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   Focus Gazzetta e Bollettini Ufficiali   
Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20

Norme per la pianificazione paesaggistica.


Capo I
Piano paesaggistico
territoriale regionale (PPTR)


Art.1
(Finalità del piano paesaggistico)

1. Al fine di assicurare la tutela e la conservazione dei valori ambientali e l’identità sociale e culturale e lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, la Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), conformemente ai principi espressi nell’articolo 9 della Costituzione, nella Convenzione europea relativa al paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e nell’articolo 2 dello Statuto regionale.


Art. 2
(Procedimento di approvazione e variazione)

1. Fatti salvi gli adempimenti previsti dal d.lgs. 42/2004, la Regione promuove il più ampio coinvolgimento dell’intera comunità regionale nella definizione degli obiettivi, contenuti e indirizzi del PPTR. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale, o l’Assessore regionale competente, convoca la Conferenza regionale, anche articolata per aree territoriali e in diverse fasi temporali, alla quale partecipano i rappresentanti degli enti statali e locali, le associazioni, le forze sociali, economiche e professionali. I medesimi obiettivi sono altresì perseguiti mediante idonei strumenti, anche informatici, e di sostegno all’attivazione di processi locali di partecipazione.

2. La Giunta regionale, tenendo conto delle risultanze della Conferenza regionale, adotta lo schema di PPTR, che è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e in ogni sua parte sul sito Internet della Regione Puglia.. Dell’avvenuta pubblicazione viene dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nonché su un quotidiano diffuso in ciascuna provincia.

3. Al fine di assicurare la concertazione istituzionale, il Presidente della Giunta regionale sottopone lo schema di PPTR alla cabina di regia di cui alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), e indice con proprio decreto una Conferenza di servizi, alla quale partecipano rappresentanti delle amministrazioni statali, dei soggetti pubblici e degli organismi di diritto pubblico con competenze di settore incidenti sul territorio della Regione Puglia, per acquisirne previamente le manifestazioni di interesse.
4. La Giunta regionale, tenendo conto delle risultanze emerse dalla Conferenza regionale, dalla Cabina di regia e dalla Conferenza di servizi, adotta il PPTR e lo trasmette al Consiglio regionale nonché a tutti i Comuni ai fini della pubblicazione del relativo avviso all’albo pretorio e di ogni sua parte sul sito Internet della Regione Puglia per la durata di trenta giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Regione entro il trentesimo giorno successivo al periodo di pubblicazione.

5. La Commissione consiliare competente, entro trenta giorni, esprime il proprio parere sul PPTR, che viene trasmesso alla Giunta regionale. 

6. Tenuto conto del parere della Commissione e valutate, a seguito di istruttoria a cura del servizio regionale competente, le osservazioni presentate ai sensi del comma 4, la Giunta regionale approva in via definitiva il PPTR entro i successivi trenta giorni.

7. Il PPTR acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

8. Le variazioni del PPTR seguono lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti. I termini sono ridotti della metà. L’aggiornamento di eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPTR che non ne alterino i contenuti sostanziali non costituiscono variante al PPTR, purché deliberato dalla Giunta regionale.

9. I Comuni e le Province adeguano i propri piani urbanistici e territoriali alle previsioni del PPTR entro un anno dalla data della sua entrata in vigore assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo nei modi stabiliti dallo stesso PPTR. Entro il medesimo termine, la Regione provvede al coordinamento e alla verifica di coerenza degli atti della programmazione e della pianificazione regionale con le previsioni del PPTR.




Capo II
Osservatorio regionale della Puglia
per la qualità del paesaggio
e per i beni culturali


Art. 3
(Istituzione dell’Osservatorio)

1. Ai sensi dell’articolo 133 del d.lgs. 42/2004 è istituito l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali, di seguito denominato semplicemente “Osservatorio”.


Art. 4
(Finalità e funzioni dell’Osservatorio)

1. L’Osservatorio ha funzioni conoscitive e propositive per la conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e dei beni culturali della Regione e dei caratteri identitari di ciascun ambito del territorio regionale, il perseguimento di adeguati obiettivi di qualità, la riqualificazione e la ricostruzione dei paesaggi compromessi o degradati urbani e rurali, nonché la sensibilizzazione e mobilitazione partecipativa della società pugliese verso un quadro di sviluppo sostenibile e tutela ambientale.

