“Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica”.
Art. 1 - Finalità
1. La Regione promuove misure straordinarie per il
sostegno del settore edilizio, attraverso interventi
finalizzati al miglioramento della qualità
abitativa, per preservare, mantenere, ricostruire e
rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente,
promuovere l'edilizia economica per le giovani
coppie e le categorie svantaggiate e meno abbienti e
l'edilizia scolastica nonché per migliorare le
caratteristiche architettoniche, energetiche,
tecnologiche e di sicurezza dei fabbricati.
Art. 2 - Interventi edilizi su singole unità
immobiliari
1. Al fine di migliorare la condizione abitativa, la
sicurezza sismica dei fabbricati e la prestazione
energetica e comunque per le finalità di cui
all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei
regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e
territoriali comunali, provinciali e regionali, è
consentito l'ampliamento degli edifici esistenti e
di quelli in costruzione che abbiano completato le
strutture portanti come certificato dal direttore
dei lavori, nei limiti del 20 per cento del volume,
se destinati ad uso residenziale, e del 20 per cento
della superficie coperta, se adibiti ad uso diverso.
Le volumetrie e le superfici di riferimento sono
calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie
edificate o con struttura completata esistenti al 29
giugno 2009.
2. È consentito altresì l'ampliamento degli edifici
esistenti e di quelli in costruzione che abbiano
completato le strutture portanti come certificato
dal direttore dei lavori, nei limiti del 30 per
cento del volume, se destinati ad uso residenziale,
e del 30 per cento della superficie coperta, se
adibita ad uso diverso, qualora in termini di
prestazione energetica, sia certificata una
riduzione superiore al 20 per cento del fabbisogno
annuo di energia primaria per la climatizzazione
invernale, riferita alla porzione di edificio
esistente, con tecniche di intervento innovative,
come definita nel decreto legislativo 29 dicembre
2006, n. 311, e successive modifiche ed
integrazioni. Le volumetrie e le superfici di
riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle
distinte tipologie edificate o con struttura
completata esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. È prevista un'ulteriore premialità del 5 per
cento per edifici a destinazione residenziale in
relazione all'impegno, da assumersi da parte del
proprietario o dell'avente titolo, di realizzare i
relativi interventi nel rispetto della tipologia,
dei materiali locali tradizionali o delle tecniche
costruttive dell'edificio esistente, come
certificato da idonea dichiarazione da parte del
progettista, da produrre a corredo della DIA.
4. È prevista un'ulteriore premialità del 5 per
cento per edifici a destinazione residenziale in
relazione all'impegno, da assumersi da parte del
proprietario o dell'avente titolo, di realizzare
un'azione integrata di manutenzione esterna
dell'intero edificio esistente, in modo da
realizzare la migliore integrazione possibile con
l'ampliamento, come certificato da idonea
dichiarazione da parte del progettista, da produrre
a corredo della DIA.
5. L'ampliamento di cui ai commi 1 e 2 può essere
realizzato in sopraelevazione, in contiguità o
nell'ambito dell'area di pertinenza del fabbricato
esistente. Gli ampliamenti in sopraelevazione degli
edifici esistenti non configurano la fattispecie di
nuova costruzione, al fine del calcolo delle
distanze tra edifici ovvero dell'osservanza delle
fasce di rispetto.
6. In caso di edifici composti da più unità
immobiliari l'ampliamento può essere realizzato
anche separatamente per ciascuna di esse,
compatibilmente con le leggi che disciplinano il
condominio negli edifici; l'ampliamento può essere
realizzato anche ai sensi dell'articolo 1127 del
codice civile.
7. In ogni caso gli interventi di cui al presente
articolo devono essere effettuati nel rispetto del
decreto ministeriale 14 gennaio 2008, relativo alla
stabilità degli edifici e di ogni altra normativa
tecnica, dei regolamenti edilizi e delle
disposizioni del codice civile e delle leggi
speciali, fatti salvi i diritti dei terzi.
