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   Focus Gazzetta e Bollettini Ufficiali   

REGOLAMENTO REGIONALE 22 GENNAIO 2009 N. 1

Regolamento di attuazione articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 recante:

“Norme in materia di certificazione energetica degli edifici”. Sostituzione del regolamento regionale

n. 6 del 8.11.2007.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione;

Visto l’articolo 50, commi 1 e 3 dello Statuto;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 26

novembre 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1869 del 30.12.2008

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Titolo I - Generalità

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione in attuazione dell’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia

di energia) nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia e dal decreto legislativo 19

agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia)

e successive modificazioni nell’ambito della propria funzione di governo, definisce il sistema di

certificazione energetica degli edifici in Liguria per perseguire con efficacia la riduzione dei consumi

energetici nel settore civile.

ARTICOLO 2

(Oggetto e campo di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica alla fattispecie di cui agli articoli 27 e 28 della l.r. 22/2007 e definisce:

a) i criteri per il contenimento dei consumi di energia;

b) i requisiti minimi prestazionali degli edifici;

c) la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;

d) i criteri e le modalità per la certificazione energetica degli edifici;

e) la procedura per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica;

f) le modalità di attuazione delle ispezioni e delle verifiche volte a verificare la conformità delle opere

con quanto stabilito dal presente regolamento.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le seguenti categorie di edifici e di impianti:

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002

n. 137” limitatamente alla parte seconda e all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), nei casi in cui

il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento implicherebbe una alterazione inaccettabile

del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;

b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati

per esigenze del processo produttivo o utilizzano reflui energetici del processo produttivo non

altrimenti utilizzabili;

c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se utilizzati, in

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Anno XL - N. 2 Parte I 4.2.2009 - pag. 30

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte I 4.2.2009 - pag. 31 Anno XL - N. 2 parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

3. Le principali fonti normative tecniche e giuridiche di settore, applicabili per la certificazione energetica

degli edifici, sono riportate nell’allegato A al presente regolamento.

ARTICOLO 3

(Definizione)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2, del d.lgs 192/2005 e

ss.mm.ii, e quelle individuate all’allegato A del presente regolamento.

ARTICOLO 4

(Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici)

1. I requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici interessano i seguenti ambiti:

a) le caratteristiche e le prestazioni termiche dell’involucro edilizio;

b) il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale;

c) il rendimento globale medio stagionale dell’impianto di climatizzazione invernale;

d) il fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari;

e) il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva;

f) il fabbisogno di energia primaria per l’illuminazione artificiale.

2. Il presente regolamento definisce i requisiti minimi relativamente agli ambiti di cui al comma 1 lettere

a), b) e c), individuati al comma 3.

3. Per tutte le categorie di edifici così come classificati in base alle destinazioni d’uso ai sensi dell’articolo

3 del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme

per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici

ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione delll’articolo 4, comma 4 della L. 9 gennaio

1991 n. 10) nel caso di edifici di nuova costruzione, nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti

e di ampliamento previsti all’articolo 26 della l.r. 22/2007, comma 1, lettere a), b) e c) devono essere

verificati i seguenti valori limite:

a) trasmittanza termica (U): per le pareti opache, il valore di U deve essere uguale o inferiore a quello

riportato nei paragrafi B.1, B.2, B.3 e B.4 dell’allegato B al presente regolamento nel caso di

ponte termico corretto. Ove tale condizione non fosse verificata, occorre riferirsi alla trasmittanza

termica media della parete (parete corrente più ponte termico). Per le superfici vetrate, il valore

di U deve essere uguale o inferiore a quello riportato nei paragrafi B.5 e B.6. Inoltre, per valori

della superficie vetrata maggiori del 25% della superficie verticale perimetrale dell’immobile, i

requisiti minimi richiesti per U sono ridotti e riportati nelle tabelle B.7 e B.8 dell’allegato B al presente

regolamento;

b) indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale: uguale o inferiore a quello limite

EPLi riportato nelle tabelle C.1, C.2, C.3 e C.4 dell’allegato C al presente regolamento;

c) rendimento globale medio stagionale degli impianti per la climatizzazione invernale: uguale o

superiore a quello riportato nel paragrafo D.1 dell’allegato D del presente regolamento;

4. L’applicazione dei valori di trasmittanza termica e dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione

invernale, prevista al 1° gennaio 2010 nelle tabelle B e C, è anticipata alla data di entrata

in vigore del presente regolamento nel caso di edifici di nuova costruzione.

