DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011 , n. 23
Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119
della
Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega
al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell'articolo 119 della
Costituzione» e, in particolare, gli articoli 2,
comma 2, 11, 12, 13,
21 e 26;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri,
adottata nella riunione del 4 agosto 2010;
Considerato che non e' stata raggiunta l'intesa in
sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere espresso dalla Commissione
programmazione
economica, bilancio del Senato della Repubblica in
data 3 febbraio
2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata, ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 5 maggio
2009, n. 42,
nella riunione del 9 febbraio 2011;
Viste le comunicazioni rese dal Governo al Senato
della Repubblica
e alla Camera dei deputati, ai sensi del citato
articolo 2, comma 4,
della legge 5 maggio 2009, n. 42, e le risoluzioni
approvate
rispettivamente dal Senato della Repubblica il 23
febbraio 2011 e
dalla Camera dei deputati il 2 marzo 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella
riunione del 3 marzo 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, del
Ministro per le riforme per il federalismo, del
Ministro per la
semplificazione normativa, del Ministro per i
rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale, di concerto con il
Ministro
dell'interno e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e
l'innovazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Norme di coordinamento
1. I decreti legislativi che disciplinano i tributi
delle regioni,
emanati ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 5
maggio 2009, n.
42, e successive modificazioni, si coordinano con le
disposizioni del
presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al
solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non
puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
L'art. 87, quinto comma, della Costituzione,
conferisce
al Presidente della Repubblica, il potere di
promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e
i
regolamenti.
Si riporta il testo degli articoli 117 e 119 della
Costituzione:
"Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;
diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che
devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale;
opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione
europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e
sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle
istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e
della
formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i
settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione;
ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio;
porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni
culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di
attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende
di
credito a carattere regionale; enti di credito
fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la
potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei
principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti
dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di
esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle
Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le
Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine
alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle
donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con
altre Regioni per il migliore esercizio delle
proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato."
"Art. 119. - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di
entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e
applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza
pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di
compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo
perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con
minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle
Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e
la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri
economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei
diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina
risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore
di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito
secondo i
principi generali determinati dalla legge dello
Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per
finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia
dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.".
- Si riporta il testo degli articoli 2, 11, 12, 13,
21
e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante:
"Delega al
Governo in materia di federalismo fiscale, in
attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione":
"Art. 2. (Oggetto e finalita') - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla
data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti
legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'
articolo
119 della Costituzione, al fine di assicurare,
attraverso
la definizione dei principi fondamentali del
coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario e la
definizione della perequazione, l'autonomia
finanziaria di
comuni, province, citta' metropolitane e regioni
nonche' al
fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi
di
bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di
presentazione e approvazione, in funzione delle
esigenze di
programmazione, gestione e rendicontazione della
finanza
pubblica.
2. Fermi restando gli specifici principi e criteri
direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli
articoli
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21,
22, 24,
25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al
comma 1
del presente articolo sono informati ai seguenti
principi e
criteri direttivi generali:
a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore
responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e
contabile di tutti i livelli di governo;
b) lealta' istituzionale fra tutti i livelli di
governo
e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
nazionale
in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea
e dai
trattati internazionali;
c) razionalita' e coerenza dei singoli tributi e del
sistema tributario nel suo complesso;
semplificazione del
sistema tributario, riduzione degli adempimenti a
carico
dei contribuenti, trasparenza del prelievo,
efficienza
nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei
principi
sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente
di cui
alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali
nell'attivita' di contrasto all'evasione e
all'elusione
fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;
e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle regioni,
in
relazione alle rispettive competenze, secondo il
principio
di territorialita' e nel rispetto del principio di
solidarieta' e dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza di cui all' articolo
118
della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi
e
dalle entrate propri di regioni ed enti locali,
dalle
compartecipazioni al gettito di tributi erariali e
dal
fondo perequativo consentono di finanziare
integralmente il
normale esercizio delle funzioni pubbliche
attribuite;
f) determinazione del costo e del fabbisogno
standard
quale costo e fabbisogno che, valorizzando
l'efficienza e
l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al
quale
comparare e valutare l'azione pubblica; definizione
degli
obiettivi di servizio cui devono tendere le
amministrazioni
regionali e locali nell'esercizio delle funzioni
riconducibili ai livelli essenziali delle
prestazioni o
alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117,
secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;
g) adozione per le proprie politiche di bilancio da
parte di regioni, citta' metropolitane, province e
comuni
di regole coerenti con quelle derivanti
dall'applicazione
del patto di stabilita' e crescita;
h) adozione di regole contabili uniformi e di un
comune
piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi
di
bilancio articolati in missioni e programmi coerenti
con la
classificazione economica e funzionale individuata
dagli
appositi regolamenti comunitari in materia di
contabilita'
nazionale e relativi conti satellite; adozione di un
bilancio consolidato con le proprie aziende,
societa' o
altri organismi controllali, secondo uno schema
comune;
affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi
di
contabilita' economico-patrimoniale ispirati a
comuni
criteri di contabilizzazione; raccordabilita' dei
sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti
territoriali con quelli adottati in ambito europeo
ai fini
della procedura per i disavanzi eccessivi;
definizione di
una tassonomia per la riclassificazione dei dati
contabili
e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di
cui alla
presente legge tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole
contabili
uniformi; definizione di un sistema di indicatori di
risultato semplici, misurabili e riferiti ai
programmi del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie
comuni ai
diversi enti territoriali; al fine di dare
attuazione agli
articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il
quale
regioni ed enti locali devono comunicare al Governo
i
propri bilanci preventivi e consuntivi, come
approvati, e
previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17,
comma 1,
lettera e), in caso di mancato rispetto di tale
termine;
i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti
internet dei bilanci delle regioni, delle citta'
metropolitane, delle province e dei comuni, tali da
riportare in modo semplificato le entrate e le spese
pro
capite secondo modelli uniformi concordati in sede
di
Conferenza unificata;
l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il
criterio della progressivita' del sistema tributario
e
rispetto del principio della capacita' contributiva
ai fini
del concorso alle spese pubbliche;
m) superamento graduale, per tutti i livelli
istituzionali, del criterio della spesa storica a
favore:
1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei
livelli essenziali di cui all' articolo 117, secondo
comma,
lettera m), della Costituzione, e delle funzioni
fondamentali di cui all' articolo 117, secondo
comma,
lettera p), della Costituzione;
2) della perequazione della capacita' fiscale per le
altre funzioni;
n) rispetto della ripartizione delle competenze
legislative fra Stato e regioni in tema di
coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario;
o) esclusione di ogni doppia imposizione sul
medesimo
presupposto, salvo le addizionali previste dalla
legge
statale o regionale;
p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e
beneficio connesso alle funzioni esercitate sul
territorio
in modo da favorire la corrispondenza tra
responsabilita'
finanziaria e amministrativa; continenza e
responsabilita'
nell'imposizione di tributi propri;
q) previsione che la legge regionale possa, con
riguardo ai presupposti non assoggettati ad
imposizione da
parte dello Stato:
1) istituire tributi regionali e locali;
2) determinare le variazioni delle aliquote o le
agevolazioni che comuni, province e citta'
metropolitane
possono applicare nell'esercizio della propria
autonomia
con riferimento ai tributi locali di cui al numero
1);
r) previsione che la legge regionale possa, nel
rispetto della normativa comunitaria e nei limiti
stabiliti
dalla legge statale, valutare la modulazione delle
accise
sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio
liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e
dalle
imprese con sede legale e operativa nelle regioni
interessate dalle concessioni di coltivazione di cui
all'
articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n.
625, e successive modificazioni;
s) facolta' delle regioni di istituire a favore
degli
enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi
e
delle compartecipazioni regionali;
t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e
sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio
livello di governo; ove i predetti interventi siano
effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle
aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e
quelli
di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b), numeri
1) e
2), essi sono possibili, a parita' di funzioni
amministrative conferite, solo se prevedono la
contestuale
adozione di misure per la completa compensazione
tramite
modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi
e
previa quantificazione finanziaria delle predette
misure
nella Conferenza di cui all' articolo 5; se i
predetti
interventi sono accompagnati da una riduzione di
funzioni
amministrative dei livelli di governo i cui tributi
sono
oggetto degli interventi medesimi, la compensazione
e'
effettuata in misura corrispondente alla riduzione
delle
funzioni;
u) previsione di strumenti e meccanismi di
accertamento
e di riscossione che assicurino modalita' efficienti
di
accreditamento diretto o di riversamento automatico
del
riscosso agli enti titolari del tributo; previsione
che i
tributi erariali compartecipati abbiano integrale
evidenza
contabile nel bilancio dello Stato;
v) definizione di modalita' che assicurino a ciascun
soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle
anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle
attivita' di
gestione tributaria, assicurando il rispetto della
normativa a tutela della riservatezza dei dati
personali;
z) premialita' dei comportamenti virtuosi ed
efficienti
nell'esercizio della potesta' tributaria, nella
gestione
finanziaria ed economica e previsione di meccanismi
sanzionatori per gli enti che non rispettano gli
equilibri
economico-finanziari o non assicurano i livelli
essenziali
delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo
comma,
lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle
funzioni
fondamentali di cui all' articolo 117, secondo
comma,
lettera p), della Costituzione; previsione delle
specifiche
modalita' attraverso le quali il Governo, nel caso
in cui
la regione o l'ente locale non assicuri i livelli
essenziali delle prestazioni di cui all' articolo
117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, o
l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'
articolo 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di
convergenza di cui all' articolo 18 della presente
legge
abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche,
adotta
misure sanzionatorie ai sensi dell' articolo 17,
comma 1,
lettera e), che sono commisurate all'entita' di tali
scostamenti e possono comportare l'applicazione di
misure
automatiche per l'incremento delle entrate
tributarie ed
extra-tributarie, e puo' esercitare nei casi piu'
gravi il
potere sostitutivo di cui all' articolo 120, secondo
comma,
della Costituzione, secondo quanto disposto dall'
articolo
8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il
principio
di responsabilita' amministrativa e finanziaria;
aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera
z) a
carico degli enti inadempienti si applichino anche
nel caso
di mancato rispetto dei criteri uniformi di
redazione dei
bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o
nel caso
di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini
del
coordinamento della finanza pubblica;
bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello
di
flessibilita' fiscale nella costituzione di insiemi
di
tributi e compartecipazioni, da attribuire alle
regioni e
agli enti locali, la cui composizione sia
rappresentata in
misura rilevante da tributi manovrabili, con
determinazione, per ciascun livello di governo, di
un
adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da
tali
tributi;
cc) previsione di una adeguata flessibilita' fiscale
articolata su piu' tributi con una base imponibile
stabile
e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul
territorio nazionale, tale da consentire a tutte le
regioni
ed enti locali, comprese quelle a piu' basso
potenziale
fiscale, di finanziare, attivando le proprie
potenzialita',
il livello di spesa non riconducibile ai livelli
essenziali
delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli
enti
locali;
dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di
entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva
attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed
economicita' di cui all' articolo 5, comma 1,
lettera b);
ee) riduzione della imposizione fiscale statale in
misura corrispondente alla piu' ampia autonomia di
entrata
di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota
standard e
corrispondente riduzione delle risorse statali umane
e
strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato
delle
previsioni di spesa relative al finanziamento delle
funzioni attribuite a regioni, province, comuni e
citta'
metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi
e delle
risorse per gli interventi di cui all' articolo 119,
quinto
comma, della Costituzione;
ff) definizione di una disciplina dei tributi locali
in
modo da consentire anche una piu' piena
valorizzazione
della sussidiarieta' orizzontale;
gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la
piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della
Costituzione, con riguardo ai diritti e alla
formazione
della famiglia e all'adempimento dei relativi
compiti;
hh) territorialita' dei tributi regionali e locali e
riferibilita' al territorio delle compartecipazioni
al
gettito dei tributi erariali, in conformita' a
quanto
previsto dall' articolo 119 della Costituzione;
ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia
impositiva
e autonomia di gestione delle proprie risorse umane
e
strumentali da parte del settore pubblico;
previsione di
strumenti che consentano autonomia ai diversi
livelli di
governo nella gestione della contrattazione
collettiva;
ll) certezza delle risorse e stabilita' tendenziale
del
quadro di finanziamento, in misura corrispondente
alle
funzioni attribuite;
mm) individuazione, in conformita' con il diritto
comunitario, di forme di fiscalita' di sviluppo, con
particolare riguardo alla creazione di nuove
attivita' di
impresa nelle aree sottoutilizzate.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro dell'economia e
delle
finanze, del Ministro per le riforme per il
federalismo,
del Ministro per la semplificazione normativa, del
Ministro
per i rapporti con le regioni e del Ministro per le
politiche europee, di concerto con il Ministro
dell'interno, con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e con gli altri
Ministri
volta a volta competenti nelle materie oggetto di
tali
decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa
intesa
da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'
articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281,
sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di
relazione
tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni
recate
dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da
finanziare, sull'indebitamento netto delle
amministrazioni
pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico,
perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di
cui
all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari
competenti
per le conseguenze di carattere finanziario, entro
sessanta
giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel
termine di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 28
agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri
delibera,
approvando una relazione che e' trasmessa alle
Camere.
Nella relazione sono indicate le specifiche
motivazioni per
cui l'intesa non e' stata raggiunta.
4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri
di
cui al comma 3, i decreti possono essere comunque
adottati.
Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri
parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le
sue
osservazioni e con eventuali modificazioni e rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi
trenta
giorni dalla data della nuova trasmissione, i
decreti
possono comunque essere adottati in via definitiva
dal
Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito
dell'espressione dei pareri parlamentari, non
intenda
conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza
unificata,
trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza
unificata
una relazione nella quale sono indicate le
specifiche
motivazioni di difformita' dall'intesa.
5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei
decreti legislativi di cui al comma 1, piena
collaborazione
con le regioni e gli enti locali.
6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al
comma 1
e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata
in
vigore della presente legge. Un decreto legislativo,
da
adottare entro il termine previsto al comma 1 del
presente
articolo, disciplina la determinazione dei costi e
dei
fabbisogni standard sulla base dei livelli
essenziali delle
prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il
Governo
trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una
relazione concernente il quadro generale di
finanziamento
degli enti territoriali e ipotesi di definizione su
base
quantitativa della struttura fondamentale dei
rapporti
finanziari tra lo Stato, le regioni, le province
autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con
l'indicazione
delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale
relazione
e' comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi
di
decreto legislativo concernenti i tributi, le
compartecipazioni e la perequazione degli enti
territoriali.
7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
dei
decreti legislativi di cui al comma 1, possono
essere
adottati decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive nel rispetto dei principi e
criteri direttivi previsti dalla presente legge e
con la
procedura di cui ai commi 3 e 4."
"Art. 11. (Principi e criteri direttivi concernenti
il
finanziamento delle funzioni di comuni, province e
citta'
metropolitane) - 1. I decreti legislativi di cui
all'
articolo 2, con riguardo al finanziamento delle
funzioni di
comuni, province e citta' metropolitane, sono
adottati
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) classificazione delle spese relative alle
funzioni
di comuni, province e citta' metropolitane, in:
1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai
sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera p),
della
Costituzione, come individuate dalla legislazione
statale;
2) spese relative alle altre funzioni;
3) spese finanziate con i contributi speciali, con i
finanziamenti dell'Unione europea e con i
cofinanziamenti
nazionali di cui all' articolo 16;
b) definizione delle modalita' per cui il
finanziamento
delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei
livelli essenziali delle prestazioni eventualmente
da esse
implicate avviene in modo da garantirne il
finanziamento
integrale in base al fabbisogno standard ed e'
assicurato
dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito
di
tributi erariali e regionali, da addizionali a tali
tributi, la cui manovrabilita' e' stabilita tenendo
conto
della dimensione demografica dei comuni per fasce, e
dal
fondo perequativo;
c) definizione delle modalita' per cui le spese di
cui
alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il
gettito
dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito
di
tributi e con il fondo perequativo basato sulla
capacita'
fiscale per abitante;
d) definizione delle modalita' per tenere conto del
trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle
province e alle citta' metropolitane ai sensi dell'
articolo 118 della Costituzione e secondo le
modalita' di
cui all' articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n.
131, al
fine di assicurare, per il complesso degli enti,
l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non
si sia
provveduto contestualmente al finanziamento ed al
trasferimento;
e) soppressione dei trasferimenti statali e
regionali
diretti al finanziamento delle spese di cui alla
lettera
a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti
destinati ai fondi perequativi ai sensi dell'
articolo 13 e
dei contributi erariali e regionali in essere sulle
rate di
ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali;
f) il gettito delle compartecipazioni a tributi
erariali e regionali e' senza vincolo di
destinazione;
g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni
demografiche e territoriali degli enti locali per
l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e
salvaguardia delle peculiarita' territoriali, con
particolare riferimento alla specificita' dei
piccoli
comuni, ove, associandosi, raggiungano una
popolazione
complessiva non inferiore a una soglia determinata
con i
decreti legislativi di cui all' articolo 2, dei
territori
montani e delle isole minori."
"Art. 12. (Principi e criteri direttivi concernenti
il
coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa
degli
enti locali) - 1. I decreti legislativi di cui all'
articolo 2, con riferimento al coordinamento ed
all'autonomia di entrata e di spesa degli enti
locali, sono
adottati secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) la legge statale individua i tributi propri dei
comuni e delle province, anche in sostituzione o
trasformazione di tributi gia' esistenti e anche
attraverso
l'attribuzione agli stessi comuni e province di
tributi o
parti di tributi gia' erariali; ne definisce
presupposti,
soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce,
garantendo
una adeguata flessibilita', le aliquote di
riferimento
valide per tutto il territorio nazionale;
b) definizione delle modalita' secondo cui le spese
dei
comuni relative alle funzioni fondamentali di cui
all'
articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono
prioritariamente finanziate da una o piu' delle
seguenti
fonti: dal gettito derivante da una
compartecipazione
all'IVA, dal gettito derivante da una
compartecipazione
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla
imposizione immobiliare, con esclusione della
tassazione
patrimoniale sull'unita' immobiliare adibita ad
abitazione
principale del soggetto passivo secondo quanto
previsto
dalla legislazione vigente alla data di entrata in
vigore
della presente legge in materia di imposta comunale
sugli
immobili, ai sensi dell' articolo 1 del
decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126;
c) definizione delle modalita' secondo cui le spese
delle province relative alle funzioni fondamentali
di cui
all' articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1),
sono
prioritariamente finanziate dal gettito derivante da
tributi il cui presupposto e' connesso al trasporto
su
gomma e dalla compartecipazione ad un tributo
erariale;
d) disciplina di uno o piu' tributi propri comunali
che, valorizzando l'autonomia tributaria,
attribuisca
all'ente la facolta' di stabilirli e applicarli in
riferimento a particolari scopi quali la
realizzazione di
opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei
servizi
sociali ovvero il finanziamento degli oneri
derivanti da
eventi particolari quali flussi turistici e
mobilita'
urbana;
e) disciplina di uno o piu' tributi propri
provinciali
che, valorizzando l'autonomia tributaria,
attribuisca
all'ente la facolta' di stabilirli e applicarli in
riferimento a particolari scopi istituzionali;
f) previsione di forme premiali per favorire unioni
e
fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento
dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di
compartecipazione ai tributi erariali;
g) previsione che le regioni, nell'ambito dei propri
poteri legislativi in materia tributaria, possano
istituire
nuovi tributi dei comuni, delle province e delle
citta'
metropolitane nel proprio territorio, specificando
gli
ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;
h) previsione che gli enti locali, entro i limiti
fissati dalle leggi, possano disporre del potere di
modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti
da tali
leggi e di introdurre agevolazioni;
i) previsione che gli enti locali, nel rispetto
delle
normative di settore e delle delibere delle
autorita' di
vigilanza, dispongano di piena autonomia nella
fissazione
delle tariffe per prestazioni o servizi offerti
anche su
richiesta di singoli cittadini;
l) previsione che la legge statale, nell'ambito
della
premialita' ai comuni e alle province virtuosi, in
sede di
individuazione dei principi di coordinamento della
finanza
pubblica riconducibili al rispetto del patto di
stabilita'
e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche
di
bilancio degli enti locali per cio' che concerne la
spesa
in conto capitale limitatamente agli importi resi
disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente
locale
o da altri enti locali della medesima regione."
