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   Focus Gazzetta e Bollettini Ufficiali   

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2011 , n. 228

Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche. (12G0015)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, 117, 119 e 120 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di
contabilita' e finanza pubblica, e successive modificazioni, ed in
particolare l'articolo 30, commi 8 e 9, lettere a), b), c) e d), che
delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi, al fine
di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e
l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in
conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche;
Vista la legge 7 aprile 2011, n. 39, recante modifiche alla legge
31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate
dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche
economiche degli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente delle Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in
particolare l'articolo 3, comma 4, in materia di controllo successivo
da parte della Corte dei conti sulla gestione del bilancio e del
patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni
fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo, ed in particolare l'articolo 17, comma 14,
in materia di utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un
contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, ed in
particolare l'articolo 1, in materia di costituzione di unita'
tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al
monitoraggio degli investimenti pubblici;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione, ed in particolare l'articolo 22, che prevede la
predisposizione di una ricognizione degli interventi
infrastrutturali;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in
materia di processo civile, ed in particolare l'articolo 32, comma 1,
che dispone la pubblicazione da parte delle Amministrazioni pubbliche
di atti e provvedimenti amministrativi attraverso i propri siti
informatici;
Vista la Decisione della Commissione n. C (2007) 3329 del 13 luglio
2007, che, a norma del citato articolo 28 del regolamento (CE) del
Consiglio n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione, prende atto della strategia
nazionale e dei temi prioritari del Quadro strategico nazionale
2007-2013;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante
disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 ottobre 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri dell'economia e delle finanze e per la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a
il seguente decreto legislativo: Art. 1
Campo di applicazione e finalita' 1. I Ministeri sono tenuti a svolgere le attivita' di valutazione
ex ante ed ex post di cui al presente decreto al fine di garantire la
razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia della
spesa in conto capitale destinata alla realizzazione di opere
pubbliche e di pubblica utilita', di seguito "opere pubbliche", a
valere sulle leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente.
2. Le predette attivita' di valutazione sono obbligatorie per le
opere finanziate a valere sulle risorse iscritte negli stati di
previsione dei singoli Ministeri ovvero oggetto di trasferimento da
parte degli stessi a favore di soggetti attuatori, pubblici o
privati, in forza di specifica delega. Le predette attivita' sono
altresi' obbligatorie per le opere pubbliche che prevedono emissione
di garanzie a carico dello Stato.


Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Si riporta il testo degli articoli 119 e 120 della
Costituzione:
«Art. 119. I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.»
«Art. 120. La Regione non puo' istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne'
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione.».
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 30, commi 8 e 9,
della citata legge n. 196 del 2009:
«8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di
garantire la razionalizzazione, la trasparenza,
l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa
relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla
realizzazione di opere pubbliche.»
«9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono
emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) introduzione della valutazione nella fase di
pianificazione delle opere al fine di consentire procedure
di confronto e selezione dei progetti e definizione delle
priorita', in coerenza, per quanto riguarda le
infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella
definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni;
b) predisposizione da parte del Ministero competente
di linee guida obbligatorie e standardizzate per la
valutazione degli investimenti;
c) garanzia di indipendenza e professionalita' dei
valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze
interne agli organismi di valutazione esistenti, con il
ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate
professionalita' e per valutazioni particolarmente
complesse;
d) potenziamento e sistematicita' della valutazione
ex post sull'efficacia e sull'utilita' degli interventi
infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti
rispetto alle valutazioni ex ante;
e) separazione del finanziamento dei progetti da
quello delle opere attraverso la costituzione di due
appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito
dell'esito positivo della procedura di valutazione
tecnico-economica degli studi di fattibilita'; al «fondo
opere» si accede solo dopo il completamento della
progettazione definitiva;
f) adozione di regole trasparenti per le informazioni
relative al finanziamento e ai costi delle opere;
previsione dell'invio di relazioni annuali in formato
telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi
con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti
e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato
di realizzazione delle opere;
g) previsione di un sistema di verifica per
l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con
automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle
opere entro i termini stabiliti.».
- La legge 7 aprile 2011, n. 39 (Modifiche alla legge
31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole
adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento
delle politiche economiche degli Stati membri), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2011, n. 84.
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
maggio 2006, n. 100, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
dicembre 2010, n. 288, S.O.
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio
1994, n. 10.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 4, della
citata legge n. 20 del 1994:
«4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.».
- La legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della
citata legge n. 127 del 1997:
«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.».
- La legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22
maggio 1999, n. 118, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della citata
legge n. 144 del 1999:
«Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di
programmazione delle politiche di sviluppo, le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di
piani, programmi e politiche di intervento promossi e
attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata
l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale,
secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti di
programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al
comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche
organizzative comuni dei nuclei di cui al presente
articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli
eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della
pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1995 ,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indica i criteri ai quali
dovranno attenersi le regioni e le province autonome al
fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma
1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali.».
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S.O.
- La legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo
119 della Costituzione), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 6 maggio 2009, n. 103.
- Si riporta il testo dell'articolo 22 della citata
legge n. 42 del 2009:
«Art. 22 (Perequazione infrastrutturale). - 1. In sede
di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il
federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa,
il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri
Ministri competenti per materia, predispone una
ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base
delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie,
assistenziali, scolastiche nonche' la rete stradale,
autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete
idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas,
le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione e'
effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti
elementi:
a) estensione delle superfici territoriali;
b) valutazione della rete viaria con particolare
riferimento a quella del Mezzogiorno;
c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;
d) densita' della popolazione e densita' delle unita'
produttive;
e) particolari requisiti delle zone di montagna;
f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente
in ciascun territorio;
g) specificita' insulare con definizione di parametri
oggettivi relativi alla misurazione degli effetti
conseguenti al divario di sviluppo economico derivante
dall'insularita', anche con riguardo all'entita' delle
risorse per gli interventi speciali di cui all' articolo
119, quinto comma, della Costituzione.
2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21,
al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi
compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e
i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base
della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo,
interventi finalizzati agli obiettivi di cui all' articolo
119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto
anche della virtuosita' degli enti nell'adeguamento al
processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard.
Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle
aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da
inserire nel Documento di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell' articolo 1, commi 1 e
1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.».
- La legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'
nonche' in materia di processo civile), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 1, della
citata legge n. 69 del 2009:
«Art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al
mantenimento di documenti in forma cartacea). - 1. A far
data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di
atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicita' legale si intendono assolti con la
pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del regolamento
(CE) del Consiglio n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006
(Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999):
«Art. 28 (Preparazione e adozione). - 1. Il quadro di
riferimento strategico nazionale e' preparato dallo Stato
membro, previa consultazione con i pertinenti partner
conformemente all'articolo 11, mediante la procedura che
considera piu' appropriata e in base al proprio
ordinamento. Esso copre il periodo dal 1o gennaio 2007 al
31 dicembre 2013.
Lo Stato membro elabora il quadro di riferimento
strategico nazionale in dialogo con la Commissione, al fine
di garantire un approccio comune.
2. Ciascuno Stato membro trasmette il quadro di
riferimento strategico nazionale alla Commissione entro
cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici
comunitari per la coesione. La Commissione prende atto
della strategia nazionale e dei temi prioritari prescelti
per l'intervento dei Fondi e formula le osservazioni che
ritiene opportune entro tre mesi dalla data di ricezione
del quadro di riferimento.
Lo Stato membro puo' presentare contestualmente il
quadro di riferimento strategico nazionale e i programmi
operativi di cui all'articolo 32.
3. Prima o al momento dell'adozione dei programmi
operativi di cui all'articolo 32, paragrafo 5, la
Commissione, previa consultazione dello Stato membro,
adotta una decisione riguardante i seguenti aspetti:
a) l'elenco dei programmi operativi di cui
all'articolo 27, paragrafo 4, lettera c);
b) la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo
per programma di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera
e); e
c) per il solo obiettivo "Convergenza", il livello di
spesa che garantisce il rispetto del principio di
addizionalita' di cui all'articolo 15 e l'azione prevista
per rafforzare l'efficienza amministrativa, di cui
all'articolo 27, paragrafo 4), lettera f), punto i).».
- Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88
(Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed
interventi speciali per la rimozione di squilibri economici
e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio
2009, n. 42), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
giugno 2011, n. 143.

Art. 2
Documento pluriennale di pianificazione 1. Al fine di migliorare la qualita' della programmazione e
ottimizzare il riparto delle risorse di bilancio, ogni Ministero, nel
rispetto delle procedure di valutazione d'impatto ambientale previste
dalla normativa comunitaria, predispone un Documento pluriennale di
pianificazione, di seguito "Documento", che include e rende coerenti
tutti i piani e i programmi d'investimento per opere pubbliche di
propria competenza, ivi compreso il "Programma triennale dei lavori
di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni.
2. Il Documento, redatto con cadenza triennale secondo lo
schema-tipo e in conformita' alle linee guida di cui al successivo
articolo 8, si compone di tre sezioni: la Prima Sezione contiene
l'analisi ex ante dei fabbisogni infrastrutturali; la Seconda Sezione
illustra la metodologia e le risultanze della procedura di
valutazione e di selezione delle opere da realizzare e individua le
priorita' di intervento; la Terza Sezione definisce i criteri per le
valutazioni ex post degli interventi individuati e sintetizza gli
esiti delle valutazioni ex post gia' effettuate.
3. Il Documento e' redatto anche in linea con quanto previsto
dall'articolo 40, comma 2, lettere g) ed i), della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
4. I Ministeri hanno l'obbligo di traslare i contenuti del
Documento nei contratti di programma che stipulano con le aziende
vigilate. Le attivita' di vigilanza si intendono estese agli obblighi
in capo alle aziende vigilate derivanti dall'adozione del Documento.
5. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di
riferimento, il Documento e' trasmesso al Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) e viene iscritto all'ordine
del giorno della prima seduta utile del Comitato, previa positiva
conclusione dell'istruttoria da parte del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui viene data
comunicazione all'amministrazione proponente. Qualora la relativa
deliberazione non intervenga entro la seconda seduta utile del CIPE
dalla positiva conclusione dell'istruttoria, i Ministri competenti
possono provvedere all'approvazione del Documento, recependo
eventuali osservazioni istruttorie, con proprio decreto motivato.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i Ministeri trasmettono al
CIPE, per la relativa presa d'atto, una relazione sullo stato di
attuazione del Documento nella quale e' dato conto di eventuali
aggiornamenti e modifiche in coerenza con le risorse disponibili a
legislazione vigente, congruamente motivati.
7. Per le opere relative alla realizzazione delle infrastrutture
strategiche e degli insediamenti produttivi di cui alla Parte II,
Titolo III, Capo IV del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, il Documento e' costituito
dal programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre
2001, n. 443, e all'articolo 161, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, integrato ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del
presente decreto. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
predispone altresi' un ulteriore Documento relativamente a tutti gli
altri piani e programmi di propria competenza, secondo le procedure
previste dal presente decreto.
8. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alla
programmazione e all'attuazione degli interventi speciali per la
rimozione di squilibri economici e sociali, per i quali resta fermo
quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. I
Documenti predisposti dai Ministeri interessati dalla predetta
programmazione danno comunque conto delle procedure valutative
adottate per la selezione di tali interventi infrastrutturali.


Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 128 del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive
modificazioni:
«Art. 128 (Programmazione dei lavori pubblici). - 1.
L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui al presente
codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si
svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori, gia' previsti dalla normativa vigente, e
della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei
lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
di studi di fattibilita' e di identificazione e
quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro
autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di
concerto con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi
assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori
strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni,
indicano le caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali ed economico - finanziarie degli stessi e
contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni
intervento nelle sue eventuali componenti storico -
artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue
componenti di sostenibilita' ambientale, socio -
economiche, amministrative e tecniche. In particolare le
amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita' i
bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati,
in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di
programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono
resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante
affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici
per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente
mediante pubblicazione sul profilo di committente della
stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di
priorita'. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere
comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero
del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia'
iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli
interventi per i quali ricorra la possibilita' di
finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i
beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto
dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di
diretta alienazione anche del solo diritto di superficie,
previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati
e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di
rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica
e ambientale e ne viene acquisita la documentazione
catastale e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare
attuazione ai lavori previsti dal programma triennale
devono rispettare le priorita' ivi indicate. Sono fatti
salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o
calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e'
subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000
di euro, alla previa approvazione di uno studio di
fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 di euro, alla previa approvazione della
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo
93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e'
sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata
dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i lavori di cui
all'articolo 153 per i quali e' sufficiente lo studio di
fattibilita'.
7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale,
limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento
all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione
almeno preliminare e siano state quantificate le
complessive risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del
personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare
la funzionalita', fruibilita' e fattibilita' di ciascun
lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano
sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso
inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla
normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi
contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori
pubblici. Resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni
di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o
bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni. Un lavoro non inserito
nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla base
di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione
per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi
d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
di pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi
triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile
2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso
l'Osservatorio.
12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali,
fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da
amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
altresi' trasmessi al CIPE, entro trenta giorni
dall'approvazione per la verifica della loro compatibilita'
con i documenti programmatori vigenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 40, comma 2, della
citata legge n. 196 del 2009:
«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) revisione delle missioni in relazione alle
funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la
spesa pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra
missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni
trasversali;
b) revisione del numero e della struttura dei
programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai
risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi
finali, in modo da assicurare:
1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le
relative risorse e strutture assegnate, e ciascun
Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni
istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando
ove possibile la condivisione di programmi tra piu'
Ministeri;
2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad
un unico centro di responsabilita' amministrativa;
3) il raccordo dei programmi alla classificazione
COFOG di secondo livello;
c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun
programma e della relativa legislazione in coerenza con gli
obiettivi da perseguire;
d) revisione, per l'entrata, delle unita' elementari
del bilancio per assicurare che la denominazione richiami
esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unita'
promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di
gettito sia chiaramente e univocamente individuabile;
e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e
di rendicontazione, delle azioni quali componenti del
programma e unita' elementari del bilancio dello Stato
affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il
loro raccordo alla classificazione COFOG e alla
classificazione economica di terzo livello. Ai fini
dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio
finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si da'
conto nel rapporto di cui all'articolo 3;
f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative
di spesa debbano essere formulate in termini di
finanziamento di uno specifico programma di spesa;
g) introduzione della programmazione triennale delle
risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato
e individuazione di metodologie comuni di definizione di
indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili
ai programmi del bilancio;
g-bis) introduzione in via sperimentale di un
bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto
della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in
termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito;
h) introduzione di criteri e modalita' per la
fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato,
tenendo conto della peculiarita' delle spese di cui
all'articolo 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in
via di massima nel DEF e adottati con la successiva legge
di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione
triennale delle risorse;
i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa
stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui
vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio
e i relativi tempi;
l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti
di variazione al bilancio in corso d'anno;
m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali
iscritti nel bilancio dello Stato;
n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei
risultati conseguiti dalle amministrazioni;
o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo
scopo di garantire maggiore chiarezza e significativita'
delle informazioni in esso contenute attraverso
l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato
e di quelli della tesoreria;
p) progressiva eliminazione, entro il termine di
ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a
valere su contabilita' speciali o conti correnti di
tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti
mediante il versamento di somme originariamente iscritte in
stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad
eccezione della gestione relativa alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonche' delle gestioni fuori
bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per
legge, dei programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti,
organismi pubblici e privati, nonche' dei casi di urgenza e
necessita'. A tal fine, andra' disposto il contestuale
versamento delle dette disponibilita' in conto entrata al
bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella
competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno
dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero
piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni
appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori
bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di
rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle
spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati
con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili
a livello di dettaglio sufficientemente elevato;
q) previsione della possibilita' di identificare i
contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato
finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto
comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle regioni.».
La Parte II, Titolo III, Capo IV del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006 comprende gli articoli da 161 a
194.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, della
citata legge n. 443 del 2001:
«Art. 1 (Delega al Governo in materia di infrastrutture
ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi
per il rilancio delle attivita' produttive). - 1. Il
Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali
delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e
private e gli insediamenti produttivi strategici e di
preminente interesse nazionale da realizzare per la
modernizzazione e lo sviluppo del Paese nonche' per
assicurare efficienza funzionale ed operativa e
l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi
immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e
la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui
rilevanza culturale trascende i confini nazionali.
L'individuazione e' operata, a mezzo di un programma
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni
o province autonome interessate e inserito, previo parere
del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria,
con l'indicazione dei relativi stanziamenti.
Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici di cui al presente comma, il Governo procede
secondo finalita' di riequilibrio socio-economico fra le
aree del territorio nazionale, nonche' a fini di garanzia
della sicurezza strategica e di contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese e per
l'adeguamento della strategia nazionale a quella
comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei
servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
sviluppare la portualita' turistica, il Governo,
nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma
tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento
nel programma di infrastrutture strategiche non comprese
nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica
integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, le risorse necessarie, che si
aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati
allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse
gia' destinate ad opere concordate con le regioni e le
province autonome e non ricomprese nel programma. In sede
di prima applicazione della presente legge il programma e'
approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli
interventi previsti dal programma sono automaticamente
inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli
accordi di programma quadro nei comparti idrici ed
ambientali, ai fini della individuazione delle priorita' e
ai fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse
nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni
delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in
una intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra
il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al
fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
opere.».
- Si riporta il testo dell'articolo 161 del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006:
«Art. 161 (Oggetto e disciplina comune applicabile). -
1. Il presente capo regola la progettazione, l'approvazione
dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture
strategiche di preminente interesse nazionale, nonche'
l'approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 179
dei progetti degli insediamenti produttivi strategici e
delle infrastrutture strategiche private di preminente
interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di
cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443. Nell'ambito del programma predetto sono,
altresi', individuate, con intese generali quadro tra il
Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le
opere per le quali l'interesse regionale e' concorrente con
il preminente interesse nazionale. Per tali opere le
regioni o province autonome partecipano, con le modalita'
indicate nelle stesse intese, alle attivita' di
progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in
accordo alle normative vigenti e alle eventuali leggi
regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze
delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo
statuto speciale e relative norme di attuazione.
1-bis. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il
Documento di finanza pubblica individua, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'elenco
delle infrastrutture da ritenersi prioritarie sulla base
dei seguenti criteri generali:
a) coerenza con l'integrazione con le reti europee e
territoriali;
b) stato di avanzamento dell'iter procedurale;
c) possibilita' di prevalente finanziamento con
capitale privato.
1-ter. Per le infrastrutture individuate nell'elenco di
cui al comma 1-bis sono indicate:
a) le opere da realizzare;
b) il cronoprogramma di attuazione;
c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;
d) la quantificazione delle risorse da finanziare con
capitale privato.
1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei tempi
necessari per il reperimento delle risorse relative al
finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la
loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura i soggetti
aggiudicatori presentano al Ministero lo studio di
fattibilita', redatto secondo modelli definiti dal Cipe e
comunque conformemente alla normativa vigente. Il
Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche
avvalendosi del supporto dell'Unita' tecnica di finanza di
progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999,
n. 144 e, nel caso, sentito il soggetto di cui all'articolo
163, comma 4, lettera b), verifica l'adeguatezza dello
studio di fattibilita', anche in ordine ai profili di
bancabilita' dell'opera; qualora siano necessarie
integrazioni allo stesso, il termine e' prorogato di trenta
giorni. A questo fine la procedura di Valutazione
Ambientale Strategica, e la Valutazione di Impatto
Ambientale, sono coordinate con i tempi sopra indicati.
2. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture e
insediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo
Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai
presidenti delle regioni e province autonome interessate,
secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
e dei successivi articoli del presente capo.
3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture
di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni del
presente capo.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici statali e i loro
concessionari applicano, per le proprie attivita'
contrattuali e organizzative, relative alla realizzazione
delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del
presente capo.
5. Le regioni, le province, i comuni, le citta'
metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi dipendenti e
i loro concessionari applicano, per le proprie attivita'
rientranti in materie oggetto di legislazione concorrente,
relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al
comma 1, le norme del presente capo fino alla entrata in
vigore di una diversa norma regionale, da emanarsi nel
rispetto dei principi fondamentali della legge 21 dicembre
2001, n. 443. Sono fatte salve le competenze dei comuni,
delle citta' metropolitane, delle province e delle regioni
in materia di progettazione, approvazione e realizzazione
delle infrastrutture e insediamenti produttivi diversi da
quelli di cui al comma 1.
6. Salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001,
n. 443 e dal presente capo, ai contratti alle opere di cui
all'articolo 162, comma 1, si applicano, in quanto non
derogate dalla disciplina ivi dettata, le disposizioni:
della parte I (principi e disposizioni comuni e
contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di
applicazione del codice);
della parte II, titolo I (contratti di rilevanza
comunitaria);
della parte II, titolo III, capo I (programmazione,
direzione ed esecuzione dei lavori);
della parte II, titolo III, capo II (concessione di
lavori pubblici);
della parte II, titolo III, capo III (promotore
finanziario e societa' di progetto);
della parte IV (contenzioso);
della parte V (disposizioni di coordinamento, finali
e transitorie).
6-bis. Per consentire il monitoraggio finanziario delle
opere di cui al presente capo con il ricorso al SIOPE
(Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici),
tutti i soggetti responsabili di dette opere, anche diversi
dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i
criteri di contabilita' nazionale SEC 95, dovranno
procedere per i loro pagamenti in base alle procedure
previste per il SIOPE e dovranno provvedere a far riportare
anche il CUP (Codice unico di progetto) sui mandati
informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori.».
- Per il riferimento al testo del decreto legislativo
n. 88 del 2011, si veda nelle note alle premesse.

