DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2011 , n. 229
Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti. (12G0016)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli
76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n.
42, recante
delega al Governo in materia di federalismo fiscale,
in attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione, che prevede la
predisposizione
di una ricognizione degli interventi
infrastrutturali ai fini della
perequazione infrastrutturale;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante
norme in materia
di contabilita' e finanza pubblica, ed in
particolare l'articolo 13
che istituisce la banca dati unitaria delle
amministrazioni
pubbliche, al fine di assicurare un efficace
controllo e monitoraggio
degli andamenti della finanza pubblica, nonche' per
acquisire gli
elementi informativi necessari per dare attuazione
al federalismo
fiscale;
Visto l'articolo 30, comma 9, della legge 31
dicembre 2009, n. 196,
con particolare riguardo alla valutazione ex ante ed
ex post degli
interventi infrastrutturali, nonche' alle procedure
di monitoraggio,
anche con strumenti informatici, sullo stato di
attuazione delle
opere e ad un sistema di verifica per l'utilizzo dei
finanziamenti
erogati anche in parte a carico del bilancio dello
Stato nei tempi
previsti;
Visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.
3, che dispone,
tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003,
ogni progetto
d'investimento pubblico, nuovo o in corso di
attuazione, sia dotato
del Codice unico di progetto - CUP, istituito dalla
legge 17 maggio
1999, n. 144;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante codice
dei contratti pubblici, e successive modificazioni,
ed in particolare
l'articolo 3, comma 8;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come
modificata dal
decreto-legge del 12 novembre 2010, n. 187,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217,
con particolare
riferimento alle procedure ivi previste in materia
di tracciabilita'
dei pagamenti, anche in relazione all'attuazione
dell'articolo 30,
commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonche' in ordine
all'obbligo di richiesta del Codice identificativo
gare (CIG), per le
medesime finalita';
Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo
5 dicembre
1997, n. 430, che istituisce il Nucleo tecnico di
valutazione e
verifica degli investimenti pubblici collocate
presso il Dipartimento
per lo sviluppo e la coesione economica del
Ministero dello sviluppo
economico, articolato in due unita' operative,
rispettivamente per la
valutazione e la verifica degli investimenti
pubblici;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,
recante
disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed
interventi speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali, a
norma
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Vista la determinazione dell'Autorita' di vigilanza
sui contratti
pubblici del 18 novembre 2010, n. 8, che chiarisce
l'ambito di
applicazione e le modalita' attuative della citata
legge 13 agosto
2010, n. 136, e fornisce spiegazioni in relazione al
Codice
identificativo di gara (CIG) ed al Codice unico di
progetto (CUP),
nonche' sulla gestione dei movimenti finanziari e
sulle comunicazioni
obbligatorie;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,
recante
disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed
interventi speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali, a
norma
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri,
adottata nella riunione del 6 ottobre 2011;
Acquisito il parere della Conferenza unificata del
20 ottobre 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella
riunione del 23 dicembre 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
delle
infrastrutture e dei trasporti; Emana
il seguente decreto legislativo: Art. 1
Ambito di applicazione 1. Le Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e i soggetti
destinatari di
finanziamenti a carico del bilancio dello Stato
finalizzati alla
realizzazione di opere pubbliche, nell'ambito della
propria attivita'
istituzionale sono tenute a:
a) detenere ed alimentare un sistema gestionale
informatizzato
contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie,
fisiche e
procedurali relative alla pianificazione e
programmazione delle opere
e dei relativi interventi, nonche' all'affidamento
ed allo stato di
attuazione di tali opere ed interventi, a partire
dallo stanziamento
iscritto in bilancio fino ai dati dei costi
complessivi
effettivamente sostenuti in relazione allo stato di
avanzamento delle
opere;
b) detenere ed alimentare un sistema informatizzato
di
registrazione e conservazione dei dati contabili
relativi a ciascuna
transazione posta in essere per la realizzazione
delle opere ed
interventi, idoneo ad assicurare la relativa
evidenza e
tracciabilita';
c) prevedere specifici vincoli, anche sulla base di
quanto
specificato nell'ambito del decreto di cui
all'articolo 5, per
assicurare la raccolta e la comunicazione dei dati
finanziari e di
realizzazione fisica e procedurale da parte delle
stazioni appaltanti
e degli enti aggiudicatori, come previsto dal
presente decreto e dal
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive
modificazioni, ai fini dell'inoltro all'Autorita'
per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, subordinando
l'erogazione dei finanziamenti pubblici
all'effettivo adempimento
degli obblighi di comunicazione di cui al presente
articolo;
d) garantire che, nell'ambito dei sistemi di cui al
presente
articolo, l'opera sia corredata, ai fini
dell'ottenimento dei
relativi finanziamenti pubblici, del Codice unico di
progetto (CUP)
che deve figurare gia' nella fase di presentazione
ed in tutte le
successive transazioni, anche ai sensi della legge
13 agosto 2010, n.
136. Il Codice identificativo di gara non puo'
essere rilasciato
dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori,
servizi e forniture nei confronti di contratti
finalizzati alla
realizzazione di progetti d'investimento pubblico
sprovvisti del
Codice unico di progetto obbligatorio ai sensi
dell'articolo 11 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive
modificazioni.
2. Resta fermo quanto previsto dal decreto
legislativo 31 maggio
2011, n. 88.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 117 della
Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non
puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;
diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che
devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale;
opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione
europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e
sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle
istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e
della
formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i
settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione;
ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio;
porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni
culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di
attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende
di
credito a carattere regionale; enti di credito
fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la
potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei
principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti
dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di
esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle
regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le
citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine
alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle
donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione
con
altre regioni per il migliore esercizio delle
proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge
ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 22 della legge 5
maggio
2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di
federalismo
fiscale, in attuazione dell'art. 119 della
Costituzione):
«Art. 22 (Perequazione infrastrutturale). - 1. In
sede
di prima applicazione, il Ministro dell'economia e
delle
finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per
il
federalismo, il Ministro per la semplificazione
normativa,
il Ministro per i rapporti con le regioni e gli
altri
Ministri competenti per materia, predispone una
ricognizione degli interventi infrastrutturali,
sulla base
delle norme vigenti, riguardanti le strutture
sanitarie,
assistenziali, scolastiche nonche' la rete stradale,
autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la
rete
idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del
gas,
le strutture portuali ed aeroportuali. La
ricognizione e'
effettuata tenendo conto, in particolare, dei
seguenti
elementi:
a) estensione delle superfici territoriali;
b) valutazione della rete viaria con particolare
riferimento a quella del Mezzogiorno;
c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;
d) densita' della popolazione e densita' delle
unita'
produttive;
e) particolari requisiti delle zone di montagna;
f) carenze della dotazione infrastrutturale
esistente
in ciascun territorio;
g) specificita' insulare con definizione di
parametri
oggettivi relativi alla misurazione degli effetti
conseguenti al divario di sviluppo economico
derivante
dall'insularita', anche con riguardo all'entita'
delle
risorse per gli interventi speciali di cui all'art.
