immobiliare realizzata sia destinata a
prima abitazione dei parenti di primo grado
dell’imprenditore agricolo professionale o del
coltivatore diretto proprietario dell’edificio
ampliato o ristrutturato;
b) il soggetto avente titolo ai sensi dell’articolo
21 si obblighi, mediante convenzione con il Comune,
a istituire un vincolo ventennale concernente il
divieto di alienazione dell’immobile, nonché di
concessione a terzi di diritti reali o personali di
godimento su di esso, da trascrivere nei registri
immobiliari o da annotare sul libro fondiario a cura
del richiedente, entro sei mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.
2. Per gli interventi realizzati ai sensi del comma
1 in deroga al requisito della connessione
funzionale e comportanti il cambio di destinazione
d’uso in residenziale, non si applica l’esonero
contributivo previsto dall’articolo 30, comma 1,
lettera a), salvo i casi di trasferimento a titolo
di successione del diritto reale di godimento e a
condizione che il successore adibisca l’immobile a
prima abitazione.
3. Possono essere ammessi interventi di
ristrutturazione edilizia e interventi di rilevanza
edilizia degli edifici rustici annessi alle
residenze agricole con modifica di destinazione
d’uso degli stessi in residenza agricola, con il
vincolo ventennale concernente il divieto di
alienazione dell’immobile, nonché di concessione a
terzi di diritti reali o personali di godimento su
di esso, ai sensi del comma 1, lettera b).
4. Nelle zone agricole, come individuate dagli
strumenti urbanistici generali comunali, è ammessa
la realizzazione, anche in deroga agli indici e ai
parametri previsti dagli strumenti urbanistici e ai
regolamenti edilizi:
a) di interventi finalizzati alla copertura di
concimaie, di vasche per la raccolta di liquami, di
depositi e aree destinate allo stoccaggio di
foraggi, annessi alle strutture produttive
aziendali, nonché impianti e strutture finalizzate
alle produzioni energetiche da fonti rinnovabili con
materie prime derivanti dalle produzioni aziendali,
nei limiti del 10 per cento della superficie utile
delle strutture esistenti;
b) di interventi di adeguamento delle strutture di
stoccaggio degli effluenti di allevamento in
applicazione della direttiva 91/676/CEE del
Consiglio, del 12 dicembre 1991, (Direttiva del
Consiglio relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti
da fonti agricole), e dell’articolo 112 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), e successive modifiche;
c) di adeguamento igienico-funzionale delle
strutture agricole esistenti fino ad assicurare il
rispetto dei parametri minimi previsti dalla
normativa di settore che disciplina la specifica
attività e conformemente al Piano di Sviluppo Rurale
(PSR) della Regione; in tali casi l’eventuale
ampliamento, se realizzato in deroga agli strumenti
urbanistici, non può superare il 10 per cento della
superficie utile delle strutture esistenti.
5. In caso di violazione delle disposizioni del
presente articolo, trovano applicazione le sanzioni
previste dal capo VI.
Art. 37 - Misure per la promozione del rendimento
energetico nell’edilizia
1. Gli interventi finalizzati al perseguimento di
obiettivi di risparmio energetico eseguiti nel
rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre
2002, relativa al rendimento energetico
nell’edilizia), e successive modifiche, e della
legge regionale 23/2005, e successive modifiche,
possono essere realizzati anche in deroga agli
indici urbanistico-edilizi previsti dagli strumenti
urbanistici e dai regolamenti edilizi nei limiti
individuati dal presente articolo. Tali interventi
non si computano nel calcolo della volumetria utile
e della superficie utile, anche ai fini della
determinazione del contributo di costruzione di cui
all’articolo 29.
2. Gli interventi di cui al comma 1 realizzati su
edifici esistenti, qualora suscettibili di ottenere
una riduzione minima del 10 per cento dei
coefficienti di trasmittanza previsti dal decreto
legislativo 192/2005, e successive modifiche,
possono essere realizzati anche in deroga alle
distanze minime e alle altezze massime previste
dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti
edilizi, fermo restando quanto stabilito nel comma
4, e possono comportare la realizzazione:
a) di maggiore spessore delle murature esterne entro
i 35 centimetri, siano esse tamponature o muri
portanti;
b) di maggiore spessore dei solai intermedi e di
copertura entro i 35 centimetri.
