Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile
(Interventi di ampliamento)
1. E’ consentito l’ampliamento degli edifici residenziali, ancorché ubicati in zona agricola, nei limiti del 20 per cento della volumetria esistente, per un incremento complessivo massimo non superiore a 200 metri cubi.
2. Per gli edifici residenziali di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva inferiore a 80 mq, l’ampliamento è consentito fino al raggiungimento della superficie utile netta prevista per gli immobili di cui al comma 3 dell’articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale).
3. E’ consentito l’ampliamento degli edifici non residenziali ubicati nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), se motivato in base a specifiche esigenze produttive nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti del 20 per cento della superficie utile lorda (SUL) e comunque in misura non superiore a 400 metri quadrati. L’ampliamento che comporta anche l’incremento dell’altezza dell’edificio, in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito nei limiti del 20 per cento della superficie utile lorda (SUL) e comunque in misura non superiore a 100 metri quadrati.
4. Per gli edifici non residenziali ubicati in zone omogenee con destinazione diversa da quelle previste al comma 3, purché conformi alla destinazione della zona in cui sono situati, l’ampliamento è consentito ai sensi del comma 1.
5. Per gli edifici ubicati in zona agricola costruiti prima del 1950, l’ampliamento di cui ai commi precedenti è consentito a condizione che non vengano alterati il tipo edilizio e le caratteristiche architettoniche.
6. Previa approvazione di apposito piano di recupero, per gli edifici ubicati in zona agricola che non presentino le caratteristiche di cui all’articolo 15, comma 2, della l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), è consentito accorpare all’edificio principale la volumetria degli accessori di pertinenza per una superficie massima di mq 70, anche mediante mutamento della loro destinazione d’uso.
7. L’ampliamento di cui al presente articolo è finalizzato a realizzare il miglioramento del comportamento energetico secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia).
8. L’ampliamento di
cui al presente
articolo è
consentito purché
preveda il
mantenimento della
destinazione in atto
o la sua modifica
conformemente agli
strumenti
urbanistici in
vigore e garantisca
il rispetto degli
standard urbanistici
di cui all’articolo
3 del d.m.
1444/1968. Qualora
sia accertata dal
Comune
l’impossibilità di
reperire la quantità
minima di aree da
destinare ai
suddetti standard e
non sia possibile
soddisfare
altrimenti i
relativi fabbisogni,
i soggetti
interessati si
obbligano, mediante
convenzione o atto
d’obbligo
unilaterale, a
corrispondere al
Comune medesimo, nei
tempi e secondo i
criteri e le
garanzie
fideiussorie da esso
stabiliti, una somma
pari al valore di
mercato di aree con
caratteristiche
simili a quelle che
avrebbero dovuto
cedere e comunque
non inferiore ai
relativi oneri di
urbanizzazione. La
convenzione o l’atto
d’obbligo sono
trascritti a cura
del Comune e a spese
degli interessati. I
proventi della
monetizzazione sono
utilizzati dal
Comune per la
realizzazione degli
interventi previsti
nel piano attuativo
per i servizi di cui
all’articolo
20 della legge
regionale 5 agosto
1992, n. 34
(Norme in materia
urbanistica,
paesaggistica e di
assetto del
territorio), o, in
mancanza di detto
piano, per
l’acquisizione di
aree da destinare a
standard urbanistici
o per migliorare la
quantità degli
standard esistenti.
(Interventi di demolizione e ricostruzione)
1. E’ consentita la demolizione anche integrale e la ricostruzione degli edifici residenziali che necessitano di essere rinnovati e adeguati sotto il profilo della qualità architettonica o della sicurezza antisismica, con eventuale ampliamento nei limiti del 35 per cento della volumetria esistente da demolire. In ogni caso, gli interventi debbono prevedere il mantenimento della destinazione in atto, migliorare la sicurezza antisismica ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) in caso di demolizione e ricostruzione parziale, conseguire l’adeguamento sismico in caso di demolizione e ricostruzione totale, migliorare la sostenibilità energetico-ambientale degli edifici stessi attraverso il raggiungimento degli scaglioni di punteggio stabiliti dalla Giunta regionale in base alla versione sintetica del protocollo ITACA Marche, nonché prevedere l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili.