119,
quinto comma, della Costituzione.
2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e
21,
al fine del recupero del deficit infrastrutturale,
ivi
compreso quello riguardante il trasporto pubblico
locale e
i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla
base
della ricognizione di cui al comma 1 del presente
articolo,
interventi finalizzati agli obiettivi di cui
all'art. 119,
quinto comma, della Costituzione, che tengano conto
anche
della virtuosita' degli enti nell'adeguamento al
processo
di convergenza ai costi o al fabbisogno standard.
Gli
interventi di cui al presente comma da effettuare
nelle
aree sottoutilizzate sono individuati nel programma
da
inserire nel documento di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell'art. 1, commi 1
e
1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.».
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica), e' pubblicata
nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303,
supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 13 della citata
legge
n. 196 del 2009:
«Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni
pubbliche).
- 1. Al fine di assicurare un efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonche' per acquisire gli elementi informativi
necessari
alla ricognizione di cui all'art. 1, comma 3, e per
dare
attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in
una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT
e alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita'
da
stabilire con appositi decreti del Ministro
dell'economia e
delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per
il
coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e il
Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione,
le
relative variazioni, i conti consuntivi, quelli
relativi
alle operazioni gestionali, nonche' tutte le
informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per
il
coordinamento della finanza pubblica sono definite
le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla
banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al
comma
1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare
attuazione
al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente
per il
coordinamento della finanza pubblica per
l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della
legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2,
comma 6,
della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del
Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il
CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata
anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con
altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia
provvede
ad inviare per via telematica al Ministero
dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al
monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro
per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5
milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede
mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa
prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo
per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere
stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della
banca
dati.».
- Si riporta il testo dell'art. 30, comma 9, della
citata legge n. 196 del 2009:
«9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono
emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) introduzione della valutazione nella fase di
pianificazione delle opere al fine di consentire
procedure
di confronto e selezione dei progetti e definizione
delle
priorita', in coerenza, per quanto riguarda le
infrastrutture strategiche, con i criteri adottati
nella
definizione del programma di cui all'art. 1, comma
1, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni;
b) predisposizione da parte del Ministero competente
di
linee guida obbligatorie e standardizzate per la
valutazione degli investimenti;
c) garanzia di indipendenza e professionalita' dei
valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze
interne agli organismi di valutazione esistenti, con
il
ricorso a competenze esterne solo qualora manchino
adeguate
professionalita' e per valutazioni particolarmente
complesse;
d) potenziamento e sistematicita' della valutazione
ex
post sull'efficacia e sull'utilita' degli interventi
infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti
rispetto alle valutazioni ex ante;
e) separazione del finanziamento dei progetti da
quello
delle opere attraverso la costituzione di due
appositi
fondi. Al "fondo progetti" si accede a seguito
dell'esito
positivo della procedura di valutazione
tecnico-economica
degli studi di fattibilita'; al "fondo opere" si
accede
solo dopo il completamento della progettazione
definitiva;
f) adozione di regole trasparenti per le
informazioni
relative al finanziamento e ai costi delle opere;
previsione dell'invio di relazioni annuali in
formato
telematico alle Camere e procedure di monitoraggio
sullo
stato di attuazione delle opere e dei singoli
interventi
con particolare riferimento ai costi complessivi
sostenuti
e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo
stato
di realizzazione delle opere;
g) previsione di un sistema di verifica per
l'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico
definanziamento in caso di mancato avvio delle opere
entro
i termini stabiliti.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in
materia
di pubblica amministrazione):
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli
investimenti
pubblici). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per
le
finalita' di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della
legge 17
maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
funzionalita'
della rete di monitoraggio degli investimenti
pubblici,
ogni nuovo progetto di investimento pubblico,
nonche' ogni
progetto in corso di attuazione alla predetta data,
e'
dotato di un "Codice unico di progetto", che le
competenti
amministrazioni o i soggetti aggiudicatori
richiedono in
via telematica secondo la procedura definita dal
CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le
modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma
1.».
- La legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia
di
investimenti, delega al Governo per il riordino
degli
incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli
enti
previdenziali), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22
maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2
maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 8, del
citato
decreto legislativo n. 163 del 2006:
«8. I "lavori" di cui all'allegato I comprendono le
attivita' di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere.
Per
"opera" si intende il risultato di un insieme di
lavori,
che di per se' esplichi una funzione economica o
tecnica.
Le opere comprendono sia quelle che sono il
risultato di un
insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia
quelle di
presidio e difesa ambientale e di ingegneria
naturalistica.».
- La legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano
straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in
materia di
normativa antimafia), come modificata dal
decreto-legge 12
novembre 2010, n. 187, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2010, n. 217, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196.
- Si riporta il testo dell'art. 30, comma 8, della
citata legge n. 196 del 2009:
«8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al
fine di
garantire la razionalizzazione, la trasparenza,
l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa
relative ai finanziamenti in conto capitale
destinati alla
realizzazione di opere pubbliche.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, del
decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 (Unificazione
dei
Ministeri del tesoro e del bilancio e della
programmazione
economica e riordino delle competenze del CIPE, a
norma
dell'art. 7 della legge n. 3 aprile 1997, n. 94):
«5. E' istituito il Nucleo tecnico di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici, mediante
accorpamento
in un'unica struttura del Nucleo di valutazione
degli
investimenti pubblici e del Nucleo ispettivo per la
verifica degli investimenti pubblici, gia' operanti
presso
il Ministero del bilancio e della programmazione
economica,
che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata
in
vigore del regolamento previsto dal comma 3. Il
Nucleo e'
articolato in due unita' operative, rispettivamente
per la
valutazione e per la verifica degli investimenti
pubblici.
