Regione
Valle d’Aosta - Legge Regionale 4 agosto 2009, n. 24
“Misure per la semplificazione delle procedure
urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio
edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.
Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n.
11, e 27 maggio 1994, n. 18”.
CAPO I - RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Art. 1 - Oggetto e finalità
1. La presente legge, anche in considerazione
dell'intesa espressa dalla Conferenza unificata in
data 1° aprile 2009, detta misure di semplificazione
delle procedure vigenti per la realizzazione degli
interventi sul patrimonio edilizio e disciplina
ulteriori incentivazioni volte a favorire il
miglioramento della qualità degli edifici,
l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale
e l'utilizzo di fonti di energia alternative e
rinnovabili.
2. La presente legge si applica al patrimonio
edilizio destinato ad abitazione permanente o
principale, temporanea, ad usi ed attività
produttive artigianali o commerciali di interesse
prevalentemente locale, ad attività produttive e
commerciali non collocabili in contesti
urbano-abitativi e ad attività turistiche e
ricettive extra-alberghiere.
Art. 2 - Interventi sul patrimonio edilizio
1. Ai fini di cui alla presente legge, è consentito
l'ampliamento o la realizzazione di unità
immobiliari mediante l'esecuzione di nuovi volumi e
superfici in deroga agli strumenti urbanistici
generali e ai regolamenti edilizi, nel rispetto
delle destinazioni d'uso previste dal piano
regolatore generale comunale urbanistico e
paesaggistico (PRG), a condizione che siano
garantite le prestazioni energetiche e
igienico-sanitarie esistenti e la sostenibilità
ambientale dell'unità immobiliare oggetto
dell'intervento.
2. L'ampliamento di cui al comma 1 non può essere
superiore complessivamente al 20 per cento del
volume esistente.
3. L'ampliamento può essere realizzato una sola
volta per ogni unità immobiliare.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono
comunque effettuati nel rispetto della normativa
vigente relativa alla stabilità degli edifici, di
ogni altra normativa tecnica e delle distanze tra
edifici stabilite dagli strumenti urbanistici
generali e possono anche consistere, in tutto o in
parte, nel mutamento di destinazione d'uso, con o
senza opere edilizie, nel rispetto di quelle ammesse
nella zona o nella sottozona in cui è situata
l'unità immobiliare oggetto dell'intervento.
5. Gli interventi di cui al presente articolo
riguardano le sole unità immobiliari per le quali il
titolo abilitativo edilizio sia stato acquisito
entro il 31 dicembre 2008.
6. Gli interventi di cui al presente articolo
relativi alle unità immobiliari classificate di
pregio dal PRG possono essere realizzati solo
qualora non incidano sulla complessiva tipologia
originaria del fabbricato e previo parere favorevole
delle strutture regionali competenti in materia di
beni culturali e di tutela del paesaggio.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo,
le altezze interne utili dei locali di abitazione
possono essere ridotte fino a 15 centimetri rispetto
alle altezze minime previste dall'articolo 95, comma
1, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11
(Normativa urbanistica e di pianificazione
territoriale della Valle d'Aosta).
Art. 3 - Interventi per la riqualificazione
ambientale ed urbanistica degli edifici
1.In deroga agli strumenti urbanistici generali e ai
regolamenti edilizi, sono consentiti, nel rispetto
delle destinazioni d'uso previste dal PRG, a
condizione che si utilizzino criteri e tecniche di
edilizia sostenibile, fonti di energia alternative e
rinnovabili o misure di risparmio delle risorse
energetiche o idriche, interventi consistenti
nell'integrale demolizione e ricostruzione di
edifici realizzati anteriormente al 31 dicembre
1989, con aumento fino al 35 per cento del volume
esistente.
Art. 4 - Interventi per la riqualificazione
ambientale ed urbanistica del territorio
1.Nell'ambito dei programmi integrati, delle intese
e delle concertazioni promossi dalla Regione o dai
Comuni ai sensi dell'articolo 51 della l.r. 11/1998,
nonché degli articoli 49 e 50 della stessa, gli
interventi di cui all'articolo 3 sono consentiti con
aumento fino al 45 per cento del volume esistente.
Art. 5 - Procedimento
1. Gli interventi di cui all'articolo 2, destinati
ad abitazione permanente o principale, sono
realizzati previa denuncia di inizio dell'attività
ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b),
della l.r. 11/1998.