5. Per tutte le categorie di edifici così come classificati in base alle destinazioni d’uso ai sensi dell’articolo

3 del d.p.r. 412/1993, nel caso di ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria

dell’involucro edilizio previsti all’articolo 26, comma 1, lettera d) della l.r. 22/2007, consistenti in

opere che prevedono a titolo esemplificativo e non esaustivo la sostituzione degli infissi, il rifacimento

di pareti esterne, intonaci esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture si applica

quanto previsto alle lettere seguenti:

a) il valore della trasmittanza termica U per le strutture opache verticali, a ponte termico corretto,

delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di

riscaldamento, deve essere uguale o inferiore a quello riportato nella tabella B.1 dell’allegato B al

presente regolamento. Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto, i valori limite della

trasmittanza termica riportati nella tabella B.1 dell’allegato B al presente Regolamento, devono

essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico). Nel caso di

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Anno XL - N. 2 Parte I 4.2.2009 - pag. 32

pareti opache verticali esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore

(sottofinestre e altri componenti) devono essere rispettati i limiti previsti nella tabella B.1 dell’allegato

B al presente regolamento;

b) il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache orizzontali o inclinate di copertura

e per quelle orizzontali di pavimento, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato

verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere uguale

o inferiore a quello riportato nelle tabelle B.2 e B.3 dell’allegato B al presente regolamento.

Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto, i valori limite della trasmittanza termica

riportati nelle tabelle B.2 e B.3 dell’allegato B al presente regolamento, devono essere rispettati

dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico). Nel caso di strutture orizzontali

sul suolo, i valori di U calcolati con riferimento al sistema struttura-terreno devono essere

confrontati con quelli della tabella B.3 dell’allegato B al presente regolamento;

c) ad eccezione degli edifici appartenenti alla categoria E.8, il valore massimo della trasmittanza (U)

delle chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive

degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, deve rispettare

i limiti riportati nelle tabelle B.5 e B.6 dell’allegato B al presente regolamento;

d) deve essere inoltre rispettato il valore di U per le strutture edilizie di separazione tra edifici o unità

immobiliari riportato al paragrafo B.4 dell’allegato B al presente regolamento;

e) per le pareti opache deve essere rispettato quanto previsto ai seguenti punti:

1. la verifica dell’assenza di condensazione superficiale ed inoltre la verifica che l’eventuale condensazione

interstiziale sia limitata alla quantità rievaporabile, conformemente alla normativa

tecnica vigente;

2. il valore della massa superficiale deve essere maggiore o uguale a 230 kg/m2 per le località nelle

quali il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione

estiva risulta maggiore o uguale a 290 W/m2 per tutte le zone climatiche ad esclusione

della F. Gli effetti che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale delle pareti

opache possono essere raggiunti con l'utilizzo di tecniche e materiali anche innovativi. In tal

caso deve essere prodotta una adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei

materiali che ne attesti l'equivalenza con le predette disposizioni, per quanto riguarda le oscillazioni

della temperatura ambiente.

6. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso ai sensi dell’articolo

3 del d.p.r. 412/1993, ai fini del rispetto dei requisiti minimi del rendimento previsti all’articolo

26 – comma 1 della l.r 22/2007, si applica quanto previsto ai seguenti punti:

a. nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti, i valori del

rendimento globale medio stagionale devono essere uguali o superiori a quelli riportati nel paragrafo

D.1 dell’allegato D del presente regolamento e deve essere previsto un sistema di termoregolazione

come precisato al paragrafo D.2 dell’allegato D al presente regolamento;

b. in caso di mera sostituzione del generatore di calore o pompa di calore elettrica i valori del rendimento

termico utile devono essere uguali o superiori a quelli limite riportati nei paragrafi E.1 e