Ai componenti del Nucleo e' attribuito il
trattamento
economico stabilito con decreto del Ministro, di
concerto
con il Ministro per la funzione pubblica. Il
Ministro
trasmette annualmente al Parlamento una relazione
riguardante l'attivita' della pubblica
amministrazione in
materia di investimenti pubblici per lo sviluppo
economico
territoriale e settoriale, sulla base dell'attivita'
svolta
dal Nucleo.».
- Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88
(Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed
interventi speciali per la rimozione di squilibri
economici
e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio
2009,
n. 42), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
giugno
2011, n. 143.
- Si riporta il testo dell'art. 16 della citata
legge
n. 42 del 2009:
«Art. 16 (Interventi di cui al quinto comma
dell'art.
119 della Costituzione). - 1. I decreti legislativi
di cui
all'art. 2, con riferimento all'attuazione dell'art.
119,
quinto comma, della Costituzione, sono adottati
secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione delle modalita' in base alle quali
gli
interventi finalizzati agli obiettivi di cui al
quinto
comma dell'art. 119 della Costituzione sono
finanziati con
contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i
finanziamenti dell'Unione europea e con i
cofinanziamenti
nazionali, secondo il metodo della programmazione
pluriennale. I finanziamenti dell'Unione europea non
possono essere sostitutivi dei contributi speciali
dello
Stato;
b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio
dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni,
in
appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti
ai
comuni, alle province, alle citta' metropolitane e
alle
regioni;
c) considerazione delle specifiche realta'
territoriali, con particolare riguardo alla realta'
socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai
diritti
della persona, alla collocazione geografica degli
enti,
alla loro prossimita' al confine con altri Stati o
con
regioni a statuto speciale, ai territori montani e
alle
isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio
storico
e artistico ai fini della promozione dello sviluppo
economico e sociale;
d) individuazione di interventi diretti a promuovere
lo
sviluppo economico, la coesione delle aree
sottoutilizzate
del Paese e la solidarieta' sociale, a rimuovere gli
squilibri economici e sociali e a favorire
l'effettivo
esercizio dei diritti della persona; l'azione per la
rimozione degli squilibri strutturali di natura
economica e
sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si
attua
attraverso interventi speciali organizzati in piani
organici finanziati con risorse pluriennali,
vincolate
nella destinazione;
e) definizione delle modalita' per cui gli obiettivi
e
i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate
dallo
Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di
intesa
in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i
provvedimenti annuali che determinano la manovra
finanziaria. L'entita' delle risorse e' determinata
dai
medesimi provvedimenti.
1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono
riferiti a
tutti gli enti territoriali per i quali ricorrano i
requisiti di cui all'art. 119, quinto comma, della
Costituzione.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della
citata legge n. 196 del 2009:
«2. Ai fini della presente legge, per
amministrazioni
pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti
che
costituiscono il settore istituzionale delle
amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle
definizioni di cui agli specifici regolamenti
comunitari.».
- Per il riferimento al decreto legislativo 12
aprile
2006, n. 163, si veda nelle note alle premesse.
- Per il riferimento alla legge 13 agosto 2010, n.
136,
si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 11 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, si veda nelle note alle premesse.
- Per il riferimento al decreto legislativo 31
maggio
2011, n. 88, si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
Comunicazione dei dati 1. I dati anagrafici,
finanziari, fisici e procedurali relativi
alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi
informatizzati di
cui all'articolo 1, a decorrere dalla data prevista
dal decreto di
cui all'articolo 5, sono resi disponibili dai
soggetti di cui al
medesimo articolo 1, con cadenza almeno trimestrale,
salvo differenti
cadenze previste nella fattispecie di cui
all'articolo 6, comma 3,
alla banca dati istituita presso il Ministero
dell'economia e delle
finanze - Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di seguito
denominata «banca
dati delle amministrazioni pubbliche».
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 13 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, si veda nelle note alle premesse.
Art. 3
Coerenza delle informazioni
con il Quadro strategico nazionale 2007/2013 1. Le
informazioni di cui all'articolo 2 sono coerenti con
quanto
stabilito per il sistema nazionale di monitoraggio
del Quadro
strategico nazionale 2007/2013 istituito presso il
Ministero
dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale
dello Stato.
Art. 4
Definanziamento per mancato avvio dell'opera 1. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, adottato previo
parere del CIPE
e sentita la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza
pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e del
Ministro dello sviluppo economico, per quanto di
competenza con il
Ministro delegato per la coesione territoriale, sono
stabiliti i
criteri per la definizione di un sistema di verifica
dell'utilizzo
dei finanziamenti per la realizzazione di opere
pubbliche nei tempi
previsti. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 32 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla
legge 15 luglio
2011, n. 111, con il medesimo decreto si provvede
altresi' alla
definizione delle procedure e modalita' di
definanziamento automatico
delle opere in caso di mancato avvio, considerando
anche parametri
temporali di riferimento distinti per livello
progettuale, tipologia
di aggiudicazione, classificazione di opere, costo
complessivo,
procedura di spesa sin dall'impegno contabile, volti
a incentivare
una maggiore tempestivita' delle procedure di spesa
relative ai
finanziamenti di opere pubbliche. Il definanziamento
automatico si
applica esclusivamente alle quote di finanziamento a
carico del
bilancio dello Stato.
2. Le Amministrazioni interessate hanno l'obbligo di
provvedere
alla verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la
realizzazione di
opere pubbliche nei tempi previsti, anche sulla base
delle risultanze
della banca dati delle amministrazioni pubbliche e
dei criteri
indicati dal decreto di cui al comma 1,
comunicandone l'esito al
Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31
dicembre di
ciascun anno, tenendo conto delle procedure in
materia gia' previste
a legislazione vigente.
3. Con modalita' disciplinate dal sistema di
verifica di cui al
comma 1, sono accertate l'efficace organizzazione ed
esecuzione delle
verifiche di cui al comma 2, incluse le verifiche in
loco di singole
opere, nonche' la congruenza dei dati trasmessi ai
sensi
dell'articolo 6.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto-legge
6
luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito dalla legge
15
luglio 2011, n. 111:
«Art. 32 (Disposizioni in materia di finanziamento e
potenziamento delle infrastrutture). - 1. Nello
stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito il "Fondo infrastrutture
ferroviarie, stradali e relativo a opere di
interesse
strategico" con una dotazione di 930 milioni per
l'anno
2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal
2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate
dal CIPE,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e
delle finanze, e sono destinate prioritariamente
alle opere
ferroviarie da realizzare ai sensi dell'art. 2,
commi 232,
233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
nonche' ai
contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.
