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   Focus Gazzetta e Bollettini Ufficiali   
Regione Lombardia
Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 5

Norme in materia di valutazione di impatto ambientale
 
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA relative ai progetti di cui agli allegati A e B, di competenza della Regione, delle province e dei comuni.
2. La Regione adegua il proprio ordinamento in materia di procedura di VIA secondo i principi di semplificazione e unitarietà dei procedimenti, nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni dell'ordinamento comunitario e statale.
3. Le disposizioni della presente legge concorrono ad assicurare la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale sul territorio lombardo, ispirandosi ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, dell'accollo dei costi ambientali al proponenete e, della correzione in via prioritaria dei danni causati all'ambiente dagli interventi antropici oggetto della presente disciplina e dello sviluppo sostenibile.
Art. 2
(Autorità competenti ed enti interessati)
1. La Regione è autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1:
a) per i quali è competente all'approvazione o all'autorizzazione;
b) individuati nella parte I dell'allegato C.
2. La Regione è autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui agli allegati A e B:
a) ricompresi in accordi di programma di competenza regionale;
b) sottoposti alla procedura di intesa Stato - Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale);
c) ricompresi, anche parzialmente, nei seguenti ambiti di rilevanza paesaggistica regionale:
1) ambiti di elevata naturalità ai sensi dell'articolo 17 del piano territoriale paesistico regionale;
2) ambiti di tutela dei grandi laghi insubrici delimitati dalla fascia dei 300 metri dalla battigia ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), compresi i centri abitati e lo specchio lacuale;
3) ambito di tutela paesaggistica del fiume Po, come individuato ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del d.lgs. 42/2004;
4) fascia dei 100 metri a tutela dei navigli Grande, Pavese e della Martesana;
5) fascia dei 50 metri a tutela dei seguenti navigli e canali: naviglio Sforzesco, naviglio di Paderno, naviglio di Bereguardo, naviglio di Isorella, naviglio civico di Cremona, naviglio nuovo Pallavicino, canale Muzza, canale Villoresi, canale Vacchelli, roggia Maggia e dugale Delmona;
d) ricompresi in ambiti per i quali il piano territoriale regionale e i piani territoriali regionali di area individuano la Regione quale autorità competente in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA;
e) riferiti alla installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione di oli minerali o di variazione della capacità complessiva di lavorazione di oli minerali, di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia);
f) riferiti a impianti a carattere innovativo per la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c bis), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);
g) riferiti a impianti di gestione, recupero e smaltimento di rifiuti speciali necessari all'attuazione di specifici programmi regionali di settore, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c ter), della l.r. 26/2003;
h) riferiti a impianti per smaltimento o anche recupero dei rifiuti a carattere sperimentale, di cui all'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
i) relativi alle opere di cui all'articolo 15, comma 1.
3. La provincia sul cui territorio si prevede di realizzare l'intervento è, secondo la decorrenza stabilita dall'articolo 14, comma 8, autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1:
a) per i quali è competente all'approvazione o all'autorizzazione;
b) individuati nella parte II dell'allegato C;
c) localizzati nel territorio di più comuni.
4. Il comune sul cui territorio si prevede di realizzare l'intervento è, secondo la decorrenza stabilita dall'articolo 14, comma 9, autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA per i progetti individuati nell'allegato B, rispetto ai quali il comune è competente all'approvazione o all'autorizzazione.
5. Per l'espletamento delle procedure di cui al comma 4, i piccoli comuni, di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), possono costituire o aderire, con i comuni limitrofi, a una delle forme associative di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali), che raggiunga una popolazione di almeno 5.000 residenti, ovvero stipulare convenzioni con la rispettiva provincia o, alle condizioni di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, della l.r. 19/2008, con la rispettiva comunità montana.
6. Sono di competenza regionale le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in relazione ai progetti di infrastrutture lineari che interessano il territorio di più province.
7. Per i progetti di infrastrutture non lineari che interessano il territorio di più province, le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA sono svolte d'intesa fra le autorità competenti delle province interessate.