3. Gli interventi di cui al comma 1, realizzati su
nuovi edifici, consistono nella realizzazione di:
a) maggiore spessore delle murature esterne oltre i
30 centimetri, fino a un massimo di ulteriori 30
centimetri, siano esse tamponature o muri portanti;
b) maggiore spessore dei solai intermedi e di
copertura oltre i 30 centimetri, fino a un massimo
di ulteriori 30 centimetri;
c) serre solari, bussole e verande funzionalmente
collegate all’edificio principale che abbiano
dimensione comunque non superiore al 15 per cento
della superficie utile delle unità abitative
realizzate;
d) volumi e superfici necessari al miglioramento dei
livelli di isolamento termico e acustico o di
inerzia termica, o finalizzati alla captazione
diretta dell’energia solare, o alla realizzazione di
sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi
estivi.
4. Gli interventi di cui al presente articolo:
a) se eseguiti su edifici esistenti, devono
salvaguardare gli elementi costitutivi e decorativi
di pregio storico, artistico e architettonico,
nonché gli allineamenti o le conformazioni diverse,
orizzontali, verticali, che caratterizzano le
cortine di edifici urbani e rurali di antica
formazione, secondo quanto previsto dagli strumenti
urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali;
b) non possono derogare in ogni caso alle distanze
minime previste dal codice civile e alle
disposizioni in materia di tutela dei beni culturali
e del paesaggio, di tutela ambientale e alle altre
leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell’attività edilizia, con particolare riferimento
alle norme in materia di sicurezza statica,
antisismica, antincendio, sicurezza stradale,
sicurezza cantieri e impianti, nonché alle norme in
materia igienico-sanitaria, in materia di barriere
architettoniche, di accatastamento e di
intavolazione.
Art. 38 - Disposizioni applicative in materia di
ristrutturazione edilizia
1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, con
demolizione totale o parziale, possono comportare
modifiche della sagoma e di collocazione dell’area
di sedime, oltre che nei casi di adeguamento alla
normativa antisismica e igienico-sanitaria, anche
nei seguenti casi:
a) di esigenze di arretramento del profilo di
facciata nel rispetto delle eventuali prescrizioni
degli strumenti urbanistici comunali in materia di
allineamento degli edifici e fasce di rispetto del
nastro stradale;
b) di sostituzione di singoli edifici esistenti non
coerenti con le caratteristiche storiche,
architettoniche, paesaggistiche e ambientali
individuate dagli strumenti urbanistici comunali.
2. Negli interventi di cui al comma 1 possono essere
mantenute le distanze preesistenti anche se
inferiori alla distanza minima prevista dagli
strumenti urbanistici comunali nel rispetto del
codice civile.
3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia
possono essere attuati contestualmente a interventi
di ampliamento all’esterno della sagoma e sedime
esistenti. In tali casi, le prescrizioni previste
per le nuove costruzioni dagli strumenti urbanistici
vigenti o adottati si applicano esclusivamente alle
parti dell’immobile oggetto di effettivo incremento
dimensionale relativamente al sedime, alla sagoma,
al volume e all’altezza. Tali interventi non possono
comunque derogare agli indici e ai parametri massimi
previsti dagli strumenti urbanistici per l’area
oggetto di intervento.
4. Rientra negli interventi di ristrutturazione
edilizia anche la ricostruzione filologica di
edifici demoliti purché degli stessi siano rimaste
evidenti tracce della loro preesistenza, nel
rispetto delle prescrizioni
tipologico-architettoniche e storico-culturali.
Art. 39 - Interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente
1. Il recupero a fini abitativi del sottotetto di
edifici destinati in tutto o in parte a residenza è
ammesso, senza modifiche alla sagoma, in deroga ai
limiti e ai parametri degli strumenti urbanistici
vigenti e della legge regionale 23 agosto 1985, n.
44 (Altezze minime e principali requisiti
igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione,
uffici pubblici e privati e alberghi), e successive
modifiche, se contestuale a interventi di
ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento
conservativo e manutenzione straordinaria
dell’edificio o di parte dello stesso. Gli
interventi di cui al presente comma non possono
comportare aumento del numero delle unità
immobiliari e devono comunque rispettare un’altezza
minima di 1,30 metri e un’altezza media di 1,90
metri, fatte salve le più estensive previsioni per
le zone montane. Il recupero previsto dal presente
comma è ammissibile anche per i vani destinati a
cantine e taverne e altri locali interrati e
semi-interrati purché di altezza non inferiore a
2,20 metri.
