Norme per la pianificazione paesaggistica.
Capo I
Piano paesaggistico
territoriale regionale (PPTR)
Art.1
(Finalità del piano paesaggistico)
1. Al fine di assicurare la tutela e la
conservazione dei valori ambientali e
l’identità sociale e culturale e lo
sviluppo sostenibile del territorio
regionale, la Regione, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della
presente legge, approva il Piano
paesaggistico territoriale regionale
(PPTR) ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137), conformemente ai principi
espressi nell’articolo 9 della
Costituzione, nella Convenzione europea
relativa al paesaggio, firmata a Firenze
il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi
della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e
nell’articolo 2 dello Statuto regionale.
Art. 2
(Procedimento di approvazione e
variazione)
1. Fatti salvi gli adempimenti previsti
dal d.lgs. 42/2004, la Regione promuove
il più ampio coinvolgimento dell’intera
comunità regionale nella definizione
degli obiettivi, contenuti e indirizzi
del PPTR. A tal fine, il Presidente
della Giunta regionale, o l’Assessore
regionale competente, convoca la
Conferenza regionale, anche articolata
per aree territoriali e in diverse fasi
temporali, alla quale partecipano i
rappresentanti degli enti statali e
locali, le associazioni, le forze
sociali, economiche e professionali. I
medesimi obiettivi sono altresì
perseguiti mediante idonei strumenti,
anche informatici, e di sostegno
all’attivazione di processi locali di
partecipazione.
2. La Giunta regionale, tenendo conto
delle risultanze della Conferenza
regionale, adotta lo schema di PPTR, che
è pubblicato per estratto sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia e in ogni
sua parte sul sito Internet della
Regione Puglia.. Dell’avvenuta
pubblicazione viene dato avviso sulla
Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana nonché su un quotidiano diffuso
in ciascuna provincia.
3. Al fine di assicurare la
concertazione istituzionale, il
Presidente della Giunta regionale
sottopone lo schema di PPTR alla cabina
di regia di cui alla legge regionale 19
dicembre 2008, n. 36 (Norme per il
conferimento delle funzioni e dei
compiti amministrativi al sistema delle
autonomie locali), e indice con proprio
decreto una Conferenza di servizi, alla
quale partecipano rappresentanti delle
amministrazioni statali, dei soggetti
pubblici e degli organismi di diritto
pubblico con competenze di settore
incidenti sul territorio della Regione
Puglia, per acquisirne previamente le
manifestazioni di interesse.
4. La Giunta regionale, tenendo conto
delle risultanze emerse dalla Conferenza
regionale, dalla Cabina di regia e dalla
Conferenza di servizi, adotta il PPTR e
lo trasmette al Consiglio regionale
nonché a tutti i Comuni ai fini della
pubblicazione del relativo avviso
all’albo pretorio e di ogni sua parte
sul sito Internet della Regione Puglia
per la durata di trenta giorni, durante
i quali chiunque può prenderne visione e
presentare osservazioni indirizzate al
Presidente della Regione entro il
trentesimo giorno successivo al periodo
di pubblicazione.
5. La Commissione consiliare competente,
entro trenta giorni, esprime il proprio
parere sul PPTR, che viene trasmesso
alla Giunta regionale.
6. Tenuto conto del parere della
Commissione e valutate, a seguito di
istruttoria a cura del servizio
regionale competente, le osservazioni
presentate ai sensi del comma 4, la
Giunta regionale approva in via
definitiva il PPTR entro i successivi
trenta giorni.
7. Il PPTR acquista efficacia dal giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia.
8. Le variazioni del PPTR seguono lo
stesso procedimento di cui ai commi
precedenti. I termini sono ridotti della
metà. L’aggiornamento di eventuali
tematismi rispetto alle cartografie del
PPTR che non ne alterino i contenuti
sostanziali non costituiscono variante
al PPTR, purché deliberato dalla Giunta
regionale.
9. I Comuni e le Province adeguano i
propri piani urbanistici e territoriali
alle previsioni del PPTR entro un anno
dalla data della sua entrata in vigore
assicurando la partecipazione degli
organi ministeriali al procedimento
medesimo nei modi stabiliti dallo stesso
PPTR. Entro il medesimo termine, la
Regione provvede al coordinamento e alla
verifica di coerenza degli atti della
programmazione e della pianificazione
regionale con le previsioni del PPTR.