8. È consentita la deroga ai regolamenti edilizi,
relativa al rapporto di copertura, nei limiti di
ampliamento indicati ai commi 1 e 2 e all'altezza
massima, nel limite di agibilità dei sottotetti così
come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a),
della legge regionale 18 luglio 2008, n. 25. È
altresì consentita la deroga ai regolamenti edilizi
relativa alle volumetrie degli edifici esistenti e
di quelli in costruzione che abbiano completato le
strutture portanti come certificato dal direttore
dei lavori, ai fini del superamento delle barriere
architettoniche, nonché per apportare modifiche alle
sistemazioni esterne già approvate, al fine di
garantire una maggiore accessibilità, adattabilità e
visitabilità dei piani seminterrati ed interrati di
cui alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 25.
9. Gli interventi di cui al presente articolo
possono essere accompagnati anche dal mutamento
della destinazione d'uso, totale o parziale, delle
unità immobiliari interessate, a condizione che esso
garantisca il rispetto degli standard urbanistici di
cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n.
1444/1968 ed i parametri minimi imposti dalla legge.
10. Anche in zona agricola, in alternativa
all'ampliamento degli edifici esistenti e di quelli
in costruzione che abbiano completato la struttura,
è consentito mutare la destinazione d'uso dei locali
non destinati alla civile abitazione in destinazione
d'uso residenziale, a condizione che detti locali
abbiano caratteristiche tali da risultare idonei
alla civile abitazione secondo quanto previsto dai
regolamenti edilizi vigenti. Detta variazione di
destinazione d'uso deve realizzarsi senza alcun
aumento di volume edificato, a salvaguardia degli
aspetti paesaggistici ed ambientali del territorio,
ed a condizione che vengano eseguiti sull'edificio
esistente – anche limitatamente ai locali
interessati dalla variazione della destinazione
d'uso – interventi atti a garantire la salubrità e
la vivibilità dei locali ed a migliorare la
prestazione energetica dell'edificio riducendo le
dispersioni termiche in maniera sufficiente per
passare dalla classe energetica obbligatoria a
quella superiore ed a ridurre il consumo idrico.
11. In nessun caso i nuovi volumi da realizzare ai
sensi del presente articolo possono eccedere
complessivamente il limite di 300 metri cubi lordi
per unità immobiliare destinata ad uso residenziale;
resta salva la possibilità di avvalersi
dell'asservimento, dell'aumento volumetrico
spettante ad altra unità immobiliare contigua o
appartenente allo stesso corpo di fabbrica.
Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento
e la riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente
1. Per l'efficace perseguimento delle finalità di
cui all'articolo 1, la Regione promuove la
sostituzione e il rinnovamento del patrimonio
edilizio mediante la demolizione e ricostruzione
degli edifici esistenti, anche come sola struttura
portante o in corso di demolizione e
ristrutturazione, alla data del 29 giugno 2009.
2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1,
anche in deroga alle previsioni dei regolamenti
comunali e degli strumenti urbanistici e
territoriali comunali, provinciali e regionali, sono
consentiti interventi di demolizione e
ricostruzione, che prevedono aumenti fino al 35 per
cento del volume esistente per gli edifici destinati
ad uso residenziale e fino al 35 per cento della
superficie coperta, per quelli adibiti ad uso
diverso.
3. Gli interventi di cui al comma 2 possono
determinare spostamenti rispetto all'area di sedime
del fabbricato oggetto di demolizione, purché
all'interno dello stesso lotto, per conseguire
adeguamenti o miglioramenti rispetto alle previsioni
e norme dello strumento urbanistico.
4. Le percentuali di cui al comma 2 possono essere
elevate fino al 40 per cento nel caso di interventi
che assicurino un equipaggiamento arboreo per una
porzione non inferiore al 25 per cento del lotto
interessato ovvero la costituzione di quinte arboree
perimetrali.
5. Le percentuali di cui al comma 2 possono essere
elevate fino al 50 per cento, nel caso in cui siano
contemporaneamente rispettate le seguenti due
condizioni:
a) le prestazioni energetiche globali dell'edificio,
previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2006,
n. 311, e successive modificazioni, certificate con
le modalità di cui al medesimo decreto legislativo,
siano migliorate di tanto quanto basti per passare
almeno alla classe C;
b) il 60 per cento dell'acqua calda sanitaria
necessaria sia prodotta da fonti rinnovabili
(pannelli termici solari, geotermia, generatori a
biomassa, impiego di pompe di calore alimentate da
fonti di energia rinnovabile, ecc.).