2. Al di fuori delle zone omogenee A e B0, o singoli
edifici a esse equiparati, come individuate dagli
strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati,
gli interventi di recupero del sottotetto di edifici
esistenti sono ammessi in deroga agli indici e ai
parametri urbanistici ed edilizi anche se prevedono
innalzamento della quota di colmo, variazione della
pendenza di falda e apertura di finestre, lucernari,
abbaini e terrazzi, fino ad assicurare il rispetto
dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime
previsti dalla legge regionale 44/1985, e successive
modifiche. Tali interventi possono comportare
l’aumento del numero delle unità immobiliari
esistenti nel rispetto degli standard urbanistici.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 possono
essere eseguiti esclusivamente su edifici esistenti
e interessare locali sottotetto esistenti realizzati
anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Gli interventi di restauro e di risanamento
conservativo di cui all’articolo 4, comma 2, lettera
c), possono comportare la modifica del numero delle
unità immobiliari esistenti su parere favorevole
dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Art. 40 - Variazioni essenziali
1. Costituiscono variazioni essenziali al progetto
approvato le modifiche che comportino, anche
singolarmente:
a) mutamento della destinazione d’uso in altra non
consentita per la zona dagli strumenti urbanistici
comunali vigenti o adottati o che comporti modifiche
degli standard;
b) aumento superiore al 15 per cento del volume
utile o delle superfici utili del fabbricato in
relazione al progetto approvato;
c) aumento superiore al 15 per cento della
superficie coperta, dell’altezza, ovvero totale
diversa localizzazione, tale che nessun punto del
sedime del fabbricato sia compreso in quello
assentito;
d) mutamento delle caratteristiche dell’intervento
edilizio assentito, da intervento soggetto a
denuncia di inizio attività a intervento soggetto a
permesso di costruire;
e) violazione delle norme vigenti in materia di
edilizia antisismica, purché la violazione non
riguardi esclusivamente gli adempimenti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque variazioni
essenziali quelle che incidono sull’entità delle
superfici accessorie, sui volumi tecnici e sulla
distribuzione interna delle singole unità abitative,
nonché le opere realizzabili ai sensi dell’articolo
16.
CAPO VI – VIGILANZA E SANZIONI
Art. 41 – 56
(omissis)
CAPO VII - DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER LA
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
Art. 57 - Norme comuni
1. Gli articoli 58 e 59 individuano misure
straordinarie finalizzate al rilancio dell’attività
economica mediante la riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente alla data di entrata
in vigore del presente capo, attuata attraverso
interventi edilizi realizzabili anche in deroga alle
distanze, alle altezze, alle superfici e ai volumi
previsti dagli strumenti urbanistici comunali.
2. Gli interventi di cui agli articoli 58 e 59
assicurano il miglioramento della qualità energetica
o igienico-funzionale degli edifici o delle unità
immobiliari oggetto di intervento, secondo le leggi
di settore e non possono in alcun caso trovare
applicazione:
a) in deroga alle leggi in materia di tutela dei
beni culturali e del paesaggio e in materia
ambientale, alle distanze minime previste dal codice
civile ovvero in deroga alle altre leggi di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell’attività
edilizia, con particolare riferimento alle norme in
materia di sicurezza statica, antisismica,
antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri
e impianti, nonché alle norme in materia
igienico-sanitaria, in materia di barriere
architettoniche, di accatastamento e di
intavolazione;
b) in deroga alle prescrizioni
tipologico-architettoniche o di abaco contenute
negli strumenti urbanistici vigenti alla data di
entrata in vigore del presente capo;
c) per edifici o unità immobiliari oggetto di
interventi edilizi abusivi i cui procedimenti
sanzionatori non siano stati conclusi entro il 30
settembre 2009;
d) per aree o edifici soggetti a vincolo
espropriativo o a vincolo di inedificabilità
assoluta;
e) se i lavori non sono iniziati entro cinque anni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 58 - Interventi di ristrutturazione e
ampliamento
1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di
edifici o unità immobiliari esistenti o di parte di
essi, a destinazione in tutto o in parte
residenziale, alberghiera o ricettivo-complementare
e direzionale possono comportare l’ampliamento,
attraverso la sopraelevazione o la costruzione di
manufatti edilizi interrati o fuori terra, nel
limite massimo del 35 per cento del volume utile
esistente.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere
eseguiti su immobili situati all’esterno delle zone
omogenee A e B0, o singoli edifici ad esse
equiparati, come individuate dagli strumenti
urbanistici comunali vigenti o adottati, alle
seguenti condizioni:
a) la sopraelevazione, se eseguita in deroga
all’altezza massima prevista per la zona omogenea
dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o
adottati, non può superare i due piani o comunque 6
metri;
b) gli standard urbanistici derivanti
dall’ampliamento, se non reperibili nell’area di
pertinenza dell’intervento, sono individuabili in
altra area avente la stessa destinazione di zona o,
comunque, in zona urbanisticamente compatibile,
purché la distanza non superi il raggio di 1.000
metri;
c) l’ampliamento può comportare l’aumento del numero
delle unità immobiliari esistenti relativamente alla
parte effettivamente ampliata, salva più estensiva
previsione degli strumenti urbanistici comunali.