"Art. 13. (Principi e criteri direttivi concernenti
l'entita' e il riparto dei fondi perequativi per gli
enti
locali) - 1. I decreti legislativi di cui all'
articolo 2,
con riferimento all'entita' e al riparto dei fondi
perequativi per gli enti locali, sono adottati
secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione nel bilancio delle regioni di due
fondi,
uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle
province e
delle citta' metropolitane, alimentati da un fondo
perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalita'
generale con indicazione separata degli stanziamenti
per le
diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per
il
finanziamento delle funzioni da loro svolte; la
dimensione
del fondo e' determinata, per ciascun livello di
governo,
con riguardo all'esercizio delle funzioni
fondamentali, in
misura uguale alla differenza tra il totale dei
fabbisogni
standard per le medesime funzioni e il totale delle
entrate
standardizzate di applicazione generale spettanti ai
comuni
e alle province ai sensi dell' articolo 12, con
esclusione
dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e), del
medesimo articolo e dei contributi di cui
all'articolo 16,
tenendo conto dei principi previsti dall' articolo
2, comma
2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al
superamento
del criterio della spesa storica;
b) definizione delle modalita' con cui viene
periodicamente aggiornata l'entita' dei fondi di cui
alla
lettera a) e sono ridefinite le relative fonti di
finanziamento;
c) la ripartizione del fondo perequativo tra i
singoli
enti, per la parte afferente alle funzioni
fondamentali di
cui all' articolo 11, comma 1, lettera a), numero
1),
avviene in base a:
1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato
come differenza tra il valore standardizzato della
spesa
corrente al netto degli interessi e il valore
standardizzato del gettito dei tributi ed entrate
proprie
di applicazione generale;
2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in
coerenza con la programmazione regionale di settore,
per il
finanziamento della spesa in conto capitale; tali
indicatori tengono conto dell'entita' dei
finanziamenti
dell'Unione europea di carattere infrastrutturale
ricevuti
dagli enti locali e del vincolo di addizionalita'
cui
questi sono soggetti;
d) definizione delle modalita' per cui la spesa
corrente standardizzata e' computata ai fini di cui
alla
lettera c) sulla base di una quota uniforme per
abitante,
corretta per tenere conto della diversita' della
spesa in
relazione all'ampiezza demografica, alle
caratteristiche
territoriali, con particolare riferimento alla
presenza di
zone montane, alle caratteristiche demografiche,
sociali e
produttive dei diversi enti. Il peso delle
caratteristiche
individuali dei singoli enti nella determinazione
del
fabbisogno e' determinato con tecniche statistiche,
utilizzando i dati di spesa storica dei singoli
enti,
tenendo conto anche della spesa relativa a servizi
esternalizzati o svolti in forma associata;
e) definizione delle modalita' per cui le entrate
considerate ai fini della standardizzazione per la
ripartizione del fondo perequativo tra i singoli
enti sono
rappresentate dai tributi propri valutati ad
aliquota
standard;
f) definizione delle modalita' in base alle quali,
per
le spese relative all'esercizio delle funzioni
diverse da
quelle fondamentali, il fondo perequativo per i
comuni e
quello per le province e le citta' metropolitane
sono
diretti a ridurre le differenze tra le capacita'
fiscali,
tenendo conto, per gli enti con popolazione al di
sotto di
una soglia da individuare con i decreti legislativi
di cui
all' articolo 2, del fattore della dimensione
demografica
in relazione inversa alla dimensione demografica
stessa e
della loro partecipazione a forme associative;
g) definizione delle modalita' per cui le regioni,
sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti
in sede
di Conferenza unificata, e previa intesa con gli
enti
locali, possono, avendo come riferimento il
complesso delle
risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo
perequativo
ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane
inclusi nel territorio regionale, procedere a
proprie
valutazioni della spesa corrente standardizzata,
sulla base
dei criteri di cui alla lettera d), e delle entrate
standardizzate, nonche' a stime autonome dei
fabbisogni di
infrastrutture; in tal caso il riparto delle
predette
risorse e' effettuato sulla base dei parametri
definiti con
le modalita' di cui alla presente lettera;
h) i fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo
perequativo per i comuni e per le province e le
citta'
metropolitane del territorio sono trasferiti dalla
regione
agli enti di competenza entro venti giorni dal loro
ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano
entro tale
termine alla ridefinizione della spesa
standardizzata e
delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle
quote
del fondo perequativo di competenza dei singoli enti
locali
secondo le modalita' previste dalla lettera g),
applicano
comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti
dai
decreti legislativi di cui all' articolo 2 della
presente
legge. La eventuale ridefinizione della spesa
standardizzata e delle entrate standardizzate non
puo'
comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse
perequative agli enti locali. Nel caso in cui la
regione
non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente
lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di
cui
all' articolo 120, secondo comma, della
Costituzione, in
base alle disposizioni di cui all' articolo 8 della
legge 5
giugno 2003, n. 131."
"Art. 21. (Norme transitorie per gli enti locali) -
1.
In sede di prima applicazione, i decreti legislativi
di cui
all' articolo 2 recano norme transitorie per gli
enti
locali, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) nel processo di attuazione dell' articolo 118
della
Costituzione, al finanziamento delle ulteriori
funzioni
amministrative nelle materie di competenza
legislativa
dello Stato o delle regioni, nonche' agli oneri
derivanti
dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle
funzioni
svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore
dei
medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o
le
regioni, determinando contestualmente adeguate forme
di
copertura finanziaria coerenti con i principi della
presente legge;
b) garanzia che la somma del gettito delle nuove
entrate di comuni e province in base alla presente
legge
sia, per il complesso dei comuni ed il complesso
delle
province, corrispondente al valore dei trasferimenti
di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera e), e che si
effettui una
verifica di congruita' in sede di Conferenza
unificata;
c) considerazione, nel processo di determinazione
del
fabbisogno standard, dell'esigenza di riequilibrio
delle
risorse in favore degli enti locali sottodotati in
termini
di trasferimenti erariali ai sensi della normativa
vigente
rispetto a quelli sovradotati;
d) determinazione dei fondi perequativi di comuni e
province in misura uguale, per ciascun livello di
governo,
alla differenza fra i trasferimenti statali
soppressi ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e),
destinati al
finanziamento delle spese di comuni e province,
esclusi i
contributi di cui all'articolo 16, e le maggiori
entrate
spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni
ed alle
province, ai sensi dell'articolo 12, tenendo conto
dei
principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera
m),
numeri 1) e 2), relativamente al superamento del
criterio
della spesa storica;
e) sono definite regole, tempi e modalita' della
fase
transitoria in modo da garantire il superamento del
criterio della spesa storica in un periodo di cinque
anni,
per le spese riconducibili all'esercizio delle
funzioni
fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di
entrata in vigore delle disposizioni concernenti
l'individuazione delle funzioni fondamentali degli
enti
locali:
1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province
e'
finanziato considerando l'80 per cento delle spese
come
fondamentali ed il 20 per cento di esse come non
fondamentali, ai sensi del comma 2;
2) per comuni e province l'80 per cento delle spese
di
cui al numero 1) e' finanziato dalle entrate
derivanti
dall'autonomia finanziaria, comprese le
compartecipazioni a
tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per
cento
delle spese di cui al numero 1) e' finanziato dalle
entrate
derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese
le
compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo
perequativo;
3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento
l'ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla
data di
predisposizione degli schemi di decreto legislativo
di cui
all'articolo 2;
f) specificazione del termine da cui decorre il
periodo
di cinque anni di cui alla lettera e)."
"Art. 26. (Contrasto dell'evasione fiscale) - 1. I
decreti legislativi di cui all'articolo 2, con
riguardo al
sistema gestionale dei tributi e delle
compartecipazioni,
nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle
regioni e
degli enti locali nella scelta delle forme di
organizzazione delle attivita' di gestione e di
riscossione, sono adottati secondo i seguenti
principi e
criteri direttivi:
a) previsione di adeguate forme di reciproca
integrazione delle basi informative di cui
dispongono le
regioni, gli enti locali e lo Stato per le attivita'
di
contrasto dell'evasione dei tributi erariali,
regionali e
degli enti locali, nonche' di diretta collaborazione
volta
a fornire dati ed elementi utili ai fini
dell'accertamento
dei predetti tributi;
b) previsione di adeguate forme premiali per le
regioni
e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati
positivi
in termini di maggior gettito derivante dall'azione
di
contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.".
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
"Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-citta'
ed autonomie locali":
"Art. 3 (Intese) - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui
la
legislazione vigente prevede un'intesa nella
Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle
regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il
Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni
della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali
deliberazioni
successive.".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 2 della citata legge n. 42
del
2009 e' riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della citata
legge n. 42 del 2009:
"Art. 7. (Principi e criteri direttivi relativi ai
tributi delle regioni e alle compartecipazioni al
gettito
dei tributi erariali) - 1. I decreti legislativi di
cui
all' articolo 2 disciplinano i tributi delle
regioni, in
base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) le regioni dispongono di tributi e di
compartecipazioni al gettito dei tributi erariali,
in via
prioritaria a quello dell'imposta sul valore
aggiunto
(IVA), in grado di finanziare le spese derivanti
dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la
Costituzione attribuisce alla loro competenza
esclusiva e
concorrente nonche' le spese relative a materie di
competenza esclusiva statale, in relazione alle
quali le
regioni esercitano competenze amministrative;
b) per tributi delle regioni si intendono:
1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati
da
leggi statali, il cui gettito e' attribuito alle
regioni;
2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi
erariali;
3) i tributi propri istituiti dalle regioni con
proprie
leggi in relazione ai presupposti non gia'
assoggettati ad
imposizione erariale;
c) per i tributi di cui alla lettera b), numero 1),
le
regioni, con propria legge, possono modificare le
aliquote
e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei
limiti e
secondo criteri fissati dalla legislazione statale e
nel
rispetto della normativa comunitaria; per i tributi
di cui
alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria
legge,
possono introdurre variazioni percentuali delle
aliquote
delle addizionali e possono disporre detrazioni
entro i
limiti fissati dalla legislazione statale;
d) le modalita' di attribuzione alle regioni del
gettito dei tributi regionali istituiti con legge
dello
Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali
sono
definite in conformita' al principio di
territorialita' di
cui all' articolo 119 della Costituzione. A tal
fine, le
suddette modalita' devono tenere conto:
1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale
presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di
consumo
puo' essere identificato nel domicilio del soggetto
fruitore finale;
2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi
basati sul patrimonio;
3) del luogo di prestazione del lavoro, per i
tributi
basati sulla produzione;
4) della residenza del percettore, per i tributi
riferiti ai redditi delle persone fisiche;
e) il gettito dei tributi regionali derivati e le
compartecipazioni al gettito dei tributi erariali
sono
senza vincolo di destinazione.".
Art. 2
Devoluzione ai comuni della fiscalita' immobiliare
1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009,
e successive
modificazioni, ed in anticipazione rispetto a quanto
previsto in base
al disposto del seguente articolo 7, a decorrere
dall'anno 2011 sono
attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili
ubicati nel loro
territorio e con le modalita' di cui al presente
articolo, il gettito
o quote del gettito derivante dai seguenti tributi:
a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli
atti indicati
all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata
al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131;
b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto
stabilito dal comma
5;
c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in
relazione ai
redditi fondiari, escluso il reddito agrario;
d) imposta di registro ed imposta di bollo sui
contratti di
locazione relativi ad immobili;
e) tributi speciali catastali;
f) tasse ipotecarie;
g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo
3, con
riferimento alla quota di gettito determinata ai
sensi del comma 8
del presente articolo.
2. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere
a), b), e) ed f),
del comma 1, l'attribuzione del gettito ivi prevista
ha per oggetto
una quota pari al 30 per cento dello stesso.
3. Per realizzare in forma progressiva e
territorialmente
equilibrata la devoluzione ai comuni della
fiscalita' immobiliare di
cui ai commi 1 e 2, e' istituito un Fondo
sperimentale di
riequilibrio. La durata del Fondo e' stabilita in
tre anni e,
comunque, fino alla data di attivazione del fondo
perequativo
previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42
del 2009. Il Fondo
e' alimentato con il gettito di cui ai commi 1 e 2,
secondo le
modalita' stabilite ai sensi del comma 7.
4. Ai comuni e' attribuita una compartecipazione al
gettito
dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del
Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e
delle finanze, da adottare d'intesa con la
Conferenza unificata ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281,
e' fissata la percentuale della predetta
compartecipazione e sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente
comma, con
particolare riferimento all'attribuzione ai singoli
comuni del
relativo gettito, assumendo a riferimento il
territorio su cui si e'
determinato il consumo che ha dato luogo al
prelievo. La percentuale
della compartecipazione al gettito dell'imposta sul
valore aggiunto
prevista dal presente comma e' fissata, nel rispetto
dei saldi di
finanza pubblica, in misura finanziariamente
equivalente alla
compartecipazione del 2 per cento al gettito
dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche. In sede di prima
applicazione, e in attesa
della determinazione del gettito dell'imposta sul
valore aggiunto
ripartito per ogni comune, l'assegnazione del
gettito ai comuni
avviene sulla base del gettito dell'imposta sul
valore aggiunto per
provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di
ciascun comune.
5. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale
relative agli
atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta
attribuito allo
Stato.
6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale
all'accisa sull'energia
elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a)
e b), del
decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20,
cessa di essere
applicata nelle regioni a statuto ordinario ed e'
corrispondentemente
aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale
in modo tale da
assicurare la neutralita' finanziaria del presente
provvedimento ai
fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con
decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi
entro il 31
dicembre 2011 sono stabilite le modalita' attuative
del presente
comma.
7. Previo accordo sancito in sede di Conferenza
Stato-citta' ed
autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro
dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono
stabilite le modalita' di alimentazione e di riparto
del Fondo
sperimentale di cui al comma 3, nonche' le quote del
gettito dei
tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono
devolute al comune
ove sono ubicati gli immobili oggetto di
imposizione. Nel riparto si
tiene conto della determinazione dei fabbisogni
standard, ove
effettuata, nonche', sino al 2013, anche della
necessita' che una
quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo
sia
ridistribuita tra i comuni in base al numero dei
residenti. Ai fini
della determinazione del Fondo sperimentale di cui
al comma 3 non si
tiene conto delle variazioni di gettito prodotte
dall'esercizio
dell'autonomia tributaria. Ai fini del
raggiungimento dell'accordo lo
schema di decreto e' trasmesso alla Conferenza
Stato-citta' ed
autonomie locali entro il 15 ottobre. In caso di
mancato accordo
entro il 30 novembre dell'anno precedente, il
decreto di cui al primo
periodo puo' essere comunque emanato; in sede di
prima applicazione
del presente provvedimento, il termine per l'accordo
scade il
quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del
presente decreto. Per i comuni che esercitano in
forma associata le
funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14,
commi 28 e seguenti
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
nonche' per le
isole monocomune, sono, in ogni caso, stabilite
modalita' di riparto
differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee
comunque ad
assicurare che sia ripartita, in favore dei predetti
enti, una quota
non inferiore al 20 per cento della dotazione del
fondo al netto
della quota del 30 per cento di cui al secondo
periodo del presente
comma.
8. La quota di gettito del tributo di cui al comma
1, lettera g),
devoluta ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, e' pari al 21,7
per cento per l'anno 2011 e al 21,6 per cento a
decorrere dall'anno
2012. I trasferimenti erariali sono ridotti, con
decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, in
misura corrispondente al gettito che confluisce nel
Fondo
sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3,
nonche' al gettito
devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla
compartecipazione di
cui al comma 4 e al netto del gettito di cui al
comma 6. Per gli anni
2011 e 2012, al fine di garantire il rispetto dei
saldi di finanza
pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di
risorse pari ai
trasferimenti soppressi, la predetta quota di
gettito del tributo di
cui al comma 1, lettera g), puo' essere
rideterminata sulla base dei
dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio
effettuato dalla
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo
fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza
permanente per il
coordinamento della finanza pubblica. La quota di
gettito del tributo
di cui al comma 1, lettera g), puo' essere
successivamente
incrementata, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, in
misura corrispondente alla individuazione di
ulteriori trasferimenti
suscettibili di riduzione.
9. Ai comuni e' garantito che le variazioni annuali
del gettito
loro attribuito ai sensi del presente articolo non
determinano la
modifica delle aliquote e delle quote indicate nei
commi 2, 4 e 8. Le
aliquote e le quote indicate nei commi 2, 4 e 8,
nonche'
nell'articolo 7, comma 2, possono essere modificate
con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su
proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto dei
saldi di finanza
pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di
gettito devoluta ai
comuni del tributo di cui al comma 1, lettera g),
puo' essere
incrementata sino alla devoluzione della totalita'
del gettito
stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione
della quota di
cui all'articolo 7, comma 2, e, ove necessario,
della quota di cui al
comma 4 del presente articolo.
10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacita'
di gestione
delle entrate comunali e di incentivare la
partecipazione dei comuni
all'attivita' di accertamento tributario:
a) e' assicurato al comune interessato il maggior
gettito derivante
dall'accatastamento degli immobili finora non
dichiarati in catasto;
b) e' elevata al 50 per cento la quota dei tributi
statali
riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
e successive
modificazioni. La quota del 50 per cento e'
attribuita ai comuni in
via provvisoria anche in relazione alle somme
riscosse a titolo non
definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono
stabilite le modalita' di recupero delle somme
attribuite ai comuni
in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a
qualunque titolo;
c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le
modalita' stabilite
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
ai dati contenuti
nell'anagrafe tributaria relativi:
1) ai contratti di locazione nonche' ad ogni altra
informazione
riguardante il possesso o la detenzione degli
immobili ubicati nel
proprio territorio;
2) alla somministrazione di energia elettrica, di
servizi idrici e
del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio
territorio;
3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel
proprio
territorio;
4) ai soggetti che esercitano nello stesso
un'attivita' di lavoro
autonomo o di impresa;
d) i comuni hanno altresi' accesso, con le modalita'
di cui alla
lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica,
limitatamente ad
immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio
fiscale nel
comune, che possa essere rilevante per il controllo
dell'evasione
erariale o di tributi locali;
e) il sistema informativo della fiscalita' e'
integrato, d'intesa
con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, con i
dati relativi
alla fiscalita' locale, al fine di assicurare ai
comuni i dati, le
informazioni ed i servizi necessari per la gestione
dei tributi di
cui agli articoli 7 e 11 e per la formulazione delle
previsioni di
entrata.