6. Gli interventi di cui al presente articolo
possono essere accompagnati anche dal mutamento
della destinazione d'uso, totale o parziale, delle
unità immobiliari interessate, a condizione che esso
garantisca il rispetto degli standard urbanistici di
cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n.
1444/1968 ed i parametri minimi imposti dalla legge
o al fine di consentire esercizi di vicinato e
attività artigianali, entrambi nei limiti
dimensionali definiti dall'articolo 4 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
7. La realizzazione degli interventi di demolizione
del manufatto edilizio e la sua ricostruzione con la
stessa volumetria e sagoma nonché sulla medesima
area di sedime non configura la fattispecie di nuova
costruzione, al fine del calcolo delle distanze tra
edifici ovvero dell'osservanza delle fasce di
rispetto.
8. Gli Istituti autonomi case popolari possono
avvalersi delle norme del presente articolo per
interventi edilizi da realizzarsi su edifici anche
parzialmente di propria competenza, costruiti con
normative tecniche antecedenti alla classificazione
sisma dei Comuni avvenuta nel 1981, usufruendo della
percentuale di cui al comma 5. Agli Istituti
autonomi case popolari e agli altri soggetti
interessati possono essere concessi, sulle aree già
destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad
edilizia economica e popolare, sovvenzionata o
convenzionata, aumenti ai limiti di copertura, di
altezza, di densità edilizia, quest'ultimo fino ad
un massimo del 35 per cento dell'indice fissato, in
variante al piano regolatore generale ed ai piani di
fabbricazione previa deliberazione di consiglio
comunale. Con la stessa deliberazione vengono
fissati, in conformità alle normative vigenti, i
rapporti massimi degli spazi pubblici, riservati
alle attività collettive, a verde pubblico ed a
parcheggio.
Art. 4 - Interventi a favore del turismo e delle
attività sportive
1. Per incrementare i flussi turistici regionali, è
consentito, per gli edifici di cui agli articoli 2 e
3, a coloro che hanno attivato o intendono svolgere
attività ricettive, realizzare strutture sportive,
anche non omologate, con annessi locali
complementari.
2. Per coloro che svolgono o intendono svolgere
attività connesse allo sport, è consentito
realizzare strutture sportive, con annessi locali
complementari, purché le strutture sportive siano
omologate. Detti locali dovranno essere destinati
esclusivamente a strutture funzionali all'attività
sportiva offerta (spogliatoi, locali igienici,
ecc.).
3. Il volume complessivo non potrà in alcun modo
essere superiore ai 300 mc. dovrà essere realizzato
secondo le tecniche antisismiche e secondo la buona
pratica per la realizzazione di un edificio a basso
consumo energetico.
Art. 5 - Interventi diretti a favorire la
rimozione dell'amianto
1. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3
beneficiano di un'ulteriore premialità qualora i
proprietari procedano alla rimozione o alla bonifica
di tutti gli elementi in amianto presenti sulla
copertura del fabbricato o all'interno dello stesso.
2. La premialità di cui al comma 1 è così computata:
a) nel caso di edifici ad uso residenziale, nel
limite del volume aggiuntivo risultante dal calcolo
del 10 per cento della superficie della copertura in
amianto rimossa, moltiplicato per un'altezza fissa
di metri 3;
b) nel caso di edifici adibiti ad altri usi, nel
limite della superficie aggiuntiva pari al 10 per
cento della superficie della copertura in amianto
rimossa.
Art. 6 - Interventi straordinari per la
realizzazione di edilizia sociale e
ricettivo-complementare
1. Nei Comuni sprovvisti di aree libere destinate
all'edilizia economica o convenzionata o agevolata o
che non ne dispongano in misura sufficiente, in via
straordinaria è consentita la presentazione, da
parte di imprese, di consorzi o di privati riuniti
in cooperativa, di programmi costruttivi di nuove
abitazioni, da destinare alle giovani coppie ed alle
categorie sociali disagiate (cd. edilizia sociale),
ai sensi del presente articolo.
