Legge regionale 19 gennaio
2010, n.1
Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo
Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. n. 152 del 3
aprile 2006 – L.R. n. 9/2007
( B. U. REGIONE BASILICATA n. 2 del 19 gennaio 2010
)
Art. 1
Procedure per l’approvazione del Piano di Indirizzo
Energetico Ambientale
1.
Il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale (P.I.E.A.R.)
è approvato dal Consiglio Regionale contestualmente
alla presente legge e ne costituisce parte
integrante.
2.
Il P.I.E.A.R. è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata ed acquista efficacia dal
giorno successivo alla data di pubblicazione.
3.
Il P.I.E.A.R. può essere modificato quando
sopravvengano importanti ragioni normative o
tecnico-scientifiche che determinino la necessità o
la convenienza di prevedere limitazioni
all’installazione in relazione a specifiche
tipologie progettuali e costruttive di impianti nel
rispetto degli obiettivi generali e delle misure
nazionali obbligatorie per l’uso dell’energia da
fondi rinnovabili di cui alla Direttiva 2009/28/CE
del 23 aprile 2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da
fondi rinnovabili.
4.
Le modifiche del P.I.E.A.R. di cui al comma 3 sono
effettuate con le stesse procedure previste per la
sua formazione.
Art.2
Effetti del P.I.E.A.R.
1.
Le disposizioni del Piano di Indirizzo Energetico
Ambientale (P.I.E.A.R.) sono vincolanti e prevalgono
nei confronti dell’attività dei soggetti pubblici
partecipanti al governo del territorio regionale,
nonché sulle previsioni degli strumenti di
pianificazione urbanistica.
2.
Tutte le trasformazioni fisiche d’uso, nonché tutte
le relative modalità previste dai piani e dai
programmi di settore di livello o interesse
regionale, infraregionale e comunale, devono essere
conformi alle prescrizioni del P.I.E.A.R.
Art. 3 Autorizzazione alla costruzione ed
all’esercizio degli impianti di produzione energia
elettrica da fonti rinnovabili
1.
Nei casi previsti dal P.I.E.A.R. la costruzione e
l’esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, delle opere connesse
e delle infrastrutture indispensabili devono essere
autorizzate dall’Amministrazione competente a
seguito del procedimento unico di cui all’art.12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e
successive modificazioni.
2.
Al fine di assicurare le più opportune forme di
coordinamento fra i procedimenti finalizzati al
rilascio dell’autorizzazione unica, nonché per
ridurre i tempi ed evitare duplicazioni di atti
ovvero di valutazioni in materia ambientale e
paesaggistica, la Giunta Regionale entro trenta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
nel rispetto dell’art. 12, comma 4 del D.Lgs.
387/2003, sentita la Commissione Consiliare
competente, approva apposito disciplinare per lo
svolgimento del procedimento unico di cui al comma
1, per il rilascio dell’autorizzazione unica di cui
all’art. 12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003.
3.
Le domande di autorizzazione unica da parte dei
soggetti proponenti possono essere inoltrate a
partire dal quindicesimo giorno successivo
1
alla data di pubblicazione sul B.U.R. del
disciplinare di cui al precedente comma 2.
4.
In applicazione del principio di leale cooperazione
e al fine di assicurare il corretto inserimento
degli impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili nel paesaggio, con specifico riguardo
agli impianti eolici, il P.I.E.A.R. e il
disciplinare di cui al comma 2, ove necessario, sono
adeguati entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore delle linee guida nazionali di cui all’art.
12, comma 10 del D. Lgs. 387/2003.
5.
L’autorizzazione unica regionale di cui all’articolo
12 del D. Lgs. 387/2003 è rilasciata a seguito di un
procedimento unico svolto tramite apposita
Conferenza di Servizi ai sensi della legge n.
241/90, nell’ambito della quale confluiscono gli
apporti necessari alla costruzione e l’esercizio
dell’impianto, delle opere connesse ivi compresi gli
elettrodotti e le infrastrutture indispensabili.
Art.4
Norma transitoria
1.
Dal computo dell’incremento di produzione di energia
da fonti rinnovabili previsto nel Piano di Indirizzo
Energetico Ambientale (P.I.E.A.R.) sono esclusi i
progetti sottoposti alla fase di valutazione ai
sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. 47/98, per la
realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per i
quali, alla data di entrata in vigore della L.R. n.9/2007,
il Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente (C.T.R.A.),
di cui all’art. 16 della L.R. 47/98, ha espresso
parere favorevole ai sensi dell’art. 6, comma 1 e
dell’art. 18, comma 4 della L.R. 47/1998. Tale
esclusione si applica anche ai progetti sottoposti
alla fase di verifica ai sensi dell’art. 4, comma 2
della L.R. 47/98, per i quali l’ufficio competente
ha espresso la decisione di esclusione dalla fase di
valutazione.