11. Il sistema informativo della fiscalita' assicura
comunque
l'interscambio dei dati relativi all'effettivo
utilizzo degli
immobili, con particolare riferimento alle
risultanze catastali, alle
dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai
contratti di locazione
ed ai contratti di somministrazione di cui al comma
10, lettera c),
n. 2).
12. A decorrere dal 1° maggio 2011, gli importi
minimo e massimo
della sanzione amministrativa prevista per
l'inadempimento degli
obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia
del territorio
degli immobili e delle variazioni di consistenza o
di destinazione
dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli
articoli 28 e 20 del
regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,
sono
quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle
sanzioni irrogate a
decorrere dalla predetta data e' devoluto al comune
ove e' ubicato
l'immobile interessato.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto
del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
in
vigore sino al 31 dicembre 2013 (il testo
dell'articolo 1
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico
delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro,
cosi' come
modificato dal presente decreto legislativo, che
entrera'
in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014, e'
riportato
nelle note all'articolo 10):
"Tariffa
Parte I - Atti soggetti a registrazione in termine
fisso
Articolo 1 Tariffa
1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietŕ
di beni
immobili in genere e atti traslativi o costitutivi
di diritti
reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia
pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di
espropriazione
per pubblica utilitŕ e i trasferimenti coattivi,
salvo quanto previsto dal successivo periodo 8%
Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze 7%
Se il trasferimento ha per
oggetto terreni agricoli e
relative pertinenze a favore di soggetti diversi
dagli
imprenditori agricoli a titolo principale o di
associazioni
o societŕ cooperative di cui agli articoli 12 e 13
della legge 9 maggio 1975, n. 153 15%
Se il trasferimento ha per
oggetto immobili di interesse
storico, artistico e archeologico soggetti alla
legge
1° giugno 1939, n. 1089, sempreché l'acquirente non
venga meno agli obblighi della loro conservazione e
protezione. 3%
Se il trasferimento ha per
oggetto case di abitazione
non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969,
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969,
ove
ricorrano le condizioni di cui alla nota II- bis) 3%
Se il trasferimento avente per
oggetto fabbricati o
porzioni di fabbricato e esente dall'imposta sul
valore
aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma,
numero 8- bis) , del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed č effettuato
nei
confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo
o principale dell'attivitŕ esercitata la rivendita
di beni
immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente
dichiari che intende trasferirli entro tre anni: 1%
Se il trasferimento avviene a
favore dello Stato ovvero
a favore di enti pubblici territoriali o consorzi
costituiti
esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di
comunitŕ
montane. Euro 168,00
Se il trasferimento ha per
oggetto immobili situati
all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi
Euro 168,00
Se il trasferimento avviene a
favore di organizzazione
non lucrativa di utilitŕ sociale (ONLUS) ove
ricorrano
le condizioni di cui alla nota II- quater) Euro
168,00
Se il trasferimento avviene a
favore delle istituzioni
riordinate in aziende di servizi o in organizzazioni
non
lucrative di utilitŕ sociale ove ricorrano le
condizioni di
cui alla nota II –quinquies Euro 168,00
Se il trasferimento ha per
oggetto immobili compresi in
piani urbanistici particolareggiati diretti
all'attuazione
dei programmi di edilizia residenziale comunque
denominati,
a condizione che l'intervento cui č finalizzato il
trasferimento venga completato entro cinque anni
dalla
stipula dell'atto 1%
Note:
I) Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori
agricoli a titolo principale o da associazioni o
societa'
cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge
9
maggio 1975, n. 153, ai fini dell'applicazione
dell'aliquota dell'8 per cento l'acquirente deve
produrre
al pubblico ufficiale rogante la certificazione
della
sussistenza dei requisiti in conformita' a quanto
disposto
dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il
beneficio predetto e' esteso altresi' agli
acquirenti che
dichiarino nell'atto di trasferimento di voler
conseguire i
sopra indicati requisiti e che entro il triennio
producano
la stessa certificazione; qualora al termine del
triennio
non sia stata prodotta la documentazione prescritta
l'ufficio del registro competente provvede al
recupero
della differenza d'imposta. Si decade dal beneficio
nel
caso di destinazione dei terreni, e delle relative
pertinenze, diversa dall'uso agricolo che avvenga
entro
dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di
destinazione
deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del
registro competente.
In caso di omessa denuncia si applica una
soprattassa
pari alla meta' della maggior imposta dovuta in
dipendenza
del mutamento della destinazione. Nei casi in cui si
procede al recupero della differenza di imposta sono
dovuti
gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55
del
testo unico, con decorrenza dal momento del
pagamento della
imposta principale ovvero, in caso di mutamento di
destinazione, da tale ultimo momento.
II) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3
per
cento la parte acquirente:
a) ove gia' sussista il vincolo previsto dalla legge
1°
giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali
dichiarati, deve
dichiarare nell'atto di acquisto gli estremi del
vincolo
stesso in base alle risultanze dei registri
immobiliari;
b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto
deve
presentare, contestualmente all'atto da registrare,
una
attestazione, da rilasciarsi dall'amministrazione
per i
beni culturali e ambientali, da cui risulti che e'
in corso
la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo.
L'agevolazione e' revocata nel caso in cui, entro il
termine di due anni decorrente dalla data di
registrazione
dell'atto, non venga documentata l'avvenuta
sottoposizione
del bene al vincolo.
Le attestazioni relative ai beni situati nel
territorio
della regione siciliana e delle province autonome di
Trento
e di Bolzano sono rilasciate dal competente organo
della
regione siciliana e delle province autonome di
Trento e
Bolzano.
L'acquirente decade altresi' dal beneficio della
riduzione d'imposta qualora i beni vengano in tutto
o in
parte alienati prima che siano stati adempiuti gli
obblighi
della loro conservazione e protezione, ovvero nel
caso di
mutamento di destinazione senza la preventiva
autorizzazione dell'amministrazione per i beni
culturali e
ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi
di
legge per consentire l'esercizio del diritto di
prelazione
dello Stato sugli immobili stessi. L'amministrazione
per i
beni culturali e ambientali da' immediata
comunicazione
all'ufficio del registro delle violazioni che
comportano la
decadenza. In tal caso, oltre alla normale imposta,
e'
dovuta una soprattassa pari al trenta per cento
dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di
cui al
comma 4 dell'art. 55 del testo unico. Dalla data di
ricevimento della comunicazione inizia a decorrere
il
termine di cui all'art. 76, comma 2, del testo unico
II- bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota
del
3 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso
della
proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli
atti
traslativi o constitutivi della nuda proprieta',
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi
alle
stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del
comune
in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto
mesi
dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in
quello
in cui l'acquirente svolge la propria attivita'
ovvero, se
trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in
quello in
cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da
cui
dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia
cittadino
italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia
acquisito
come prima casa sul territorio italiano. La
dichiarazione
di voler stabilire la residenza nel comune ove e'
ubicato
l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di
decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari
di
non essere titolare esclusivo o in comunione con il
coniuge
dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e
abitazione di
altra casa di abitazione nel territorio del comune
in cui
e' situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari
di
non essere titolare, neppure per quote, anche in
regime di
comunione legale su tutto il territorio nazionale
dei
diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e
nuda
proprieta' su altra casa di abitazione acquistata
dallo
stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di
cui al
presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della L.
22
aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del D.L. 7 febbraio
1985,
n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5
aprile
1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della L. 31
dicembre
1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3, dei
decreti-legge 21
gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20
maggio
1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24
luglio
1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24
settembre 1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3, del
D.L.
24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del
D.L. 23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla
L. 24 marzo 1993, n. 75 e all'art. 16 del D.L. 22
maggio
1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla
L. 19
luglio 1993, n. 243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul
valore
aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a) ,
b) e c)
del comma 1, comunque riferite al momento in cui si
realizza l'effetto traslativo possono essere
effettuate,
oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di
contratto
preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le
condizioni di cui alle lettere a) , b) e c) del
medesimo
comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto
separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla
lettera a) . Sono ricomprese tra le pertinenze,
limitatamente ad una per ciascuna categoria, le
unita'
immobiliari classificate o classificabili nelle
categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a
servizio
della casa di abitazione oggetto dell'acquisto
agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace, o di
trasferimento
per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili
acquistati con i benefici di cui al presente
articolo prima
del decorso del termine di cinque anni dalla data
del loro
acquisto, sono dovute le imposte di registro,
ipotecaria e
catastale nella misura ordinaria, nonche' una
sovrattassa
pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si
tratta di
cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto,
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono
stati
registrati i relativi atti deve recuperare nei
confronti
degli acquirenti la differenza fra l'imposta
calcolata in
base all'aliquota applicabile in assenza di
agevolazioni e
quella risultante dall'applicazione dell'aliquota
agevolata, nonche' irrogare la sanzione
amministrativa,
pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono
dovuti
gli interessi di mora di cui al comma 4
dell'articolo 55
del presente testo unico. Le predette disposizioni
non si
applicano nel caso in cui il contribuente, entro un
anno
dall'alienazione dell'immobile acquistato con i
benefici di
cui al presente articolo, proceda all'acquisto di
altro
immobile da adibire a propria abitazione principale.
II- ter) . Ove non si realizzi la condizione, alla
quale e' subordinata l'applicazione dell'aliquota
dell'1
per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le
imposte di registro, ipotecaria e catastale sono
dovute
nella misura ordinaria e si rende applicabile una
soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di
mora
di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente
testo
unico. Dalla scadenza del triennio decorre il
termine per
il recupero delle imposte ordinarie da parte
dell'amministrazione finanziaria.
II- quater). A condizione che la ONLUS dichiari
nell'atto che intende utilizzare direttamente beni
per lo
svolgimento della propria attivita' e che realizzi
l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni
dall'acquisto. In
caso di dichiarazione mendace o mancata effettiva
utilizzazione per lo svolgimento della propria
attivita' e'
dovuta l'imposta ordinaria nonche' una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento della stessa
imposta.
II -quinquies ) A condizione che la istituzione
riordinata in azienda di servizio o in
organizzazione non
lucrativa di utilita' sociale dichiari nell'atto che
intende utilizzare direttamente i beni per lo
svolgimento
della propria attivita' e che realizzi l'effettivo
utilizzo
diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di
dichiarazione mendace o di mancata effettiva
utilizzazione
per lo svolgimento della propria attivita' e' dovuta
l'imposta nella misura ordinaria nonche' una
sanzione
amministrativa pari al 30% dell'imposta stessa.
".
- Il testo dell'articolo 13 della citata legge n. 42
del 2009 e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo
28
agosto 1997, n. 281, e' riportato nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo articolo 6 del
decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, recante
"Disposizioni urgenti in materia di finanza
regionale e
locale", convertito, con modificazioni, dalla legge
27
gennaio 1989, n. 20:
"Art. 6. - 1. E' istituita una addizionale
all'accisa
sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e
seguenti,
del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative approvato con
decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di seguito
denominato:
testo unico delle accise, nelle misure di:
a) euro 18,59 per mille kWh in favore dei comuni per
qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con
esclusione
delle seconde case e con esclusione delle forniture,
con
potenza disponibile fino a 3 kW, effettuate nelle
abitazioni di residenza anagrafica degli utenti,
limitatamente ai primi 150 kWh di consumo mensili.
Per i
consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze
fino a
1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3
kW, si
procede al recupero della relativa addizionale
secondo i
criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della
deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del
Comitato
interministeriale dei prezzi;
b) euro 20,40 per mille kWh in favore dei comuni,
per
qualsiasi uso effettuato nelle seconde case;
c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province
per
qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi
dalle
abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite
massimo di
200.000 kWh di consumo al mese.
2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini
di
approvazione del bilancio di previsione, le province
possono incrementare la misura di cui al comma 1,
lettera
c), fino a euro 11,40 per mille kWh. Le
deliberazioni sono
pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per
le
politiche fiscali del Ministero dell'economia e
delle
finanze. Con determinazione del Capo del
Dipartimento per
le politiche fiscali sono stabilite le necessarie
modalita'
applicative.
3. Le addizionali di cui al comma 1 sono dovute dai
soggetti obbligati di cui all'articolo 53 del testo
unico
delle accise, al momento della fornitura
dell'energia
elettrica ai consumatori finali ovvero, per
l'energia
elettrica prodotta o acquistata per uso proprio, al
momento
del suo consumo. Le addizionali sono liquidate e
riscosse
con le stesse modalita' dell'accisa sull'energia
elettrica.
4. Le addizionali di cui al comma 1 relative a
forniture di energia elettrica con potenza
disponibile non
superiore a 200 kW sono versate direttamente ai
comuni ed
alle province nell'ambito del cui territorio sono
ubicate
le utenze. Le addizionali relative a forniture di
energia
elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW
e
quelle relative al consumo dell'energia elettrica,
prodotta
o acquistata per uso proprio, sono versate
all'erario, ad
eccezione di quelle riscosse nell'ambito della
regione
Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e
di
Bolzano che sono versate direttamente ai comuni ed
alle
province stesse nonche' alla regione.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 3,
del
testo unico delle accise non si applicano alle
addizionali
di cui al comma 1; sono tuttavia esenti dalle
addizionali i
consumi per l'illuminazione pubblica e per
l'esercizio
delle attivita' di produzione, trasporto e
distribuzione di
energia elettrica.
6. A valere sugli importi delle addizionali
concernenti
i consumi relativi a forniture con potenza
disponibile non
superiore a 200 kW, possono essere disposte
trattenute
esclusivamente per rettifica di errori inerenti i
precedenti versamenti gia' effettuati ai comuni ed
alle
province al medesimo titolo.".
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto legislativo n. 281 del 1997:
"Art. 9. (Funzioni) - 1. La Conferenza unificata
assume
deliberazioni, promuove e sancisce intese ed
accordi,
esprime pareri, designa rappresentanti in relazione
alle
materie ed ai compiti di interesse comune alle
regioni,
alle province, ai comuni e alle comunita' montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e
comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la
Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi
su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza
unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di
legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in
base
all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di
mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di
cui
all'articolo 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di
coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti
delle
autonomie locali indicati, rispettivamente, dai
presidenti
delle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano,
dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
dalla
legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita'
montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso
l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali
e
locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle
politiche
del personale pubblico e sui processi di
riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita'
dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su
richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro
oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle
province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di
competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni,
delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e'
assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi
delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la
Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola
all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza
dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle
problematiche
connesse agli indirizzi di politica generale che
possono
incidere sulle funzioni proprie o delegate di
province e
comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli
aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio,
alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle
iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione
ed
erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di
cui
al presente comma che venga sottoposto, anche su
richiesta
del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al
parere
della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
Ministri
o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il
miglioramento
dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma
ai
sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992,
n.
498;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o
province da
celebrare in ambito nazionale.".
- Si riporta il testo dei commi 28 e seguenti
dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78,
recante "Misure urgenti in materia di
stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica".
convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
"28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste
dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42
del
2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma
associata,
attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni
con
popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole
monocomune ed il comune di Campione d'Italia. Tali
funzioni
sono obbligatoriamente esercitate in forma
associata,
attraverso convenzione o unione, da parte dei
comuni,
appartenenti o gia' appartenuti a comunita' montane,
con
popolazione stabilita dalla legge regionale e
comunque
inferiore a 3.000 abitanti.
29. I comuni non possono svolgere singolarmente le
funzioni fondamentali svolte in forma associata. La
medesima funzione non puo' essere svolta da piu' di
una
forma associativa.
30. La regione, nelle materie di cui all'articolo
117,
commi terzo e quarto, della Costituzione, individua
con
propria legge, previa concertazione con i comuni
interessati nell'ambito del Consiglio delle
autonomie
locali, la dimensione territoriale ottimale e
omogenea per
area geografica per lo svolgimento, in forma
obbligatoriamente associata da parte dei comuni con
dimensione territoriale inferiore a quella ottimale,
delle
funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma
3,
della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi
di
economicita', di efficienza e di riduzione delle
spese,
fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del
presente
articolo. Nell'ambito della normativa regionale i
comuni
avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in
forma
associata entro il termine indicato dalla stessa
normativa.
I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un
numero di
abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati
all'esercizio delle funzioni in forma associata.
31. I comuni assicurano comunque il completamento
dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 26 a
30 del presente articolo entro il termine
individuato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del
presente decreto, su proposta del Ministro
dell'Interno, di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle
finanze, con
il Ministro per le riforme per il federalismo, con
il
Ministro per la semplificazione normativa e con il
Ministro
per i rapporti con le Regioni. Con il medesimo
decreto e'
stabilito, nel rispetto dei principi di
sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, il limite
demografico
minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad
esercitare le funzioni fondamentali in forma
associata deve
raggiungere.
32. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 27,
28
e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni
con
popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono
costituire societa'. Entro il 31 dicembre 2013 i
comuni
mettono in liquidazione le societa' gia' costituite
alla
data di entrata in vigore del presente decreto,
ovvero ne
cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al
secondo
periodo non si applicano ai comuni con popolazione
fino a
30.000 abitanti nel caso in cui le societa' gia'
costituite:
a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in
utile
negli ultimi tre esercizi;
b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi,
riduzioni di capitale conseguenti a perdite di
bilancio;
c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi,
perdite
di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia
stato
gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle
perdite
medesime.
Le disposizioni di cui al secondo periodo non si
applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000
abitanti
nel caso in cui le societa' gia' costituite abbiano
avuto
il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi. La
disposizione di cui al presente comma non si applica
alle
societa', con partecipazione paritaria ovvero con
partecipazione proporzionale al numero degli
abitanti,
costituite da piu' comuni la cui popolazione
complessiva
superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione
compresa
tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la
partecipazione di una sola societa'; entro il 31
dicembre
2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le
altre
societa' gia' costituite. Con decreto del Ministro
per i
rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e per
le riforme per il federalismo, da emanare entro
novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di
conversione del presente decreto, sono determinate
le
modalita' attuative del presente comma nonche'
ulteriori
ipotesi di esclusione dal relativo ambito di
applicazione.
33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del
decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano
nel
senso che la natura della tariffa ivi prevista non
e'
tributaria. Le controversie relative alla predetta
tariffa,
sorte successivamente alla data di entrata in vigore
del
presente decreto, rientrano nella giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
33-bis. All' articolo 77-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Per gli enti per i quali negli anni
2007-2009,
anche per frazione di anno, l'organo consiliare era
stato
commissariato ai sensi dell' articolo 143 del testo
unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive
modificazioni, si applicano ai fini del patto di
stabilita'
interno le stesse regole degli enti di cui al comma
3,
lettera b), del presente articolo, prendendo come
base di
riferimento le risultanze contabili dell'esercizio
finanziario precedente a quello di assoggettamento
alle
regole del patto di stabilita' interno.»;
b) dopo il comma 7-quinquies, e' inserito il
seguente:
«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5
non
sono considerate le risorse provenienti dai
trasferimenti
di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della
legge 27
dicembre 2006, n. 296, ne' le relative spese in
conto
capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle
spese
opera anche se effettuate in piu' anni, purche' nei
limiti
complessivi delle medesime risorse».