2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE
entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle
opere
ricomprese nel Programma delle infrastrutture
strategiche
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le
quali,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
non
sia stato emanato il decreto interministeriale
previsto
dall'art. 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006
e non
sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il
presente
comma non si applica a finanziamenti approvati
mediante
decreto interministeriale ai sensi dell'art. 3,
comma 2,
del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.
3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati
dal
CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel
Programma delle infrastrutture strategiche, di cui
alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti
beneficiari,
autorizzati alla data del 31 dicembre 2008
all'utilizzo dei
limiti di impegno e dei contributi pluriennali con
il
decreto interministeriale previsto dall'art. 1,
comma 512,
della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in
vigore
del presente decreto non abbiano assunto
obbligazioni
giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la
gara per
l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo
ovvero, in
caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta,
non
abbiano chiesto il pagamento delle relative quote
annuali
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
non sia
stato pubblicato il relativo bando di gara.
4. Sono revocati i finanziamenti assegnati per la
progettazione delle opere ricomprese nel Programma
delle
infrastrutture strategiche di cui alla legge 21
dicembre
2001, n. 443 per i quali, alla data di entrata in
vigore
del presente decreto legge, non sia stato emanato il
decreto interministeriale previsto dall'art. 1,
comma 512,
della legge n. 296 del 2006, ovvero i cui soggetti
beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre
2008
all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi
pluriennali con il decreto interministeriale
previsto
dall'art. 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006,
alla
data di entrata in vigore del presente decreto non
abbiano
assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non
abbiano
bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo
contratto
di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante
erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento
delle
relative quote annuali al Ministero delle
infrastrutture e
dei trasporti.
5. Con decreti, di natura non regolamentare, del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei
commi 2,
3 e 4.
6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei
contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi
dei
commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente
istituito nello stato di previsione del Ministero
delle
infrastrutture e dei trasporti.
7. Il Comitato interministeriale per la
programmazione
economica, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e
delle finanze, stabilisce, fatta eccezione per i
finanziamenti delle opere gia' deliberati dal detto
Comitato ove confermati dal Ministro delle
infrastrutture e
dei trasporti, la destinazione delle risorse che
affluiscono al fondo di cui al comma 6 per la
realizzazione
del programma delle infrastrutture strategiche di
cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443.
8. Per il potenziamento e il funzionamento del
sistema
informativo del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per l'anno 2011 e' autorizzata la spesa
di euro
16.700.000,00.
9. Per la prosecuzione del servizio intermodale
dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il
valico del
Frejus per l'anno 2011 e' autorizzata la spesa di
euro
6.300.000,00.
10. Per le finalita' dei commi 8, e 9, le risorse di
cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge 23
ottobre
2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22
dicembre 2008, n. 201, iscritte, in conto residui
sul
capitolo 7192 dello stato di previsione del
Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, resesi disponibili
per
pagamenti non piu' dovuti, sono mantenute in
bilancio
nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di
euro,
per essere versate al bilancio dello Stato.
11. All'onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in
termini
di indebitamento netto, si provvede mediante
corrispondente
utilizzo, per euro 23.000.000 per l'anno 2011, in
termini
di sola cassa, del fondo di cui all'art. 6, comma 2,
del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
12. All'art. 1, comma 10-ter del decreto-legge 23
ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 22 dicembre 2008, n. 201, e' aggiunto, in
fine, il
seguente periodo: "La condizione prevista dal
periodo
precedente deve intendersi non realizzata nel caso
di
contribuzione obbligatoria prevista per legge a
carico
degli iscritti delle associazioni o fondazioni.".
13. Al fine di monitorare l'utilizzo dei fondi
strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano
svolge, con cadenza almeno semestrale, una apposita
sessione per la coesione territoriale alla quale
partecipano le parti sociali.
14. Per le finalita' di cui al comma 13, la sessione
per la coesione territoriale monitora la
realizzazione
degli interventi strategici nonche' propone
ulteriori
procedure e modalita' necessarie per assicurare la
qualita', la rapidita' e l'efficacia della spesa;
alla
sessione per la coesione territoriale i presidenti
delle
regioni del Sud presentano una relazione sui
risultati
conseguiti con particolare riferimento a quanto
previsto
dai contratti istituzionali di sviluppo di cui
all'art. 6
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
15. Lo svolgimento dei lavori della sessione per la
coesione territoriale e' disciplinato con delibera
della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le
regioni e le province autonome, anche prevedendo
compiti di
supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo
sviluppo e
la coesione economica.
16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino al tre per
cento, delle risorse del Fondo di cui al comma 1, e'
assegnata compatibilmente con gli equilibri di
finanza
pubblica con delibera del CIPE, alla spesa per la
tutela e
gli interventi a favore dei beni e le attivita'
culturali.
L'assegnazione della predetta quota e' disposta dal
CIPE,
su proposta del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture
e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e
delle
finanze. Il Ministro per i beni e le attivita'
culturali
presenta al CIPE una relazione annuale sullo stato
di
attuazione degli interventi finanziati a valere
sulle
risorse gia' destinate per le suddette finalita'.
Per
l'anno 2011 non si applicano le disposizioni di cui
all'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
Dall'anno 2012 il 3 per cento degli stanziamenti
previsti
per le infrastrutture, di cui all'art. 60, comma 4,
della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' definito
esclusivamente
nei termini di cui al presente comma.
17. Con riferimento alle opere di preparazione e di
realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al
decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22
ottobre
2008, e successive modificazioni, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 2008, le distanze di cui
all'art.
41-septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
all'art. 4,
decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404,
nonche'
all'art. 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, possono essere ridotte per
determinati tratti ove particolari circostanze lo
richiedano, con provvedimento del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli
interessati, e sentito l'A.N.A.S.
18. Al fine di assicurare la tempestiva
realizzazione
dell'EXPO Milano 2015, nonche' di garantire
l'adempimento
delle obbligazioni internazionali assunte dal
Governo della
Repubblica italiana nei confronti del Bureau
International
des Expositions, si applicano alle opere individuate
e
definite essenziali in base al decreto del
Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e
successive modificazioni, le disposizioni
processuali di
cui all'art. 125 del decreto legislativo 2 luglio
2010, n.
104.».