E.2 dell’allegato E del presente regolamento ed inoltre devono essere rispettate le prescrizioni di

cui al paragrafo E.3 ed E.4 dell’allegato E del presente regolamento; qualora, per garantire la sicurezza,

non fosse possibile rispettare le condizioni di cui al paragrafo E.1 dell’allegato E al presente

regolamento, in particolare nel caso in cui il sistema fumario per l'evacuazione dei prodotti della

combustione è al servizio di più utenze ed è di tipo collettivo ramificato, e qualora sussistano motivi

tecnici che impediscano di avvalersi della deroga prevista all'articolo 2, comma 2, del decreto

del Presidente della Repubblica) 21 dicembre 1999, n. 551 (Regolamento recante modifiche al

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione esercizio e manutenzione

degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia) il rendimento

termico utile deve essere uguale o superiore a quello riportato nel paragrafo E.5 dell’allegato E del

regolamento, fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste al punto 6, lettera a) del presente

articolo. Deve essere inoltre predisposta una dettagliata relazione che attesti i motivi della

deroga relativa ai valori del rendimento termico utile.

7. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso ai sensi dell’art.

3 del d.p.r. 412/1993 nei casi previsti al comma 6 del presente articolo, è prescritto:

a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di alimentazione delBOLLETTINO

UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 4.2.2009 - pag. 33 Anno XL - N. 2

l'impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi:

- un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare

complessiva minore o uguale a 100 kW;

- un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva

compresa tra 100 e 350 kW;

b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a) valgono in presenza

di acqua di alimentazione dell' impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi.

Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.

8. In tutti i casi di nuova costruzione o ristrutturazione così come definiti all’articolo 26 della l.r.

22/2007, per gli edifici pubblici o ad uso pubblico, devono essere rispettate le seguenti ulteriori disposizioni:

a) i valori limite previsti nell’allegato C al presente regolamento sono ridotti del 10%;

b) il valore limite del rendimento globale medio stagionale è calcolato con la formula riportata al

paragrafo D.3 dell’allegato D al presente regolamento;

c) i predetti edifici devono essere dotati di impianti centralizzati per la climatizzazione invernale.

ARTICOLO 5

(Edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o produzione

di acqua calda sanitaria)

1. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso ai sensi dell’art.

3 del d.p.r.. 412/1993 privi di impianti termici per la climatizzazione invernale e produzione di acqua

calda sanitaria e quindi nell'impossibilità di poter determinare le conseguenti prestazioni energetiche

e l'energia primaria utilizzata dall'edificio, si procede con le seguenti modalità:

a. per la climatizzazione invernale: si valuta dapprima il fabbisogno di energia termica dell’edificio

(UNI/TS 11300-1) e successivamente l’energia primaria presumendo che le condizioni di comfort

invernale siano raggiunte mediante l’utilizzo di apparecchi alimentati dalla rete elettrica (il fabbisogno

netto ideale di energia termica per il riscaldamento così come definito nella norma UNI/TS

11300-1 deve essere corretto mediante il fattore di conversione fp,el dell’energia primaria in energia

elettrica);

b. per la produzione di acqua calda sanitaria: si valuta dapprima il corrispondente fabbisogno di

energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria dell’edificio (UNI/TS 11300-2) e successivamente

l’energia primaria presumendo che, in mancanza di specifiche indicazioni, il servizio

sia fornito mediante l’uso di apparecchi alimentati dalla rete elettrica (il fabbisogno netto ideale

di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria, così come definito nella norma

UNI/TS 11300-2, deve essere corretto mediante il fattore di conversione fp,el dell’energia primaria

in energia elettrica).

2. Per il fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria si fa riferimento al decreto

Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli

usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE e ss.mm.ii o alle

delibere dell’Autorità per l’energia).

Titolo II – Criteri e procedure per la certificazione energetica

ARTICOLO 6

(Raccolta dati ed informazioni)

1. L’acquisizione dei dati necessari per il calcolo del fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento

dell’edificio è effettuata utilizzando le schede di cui all’allegato F. In particolare:

a) per le strutture edilizie esistenti sono acquisite le piante, le sezioni, i prospetti e l’eventuale relazione

di progetto. In carenza di tale documentazione, ove possibile, le caratteristiche degli elementi

disperdenti calore devono essere rilevate nel corso dei sopralluoghi e sono riportate secondo le

indicazioni della scheda F.1 (allegato F al presente regolamento). In mancanza della possibilità di

reperire dati attendibili durante i sopralluoghi, si può infine fare riferimento all’appendice A della

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Anno XL - N. 2 Parte I 4.2.2009 - pag. 34

norma UNI/TS 11300-1;

b) per le principali caratteristiche dell’impianto per il riscaldamento e la produzione di acqua calda

sanitaria si seguono le indicazioni riportate nelle schede F.2, F.3, F.4. Ove tali grandezze non fossero

valutabili con sufficiente precisione sulla base della documentazione tecnica, o rilevabili

durante apposito sopralluogo, si può fare riferimento alla norma UNI/TS 11300-2.