33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di
finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter e
33-bis, si
provvede:
a) quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, di
cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere
a) e
b), mediante riduzione della percentuale di cui al
comma 11
da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al
fabbisogno e
all'indebitamento netto, e quanto a 2 milioni per
l'anno
2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del
comma
14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare,
mediante corrispondente riduzione della dotazione
del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di
cui
all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27
dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis,
lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e
successivi
e quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter
per
ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante
corrispondente
rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti
ai
sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono
conseguentemente adeguati con la deliberazione della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali prevista
ai
sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il
decreto annuale del Ministro dell'interno ivi
previsto.
33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto
dall' articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge
7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione
al
Ministero dell'interno delle dichiarazioni, gia'
presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta
comunale sugli immobili derivante da fabbricati del
gruppo
catastale D per ciascuno degli anni 2005 e
precedenti, e'
differito al 30 ottobre 2010.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante
"Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in
materia tributaria e finanziaria", convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248:
"Art. 1. (Partecipazione dei comuni al contrasto
all'evasione fiscale) - 1. Per potenziare l'azione
di
contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in
attuazione dei principi di economicita', efficienza
e
collaborazione amministrativa, la partecipazione dei
comuni
all'accertamento fiscale e contributivo e'
incentivata
mediante il riconoscimento di una quota pari al 33
per
cento delle maggiori somme relative a tributi
statali
riscosse a titolo definitivo nonche' delle sanzioni
civili
applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo
definitivo, a seguito dell'intervento del comune che
abbia
contribuito all'accertamento stesso.".
- Si riporta il testo degli articoli 28 e 20 del
regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, recante
"Accertamento
generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del
relativo
reddito e formazione del nuovo catasto edilizio
urbano",
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939,
n. 1249,
"Art. 28. - I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile
costruzione nuova che debbono considerarsi immobili
urbani,
a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati
all'Ufficio
tecnico erariale entro trenta giorni dal momento in
cui
sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono
destinati, ancorche' esenti, temporaneamente o
permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero
soggetti
ad imposta mobiliare.
Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso
termine, i fabbricati che passano dalla categoria
degli
esenti a quella dei soggetti all'imposta.
La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna
unita' immobiliare su apposita scheda fornita
dall'amministrazione dello Stato e deve essere
corredata da
una planimetria, designata su modello fornito dalla
stessa
Amministrazione, in conformita' delle norme di cui
all'art.
7.
I Comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici
tecnici erariali competenti per territorio, delle
licenze
di costruzione rilasciate a norma dell'art. 31 della
legge
17 agosto 1942, n. 1150."
"Art. 20. - Le persone e gli enti indicati nell'art.
3
sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini
da
stabilirsi col regolamento, le variazioni nello
stato e nel
possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque
implichino mutazioni ai sensi dell'art. 17.
Nei casi di mutazioni che implichino variazioni
nella
consistenza delle singole unita' immobiliari, la
relativa
dichiarazione deve essere corredata da una
planimetria
delle unita' variate, redatta su modello fornito
dall'Amministrazione dello Stato, in conformita'
delle
norme di cui all'art. 7.".
Art. 3
Cedolare secca sugli affitti
1. In alternativa facoltativa rispetto al regime
ordinario vigente
per la tassazione del reddito fondiario ai fini
dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, il proprietario o il
titolare di
diritto reale di godimento di unita' immobiliari
abitative locate ad
uso abitativo puo' optare per il seguente regime.
2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di
locazione relativo ai
contratti aventi ad oggetto immobili ad uso
abitativo e le relative
pertinenze locate congiuntamente all'abitazione,
puo' essere
assoggettato, in base alla decisione del locatore,
ad un'imposta,
operata nella forma della cedolare secca,
sostitutiva dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche e delle relative
addizionali,
nonche' delle imposte di registro e di bollo sul
contratto di
locazione; la cedolare secca sostituisce anche le
imposte di registro
e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del
contratto di
locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito
dalle parti la
cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota
del 21 per cento.
La cedolare secca puo' essere applicata anche ai
contratti di
locazione per i quali non sussiste l'obbligo di
registrazione. Per i
contratti stipulati secondo le disposizioni di cui
agli articoli 2,
comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
relativi ad
abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1,
comma 1, lettere
a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61,
e negli altri
comuni ad alta tensione abitativa individuati dal
Comitato
interministeriale per la programmazione economica,
l'aliquota della
cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle
parti e' ridotta
al 19 per cento.
3. Fermi gli obblighi di presentazione della
dichiarazione dei
redditi, la registrazione del contratto di locazione
assorbe gli
ulteriori obblighi di comunicazione, incluso
l'obbligo previsto
dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n.
59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.
191. Nei casi di
omessa richiesta di registrazione del contratto di
locazione si
applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui
al decreto del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.
4. La cedolare secca e' versata entro il termine
stabilito per il
versamento dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche. Non si fa
luogo al rimborso delle imposte di bollo e di
registro eventualmente
gia' pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, i
rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il
contenzioso ad essa
relativi si applicano le disposizioni previste per
le imposte sui
redditi. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate,
da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del
presente provvedimento, sono stabilite le modalita'
di esercizio
dell'opzione di cui al comma 1, nonche' di
versamento in acconto
della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85
per cento per
l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del
versamento a saldo
della medesima cedolare, nonche' ogni altra
disposizione utile, anche
dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente
articolo.
5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone
derivante dalla
locazione di immobili ad uso abitativo non e'
indicato o e' indicato
in misura inferiore a quella effettiva, si applicano
in misura
raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni
amministrative previste
dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 18 dicembre
1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal
decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla
locazione di
immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione
dell'accertamento
con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del
contribuente
all'impugnazione dell'accertamento, si applicano,
senza riduzione, le
sanzioni amministrative previste dall'articolo 1,
commi 1 e 2, e
dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 471 del
1997.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del
presente articolo
non si applicano alle locazioni di unita'
immobiliari ad uso
abitativo effettuate nell'esercizio di una attivita'
d'impresa, o di
arti e professioni. Il reddito derivante dai
contratti di cui al
presente articolo non puo' essere, comunque,
inferiore al reddito
determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del
testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento,
per il
riconoscimento della spettanza o per la
determinazione di deduzioni,
detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di
natura non
tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si
tiene comunque
conto anche del reddito assoggettato alla cedolare
secca. Il predetto
reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della
situazione
economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto
legislativo 31
marzo 1998, n. 109.
8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso
abitativo,
comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti,
non sono
registrati entro il termine stabilito dalla legge,
si applica la
seguente disciplina:
a) la durata della locazione e' stabilita in quattro
anni a
decorrere dalla data della registrazione, volontaria
o d'ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui
all'articolo 2, comma
1, della citata legge n. 431 del 1998;
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo
di locazione e'
fissato in misura pari al triplo della rendita
catastale, oltre
l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per
cento dell'aumento
degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie degli
impiegati ed operai. Se il contratto prevede un
canone inferiore, si
applica comunque il canone stabilito dalle parti.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346,
della legge 30
dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente
articolo si
applicano anche ai casi in cui:
a) nel contratto di locazione registrato sia stato
indicato un
importo inferiore a quello effettivo;
b) sia stato registrato un contratto di comodato
fittizio.
10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si
applica ove la
registrazione sia effettuata entro sessanta giorni
dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
11. Nel caso in cui il locatore opti per
l'applicazione della
cedolare secca e' sospesa, per un periodo
corrispondente alla durata
dell'opzione, la facolta' di chiedere
l'aggiornamento del canone,
anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo,
inclusa la
variazione accertata dall'ISTAT dell'indice
nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nell'anno
precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il
locatore non ha
dato preventiva comunicazione al conduttore con
lettera raccomandata,
con la quale rinuncia ad esercitare la facolta' di
chiedere
l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le
disposizioni di cui
al presente comma sono inderogabili.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 8 della
legge
9 dicembre 1998, n. 431, recante "Disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad
uso
abitativo":
"Art. 2. (Modalita' di stipula e di rinnovo dei
contratti di locazione) - 1. Le parti possono
stipulare
contratti di locazione di durata non inferiore a
quattro
anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per
un
periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui
il
locatore intenda adibire l'immobile agli usi o
effettuare
sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero
vendere
l'immobile alle condizioni e con le modalita' di cui
al
medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del
contratto,
ciascuna delle parti ha diritto di attivare la
procedura
per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia
al
rinnovo del contratto, comunicando la propria
intenzione
con lettera raccomandata da inviare all'altra parte
almeno
sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata
deve
rispondere a mezzo lettera raccomandata entro
sessanta
giorni dalla data di ricezione della raccomandata di
cui al
secondo periodo. In mancanza di risposta o di
accordo il
contratto si intendera' scaduto alla data di
cessazione
della locazione. In mancanza della comunicazione di
cui al
secondo periodo il contratto e' rinnovato
tacitamente alle
medesime condizioni.
2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi
del
comma 1, i contraenti possono avvalersi
dell'assistenza
delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei
conduttori.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le
parti possono stipulare contratti di locazione,
definendo
il valore del canone, la durata del contratto, anche
in
relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma
1, nel
rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del
presente articolo, ed altre condizioni contrattuali
sulla
base di quanto stabilito in appositi accordi
definiti in
sede locale fra le organizzazioni della proprieta'
edilizia
e le organizzazioni dei conduttori maggiormente
rappresentative. Al fine di promuovere i predetti
accordi,
i comuni, anche in forma associata, provvedono a
convocare
le predette organizzazioni entro sessanta giorni
dalla
emanazione del decreto di cui al comma 2
dell'articolo 4. I
medesimi accordi sono depositati, a cura delle
organizzazioni firmatarie, presso ogni comune
dell'area
territoriale interessata.
4. Per favorire la realizzazione degli accordi di
cui
al comma 3, i comuni possono deliberare, nel
rispetto
dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta
comunale
sugli immobili (ICI) piu' favorevoli per i
proprietari che
concedono in locazione a titolo di abitazione
principale
immobili alle condizioni definite dagli accordi
stessi. I
comuni che adottano tali delibere possono derogare
al
limite minimo stabilito, ai fini della
determinazione delle
aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui
le
delibere stesse sono assunte. I comuni di cui
all'articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.
61, e
successive modificazioni, per la stessa finalita' di
cui al
primo periodo possono derogare al limite massimo
stabilito
dalla normativa vigente in misura non superiore al 2
per
mille, limitatamente agli immobili non locati per i
quali
non risultino essere stati registrati contratti di
locazione da almeno due anni.
5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del
comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre
anni, ad
eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla
prima
scadenza del contratto, ove le parti non concordino
sul
rinnovo del medesimo, il contratto e' prorogato di
diritto
per due anni fatta salva la facolta' di disdetta da
parte
del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi
o
effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo
3,
ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le
modalita' di cui al medesimo articolo 3. Alla
scadenza del
periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha
diritto
di attivare la procedura per il rinnovo a nuove
condizioni
o per la rinuncia al rinnovo del contratto
comunicando la
propria intenzione con lettera raccomandata da
inviare
all'altra parte almeno sei mesi prima della
scadenza. In
mancanza della comunicazione il contratto e'
rinnovato
tacitamente alle medesime condizioni.
6. I contratti di locazione stipulati prima della
data
di entrata in vigore della presente legge che si
rinnovino
tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del
presente
articolo."
"Art. 8. (Agevolazioni fiscali) - 1. Nei comuni di
cui
all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988,
n. 551 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio
1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito
imponibile derivante al proprietario dai contratti
stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3
dell'articolo 2
a seguito di accordo definito in sede locale e nel
rispetto
dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2
dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle
condizioni
fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo
articolo
4, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo
unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e
successive modificazioni, e' ulteriormente ridotto
del 30
per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo
annuo
ai fini della determinazione della base imponibile
per
l'applicazione dell'imposta proporzionale di
registro e'
assunto nella misura minima del 70 per cento.
2. Il locatore, per usufruire dei benefici di cui al
comma 1, deve indicare nella dichiarazione dei
redditi gli
estremi di registrazione del contratto di locazione
nonche'
quelli della denuncia dell'immobile ai fini
dell'applicazione dell'ICI.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non
si
applicano ai contratti di locazione volti a
soddisfare
esigenze abitative di natura transitoria, fatta
eccezione
per i contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e
per i
contratti di cui al comma 3 dell'articolo 1.
4. Il Comitato interministeriale per la
programmazione
economica (CIPE), su proposta del Ministro dei
lavori
pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e di
grazia
e giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi,
all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al
comma 1,
anche articolando ed ampliando i criteri previsti
dall'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986,
n. 708,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre
1986, n. 899. La proposta del Ministro dei lavori
pubblici
e' formulata avuto riguardo alle risultanze
dell'attivita'
dell'Osservatorio della condizione abitativa di cui
all'articolo 12. Qualora le determinazioni del CIPE
comportino un aumento del numero dei beneficiari
dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 1, e'
corrispondentemente aumentata, con decreto del
Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, la
percentuale
di determinazione della base imponibile prevista dal
medesimo comma. Tale aumento non si applica ai
contratti
stipulati prima della data di entrata in vigore del
predetto decreto del Ministro delle finanze.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1,
lettere
a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,
recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'eccezionale
carenza di disponibilita' abitative", convertito,
con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61,
"Art. 1. - 1. L'esecuzione delle sentenze di
condanna
al rilascio di immobili urbani di proprieta' privata
e
pubblica, adibiti ad uso di abitazione, per
cessazione del
contratto alla scadenza, nonche' l'esecuzione delle
ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di
cui
all'articolo 663 del codice di procedura civile e di
quelle
di rilascio di cui all'articolo 665 del codice di
procedura
civile per finita locazione relativa a detti
immobili, e'
sospesa sino al 30 aprile 1989:
a) nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze,
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e
Venezia,
nonche' nei comuni confinanti con gli stessi;
b) negli altri comuni capoluogo di provincia;".
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, "Norme penali e
processuali per la prevenzione e la repressione di
gravi
reati", convertito, con modificazioni, dalla legge
18
maggio 1978, n. 191:
"Art. 12. - Chiunque cede la proprieta' o il
godimento
o a qualunque altro titolo consente, per un tempo
superiore
a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di
parte di
esso ha l'obbligo di comunicare all'autorita' locale
di
pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla
consegna
dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonche' le
generalita' dell'acquirente, del conduttore o della
persona
che assume la disponibilita' del bene e gli estremi
del
documento di identita' o di riconoscimento, che deve
essere
richiesto all'interessato.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, i soggetti di cui al primo comma
hanno
l'obbligo di provvedere alla comunicazione,
all'autorita'
di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche
verbali,
stipulati successivamente alla data del 30 giugno
1977 e in
corso alla data di entrata in vigore del
decreto-legge.
La comunicazione di cui ai precedenti commi puo'
essere
effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con
avviso
di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini
vale la
data della ricevuta postale.
Nel caso di violazione delle disposizioni indicate
nei
commi precedenti si applica la sanzione
amministrativa del
pagamento di una somma da euro 103 a euro 1.549. La
violazione e' accertata dagli organi di polizia
giudiziaria, nonche' dai vigili urbani del comune
ove si
trova l'immobile. La sanzione e' applicata dal
sindaco ed i
proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per
quanto
non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre
1975,
n. 706.".
- Si riporta il testo dell'articolo 69 del citato
testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n.
131 del 1986.
"Art. 69. (Omissione della richiesta di
registrazione e
della presentazione della denuncia) - 1. Chi omette
la
richiesta di registrazione degli atti e dei fatti
rilevanti
ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la
presentazione delle denunce previste dall'articolo
19 e'
punito con la sanzione amministrativa dal centoventi
al
duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta.".
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo
1,
nonche' del comma 1 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante
"Riforma
delle sanzioni tributarie non penali in materia di
imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133,
lettera
q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662":
"Art. 1. (Violazioni relative alla dichiarazione
delle
imposte dirette) - 1. Nei casi di omessa
presentazione
della dichiarazione dei redditi, si applica la
sanzione
amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta
per cento
dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo
di lire
cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si
applica la
sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni.
Essa
puo' essere aumentata fino al doppio nei confronti
dei
soggetti obbligati alla tenuta di scritture
contabili.
2. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle
singole imposte, un reddito imponibile inferiore a
quello
accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a
quella
dovuta o un credito superiore a quello spettante, si
applica la sanzione amministrativa dal cento al
duecento
per cento della maggior imposta o della differenza
del
credito. La stessa sanzione si applica se nella
dichiarazione sono esposte indebite detrazioni
d'imposta
ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se
esse
sono state attribuite in sede di ritenuta alla
fonte.".
"Art. 13. (Ritardati od omessi versamenti diretti) -
1.
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte
scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti
periodici,
il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta
risultante dalla dichiarazione, detratto in questi
casi
l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto,
ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione
amministrativa pari al trenta per cento di ogni
importo non
versato, anche quando, in seguito alla correzione di
errori
materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo
della
dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta
o una
minore eccedenza detraibile. Per i versamenti
riguardanti
crediti assistiti integralmente da forme di garanzia
reale
o personale previste dalla legge o riconosciute
dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un
ritardo
non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui
al
primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera
a) del
comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e' ulteriormente ridotta ad
un
importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno
di
ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di
liquidazione della maggior imposta ai sensi degli
articoli
36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 , e ai sensi dell'articolo
54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre
1972, n. 633.".
- Il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
reca
"Disposizioni in materia di accertamento con
adesione e di
conciliazione giudiziale".
- Si riporta il testo dell'articolo 37, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917:
"Art. 37. (Determinazione del reddito dei
fabbricati) -
1. Il reddito medio ordinario delle unita'
immobiliari e'
determinato mediante l'applicazione delle tariffe
d'estimo,
stabilite secondo le norme della legge catastale per
ciascuna categoria e classe, ovvero, per i
fabbricati a
destinazione speciale o particolare, mediante stima
diretta.".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, reca
"Definizioni di criteri unificati di valutazione
della
situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo
59,
comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 346, in
materia di nullita' dei contratti non registrati,
della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante
"Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello
Stato (legge finanziaria 2005)":
"346. I contratti di locazione, o che comunque
costituiscono diritti relativi di godimento, di
unita'
immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque
stipulati,
sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono
registrati.".
Art. 4
Imposta di soggiorno
1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di
comuni nonche' i
comuni inclusi negli elenchi regionali delle
localita' turistiche o
citta' d'arte possono istituire, con deliberazione
del consiglio,
un'imposta di soggiorno a carico di coloro che
alloggiano nelle
strutture ricettive situate sul proprio territorio,
da applicare,
secondo criteri di gradualita' in proporzione al
prezzo, sino a 5
euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e'
destinato a
finanziare interventi in materia di turismo, ivi
compresi quelli a
sostegno delle strutture ricettive, nonche'
interventi di
manutenzione, fruizione e recupero dei beni
culturali ed ambientali
locali, nonche' dei relativi servizi pubblici
locali.