2. I programmi costruttivi di cui al comma 1 sono
localizzati, oltre che nelle zone e sottozone C ed F
(destinate a servizi), anche nelle zone agricole,
ricomprese nei singoli territori comunali e vicine
alle zone residenziali esistenti, mediante piani
planovolumetrici, corredati da precise disposizioni
volumetriche, tipologiche, formali, costruttive,
comprensivi della verifica dei parametri urbanistici
di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444, e con il limite volumetrico di 2 mc./mq. per
le zone e sottozone C, e di 1,50 mc./mq. per le zone
agricole, presentati da imprese, consorzi o privati
riuniti in cooperativa, che saranno valutati ed
approvati con la procedura del programma integrato
di intervento, previa convocazione di conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni, alla quale partecipano
tutti gli enti ed organi interessati previsti dalle
normative in materia e dalle procedure di cui alla
legge regionale 11 giugno 1999, n. 17.
3. I programmi costruttivi di cui al comma 1, ove
riportino l'esito favorevole della conferenza di
servizi, sono attuati mediante la presentazione di
DIA di cui all'articolo 22, comma 3, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380.
4. Al fine di promuovere e rilanciare l'edilizia
ricettivo-complementare e l'edilizia
turistico-residenziale, in via straordinaria, gli
indici di cubatura già previsti dagli strumenti
urbanistici vigenti nei singoli territori comunali
possono essere aumentati dalle amministrazioni
comunali fino ad un massimo dello 0,6 mc./mq., anche
in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, per
quanto riguarda il rapporto di copertura, così come
disposto dall'articolo 2, comma 8.
5. Le unità immobiliari all'interno di strutture
turistico-ricettive possono essere oggetto di
frazionamento o di concessione del diritto di
superficie o di qualsiasi altra forma di cessione a
singoli ed associati, senza determinare mutamento
della destinazione d'uso, a condizione che le parti
comuni, le strutture mobili, le strutture
commerciali e le strutture destinate a servizi
restino nella gestione unitaria.
Art. 7 - Interventi per favorire l'installazione
di impianti solari e/o fotovoltaici
1. Non concorrono a formare cubatura o superficie
coperta le pensiline e le tettoie realizzate o da
realizzare nella misura strettamente necessaria, a
servizio degli edifici esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, finalizzate
all'installazione di impianti ad essi funzionalmente
connessi, solari o fotovoltaici, così come definiti
dalla normativa vigente in materia.
2. Non concorrono a formare cubatura i volumi
tecnici necessari ad adeguare le coperture esistenti
alla funzionalità degli impianti tecnici
indispensabili per assicurare l'installazione dei
pannelli solari o fotovoltaici. Parimenti non
concorrono a formare cubatura i volumi necessari ad
ospitare centrali termiche a biomassa. In ogni caso
la sistemazione dei volumi tecnici non deve
costituire pregiudizio per la validità estetica
dell'insieme architettonico.
3. Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1 sono
realizzabili anche in zona agricola e sono
sottoposte a denuncia di inizio attività ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 22, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.
Art. 8 - Titolo edilizio e relativo procedimento
1. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono
realizzati previa denuncia di inizio attività ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 22, commi 1 e
2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001.
2. La denuncia di inizio attività deve essere
presentata allo sportello unico o al competente
ufficio del Comune, corredata dalla seguente
documentazione:
a) attestazione del titolo di legittimazione;
b) relazione di asseverazione del professionista
abilitato che sottoscrive la denuncia di inizio
attività, con la quale attesta la sussistenza di
tutte le condizioni cui la presente legge subordina
la realizzazione dell'intervento;
c) elaborati progettuali richiesti dal regolamento
edilizio e dallo strumento urbanistico vigenti;
d) parere dell'autorità competente, ai sensi
dell'articolo 23, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, nel caso di
intervento su immobile vincolato;
e) documenti previsti dalla Parte Seconda del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001,
qualora ne ricorrano i presupposti;
f) autocertificazione circa la conformità del
progetto alle norme di sicurezza ed a quelle
igienico-sanitarie.
3. Entro il termine di trenta giorni deve essere
rilasciata o negata, ove previsto, l'autorizzazione
ambientale subdelegata ai Comuni ai sensi della
legge regionale n. 16/1994. Decorso tale termine si
applica il principio del silenzio assenso.
4. Per l'applicazione della presente legge, al fine
di non vanificare gli obiettivi che la stessa
intende raggiungere, quando necessario, la
commissione sismica regionale rilascia il relativo
parere nel termine massimo improrogabile di 60
giorni. Decorso inutilmente tale termine si applica
il principio del silenzio assenso.