2. Nell’ambito della funzione di cui al comma 1, al fine di garantire, in concorso con lo Stato, la conservazione, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali esistenti sul territorio pugliese, l’Osservatorio si avvale del Centro di documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali, istituito dall’articolo 22 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006), presso il Servizio beni culturali della Regione Puglia.

3. L’Osservatorio, nell’ambito delle funzioni di cui al comma 1:
a) svolge studi, analisi e ricerche sul paesaggio e sui beni culturali della Regione, controllandone l’evoluzione e individuando i fattori che ne determinano e condizionano la trasformazione, avvalendosi del supporto del sistema universitario e di ricerca regionale e della collaborazione degli uffici ministeriali periferici preposti alla tutela;
b) formula proposte per la definizione delle politiche di conservazione e valorizzazione del paesaggio ai sensi del comma 1 dell’articolo 133 del d.lgs. 42/2004;
c) favorisce lo scambio di conoscenze e la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche statali e locali, le università e gli organismi di ricerca, i settori professionali, l’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e la società civile soprattutto allo scopo di promuovere un uso consapevole del territorio e la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale della regione;
d) promuove attività di sensibilizzazione della società pugliese finalizzate alla salvaguardia e al recupero dei valori espressi dal patrimonio paesaggistico e culturale quale presupposto per la definizione e attuazione di politiche di conservazione, gestione e pianificazione del territorio informate a criteri di qualità e sostenibilità;
e) attraverso una costante attività di monitoraggio, acquisisce ed elabora informazioni sullo stato e sull’evoluzione del paesaggio al fine del periodico aggiornamento ed eventuale variazione del PPTR di cui all’articolo 1;
f) cura l’aggiornamento della Carta dei beni culturali della Puglia; con particolare riguardo all’ambito culturale, oltre a quanto previsto nelle lettere a), b), c), il Centro di documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali svolge le funzioni che saranno dettagliate nel regolamento di attuazione;
g) elabora con cadenza annuale un rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio;
h) raccoglie le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli enti delegati.



Art. 5
(Assetto organizzativo dell’Osservatorio)

1. L’Osservatorio è un ufficio regionale incardinato strutturalmente e funzionalmente all’interno del Servizio competente e opera in stretta collaborazione con il Centro di documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali della Puglia.

2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l’Osservatorio si avvale del supporto di un comitato di esperti composto da personalità di elevata e comprovata competenza scientifica e professionale nel campo.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla lett. c) del comma 2 dell’articolo 4, la Regione istituisce la Consulta regionale per il paesaggio e i beni culturali.

4. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato di esperti e della Consulta sono definiti da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale.

5. Le funzioni, l’organizzazione del Centro per la documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali della Puglia, la composizione, le modalità di funzionamento dello stesso e le interconnessioni funzionali con l’Osservatorio sono determinati dalla Giunta regionale con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 6
(Norme finanziarie relative
all’istituzione dell’Osservatorio)

1. Agli oneri rivenienti dall’applicazione della presente legge, limitatamente all’esercizio finanziario 2009, si fa fronte con uno stanziamento complessivo di euro 20 mila nel bilancio regionale 2009, sul capitolo di nuova istituzione n. 574040, denominato “Spese di funzionamento dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali”, unità previsionale di base 03.03.01, mediante prelievo di pari importo dal capitolo 574010 “Spesa per la redazione del documento regionale di assetto generale (DRAG)”. Per i successivi esercizi finanziari si farà fronte nei limiti di stanziamento del capitolo di nuova istituzione.

2. Ai sensi dell’articolo 120 del d.lgs. 42/2004, l’Osservatorio può stipulare contratti di sponsorizzazione, definendo forme di contributi in beni o servizi da parte di soggetti privati alle iniziative svolte con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività dei soggetti medesimi all’iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere dell’attività culturale promossa, in conformità alle previsioni del d.lgs. 42/2004 e del piano paesaggistico regionale.