8. La Giunta regionale verifica annualmente e aggiorna, se necessario, gli allegati A, B e C, relativamente ai progetti soggetti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA e alla ricognizione delle relative autorità competenti, a seguito di modifiche legislative riguardanti sia i progetti di cui all'articolo 1, comma 1, sia le relative soglie dimensionali, nei limiti di cui agli articoli 3 quinquies, comma 2, e 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006, sia le competenze approvative o anche autorizzatorie a essi riferite.
9. La legge regionale che dispone il conferimento di competenze approvative o anche autorizzatorie relative ai progetti di cui alla presente legge deve fare riferimento anche alle corrispondenti competenze in materia di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA. Nel silenzio della legge si applica il principio della corrispondenza fra competenze approvative o anche autorizzatorie e competenze in materia di VIA.
10. Ai fini della partecipazione al procedimento, sono enti direttamente interessati le province, i comuni, le comunità montane e i parchi nazionali e regionali nel cui territorio è prevista la realizzazione dei progetti per i quali si chiede l'espletamento della procedura di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA.
11. Ai fini della partecipazione al procedimento, sono enti non direttamente interessati gli enti, diversi da quelli di cui al comma 10, sul territorio dei quali sono configurabili potenziali impatti ambientali connessi alla realizzazione dei progetti oggetto di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA. Per partecipare al procedimento gli enti non direttamente interessati presentano all'autorità competente motivata istanza di partecipazione alla procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA. L'autorità competente può negare la partecipazione solo a seguito di provvedimento espresso e motivato, nei casi in cui gli enti indicati al periodo precedente non possano subire pregiudizio alcuno dall'intervento.
Art. 3
(Norme generali di organizzazione e procedura)
1. La Giunta regionale, sentita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), disciplina con regolamento le modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA di cui alla presente legge, vincolanti per le autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, con riferimento, in particolare, ai commi 2, 4 e 6 del presente articolo, nonché all'articolo 5, comma 3, all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 11. Il regolamento individua inoltre i procedimenti di carattere paesistico-ambientale da coordinare con le procedure in materia di VIA, ai sensi dell'articolo 4, comma 3.
2. La Giunta regionale istituisce con regolamento la Commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambientale (di seguito denominata Commissione) e ne definisce composizione, compiti e tempi delle relative attività. Fanno parte della Commissione rappresentanti delle direzioni regionali interessate, dell'ARPA, nonché di altre aziende ed enti del sistema regionale, territorialmente competenti, di cui all'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007).
3. La Commissione assicura supporto tecnico-scientifico alla Regione, in quanto autorità competente in materia di VIA ai sensi dell'articolo 2, con specifico riferimento alle seguenti attività:
a) formulazione di pareri tecnico-istruttori in merito al progetto e allo studio di impatto ambientale;
b) valutazione del piano di monitoraggio elaborato dal proponente ai sensi dell'articolo 8 e della relativa attuazione se richiesto dall'autorità competente;
c) partecipazione ai lavori dell'Osservatorio ambientale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b);
d) partecipazione alle fasi di controllo di cui all'articolo 9, con particolare riferimento ai controlli di natura ambientale prescritti dall'autorità competente nella decisione che conclude il procedimento di VIA.
4. Le autorità diverse dalla Regione, competenti in materia di VIA ai sensi dell'articolo 2, possono avvalersi del contributo tecnico-scientifico dell'ARPA per l'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in relazione alle attività di competenza elencate alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 ed esclusivamente secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 5, secondo periodo, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA).
5. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata all'adozione del provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, il soggetto che propone l'opera e che richiede l'espletamento delle procedure, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, versa a favore dell'autorità competente una somma pari:
a) all'1 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sul progetto definitivo, per le istruttorie di VIA;
b) allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sul progetto preliminare, per le istruttorie di verifica di assoggettabilità a VIA;
c) allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sul progetto preliminare, per l'espletamento della fase facoltativa di consultazione con l'autorità competente, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, come definiti all'articolo 21 del d.lgs. 152/2006.
6. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce:
a) i criteri di calcolo degli oneri istruttori di cui al comma 5, in caso di opere di valore complessivo superiore a 1 milione di euro, avendo come criterio generale quello della proporzionalità decrescente del contributo istruttorio in relazione all'aumento del valore dell'intervento in progetto;
b) le modalità di versamento degli oneri istruttori di cui alla lettera a) e al comma 5;
c) un versamento minimo pari a 500,00 euro;
d) le modalità di avvalimento dell'ARPA da parte degli enti locali.