5. L'esecuzione dei lavori è in ogni caso
subordinata agli adempimenti previsti dall'articolo
90, comma 9, lettera c), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro).
6. La conformità delle opere realizzate rispetto al
progetto e alla relazione tecnica di cui al comma 2,
lettera b), nonché l'attestato di qualificazione
energetica dell'edificio come realizzato devono
essere asseverati dal direttore dei lavori e
presentati al Comune di competenza contestualmente
alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere
aggiuntivo per il committente.
7. Le istanze possono essere trasmesse al Comune,
ove possibile, con modalità telematica, tramite il
sistema di gestione del procedimento del Comune
medesimo o, in alternativa, tramite posta
elettronica certificata.
Art. 9 - Oneri
1. Per gli interventi di cui all'articolo 2 il
contributo del costo di costruzione, ove dovuto, è
commisurato a quello spettante per il solo
ampliamento, ridotto del 20 per cento.
2. Il contributo del costo di costruzione dovuto per
gli interventi di cui all'articolo 3 è determinato
in ragione del 60 per cento per la parte eseguita in
ampliamento.
3. È dovuto per intero il contributo per gli oneri
di urbanizzazione per gli interventi di mutamento di
destinazione d'uso di cui all'articolo 2, commi 9 e
10, ed all'articolo 3, comma 6.
4. I Comuni possono stabilite ulteriori riduzioni
del contributo del costo di costruzione e degli
oneri di urbanizzazione, ove applicabili.
5. Le riduzioni del contributo del costo di
costruzione disciplinate dai commi precedenti sono
applicate anche agli interventi conformi alle
previsioni dei regolamenti comunali e degli
strumenti urbanistici e territoriali comunali,
provinciali e regionali, qualora abbiano le medesime
caratteristiche degli interventi disciplinati negli
articoli 2 e 3.
6. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3
sussiste l'obbligo di reperimento di spazi per
parcheggi pertinenziali nella misura prevista dalla
normativa vigente, per la parte ampliata e per le
modifiche di destinazione d'uso. Nell'ipotesi di cui
all'articolo 2, qualora sia dimostrata
l'impossibilità per mancanza di spazi idonei di
assolvere tale obbligo, gli interventi sono
consentiti previo versamento al Comune di una somma
calcolata secondo il costo di costruzione per
edilizia residenziale pubblica agevolata, recepito
dalla Regione, per metro quadrato di spazio dei
parcheggi da reperire. Tale somma deve essere
destinata alla realizzazione di parcheggi da parte
del Comune.
7. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3,
ove dovuto, vi è l'obbligo di provvedere al
reperimento delle aree da destinare a standard nella
misura minima disposta dal decreto ministeriale n.
1444/1968, per la sola parte ampliata. Qualora sia
dimostrata l'impossibilità per mancanza di spazi
idonei di assolvere tale obbligo, gli interventi
sono consentiti previo versamento al Comune di una
somma calcolata in base ai costi correnti di
esproprio all'interno dell'area interessata
dall'intervento. La relativa somma deve essere
destinata alla realizzazione, da parte del Comune,
delle infrastrutture di cui al decreto ministeriale
n. 1444/1968.
Art. 10 - Elenchi
1. I Comuni provvedono ad istituire l'elenco degli
interventi realizzati ai sensi degli articoli 2 e 3
per evitare che, mediante interventi successivi,
siano superati i limiti previsti dagli stessi
articoli.
Art. 11 - Ambito di applicazione
1. Le denunce di inizio attività di tutti gli
interventi di cui alla presente legge devono essere
presentate entro 24 mesi dal termine di cui
all'articolo 18.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge, fatto
salvo quanto previsto ai successivi commi, si
applicano anche agli edifici soggetti a specifiche
forme di tutela, a condizione che gli interventi
siano espressamente autorizzati dall'autorità
competente alla relativa tutela, in conformità della
normativa statale, regionale o degli strumenti
urbanistici e territoriali, salvo il caso di
inadempienza di cui all'articolo 8, comma 3, per il
quale l'interessato può richiedere direttamente
l'autorizzazione ambientale alla Soprintendenza per
i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise. In
questo caso l'autorizzazione rilasciata dalla
Soprintendenza sostituisce anche quella subdelegata
ai Comuni ai sensi della legge regionale n. 16/1994.