2. Per gli interventi di cui alla presente legge la
documentazione richiesta dal regolamento edilizio
vigente è integrata:
a) dall'attestazione del titolo di legittimazione;
b) dalla planimetria di accatastamento dell'unità
immobiliare;
c) dalla dichiarazione di sussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 4,
sottoscritta dal tecnico progettista abilitato.
3. Gli interventi di cui all'articolo 2, fatto salvo
quanto previsto al comma 1, e quelli di cui agli
articoli 3 e 4 sono realizzati previo rilascio di
concessione edilizia ai sensi dell'articolo 59,
comma 1, lettera a), della l.r. 11/1998 o di titolo
abilitativo in materia di procedimento unico ai
sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b bis),
della medesima legge.
4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4
realizzati su unità immobiliari destinate ad
attività commerciali devono essere conformi alle
disposizioni regionali o comunali vigenti in materia
di pianificazione e programmazione commerciale.
5. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 non
sono cumulabili tra loro.
Art. 6 - Disposizioni per gli immobili vincolati
1. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono
consentiti, fatto comunque salvo il rispetto della
relativa disciplina:
a) nelle aree gravate da vincolo di inedificabilità
di cui al titolo V, capo I, della l.r. 11/1998;
b) nelle aree insistenti nei parchi nazionali o
regionali o nelle aree naturali protette;
c) nelle altre aree soggette a vincoli, previo
rilascio dei pareri, delle autorizzazioni o degli
assensi, comunque denominati, da parte delle
autorità preposte alla tutela dei predetti vincoli.
2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 non
sono consentiti:
a) sulle unità immobiliari anche parzialmente
abusive, nonché su quelle che sorgono su aree
demaniali o vincolate ad uso pubblico o dichiarate
inedificabili per legge, sentenza o provvedimento
amministrativo;
b) sulle unità immobiliari oggetto di notifica ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137);
c) sulle unità immobiliari classificate dagli
strumenti urbanistici generali come monumento o
documento, nonché, limitatamente agli interventi di
cui all'articolo 3, sulle unità immobiliari
classificate di pregio;
d) sulle unità immobiliari poste nelle zone
territoriali di tipo A, in assenza della
classificazione degli edifici di cui all'articolo 52
della l.r. 11/1998.
3. Relativamente agli immobili di cui all'articolo
12, comma 1, del d.lgs. 42/2004, la denuncia di
inizio dell'attività o altro titolo abilitativo
comunque denominato in materia di procedimento unico
sono subordinati alla previa verifica dell'interesse
culturale da parte della struttura regionale
competente in materia di tutela di beni
paesaggistici e architettonici. Il procedimento di
verifica si conclude entro novanta giorni dal
ricevimento della relativa richiesta, decorsi
inutilmente i quali l'intervento deve intendersi
consentito.
4. Nelle zone territoriali di tipo E di cui alla
l.r. 11/1998, gli interventi di cui agli articoli 2,
3 e 4 possono riguardare le sole unità immobiliari
ad uso residenziale. Gli ampliamenti previsti, in
deroga a quanto indicato negli articoli 2, comma 2,
3 e 4, si applicano tenuto conto delle volumetrie
esistenti. Nel caso di unità immobiliari adibite ad
alloggio di conduzione a servizio di aziende
agricole, l'ampliamento deve, in ogni caso,
garantire il rispetto degli standard costruttivi e
dei parametri per il dimensionamento dei fabbricati
rurali e degli annessi definiti dalla Giunta
regionale ai sensi dell'articolo 22, comma 2,
lettera e), della l.r. 11/1998.
Art. 7 - Poteri dei Comuni
1. Per gli interventi su unità immobiliari non
soggette a vincoli, i Comuni, entro trenta giorni
dal ricevimento della denuncia di inizio
dell'attività o altro titolo abilitativo comunque
denominato in materia di procedimento unico, possono
imporre modalità costruttive al fine del rispetto
delle normative tecniche di settore.
2. La corresponsione del contributo di cui
all'articolo 64 della l.r. 11/1998, per gli
interventi realizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e
4, è calcolato esclusivamente sulla quota di
maggiore volumetria o di superficie realizzata,
secondo le aliquote approvate e vigenti in ogni
Comune.
3. Per gli interventi realizzati ai sensi degli
articoli 3 e 4, il contributo di cui all'articolo 64
della l.r. 11/1998 è ridotto del 50 per cento per
l'abitazione permanente o principale.