2. Ferma restando la facolta' di disporre
limitazioni alla
circolazione nei centri abitati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di
soggiorno puo'
sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri
imposti agli
autobus turistici per la circolazione e la sosta
nell'ambito del
territorio comunale.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni
dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
d'intesa con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e'
dettata la disciplina
generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In
conformita' con
quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni,
con proprio
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52
del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le
associazioni
maggiormente rappresentative dei titolari delle
strutture ricettive,
hanno la facolta' di disporre ulteriori modalita'
applicative del
tributo, nonche' di prevedere esenzioni e riduzioni
per particolari
fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel
caso di mancata
emanazione del regolamento previsto nel primo
periodo del presente
comma nel termine ivi indicato, i comuni possono
comunque adottare
gli atti previsti dal presente articolo.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo
codice
della strada":
"Art. 7. (Regolamentazione della circolazione nei
centri abitati) - 1. Nei centri abitati i comuni
possono,
con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6,
commi
1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune
categorie di veicoli per accertate e motivate
esigenze di
prevenzione degli inquinamenti e di tutela del
patrimonio
artistico, ambientale e naturale, conformemente alle
direttive impartite dal Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
ed il
Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o
tratti di strade, ovvero in una determinata
intersezione,
in relazione alla classificazione di cui all'art. 2,
e,
quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo
richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di
immettersi
su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione e di dare la precedenza a chi
circola su
quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli
degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12,
dei
vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonche'
di
quelli adibiti al servizio di persone con limitata o
impedita capacita' motoria, munite del contrassegno
speciale, ovvero a servizi di linea per lo
stazionamento ai
capilinea;
e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il
parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta,
aree
destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei
veicoli e'
subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo di durata della
sosta,
anche senza custodia del veicolo, fissando le
relative
condizioni e tariffe in conformita' alle direttive
del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento
per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli
utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta
e
al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli
adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di
favorire la mobilita' urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore
8
alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel
relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che
attraversano
centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art.
6, commi
1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli
indicati
nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di
competenza dell'ente proprietario della strada. I
provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere
b),
c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che
li
adotta sentito il parere dell'ente proprietario
della
strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per
motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della
circolazione o per esigenze di carattere militare,
ovvero
laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o
limitazioni di carattere temporaneo o permanente,
possono
essere accordati, per accertate necessita', permessi
subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei
casi in
cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono
essere
accordati permessi subordinati a speciali condizioni
e
cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e
a
quelli utilizzati dagli esercenti la professione
sanitaria,
nell'espletamento delle proprie mansioni, nonche'
dalle
persone con limitata o impedita capacita' motoria,
muniti
del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalita' costruttive, la
procedura di omologazione e i criteri di
installazione e di
manutenzione dei dispositivi di controllo di durata
della
sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere
ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo
che i
veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento
del
traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto
spettanti agli enti proprietari della strada, sono
destinati alla installazione, costruzione e gestione
di
parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei,
e al
loro miglioramento e le somme eventualmente
eccedenti ad
interventi per migliorare la mobilita' urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del
parcheggio con custodia o lo dia in concessione
ovvero
disponga l'installazione dei dispositivi di
controllo di
durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su
parte
della stessa area o su altra parte nelle immediate
vicinanze, deve riservare una adeguata area
destinata a
parcheggio rispettivamente senza custodia o senza
dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale
obbligo non sussiste per le zone definite a norma
dell'art.
3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato»,
nonche' per
quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del
Ministro
dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e
in
altre zone di particolare rilevanza urbanistica,
opportunamente individuate e delimitate dalla giunta
nelle
quali sussistano esigenze e condizioni particolari
di
traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta,
provvedono
a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico
limitato
tenendo conto degli effetti del traffico sulla
sicurezza
della circolazione, sulla salute, sull'ordine
pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
In caso
di urgenza il provvedimento potra' essere adottato
con
ordinanza del sindaco, ancorche' di modifica o
integrazione
della deliberazione della giunta. Analogamente i
comuni
provvedono a delimitare altre zone di rilevanza
urbanistica
nelle quali sussistono esigenze particolari di
traffico, di
cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono
subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli
a
motore, all'interno delle zone a traffico limitato,
anche
al pagamento di una somma. Con direttiva emanata
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in
vigore del
presente codice, sono individuate le tipologie dei
comuni
che possono avvalersi di tale facolta', nonche' le
modalita' di riscossione del pagamento e le
categorie dei
veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate
mediante appositi segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e
delle altre zone di particolare rilevanza
urbanistica nelle
quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a
quelle
previste nei medesimi commi, i comuni hanno facolta'
di
riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o
spazi di
sosta per veicoli privati dei soli residenti nella
zona, a
titolo gratuito od oneroso.
12. Per le citta' metropolitane le competenze della
giunta e del sindaco previste dal presente articolo
sono
esercitate rispettivamente dalla giunta
metropolitana e dal
sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di
sospensione o divieto della circolazione, e'
soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro
80 a euro 318.
13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni
previste ai sensi della lettera b) del comma 1,
circola con
veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni
inquinanti, a categorie inferiori a quelle
prescritte, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una
somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di
reiterazione
della violazione nel biennio, alla sanzione
amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida
da
quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui
al
capo I, sezione II, del titolo VI.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o
limitazioni previsti nel presente articolo, e'
soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da
euro 39 a euro 159. La violazione del divieto di
circolazione nelle corsie riservate ai mezzi
pubblici di
trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a
traffico
limitato e' soggetta alla sanzione amministrativa
del
pagamento di una somma da euro 76 a euro 306.
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione
si
prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni
periodo di
ventiquattro ore, per il quale si protrae la
violazione. Se
si tratta di sosta limitata o regolamentata, la
sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da euro
24 a
euro 94 e la sanzione stessa e' applicata per ogni
periodo
per il quale si protrae la violazione.
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro
che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di
altre
persone, ovvero determinano altri ad esercitare
abusivamente l'attivita' di parcheggiatore o
guardiamacchine sono puniti con la sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da euro 726 a euro 2.918.
Se
nell'attivita' sono impiegati minori la somma e'
raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione
accessoria della confisca delle somme percepite,
secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.".
- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 1 e 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
"Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza
del Consiglio dei Ministri":
"Art. 17. (Regolamenti) - 1. Con decreto del
Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato
che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,
possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio,
esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che
non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni
dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si
pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non
coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del
Governo,
determinano le norme generali regolatrici della
materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
- Si riporta il testo dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
"Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della
disciplina
dei tributi locali":
"Art. 52. (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni) - 1. Le province ed i comuni
possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato
si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione
del
comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno
effetto
prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I
regolamenti
sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente
alla
relativa delibera comunale o provinciale al
Ministero delle
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono
divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante
avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri
delle
finanze e della giustizia e' definito il modello al
quale i
comuni devono attenersi per la trasmissione, anche
in via
telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione,
per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti
sulle
entrate tributarie, nonche' di ogni altra
deliberazione
concernente le variazioni delle aliquote e delle
tariffe di
tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle
disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia
amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene
all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate,
sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate
previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990,
n. 142
;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei
tributi
e di tutte le entrate, le relative attivita' sono
affidate,
nel rispetto della normativa dell'Unione europea e
delle
procedure vigenti in materia di affidamento della
gestione
dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo
53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un
Paese dell'Unione europea che esercitano le
menzionate
attivita', i quali devono presentare una
certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato
di
stabilimento dalla quale deve risultare la
sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla
normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico, di
cui
all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo
unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a
quello
esercitato sui propri servizi; che la societa'
realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con
l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita'
solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che
la
controlla;
4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di
cui
all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i
cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina
e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri
1) e
2) della presente lettera, a condizione che
l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei
tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad
evidenza
pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non
deve comportare oneri aggiuntivi per il
contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e'
apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale
responsabile
della relativa gestione.
6.
7.".
Art. 5
Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche
1. Con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della citata legge n. 400 del 1988, su proposta del
Ministro
dell'economia e delle finanze e d'intesa con la
Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali entro sessanta
giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo,
e' disciplinata
la graduale cessazione, anche parziale, della
sospensione del potere
dei comuni di istituire l'addizionale comunale
all'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare
la stessa nel caso
in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata
emanazione del
decreto previsto nel primo periodo del presente
comma nel termine ivi
indicato, in ogni caso possono esercitare la
predetta facolta' i
comuni che non hanno istituito la predetta
addizionale ovvero che
l'hanno istituita in ragione di un'aliquota
inferiore allo 0,4 per
cento; per i comuni di cui al presente periodo, il
limite massimo
dell'addizionale per i primi due anni e' pari allo
0,4 per cento e,
comunque, l'addizionale non puo' essere istituita o
aumentata in
misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le
deliberazioni adottate,
per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non
hanno efficacia ai
fini della determinazione dell'acconto previsto
dall'ultimo periodo
dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28
settembre 1998,
n. 360.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'articolo 17, comma 2, della citata
legge n. 400 del 1988 e' riportato nelle note
all'articolo
4.
- Si riporta il testo dei commi da 1 a 4
dell'articolo
1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante "Istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF,
a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27
dicembre
1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma
10,
della legge 16 giugno 1998, n. 191":
"Art. 1. - 1. E' istituita, a decorrere dal 1°
gennaio
1999, l'addizionale provinciale e comunale
all'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
finanze,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio
e della
programmazione economica e dell'interno, da emanare
entro
il 15 dicembre, e' stabilita l'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale da applicare a
partire
dall'anno successivo ed e' conseguentemente
determinata,
con i medesimi decreti, la equivalente riduzione
delle
aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo
unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
,
nonche' eventualmente la percentuale dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
relativamente al periodo di imposta da cui decorre
la
suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di
compartecipazione dovra' cumulare la parte
specificamente
indicata per i comuni e quella relativa alle
province,
quest'ultima finalizzata esclusivamente al
finanziamento
delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.
3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997,
n. 446, e successive modificazioni, possono disporre
la
variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione
da
pubblicare nel sito individuato con decreto del capo
del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002,
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
L'efficacia della deliberazione decorre dalla data
di
pubblicazione nel predetto sito informatico. La
variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale
non
puo' eccedere complessivamente 0,8 punti
percentuali. La
deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche
in
mancanza dei decreti di cui al comma 2.
3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3
puo' essere stabilita una soglia di esenzione in
ragione
del possesso di specifici requisiti reddituali;
4. L'addizionale e' determinata applicando al
reddito
complessivo determinato ai fini dell'imposta sul
reddito
delle persone fisiche, al netto degli oneri
deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota
stabilita
ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo
stesso anno
risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone
fisiche,
al netto delle detrazioni per essa riconosciute e
del
credito di cui all'articolo 165 del testo unico
delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
L'addizionale
e' dovuta alla provincia e al comune nel quale il
contribuente ha il domicilio fiscale alla data del
1°
gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale
stessa,
per le parti spettanti. Il versamento
dell'addizionale
medesima e' effettuato in acconto e a saldo
unitamente al
saldo dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche.
L'acconto e' stabilito nella misura del 30 per cento
dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di
cui ai
commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno
precedente
determinato ai sensi del primo periodo del presente
comma.
Ai fini della determinazione dell'acconto,
l'aliquota di
cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al
comma
3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno
precedente, salvo che la pubblicazione della
delibera sia
effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di
riferimento.".
Art. 6
Imposta di scopo
1. Con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la
Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro il 31
ottobre 2011, e'
disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di
cui all'articolo
1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
in modo tale da
prevedere:
a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori
rispetto a quelle
indicate nell'articolo 1, comma 149, della citata
legge n. 296 del
2006;
b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata
massima di
applicazione dell'imposta stabilita dall'articolo 1,
comma 147, della
citata legge n. 296 del 2006;
c) la possibilita' che il gettito dell'imposta
finanzi l'intero
ammontare della spesa per l'opera pubblica da
realizzare.
2. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di
restituzione previsto
dall'articolo 1, comma 151, della citata legge n.
296 del 2006 nel
caso di mancato inizio dell'opera entro due anni
dalla data prevista
dal progetto esecutivo.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo articolo 17, comma 2, della
citata legge n. 400 del 1988, e' riportato nelle
note
all'articolo 4.
- Si riporta il testo dei commi da 145 a 151
dell'articolo 1, in materia di imposta di scopo,
della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
"Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello
Stato (legge finanziaria 2007)":
"145. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni
possono
deliberare, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e
successive modificazioni, l'istituzione di
un'imposta di
scopo destinata esclusivamente alla parziale
copertura
delle spese per la realizzazione di opere pubbliche
individuate dai comuni nello stesso regolamento tra
quelle
indicate nel comma 149.
146. Il regolamento che istituisce l'imposta
determina:
a) l'opera pubblica da realizzare;
b) l'ammontare della spesa da finanziare;
c) l'aliquota di imposta;
d) l'applicazione di esenzioni, riduzioni o
detrazioni
in favore di determinate categorie di soggetti, in
relazione all'esistenza di particolari situazioni
sociali o
reddituali, con particolare riferimento ai soggetti
che
gia' godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del
versamento dell'imposta comunale sugli immobili
sulla prima
casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000
euro;
e) le modalita' di versamento degli importi dovuti.
147. L'imposta e' dovuta, in relazione alla stessa
opera pubblica, per un periodo massimo di cinque
anni ed e'
determinata applicando alla base imponibile
dell'imposta
comunale sugli immobili un'aliquota nella misura
massima
dello 0,5 per mille.
148. Per la disciplina dell'imposta si applicano le
disposizioni vigenti in materia di imposta comunale
sugli
immobili.
149. L'imposta puo' essere istituita per le seguenti
opere pubbliche:
a) opere per il trasporto pubblico urbano;
b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione
straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
c) opere particolarmente significative di arredo
urbano
e di maggior decoro dei luoghi;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi
e
giardini;
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
f) opere di restauro;
g) opere di conservazione dei beni artistici e
architettonici;
h) opere relative a nuovi spazi per eventi e
attivita'
culturali, allestimenti museali e biblioteche;
i) opere di realizzazione e manutenzione
straordinaria
dell'edilizia scolastica.
150. Il gettito complessivo dell'imposta non puo'
essere superiore al 30 per cento dell'ammontare
della spesa
dell'opera pubblica da realizzare.
151. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica
entro due anni dalla data prevista dal progetto
esecutivo i
comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti
effettuati
dai contribuenti entro i due anni successivi.".
Art. 7
Federalismo fiscale municipale
1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009,
e successive
modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in
sostituzione dei
tributi indicati rispettivamente negli articoli 8,
comma 1, e 11,
comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte
nell'ordinamento
fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione
municipale:
a) una imposta municipale propria;
b) una imposta municipale secondaria.
2. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni e'
attribuita una
compartecipazione al gettito dei tributi
nell'ipotesi di
trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10,
pari al trenta per
cento.
3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei
tributi
devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di
quanto gia'
attribuito ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
Art. 8
Imposta municipale propria
1. L'imposta municipale propria e' istituita, a
decorrere dall'anno
2014, e sostituisce, per la componente immobiliare,
l'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le relative
addizionali dovute in
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non
locati, e
l'imposta comunale sugli immobili.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto
il possesso di
immobili diversi dall'abitazione principale.
3. L'imposta municipale propria non si applica al
possesso
dell'abitazione principale ed alle pertinenze della
stessa. Si
intende per effettiva abitazione principale
l'immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unita'
immobiliare, nel quale il possessore dimora
abitualmente e risiede
anagraficamente. L'esclusione si applica alle
pertinenze classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura massima di
un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso
abitativo. L'esclusione non si applica alle unita'
immobiliari
classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
4. L'imposta municipale propria ha per base
imponibile il valore
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5
del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti
abitazione
principale ai sensi del comma 3, l'imposta e' dovuta
annualmente in
ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. La
predetta aliquota
puo' essere modificata con decreto del Presidente
del Consiglio dei
ministri, da emanare su proposta del Ministro
dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali,
nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo
conto delle
analisi effettuate dalla Commissione tecnica
paritetica per
l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove
istituita, dalla
Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica. I
comuni possono, con deliberazione del consiglio
comunale adottata
entro il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione,
modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3
punti
percentuali, l'aliquota fissata dal primo periodo
del presente comma,
ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota
determinata ai sensi
del comma 6. Nel caso di mancata emanazione della
delibera entro il
predetto termine, si applicano le aliquote di cui al
primo periodo
del presente comma ed al comma 6.
6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota
di cui al
comma 5, primo periodo, e' ridotta alla meta'.
7. I comuni possono, con deliberazione del consiglio
comunale,
adottata entro il termine per la deliberazione del
bilancio di
previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma
5, primo
periodo, sia ridotta fino alla meta' anche nel caso
in cui abbia ad
oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario
ai sensi
dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero
nel caso in cui
abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti
passivi dell'imposta
sul reddito delle societa'. Nell'ambito della
facolta' prevista dal
presente comma, i comuni possono stabilire che
l'aliquota ridotta si
applichi limitatamente a determinate categorie di
immobili.
Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo
30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza
degli enti
territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23
ottobre
1992, n. 421):
"Art. 5.Base imponibile.
1. Base imponibile dell'imposta e' il valore degli
immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore
e'
costituito da quello che risulta applicando
all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°
gennaio
dell'anno di imposizione, i moltiplicatori
determinati con
i criteri e le modalita' previsti dal primo periodo
dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico
delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986,
n. 131 .
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo
catastale
D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati, fino
all'anno nel
quale i medesimi sono iscritti in catasto con
attribuzione
di rendita, il valore e' determinato, alla data di
inizio
di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla
data di
acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel
penultimo
periodo del comma 3, dell'articolo 7 del
decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni,
dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti
coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno
1992: 1,03;
per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per
l'anno
1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987:
1,30;
per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per
l'anno
1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e
anni
precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con
decreto del Ministro delle finanze da pubblicare
nella
Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria
il
locatore o il locatario possono esperire la
procedura di
cui al regolamento adottato con decreto del Ministro
delle
finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente
determinazione del valore del fabbricato sulla base
della
rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio
dell'anno
successivo a quello nel corso del quale tale rendita
e'
stata annotata negli atti catastali, ed estensione
della
procedura prevista nel terzo periodo del comma 1
dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il
valore
e' determinato sulla base delle scritture contabili
del
locatore, il quale e' obbligato a fornire
tempestivamente
al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4.
5. Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito
da
quello venale in comune commercio al 1° gennaio
dell'anno
di imposizione, avendo riguardo alla zona
territoriale di
ubicazione, all'indice di edificabilita', alla
destinazione
d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di
adattamento del terreno necessari per la
costruzione, ai
prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di
aree
aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area,
di
demolizione di fabbricato, di interventi di recupero
a
norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed
e),
della legge 5 agosto 1978, n. 457 , la base
imponibile e'
costituita dal valore dell'area, la quale e'
considerata
fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito
nell'articolo 2, senza computare il valore del
fabbricato
in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei
lavori
di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione
ovvero, se
antecedente, fino alla data in cui il fabbricato
costruito,
ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito
da
quello che risulta applicando all'ammontare del
reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1°
gennaio
dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a
settantacinque."
Si riporta il testo dell'art. 43 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986:
"43. [40] Immobili non produttivi di reddito
fondiario.
1. Non si considerano produttivi di reddito
fondiario
gli immobili relativi ad imprese commerciali e
quelli che
costituiscono beni strumentali per l'esercizio di
arti e
professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente
per
l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa
commerciale da parte del possessore. Gli immobili
relativi
ad imprese commerciali che per le loro
caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza
radicali
trasformazioni si considerano strumentali anche se
non
utilizzati o anche se dati in locazione o comodato,
salvo
quanto disposto nell'art. 65, comma 1. Si
considerano,
altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo
periodo del comma 1-bis dell'articolo 95 per il
medesimo
periodo temporale ivi indicato."
Art. 9
Applicazione dell'imposta municipale propria
1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria
sono il
proprietario di immobili, inclusi i terreni e le
aree edificabili, a
qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli
strumentali o alla cui
produzione o scambio e' diretta l'attivita'
dell'impresa, ovvero il
titolare di diritto reale di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi,
superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di
aree demaniali,
soggetto passivo e' il concessionario. Per gli
immobili, anche da
costruire o in corso di costruzione, concessi in
locazione
finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a
decorrere dalla data
della stipula e per tutta la durata del contratto.