- Per il riferimento al decreto legislativo 12
aprile
2006, n. 163, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 163, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
«2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:
a) promuove e riceve le proposte degli altri
Ministeri
e delle regioni o province autonome, formulando la
proposta
di programma da approvare con le modalita' previste
dalla
legge 21 dicembre 2001, n. 443; promuove e propone
intese
quadro tra Governo e singole regioni o province
autonome,
al fine del congiunto coordinamento e realizzazione
delle
infrastrutture;
b) promuove la redazione dei progetti delle
infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori,
anche
attraverso eventuali opportune intese o accordi
procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
c) promuove e acquisisce il parere istruttorio dei
progetti preliminari e definitivi da parte dei
soggetti
competenti a norma del presente capo e, sulla base
dei
pareri predetti, cura a sua volta l'istruttoria ai
fini
delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso
le
eventuali prescrizioni per l'approvazione del
progetto. Per
le opere di competenza dello Stato il parere del
Consiglio
superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o
commissioni consultive, ove richiesto dalle norme
vigenti,
e' acquisito sul progetto preliminare;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le
regioni, le province autonome e gli altri enti
interessati
con oneri a proprio carico, alle attivita' di
supporto al
CIPE per la vigilanza delle attivita' di affidamento
da
parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva
realizzazione delle infrastrutture;
e) ove necessario, collabora alle attivita' dei
soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle
attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e
supporto, a
mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei
commissari
straordinari di cui al comma 5;
f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei
fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie
alle
attivita' progettuali; propone, d'intesa con il
Ministero
dell'economia e delle finanze, al CIPE
l'assegnazione ai
soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle
risorse
finanziarie integrative necessarie alla
realizzazione delle
infrastrutture, previa approvazione del progetto
preliminare e nei limiti delle risorse disponibili.
Per le
infrastrutture e gli insediamenti produttivi
strategici di
competenza del Ministero delle attivita' produttive,
le
attivita' di cui al presente comma sono svolte
d'intesa con
il Ministero delle attivita' produttive;
f-bis) cura le istruttorie per l'avanzamento
procedurale e fisico dei progetti, formula le
proposte ed
assicura il supporto necessario per l'attivita' del
CIPE,
avvalendosi anche della eventuale collaborazione
richiesta
all'Unita' tecnica finanza di progetto, ovvero
offerta
dalle regioni o province autonome interessate con
oneri a
loro carico;
f-ter) verifica l'avanzamento dei lavori anche
attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi
presso i
cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a
tal
fine puo' avvalersi, ove necessario, del Corpo della
Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di
appositi
protocolli di intesa.».
Art. 5
Definizione set informativo 1. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze -
Ragioneria Generale dello Stato, sentita la
Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica da adottarsi
entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, viene definito,
il dettaglio delle informazioni previsto
all'articolo 2, che
costituisce il contenuto informativo minimo dei
sistemi di cui
all'articolo 1. Tali informazioni, per quanto
riguarda la singola
opera, includono in ogni caso: data di avvio della
realizzazione,
localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti
correlati, quadro
economico, spesa e varie fasi procedurali di
attivazione della
stessa, valori fisici di realizzazione previsti e
realizzati, stato
di avanzamento lavori, data di ultimazione delle
opere, emissione del
certificato di collaudo provvisorio e relativa
approvazione da parte
della Stazione appaltante, il codice unico di
progetto e il codice
identificativo di gara.
Art. 6
Modalita' e regole di trasmissione dei dati 1. Con
il decreto di cui all'articolo 5 sono altresi'
stabilite,
sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza
pubblica, l'ISTAT e DigitPA, le modalita' di
trasmissione delle
informazioni di cui all'articolo 2 alla banca dati
delle
amministrazioni pubbliche ed ogni elemento
necessario ad assicurare
la corretta ed efficace attivazione del processo di
rilevazione di
cui al presente decreto.
2. Tale trasmissione si considera assolta se
effettuata con le
informazioni minime di cui all'articolo 5 verso
altre banche dati
gestite da amministrazioni dello Stato i cui dati,
secondo quanto
specificato all'articolo 7, confluiscono nella banca
dati delle
amministrazioni pubbliche. Nei casi di cui ai commi
3, 4 e 5
l'obbligo di trasmissione si intende assolto qualora
siano trasmesse
le informazioni minime di cui all'articolo 5.
3. Per i dati gia' trasmessi ai sensi del decreto
legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,
l'obbligo di cui
all'articolo 2 si intende adempiuto con la
trasmissione all'Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e
forniture; la medesima Autorita' rende disponibili
detti dati alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche.
4. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 163,
comma 2,
lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 163
del 2006 per cui
l'obbligo si intende adempiuto con la trasmissione
al CIPE che
provvede a condividere le informazioni ai fini
dell'alimentazione
della banca dati delle amministrazioni pubbliche.
5. L'obbligo di trasmissione delle informazioni
previsto
all'articolo 2, se riguardante opere gia' oggetto di
rilevazione
nell'ambito del sistema nazionale di monitoraggio
del Quadro
strategico nazionale 2007/2013 istituito presso il
Ministero
dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale
dello Stato si
intende assolto con la validazione dei dati
nell'ambito del predetto
sistema che li rende disponibili per la banca dati
delle
amministrazioni pubbliche.
Art. 7
Titolari di banche dati gia' esistenti 1. I titolari
di banche dati previste ai sensi dalla normativa
vigente e contenenti gli elementi informativi di cui
alla presente
norma, condividono le informazioni ai fini
dell'alimentazione della
banca dati delle amministrazioni pubbliche sulla
base di appositi
protocolli tecnici tra il Ministero dell'economia e
delle finanze -
Ragioneria Generale dello Stato e le Amministrazioni
interessate.
Art. 8
Disponibilita' dei dati 1. Le informazioni confluite
nella banca dati delle amministrazioni
pubbliche sono rese disponibili alle Amministrazioni
pubbliche che
concorrono all'alimentazione della medesima banca
dati, nonche'
all'ANCI, all'UPI ed al CIPE secondo protocolli
convenuti con il
Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria
Generale dello
Stato, in conformita' alle modalita' di accesso
definite con il
decreto di cui all'articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
Alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica e' consentito
l'accesso alle informazioni confluite nella banca
dati delle
amministrazioni pubbliche secondo le modalita' di
cui all'articolo 6,
comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Gli elementi contenuti nella banca dati delle
amministrazioni
pubbliche costituiscono la base di riferimento
ufficiale per la
divulgazione delle informazioni sullo stato di
attuazione delle opere
pubbliche, per le attivita' di valutazione degli
investimenti
pubblici previste dalla normativa vigente, nonche'
per l'elaborazione
dei documenti di contabilita' e finanza pubblica,
dall'articolo 10,
comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. La relazione sullo stato di attuazione delle
leggi pluriennali
di spesa di cui all'articolo 10-bis, comma 3, della
legge 31 dicembre
2009, n. 196, e' redatta sulla base degli elementi
confluiti nella
banca dati delle amministrazioni pubbliche ed e'
trasmessa alle
Camere anche in formato elettronico elaborabile.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 13 della citata legge n.