2.
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con provvedimento di Giunta
Regionale sono disciplinati i criteri di preliminare
ammissibilità dei predetti progetti al procedimento
di cui all’articolo 12 del D. Lgs. 387/2003.
2
3.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica di
cui all’articolo 12 del D. Lgs. 387/2003, i
proponenti i progetti di cui al comma 1, trascorsi i
30 giorni di cui al precedente comma 2 possono
presentare entro e non oltre i successivi 90 giorni
apposita istanza corredata dal progetto e dalla
documentazione prevista dal P.I.E.A.R. e dal
disciplinare di cui al precedente art. 3; la potenza
dell’impianto non potrà in ogni caso superare quella
originariamente richiesta.
4.
L’esclusione di cui al comma 1 e la convalida, la
conferma e la proroga degli atti relativi alla
procedura di valutazione o verifica dell’impatto
ambientale di cui al comma 2, in presenza del parere
favorevole del Comitato Tecnico per l’Ambiente o
della decisione di esclusione dalla fase di
valutazione, si applica anche nel caso in cui la
Giunta Regionale ha espresso atto definitivo di
diniego.
Art.5
Norma valutativa
1.
Al fine di valutare i costi e i benefici connessi al
raggiungimento degli obiettivi indicati dal
P.I.E.A.R. nonché la coerenza tra le misure
incentivanti e normative promosse a livello
regionale, la Giunta Regionale entro il 31 dicembre
di ogni anno presenta al Consiglio Regionale una
relazione contenente, per l’anno di riferimento, i
seguenti dati:
a)
l’analisi del raggiungimento degli obiettivi
regionali indicati nel P.I.EA.R. e il grado di
coerenza tra le misure adottate e il contributo
ascritto alla Produzione di elettricità da Fonti
rinnovabili nell’ambito degli impegni nazionali sui
cambiamenti climatici;
b)
numero di richieste di autorizzazione ricevute;
c) numero di richieste di autorizzazione concluse
con esito positivo e con esito negativo;
d)
numero di procedimenti pendenti;
e)
tempo medio per la conclusione del procedimento, con
riferimento a ciascuna fonte;
f)
dati circa la potenza e la producibilità degli
impianti autorizzati;
g)
proposte per eventuali misure normative correttive
per perseguire l’efficacia dell’azione
amministrativa
3
nell’autorizzazione alla costruzione ed
all’esercizio degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili.
2.
Ai sensi dell’art.3, comma 3, lett. e) del D. Lgs.
387/2003, la relazione di cui al comma 1 è trasmessa
al Ministero dello Sviluppo Economico , al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, al Ministero per i Beni e le Attività
Culturali ed alla Conferenza Unificata, entro il 31
dicembre di ogni anno
Art. 6
Consulenza e supporto alla Giunta Regionale
1.
Per gli adempimenti di cui al precedente art. 4, ed
al fine di fornire una costante assistenza e
supporto alla Giunta Regionale anche per i propri
adempimenti connessi al rilascio delle
autorizzazioni di cui all’art. 12 del D. Lgs.
387/2003, è costituito un Comitato di Coordinamento,
attestato al Dipartimento Presidenza della Giunta.
2.
Il Comitato è composto da un componente di ciascuno
dei seguenti dipartimenti: Presidenza della Giunta;
Attività Produttive, Politiche dell’Impresa,
Innovazione Tecnologica; Ambiente, Territorio e
Politiche della Sostenibilità; Infrastrutture, Opere
Pubbliche e Mobilità; Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Economia Montana.
3.
L’Ufficio Regionale competente, anche per gli
adempimenti di cui al precedente art. 5, trasmette
copia dell’esito della conferenza dei servizi, di
cui all’art. 12 del D.Lgs 387/2003, per consentire a
tale Comitato di formulare eventuali osservazioni a
supporto delle valutazioni e degli atti conseguenti
di competenza della Giunta Regionale.
Art. 7
1.
Al fine di garantire le più opportune forme di
coordinamento tra i procedimenti finalizzati al
rilascio dell’autorizzazione unica, di cui
all’articolo 12, comma 3, del D. Lgs. 387/2003 e le
procedure per la valutazione dell’impatto
ambientale, la Legge Regionale 14 dicembre 1998, n.