2. L'imposta e' dovuta per anni solari
proporzionalmente alla quota
ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il
possesso; a tal
fine il mese durante il quale il possesso si e'
protratto per almeno
quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno
degli anni solari
corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento
dell'imposta dovuta
al comune per l'anno in corso in due rate di pari
importo, scadenti
la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
Resta in ogni caso
nella facolta' del contribuente provvedere al
versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale,
da corrispondere
entro il 16 giugno.
4. A far data dal completamento dell'attuazione dei
decreti
legislativi in materia di adeguamento dei sistemi
contabili adottati
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della
citata legge n.
42 del 2009, e successive modificazioni, e
dell'articolo 2 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire
dal 1° gennaio
2015, l'imposta e' corrisposta con le modalita'
stabilite dal comune.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
52 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni
possono introdurre
l'istituto dell'accertamento con adesione del
contribuente, sulla
base dei criteri stabiliti dal citato decreto
legislativo n. 218 del
1997, e gli altri strumenti di deflazione del
contenzioso, sulla base
dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo
n. 218 del 1997,
prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute
possa essere
effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di
interessi.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle
finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani sono
approvati i modelli della dichiarazione, i modelli
per il versamento,
nonche' di trasmissione dei dati di riscossione,
distintamente per
ogni contribuente, ai comuni e al sistema
informativo della
fiscalita'.
7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i
rimborsi, le
sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si
applicano gli articoli
10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del
citato decreto
legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da
161 a 170, della
citata legge n. 296 del 2006.
8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli
immobili
posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili
posseduti, nel proprio
territorio, dalle regioni, dalle province, dai
comuni, dalle
comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, ove
non soppressi,
dagli enti del servizio sanitario nazionale,
destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le
esenzioni
previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c),
d), e), f), h), ed
i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.
9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del
citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, i
redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la
cedolare secca
di cui all'articolo 3, i redditi derivanti dagli
immobili non
produttivi di reddito fondiario ai sensi
dell'articolo 43 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917
del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti
passivi
dell'imposta sul reddito delle societa', continuano
ad essere
assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui
redditi.
Note all'art. 9:
Per il riferimento al testo del comma 2 dell'art. 2
della citata legge n. 42 del 2009 si veda nelle note
alle
premesse.
Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 31
dicembre
2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
"Art. 2 - Delega al Governo per l'adeguamento dei
sistemi contabili
1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi
di
cui all'articolo 1, il Governo e' delegato ad
adottare,
entro il 31 maggio 2011, uno o piu' decreti
legislativi per
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad
esclusione
delle regioni e degli enti locali, e dei relativi
termini
di presentazione e approvazione, in funzione delle
esigenze
di programmazione, gestione e rendicontazione della
finanza
pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo
periodo
sono raccordabili con quelli adottati in ambito
europeo ai
fini della procedura per i disavanzi eccessivi.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
emanati
nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) adozione di regole contabili uniformi e di un
comune
piano dei conti integrato al fine di consentire il
consolidamento e il monitoraggio in fase di
previsione,
gestione e rendicontazione dei conti delle
amministrazioni
pubbliche;
b) definizione di una tassonomia per la
riclassificazione dei dati contabili e di bilancio
per le
amministrazioni pubbliche tenute al regime di
contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole
contabili
uniformi di cui alla lettera a);
c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati
in
missioni e programmi coerenti con la classificazione
economica e funzionale individuata dagli appositi
regolamenti comunitari in materia di contabilita'
nazionale
e relativi conti satellite, al fine di rendere piu'
trasparenti e significative le voci di bilancio
dirette
all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione
di un
sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti
di
spesa correlati alle voci di spesa riportate nei
bilanci;
d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi
di
contabilita' economico-patrimoniale che si ispirino
a
comuni criteri di contabilizzazione;
e) adozione di un bilancio consolidato delle
amministrazioni pubbliche con le proprie aziende,
societa'
o altri organismi controllati, secondo uno schema
tipo
definito dal Ministro dell'economia e delle finanze
d'intesa con i Ministri interessati;
f) definizione di un sistema di indicatori di
risultato
semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio,
costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle
diverse
amministrazioni individuati con decreto del
Presidente del
Consiglio dei ministri.
3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 e'
allegato
un nomenclatore che illustra le definizioni degli
istituti
contabili e le procedure finanziarie per ciascun
comparto o
tipologia di enti, a cui si conformano i relativi
regolamenti di contabilita'.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 1
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere
delle Commissioni parlamentari competenti entro
sessanta
giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per
l'espressione dei pareri, i decreti possono essere
comunque
adottati. Il Governo, qualora non intenda
conformarsi ai
pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere
con le
proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e
rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi
trenta
giorni dalla data della nuova trasmissione, i
decreti
possono comunque essere adottati in via definitiva
dal
Governo. I decreti legislativi che comportino
riflessi di
ordine finanziario devono essere corredati della
relazione
tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.
5. Ai fini della predisposizione dei decreti
legislativi di cui al comma 1 e' istituito, entro
trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente
legge, con decreto del Ministro dell'economia e
delle
finanze, senza oneri a carico della finanza
pubblica, il
comitato per i principi contabili delle
amministrazioni
pubbliche, composto da ventitre' componenti, cosi'
suddivisi:
a) quattro rappresentanti del Ministero
dell'economia e
delle finanze, uno dei quali con funzioni di
presidente, e
un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
dell'interno,
della difesa, dell'istruzione, dell'universita' e
della
ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, nonche' un rappresentante della Presidenza
del
Consiglio dei ministri;
b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione
della
Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del
Senato
della Repubblica, designati dai rispettivi
Presidenti, come
invitati permanenti, e un rappresentante della Corte
dei
conti;
c) un rappresentante dell'ISTAT;
d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di
cui
tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
uno dei
quali per le autonomie speciali, uno designato
dall'Unione
delle province d'Italia (UPI), uno designato
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI), uno
designato dall'Unione nazionale comuni, comunita',
enti
montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee
legislative
regionali e delle province autonome, d'intesa tra di
loro
nell'ambito della Conferenza dei presidenti
dell'Assemblea,
dei Consigli regionali e delle province autonome di
cui
agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005,
n. 11;
e) tre esperti in materia
giuridico-contabile-economica.
6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate
le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine,
le
seguenti parole: «nonche' al fine di armonizzare i
sistemi
contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti
e i
relativi termini di presentazione e approvazione, in
funzione delle esigenze di programmazione, gestione
e
rendicontazione della finanza pubblica»;
b) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) e'
sostituita
dalla seguente:
«h) adozione di regole contabili uniformi e di un
comune piano dei conti integrato; adozione di comuni
schemi
di bilancio articolati in missioni e programmi
coerenti con
la classificazione economica e funzionale
individuata dagli
appositi regolamenti comunitari in materia di
contabilita'
nazionale e relativi conti satellite; adozione di un
bilancio consolidato con le proprie aziende,
societa' o
altri organismi controllali, secondo uno schema
comune;
affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi
di
contabilita' economico-patrimoniale ispirati a
comuni
criteri di contabilizzazione; raccordabilita' dei
sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti
territoriali con quelli adottati in ambito europeo
ai fini
della procedura per i disavanzi eccessivi;
definizione di
una tassonomia per la riclassificazione dei dati
contabili
e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di
cui alla
presente legge tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole
contabili
uniformi; definizione di un sistema di indicatori di
risultato semplici, misurabili e riferiti ai
programmi del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie
comuni ai
diversi enti territoriali; al fine di dare
attuazione agli
articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il
quale
regioni ed enti locali devono comunicare al Governo
i
propri bilanci preventivi e consuntivi, come
approvati, e
previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17,
comma 1,
lettera e), in caso di mancato rispetto di tale
termine»;
c) all'articolo 2, il comma 6 e' sostituito dal
seguente:
«6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al
comma
1 e' adottato entro dodici mesi dalla data di
entrata in
vigore della presente legge. Un decreto legislativo,
da
adottare entro il termine previsto al comma 1 del
presente
articolo, disciplina la determinazione dei costi e
dei
fabbisogni standard sulla base dei livelli
essenziali delle
prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il
Governo
trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una
relazione concernente il quadro generale di
finanziamento
degli enti territoriali e ipotesi di definizione su
base
quantitativa della struttura fondamentale dei
rapporti
finanziari tra lo Stato, le regioni, le province
autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con
l'indicazione
delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale
relazione
e' comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi
di
decreto legislativo concernenti i tributi, le
compartecipazioni e la perequazione degli enti
territoriali»;
d) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le
parole: «l'esercizio della delega» sono inserite le
seguenti: «o successivamente»;
e) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le
parole:
«trenta componenti e» sono sostituite dalle
seguenti:
«trentadue componenti, due dei quali rappresentanti
dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti,».
7. Il comitato per i principi contabili agisce in
reciproco raccordo con la Commissione tecnica
paritetica
per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4
della
legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attivita' di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima
legge
con lo scambio di tutte le risultanze relative alla
armonizzazione dei bilanci pubblici.
8. Disposizioni correttive ed integrative dei
decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere
adottate entro
tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
medesimi, tenendo anche conto dei decreti
legislativi da
adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel
rispetto dei
principi e criteri direttivi e con le stesse
modalita'
previsti dal presente articolo."
Per il riferimento al testo dell'art. 52 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997 si veda nelle
note
all'art. 4.
Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 10 del
citato
decreto legislativo n. 504 del 1992:
"6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella
liquidazione coatta amministrativa il curatore o il
commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla
data
della loro nomina, devono presentare al comune di
ubicazione degli immobili una dichiarazione
attestante
l'avvio della procedura. Detti soggetti sono,
altresi',
tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il
periodo di
durata dell'intera procedura concorsuale entro il
termine
di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento
degli
immobili."
Si riporta il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 11
del
gia' citato decreto legislativo n. 504 del 1992:
"3. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di
liquidazione ed accertamento i comuni possono
invitare i
contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o
trasmettere atti e documenti; inviare ai
contribuenti
questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico, con invito a restituirli compilati e
firmati;
richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei
confronti dei singoli contribuenti agli uffici
pubblici
competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Con delibera della giunta comunale e' designato
un
funzionario cui sono conferiti le funzioni e i
poteri per
l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e
gestionale
dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive
anche le
richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il
visto di
esecutivita' sui ruoli e dispone i rimborsi.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da
pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini
e
modalita' per l'interscambio tra comuni e sistema
informativo del Ministero delle finanze di dati e
notizie."
Si riporta il testo degli artt. 12, 14 e 15 del gia'
citato decreto legislativo n. 504 del 1992:
"12. Riscossione coattiva.
1. Le somme liquidate dal comune per imposta,
sanzioni
ed interessi, se non versate, con le modalita'
indicate nel
comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di
sessanta
giorni dalla notificazione dell'avviso di
liquidazione o
dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo
che sia
stato emesso provvedimento di sospensione,
coattivamente
mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al
D.P.R. 28
gennaio 1988, n. 43 , e successive modificazioni."
"14. Sanzioni ed interessi.
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o
denuncia si applica la sanzione amministrativa dal
cento al
duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo
di
lire centomila.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli
si
applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al
cento
per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi
non
incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la
sanzione amministrativa da lire centomila a lire
cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per
le
violazioni concernenti la mancata esibizione o
trasmissione
di atti e documenti, ovvero per la mancata
restituzione di
questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o
per la
loro mancata compilazione o compilazione incompleta
o
infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte
ad
un quarto se, entro il termine per ricorrere alle
commissioni tributarie, interviene adesione del
contribuente con il pagamento del tributo, se
dovuto, e
della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata
all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo
a quello in cui e' commessa la violazione.
6."
"15. Contenzioso.
1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di
accertamento, il provvedimento che irroga le
sanzioni, il
ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di
rimborso
puo' essere proposto ricorso secondo le disposizioni
di cui
al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive
modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio
tributario il comune nei cui confronti il ricorso e'
proposto."
Si riporta il testo dei commi da 161 a 170 dell'art.
1
della gia' citata legge n. 296 del 2006:
"161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di
propria competenza, procedono alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o
ritardati versamenti, nonche' all'accertamento
d'ufficio
delle omesse dichiarazioni o degli omessi
versamenti,
notificando al contribuente, anche a mezzo posta con
raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito
avviso
motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e
d'ufficio devono essere notificati, a pena di
decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in
cui la dichiarazione o il versamento sono stati o
avrebbero
dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini
devono
essere contestate o irrogate le sanzioni
amministrative
tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del
decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni.
162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e
d'ufficio devono essere motivati in relazione ai
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che
li
hanno determinati; se la motivazione fa riferimento
ad un
altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal
contribuente,
questo deve essere allegato all'atto che lo
richiama, salvo
che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto
essenziale.
Gli avvisi devono contenere, altresi', l'indicazione
dell'ufficio presso il quale e' possibile ottenere
informazioni complete in merito all'atto notificato,
del
responsabile del procedimento, dell'organo o
dell'autorita'
amministrativa presso i quali e' possibile
promuovere un
riesame anche nel merito dell'atto in sede di
autotutela,
delle modalita', del termine e dell'organo
giurisdizionale
cui e' possibile ricorrere, nonche' il termine di
sessanta
giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
Gli
avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato
dall'ente locale per la gestione del tributo.
163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi
locali il relativo titolo esecutivo deve essere
notificato
al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre
del terzo anno successivo a quello in cui
l'accertamento e'
divenuto definitivo.
164. Il rimborso delle somme versate e non dovute
deve
essere richiesto dal contribuente entro il termine
di
cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da
quello in
cui e' stato accertato il diritto alla restituzione.
L'ente
locale provvede ad effettuare il rimborso entro
centottanta
giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
165. La misura annua degli interessi e' determinata,
da
ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti
percentuali di differenza rispetto al tasso di
interesse
legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione
giorno
per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono
divenuti
esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al
contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere
dalla
data dell'eseguito versamento.
166. Il pagamento dei tributi locali deve essere
effettuato con arrotondamento all'euro per difetto
se la
frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per
eccesso se
superiore a detto importo.
167. Gli enti locali disciplinano le modalita' con
le
quali i contribuenti possono compensare le somme a
credito
con quelle dovute al comune a titolo di tributi
locali.
168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi
posti
dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n.
289,
stabiliscono per ciascun tributo di propria
competenza gli
importi fino a concorrenza dei quali i versamenti
non sono
dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di
inottemperanza, si applica la disciplina prevista
dal
medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.
169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione
del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche
se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio
purche'
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal
1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e
le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
170. Ai fini del coordinamento della finanza
pubblica e
del sistema tributario ed in attuazione
dell'articolo 117,
secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli
enti
locali e regionali comunicano al Ministero
dell'economia e
delle finanze i dati relativi al gettito delle
entrate
tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza.
Per
l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del
testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero
dell'interno, sono stabiliti il sistema di
comunicazione,
le modalita' ed i termini per l'effettuazione della
trasmissione dei dati."
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7 del gia'
citato decreto legislativo n. 504 del 1992:
"Art. 7. Esenzioni.
1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle
regioni,
dalle province, nonche' dai comuni, se diversi da
quelli
indicati nell'ultimo periodo del comma 1
dell'articolo 4,
dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti
enti, dalle
unita' sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie
pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della
legge 23
dicembre 1978, n. 833 , dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di
cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
, e
successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente
all'esercizio
del culto, purche' compatibile con le disposizioni
degli
articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro
pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede
indicati
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato
lateranense,
sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con
legge
27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e
alle
organizzazioni internazionali per i quali e'
prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei
fabbricati
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in
Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o
inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere
destinati alle attivita' assistenziali di cui alla
legge 5
febbraio 1992, n 104 , limitatamente al periodo in
cui sono
adibiti direttamente allo svolgimento delle
attivita'
predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di
collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della
legge 27
dicembre 1977, n. 984 ;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui
all'art.
87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, e
successive modificazioni, destinati esclusivamente
allo
svolgimento di attivita' assistenziali,
previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,
ricreative e
sportive, nonche' delle attivita' di cui all'art.
16,
lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222."
Si riporta il testo dell'art. 32 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986:
"32. [29] Reddito agrario.
1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del
reddito medio ordinario dei terreni imputabile al
capitale
d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati,
nei
limiti della potenzialita' del terreno,
nell'esercizio di
attivita' agricole su di esso.
2. Sono considerate attivita' agricole:
a) le attivita' dirette alla coltivazione del
terreno e
alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili
per
almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette
alla
produzione di vegetali tramite l'utilizzo di
strutture
fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie
adibita
alla produzione non eccede il doppio di quella del
terreno
su cui la produzione stessa insiste;
c) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo
2135 del codice civile, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione
del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con
riferimento ai beni individuati, ogni due anni e
tenuto
conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze su proposta
del
Ministro delle politiche agricole e forestali.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e'
stabilito per ciascuna specie animale il numero dei
capi
che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del
comma 2,
tenuto conto della potenzialita' produttiva dei
terreni e
delle unita' foraggere occorrenti a seconda della
specie
allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario
i
terreni indicati nel comma 2 dell'articolo 27."
Per il riferimento al testo dell'art. 43 del gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del
1986 si veda nelle note all'art. 8.
Art. 10
Applicazione dei tributi nell'ipotesi di
trasferimento immobiliare
1 All'articolo 1 della tariffa, parte prima,
allegata al citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 131
del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«
---------------------------------------------------------------
1. Atti traslativi a titolo oneroso della |
proprietŕ di beni immobili in genere e |
atti traslativi o costitutivi di diritti reali |
immobiliari di godimento, compresi la rinuncia |
pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di |
espropriazione per pubblica utilitŕ e i trasferi- |
menti coattivi | 9 per cento
---------------------------------------------------------------
Se il trasferimento ha per oggetto case |
di abitazione, ad eccezione di quelle di |
categoria catastale A1, A8 e A9 , ove |
ricorrano le condizioni di cui alla nota |
II-bis) | 2 per cento
---------------------------------------------------------------
»
b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad
eccezione
della nota II-bis);
c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole:
«dell'aliquota
del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti:
«dell'aliquota del
2 per cento».
2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque,
non puo' essere
inferiore a 1.000 euro.
3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi
1 e 2 e tutti
gli atti e le formalita' direttamente conseguenti
posti in essere per
effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i
registri
immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle
imposte
ipotecaria e catastale, dai tributi speciali
catastali e dalle tasse
ipotecarie.
4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono
soppresse
tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie,
anche se previste in
leggi speciali.