2. E’ consentita la demolizione anche integrale e la ricostruzione degli edifici non residenziali che necessitano di essere rinnovati ed adeguati sotto il profilo della qualità architettonica o della sicurezza antisismica. Gli interventi di cui al presente comma devono migliorare la sicurezza antisismica ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 in caso di demolizione e ricostruzione parziale, conseguire l’adeguamento sismico in caso di demolizione e ricostruzione totale, migliorare la sostenibilità energetico-ambientale degli edifici stessi attraverso il raggiungimento degli scaglioni di punteggio stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 e prevedere l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili. E’ consentito il mutamento della destinazione d’uso degli edifici non residenziali, ubicati nelle zone omogenee B o C di cui al d.m. 1444/1968, non più utilizzati per finalità produttive prima del 1° gennaio 2007, a condizione che esso sia compatibile con la destinazione di zona prevista dagli strumenti urbanistici e garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui all’articolo 3 del d.m. 1444/1968, ovvero l’intervento rientri in un programma di riqualificazione urbanistica ai sensi della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate). In ogni caso, il mutamento della destinazione d’uso non è ammesso per gli edifici ubicati nelle zone omogenee a destinazione agricola, industriale, artigianale, direzionale e commerciale di cui al d.m. 1444/1968.
3. L’eventuale ampliamento degli edifici di cui al comma 2 è consentito nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti del 35 per cento della superficie utile lorda da demolire, se gli edifici medesimi sono ubicati nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola di cui al d.m. 1444/1968. L’ampliamento che comporta anche l’incremento dell’altezza dell’edificio è consentito nei limiti del 35 per cento della superficie utile lorda da demolire.
4. Per gli edifici non residenziali ubicati in zone omogenee con destinazione diversa da quelle di cui al comma 3, purché conformi alla destinazione della zona in cui sono ubicati, gli ampliamenti sono consentiti nei limiti di cui al comma 1.
5. Agli interventi
di cui al presente
articolo si applica
quanto previsto
all’articolo 1,
comma 8.
(Interventi sulle opere pubbliche e sul patrimonio immobiliare della Regione, degli enti locali e degli ERAP)
1. Gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono consentiti anche per gli edifici destinati a opere pubbliche o di pubblica utilità, compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, nonché per gli immobili di proprietà della Regione, degli enti locali e delle aziende del servizio sanitario regionale inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Gli interventi di cui al presente articolo devono in ogni caso prevedere il miglioramento dell’efficienza energetica e l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, nonché il miglioramento o l’adeguamento della sicurezza antisismica degli edifici secondo le previsioni degli articoli 1 e 2. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni può prevedere il mutamento di destinazione d’uso degli edifici pubblici, ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del d.l. 112/2008.
3. Gli interventi relativi alle sedi istituzionali della Regione e degli enti locali, in quanto attrezzature di interesse generale, sono consentiti anche nelle aree di cui all’articolo 4, comma 5, lettere a) e b).
4. Sono consentiti,
previo accordo di
programma tra gli
ERAP ed i Comuni
interessati,
interventi di
demolizione anche
integrale e
ricostruzione di
immobili di edilizia
residenziale
pubblica di
proprietà degli ERAP
o dei Comuni, con
eventuale
ampliamento nel
limite del 50 per
cento della
volumetria
esistente.
(Ambito di applicazione)
1. Gli interventi di cui alla presente legge riguardano gli edifici ultimati alla data del 31 dicembre 2008 e sono consentiti, per quanto riguarda le altezze, la densità edilizia, le volumetrie, il numero dei piani e gli altri parametri urbanistico-edilizi individuati dai Comuni con l’atto di cui all’articolo 9, comma 1, in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali. La presente legge specifica i casi in cui dette deroghe non sono consentite. Per edifici ultimati si intendono quelli così definiti dall’articolo 31, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie). Restano comunque fermi, salvo quanto previsto al comma 2, i limiti inderogabili di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dal d.m. 1444/1968, ivi inclusi quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 8, primo comma, numero 4), del decreto ministeriale medesimo.