Capo II
Osservatorio regionale della Puglia
per la qualità del paesaggio
e per i beni culturali
Art. 3
(Istituzione dell’Osservatorio)
1. Ai sensi dell’articolo 133 del d.lgs.
42/2004 è istituito l’Osservatorio
regionale per la qualità del paesaggio e
per i beni culturali, di seguito
denominato semplicemente “Osservatorio”.
Art. 4
(Finalità e funzioni dell’Osservatorio)
1. L’Osservatorio ha funzioni
conoscitive e propositive per la
conservazione, fruizione e
valorizzazione del patrimonio
paesaggistico e dei beni culturali della
Regione e dei caratteri identitari di
ciascun ambito del territorio regionale,
il perseguimento di adeguati obiettivi
di qualità, la riqualificazione e la
ricostruzione dei paesaggi compromessi o
degradati urbani e rurali, nonché la
sensibilizzazione e mobilitazione
partecipativa della società pugliese
verso un quadro di sviluppo sostenibile
e tutela ambientale.
2. Nell’ambito della funzione di cui al
comma 1, al fine di garantire, in
concorso con lo Stato, la conservazione,
la conoscenza e la valorizzazione dei
beni culturali esistenti sul territorio
pugliese, l’Osservatorio si avvale del
Centro di documentazione, gestione,
fruizione e valorizzazione dei beni
culturali, istituito dall’articolo 22
della legge regionale 19 luglio 2006, n.
22 (Assestamento e prima variazione di
bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2006), presso il Servizio
beni culturali della Regione Puglia.
3. L’Osservatorio, nell’ambito delle
funzioni di cui al comma 1:
a) svolge studi, analisi e ricerche sul
paesaggio e sui beni culturali della
Regione, controllandone l’evoluzione e
individuando i fattori che ne
determinano e condizionano la
trasformazione, avvalendosi del supporto
del sistema universitario e di ricerca
regionale e della collaborazione degli
uffici ministeriali periferici preposti
alla tutela;
b) formula proposte per la definizione
delle politiche di conservazione e
valorizzazione del paesaggio ai sensi
del comma 1 dell’articolo 133 del d.lgs.
42/2004;
c) favorisce lo scambio di conoscenze e
la cooperazione tra le amministrazioni
pubbliche statali e locali, le
università e gli organismi di ricerca, i
settori professionali, l’Osservatorio
nazionale per la qualità del paesaggio e
la società civile soprattutto allo scopo
di promuovere un uso consapevole del
territorio e la salvaguardia e la
valorizzazione del patrimonio
paesaggistico e culturale della regione;
d) promuove attività di
sensibilizzazione della società pugliese
finalizzate alla salvaguardia e al
recupero dei valori espressi dal
patrimonio paesaggistico e culturale
quale presupposto per la definizione e
attuazione di politiche di
conservazione, gestione e pianificazione
del territorio informate a criteri di
qualità e sostenibilità;
e) attraverso una costante attività di
monitoraggio, acquisisce ed elabora
informazioni sullo stato e
sull’evoluzione del paesaggio al fine
del periodico aggiornamento ed eventuale
variazione del PPTR di cui all’articolo
1;
f) cura l’aggiornamento della Carta dei
beni culturali della Puglia; con
particolare riguardo all’ambito
culturale, oltre a quanto previsto nelle
lettere a), b), c), il Centro di
documentazione, gestione, fruizione e
valorizzazione dei beni culturali svolge
le funzioni che saranno dettagliate nel
regolamento di attuazione;
g) elabora con cadenza annuale un
rapporto sullo stato delle politiche per
il paesaggio;
h) raccoglie le autorizzazioni
paesaggistiche rilasciate dagli enti
delegati.
Art. 5
(Assetto organizzativo
dell’Osservatorio)
1. L’Osservatorio è un ufficio regionale
incardinato strutturalmente e
funzionalmente all’interno del Servizio
competente e opera in stretta
collaborazione con il Centro di
documentazione, gestione, fruizione e
valorizzazione dei beni culturali della
Puglia.
2. Per lo svolgimento delle proprie
funzioni, l’Osservatorio si avvale del
supporto di un comitato di esperti
composto da personalità di elevata e
comprovata competenza scientifica e
professionale nel campo.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di
cui alla lett. c) del comma 2
dell’articolo 4, la Regione istituisce
la Consulta regionale per il paesaggio e
i beni culturali.
4. La composizione, i compiti e le
modalità di funzionamento del Comitato
di esperti e della Consulta sono
definiti da apposito regolamento
approvato dalla Giunta regionale.
