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   Focus Gazzetta e Bollettini Ufficiali   

Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965

Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico
nell'edilizia". Disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettere d), e) ed f).


A relazione degli Assessori Bairati, De Ruggiero:

La legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 e s.m.i., recante “Disposizioni in materia di
rendimento energetico nell'edilizia”, sulla base della clausola di cedevolezza espressamente
richiamata dall’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., dà attuazione alla
direttiva 2002/91/CE dettando, tra le altre, norme in materia di certificazione energetica degli
edifici.
A seguito dell’emanazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della
direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE) che fissa i requisiti dei certificatori energetici e del decreto
ministeriale 26 giugno 2009 che approva le Linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici, il disegno di legge regionale n. 599 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria
per l’anno 2009) approvato dal Consiglio regionale in data 29 luglio 2009 ha apportato modifiche
alle norme della l.r. 13/2007 dedicate alla certificazione energetica.
In particolare l’articolo 30 del citato disegno di legge ha:
- riformulato il comma 2 dell’articolo 6, comma 2, della l.r. 13/2007, dedicato ai professionisti
abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica, al fine di allineare i requisiti dei
certificatori energetici con quanto previsto in proposito dal citato d.lgs. 115/2008;
- abrogato i commi 2 e 3 dell’articolo 21 della l.r. 13/2007 che stabilivano i termini di decorrenza
dell’obbligo di allegazione o messa a disposizione dell’attestato di certificazione energetica per
gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia e per le transazioni
immobiliari, differenziando gli stessi termini a seconda che i contratti di compravendita e di
locazione avessero ad oggetto edifici nuovi o edifici esistenti;
- espunto dai commi 12 e 13 dell’articolo 20 della l.r. 13/2007, relativo alle sanzioni, i richiami
alla normativa statale che, prima dell’intervento abrogativo operato dall’articolo 35 del d.l.
112/2008 convertito dalla legge 133/2008, sanciva la nullità dei contratti di compravendita e
locazione previsti nei casi di mancata allegazione dell’attestato di certificazione energetica.
Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere d), e) ed f) ed in attuazione dei commi 9 e 12
dell’articolo 5 e del comma 1, lettera b), dell’articolo 6 della l.r. 13/2007 come modificata dal
disegno di legge n. 599 approvato, le disposizioni allegate al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale intendono quindi rendere operativo il sistema di certificazione energetica in Piemonte
disciplinando:
a) l'elenco dei professionisti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica;
b) l’elenco dei soggetti in possesso di titoli di studio tecnico – scientifici;
c) le modalità di svolgimento del corso di formazione;
d) il modello dell'attestato di certificazione energetica e gli aspetti ad esso connessi;
e) la procedura di calcolo delle prestazioni energetiche da utilizzare per la certificazione;
f) il Sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici.
Considerato che le predette disposizioni attuative in materia di certificazione energetica, con
nota del 16 giugno 2009, prot. n. 12664 della Direzione Ambiente, sono state inviate al Ministero
dello Sviluppo Economico per la notificazione alla Commissione europea ai sensi della Direttiva
1998/34/CE e s.m.i. che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e
regolamentazioni tecniche;
rilevato che l’entrata in vigore della disposizioni allegate deve essere quindi differita ad una
data successiva alla conclusione della procedura di notifica, prevista – come da comunicazione della
Commissione europea – per il 25 settembre 2009;
valutata peraltro l’opportunità di approvare sin da ora le disposizioni allegate al fine di
renderle conoscibili con adeguato anticipo, in considerazione dell’impatto che le stesse avranno sui
cittadini e sul mercato immobiliare;
dato comunque atto che fino alla data di entrata in vigore delle allegate disposizioni si
applicherà la normativa nazionale in materia, ivi comprese le Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici approvate con il decreto ministeriale 26 giugno 2009;
ritenuto peraltro di dover disporre che le certificazioni energetiche emesse prima dell’entrata
in vigore della presente deliberazione siano trasmesse a cura dei certificatori al Settore Politiche
Energetiche della Direzione Ambiente, al fine di assicurare l’implementazione del relativo Sistema
informativo regionale;
acquisito il parere della Conferenza permanente Regione – Autonomie locali in data 3
luglio 2009;
acquisito il parere delle Commissioni Consiliari competenti in data 24 luglio 2009;
visto il d. lgs. 192/2005 e s.m.i.;
vista la l.r. 13/2007 e s.m.i.;
visto il d.lgs. 115/2008;
visto il d.m. 26 giugno 2009;
visto l’articolo 16 della l.r. 23/2008.
Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,
delibera
a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le disposizioni attuative dell’articolo 21,
comma 1, lettere d), e) ed f), della legge regionale 28 maggio 2007 n. 13, recante “Disposizioni
in materia di rendimento energetico nell'edilizia”, come da allegato alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;
b) di stabilire che l’entrata in vigore della presente deliberazione decorre dal 1° ottobre 2009,
trascorso senza rilievi il termine previsto per la conclusione della procedura di notifica attivata
ai sensi della Direttiva 1998/34/CE e s.m.i.;
c) di dare atto che sino alla data di entrata in vigore della presente deliberazione si applica la
normativa nazionale in materia, ivi comprese le Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici approvate con il decreto ministeriale 26 giugno 2009;
d) di disporre che le certificazioni energetiche emesse prima dell’entrata in vigore della presente
deliberazione siano trasmesse a cura dei certificatori al Settore Politiche Energetiche della
Direzione Ambiente, al fine di assicurare l’implementazione del relativo Sistema informativo
regionale.

 
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