7. In caso di progetto assoggettato a VIA a seguito di relativa verifica di assoggettabilità o per il quale sia stata svolta la fase facoltativa di consultazione con l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), dagli oneri istruttori della procedura di VIA dovuti dal proponente ai sensi dei commi 5 e 6 è scomputata una somma pari a quanto versato per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o per lo svolgimento della fase facoltativa.
8. La Giunta regionale può apportare modifiche agli oneri istruttori previsti ai commi 5 e 6, previo parere della competente commissione consiliare.
9. La Regione assicura, se richiesto, adeguato supporto tecnico-amministrativo in materia di VIA alle altre autorità competenti ai sensi della presente legge.
Art. 4
(Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti)
1. Il soggetto proponente, contestualmente alla presentazione dell'istanza di VIA, attiva le procedure autorizzatorie o anche approvative riferite al relativo progetto, affinché le pubbliche amministrazioni competenti al rilascio dei successivi titoli autorizzatori o anche approvativi, ove diverse dall'autorità competente in materia di VIA, siano tempestivamente informate dei procedimenti in essere. A tal fine, la documentazione tecnica depositata a corredo dell'istanza di VIA deve rendere conto di quanto depositato dal soggetto proponente presso le altre amministrazioni a corredo delle specifiche richieste autorizzatorie o anche approvative. Le pubblicazioni di cui all'articolo 24, commi da 1 a 3, del d.lgs. 152/2006 devono essere integrate con un esplicito riferimento all'attivazione del procedimento autorizzatorio o anche approvativo, al fine di assolvere anche agli adempimenti previsti dalle specifiche normative di settore legate all'autorizzazione o anche all'approvazione del progetto.
2. La contestualità tra istanze prescritta al comma 1 non è richiesta per i progetti riguardanti derivazioni di acque superficiali o sotterranee per le quali è previsto il rilascio della concessione, ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché per i progetti di infrastrutture pubbliche per la mobilità la cui approvazione è di competenza statale o regionale.
3. In considerazione del contestuale esame di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi e del coordinamento dei successivi titoli autorizzatori e approvativi, l'autorità competente all'espletamento della procedura di VIA indice una conferenza di servizi istruttoria, convocando gli enti pubblici competenti al rilascio dei successivi titoli autorizzatori o anche approvativi del progetto ai fini paesistico-ambientali, ove diversi dall'autorità competente in materia di VIA, gli enti gestori dei siti di Rete Natura 2000 interessati e gli enti territoriali che hanno chiesto di partecipare al procedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 11. Nell'ambito dei propri lavori la conferenza di servizi assicura:
a) l'esame della documentazione tecnico-amministrativa depositata dal soggetto proponente, sia per quanto concerne la procedura di VIA sia a corredo delle istanze autorizzatorie o anche approvative, il cui rilascio risulta necessario per la realizzazione e gestione del progetto;
b) l'esame delle osservazioni e dei pareri inoltrati all'autorità competente dal pubblico e dal pubblico interessato;
c) l'acquisizione dei singoli pareri di competenza degli enti territoriali o degli altri soggetti pubblici interessati alla realizzazione del progetto;
d) la determinazione finale propedeutica alla predisposizione e adozione del provvedimento di VIA.
4. Quando l'intervento proposto ricade su aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, è convocata alla conferenza di servizi di cui al comma 3 anche la direzione regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
5. Quando l'intervento proposto ricade o produce effetti, anche indiretti, sui siti di Rete Natura 2000, la valutazione di incidenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), è ricompresa nell'ambito della procedura di VIA; la valutazione di incidenza è effettuata dal settore competente per Rete Natura 2000 appartenente all'autorità competente per la VIA, che a tal fine è invitato alla conferenza di servizi, di cui al comma 3, unitamente all'ente gestore.