2. Gli interventi di cui alla presente legge, purché non vengano superati i limiti di incremento rispettivamente stabiliti dagli articoli 1 e 2, comportano anche l’applicazione delle deroghe previste dalla normativa statale, regionale e dai regolamenti edilizi in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 11 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e alla l.r. 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l’edilizia sostenibile). Ferme restando tali deroghe, gli incrementi volumetrici e gli incentivi economici stabiliti dalla presente legge sono alternativi e non cumulabili con quelli previsti dalle suddette normative.
3. Su uno stesso edificio gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 non sono tra loro cumulabili. L’edificio che ha usufruito nel periodo di efficacia della presente legge di uno di detti interventi non può ulteriormente usufruire di interventi di ampliamento o di demolizione e ricostruzione con ampliamento.
4. Per gli edifici costituiti da più unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti nel rispetto delle norme che disciplinano, a seconda delle situazioni giuridiche coinvolte, la comproprietà o il condominio negli edifici.
5. Gli interventi di
cui alla presente
legge non sono
ammessi:
a) nelle zone A
(centri storici) di
cui al d.m.
1444/1968;
b) nelle aree di
tutela integrale dei
piani regolatori
comunali adeguati al
Piano paesistico
ambientale regionale
(PPAR). Per i Comuni
privi di strumento
urbanistico
adeguato, si
osservano le norme
relative agli ambiti
di tutela integrale
definite dallo
stesso PPAR;
c) per quanto
riguarda le
individuazioni
contenute nel:
1) piano stralcio di
bacino per l’assetto
idrogeologico dei
bacini di rilievo
regionale: nella
fascia di territorio
inondabile
assimilabile a piene
con tempi di ritorno
fino a duecento anni
dei principali corsi
d’acqua dei bacini
regionali, nelle
aree di versante in
dissesto AVD_P2,
AVD_P3 e AVD_P4 e
nelle aree di
versante interessate
da valanghe a
rischio molto
elevato AVV_R4;
2) piano stralcio di
bacino per l’assetto
idrogeologico del
bacino
interregionale
Marecchia-Conca:
nelle fasce di
territorio con
probabilità di
esondazione
corrispondenti a
piene con tempo di
ritorno di duecento
anni e nelle aree di
versante in
condizione di
dissesto;
3) piano stralcio di
bacino per l’assetto
idrogeologico del
fiume Tronto: nelle
aree di versante a
pericolosità molto
elevata H3 e nelle
aree a rischio
elevato o molto
elevato di
inondazione, E3 ed
E4;
4) piano stralcio di
bacino per l’assetto
idrogeologico del
fiume Tevere: le
zone individuate a
rischio molto
elevato per fenomeni
franosi, R4;
d) per gli immobili
ricadenti nelle zone
di cui alle lettere
a), b) e c) del
comma 2
dell’articolo 12
della legge 6
dicembre 1991,
n. 394 (Legge
quadro sulle aree
protette) dei parchi
e delle riserve
naturali;
e) sulle aree
dichiarate
inedificabili per
legge, per sentenza,
per provvedimento
amministrativo, per
contratto o per atto
d’obbligo
unilaterale;
f) per gli edifici
privati che sorgono
su aree demaniali o
vincolate ad uso
pubblico e per gli
edifici anche
parzialmente abusivi
per i quali non sia
intervenuto il
condono;
g) per gli edifici
censiti ai sensi
degli articoli 15,
comma 3 e 40 delle
NTA del PPAR, nonché
dell’articolo
15, comma 2, della
l.r. 8 marzo 1990,
n. 13 (Norme
edilizie per il
territorio
agricolo),
sottoposti a
restauro e a
risanamento
conservativo. Per i
Comuni privi di
strumento
urbanistico adeguato
al PPAR il divieto è
riferito agli
edifici presenti
nella carta IGM
1892/1895.