196
del 2009, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, della
citata legge n. 196 del 2009:
«Art. 6 (Accesso alle banche dati e pubblicita' di
elementi informativi). - 1. Ai fini del controllo
parlamentare sulla finanza pubblica, anche di
settore, la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
hanno
accesso, sulla base di apposite intese, alle banche
dati
delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra
fonte
informativa gestita da soggetti pubblici rilevante
ai fini
del controllo della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 8, della
citata legge n. 196 del 2009:
«8. In allegato al DEF e' presentato il programma
predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, della
legge 21
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
nonche'
lo stato di avanzamento del medesimo programma
relativo
all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.».
- Si riporta il testo dell'art. 10-bis, comma 3,
della
citata legge n. 196 del 2009:
«3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 e'
corredata delle relazioni programmatiche sulle spese
di
investimento per ciascuna missione di spesa del
bilancio
dello Stato e delle relazioni sullo stato di
attuazione
delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge
pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro
competente
valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne
avevano
giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei
nuovi
programmi da avviare.».
Art. 9
Trasmissione dei dati di partenariato
pubblico-privato 1. Le informazioni e i dati
relativi alle operazioni di
partenariato pubblico-privato che interessano la
realizzazione di
opere pubbliche sono acquisite secondo le modalita'
individuate nel
presente decreto, nonche' da quanto disposto
dall'articolo 14, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, della
citata legge n. 196 del 2009:
«2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unita'
tecnica finanza di progetto di cui all'art. 7 della
legge
17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le
informazioni
e i dati di base relativi alle operazioni di
partenariato
pubblico-privato raccolte ai sensi dell'art. 44,
comma
1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio
2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla
base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del
Ministro
dell'economia e delle finanze.».
Art. 10
Fondo progetti e Fondo opere 1. Con decreto del
Ministro competente, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministro dell'economia
e delle finanze, sono individuate le autorizzazioni
di spesa relative
al finanziamento di opere pubbliche che, ai fini
della gestione, in
sede di predisposizione del disegno di legge di
bilancio, sono
ripartite, in relazione alla loro destinazione, tra
spese per la
progettazione e spese per la realizzazione mediante
iscrizione su
appositi articoli dei pertinenti capitoli di
bilancio.
2. Ai fini della gestione, per ciascuna
Amministrazione, le risorse
destinate, rispettivamente, alla progettazione ed
alla realizzazione
delle opere pubbliche, sono unitariamente
considerate come facenti
parte di due fondi distinti, rispettivamente,
denominati «Fondo
progetti» e «Fondo opere». Tra gli stessi, con
decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro interessato,
previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, possono
essere disposte variazioni compensative di bilancio.
3. In apposito allegato al disegno di legge di
bilancio e al
Rendiconto generale dello Stato e' indicato
l'ammontare delle risorse
afferenti rispettivamente al «Fondo progetti» e al
«Fondo opere»,
distintamente per ciascun Ministero.
4. L'opera pubblica, previa assegnazione del Codice
unico di
Progetto previsto dall'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3,
e' ammessa al finanziamento a valere sul «Fondo
progetti» per la
relativa quota a carico del bilancio dello Stato, a
seguito
dell'esito positivo della procedura di valutazione
tecnico-economica
degli studi di fattibilita' di cui all'articolo 4,
comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, ove prevista, ovvero
dell'approvazione
del progetto preliminare redatto ai sensi
dell'articolo 93 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero
dell'approvazione
del progetto preliminare ai sensi dell'articolo 165
del medesimo
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
5. Le opere pubbliche vengono ammesse al
finanziamento a valere sul
«Fondo opere» dopo il completamento e l'approvazione
della relativa
progettazione definitiva.
Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 11 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della
citata legge n. 144 del 1999:
«Art. 4 (Studi di fattibilita' delle amministrazioni
pubbliche e progettazione preliminare delle
amministrazioni
regionali e locali). - 1. Lo studio di fattibilita'
per
opere di costo complessivo superiore a lire 20
miliardi e'
lo strumento ordinario preliminare ai fini
dell'assunzione
delle decisioni di investimento da parte delle
amministrazioni pubbliche.».
- Si riporta il testo degli articoli 93 e 165 del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
«Art. 93 (Livelli della progettazione per gli
appalti e
per le concessioni di lavori). - 1. La progettazione
in
materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto
dei
vincoli esistenti, preventivamente accertati,
laddove
possibile fin dal documento preliminare, e dei
limiti di
spesa prestabiliti, secondo tre livelli di
successivi
approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva
ed
esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualita' dell'opera e la rispondenza alle
finalita' relative;
b) la conformita' alle norme ambientali e
urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali,
definiti dal quadro normativo nazionale e
comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati
descrittivi
e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma
necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento nella
fase di
progettazione qualora, in rapporto alla specifica
tipologia
e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga
le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti
o
eccessive, provvede a integrarle ovvero a
modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le
caratteristiche
qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle
esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da
fornire e consiste in una relazione illustrativa
delle
ragioni della scelta della soluzione prospettata in
base
alla valutazione delle eventuali soluzioni
possibili, anche
con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo
dei
materiali provenienti dalle attivita' di riuso e
riciclaggio, della sua fattibilita' amministrativa e
tecnica, accertata attraverso le indispensabili
indagini di
prima approssimazione, dei costi, da determinare in
relazione ai benefici previsti, nonche' in schemi
grafici
per l'individuazione delle caratteristiche
dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche
dei
lavori da realizzare; il progetto preliminare dovra'
inoltre consentire l'avvio della procedura
espropriativa.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze,
dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle
indicazioni
stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti
gli
elementi necessari ai fini del rilascio delle
prescritte
autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una
relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le
scelte
progettuali, nonche' delle caratteristiche dei
materiali
prescelti e dell'inserimento delle opere sul
territorio;
nello studio di impatto ambientale ove previsto; in
disegni
generali nelle opportune scale descrittivi delle
principali
caratteristiche delle opere, e delle soluzioni
architettoniche, delle superfici e dei volumi da
realizzare, compresi quelli per l'individuazione del
tipo
di fondazione; negli studi e indagini preliminari
occorrenti con riguardo alla natura e alle
caratteristiche
dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture
e degli
impianti; in un disciplinare descrittivo degli
elementi
prestazionali, tecnici ed economici previsti in
progetto
nonche' in un computo metrico estimativo. Gli studi
e le
indagini occorrenti, quali quelli di tipo
geognostico,
idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico,
i
rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un
livello tale
da consentire i calcoli preliminari delle strutture
e degli
impianti e lo sviluppo del computo metrico
estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al
progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i
lavori
da realizzare e il relativo costo previsto e deve
essere
sviluppato ad un livello di definizione tale da
consentire
che ogni elemento sia identificabile in forma,
tipologia,
qualita', dimensione e prezzo. In particolare il
progetto
e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei
calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli
elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli
eventuali particolari costruttivi, dal capitolato
speciale
di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo
metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari.