Art. 8 - Obblighi dei Comuni
1. I Comuni provvedono a verificare annualmente gli
standard urbanistici, a seguito della realizzazione
degli interventi di cui alla presente legge, anche
apportando le eventuali variazioni allo strumento
urbanistico generale al fine di garantire il
rispetto degli standard urbanistici previsti dal PRG.
2. I Comuni stabiliscono modalità di controllo in
merito alla corrispondenza del progetto e dell'opera
in corso di realizzazione o ultimata a quanto
dichiarato nella documentazione tecnica allegata
alla richiesta di titolo abilitativo, relativamente
alla sussistenza delle condizioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 4, nell'osservanza dei
seguenti criteri:
a) il controllo è effettuato in corso d'opera e
comunque entro dodici mesi dalla comunicazione di
fine dei lavori, ovvero, in assenza di tale
comunicazione, entro dodici mesi dal termine di
ultimazione dei lavori indicato nel titolo
abilitativo;
b) il controllo, effettuato anche a campione, deve
riguardare almeno il 20 per cento degli interventi
edilizi eseguiti o in corso di realizzazione.
Art. 9 - Disposizioni per la riqualificazione del
patrimonio edilizio degli enti locali
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, al
bilancio pluriennale di previsione degli enti locali
di cui all'articolo 3 della legge regionale 16
dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di
contabilità e di controlli sugli atti degli enti
locali. Modificazioni alle leggi regionali 20
novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in
materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73
(Disciplina dei controlli sugli atti degli enti
locali)), è allegato il Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari previsto dall'articolo
58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. L'inserimento degli immobili nel Piano di cui al
comma 1 ne determina la conseguente classificazione
come patrimonio disponibile e ne dispone
espressamente la destinazione urbanistica. La
deliberazione del Consiglio comunale di approvazione
del Piano costituisce variante allo strumento
urbanistico generale ed è soggetta alle forme di
pubblicità previste per le varianti non sostanziali
al PRG di cui all'articolo 16 della l.r. 11/1998.
Art. 10 - Disposizioni particolari
1.L'installazione di serbatoi di gas di petrolio
liquefatto (GPL) di capacità complessiva non
superiore a 13 mc. è soggetta a denuncia di inizio
dell'attività, fatti salvi i pareri, le
autorizzazioni e gli assensi, comunque denominati,
previsti dalla normativa vigente in materia di
vincoli archeologici, idrogeologici e ambiti
inedificabili di cui al titolo V, capo I, della l.r.
11/1998.
Art. 11 - Rinvio
1. La Giunta regionale stabilisce, con propria
deliberazione, ogni ulteriore adempimento o aspetto,
anche procedimentale, necessario all'attuazione
della presente legge. In particolare, la Giunta
regionale, d'intesa con il Consiglio permanente
degli enti locali e sentita la Commissione
consiliare competente, definisce:
a) i criteri, i parametri e le condizioni che
determinano il miglioramento della qualità degli
edifici, l'efficienza energetica, la sostenibilità
ambientale e l'utilizzo delle fonti di energia
alternative e rinnovabili, relativamente agli
interventi di cui agli articoli 3 e 4;
b) le misure di semplificazione per l'acquisizione
dei titoli abilitativi consistenti, tra l'altro,
nella definizione di procedure e modulistica
standardizzate;
c) ulteriori riduzioni ed esenzioni del contributo
di cui all'articolo 64 della l.r. 11/1998, nel caso
degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 che
utilizzino in modo significativo fonti di energia
rinnovabile o tecniche di edilizia sostenibile o
comportino un miglioramento importante della
sostenibilità ambientale dell'edificio;
d) le modalità applicative per l'individuazione del
volume esistente di cui agli articoli 2, 3 e 4.
Art. 12 - Disposizione finale
1.A partire dal 1° gennaio 2010, la Regione,
d'intesa con il Consiglio permanente degli enti
locali (CPEL), avvia l'istituzione di una banca dati
immobiliare informatizzata anche al fine di gestire
l'elenco degli interventi effettuati ai sensi della
presente legge.
Art. 13 - Disposizioni finanziarie
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione
dell'articolo 12 è determinato in euro 350.000 per
l'anno 2010 ed in euro 50.000 a decorrere dall'anno
2011.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello
stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011
nell'obiettivo programmatico 2.1.5. (Programmi di
informatizzazione di interesse regionale).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si
provvede mediante l'utilizzo per pari importi degli
stanziamenti iscritti nello stesso bilancio e
nell'obiettivo programmatico 2.1.5., al capitolo
21880 (Progetti e sperimentazioni in ambito
informatico e telematico).