3. I Comuni, con motivata deliberazione del
consiglio comunale da assumere entro il termine
perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, possono escludere
l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 2,
3 e 6 in relazione a singole zone urbanistiche del
proprio territorio sulla base di specifiche
valutazioni di carattere urbanistico, edilizio,
paesaggistico, ambientale. Con la stessa
deliberazione i consigli comunali possono
individuare ambiti di aree degradate da
riqualificare e da assoggettare a piani esecutivi
nei quali gli interventi possono essere favoriti con
le premialità fissate nell'articolo 3 purché vengano
reperite, individuate per intero e gratuitamente
cedute al Comune le aree per standard così come
imposte dal decreto ministeriale n. 1444/1968, oltre
alla previsione della corretta viabilità principale.
Negli stessi ambiti, il Comune, compatibilmente con
i propri programmi costruttivi e su richiesta dei
proprietari, può disporre di riservare una
percentuale del 20 per cento della nuova volumetria
ad edilizia convenzionata con le conseguenti
ulteriori agevolazioni previste dalla legislazione
vigente in materia. In tali ambiti gli ampliamenti
consentiti dalla presente legge possono essere
realizzati con corpi edilizi separati purché
conformi ai parametri dettati dallo strumento
urbanistico.
4. Non può essere riconosciuto alcun aumento di
volume o di superficie nei centri storici, ai
fabbricati anche parzialmente abusivi, non sanabili
e soggetti all'obbligo della demolizione così come
agli edifici che sorgono su aree dichiarate
inedificabili per legge, sentenza o provvedimento
amministrativo o dallo strumento urbanistico.
5. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali
o vincolate a uso pubblico, gli interventi di cui
agli articoli 2, 3, 6 e 7 sono subordinati allo
specifico assenso dell'ente titolare della proprietà
demaniale o tutore del vincolo.
6. La presente legge non può derogare alle
disposizioni regionali in materia di programmazione,
insediamento ed apertura di grandi strutture di
vendita, centri commerciali e parchi commerciali.
7. È fatto salvo quanto stabilito dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per gli immobili
aventi valore culturale o paesaggistico.
Art. 12 - Interventi per favorire l'edilizia
scolastica e l'edilizia delle strutture sanitarie
pubbliche
1. Al fine di accelerare il conseguimento della
qualità e della sicurezza degli immobili scolastici,
nonché al fine di garantire in maniera ottimale il
diritto allo studio, è consentito il mutamento di
destinazione d'uso, attuato anche con esecuzione di
opere edilizie, di immobili realizzati in conformità
allo strumento urbanistico comunale aventi
caratteristiche antisismiche e di sicurezza,
adeguati o da adeguare al decreto ministeriale del
14 gennaio 2008 ed al superamento delle barriere
architettoniche ed aventi caratteristiche
strumentali tali da poter essere destinati a scuole,
a casa dello studente o a strutture sanitarie
pubbliche.
2. La Regione, d'intesa con gli enti interessati,
può promuovere sui cespiti e sulle aree destinate
dallo strumento urbanistico a scuola un programma di
interventi di cui agli articoli 2 e 3. Detti
interventi possono essere attuati anche con il
ricorso agli istituti di cui agli articoli 53, comma
6, e 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modifiche ed integrazioni, della
disciplina degli accordi di programma di cui alla
legge regionale n. 17/1999 o di altri istituti
negoziali previsti dalla normativa vigente.
3. Gli interventi di cui all'articolo 3, che
interessano cespiti immobiliari che complessivamente
eccedano i 20.000 metri cubi, sono autorizzati ad
una ulteriore premialità in cubatura fino al 20 per
cento, a condizione che la stessa sia destinata a
finanziare interventi per il conseguimento delle
finalità di realizzazione ex-novo o di adeguamento
sismico di immobili scolastici o case dello
studente, anche attraverso il cofinanziamento tra
enti e l'attivazione del percorso degli accordi di
programma di cui alla legge regionale n. 17/1999.