ARTICOLO 7

(Metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici)

1. Per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici ci si riferisce principalmente alle norme

UNI/TS 11300-1 e UNI/TS 11300-2 e ss.mm.ii (paragrafo G.1 dell’allegato G).

2. Nell’allegato G al presente regolamento è inoltre considerata l’eventuale presenza di sottosistemi di

generazione non specificatamente trattati nelle normative sopra citate. In particolare:

- sistemi solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica: paragrafo G.2 dell’allegato G al

presente regolamento;

- sistemi solari termici: paragrafo G.3 dell’allegato G al presente regolamento;

- sistemi a microcogenerazione per la produzione combinata di energia termica ed elettrica: paragrafo

G.4 dell’allegato G al presente regolamento;

- sistemi a pompa di calore per la produzione di energia termica: paragrafo G.5 dell’allegato G al

presente regolamento.

3. In presenza di più generatori o più sottosistemi di generazione, o di sottosistemi misti per il riscaldamento

e la produzione di acqua calda sanitaria, la ripartizione dei carichi è effettuata secondo la

norma UNI/TS 11300-2.

4. Per la valutazione degli indicatori prestazionali è possibile utilizzare il software messo a disposizione

dalla Regione Liguria o un altro software che, sviluppato nel rispetto delle metodologie di calcolo

definite nel presente regolamento, sia in grado di trasferire i dati in formato XML secondo le specifiche

pubblicate sul sito della Regione Liguria.

ARTICOLO 8

(Indici di prestazione energetica globale e parziale)

1. Gli indicatori di prestazione energetica considerati nel presente regolamento sono:

a) EPgl: indice di prestazione energetica globale, espresso dalla seguente relazione:

EPgl = EPi + EPacs + EPe + EPill

- EPgl è comprensivo dei contributi dovuti alla climatizzazione invernale (EPi), alla produzione

di acqua calda sanitaria (EPacs), alla climatizzazione estiva (Epe) ed all’illuminazione artificiale

(EPill). Nel presente regolamento si considerano solo i contributi dovuti ad EPi e EPacs;

b) EPi,inv : indice di prestazione energetica per il solo involucro edilizio;

c) EPacs: indice di prestazione per la produzione di acqua calda sanitaria;

d) Ω: indice di prestazione energetica dell’impianto per la climatizzazione invernale.

2. Le unità di misura per gli indici sopra riportati sono:

a) per EPgl, EPi,inv e EPacs:

- edifici di categoria E.1 con esclusione dei collegi, conventi, case di pena e caserme:

[(kWh/m2)/anno];

- per tutti gli altri edifici: [(kWh/m3)/anno];

b) l’indice Ω è adimensionale.

3. In allegato H al presente regolamento si riportano le relazioni che definiscono gli indici sopra citati.

ARTICOLO 9

(Certificazioni di edifici e di singole unità immobiliari)

1. Per gli edifici residenziali,- nel caso di una pluralità di unità immobiliari è ammessa una certificazione

comune per quelle unità immobiliari che presentano caratteristiche di ripetibilità logistica e di

esposizione, sia nel caso di impianti centralizzati che individuali; nel caso di impianti individuali la

certificazione comune è effettuata solo a parità di generatore di calore (tipologia e potenza).

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 4.2.2009 - pag. 35 Anno XL - N. 2

2. Per i predetti edifici:

a) in presenza di appartamenti serviti da impianto centralizzato che si diversifichino dagli altri per

l'installazione di sistemi di regolazione o per la realizzazione di interventi di risparmio energetico,

si procede alla determinazione degli indici di prestazione energetica utilizzando gli stessi valori di

rendimento dell'impianto comune, quali ad esempio quelli di produzione, distribuzione, emissione,

ove pertinenti. A tal fine è fatto obbligo agli amministratori degli stabili di fornire ai condomini

le informazioni e i dati necessari in loro possesso;

b) in presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione locale e contabilizzazione del

calore, si procede alla determinazione dell’indice di prestazione energetica EPi ripartendo il fabbisogno

di energia primaria per la climatizzazione invernale dell'edificio nella sua interezza (Qp,H),

sulla base delle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento. L’indice di prestazione per

la produzione di acqua calda sanitaria EPacs si ricava secondo la norma UNI/TS 11300-2.