6. Per gli interventi sugli immobili aventi valore artistico, storico, culturale o paesaggistico è fatto salvo quanto stabilito dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
7. Per gli edifici e gli impianti esistenti delle strutture ricettive ricadenti nell’ambito di applicazione della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), gli incrementi volumetrici restano disciplinati dall’articolo 19 della legge regionale medesima. Nelle strutture ricettive alberghiere di cui al capo I del titolo II della l.r. 9/2006, nel caso di ristrutturazione edilizia o urbanistica con demolizione e ricostruzione secondo le procedure di cui all’articolo 19 dell citata l.r. 9/2006, è consentito un incremento volumetrico sino al 35 per cento rispetto al volume preesistente. I piani particolareggiati ed i piani di recupero di cui al citato articolo 19 possono essere anche di iniziativa privata.
8. Le norme della presente legge non possono essere applicate agli edifici aventi destinazione commerciale, quando comportano una deroga alle disposizioni di cui alla l.r. 4 ottobre 1999, n. 26 (Norme ed indirizzi per il settore del commercio), circa i limiti dimensionali delle strutture di vendita e la dotazione minima di parcheggi.
9. L’applicazione
delle disposizioni
di cui alla presente
legge non può in
ogni caso derogare
le prescrizioni in
materia di sicurezza
stradale e
antisismica, né gli
interventi in essa
previsti possono
essere considerati
interventi in
sanatoria. Nelle
zone di protezione
stradale di cui al
d.m. 1444/1968, gli
interventi di cui
alla presente legge
sono consentiti
purché non
comportino
l’avanzamento
dell’edificio
esistente sul fronte
stradale.
(Procedimento)
1. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio avviene secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente. Alla domanda o denuncia del proprietario interessato, o al progetto nel caso di opere pubbliche, deve essere allegata anche una relazione, redatta dal progettista o da un tecnico abilitato, che asseveri, relativamente agli interventi di ampliamento, il miglioramento del comportamento energetico da conseguire, nonché il mantenimento della destinazione in atto nei casi previsti dalla presente legge e, relativamente agli interventi di cui all’articolo 3, il miglioramento o l’adeguamento della sicurezza antisismica. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, la relazione del tecnico abilitato deve asseverare la necessità del rinnovamento e dell’adeguamento o del miglioramento dell’edificio sotto il profilo della sicurezza antisismica, il mantenimento della destinazione in atto nei casi previsti dalla presente legge, nonché il miglioramento dell’efficienza energetica e l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili secondo quanto previsto dalla presente legge.
2. L’utilizzo delle tecniche costruttive e il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 sono attestati dal direttore dei lavori o da altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori. In mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l’agibilità delle opere realizzate. L’attestazione deve riguardare anche il rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Gli interventi che riguardano parti strutturali non possono essere realizzati in mancanza della documentazione attestante il rispetto della normativa antisismica vigente.
4. Per i procedimenti di cui alla presente legge gli Enti locali possono stabilire l’incremento dei diritti di segreteria in misura non superiore al 100 per cento. Le risorse così determinate sono utilizzate per l’attivazione di progetti di produttività finalizzati alla gestione dei procedimenti medesimi, nonché allo svolgimento dei successivi controlli.
5. Salvo quanto
previsto
dall’articolo 1,
comma 8, gli
interventi di cui
alla presente legge
sono subordinati
all’esistenza delle
opere di
urbanizzazione
primaria o alla
previsione da parte
del Comune
dell’attuazione
delle stesse nel
successivo triennio,
ovvero all’impegno
degli interessati di
procedere
all’attuazione o
all’adeguamento
delle medesime
contemporaneamente
alla realizzazione
degli interventi.
(Riduzione del contributo di costruzione)
1. Per gli interventi di ampliamento il contributo di costruzione, se dovuto, è commisurato al solo ampliamento ridotto del 20 per cento.
2. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione il contributo di costruzione, se dovuto, è determinato in ragione dell’80 per cento per la parte eseguita in ampliamento e del 20 per cento per la parte ricostruita.
3. La riduzione del contributo di costruzione di cui ai commi 1 e 2 non si applica ai casi di mutamento della destinazione d’uso di cui all’articolo 2, comma 2. I Comuni destinano tale contributo agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici.