6. Quando in sede di conferenza di servizi emergono, in base alla normativa vigente, elementi ostativi al rilascio dell'approvazione o anche dell'autorizzazione necessaria per la realizzazione del progetto, i lavori della conferenza si concludono con una proposta di rigetto delle istanze del soggetto proponente e, per il principio dell'economicità dell'azione amministrativa, non è necessario dare corso o ultimare l'istruttoria vera e propria degli aspetti ambientali dell'intervento.
7. In caso di esito positivo della procedura di VIA, la decisione di compatibilità ambientale stabilisce tra l'altro i tempi per il rilascio dei successivi atti approvativi o anche autorizzatori a carattere paesistico-ambientale di cui al comma 3, per la realizzazione e la gestione del progetto.
8. I soggetti competenti al rilascio dei titoli autorizzatori o anche approvativi, di cui al comma 1, possono avvalersi, per l'assunzione delle determinazioni di competenza, delle risultanze dell'attività istruttoria svolta dalla conferenza di servizi di cui al comma 3.
9. La verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è svolta dalla struttura regionale competente all'adozione dell'atto, comunque denominato, di autorizzazione, approvazione, parere, nulla osta, assenso, concertazione o intesa. Le autorità di cui all'articolo 2 diverse dalla Regione applicano la semplificazione procedurale prevista dal precedente periodo, ferma restando la loro autonomia organizzativa e il rispetto delle disposizioni comunitarie e statali, in particolare in tema di accesso, partecipazione e trasparenza.
10. Nel procedimento finalizzato all'approvazione di trasformazioni territoriali da attuarsi mediante strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), che prevedono una variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e la successiva realizzazione di opere comprese nelle tipologie progettuali di cui all'allegato B, le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA possono essere svolte nell'ambito del procedimento per la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) o nell'ambito di quello per la verifica di esclusione o assoggettamento a VAS. A tal fine il soggetto proponente, a integrazione della documentazione di VAS o di verifica di esclusione o assoggettamento a VAS, deposita il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale necessari per le determinazioni, da parte dell'autorità competente alla VAS, in merito all'assoggettamento del progetto a VIA, sentita l'autorità competente in materia di verifica di assoggettabilità alla VIA. Per quanto concerne i progetti, nell'ambito dell'informazione al pubblico prevista per la VAS deve darsi conto anche della richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA, e deve essere garantita adeguata informazione e partecipazione al relativo procedimento, non inferiore a quella garantita per i procedimenti ordinari.
11. In sede di VAS, l'autorità procedente può individuare i progetti di cui all'allegato B, previsti dal piano o dal programma, che per natura, dimensione e localizzazione ritiene di valutare in modo coordinato, per individuarne gli impatti cumulativi; in tal caso la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata in sede di VAS, sentita l'autorità competente in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, e garantita adeguata informazione e partecipazione al relativo procedimento, non inferiore a quella garantita per i procedimenti ordinari; l'individuazione dei progetti avviene sulla base di un progetto preliminare, come definito all'articolo 5, comma 1, lettera g), del d.lgs. 152/2006.
CAPO II
LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Art. 5
(Procedura di VIA)
1. La procedura di VIA di un progetto prevede le seguenti fasi:
a) consultazione tra il soggetto proponente e l'autorità competente per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
b) presentazione e pubblicazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;
c) indizione di conferenze di servizi;
d) svolgimento di consultazioni;
e) valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione;
f) decisione dell'autorità competente;
g) informazione sulla decisione;
h) monitoraggio secondo il piano di cui all'articolo 8.
2. La consultazione di cui al comma 1, lettera a), costituisce fase obbligatoria della procedura di VIA per i progetti di infrastrutture per la mobilità; negli altri casi può essere richiesta dal soggetto proponente.
3. La procedura di VIA è svolta dall'autorità competente secondo modalità previste con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, ferme restando le procedure di semplificazione e coordinamento di cui all'articolo 4.
4. Ai fini della presente legge, la procedura di VIA si considera formalmente avviata, anche per la decorrenza dei termini, con la pubblicazione a mezzo stampa, da parte del soggetto proponente, dell'avviso dell'avvenuta presentazione dell'istanza e dei relativi allegati.