3. Per avere un inquadramento generale della situazione energetica e valutare la convenienza tecnicoeconomica

di possibili interventi di efficienza energetica, è necessario prendere come riferimento l’edificio

nel suo complesso e non la singola unità immobiliare.

ARTICOLO 10

(Metodologia di classificazione degli edifici)

1. La classificazione degli edifici riportata nell’attestato di certificazione energetica è riferita agli indici

EPgl, EPi,inv, EPacs e Ω di cui all’articolo 8, punto 1 lettere a, b, c, d.

ARTICOLO 11

(Classificazione dell’indice di prestazione energetica globale EPgl)

1. Con riferimento all’indicatore EPgl, i limiti delle classi sono definiti sulla base dei valori dell’indice di

prestazione energetica limite EPLi (funzione di S/V e GG) e dei consumi stimati di acqua calda per usi

igienici e sanitari.

2. I valori di EPLi da utilizzare sono quelli riferiti al 2010 – EPLi (2010) – e riportati nelle tabelle C.2 e

C.4 dell’allegato C del presente regolamento.

3. Il valore di EPgl viene confrontato con la scala di valori costituenti le classi energetiche articolate in

otto fasce, caratterizzate da consumi crescenti (dalla lettera A+ alla lettera G) come riportato in tabella

11.1.

Tabella 11.1 - Classificazione dell’indice di prestazione energetica globale EPgl.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Anno XL - N. 2 Parte I 4.2.2009 - pag. 36

Ove:

- il coefficiente moltiplicativo di EPLi è adimensionale;

- EPLi è l’indice di prestazione energetica limite riferito all’anno 2010 ed è espresso per gli edifici di

categoria E.1 con esclusione dei collegi, conventi, case di pena e caserme in [(kWh/m2)/anno], mentre

per tutti gli altri edifici in [(kWh/m3)/anno];

- il coefficiente moltiplicativo della costante K è espresso in [kWh/l];

- K è espresso in [l/m2] o [l/m3] in funzione della categoria dell’edificio ed è valutabile attraverso la

seguente espressione:

K =

In cui:

- a: fabbisogno giornaliero di acqua calda sanitaria per unità di riferimento [l/(U·G)], essendo:

- U: unità di riferimento (superficie utile, posto letto, ospite, etc….);

- G: giorno;

- l: litro;

Il valore di a è desumibile dai prospetti 12 e 13 della UNI/TS 11300–2 e, ove non previsto dalla normativa

sopra citata, il valore adottato dal certificatore deve essere adeguatamente giustificato;

- Nu: numero delle unità di riferimento;

- NG: numero di giorni di utilizzo di acqua calda sanitaria;

- ε: funzione della categoria dell’edificio. Per gli edifici di categoria E.1 - con esclusione dei collegi, conventi,

case di pena e caserme – ε rappresenta la superficie utile dell’edificio mentre, per i restanti edifici,

ε rappresenta il volume lordo dell’involucro riscaldato.

Il valore di K deve essere posto uguale a zero (K=0) nei casi ove non è prevista la produzione di acqua

calda sanitaria.

ARTICOLO 12

(Classificazione dell’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio EPi,inv)

1. Con riferimento all’indicatore EPi,inv, i limiti delle classi energetiche sono definiti sulla base dei valori

limite dell’indice di prestazione energetica EPLi (funzione di S/V e GG).

2. I valori di EPLi da utilizzare sono quelli riferiti al 2010 – EPLi (2010) – e riportati nelle tabelle C.2 e

C.4 dell’allegato C del presente regolamento.

3. Il valore di EPi,inv è confrontato con la scala di valori costituenti le classi energetiche, articolate in

otto fasce caratterizzate da consumi crescenti (dalla lettera A+ alla lettera G) come riportato in tabella

12.1.