Esso
e' redatto sulla base degli studi e delle indagini
compiuti
nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori
studi e
indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi
progettuali, che risultino necessari e sulla base di
rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e
picchettazioni,
di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il
progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da
apposito piano di manutenzione dell'opera e delle
sue parti
da redigersi nei termini, con le modalita', i
contenuti, i
tempi e la gradualita' stabiliti dal regolamento di
cui
all'art. 5.
6. In relazione alle caratteristiche e
all'importanza
dell'opera, il regolamento, con riferimento alle
categorie
di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo
presenti
le esigenze di gestione e di manutenzione,
stabilisce
criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei
vari
livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla
direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi,
nonche'
agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri
relativi
alla progettazione dei piani di sicurezza e di
coordinamento e dei piani generali di sicurezza
quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto
1996,
n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni
professionali e
specialistiche atte a definire gli elementi
necessari a
fornire il progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio,
ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove,
sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di
impianti per
gli edifici esistenti, fanno carico agli
stanziamenti
previsti per la realizzazione dei singoli lavori
negli
stati di previsione della spesa o nei bilanci delle
stazioni appaltanti.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il
coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo
conto del
contesto in cui si inseriscono, con particolare
attenzione,
nel caso di interventi urbani, ai problemi della
accessibilita' e della manutenzione degli impianti e
dei
servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e
delle
ricerche necessarie all'attivita' di progettazione
e'
autorizzato ai sensi dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.».
«Art. 165 (Progetto preliminare. Procedura di
valutazione di impatto ambientale e localizzazione).
- 1. I
soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero,
entro il
termine di sei mesi dall'approvazione del programma,
il
progetto preliminare delle infrastrutture di
competenza.
Ove sia necessario l'espletamento di procedure di
gara, il
termine e' elevato a nove mesi. Le risorse
finanziarie
occorrenti per la redazione del progetto preliminare
ed
eventualmente non gia' disponibili, sono assegnate
dal
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro
dell'economia e delle finanze, su richiesta del
soggetto
aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi
destinata
alle attivita' progettuali, nei limiti delle risorse
disponibili, anche a rimborso di somme gia'
anticipate
dalle regioni ai sensi dell'art. 163, comma 1.
2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda
sollecitare,
per la redazione del progetto preliminare, la
proposta di
un promotore, ne da' immediata comunicazione al
Ministero,
ai fini della pubblicazione della lista di cui
all'art.
175, comma 1.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture,
oltre
a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui
all'allegato
XXI deve evidenziare, con apposito adeguato
elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative
eventuali
fasce di rispetto e le occorrenti misure di
salvaguardia;
deve inoltre indicare ed evidenziare anche le
caratteristiche prestazionali, le specifiche
funzionali e i
limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare,
ivi
compreso il limite di spesa, comunque non superiore
al due
per cento dell'intero costo dell'opera, per le
eventuali
opere e misure compensative dell'impatto
territoriale e
sociale strettamente correlate alla funzionalita'
dell'opera. Nella percentuale indicata devono
rientrare
anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale
individuati nell'ambito della procedura di VIA,
fatte salve
le eventuali ulteriori misure da adottare nel
rispetto di
specifici obblighi comunitari. Ove, ai sensi delle
disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera
sia
soggetta a valutazione di impatto ambientale, il
progetto
preliminare e' corredato anche da studio di impatto
ambientale e reso pubblico secondo le procedure
previste
dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai
fini
dell'approvazione del progetto preliminare non e'
richiesta
la comunicazione agli interessati alle attivita'
espropriative, di cui all'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
ovvero
altra comunicazione diversa da quella effettuata per
l'eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente
articolo; ove non sia prevista la procedura di VIA,
il
progetto preliminare e' comunque depositato presso
il
competente ufficio della regione interessata, ai
fini della
consultazione da parte del pubblico, e del deposito
si da'
avviso sul sito internet della regione e del
soggetto
aggiudicatore.
4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto
preliminare al Ministero e, ove competenti, al
Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
per i
beni e le attivita' culturali, nonche' alle regioni
o
province autonome competenti per territorio. Il
medesimo
progetto e' altresi' rimesso agli enti gestori delle
interferenze e a ciascuna delle amministrazioni
interessate
dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le
ulteriori
amministrazioni competenti a rilasciare permessi e
autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche', nei
casi
previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici
o ad
altra commissione consultiva competente. Le
valutazioni
delle amministrazioni interessate e degli enti
gestori
delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e
richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di
apposita
conferenza di servizi, convocata non prima di trenta
giorni
dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti
interessati e conclusa non oltre sessanta giorni
dalla data
del predetto ricevimento. La conferenza di servizi
ha
finalita' istruttoria e ad essa non si applicano le
disposizioni degli articoli 14 e seguenti della
legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in
materia
di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni
successivi
alla conclusione della conferenza di servizi il
Ministero
valuta le proposte e le richieste pervenute in sede
di
conferenza di servizi da parte delle pubbliche
amministrazioni competenti e dei gestori di opere
interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il
parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra
commissione consultiva competente, e formula la
propria
proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi,
approva
il progetto preliminare.
5. Il progetto preliminare, istruito secondo le
previsioni del presente articolo, e' approvato dal
CIPE. Il
CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini
della
intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle
regioni e
province autonome interessate, che si pronunciano,
sentiti
i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La
pronuncia deve intervenire nei termini di cui al
comma che
precede, anche nel caso in cui i comuni interessati
non si
siano tempestivamente espressi.
5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla
pubblicazione del bando di gara non oltre novanta
giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della delibera CIPE di
approvazione del
progetto preliminare, ove questo sia posto a base di
gara.