4. Il contributo di costruzione non è dovuto qualora gli interventi di demolizione e ricostruzione comportino l’accessibilità totale dell’unità immobiliare ai fini del superamento delle barriere architettoniche.
5. Restano ferme le
ipotesi di riduzione
del contributo di
costruzione previste
dalla normativa
vigente.
(Controlli e sanzioni)
1. Ferme le attività di vigilanza previste dalla normativa vigente, la Giunta regionale dispone semestralmente, in collaborazione con i Comuni, accertamenti e ispezioni a campione sugli edifici oggetto degli interventi di cui alla presente legge e sui livelli di efficienza conseguiti. I controlli a campione possono svolgersi entro cinque anni dalla data di fine lavori.
2. Il mancato
riscontro di quanto
attestato ai sensi
dell’articolo 5,
commi 1 e 2, ferma
restando l’eventuale
applicazione delle
sanzioni e dei
provvedimenti di cui
al
titolo IV del d.p.r.
6 giugno 2001,
n. 380 (Testo
unico delle
disposizioni
legislative e
regolamentari in
materia edilizia),
comporta
l’irrogazione di una
sanzione pecuniaria
pari al doppio
dell’aumento del
valore venale
dell’immobile
conseguente alla
realizzazione dei
maggiori volumi o
delle maggiori
superfici, nonché
l’annullamento delle
riduzioni del
contributo di
costruzione di cui
all’articolo 6.
(Contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria)
1. Ai contratti di lavori di cui al
comma 7 bis
dell’articolo 122
del decreto
legislativo 12
aprile 2006, n. 163
(Codice dei
contratti pubblici
relativi a lavori,
servizi e forniture
in attuazione delle
direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE), da
affidare nel
territorio
regionale, si
applicano le
seguenti norme
integrative:
a) i soggetti da
invitare, nel
rispetto dei
principi di non
discriminazione,
parità di
trattamento,
proporzionalità e
trasparenza, sono
individuati previa
pubblicazione di un
avviso nell’albo
pretorio del Comune
ove si eseguono i
lavori e nell’albo
della stazione
appaltante. Per la
Regione e per gli
enti e le aziende da
essa dipendenti,
l’avviso è
pubblicato nel
Bollettino ufficiale
della Regione;
b) la selezione dei
soggetti cui
rivolgere l’invito,
tra quelli in
possesso dei
requisiti, può
essere effettuata
dalle stazioni
appaltanti
attraverso modalità
di scelta
espressamente
indicate nell’avviso
e a tal fine le
stazioni appaltanti
possono,
alternativamente o
in combinazione tra
loro, applicare
criteri oggettivi,
conformemente alla
comunicazione
interpretativa della
Commissione europea
2006/C 179/02, quali
il sorteggio,
l’esperienza dei
candidati nel
settore in
questione, le
dimensioni e
l’infrastruttura
delle loro attività,
la loro capacità
tecnica e
professionale;
c) per la stima
degli importi da
porre a base della
procedura, le
stazioni appaltanti
utilizzano i propri
prezzari e, in
mancanza, il
prezzario regionale,
formalmente adottati
ai sensi dell’articolo
133, comma 8, del
decreto legislativo
163/2006 e
vigenti al momento
dell’avvio della
procedura.
(Norme transitorie e finali)
1. I Comuni, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono limitarne l’applicabilità in relazione a determinati immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche motivazioni dovute alla saturazione edificatoria delle aree o ad altre preminenti valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o ambientale.
2. Le domande o gli strumenti urbanistici di iniziativa privata riguardanti gli interventi di cui alla presente legge devono essere presentati al Comune territorialmente competente a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e comunque entro e non oltre i successivi diciotto mesi, a pena di decadenza dal relativo diritto.
3. La Giunta
regionale adotta la
deliberazione di cui
all’articolo 2,
comma 1, entro dieci
giorni dalla data di
entrata in vigore
della presente
legge.
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata
urgente ed entra in
vigore il giorno
successivo a quello
della sua
pubblicazione nel
Bollettino ufficiale
della Regione.