3. In deroga alle distanze, superfici e volumi
previsti dagli strumenti urbanistici comunali è
ammesso l’ampliamento di edifici o unità immobiliari
esistenti alle seguenti condizioni:
a) la quota massima di ampliamento ammissibile non
può superare i 200 metri cubi di volume utile;
b) la sopraelevazione, se eseguita in deroga
all’altezza massima prevista per la zona omogenea
dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o
adottati, non può superare i due piani o comunque 6
metri;
c) nelle zone omogenee A e B0, o singoli edifici ad
esse equiparati, devono essere rispettate le
specifiche disposizioni tipologico-architettoniche e
di allineamento degli edifici previste dagli
strumenti urbanistici comunali; la sopraelevazione,
se non espressamente vietata dagli strumenti
urbanistici comunali, non può superare l’altezza
massima delle costruzioni prevista per la zona
omogenea dagli strumenti urbanistici comunali;
d) l’ampliamento non può comportare aumento del
numero delle unità immobiliari esistenti, salva
diversa previsione degli strumenti urbanistici
comunali.
Art. 59 - Interventi di ampliamento di edifici
produttivi
1. Nelle zone omogenee D, come individuate dagli
strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, è
ammesso:
a) l’ampliamento di edifici o unità immobiliari
esistenti nel limite massimo del 35 per cento della
superficie utile esistente e comunque fino al
massimo di 1.000 metri quadrati, nel rispetto delle
altezze massime previste dagli strumenti urbanistici
comunali vigenti o adottati;
b) l’ampliamento della superficie utile anche
attraverso la realizzazione di solai interpiano.
2. Gli interventi previsti dal comma 1, lettere a) e
b), sono cumulabili tra loro; gli standard
urbanistici derivanti dall’ampliamento, se non
reperibili, devono essere monetizzati ai sensi
dell’articolo 29.
Art. 60 - Misure di promozione per la
sostituzione di edifici ed esecuzione degli
interventi in ambiti sottoposti a pianificazione
attuativa
1. Nei casi di interventi di ristrutturazione con
demolizione totale o parziale, attuati con
sostituzione di singoli edifici esistenti alla data
di entrata in vigore del presente capo non coerenti
con le caratteristiche storiche o architettoniche o
paesaggistiche e ambientali individuate dagli
strumenti urbanistici comunali ai sensi
dell’articolo 38, comma 1, lettera b), e che
comportino una diminuzione del volume o superficie
utili o delle unità immobiliari esistenti, il Comune
e il soggetto interveniente possono concordare il
trasferimento dei diritti edificatori in altre aree
del territorio comunale attraverso una convenzione
che stabilisca:
a) i crediti edificatori derivanti dalla
sostituzione aumentati del 50 per cento;
b) la localizzazione delle aree sulle quali
trasferire i diritti edificatori;
c) il tempo massimo di utilizzazione dei crediti
edificatori.
2. Nelle aree assoggettate a pianificazione
attuativa dagli strumenti urbanistici comunali è
ammesso il rilascio del titolo abilitativo anche in
assenza di approvazione del piano attuativo o di sue
varianti ovvero in tutti i casi di decadenza dello
strumento, alle seguenti condizioni:
a) l’area risulti urbanizzata in misura non
inferiore al 70 per cento della superficie
complessiva;
b) il nuovo intervento risulti coerente con le
previsioni dello strumento urbanistico generale
vigente o adottato;
c) non sussistano ulteriori esigenze di opere di
urbanizzazione indotte dall’intervento richiesto.
3. Negli ambiti sottoposti a pianificazione
attuativa comunale i Comuni possono disporre la non
concorrenza degli alloggi destinati a edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata o convenzionata,
di cui alla legge regionale 6/2003, per la
determinazione del numero di posti auto da destinare
a parcheggi pubblici di relazione, ferme restando le
disposizioni di cui alla legge 122/1989.
4. Negli ambiti sottoposti a pianificazione
attuativa comunale con destinazione diversa dalla
residenza, la modifica del perimetro dell’ambito
previsto nello strumento urbanistico generale
comunale costituisce variante non sostanziale a
condizione che la destinazione d’uso rimanga
invariata e vengano rispettati gli standard
urbanistici.
CAPO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI
Artt. 61 - 67
(omissis)
Art. 68 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione, ad eccezione del capo VII
che entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale
della Regione