Capo III
Disposizioni in materia
di autorizzazione paesaggistica


Art. 7
(Autorizzazione paesaggistica
per la trasformazione degli immobili
soggetti a tutela paesaggistica)

1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi del comma 6 dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004, nei termini previsti dallo stesso decreto, a far data dal 1° luglio 2009, è in capo alla Regione per:
a) le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idrauliche di interesse regionale;
b) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 40 mila metri quadrati;
c) impianti di produzione di energia con potenza nominale superiore a 10 Megawatt.

2. Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre agli interventi elencati all’articolo 149 del d.lgs. 42/2004, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico-sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la relativa realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra.

3. Nei casi non elencati dal comma 1, nei termini previsti dall’articolo 146 del d.lgs. 42/2004, a far data dal 1° luglio 2009 il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla l.r. 36/2008, ai comuni associati a norma del comma 2 dell’articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempreché questi abbiano istituito la commissione prevista dall’articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

4. I Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui all’articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004.

5. Ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è la rispettiva Provincia purché abbia approvato il piano di coordinamento territoriale provinciale previsto dall’articolo 6 della legge regionale 20 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), abbia istituito la Commissione prevista dall’articolo 8 e disponga di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004.

6. In assenza delle condizioni richieste ai commi precedenti, il potere di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica resta attribuito alla Regione, che lo esercita avvalendosi dei propri uffici, con il supporto del Comitato urbanistico regionale istituito dalla legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico regionale).
Art. 8
(Commissioni locali per il paesaggio)

1. Gli enti delegati al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica istituiscono, preferibilmente in forma associata, la commissione locale per il paesaggio a norma dell’articolo 148 del d.lgs. 42/2004, che esprime parere nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

2. Le commissioni per il paesaggio sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. In particolare ne fanno parte esperti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale.

3. I componenti di ciascuna commissione, in numero minimo di tre, devono rappresentare la pluralità delle competenze elencate al comma 2. Essi durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Ai lavori della commissione partecipa il responsabile dell’ufficio cui è demandato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica senza diritto di voto.

4. I comuni o le loro associazioni disciplinano il funzionamento e la composizione della commissione locale per il paesaggio.

5. I comuni trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curricula.


Art. 9
(Rilascio dell’autorizzazione paesaggistica)

1. L’ente delegato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica deve possedere i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica stabiliti dal comma 3 dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004
2. Al fine di garantire la differenziazione tra attività di tutela del paesaggio ed esercizio di funzioni in materia urbanistico-edilizia, i comuni singoli e quelli che esercitano in forma associata le attribuzioni delegate dalla presente legge assumono i necessari provvedimenti per assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scentifiche nonché per garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.


Art. 10
(Procedimento di delega)

1. Con deliberazione di Giunta regionale, da assumere entro il 31.12.2009, la Regione effettua la ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica stabiliti dai precedenti articoli e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio e attribuisce la delega prevista dalla presente legge disciplinandone le modalità di esercizio nel rispetto dell’autonomia organizzatoria dei comuni.


Capo IV
Disposizioni finali


Art. 11
(Norme finali)

1. L’articolo 23 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), è abrogato.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 2 della presente legge, è fatta salva l’attività già svolta per la promozione della partecipazione al processo di piano, ivi comprese le Conferenze già espletate.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 ottobre 2009

INTRONA



INDICE


Capo I - Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR)

Art. 1 - (Finalità del piano paesaggistico)
Art. 2 - (Procedimento di approvazione e variazione)


Capo II - Osservatorio regionale della Puglia per la qualità del paesaggio e per i beni culturali

Art. 3 - (Istituzione dell’Osservatorio)
Art. 4 - (Finalità e funzioni dell’Osservatorio)
Art. 5 - (Assetto organizzativo dell’Osservatorio)
Art. 6 - (Norme finanziarie relative all’istituzione dell’Osservatorio)


Capo III - Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica

Art. 7 - (Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica)
Art. 8 - (Commissioni locali per il paesaggio)
Art. 9 - (Rilascio dell’autorizzazione paesaggistica)
Art.10 - (Procedimento di delega)


Capo IV - Disposizioni finali

Art. 11 - (Norme finali)

 
 
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