4. Per l'applicazione della presente legge, la
Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con
propria deliberazione, su proposta dell'Assessore
regionale competente in materia di bilancio, le
occorrenti variazione di bilancio.
CAPO II - MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 6
APRILE 1998, N. 11, E 27 MAGGIO 1994, N. 18
Art. 14 - Modificazioni all'articolo 40 della
l.r. 11/1998
1.Al comma 5 dell'articolo 40 della l.r. 11/1998,
dopo le parole: "utenti della strada" sono aggiunte,
in fine, le parole: ", nonché l'installazione in
interrato di serbatoi di GPL con capacità non
superiore a 13 mc., fatte salve le disposizioni
statali vigenti in materia".
Art. 15 - Modificazioni all'articolo 90 bis della
l.r. 11/1998
1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 90 bis della
l.r. 11/1998, dopo le parole: "(Disciplina della
classificazione delle aziende alberghiere)," sono
inserite le seguenti: "e gli esercizi di
affittacamere esistenti, come definiti dall'articolo
14 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11
(Disciplina delle strutture ricettive
extralberghiere),".
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 90 bis
della l.r. 11/1998, sono aggiunte, in fine, le
parole: "alla struttura regionale competente in
materia di turismo".
3. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 90
bis della l.r. 11/1998, è inserita la seguente:
"a bis) agli esercizi di affittacamere che, pur
avendo ottenuto l'autorizzazione comunale
all'esercizio, non siano in attività o la cui
attività sia temporaneamente cessata, purché non ne
sia mutata la destinazione d'uso e purché sia
presentato alla struttura regionale competente in
materia di turismo un piano di ripresa dell'attività
entro un anno dalla conclusione dei lavori;".
4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 90 bis
della l.r. 11/1998, dopo le parole: "destinazione
alberghiera" sono inserite le parole: "o di
affittacamere".
5. Al comma 4 dell'articolo 90 bis della l.r.
11/1998, dopo le parole: "di cui alla l.r. 33/1984"
sono inserite le parole; "e della disciplina
delle strutture ricettive extralberghiere di cui
alla l.r. 11/1996".
Art. 16 - Modificazioni all'articolo 90 ter della
l.r. 11/1998
1. Al comma 1 dell'articolo 90 ter della l.r.
11/1998, dopo le parole: "della l.r. 33/1984," sono
inserite le seguenti: "negli esercizi di
affittacamere, come definiti dall'articolo 14 della
l.r. 11/1996,".
2. Al comma 3 dell'articolo 90 ter della l.r.
11/1998, dopo le parole: "di cui alla l.r. 33/1984"
sono inserite le seguenti: ", della disciplina
delle strutture ricettive extralberghiere di cui
alla l.r. 11/1996".
Art. 17 - Modificazioni all'articolo 95 della
l.r. 11/1998
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 95 della l.r.
11/1998, è inserito il seguente:
"2 bis. Nell'effettuazione di opere di restauro o
di rinnovamento funzionale di edifici non aventi
destinazione abitativa e oggetto di notifica ai
sensi del d.lgs. 42/2004, o classificate come
monumento o documento dagli strumenti urbanistici
generali, è consentito mantenere l'altezza interna
utile esistente solo nel caso in cui siano comunque
garantiti i requisiti igienico-sanitari e gli
edifici siano destinati ad un uso esclusivamente
abitativo a carattere temporaneo.".
Art. 18 - Modificazioni all'articolo 4 della l.r.
18/1994
1. Dopo la lettera g bis) del comma 1 dell'articolo
4 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18
(Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni
amministrative in materia di tutela del paesaggio),
è aggiunta la seguente:
"g ter) per gli interventi di installazione in
interrato di serbatoi di GPL con capacità non
superiore a 13 mc.".
CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 19 - Disposizioni transitorie
1. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Giunta regionale
verifica l'entità degli interventi realizzati ai
sensi degli articoli 2, 3 e 4.
2. L'esito di tale verifica è illustrata al
Consiglio regionale al fine di una eventuale
revisione della presente legge.
Art. 20 - Dichiarazione d'urgenza
1.La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto
speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore
il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.