5. Le funzioni, l’organizzazione del
Centro per la documentazione, gestione,
fruizione e valorizzazione dei beni
culturali della Puglia, la composizione,
le modalità di funzionamento dello
stesso e le interconnessioni funzionali
con l’Osservatorio sono determinati
dalla Giunta regionale con regolamento
da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
(Norme finanziarie relative
all’istituzione dell’Osservatorio)
1. Agli oneri rivenienti
dall’applicazione della presente legge,
limitatamente all’esercizio finanziario
2009, si fa fronte con uno stanziamento
complessivo di euro 20 mila nel bilancio
regionale 2009, sul capitolo di nuova
istituzione n. 574040, denominato “Spese
di funzionamento dell’Osservatorio
regionale per la qualità del paesaggio e
per i beni culturali”, unità
previsionale di base 03.03.01, mediante
prelievo di pari importo dal capitolo
574010 “Spesa per la redazione del
documento regionale di assetto generale
(DRAG)”. Per i successivi esercizi
finanziari si farà fronte nei limiti di
stanziamento del capitolo di nuova
istituzione.
2. Ai sensi dell’articolo 120 del d.lgs.
42/2004, l’Osservatorio può stipulare
contratti di sponsorizzazione, definendo
forme di contributi in beni o servizi da
parte di soggetti privati alle
iniziative svolte con lo scopo di
promuovere il nome, il marchio,
l’immagine, l’attività o il prodotto
dell’attività dei soggetti medesimi
all’iniziativa oggetto del contributo,
in forme compatibili con il carattere
dell’attività culturale promossa, in
conformità alle previsioni del d.lgs.
42/2004 e del piano paesaggistico
regionale.
Capo III
Disposizioni in materia
di autorizzazione paesaggistica
Art. 7
(Autorizzazione paesaggistica
per la trasformazione degli immobili
soggetti a tutela paesaggistica)
1. La competenza a rilasciare le
autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi
del comma 6 dell’articolo 146 del d.lgs.
42/2004, nei termini previsti dallo
stesso decreto, a far data dal 1° luglio
2009, è in capo alla Regione per:
a) le infrastrutture stradali,
ferroviarie, portuali, aeroportuali e
idrauliche di interesse regionale;
b) nuovi insediamenti produttivi,
direzionali, commerciali o nuovi parchi
tematici che richiedano per la loro
realizzazione una superficie
territoriale superiore a 40 mila metri
quadrati;
c) impianti di produzione di energia con
potenza nominale superiore a 10
Megawatt.
2. Non sono soggetti ad autorizzazione,
oltre agli interventi elencati
all’articolo 149 del d.lgs. 42/2004, la
posa di cavi e tubazioni interrati per
le reti di distribuzione dei servizi di
pubblico interesse, ivi comprese le
opere igienico-sanitarie che non
comportino la modifica permanente della
morfologia dei terreni attraversati né
la relativa realizzazione di opere
civili ed edilizie fuori terra.
3. Nei casi non elencati dal comma 1,
nei termini previsti dall’articolo 146
del d.lgs. 42/2004, a far data dal 1°
luglio 2009 il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica è
delegato, previo parere della cabina di
regia di cui alla l.r. 36/2008, ai
comuni associati a norma del comma 2
dell’articolo 33 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali), e preferibilmente alle Unioni
dei Comuni esistenti per ambiti
territoriali confinanti, rientranti
nella stessa provincia, sempreché questi
abbiano istituito la commissione
prevista dall’articolo 8 e dispongano di
strutture rispondenti ai requisiti di
cui al comma 6 dell’articolo 146 del
d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e
integrazioni.
4. I Comuni con popolazione superiore a
quindicimila abitanti sono destinatari
diretti della delega, ancorché non
associati ad altri comuni, purché
abbiano istituito la commissione di cui
all’articolo 8 e dispongano di strutture
rispondenti ai requisiti di cui al comma
6 dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004.
5. Ove i comuni, singoli o associati,
non soddisfino le condizioni richieste
ai commi precedenti, competente al
rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica è la rispettiva Provincia
purché abbia approvato il piano di
coordinamento territoriale provinciale
previsto dall’articolo 6 della legge
regionale 20 luglio 2001, n. 20 (Norme
generali di governo e uso del
territorio), abbia istituito la
Commissione prevista dall’articolo 8 e
disponga di strutture rispondenti ai
requisiti di cui al comma 6
dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004.