Art. 6
(Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA)
1. La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è svolta dall'autorità competente secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, ferme restando le procedure di semplificazione e coordinamento di cui all'articolo 4; ai fini della presente legge, è formalmente avviata e i relativi termini iniziano a decorrere con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, su istanza del proponente, dell'avviso dell'avvenuta trasmissione della necessaria documentazione.
2. Nel rispetto del termine per la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente può richiedere, per situazioni che necessitano di un supplemento istruttorio, ai fini della decisione finale circa l'assoggettabilità a VIA:
a) agli enti territoriali interessati di cui all'articolo 2, un parere di merito sull'iniziativa in esame e sui contenuti della documentazione depositata;
b) alla Commissione di cui all'articolo 3, comma 2, i pareri specialistici di competenza.
3. Quando l'intervento proposto ricade o produce effetti, anche indiretti, sui siti di Rete Natura 2000, l'autorità competente alla valutazione di incidenza, ai sensi del d.p.r. 357/1997, è individuata a seguito degli esiti della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA; in caso di assoggettamento a VIA del progetto esaminato, si applica l'articolo 4, comma 5; in caso di non assoggettamento a VIA, l'autorità competente alla valutazione di incidenza è l'ente gestore dei siti di Rete Natura 2000.
Art. 7
(Attività di informazione)
1. L'autorità competente informa i cittadini in merito alle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in corso e concluse, rendendo pubblici i dati procedurali, progettuali e ambientali, sin dalla fase di avvio del procedimento, tramite apposito sito internet regionale dedicato alla VIA.
2. Per la predisposizione della documentazione in formato elettronico e per la relativa trasmissione, il soggetto proponente si attiene alle indicazioni procedurali della Regione, pubblicate sul sito internet di cui al comma 1.
3. Il protocollo di cui all'articolo 14, comma 4, stabilisce, tra l'altro, le modalità di raccordo e di coordinamento tra le strutture della Regione competenti in materia di VIA e quelle delle altre autorità competenti, ai sensi dell'articolo 2, per la definizione e l'aggiornamento del sito internet di cui al comma 1.
4. Il Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale (SILVIA) rappresenta lo strumento centralizzato a supporto dei compiti di monitoraggio e controllo spettanti all'autorità competente ai sensi della presente legge.
Art. 8
(Monitoraggio)
1. La decisione finale sulla compatibilità ambientale o sulla verifica di assoggettabilità a VIA contiene:
a) le azioni che il proponente deve svolgere per monitorare la corrispondenza tra gli scenari previsti in sede di studio di impatto ambientale e proposti per la valutazione dell'autorità competente e gli scenari riscontrati a progetto realizzato e in fase di gestione, anche per individuare tempestivamente eventuali impatti negativi imprevisti e consentire al contempo l'adozione delle opportune misure correttive da parte dell'autorità a tal fine individuata nel provvedimento stesso;
b) l'istituzione di un Osservatorio ambientale per particolari situazioni ambientali-territoriali o anche per determinate tipologie progettuali, di volta in volta individuate, con lo scopo di verificare l'ottemperanza del progetto esecutivo alle prescrizioni e condizioni contenute nella decisione finale e di valutare i risultati delle azioni di monitoraggio di cui alla lettera a). Gli oneri per il funzionamento dell'Osservatorio sono a carico del soggetto proponente, che ne fa parte congiuntamente al responsabile del procedimento di VIA o anche di verifica di assoggettabilità a VIA e ai componenti della Commissione di cui all'articolo 3, comma 2;
c) il rinvio a successiva pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente, non appena noti, delle azioni e dei risultati connessi all'intero svolgimento del monitoraggio e delle eventuali misure correttive adottate autonomamente dal proponente o anche prescritte dall'autorità competente a seguito del monitoraggio, secondo quanto stabilito dall'articolo 28, comma 2, del d.lgs. 152/2006.
2. La Giunta regionale, sentita l'ARPA, adotta con propria deliberazione i criteri generali per il piano di monitoraggio ambientale, quale riferimento per la predisposizione della documentazione da parte del soggetto proponente e per la sua valutazione ai fini di cui al comma 1, nonché le modalità di istituzione, organizzazione e gestione dell'osservatorio di cui al comma 1.