Art. 3
Valutazione ex ante
dei fabbisogni di infrastrutture e servizi 1. I Ministeri procedono alla valutazione ex ante dei fabbisogni e
delle esigenze infrastrutturali nei diversi settori di competenza
allo scopo di identificare gli interventi necessari al loro
soddisfacimento.
2. A tal fine, la Prima Sezione del Documento contiene:
a) l'analisi della domanda attuale e futura di infrastrutture e
servizi nei settori di competenza, formulata anche tenendo conto
dell'attuale disponibilita' di infrastrutture e di offerta di
servizi, nonche' sulla base della ricognizione prevista dall'articolo
22 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
b) gli obiettivi di risultato e di impatto da conseguire,
quantificati attraverso indicatori specifici e misurabili e
determinati anche nel rispetto di criteri di convenienza economica e
sostenibilita' finanziaria sulla base di valutazioni
economico-finanziarie;
c) le priorita' d'intervento, i criteri e le valutazioni
attraverso i quali le stesse sono state definite, nel rispetto dei
vincoli indicati dall'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, e da altre disposizioni di
legge;
d) la rispondenza degli obiettivi e delle priorita' individuate
con le direttive del Ministro competente e la coerenza con i
documenti programmatori esistenti;
e) l'elenco degli studi di fattibilita' propedeutici
all'individuazione degli interventi funzionali al raggiungimento
degli obiettivi, con l'indicazione delle risorse finanziarie
necessarie per l'elaborazione degli studi stessi e la relativa
copertura finanziaria, e/o degli eventuali progetti disponibili;
f) ogni altro elemento ritenuto utile o opportuno ai fini della
valutazione.
3. Nella valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e
servizi, i Ministeri tengono conto degli esiti delle attivita' di
valutazione ex post di cui all'articolo 6, che forniscono
orientamenti informativi utili a supportare la pianificazione degli
investimenti.
4. Per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, la
valutazione di cui al presente articolo deve essere coerente con i
criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo
1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni.


Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 22 della citata legge n.
42 del 2009, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 128 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, si veda nelle note all'art. 2.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 1, della citata
legge n. 443 del 2001, si veda nelle note all'art. 2.

Art. 4
Valutazione ex ante delle singole opere 1. I Ministeri svolgono la valutazione delle singole opere, secondo
principi di appropriatezza e proporzionalita', al fine di
individuare, attraverso l'elaborazione degli studi di fattibilita' di
cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), le soluzioni progettuali
ottimali per il raggiungimento degli obiettivi identificati nella
valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi.
2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, lo studio di
fattibilita' contiene:
a) i valori degli indicatori di realizzazione e di risultato che,
insieme alla quantificazione finale dei tempi e dei costi, consentono
di misurare la rispondenza dell'opera finita con i contenuti della
valutazione ex ante;
b) il piano economico-finanziario del progetto di investimento,
corredato dagli indicatori sintetici di valutazione della
redditivita';
c) l'analisi della sostenibilita' gestionale dell'opera;
d) ogni altro elemento ritenuto utile o opportuno ai fini della
valutazione.
3. Resta fermo che gli studi di fattibilita' per le opere relative
a infrastrutture strategiche dovranno contenere anche gli ulteriori
elementi definiti dal CIPE ai sensi dell'articolo 161, comma
1-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni.
4. Per le opere il cui costo stimato sia superiore a 10 milioni di
euro, i Ministeri presentano, in allegato agli studi di fattibilita',
anche l'analisi dei rischi. Tale analisi esplicita le condizioni di
realizzabilita' dell'opera, elenca i soggetti coinvolti a vario
titolo nel processo di attuazione dell'opera con le relative
responsabilita', individua i fattori, gli eventi e le situazioni che
possono configurare cause di criticita' in corso di progettazione,
affidamento, realizzazione e gestione dell'opera e indica le azioni
che l'amministrazione intende compiere per contrastare l'insorgere
delle criticita' medesime. L'analisi evidenzia inoltre i rischi di
natura finanziaria, sociale e gestionale, quantificandone le
possibili conseguenze in termini di aggravio di tempi, costi e
variazioni nelle realizzazioni.
5. L'analisi dei rischi e' aggiornata e approvata dal Ministero
competente alla conclusione di ciascuna fase progettuale e attuativa,
nonche' in sede di finanziamento dell'opera ai fini dello
stanziamento delle risorse necessarie.
6. In assenza dell'analisi dei rischi, l'opera non puo' essere
inserita nel Documento e le procedure di affidamento dei lavori non
possono essere avviate.


Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del
2010:
«Art. 14 (Studio di fattibilita'). - 1. Lo studio di
fattibilita' si compone di una relazione illustrativa
contenente:
a) le caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare;
b) l'analisi delle possibili alternative rispetto
alla soluzione realizzativa individuata;
c) la verifica della possibilita' di realizzazione
mediante i contratti di partenariato pubblico/privato di
cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice;
d) l'analisi dello stato di fatto, nelle sue
eventuali componenti architettoniche, geologiche,
socio-economiche, amministrative;
e) la descrizione, ai fini della valutazione
preventiva della sostenibilita' ambientale e della
compatibilita' paesaggistica dell'intervento, dei requisiti
dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei
collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si
inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei
vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici
interferenti sulle aree o sugli immobili interessati
dall'intervento, nonche' l'individuazione delle misure
idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori
culturali e paesaggistici.».
- Per il testo dell'articolo 161, comma 1-quater, del
decreto legislativo n. 163 del 2006, si veda nelle note
all'art. 2.

Art. 5
Selezione delle opere 1. Sulla base della valutazione ex ante dei fabbisogni di
infrastrutture e servizi di cui all'articolo 3 e della valutazione ex
ante delle singole opere di cui all'articolo 4, i Ministeri
selezionano in via definitiva le opere da includere nel Documento.
2. A tal fine, la Seconda Sezione del Documento contiene:
a) i criteri e la metodologia valutativa di confronto utilizzati
per selezionare e includere le opere nel Documento, in ragione degli
esiti delle valutazioni ex ante;
b) la sintesi dei singoli studi di fattibilita' elaborati;
c) l'elencazione delle opere da realizzare nei diversi settori di
competenza di ciascun Ministero, con l'indicazione sia dell'ordine di
priorita' e dei criteri utilizzati per definire tale ordine, sia dei
risultati attesi e dei relativi indicatori di realizzazione e di
impatto, anche evidenziando gli eventuali pareri dei valutatori che
si discostino dalle scelte delle amministrazioni;
d) la localizzazione, le problematiche di ordine ambientale,
paesaggistico ed urbanistico-territoriale relative alla realizzazione
di ciascuna opera;
e) la previsione dei tempi di attuazione, anche per fasi, delle
singole opere;
f) la stima dei costi delle singole opere, la relativa
articolazione temporale, le risorse disponibili, con l'indicazione
delle specifiche fonti di copertura finanziaria, e il fabbisogno
finanziario residuo articolato in termini temporali sulla base degli
andamenti di cassa;
g) l'indicazione degli atti normativi, amministrativi e di
diritto privato in forza dei quali ciascuna opera sara' realizzata;
h) ogni altro elemento ritenuto utile o opportuno.
3. Le opere non incluse nel Documento o nelle relazioni annuali non
possono essere ammesse al finanziamento, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 153, commi 19, 19-bis e 20, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.


Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 153, commi 19,
19-bis e 20 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
«Art. 153 (Finanza di progetto). - 1-18. (Omissis).
19. Gli operatori economici possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita' non presenti nella programmazione
triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di
programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La
proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da
uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione. Il piano economico-finanziario comprende
l'importo delle spese sostenute per la predisposizione
della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere
dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La
proposta e' corredata dalle autodichiarazioni relative al
possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione
di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una
cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo
periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione
aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico
interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione
aggiudicatrice puo' invitare il proponente ad apportare al
progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua
approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche
richieste, la proposta non puo' essere valutata di pubblico
interesse. Il progetto preliminare, eventualmente
modificato, e' inserito nella programmazione triennale di
cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di
programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed e'
posto in approvazione con le modalita' indicate
all'articolo 97; il proponente e' tenuto ad apportare le
eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di
approvazione del progetto; in difetto, il progetto si
intende non approvato. Il progetto preliminare approvato e'
posto a base di gara per l'affidamento di una concessione,
alla quale e' invitato il proponente, che assume la
denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione
aggiudicatrice puo' chiedere ai concorrenti, compreso il
promotore, la presentazione di eventuali varianti al
progetto. Nel bando e' specificato che il promotore puo'
esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti,
compreso il promotore, devono essere in possesso dei
requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta
contenente una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui
al comma 9, primo periodo, la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' le
eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i
commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta
aggiudicatario, puo' esercitare, entro quindici giorni
dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il
diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara
di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali
alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il
promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la
prelazione ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la
predisposizione della proposta nei limiti indicati nel
comma 9. Se il promotore esercita la prelazione,
l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a
carico del promotore, dell'importo delle spese per la
predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9.
19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo,
puo' riguardare, in alternativa alla concessione, la
locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis.
20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19,
primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui
al comma 8, nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti
tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali,
specificati dal regolamento, nonche' i soggetti di cui agli
articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di
pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli
scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo
economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori
pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro
autonomia decisionale.
21. (Omissis).».

Art. 6
Valutazione ex-post delle opere 1. I Ministeri svolgono o potenziano su base sistematica le
attivita' di valutazione ex post per misurare, nel rispetto del
principio di sana gestione finanziaria, l'efficacia e l'utilita'
delle opere realizzate nei settori di competenza, a partire dal
momento in cui esse esplicano gli effetti per i quali sono state
realizzate o comunque entro un triennio dalla loro messa in funzione.
2. Le attivita' di valutazione ex post sono realizzate tenendo
conto delle seguenti indicazioni:
a) oggetto di valutazione sono, di norma, singole opere pubbliche
ovvero, qualora utile e pertinente, raggruppamenti di opere
accomunate da legami funzionali, settoriali o territoriali;
b) obiettivo della valutazione e' misurare i risultati e
l'impatto di opere pubbliche collaudate ed entrate in funzione,
nonche' l'economicita' e l'efficienza della loro realizzazione. La
valutazione, ove utile, puo' essere estesa a opere ancora incomplete,
in via di realizzazione o non entrate in funzione;
c) la valutazione accerta, in particolare, gli eventuali
scostamenti rispetto agli obiettivi e agli indicatori previsti nella
documentazione di programmazione e progettazione delle opere.
3. La Terza Sezione del Documento contiene:
a) l'indicazione delle opere da sottoporre a valutazione ex post,
secondo i criteri stabiliti nelle linee guida di cui all'articolo 8;
b) la descrizione delle attivita' valutative che saranno poste in
essere, con l'indicazione delle procedure, degli indicatori e
dell'articolazione temporale delle stesse;
c) gli esiti delle valutazioni ex post su opere incluse in
precedenti Documenti e gia' collaudate e fruibili;
d) gli esiti di valutazioni ex post su opere gia' collaudate e
fruibili anche non incluse in precedenti Documenti;
e) ove utile, gli esiti di valutazioni su opere pubbliche ancora
incomplete o in via di realizzazione;
f) l'analisi delle cause che hanno determinato scostamenti
rispetto agli obiettivi e agli indicatori previsti nella
documentazione di programmazione e progettazione delle opere, con
l'indicazione di ogni possibile azione correttiva da porre in essere;
g) ogni altro elemento ritenuto utile o opportuno ai fini della
valutazione.