5. Le disposizioni del presente articolo si
applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2014.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto
del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
come
modificato dal presente decreto legislativo, che
entrera'
in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014 (il testo
vigente
dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata
al
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di
registro e' riportato nelle note all'articolo 2):
"Tariffa
Parte I - Atti soggetti a registrazione in termine
fisso
Articolo 1 Tariffa
1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietŕ
di
beni immobili in genere e atti traslativi o
costitutivi
di diritti reali immobiliari di godimento, compresi
la 9 per
rinuncia pura e semplice agli stessi, i
provvedimenti di cento
espropriazione per pubblica utilitŕ e i
trasferimenti
coattivi
Se il trasferimento ha per
oggetto case di abitazione,
ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8
e 2 per
A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II
-bis) cento
Note:
I) ( abrogata )
II) ( abrogata )
II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota
del 2
per cento agli atti traslativi a titolo oneroso
della
proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli
atti
traslativi o constitutivi della nuda proprieta',
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi
alle
stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del
comune
in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto
mesi
dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in
quello
in cui l'acquirente svolge la propria attivita'
ovvero, se
trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in
quello in
cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da
cui
dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia
cittadino
italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia
acquisito
come prima casa sul territorio italiano. La
dichiarazione
di voler stabilire la residenza nel comune ove e'
ubicato
l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di
decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari
di non
essere titolare esclusivo o in comunione con il
coniuge dei
diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione
di altra
casa di abitazione nel territorio del comune in cui
e'
situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari
di non
essere titolare, neppure per quote, anche in regime
di
comunione legale su tutto il territorio nazionale
dei
diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e
nuda
proprieta' su altra casa di abitazione acquistata
dallo
stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di
cui al
presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della L.
22
aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del D.L. 7 febbraio
1985,
n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5
aprile
1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della L. 31
dicembre
1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3, dei
decreti-legge 21
gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20
maggio
1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24
luglio
1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24
settembre 1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3, del
D.L.
24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del
D.L. 23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla
L. 24 marzo 1993, n. 75 e all'art. 16 del D.L. 22
maggio
1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla
L. 19
luglio 1993, n. 243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul
valore
aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a) ,
b) e c)
del comma 1, comunque riferite al momento in cui si
realizza l'effetto traslativo possono essere
effettuate,
oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di
contratto
preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le
condizioni di cui alle lettere a) , b) e c) del
medesimo
comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto
separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla
lettera a) . Sono ricomprese tra le pertinenze,
limitatamente ad una per ciascuna categoria, le
unita'
immobiliari classificate o classificabili nelle
categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a
servizio
della casa di abitazione oggetto dell'acquisto
agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace, o di
trasferimento
per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili
acquistati con i benefici di cui al presente
articolo prima
del decorso del termine di cinque anni dalla data
del loro
acquisto, sono dovute le imposte di registro,
ipotecaria e
catastale nella misura ordinaria, nonche' una
sovrattassa
pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si
tratta di
cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto,
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono
stati
registrati i relativi atti deve recuperare nei
confronti
degli acquirenti la differenza fra l'imposta
calcolata in
base all'aliquota applicabile in assenza di
agevolazioni e
quella risultante dall'applicazione dell'aliquota
agevolata, nonche' irrogare la sanzione
amministrativa,
pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono
dovuti
gli interessi di mora di cui al comma 4
dell'articolo 55
del presente testo unico. Le predette disposizioni
non si
applicano nel caso in cui il contribuente, entro un
anno
dall'alienazione dell'immobile acquistato con i
benefici di
cui al presente articolo, proceda all'acquisto di
altro
immobile da adibire a propria abitazione principale.
II- ter). ( abrogata )
II- quater). ( abrogata )
II -quinquies) ( abrogata )
".
Art. 11
Imposta municipale secondaria
1. L'imposta municipale secondaria e' introdotta, a
decorrere
dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio
comunale, per
sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa
per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione
di spazi ed aree
pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e i
diritti sulle
pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione
all'installazione dei mezzi pubblicitari.
L'addizionale per
l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di
assistenza e'
abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di
cui al presente
articolo.
2. Con regolamento, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1,
della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la
Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la
disciplina generale
dell'imposta municipale secondaria, in base ai
seguenti criteri:
a) il presupposto del tributo e' l'occupazione dei
beni
appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile dei comuni,
nonche' degli spazi soprastanti o sottostanti il
suolo pubblico,
anche a fini pubblicitari;
b) soggetto passivo e' il soggetto che effettua
l'occupazione; se
l'occupazione e' effettuata con impianti
pubblicitari, e' obbligato
in solido il soggetto che utilizza l'impianto per
diffondere il
messaggio pubblicitario;
c) l'imposta e' determinata in base ai seguenti
elementi:
1) durata dell'occupazione;
2) entita' dell'occupazione, espressa in metri
quadrati o lineari;
3) fissazione di tariffe differenziate in base alla
tipologia ed
alle finalita' dell'occupazione, alla zona del
territorio comunale
oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica
del comune;
d) le modalita' di pagamento, i modelli della
dichiarazione,
l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi,
le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso sono disciplinati in
conformita' con
quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del
presente decreto
legislativo;
e) l'istituzione del servizio di pubbliche
affissioni non e'
obbligatoria e sono individuate idonee modalita',
anche alternative
all'affissione di manifesti, per l'adeguata
diffusione degli annunci
obbligatori per legge, nonche' per l'agevolazione
della diffusione di
annunci di rilevanza sociale e culturale;
f) i comuni, con proprio regolamento da adottare ai
sensi
dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n.
446 del 1997,
hanno la facolta' di disporre esenzioni ed
agevolazioni, in modo da
consentire anche una piu' piena valorizzazione della
sussidiarieta'
orizzontale, nonche' ulteriori modalita' applicative
del tributo.
Note all'art. 11:
Per il riferimento al comma 1 dell'art. 17 della
citata
legge n. 400 del 1988 si veda nelle note all'art. 4.
Per il riferimento al testo dell'art. 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997 si veda nelle note
all'art. 4.
Art. 12
Misure in materia di finanza pubblica
1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere
compatibile con
gli impegni finanziari assunti con il patto di
stabilita' e crescita.
2. In ogni caso, dall'attuazione dei decreti
legislativi di cui
alla citata legge n. 42 del 2009, e successive
modificazioni, non
puo' derivare, anche nel corso della fase
transitoria, alcun aumento
del prelievo fiscale complessivo a carico dei
contribuenti.
3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai
comuni, ai
sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo
le modalita' di
cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n.
131, e' assicurato
al complesso degli enti l'integrale finanziamento di
tali funzioni,
ove non si sia provveduto contestualmente al
finanziamento e al
trasferimento.
Note all'art. 12:
Si riporta il testo dell'art. 118 della
Costituzione:
"Art. 118. Le funzioni amministrative sono
attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio
unitario,
siano conferite a Province, Citta' metropolitane,
Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di
quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento
fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)
e h)
del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina
inoltre
forme di intesa e coordinamento nella materia della
tutela
dei beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e
Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di
interesse
generale, sulla base del principio di
sussidiarieta'."
Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 5 giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18
ottobre
2001, n. 3):
"Art. 7. Attuazione dell'articolo 118 della
Costituzione in materia di esercizio delle funzioni
amministrative.
1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive
competenze, provvedono a conferire le funzioni
amministrative da loro esercitate alla data di
entrata in
vigore della presente legge, sulla base dei principi
di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza,
attribuendo
a Province, Citta' metropolitane, Regioni e Stato
soltanto
quelle di cui occorra assicurare l'unitarieta' di
esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza
o
efficacia dell'azione amministrativa ovvero per
motivi
funzionali o economici o per esigenze di
programmazione o
di omogeneita' territoriale, nel rispetto, anche ai
fini
dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle
attribuzioni
degli enti di autonomia funzionale, anche nei
settori della
promozione dello sviluppo economico e della gestione
dei
servizi. Stato, Regioni, Citta' metropolitane,
Province,
Comuni e Comunita' montane favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per
lo
svolgimento di attivita' di interesse generale,
sulla base
del principio di sussidiarieta'. In ogni caso,
quando sono
impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo
12 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni
amministrative non diversamente attribuite spettano
ai
Comuni, che le esercitano in forma singola o
associata,
anche mediante le Comunita' montane e le unioni dei
Comuni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e comunque ai
fini del trasferimento delle occorrenti risorse,
sulla base
degli accordi con le Regioni e le autonomie locali,
da
concludere in sede di Conferenza unificata, diretti
in
particolare all'individuazione dei beni e delle
risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative
necessarie
per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da
conferire,
il Governo, su proposta del Ministro per gli affari
regionali, di concerto con il Ministro dell'economia
e
delle finanze, sentiti i Ministri interessati,
presenta al
Parlamento uno o piu' disegni di legge collegati, ai
sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978,
n.
468, e successive modificazioni, alla manovra
finanziaria
annuale, per il recepimento dei suddetti accordi.
Ciascuno
dei predetti disegni di legge deve essere corredato
da
idonea relazione tecnica e non deve recare oneri
aggiuntivi
a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di
cui al
presente comma si applicano fino alla data di
entrata in
vigore delle norme relative al nuovo sistema
finanziario in
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more
dell'approvazione dei disegni di legge di cui al
comma 2,
lo Stato puo' avviare i trasferimenti dei suddetti
beni e
risorse secondo principi di invarianza di spesa e
con le
modalita' previste al numero 4) del punto II
dell'Acc. 20
giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra
Stato,
regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede
mediante
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa
risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di
stabilita'. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di
decreto,
ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea
relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per
l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di
carattere finanziario, da rendere entro trenta
giorni
dall'assegnazione.
4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti
delle
Camere una proroga di venti giorni per l'espressione
del
parere, qualora cio' si renda necessario per la
complessita' della materia o per il numero degli
schemi di
decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame
delle
Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del
presente
comma, la proroga del termine per l'espressione del
parere,
i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati
di
venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3,
ovvero
quello prorogato ai sensi del presente comma, senza
che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, i decreti possono comunque essere
adottati. I
decreti sono adottati con il concerto del Ministro
dell'economia e delle finanze e devono conformarsi
ai
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
le
conseguenze di carattere finanziario nelle parti in
cui
essi formulano identiche condizioni.
5. Nell'adozione dei decreti, si tiene conto delle
indicazioni contenute nel Documento di
programmazione
economico-finanziaria, come approvato dalle
risoluzioni
parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei
suddetti
decreti o da quella diversa indicata negli stessi,
le
Regioni o gli enti locali possono provvedere
all'esercizio
delle funzioni relative ai beni e alle risorse
trasferite.
Tali decreti si applicano fino alla data di entrata
in
vigore delle leggi di cui al comma 2.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti previsti dal presente articolo, le
funzioni
amministrative continuano ad essere esercitate
secondo le
attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti,
fatti
salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte
costituzionale.
7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento
della
finanza pubblica, verifica il rispetto degli
equilibri di
bilancio da parte di Comuni, Province, Citta'
metropolitane
e Regioni, in relazione al patto di stabilita'
interno ed
ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea. Le sezioni regionali di
controllo della
Corte dei conti verificano, nel rispetto della
natura
collaborativa del controllo sulla gestione, il
perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi
statali o
regionali di principio e di programma, secondo la
rispettiva competenza, nonche' la sana gestione
finanziaria
degli enti locali ed il funzionamento dei controlli
interni
e riferiscono sugli esiti delle verifiche
esclusivamente ai
consigli degli enti controllati, salvo quanto
disposto dal
terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al
Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della
legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e
all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981,
n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni, la Corte
dei conti
riferisce anche sulla base dei dati e delle
informazioni
raccolti dalle sezioni regionali di controllo. Resta
ferma
la potesta' delle Regioni a statuto speciale,
nell'esercizio della loro competenza, di adottare
particolari discipline nel rispetto delle suddette
finalita'. Per la determinazione dei parametri di
gestione
relativa al controllo interno, la Corte dei conti si
avvale
anche degli studi condotti in materia dal Ministero
dell'interno.
8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di
collaborazione alle sezioni regionali di controllo
della
Corte dei conti ai fini della regolare gestione
finanziaria
e dell'efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa,
nonche' pareri in materia di contabilita' pubblica.
Analoghe richieste possono essere formulate, di
norma
tramite il Consiglio delle autonomie locali, se
istituito,
anche da Comuni, Province e Citta' metropolitane.
8-bis. Le sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti possono essere integrate, senza nuovi o
maggiori
oneri per la finanza pubblica, da due componenti
designati,
salva diversa previsione dello statuto della
Regione,
rispettivamente dal Consiglio regionale e dal
Consiglio
delle autonomie locali oppure, ove tale organo non
sia
stato istituito, dal Presidente del Consiglio
regionale su
indicazione delle associazioni rappresentative dei
Comuni e
delle Province a livello regionale. I predetti
componenti
sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti
e le
esperienze professionali acquisite, sono
particolarmente
esperte nelle materie aziendalistiche, economiche,
finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi
durano in
carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo
status dei
predetti componenti e' equiparato a tutti gli
effetti, per
la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri
della
Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della
Regione. La nomina e' effettuata con decreto del
Presidente
della Repubblica, con le modalita' previste dal
secondo
comma dell'articolo unico del decreto del Presidente
della
Repubblica 8 luglio 1977, n. 385.
9."
Art. 13
Fondo perequativo per comuni e province
1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e
delle province,
successivo alla determinazione dei fabbisogni
standard collegati alle
spese per le funzioni fondamentali, e' istituito nel
bilancio dello
Stato un fondo perequativo, con indicazione separata
degli
stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per
le province, a
titolo di concorso per il finanziamento delle
funzioni da loro
svolte. Previa intesa sancita in sede di Conferenza
Stato-citta' ed
autonomie locali, con decreto del Presidente del
Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per i rapporti
con le regioni e
per la coesione territoriale e del Ministro
dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite,
salvaguardando la neutralita' finanziaria per il
bilancio dello Stato
e in conformita' con l'articolo 13 della legge 5
maggio 2009, n. 42,
le modalita' di alimentazione e di riparto del
fondo. Il fondo
perequativo a favore dei comuni e' alimentato da
quote del gettito
dei tributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e
dalla
compartecipazione prevista dall'articolo 7, comma 2.
Tale fondo e'
articolato in due componenti, la prima delle quali
riguarda le
funzioni fondamentali dei comuni, la seconda le
funzioni non
fondamentali. Le predette quote sono divise in
corrispondenza della
determinazione dei fabbisogni standard relativi alle
funzioni
fondamentali e riviste in funzione della loro
dinamica.
Note all'art. 13:
Per il riferimento al testo dell'art. 13 della
citata
legge n. 42 del 2009 si veda nelle note alle
premesse.
Art. 14
Ambito di applicazione del decreto legislativo,
regolazioni
finanziarie e norme transitorie
1. L'imposta municipale propria e' indeducibile
dalle imposte
erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle
attivita'
produttive.
2. Al fine di assicurare la neutralita' finanziaria
del presente
decreto, nei confronti delle regioni a statuto
speciale il presente
decreto si applica nel rispetto dei rispettivi
statuti e in
conformita' con le procedure previste dall'articolo
27 della citata
legge n. 42 del 2009, e in particolare:
a) nei casi in cui, in base alla legislazione
vigente, alle regioni
a statuto speciale spetta una compartecipazione al
gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
ovvero al gettito
degli altri tributi erariali, questa si intende
riferita anche al
gettito della cedolare secca di cui all'articolo 3;
b) sono stabilite la decorrenza e le modalita' di
applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 2 nei
confronti dei comuni
ubicati nelle regioni a statuto speciale, nonche' le
percentuali
delle compartecipazioni di cui alla lettera a); con
riferimento
all'imposta municipale propria di cui all'articolo 8
si tiene conto
anche dei tributi da essa sostituiti.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome che
esercitano le funzioni in materia di finanza locale,
le modalita' di
applicazione delle disposizioni relative alle
imposte comunali
istituite con il presente decreto sono stabilite
dalle predette
autonomie speciali in conformita' con i rispettivi
statuti e le
relative norme di attuazione; per gli enti locali
ubicati nelle
medesime regioni e province autonome non trova
applicazione quanto
previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle
predette regioni e
province autonome spettano le devoluzioni e le
compartecipazioni al
gettito delle entrate tributarie erariali previste
dal presente
decreto nelle misure e con le modalita' definite dai
rispettivi
statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione per i medesimi
tributi erariali o per quelli da essi sostituiti.
4. Il presente decreto legislativo concorre ad
assicurare, in prima
applicazione della citata legge n. 42 del 2009, e
successive
modificazioni, e in via transitoria, l'autonomia di
entrata dei
comuni. Gli elementi informativi necessari
all'attuazione del
presente decreto sono acquisiti alla banca dati
unitaria delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13
della citata legge
n. 196 del 2009, nonche' alla banca dati di cui
all'articolo 5, comma
1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009.
5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione
di finanza
pubblica di cui all'articolo 10 della citata legge
n. 196 del 2009,
in materia di limite massimo della pressione fiscale
complessiva, la
Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica,
avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per
l'attuazione del
federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari
del presente
decreto legislativo al fine di garantire il rispetto
del predetto
limite, anche con riferimento alle tariffe, e
propone al Governo le
eventuali misure correttive.
6. E' confermata la potesta' regolamentare in
materia di entrate
degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del
citato decreto
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi
tributi previsti dal
presente provvedimento.
7. Sino alla revisione della disciplina relativa ai
prelievi
relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani,
continuano ad
applicarsi i regolamenti comunali adottati in base
alla normativa
concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la
tariffa di igiene
ambientale. Resta ferma la possibilita' per i comuni
di adottare la
tariffa integrata ambientale.
8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di
variazione
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone
fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
pubblicazione sul
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
citato decreto
legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta
pubblicazione
avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la
delibera afferisce.
Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per
lo stesso anno
d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito
avviene entro il 31
marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti
delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della
citata legge n.
296 del 2006.
9. Per il perseguimento delle finalita'
istituzionali, di quelle
indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato
decreto legislativo n.
504 del 1992, nonche' dei compiti attribuiti con i
decreti
legislativi emanati in attuazione della citata legge
n. 42 del 2009,
e successive modificazioni, anche al fine di
assistere i comuni
nell'attuazione del presente decreto e nella lotta
all'evasione
fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani si
avvale delle
risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del
citato decreto
legislativo n. 504 del 1992. A decorrere dal 1°
gennaio 2014,
l'aliquota percentuale indicata nel predetto
articolo e' calcolata
con riferimento al gettito annuale prodotto
dall'imposta di cui
all'articolo 8. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sono stabilite le
modalita' di attribuzione delle risorse in
sostituzione di quelle
vigenti, nonche' le altre modalita' di attuazione
del presente comma.
10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui
all'articolo 2, comma 4, stabilisce le modalita' per
l'acquisizione
delle informazioni necessarie al fine di assicurare,
in sede di prima
applicazione, l'assegnazione della compartecipazione
all'imposta sul
valore aggiunto sulla base del gettito per
provincia. Fino a che le
predette informazioni non sono disponibili,
l'assegnazione del
gettito dell'imposta sul valore aggiunto per ogni
comune ha luogo
sulla base del gettito di tale imposta per Regione,
suddiviso per il
numero degli abitanti di ciascun comune.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 marzo 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Bossi, Ministro per le riforme per il
federalismo
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale
Maroni, Ministro dell'interno
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Note all'art. 14:
Si riporta il testo dell'art. 27 della citata legge
n.
42 del 2009:
"Art. 27. (Coordinamento della finanza delle regioni
a
statuto speciale e delle province autonome)
1. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome
di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti
speciali, concorrono al conseguimento degli
obiettivi di
perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei
diritti
e doveri da essi derivanti, nonche' al patto di
stabilita'
interno e all'assolvimento degli obblighi posti
dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e
modalita'
stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi
statuti, da
definire, con le procedure previste dagli statuti
medesimi,
entro il termine di ventiquattro mesi stabilito per
l'emanazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 2
e secondo il principio del graduale superamento del
criterio della spesa storica di cui all'articolo 2,
comma
2, lettera m).