Tabella 12.1 - Classificazione dell’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio EPinv.

a . NU . NG ________________

ε

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 4.2.2009 - pag. 37 Anno XL - N. 2

Ove:

- EPLi è l’indice di prestazione energetica limite riferito all’anno 2010 ed è espresso per gli edifici di

categoria E.1 con esclusione dei collegi, conventi, case di pena e caserme in [(kWh/m2)/anno], mentre

per tutti gli altri edifici in [(kWh/m3)/anno];

ARTICOLO 13

(Classificazione dell’indice di prestazione per la produzione di acqua calda sanitaria EPacs)

1. Con riferimento all’indicatore EPacs, i limiti delle classi energetiche sono definiti sulla base dei consumi

stimati di acqua calda per usi igienici e sanitari.

2. Il valore di EPacs è confrontato con la scala di valori costituenti le classi energetiche che sono articolate

in sette fasce caratterizzate da consumi crescenti (dalla lettera A alla lettera G) come riportato in

tabella 13.1.

Tabella 13.1 - Classificazione della prestazione energetica per la produzione di acqua calda per usi

igienici e sanitari EPacs.

Ove:

- il coefficiente moltiplicativo della costante K è espresso in [kWh/l];

- K è espresso in [l/m2] o [l/m3] in funzione della categoria dell’edificio ed è valutabile attraverso la

seguente espressione:

In cui:

- a: fabbisogno giornaliero di acqua calda sanitaria per unità di riferimento [l/(U·G)], essendo:

- U: unità di riferimento (superficie utile, posto letto, ospite, etc….);

- G: giorno;

- l: litro;

Il valore di a è desumibile dai prospetti 12 e 13 della UNI/TS 11300–2 e, ove non previsto dalla normativa

sopra citata, il valore adottato dal certificatore deve essere adeguatamente giustificato;

- Nu: numero delle unità di riferimento;

- NG: numero di giorni di utilizzo di acqua calda sanitaria;

- ε: funzione della categoria dell’edificio. Per gli edifici di categoria E.1 - con esclusione dei collegi,

conventi, case di pena e caserme – rappresenta la superficie utile dell’edificio mentre, per i restanti

edifici, ε rappresenta il volume lordo dell’involucro riscaldato.

K =

a . NU . NG ________________

ε

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Anno XL - N. 2 Parte I 4.2.2009 - pag. 38

Il valore di K deve essere posto uguale a zero (K=0) nei casi ove non è prevista la produzione di acqua

calda sanitaria.

ARTICOLO 14

(Classificazione dell’indice di prestazione energetica dell’impianto

per la climatizzazione invernale )

1. Il valore di Ω, definito nel paragrafo H.4 dell’allegato H al presente regolamento e ottenuto con il procedimento

di calcolo riportato nella normativa UNI/TS 11300-2, viene confrontato con la scala di

valori costituenti le classi energetiche articolate in sette fasce, caratterizzate da consumi crescenti

(dalla lettera A alla lettera G) come riportato in tabella 14.1.

Tabella 14.1 - Classificazione dell’indice di prestazione energetica dell’impianto per la climatizzazione

invernale.

ARTICOLO 15

(L’attestato di certificazione energetica degli edifici)

1. L’attestato di certificazione energetica contiene le informazioni tecniche relative al sistema edificioimpianto

e fornisce all’utente le informazioni sulla qualità energetica dell’edificio nel suo complesso

e nei singoli componenti.

2. Il modello dell’attestato di certificazione è di seguito riportato:

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 4.2.2009 - pag. 39 Anno XL - N. 2

A) FRONTESPIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Anno XL - N. 2 Parte I 4.2.2009 - pag. 40

B) RETRO

ARTICOLO 16

(Descrizione del frontespizio)

1. Il frontespizio contiene le seguenti informazioni:

a) Numero, data di rilascio e di scadenza dell’attestato di certificazione;

b) Informazioni generali relative all’edificio:

- ubicazione;

- proprietà;

- anno di costruzione;

- zona climatica;

- superficie utile Au (definita come superficie netta calpestabile della zona riscaldata);

- volume lordo V (riguarda la sola parte riscaldata);

- rapporto di forma S/V (definito nell’allegato C al presente regolamento);

- identificativi catastali: comune, sezione, foglio, mappale, subalterno;

c) Prestazione energetica globale EPgl:

- scala di classificazione energetica dell’edificio (da A+ a G) da compilare a cura del certificatoBOLLETTINO

UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 4.2.2009 - pag. 41 Anno XL - N. 2

re sulla base dell’art. 11 tabella 11.1 del presente regolamento;

- freccia di colore rosso, che individua la classe attuale dell’edificio sulla base dell’indice EPgl

effettivo;

- freccia di colore verde, che individua la classe raggiungibile dell’edificio sulla base dell’indice

EPgl valutato in seguito agli interventi di risparmio energetico suggeriti dal certificatore e

riportati sul retro dell’attestato;

- linea rossa, che individua il requisito minimo EPLi previsto per un edificio identico di nuova

costruzione (allegato C al presente regolamento oltre al contributo per acqua calda sanitaria in

corrispondenza alla classe C pari a 0.034 *K);

d) Benefici ambientali:

- quantità annuale di CO2 emessa in ambiente nelle condizioni attuali;

- quantità annuale di CO2 emessa in ambiente in seguito agli interventi di risparmio energetico

suggeriti dal certificatore e riportati sul retro dell’attestato.

2. Il calcolo delle tonnellate di CO2 emesse ogni anno è effettuato attraverso l’adozione dei coefficienti

riportati in tabella 16.1 in funzione della tipologia di combustibile e sulla base delle equazioni 2 e 3

del paragrafo G.1 dell’allegato G al presente regolamento.

Tabella 16.1 – Coefficienti di emissione di CO2

ARTICOLO 17

(Descrizione del retro)

1. Il retro contiene le seguenti informazioni:

a) Numero dell’attestato di certificazione;

b) Prestazioni energetiche parziali:

1. prestazione energetica dell’involucro:

- scala di classificazione energetica dell’involucro (da A+ a G) da compilare a cura del certificatore

sulla base dell’art. 12 tabella 12.1 del presente regolamento;

- freccia di colore rosso, che individua la classe attuale dell’involucro sulla base dell’indice

EPi,inv effettivo;

- freccia di colore verde, che individua la classe raggiungibile dell’involucro sulla base dell’indice

EPi,inv valutato in seguito ad interventi per il risparmio energetico;

2. prestazione energetica dell’impianto:

- scala della classificazione energetica dell’impianto (da A a G);

- freccia di colore rosso, che individua la classe attuale dell’impianto sulla base dell’indice Ω

effettivo;

- freccia di colore verde, che individua la classe raggiungibile dell’impianto sulla base dell’indice

Ω valutato in seguito ad interventi per il risparmio energetico;

3. prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria:

- scala della classificazione energetica della produzione di acqua calda sanitaria (da A a G) da

compilare a cura del certificatore sulla base dell’art. 13 tabella 13.1 del presente regolamento;

- freccia di colore rosso, che individua la classe attuale relativa alla produzione di acqua calda

sanitaria sulla base dell’indice EPacs effettivo;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Anno XL - N. 2 Parte I 4.2.2009 - pag. 42

- freccia di colore verde, che individua la classe raggiungibile relativa alla produzione di

acqua calda sanitaria, sulla base dell’indice EPacs valutato in seguito ad interventi per il

risparmio energetico;

Interventi consigliati:

1. interventi sull’involucro riportanti l’energia primaria risparmiata, il costo di intervento ed il tempo di

rientro dell’investimento. Il conseguente risparmio individua la posizione della freccia (colore verde)

nel campo relativo alla prestazione energetica dell’involucro, qualora tale intervento sia considerato

conveniente dal punto di vista energetico-economico dal certificatore;

2. interventi sull’impianto riportanti l’energia primaria risparmiata, il costo di intervento ed il tempo di

rientro dell’investimento. Il conseguente risparmio individua la posizione della freccia (colore verde)

nel campo relativo alla prestazione energetica dell’impianto per la climatizzazione invernale, qualora

tale intervento sia considerato conveniente dal punto di vista energetico-economico dal certificatore.

Per quanto riguarda la produzione di acqua calda sanitaria sono valide le stesse considerazioni;

3. interventi per l’utilizzo di energie rinnovabili riportanti l’energia primaria risparmiata, il costo di

intervento ed il tempo di rientro dell’investimento:

- ove si utilizzi il solare termico, il conseguente risparmio individua la posizione della freccia (colore

verde) nel campo relativo alla prestazione energetica dell’impianto per la produzione di acqua

calda e la climatizzazione invernale, qualora tale intervento sia considerato conveniente dal punto

di vista energetico-economico dal certificatore;

- ove si utilizzino pannelli fotovoltaici il massimo contributo energetico da considerarsi riguarda l’energia

elettrica richiesta per il funzionamento degli ausiliari; tale contributo influenza la valutazione

della prestazione energetica globale raggiungibile;

4. configurazione a cui si riferisce il potenziale miglioramento riguarda alcuni ovvero tutti quanti gli

interventi individuati sulla base della valutazione tecnico-economica. Il conseguente risparmio individua

la posizione della freccia (colore verde) nel campo relativo alla prestazione energetica globale

(EPgl);

5. in allegato I si riportano i fondamenti di analisi economica da utilizzare per la valutazione degli interventi.

Sulla base di tali interventi è individuata la posizione della freccia di colore verde da porre sul

fronte dell’attestato di certificazione (prestazione energetica globale);

Dati di identificazione del certificatore (firma, numero e timbro del certificatore).

ARTICOLO 18

(Procedure per il rilascio della certificazione energetica)

1. La procedura per il rilascio o l’aggiornamento dell’attestato di certificazione energetica si articola

nelle seguenti fasi:

a) il proprietario, il progettista, il direttore dei lavori e l’amministratore del condominio richiedono

la produzione dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio in questione al professionista

abilitato e iscritto all’elenco regionale dei professionisti di cui all’art. 30 della L.R. 22/2007;

b) il professionista provvede al calcolo degli indici di prestazione energetica secondo la metodologia

indicata nel presente regolamento;

c) il professionista provvede alla compilazione ed al rilascio al richiedente dell’attestato di certificazione

energetica ed a inviarne copia al Comune in cui è ubicato l’edificio;

d) gli oneri per la suddetta attività di certificazione sono interamente a carico del richiedente.

Titolo III Ispezioni e verifiche

ARTICOLO 19

(Ispezioni)

1. Le ispezioni di cui all’art. 31, comma 1, della l.r. 22/2007, eseguite su almeno il 5% annuo degli edifici

di nuova costruzione o in ristrutturazione, consistono nella verifica in corso d’opera della conformità

delle opere al progetto approvato con particolare riferimento a:

a) involucro edilizio:

- spessore dei materiali isolanti e loro certificazione sui valori della conducibilità termica;

- posa in opera dei materiali;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 4.2.2009 - pag. 43 Anno XL - N. 2

- posizionamento delle barriere al vapore;

- caratteristiche di isolamento termico delle pareti vetrate;

b) impianto termico per la climatizzazione invernale:

- tipologia del generatore di calore;

- tipologia dei corpi scaldanti;

- tipologia del sistema di regolazione centralizzata e locale;

- isolamento termico del sistema di distribuzione (riscaldamento e acqua calda sanitaria);

- isolamento termico del sistema di accumulo;

- certificazione dell’efficienza riguardante eventuali pannelli solari e fotovoltaici.

2. Per tutti i componenti di impianto ed i materiali isolanti deve essere fornita la documentazione tecnica

e la certificazione secondo le vigenti normative.

ARTICOLO 20

(Verifiche del processo di certificazione)

1. Le verifiche di idoneità della certificazione energetica di cui all’art. 31, comma 2, della l.r.. 22/2007,

eseguite sul 5% annuo delle certificazioni effettuate, comprendono:

a) accertamento documentale;

b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo

definita nel presente regolamento ed i risultati espressi;

c) eventuali contatti con i professionisti per le verifiche di cui sopra.

ARTICOLO 21

(Norma finale)

1. Il presente regolamento regionale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma

dell’articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Le scadenze previste all’articolo 28, comma 2 della l.r 22/2007 decorrono dall’emanazione del regolamento

regionale n. 6 del 08 novembre 2007 (Regolamento di attuazione dell’articolo 29 della l.r.

22/2007).

ARTICOLO 22

(Abrogazione)

1. Con il presente regolamento è abrogato il regolamento regionale n. 6/2007.

Dato a Genova, addì 22 gennaio 2009

IL PRESIDENTE

Claudio Burlando

 
 
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