Art. 7
Organismi indipendenti di valutazione 1. I Ministeri individuano gli organismi responsabili delle
attivita' di valutazione di cui al presente decreto, di seguito
"Organismi", nei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Al fine di un efficace svolgimento delle attivita' di
valutazione, i Ministeri assicurano l'indipendenza degli Organismi
nell'esercizio delle funzioni valutative cui essi sono preposti e
mettono a disposizione ogni informazione utile all'elaborazione delle
analisi valutative, inclusi i dati derivanti dai diversi sistemi di
monitoraggio delle opere, comprese quelle realizzate da altre
amministrazioni o imprese pubbliche, in coerenza con quanto disposto
con i decreti legislativi di attuazione dell'articolo 30, comma 9,
lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 4,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' integrato con la previsione di
criteri di designazione e di modalita' di selezione dei componenti
degli Organismi che ne garantiscano l'indipendenza e la
professionalita'. Qualora occorra integrare le professionalita' degli
Organismi, si ricorre prioritariamente a valutatori interni ad altre
strutture di valutazione esistenti nelle amministrazioni, limitando
il ricorso a competenze esterne ai casi in cui manchino adeguate
professionalita' e per valutazioni particolarmente complesse.
4. Per la valutazione di interventi particolarmente complessi e che
richiedono professionalita' e competenze di natura multisettoriale,
gli Organismi possono attivare tra loro opportune collaborazioni e
condivisioni di metodologie, anche in raccordo con il Sistema
Nazionale di Valutazione, istituito dal Quadro strategico nazionale
2007-2013. I Ministeri possono, in ogni caso, chiedere il supporto,
previ accordi organizzativi tra le amministrazioni interessate, anche
ai fini di esclusione di eventuali cause di incompatibilita', del
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e
dell'Unita' tecnica finanza di progetto istituiti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica e del
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
5. Il supporto metodologico per lo svolgimento delle funzioni di
valutazione, ivi inclusa la predisposizione di linee guida e
documenti metodologici previsti nel presente decreto, e' assicurato
dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero
dello sviluppo economico, in raccordo con il Sistema Nazionale di
Valutazione, anche al fine di garantire la condivisione dei prodotti
e degli strumenti, nonche' la loro armonizzazione con i metodi e i
criteri di valutazione utilizzati nella politica regionale, nazionale
e comunitaria.
6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica, nel
rispetto delle responsabilita' autonome di valutazione proprie di
ogni Ministero:
a) verifica, ai fini dell'esame da parte del CIPE, la corretta
predisposizione dei Documenti e delle relazioni annuali di cui
all'articolo 2, comma 6, nonche' il rispetto delle indicazioni
contenute nelle linee guida di cui all'articolo 8, eventualmente
formulando osservazioni e rilievi;
b) predispone una relazione triennale sulla valutazione degli
investimenti in opere pubbliche, elaborata anche sulla base delle
relazioni annuali, da trasmettere al Parlamento;
c) cura l'istruttoria propedeutica all'adozione da parte del CIPE
della delibera di riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo
1, comma 7, della citata legge 17 maggio 1999, n. 144.
7. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 6, il
Dipartimento puo' avvalersi di personale in posizione di comando o
fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127.


Note all'art. 7:
- Per il testo dell'articolo 1 della citata legge n.
144 del 1999, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 30, comma 9, della citata
legge n. 196 del 2009, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 17, comma 14, della citata
legge n. 127 del 1997, si veda nelle note alle premesse.

Art. 8
Linee guida standardizzate
per la valutazione degli investimenti 1. I Ministeri predispongono linee guida per la valutazione degli
investimenti in opere pubbliche nei settori di propria competenza,
finalizzate alla redazione del Documento.
2. Le linee guida definiscono, in particolare, i criteri e le
procedure per la valutazione ex ante di cui agli articoli 3 e 4, per
la selezione degli interventi da includere nel Documento di cui
all'articolo 5, per la valutazione ex post di cui all'articolo 6 e
per il coinvolgimento degli Organismi di cui all'articolo 7 nelle
predette attivita'.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, al fine di garantire la predisposizione da parte dei
Ministeri di linee guida standardizzate, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, definisce, con proprio decreto, un modello di riferimento
per la redazione da parte dei Ministeri delle linee guida. Il
medesimo decreto prevede altresi' uno schema-tipo di Documento, il
cui rispetto e' condizione necessaria per la relativa iscrizione
all'ordine del giorno del CIPE.
4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, i Ministeri
adottano le linee guida e le trasmettono al CIPE per la relativa
presa d'atto.

Art. 9
Trasparenza e pubblicita' 1. Al fine di garantire ampia trasparenza in ordine ai processi di
pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere, i Ministeri,
ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69, pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali, in
apposita sezione dedicata alla valutazione e curata dagli Organismi
di valutazione: le linee guida per la valutazione degli investimenti;
il Documento; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto
nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori
che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti
delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex
ante; le informazioni relative agli Organismi, incluse le funzioni e
i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di
individuazione dei componenti e i loro nominativi.
2. I Ministeri pubblicano, altresi', in formato aperto,
informazioni relative ai tempi, ai costi e agli indicatori di
realizzazione delle opere completate in coerenza con quanto disposto
con i decreti legislativi di attuazione dell'articolo 30, comma 9,
lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


Note all'art. 9:
- Per il testo dell'articolo 32, comma 1, della citata
legge n. 69 del 2009, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 30, comma 9, della citata
legge n. 196 del 2009, si veda nelle note alle premesse.

Art. 10
Controllo della Corte dei conti 1. I Ministeri trasmettono gli atti di cui al presente decreto alla
Corte dei conti ai fini dell'attivita' di referto di cui all'articolo
3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.


Note all'art. 10:
- Per il testo dell'articolo 3, comma 4, della citata
legge n. 20 del 1994, si veda nelle note alle premesse.

Art. 11
Norma finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti
di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2011 NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze Barca, Ministro per la coesione
territoriale Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e
dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino

 
 
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