Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009,
n. 43-11965
Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni
in materia di rendimento energetico
nell'edilizia". Disposizioni attuative in materia di
certificazione energetica degli edifici ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettere d), e) ed f).
A relazione degli Assessori Bairati, De Ruggiero:
La legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 e s.m.i.,
recante “Disposizioni in materia di
rendimento energetico nell'edilizia”, sulla base
della clausola di cedevolezza espressamente
richiamata dall’articolo 17 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., dà attuazione alla
direttiva 2002/91/CE dettando, tra le altre, norme
in materia di certificazione energetica degli
edifici.
A seguito dell’emanazione del decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115 (Attuazione della
direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE) che fissa i
requisiti dei certificatori energetici e del decreto
ministeriale 26 giugno 2009 che approva le Linee
guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici, il disegno di legge regionale n. 599
(Disposizioni collegate alla manovra finanziaria
per l’anno 2009) approvato dal Consiglio regionale
in data 29 luglio 2009 ha apportato modifiche
alle norme della l.r. 13/2007 dedicate alla
certificazione energetica.
In particolare l’articolo 30 del citato disegno di
legge ha:
- riformulato il comma 2 dell’articolo 6, comma 2,
della l.r. 13/2007, dedicato ai professionisti
abilitati al rilascio dell’attestato di
certificazione energetica, al fine di allineare i
requisiti dei
certificatori energetici con quanto previsto in
proposito dal citato d.lgs. 115/2008;
- abrogato i commi 2 e 3 dell’articolo 21 della l.r.
13/2007 che stabilivano i termini di decorrenza
dell’obbligo di allegazione o messa a disposizione
dell’attestato di certificazione energetica per
gli edifici di nuova costruzione o soggetti a
ristrutturazione edilizia e per le transazioni
immobiliari, differenziando gli stessi termini a
seconda che i contratti di compravendita e di
locazione avessero ad oggetto edifici nuovi o
edifici esistenti;
- espunto dai commi 12 e 13 dell’articolo 20 della
l.r. 13/2007, relativo alle sanzioni, i richiami
alla normativa statale che, prima dell’intervento
abrogativo operato dall’articolo 35 del d.l.
112/2008 convertito dalla legge 133/2008, sanciva la
nullità dei contratti di compravendita e
locazione previsti nei casi di mancata allegazione
dell’attestato di certificazione energetica.
Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere d), e)
ed f) ed in attuazione dei commi 9 e 12
dell’articolo 5 e del comma 1, lettera b),
dell’articolo 6 della l.r. 13/2007 come modificata
dal
disegno di legge n. 599 approvato, le disposizioni
allegate al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale intendono quindi rendere operativo il
sistema di certificazione energetica in Piemonte
disciplinando:
a) l'elenco dei professionisti abilitati al rilascio
dell'attestato di certificazione energetica;
b) l’elenco dei soggetti in possesso di titoli di
studio tecnico – scientifici;
c) le modalità di svolgimento del corso di
formazione;
d) il modello dell'attestato di certificazione
energetica e gli aspetti ad esso connessi;
e) la procedura di calcolo delle prestazioni
energetiche da utilizzare per la certificazione;
f) il Sistema informativo per la certificazione
energetica degli edifici.
Considerato che le predette disposizioni attuative
in materia di certificazione energetica, con
nota del 16 giugno 2009, prot. n. 12664 della
Direzione Ambiente, sono state inviate al Ministero
dello Sviluppo Economico per la notificazione alla
Commissione europea ai sensi della Direttiva
1998/34/CE e s.m.i. che prevede una procedura di
informazione nel settore delle norme e
regolamentazioni tecniche;
rilevato che l’entrata in vigore della disposizioni
allegate deve essere quindi differita ad una
data successiva alla conclusione della procedura di
notifica, prevista – come da comunicazione della
Commissione europea – per il 25 settembre 2009;
valutata peraltro l’opportunità di approvare sin da
ora le disposizioni allegate al fine di
renderle conoscibili con adeguato anticipo, in
considerazione dell’impatto che le stesse avranno
sui
cittadini e sul mercato immobiliare;
dato comunque atto che fino alla data di entrata in
vigore delle allegate disposizioni si
applicherà la normativa nazionale in materia, ivi
comprese le Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici approvate
con il decreto ministeriale 26 giugno 2009;
ritenuto peraltro di dover disporre che le
certificazioni energetiche emesse prima dell’entrata
in vigore della presente deliberazione siano
trasmesse a cura dei certificatori al Settore
Politiche
Energetiche della Direzione Ambiente, al fine di
assicurare l’implementazione del relativo Sistema
informativo regionale;
acquisito il parere della Conferenza permanente
Regione – Autonomie locali in data 3
luglio 2009;
acquisito il parere delle Commissioni Consiliari
competenti in data 24 luglio 2009;
visto il d. lgs. 192/2005 e s.m.i.;
vista la l.r. 13/2007 e s.m.i.;
visto il d.lgs. 115/2008;
visto il d.m. 26 giugno 2009;
visto l’articolo 16 della l.r. 23/2008.
Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voto
unanime espresso nelle forme di legge,
delibera
a) di approvare, per le motivazioni indicate in
premessa, le disposizioni attuative dell’articolo
21,
comma 1, lettere d), e) ed f), della legge regionale
28 maggio 2007 n. 13, recante “Disposizioni
in materia di rendimento energetico nell'edilizia”,
come da allegato alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;
b) di stabilire che l’entrata in vigore della
presente deliberazione decorre dal 1° ottobre 2009,
trascorso senza rilievi il termine previsto per la
conclusione della procedura di notifica attivata
ai sensi della Direttiva 1998/34/CE e s.m.i.;
c) di dare atto che sino alla data di entrata in
vigore della presente deliberazione si applica la
normativa nazionale in materia, ivi comprese le
Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici approvate con il decreto
ministeriale 26 giugno 2009;
d) di disporre che le certificazioni energetiche
emesse prima dell’entrata in vigore della presente
deliberazione siano trasmesse a cura dei
certificatori al Settore Politiche Energetiche della
Direzione Ambiente, al fine di assicurare
l’implementazione del relativo Sistema informativo
regionale.