3. Gli oneri per l'attuazione del piano di monitoraggio ambientale e per le correlate attività di verifica sono a carico del soggetto proponente.
Art. 9
(Controllo e sanzioni)
1. All'autorità competente in materia di VIA ai sensi della presente legge spetta l'accertamento delle opere e degli interventi riferiti ai relativi progetti, di cui all'articolo 1, comma 1, realizzati:
a) senza la previa sottoposizione alle procedure di VIA o anche di verifica di assoggettabilità a VIA;
b) in difformità sostanziale rispetto ai provvedimenti rilasciati in materia di VIA.
2. In caso di accertamento delle violazioni di cui al comma 1, l'autorità competente in materia di VIA, previa eventuale sospensione dei lavori, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria compresa, in ragione della gravità delle violazioni, tra un minimo del 5 per cento e un massimo del 20 per cento del valore dell'opera o della parte di essa realizzata in assenza delle succitate procedure o difformemente dalle determinazioni del provvedimento di verifica o di VIA favorevole e può disporre, a cura e spese del responsabile, la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi ovvero l'esecuzione di interventi di mitigazione volti ad eliminare o ridurre gli eventuali effetti negativi prodotti dall'opera stessa sull'ambiente. L'accertamento di cui al presente comma comporta il pagamento di un'ulteriore somma di denaro, finalizzata allo svolgimento dell'attività di cui al comma 3, pari allo 0,5 per mille del valore complessivo dell'opera sanzionata.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 l'autorità competente valuta l'entità del pregiudizio ambientale eventualmente arrecato dalla realizzazione dell'opera o dell'intervento o dalla mancata adozione delle prescrizioni del provvedimento di verifica o di VIA favorevole e di quello conseguente all'applicazione della sanzione.
4. Il provvedimento sanzionatorio di cui al comma 2 è comunicato al soggetto cui spetta la tenuta dell'albo professionale in cui risultano iscritti rispettivamente il trasgressore e il progettista delle opere o degli interventi sanzionati.
5. La Giunta regionale, sentita l'ARPA, approva i criteri e le procedure per l'applicazione dei commi 1, 2 e 3, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 3 ter, 3 quater e all'articolo 29, commi 4 e 5, del d.lgs. 152/2006.
6. La Regione, ove sia autorità competente in materia di VIA ai sensi dell'articolo 2, può avvalersi del supporto della Commissione di cui all'articolo 3, comma 2, per l'applicazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.
Art. 10
(Intervento sostitutivo)
1. La Regione esercita, secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti, il potere di intervento sostitutivo in caso di inattività di comuni e province in ordine alle funzioni loro conferite ai sensi della presente legge.
2. Il soggetto proponente, per attivare l'intervento di cui al comma 1, verificata l'inerzia dell'autorità competente, può, con atto raccomandato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, chiedere all'autorità competente di concludere, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, il procedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA.
3. In caso di inutile decorrenza del termine di cui al comma 2, il soggetto proponente può presentare al dirigente della competente struttura regionale istanza per l'esercizio dei poteri sostitutivi; il dirigente provvede sulla richiesta nel termine di quindici giorni dal ricevimento, invitando, con apposita comunicazione, l'autorità competente ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve intendersi quale avvio del procedimento sostitutivo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).
4. Il Presidente della Giunta regionale, decorso inutilmente il termine assegnato all'autorità competente, procede, entro i successivi trenta giorni e sentito l'ente inadempiente, alla nomina di un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 31 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).
5. Gli oneri per l'attività del commissario ad acta sono a carico dell'ente inadempiente.
Art. 11
(Procedura per l'espressione del parere regionale nella VIA in sede statale)
1. L'espressione del parere della Regione, nell'ambito della procedura di VIA in sede statale per i progetti da realizzare sul territorio lombardo, è formalizzata secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 24 del d.lgs. 152/2006 per l'espressione e la trasmissione del parere di competenza.