4. Gli interventi di cui all'articolo 3 che
interessano cespiti immobiliari di proprietà
pubblica sono autorizzati ad un ulteriore incremento
di cubatura fino al 50 per cento, a condizione che
lo stesso sia destinato a realizzare interventi per
il conseguimento delle finalità di realizzazione
ex-novo o di adeguamento sismico di immobili
scolastici o case dello studente, anche attraverso
il cofinanziamento tra enti e l'attivazione del
percorso degli accordi di programma di cui alla
legge regionale n. 17/1999.
5. Tutti gli interventi di edilizia pubblica devono
prevedere il risparmio idrico, con il rispetto di
salvaguardia igienico-sanitario.
Art. 13 - Disciplina del mutamento di
destinazione degli immobili
1. Il mutamento di destinazione d'uso, connesso alla
realizzazione di opere edilizie, è soggetto al
titolo abilitativi previsto per gli interventi ai
quali è connesso, la cui disciplina è lasciata alle
amministrazioni comunali competenti.
2. Il mutamento di destinazione d'uso di immobili
edificati conformemente allo strumento urbanistico,
non connesso alla realizzazione di opere edilizie e
che non comporti trasformazione dell'aspetto
esteriore e la realizzazione di volumi e superfici,
è soggetto a denuncia di inizio attività (DIA) ed è
sempre ammesso quando:
a) intervenga indifferentemente tra le destinazioni
residenziali, direzionali, ricettive e commerciali;
b) restino assicurate le quantità minime di spazi
pubblici riservate alle attività collettive, a verde
pubblico, a parcheggi previsti per la nuova
destinazione dal decreto ministeriale n. 1444/1968 e
dallo strumento urbanistico vigente nel Comune
interessato dall'intervento.
3. Il Comune, qualora nei tempi di cui alla DIA
accerti la materiale impossibilità del reperimento
totale o parziale degli standard dell'area o
edificio interessati dal mutamento di destinazione
d'uso, può, alternativamente, o accettare la
cessione di altra area idonea nel territorio
comunale o chiedere che venga corrisposta
all'amministrazione una somma commisurata al valore
economico dell'area da acquisire, da determinare in
base ai costi medi di esproprio applicati
nell'ultimo triennio all'interno dell'area oggetto
del mutamento d'uso. Gli importi corrisposti a tale
titolo sono impiegati dal Comune per implementare da
dotazione di standard.
Art. 14 - Recupero degli insediamenti abusivi
1. I Comuni, entro il termine di 120 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge,
dovranno obbligatoriamente approvare la disciplina
per il recupero urbanistico degli insediamenti
edilizi abusivi perimetrati in ottemperanza ai
criteri stabiliti dall'articolo 5 della legge
regionale 14 maggio 1985, n. 17, approvando le
varianti di cui agli articoli 10, 11 e 12 della
medesima legge regionale e classificando le aree
perimetrate come zone omogenee di tipo B e C di cui
al decreto ministeriale n. 1444/1968, in base alle
caratteristiche dell'insediamento stesso.
Art. 15 - Completamento delle opere di cui alla
legge regionale 4 agosto 1998, n. 14
1. Le varianti relative agli interventi costruttivi
approvati ai sensi della legge regionale 4 agosto
1998, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni,
sono definitive.
2. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, per il
completamento degli interventi di cui al comma 1 i
Comuni rilasciano, a richiesta dell'interessato, per
la parte non eseguita, il relativo permesso di
costruire.
3. La durata del vincolo di destinazione d'uso
dell'immobile previsto dalla legge di cui al comma 1
inizia a decorrere dalla data di ultimazione dei
lavori.
Art. 16 - Definizioni dei parametri urbanistici
ed edilizi, degli interventi edilizi, delle
destinazioni d'uso degli immobili
1. Ai fini della presente legge si fa riferimento,
per le definizioni dei parametri urbanistici ed
edilizi, degli interventi edilizi e delle
destinazioni d'uso, alla legge 17 agosto 1942, n.
1150; al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444; al decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 1996, n. 610, ed al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modifiche ed integrazioni.
Art. 17 - Modifica dell'art. 2 della legge
regionale n. 16/1994
1. La lettera i) dell'articolo 2 della legge
regionale 12 settembre 1994, n. 16, è sostituita
dalla seguente:
"i) i pareri di cui all'art. 32 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, qualora vi sia aumento di
volumetria".
Art. 18 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
L'efficacia degli articoli 2 e 3 è differita al
sessantesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione della legge.