In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta
del
Ministero, puo' disporre la revoca del finanziamento
a
carico dello Stato.
6. In caso di motivato dissenso delle regioni o
province autonome interessate si procede come segue:
a) per le infrastrutture di carattere interregionale
o
internazionale, il progetto preliminare e'
sottoposto alla
valutazione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici,
alla cui attivita' istruttoria partecipano i
rappresentanti
della regione o provincia autonoma interessata. A
tale fine
il progetto e' rimesso a cura del Ministero al
Consiglio
superiore dei lavori pubblici che, nei
quarantacinque
giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso
e
l'eventuale proposta alternativa che, nel rispetto
delle
funzionalita' dell'opera, la regione o provincia
autonoma
dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso.
Il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici
e'
rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie
motivate definitive determinazioni entro i
successivi
trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga il
dissenso della regione o provincia autonoma, alla
approvazione del progetto preliminare si provvede
entro
sessanta giorni con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture, e,
per le infrastrutture di competenza di altri
Ministeri, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive
o altro
Ministro competente per materia, sentita la
commissione
parlamentare per le questioni regionali;
b) per le altre infrastrutture e insediamenti
produttivi, in caso di dissenso delle regioni o
province
autonome interessate, si provvede, entro i
successivi sei
mesi e a mezzo di un collegio tecnico costituito
d'intesa
tra il Ministero e la regione o provincia autonoma
interessata, ad una nuova valutazione del progetto
preliminare e della eventuale proposta alternativa
che, nel
rispetto delle funzionalita' dell'opera, la regione
o
provincia autonoma dissenziente avesse formulato
all'atto
del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto
preliminare, il Ministro delle infrastrutture
propone al
CIPE, d'intesa con la regione o provincia autonoma
interessata, la sospensione della infrastruttura o
insediamento produttivo, in attesa di nuova
valutazione in
sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio
della
procedura prevista in caso di dissenso sulle
infrastrutture
o insediamenti produttivi di carattere
interregionale o
internazionale.
7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi
delle vigenti norme, l'accertamento della
compatibilita'
ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine
urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato - regione
sulla sua
localizzazione, comportando l'automatica variazione
degli
strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli
immobili su
cui e' localizzata l'opera sono assoggettati al
vincolo
preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del
testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di
cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n.
327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza
di
espressa menzione; gli enti locali provvedono alle
occorrenti misure di salvaguardia delle aree
impegnate e
delle relative eventuali fasce di rispetto e non
possono
rilasciare, in assenza dell'attestazione di
compatibilita'
tecnica da parte del soggetto aggiudicatore,
permessi di
costruire, ne' altri titoli abilitativi nell'ambito
del
corridoio individuato con l'approvazione del
progetto ai
fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal
progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del
progetto
preliminare e' resa pubblica mediante pubblicazione
nel
Bollettino ufficiale della regione (o nella Gazzetta
Ufficiale) ed e' comunicata agli enti locali
interessati a
cura del soggetto aggiudicatore. Ai fini ambientali,
si
applica l'art. 183, comma 6.
7-bis. Per le infrastrutture il vincolo preordinato
all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti
dalla
data in cui diventa efficace la delibera del CIPE
che
approva il progetto preliminare dell'opera. Entro
tale
termine, puo' essere approvato il progetto
definitivo che
comporta la dichiarazione di pubblica utilita'
dell'opera.
In caso di mancata approvazione del progetto
definitivo nel
predetto termine, il vincolo preordinato
all'esproprio
decade e trova applicazione la disciplina dettata
dall'art.
9 del testo unico in materia edilizia approvato con
decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380. Ove
sia necessario reiterare il vincolo preordinato
all'esproprio, la proposta e' formulata al CIPE da
parte
del Ministero, su istanza del soggetto
aggiudicatore. La
reiterazione del vincolo e' disposta con
deliberazione
motivata del CIPE secondo quanto previsto dal comma
5,
terzo e quarto periodo. La disposizione del presente
comma
deroga alle disposizioni dell'art. 9, commi 2, 3 e
4, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n.
327.
8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di
cui
all'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, puo' essere estesa al
compimento di
ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici,
bonifica dei siti inquinati e puo' essere rilasciata
dalla
autorita' espropriante ovvero dal concessionario
delegato
alle attivita' espropriative, ai soggetti o alle
societa'
incaricate della predetta attivita' anche prima
della
redazione del progetto preliminare. Le ricerche
archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle
competenti soprintendenze, che curano la tempestiva
programmazione delle ricerche e il rispetto della
medesima,
allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle
opere.
9. Ove, ai fini della progettazione delle
infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di
cunicoli
esplorativi, l'autorizzazione alle attivita'
relative, ivi
inclusa l'installazione dei cantieri e
l'individuazione dei
siti di deposito, e' rilasciata dal Ministro delle
infrastrutture, d'intesa con il presidente della
regione o
provincia autonoma interessata, ed ha gli effetti
dell'art.
166, comma 5. In caso di mancata intesa nei trenta
giorni
dalla richiesta l'autorizzazione e' rimessa al CIPE,
che si
pronuncia nei successivi trenta giorni, con le
modalita' di
cui ai commi 5 e 6. I risultati dell'attivita'
esplorativa,
significativi a livello ambientale, sono altresi'
comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela
del
territorio ai fini della procedura di valutazione di
impatto ambientale.
10. Prima dell'approvazione del progetto
preliminare,
si segue la procedura di verifica preventiva
dell'interesse
archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e
96,
salvo quanto disposto dall'art. 38 dell'allegato
tecnico
XXI.».
Art. 11
Funzionamento dei sistemi 1. Il Ministero
dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale
dello Stato d'intesa con le amministrazioni
interessate provvede
all'applicazione della presente disciplina e
fornisce il supporto
tecnico necessario ad assicurare il funzionamento
dei sistemi
informativi di cui al presente decreto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero
dell'economia e
delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato puo'
prevedere forme
di certificazione dei sistemi e delle banche dati di
cui al presente
provvedimento per assicurare accuratezza,
consistenza, completezza e
tempestivita' delle relative informazioni.
Art. 12
Disposizioni finanziarie 1. All'attuazione degli
interventi di cui agli articoli 2 e 11 del
presente decreto si provvede nell'ambito delle
risorse di cui
all'articolo 13, comma 4, della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2011 NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e
dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Severino
Note all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 13, comma 4, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, si veda nelle note alle
premesse.