47 è così modificata:
a. All’articolo 6 è aggiunto il seguente comma, dopo
il comma 1:
4
1-bis. Per gli impianti assoggettati ad
autorizzazione unica di cui all’articolo 12 comma 3
del D. Lgs. 387/2003, sottoposti alla procedura di
V.I.A., il parere del Comitato tecnico regionale per
l’ambiente (C.T.R.A.), di cui al successivo articolo
16 a conclusione delle procedure di cui ai commi n.
7 e 8 dello stesso articolo 16 viene riportato
dall’ufficio regionale competente nella fase di
procedimento unico di cui all’articolo 12 comma 4
del D. Lgs. 387/2003.
b. All’articolo 7 è aggiunto il seguente comma, dopo
il comma 3:
3-bis. Per le opere sottoposte alla procedura di
V.I.A. e contemporaneamente assoggettate ad
autorizzazione unica di cui all’articolo 12 comma 3
del D. Lgs. 387/2003, il provvedimento definitivo,
di cui al precedente comma 3, è compreso nel
provvedimento di autorizzazione unica di cui
all’articolo 12, comma 3, del D. Lgs. 387/2003.
c. All’allegato A sono aggiunti i seguenti punti:
24. Progetti relativi ad impianti per la produzione
di energia elettrica alimentati da biomasse di
potenza elettrica complessiva superiore a 1 MWe.
Soglia in aree naturali protette 0,5 MWe.
25. Progetti relativi ad impianti di produzione di
energia mediante lo sfruttamento del vento con
potenza installata superiore ad 1 MW. Soglia in aree
naturali protette 0,5 MW.
26. Progetti relativi ad impianti di produzione di
energia mediante lo sfruttamento dell’energia
solare, esclusi quelli degli impianti relativi a
dispositivi di sicurezza, singoli dispositivi di
illuminazione o che risultano essere parzialmente o
totalmente integrati in edifici residenziali ai
sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico 19 febbraio 2007; con potenza installata
superiore ad 1 MW. Soglia in aree naturali protette
0,5 MW.
27. Progetti relativi ad impianti per la produzione
di energia idroelettrica con potenza di concessione
superiore a 1 MW incluse le dighe ed invasi
direttamente asserviti. Soglia in aree naturali
protette 0,5 MW.
d. All’allegato B, paragrafo 2. Industria
Energetica, sono aggiunti i seguenti punti:
a-bis. Progetti relativi ad impianti per la
produzione di energia elettrica alimentati da
biomasse di potenza elettrica complessiva superiore
a 0,2 MWe e non superiore a 1 MWe.
5
Soglia in aree naturali protette: superiore a 0,2
MWe e non superiore a 0,5 MWe.
m Progetti relativi ad impianti per la produzione di
energia idroelettrica con potenza di concessione
superiore a 0,25 MW e non superiore a 1 MW incluse
le dighe ed invasi direttamente asserviti. Soglia in
aree naturali protette: superiore a 0,25 MW e non
superiore a 0,5 MW.
e. All’allegato B, paragrafo 2 “Industria
Energetica” la lettera l) introdotta dall’art. 5
della L.R. 9/2007 è così modificata:
l. Progetti relativi ad impianti di produzione di
energia mediante lo sfruttamento dell’energia
solare, esclusi quelli degli impianti relativi a
dispositivi di sicurezza, singoli dispositivi di
illuminazione o che risultano essere parzialmente o
totalmente integrati ai sensi del Decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007;
con potenza installata complessiva superiore a 0,2
MWe e non superiore a 1 MWe. Soglia in aree naturali
protette; superiore a 0,2 MWe e non superiore a 0,5
MWe.
f. All’allegato B, paragrafo 2 “Industria
Energetica” la lettera l) introdotta dall’art. 10
della L.R. 31/2008 è abrogata.
Art.8
1.
In ossequio ai principi di sussidiarietà,
ragionevolezza e leale collaborazione, in mancanza
di intesa tra lo Stato e la Regione Basilicata, nel
territorio lucano non possono essere installati
impianti di produzione di energia elettrica
nucleare, di fabbricazione di combustibile nucleare,
di stoccaggio di combustibile irraggiato e di
rifiuti radioattivi, né depositi di materiali e
rifiuti radioattivi.
Art. 9
Abrogazioni
1.
Le disposizioni legislative vigenti in materia,
fatto salvo quanto previsto agli articoli 9 e 10
della L.R. n. 31/2008, da ultimo modificato
dall’articolo 54 della L.R. n. 42/09, sono abrogate
e sostituite dalle norme previste nel presente
P.I.E.A.R..
6
7
Art. 10 Entrata in vigore della legge
1.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Basilicata.