6. In assenza delle condizioni richieste
ai commi precedenti, il potere di
rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica resta attribuito alla
Regione, che lo esercita avvalendosi dei
propri uffici, con il supporto del
Comitato urbanistico regionale istituito
dalla legge regionale 17 gennaio 1980,
n. 8 (Istituzione del Comitato
urbanistico regionale).
Art. 8
(Commissioni locali per il paesaggio)
1. Gli enti delegati al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica
istituiscono, preferibilmente in forma
associata, la commissione locale per il
paesaggio a norma dell’articolo 148 del
d.lgs. 42/2004, che esprime parere nel
procedimento di rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica.
2. Le commissioni per il paesaggio sono
composte da soggetti con particolare,
pluriennale e qualificata esperienza
nella tutela del paesaggio. In
particolare ne fanno parte esperti in
possesso di diploma di laurea attinente
alla tutela paesaggistica, alla storia
dell’arte e dell’architettura, al
restauro, al recupero e al riuso dei
beni architettonici e culturali, alla
progettazione urbanistica e ambientale,
alla pianificazione territoriale, alle
scienze agrarie o forestali e alla
gestione del patrimonio naturale.
3. I componenti di ciascuna commissione,
in numero minimo di tre, devono
rappresentare la pluralità delle
competenze elencate al comma 2. Essi
durano in carica per un periodo non
superiore a cinque anni. Il mandato è
rinnovabile una sola volta. Ai lavori
della commissione partecipa il
responsabile dell’ufficio cui è
demandato il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica senza
diritto di voto.
4. I comuni o le loro associazioni
disciplinano il funzionamento e la
composizione della commissione locale
per il paesaggio.
5. I comuni trasmettono alla Regione
copia del provvedimento istitutivo della
commissione locale per il paesaggio,
delle nomine dei singoli componenti e
dei rispettivi curricula.
Art. 9
(Rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica)
1. L’ente delegato al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica deve
possedere i requisiti di organizzazione
e competenza tecnico-scientifica
stabiliti dal comma 3 dell’articolo 146
del d.lgs. 42/2004
2. Al fine di garantire la
differenziazione tra attività di tutela
del paesaggio ed esercizio di funzioni
in materia urbanistico-edilizia, i
comuni singoli e quelli che esercitano
in forma associata le attribuzioni
delegate dalla presente legge assumono i
necessari provvedimenti per assicurare
un adeguato livello di competenze
tecnico-scentifiche nonché per garantire
la differenziazione tra attività di
tutela paesaggistica ed esercizio di
funzioni amministrative in materia
urbanistico-edilizia.
Art. 10
(Procedimento di delega)
1. Con deliberazione di Giunta
regionale, da assumere entro il
31.12.2009, la Regione effettua la
ricognizione dei comuni singoli e delle
associazioni di comuni che abbiano i
requisiti di organizzazione e competenza
tecnico-scientifica stabiliti dai
precedenti articoli e abbiano istituito
la commissione locale per il paesaggio e
attribuisce la delega prevista dalla
presente legge disciplinandone le
modalità di esercizio nel rispetto
dell’autonomia organizzatoria dei
comuni.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 11
(Norme finali)
1. L’articolo 23 della legge regionale
27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di
governo e uso del territorio), è
abrogato.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma
2 dell’articolo 2 della presente legge,
è fatta salva l’attività già svolta per
la promozione della partecipazione al
processo di piano, ivi comprese le
Conferenze già espletate.
La presente legge è dichiarata urgente e
sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53, comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione
Puglia” ed entrerà in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a Bari, addì 7 ottobre 2009
INTRONA
INDICE
Capo I - Piano paesaggistico
territoriale regionale (PPTR)
Art. 1 - (Finalità del piano
paesaggistico)
Art. 2 - (Procedimento di approvazione e
variazione)
Capo II - Osservatorio regionale della
Puglia per la qualità del paesaggio e
per i beni culturali
Art. 3 - (Istituzione dell’Osservatorio)
Art. 4 - (Finalità e funzioni
dell’Osservatorio)
Art. 5 - (Assetto organizzativo
dell’Osservatorio)
Art. 6 - (Norme finanziarie relative
all’istituzione dell’Osservatorio)
Capo III - Disposizioni in materia di
autorizzazione paesaggistica
Art. 7 - (Autorizzazione paesaggistica
per la trasformazione degli immobili
soggetti a tutela paesaggistica)
Art. 8 - (Commissioni locali per il
paesaggio)
Art. 9 - (Rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica)
Art.10 - (Procedimento di delega)
Capo IV - Disposizioni finali
Art. 11 - (Norme finali)