CAPO III
NORMA FINANZIARIA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 12
(Norma finanziaria)
1. Alle spese necessarie per l'implementazione del Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale, di cui all'articolo 7, comma 4, si provvede con le risorse stanziate alla UPB 6.5.4.2.104. 'La nuova infrastruttura per l'informazione territoriale' del bilancio per l'esercizio 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 13
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) la legge regionale 3 settembre 1999, n. 20 (Norme in materia di impatto ambientale)(1);
b) l'articolo 3, comma 6, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 34/1978)(2);
c) l'articolo 3, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona)(3).
Art. 14
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA avviate prima dell'entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.
2. La Giunta regionale approva il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sino alla costituzione della Commissione di cui all'articolo 3, comma 2, per i lavori istruttori regionali in materia di VIA continuano ad applicarsi le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale del 27 novembre 1998, n. VI/39975 (Approvazione delle modalità di attuazione della procedura di verifica e della procedura di VIA regionale, di cui alla D.G.R. del 2 novembre 1998, n. VI/39305. Istituzione di un apposito gruppo di lavoro, presso l'ufficio VIA del servizio Sviluppo sostenibile del territorio della direzione Urbanistica e disciplina delle modalità di acquisizione dei pareri degli enti interessati), per il solo gruppo di lavoro 'Procedura VIA regionale', di cui all'allegato A, punto 2.4 della deliberazione medesima.
4. Per favorire l'applicazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 9, e all'articolo 7, comma 3, la Giunta regionale promuove la stipulazione di un protocollo d'intesa con gli enti locali interessati, sentite l'associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia) e l'unione province lombarde (UPL).
5. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per l'integrazione delle procedure di VAS e di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui all'articolo 4, commi 10 e 11.
6. La Giunta regionale adotta i criteri generali di cui all'articolo 8, comma 2, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
7. Nell'albo di cui all'articolo 31, comma 1, della l.r. 12/2005è aggiunta un'apposita sezione, finalizzata agli interventi sostitutivi di cui all'articolo 10 della presente legge.
8. Alle province sono conferite le funzioni relative all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui all'articolo 2, commi 3 e 7, trascorsi:
a) sessanta giorni dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, per i progetti facenti capo alle seguenti tipologie progettuali, così come denominate ai sensi degli allegati A, B e C della presente legge: agricoltura; lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali; industria dei prodotti alimentari; industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta; industria della gomma e delle materie plastiche; altri progetti;
b) centottanta giorni dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, per i progetti facenti capo alle seguenti tipologie progettuali, così come denominate ai sensi degli allegati A, B e C della presente legge: industria energetica ed estrattiva; progetti di infrastrutture; impianti di smaltimento-trattamento-recupero dei rifiuti.
9. Ai comuni sono conferite le funzioni relative all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui all'articolo 2, comma 4, trascorsi sessanta giorni dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.
10. Le funzioni di cui ai commi 8 e 9, nelle more del conferimento, sono esercitate dalla Regione, che conclude le procedure avviate.
11. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una circostanziata relazione sull'andamento delle funzioni conferite in materia di VIA, affinché il Consiglio stesso possa valutare se modificare o revocare il conferimento delle funzioni a province e comuni, anche tenendo conto degli interventi sostitutivi eventualmente attivati ai sensi dell'articolo 10.
Art. 15
(Disposizioni per i progetti delle opere di EXPO Milano 2015)
1. Quando le opere essenziali per la realizzazione del grande evento EXPO Milano 2015, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2008 'Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015', devono essere assoggettate a procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA non di competenza dello Stato, la decisione finale sulla VIA o la determinazione circa la verifica di assoggettabilità a VIA, al fine di assicurare tempestività e coordinamento nelle procedure, è formalizzata con deliberazione della Giunta regionale nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera h), del d.p.c.m. 22 ottobre 2008, a seguito degli ordinari procedimenti disciplinati dalla presente legge.
2. La Commissione di cui all'articolo 3, comma 2, effettua l'istruttoria tecnica dei progetti delle opere di cui al comma 1, che si conclude con una proposta di parere alla Giunta regionale.
3. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce inoltre espressione del parere della Regione ai fini della formalizzazione dell'intesa Stato-Regione, quando necessaria, circa la localizzazione dell'opera ai sensi del d.p.r. 383/1994.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 3 settembre 1999, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
2. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
3. Si rinvia alla l.r. 24 marzo 2003, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
 
 
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