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono
conto della dimensione della finanza delle predette
regioni
e province autonome rispetto alla finanza pubblica
complessiva, delle funzioni da esse effettivamente
esercitate e dei relativi oneri, anche in
considerazione
degli svantaggi strutturali permanenti, ove
ricorrano, dei
costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro
capite
che caratterizzano i rispettivi territori o parte di
essi,
rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per
le
medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle
regioni
e, per le regioni e province autonome che esercitano
le
funzioni in materia di finanza locale, dagli enti
locali.
Le medesime norme di attuazione disciplinano
altresi' le
specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato
assicura
il conseguimento degli obiettivi costituzionali di
perequazione e di solidarieta' per le regioni a
statuto
speciale i cui livelli di reddito pro capite siano
inferiori alla media nazionale, ferma restando la
copertura
del fabbisogno standard per il finanziamento dei
livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e
sociali di cui all' articolo 117, secondo comma,
lettera
m), della Costituzione, conformemente a quanto
previsto
dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della presente
legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate,
nella misura stabilita dalle norme di attuazione
degli
statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle
stesse
norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2,
anche
mediante l'assunzione di oneri derivanti dal
trasferimento
o dalla delega di funzioni statali alle medesime
regioni a
statuto speciale e province autonome ovvero da altre
misure
finalizzate al conseguimento di risparmi per il
bilancio
dello Stato, nonche' con altre modalita' stabilite
dalle
norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre,
le
predette norme, per la parte di propria competenza:
a) disciplinano il coordinamento tra le leggi
statali
in materia di finanza pubblica e le corrispondenti
leggi
regionali e provinciali in materia, rispettivamente,
di
finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza
locale
nei casi in cui questa rientri nella competenza
della
regione a statuto speciale o provincia autonoma;
b) definiscono i principi fondamentali di
coordinamento
del sistema tributario con riferimento alla potesta'
legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle
regioni
a statuto speciale e alle province autonome in
materia di
tributi regionali, provinciali e locali;
c) individuano forme di fiscalita' di sviluppo, ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle
condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
d).
4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove
funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle
province
autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle
regioni a
statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente
le norme
di attuazione e i decreti legislativi di cui
all'articolo 2
definiranno le corrispondenti modalita' di
finanziamento
aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a
tributi
erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto
dalle
leggi costituzionali in vigore.
5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per
l'esame
degli schemi concernenti le norme di attuazione di
cui al
presente articolo sono invitati a partecipare, in
conformita' ai rispettivi statuti, i Presidenti
delle
regioni e delle province autonome interessate.
6. La Commissione di cui all'articolo 4 svolge anche
attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni
vigenti
concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni
a
statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di
Bolzano e della relativa applicazione.
Nell'esercizio di
tale funzione la Commissione e' integrata da un
rappresentante tecnico della singola regione o
provincia
interessata.
7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme
fondamentali della presente legge e dei principi che
da
essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di
ciascuna
regione a statuto speciale e di ciascuna provincia
autonoma, e' istituito presso la Conferenza
permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome
di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio
di
leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il
Governo
e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna
provincia
autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con
le
regioni, per le riforme per il federalismo, per la
semplificazione normativa, dell'economia e delle
finanze e
per le politiche europee nonche' dai Presidenti
delle
regioni a statuto speciale e delle province
autonome. Il
tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti
per
assicurare il concorso delle regioni a statuto
speciale e
delle province autonome agli obiettivi di
perequazione e di
solidarieta' e per valutare la congruita' delle
attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute
successivamente all'entrata in vigore degli statuti,
verificandone la coerenza con i principi di cui alla
presente legge e con i nuovi assetti della finanza
pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data
di
entrata in vigore della presente legge, e'
assicurata
l'organizzazione del tavolo."
Si riporta il testo dell'art. 13 della gia' citata
legge n. 196 del 2009:
"Art. 13 Banca dati delle amministrazioni pubbliche
1. Al fine di assicurare un efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonche' per acquisire gli elementi informativi
necessari
per dare attuazione e stabilita' al federalismo
fiscale, le
amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in
una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile alle
stesse
amministrazioni pubbliche secondo modalita' da
stabilire
con appositi decreti del Ministro dell'economia e
delle
finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica e il Centro
nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i
dati concernenti i bilanci di previsione, le
relative
variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle
operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per
il
coordinamento della finanza pubblica sono definite
le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla
banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al
comma
1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare
attuazione
al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente
per il
coordinamento della finanza pubblica per
l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della
legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2,
comma
6, della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del
Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il
CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata
anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con
altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia
provvede
ad inviare per via telematica al Ministero
dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al
monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro
per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5
milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede
mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa
prevista dall'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo
per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere
stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della
banca
dati."
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 della
gia'
citata legge n. 42 del 2009:
"Art. 5. (Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica)
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2
prevedono l'istituzione, nell'ambito della
Conferenza
unificata, della Conferenza permanente per il
coordinamento
della finanza pubblica come organismo stabile di
coordinamento della finanza pubblica, di seguito
denominata
«Conferenza», di cui fanno parte i rappresentanti
dei
diversi livelli istituzionali di governo, e ne
disciplinano
il funzionamento e la composizione, secondo i
seguenti
principi e criteri direttivi:
a) la Conferenza concorre alla definizione degli
obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in
relazione ai livelli di pressione fiscale e di
indebitamento; concorre alla definizione delle
procedure
per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi
di
finanza pubblica e promuove l'attivazione degli
eventuali
interventi necessari per il rispetto di tali
obiettivi, in
particolare per cio' che concerne la procedura del
Patto di
convergenza di cui all'articolo 18; verifica la loro
attuazione ed efficacia; avanza proposte per la
determinazione degli indici di virtuosita' e dei
relativi
incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi
di
premialita', sul rispetto dei meccanismi
sanzionatori e sul
loro funzionamento;
b) la Conferenza propone criteri per il corretto
utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di
efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica
l'applicazione;
c) la Conferenza verifica l'utilizzo dei fondi per
gli
interventi di cui all'articolo 16;
d) la Conferenza assicura la verifica periodica del
funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di
comuni,
province, citta' metropolitane e regioni, ivi
compresa la
congruita' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
d);
assicura altresi' la verifica delle relazioni
finanziarie
tra i livelli diversi di governo e l'adeguatezza
delle
risorse finanziarie di ciascun livello di governo
rispetto
alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche
o
adeguamenti del sistema;
e) la Conferenza verifica la congruita' dei dati e
delle basi informative finanziarie e tributarie,
fornite
dalle amministrazioni territoriali;
f) la Conferenza mette a disposizione del Senato
della
Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli
regionali e di quelli delle province autonome tutti
gli
elementi informativi raccolti;
g) la Conferenza si avvale della Commissione di cui
all'articolo 4 quale segreteria tecnica per lo
svolgimento
delle attivita' istruttorie e di supporto
necessarie; a
tali fini, e' istituita una banca dati comprendente
indicatori di costo, di copertura e di qualita' dei
servizi, utilizzati per definire i costi e i
fabbisogni
standard e gli obiettivi di servizio nonche' per
valutare
il grado di raggiungimento degli obiettivi di
servizio;
h) la Conferenza verifica periodicamente la
realizzazione del percorso di convergenza ai costi e
ai
fabbisogni standard nonche' agli obiettivi di
servizio e
promuove la conciliazione degli interessi tra i
diversi
livelli di governo interessati all'attuazione delle
norme
sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di
valutazione congiunta in sede di Conferenza
unificata."
Si riporta il testo dell'art. 10 della gia' citata
legge n. 196 del 2009:
"Art. 10 - Decisione di finanza pubblica
1. La Decisione di finanza pubblica, come risultante
dalle conseguenti deliberazioni parlamentari,
contiene gli
obiettivi di politica economica e il quadro delle
previsioni economiche e di finanza pubblica almeno
per il
triennio successivo e definisce gli obiettivi
articolati
per i sottosettori del conto delle amministrazioni
pubbliche relativi alle amministrazioni centrali,
alle
amministrazioni locali e agli enti di previdenza e
assistenza sociale. Essa, inoltre, aggiorna le
previsioni
per l'anno in corso.
2. Nella Decisione di cui al comma 1, oltre alla
valutazione degli eventuali scostamenti rispetto
agli
obiettivi macroeconomici fissati nei precedenti
documenti
programmatici e alle previsioni contenute nella
Relazione
di cui all'articolo 12, sono riportati:
a) l'indicazione della evoluzione
economico-finanziaria
internazionale, per l'anno in corso e per il periodo
di
riferimento; per l'Italia, le previsioni
macroeconomiche
tendenziali e programmatiche, per ciascun anno del
periodo
di riferimento, con evidenziazione dei contributi
alla
crescita delle diverse determinanti, dell'evoluzione
dei
prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei
conti
con l'estero; l'esplicitazione dei parametri
economici
essenziali utilizzati per le previsioni di finanza
pubblica
in coerenza con gli andamenti macroeconomici
tendenziali e
programmatici;
b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente,
basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per
la parte
discrezionale della spesa, sull'invarianza dei
servizi e
delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e
di
uscita del conto economico dei sottosettori di cui
al comma
1, al netto e al lordo delle eventuali misure una
tantum
ininfluenti sul saldo strutturale del conto
economico delle
amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di
cassa
delle amministrazioni pubbliche, con una indicazione
di
massima anche per l'anno in corso, dei motivi degli
scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e
le
previsioni riportate nei precedenti documenti
programmatici, nonche' con l'indicazione della
pressione
fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono
inoltre
indicate le previsioni relative al debito delle
amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i
sottosettori di cui al comma 1, nonche' le risorse
destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzute,
con
evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;
c) le previsioni tendenziali del saldo netto da
finanziare del bilancio dello Stato e del saldo di
cassa
del settore statale;
d) una indicazione di massima, accanto alle
previsioni
di cui alle lettere b) e c), delle risorse
finanziarie
necessarie a confermare normativamente, per il
periodo di
riferimento del documento, gli impegni e gli
interventi di
politica economica e di bilancio adottati negli anni
precedenti per i principali settori di spesa;
e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun
anno del periodo di riferimento in rapporto al
prodotto
interno lordo e tenuto conto della manovra di cui
alla
lettera g), per l'indebitamento netto, per il saldo
di
cassa e per il debito delle amministrazioni
pubbliche, al
netto e al lordo degli interessi e delle eventuali
misure
una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del
conto
economico delle amministrazioni pubbliche,
articolati per i
sottosettori di cui al comma 1, nonche', in valore
assoluto, per il saldo netto da finanziare del
bilancio
dello Stato e per il saldo di cassa del settore
statale e,
a fini conoscitivi, l'obiettivo di massima della
pressione
fiscale complessiva, coerente con il livello massimo
di
spesa corrente;
f) in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera
e), il contenuto del Patto di convergenza, del Patto
di
stabilita' interno e delle sanzioni per gli enti
territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto
previsto dal Patto di stabilita' interno;
g) l'articolazione della manovra necessaria per il
conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera
e),
almeno per un triennio, per i sottosettori di cui al
comma
1, con l'indicazione delle azioni da assumere nei
diversi
settori di spesa delle amministrazioni centrali, e
le
misure atte a realizzare il percorso di convergenza
previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009,
n. 42,
come modificato dall'articolo 51, comma 3, della
presente
legge;
h) l'indicazione di eventuali disegni di legge
collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno
dei
quali reca disposizioni omogenee per materia,
tenendo conto
delle competenze delle amministrazioni, e concorre
al
raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati
dalla
Decisione di finanza pubblica, anche attraverso
interventi
di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di
rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti
parlamentari determinano le procedure e i termini
per
l'esame dei disegni di legge collegati;
i) l'evidenziazione, a fini conoscitivi, del
prodotto
potenziale e degli indicatori strutturali
programmatici del
conto economico delle pubbliche amministrazioni.
3. Il Governo presenta alle Camere una Nota di
aggiornamento della Decisione di cui al comma 1,
come
risultante dalle conseguenti deliberazioni
parlamentari,
ogniqualvolta intenda modificare gli obiettivi di
cui al
comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti
rilevanti degli andamenti di finanza pubblica
rispetto ai
medesimi obiettivi che rendano necessari interventi
correttivi.
4. In apposita nota metodologica allegata alla
Decisione di cui al comma 1, sono esposti
analiticamente i
criteri di formulazione delle previsioni tendenziali
di cui
al comma 2, lettera b).
5. Entro il 15 luglio il Governo, tenendo conto
delle
determinazioni assunte in sede di definizione del
Patto di
convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5
maggio
2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma
3,
della presente legge, invia alla Conferenza
permanente per
il coordinamento della finanza pubblica, per il
preventivo
parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee
guida
per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma
2,
lettera e), del presente articolo. Entro il medesimo
termine del 15 luglio le linee guida sono trasmesse
alle
Camere. Alle Camere e' altresi' trasmesso il parere
di cui
al primo periodo.
6. La Decisione di cui al comma 1 e' corredata delle
relazioni programmatiche per ciascuna missione di
spesa del
bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato
di
attuazione delle relative leggi pluriennali. Per
ciascuna
legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro
competente valuta se permangono le ragioni che a suo
tempo
ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche
conto dei
nuovi programmi da avviare.
7. Alle relazioni di cui al comma 6 il Ministro
dell'economia e delle finanze allega un quadro
riassuntivo
di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale,
con
indicazione per ciascuna legge degli eventuali
rinnovi e
della relativa scadenza, delle somme
complessivamente
autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate
e i
relativi residui di ciascun anno, nonche' quelle che
restano ancora da erogare.
8. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui
al
comma 7 e' esposta, in allegato, la ricognizione
puntuale
di tutti i contributi pluriennali iscritti nel
bilancio
dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 177,
della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni,
con specifica indicazione di quelli attivati e delle
eventuali ulteriori risorse anche non statali che
concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni
intervento
finanziato mediante l'utilizzo di contributi
pluriennali
viene indicato lo stato di avanzamento conseguito
delle
opere da essi finanziate, il relativo costo
sostenuto,
nonche' la previsione di avanzamento e di costo per
gli
anni successivi fino alla conclusione dell'opera,
con
distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei
contributi
pluriennali per ciascuno degli anni del triennio
successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a
comunicare
al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i
dati
necessari alla predisposizione dell'allegato di cui
al
presente comma entro il 30 giugno. In caso di
mancata
comunicazione e' prevista una sanzione
amministrativa
pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari
al 5
per cento della sua retribuzione di risultato.
9. Il programma predisposto ai sensi dell'articolo
1,
comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e'
allegato
alla Decisione di cui al comma 1."
Per il riferimento al testo dell'art. 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997 si veda nelle note
all'art. 4.
Si riporta il testo dell'art. 59 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997:
"59. Potesta' regolamentare in materia di imposta
comunale sugli immobili.
1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo
52, i
comuni possono:
a) stabilire ulteriori condizioni ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del secondo
periodo
della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del
decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , riguardante i
terreni considerati non fabbricabili, anche con
riferimento
alla quantita' e qualita' di lavoro effettivamente
dedicato
all'attivita' agricola da parte dei soggetti di cui
al
comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo
familiare;
b) disporre l'esenzione per gli immobili posseduti
dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli
altri
comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra
detti
enti, dalle aziende unita' sanitarie locali, non
destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali;
c) stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30
dicembre
1992, n. 504 , concernente gli immobili utilizzati
da enti
non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati
ed a
condizione che gli stessi, oltre che utilizzati,
siano
anche posseduti dall'ente non commerciale
utilizzatore;
d) considerare parti integranti dell'abitazione
principale le sue pertinenze, ancorche'
distintamente
iscritte in catasto;
e) considerare abitazioni principali, con
conseguente
applicazione dell'aliquota ridotta od anche della
detrazione per queste previste, quelle concesse in
uso
gratuito a parenti in linea retta o collaterale,
stabilendo
il grado di parentela;
f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta
pagata
per le aree successivamente divenute inedificabili,
stabilendone termini, limiti temporali e condizioni,
avuto
anche riguardo alle modalita' ed alla frequenza
delle
varianti apportate agli strumenti urbanistici;
g) determinare periodicamente e per zone omogenee i
valori venali in comune commercio delle aree
fabbricabili,
al fine della limitazione del potere di accertamento
del
comune qualora l'imposta sia stata versata sulla
base di un
valore non inferiore a quello predeterminato,
secondo
criteri improntati al perseguimento dello scopo di
ridurre
al massimo l'insorgenza di contenzioso;
h) disciplinare le caratteristiche di fatiscenza
sopravvenuta del fabbricato, non superabile con
interventi
di manutenzione, agli effetti dell'applicazione
della
riduzione alla meta' dell'imposta prevista
nell'articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504 ,
come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della
legge 23
dicembre 1996, n. 662 ;
i) stabilire che si considerano regolarmente
eseguiti i
versamenti effettuati da un contitolare anche per
conto
degli altri;
l)
m) introdurre l'istituto dell'accertamento con
adesione
del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti
dal
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ;
n);
o) stabilire differimenti di termini per i
versamenti,
per situazioni particolari;
p) prevedere che ai fini del potenziamento degli
uffici
tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3,
comma 57,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , possono
essere
attribuiti compensi incentivanti al personale
addetto.
2.
3."
Per il riferimento al testo del comma 3 dell'art. 1
del
citato decreto legislativo n. 360 del 1998 si veda
nelle
note all'art. 5.
Per il riferimento al comma 169 dell'art. 1 della
legge
n. 296 del 2006 si veda nelle note all'art. 9.
Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
gia'
citato decreto legislativo n. 504 del 1992:
"5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono
approvati i modelli della dichiarazione, anche
congiunta o
relativa ai beni indicati nell'articolo 1117, n. 2)
del
codice civile, e sono determinati i dati e gli
elementi che
essa deve contenere, i documenti che devono essere
eventualmente allegati e le modalita' di
presentazione,
anche su supporti magnetici, nonche' le procedure
per la
trasmissione ai comuni ed agli uffici
dell'Amministrazione
finanziaria degli elementi necessari per la
liquidazione ed
accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la
dichiarazione
deve essere inviata ai comuni tramite gli uffici
dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del
Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno, del
tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni,
sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono
approvati i modelli per il versamento al
concessionario e
sono stabilite le modalita' di registrazione,
nonche' di
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente
per
ogni contribuente, ai comuni e al sistema
informativo del
Ministero delle finanze. Allo scopo di consentire la
prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire
adeguati
strumenti conoscitivi per una efficace azione
accertativa
dei comuni, nonche' per agevolare i processi
telematici di
integrazione nella pubblica amministrazione ed
assicurare
il miglioramento dell'attivita' di informazione ai
contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni
italiani
(ANCI) organizza le relative attivita' strumentali e
provvede, attraverso l'Istituto per la finanza e
l'economia
locale (IFEL), all'analisi dei bilanci comunali e
della
spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni
standard
dei comuni. Con decreto del Ministero dell'economia
e delle
finanze vengono disciplinate le modalita' per
l'effettuazione dei suddetti servizi, prevedendosi
un
contributo pari allo 0,6 per mille del gettito
dell'imposta
a carico dei soggetti che provvedono alla
riscossione; con
decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i
termini
e le modalita' di trasmissione da parte dei predetti
soggetti dei dati relativi alla riscossione. I
predetti
decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale."