INPS -
Circolare n. 59 del 28 marzo 2011
DURC
Aggiornamento del servizio “sportellounicoprevidenziale.it”.
Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici
Quadro Normativo
-
Legge 22 novembre 2002, n. 266,
avente ad oggetto "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002 n. 210,
recante disposizioni urgenti in materia di emersione del
lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale"
(G.U. n. 275 del 23 novembre 2002), articolo 2
-
Decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche, avente ad
oggetto “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE” (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)
-
Legge 27 dicembre 2006 n. 296,
avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (G.U. n. 299 del
27 dicembre 2006), articolo 1, commi 1175 e 1176
-
Decreto del Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007,
avente ad oggetto “Documento unico di regolarità
contributiva” (G.U. n. 279 del 30 novembre 2007)
-
Decreto legislativo del 9 aprile
2008, n. 81 avente ad oggetto “Attuazione
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro” (G. U. n. 101 del 30 aprile 2008), articolo 90,
comma 9
-
Legge 28 gennaio 2009, n. 2,
avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, recante misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale" (G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009),
articolo 16-bis, comma 10
-
Decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, avente ad
oggetto “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/GE” (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010), articoli 3 e
6
-
Determinazione dell’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture (AVCP) del 12 gennaio 2010, n. 1, avente
ad oggetto “Requisiti di ordine generale per l'affidamento
di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai
sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti.
Profili interpretativi ed applicativi” (G.U. n. 66
del 20 marzo 2010)
-
Determinazione dell’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture (AVCP) del 20 ottobre 2010, n. 7, avente
ad oggetto “Questioni interpretative concernenti la
disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai
soggetti cui possono essere affidati i contratti
pubblici”(G.U. n. 255 del 30 ottobre 2010)
-
Circolare del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per
l’Attività ispettiva del 30 gennaio 2008, n. 5,
avente ad oggetto “Decreto recante le modalità di rilascio
ed i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) di cui all’art. 1 comma 1176 della L. n.
296/2006”
-
Circolare del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per
l’Attività ispettiva, del 15 dicembre 2008, n. 34,
avente ad oggetto “Procedura DURC – Chiarimenti”
-
Circolare del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per
l’Attività ispettiva, dell’ 8 ottobre 2010, n. 35,
avente ad oggetto “DURC – Determinazione AVCP n. 1/2010”
-
Rilascio del Documento Unico di
Regolarità Contributiva INPS-INAIL-Casse Edili. Testo
congiunto approvato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali. Circolare INPS del 26 Luglio
2005, n.92
-
Rilascio del Documento Unico di
Regolarità Contributiva INPS-INAIL per appalti di forniture
e servizi ed altre attività. Testo congiunto INPS/INAIL.
Circolare INPS del 30 dicembre 2005, n.122
Premessa
In una logica
finalizzata al miglioramento dei servizi telematici l’applicativo
www.sportellounicoprevidenziale.it
(1) è stato oggetto di un intervento di reingegnerizzazione che si
sintetizza nelle implementazioni di funzionalità aggiuntive
riguardanti i contratti per forniture e servizi, anche in economia,
i consorzi, la gestione di ulteriori tipologie di richieste, la
grafica ed il contenuto dei certificati, nonché l’emissione di un
nuovo DURC in sostituzione di un precedente certificato, oggetto di
annullamento.
Con l’occasione,
si è provveduto anche ad aggiornare i dati anagrafici delle stazioni
appaltanti e delle SOA e a sostituire, per queste categorie di
utenti, gli attuali codici di identificazione con il codice fiscale
del soggetto interessato (2).
Tenuto conto che
con il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, è stato emanato il
Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici, (3) con la
presente Circolare si provvede ad illustrare alcune delle
disposizioni in esso contenute (4) riguardanti il Documento unico di
regolarità contributiva.
1.
Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici
Preliminarmente
occorre ricordare che il Regolamento entrerà in vigore l’8 giugno
2011 (5). Nell’ambito del titolo II – Tutela dei lavoratori e
regolarità contributiva - il legislatore ha riservato alla materia
del DURC una specifica trattazione contenuta nell’articolo 6.
1. 1
Definizione di durc
L’articolo 6,
comma 1, del Regolamento fornisce la definizione di DURC,
specificando che per tale si intende “il certificato che attesta
contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto
concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i
lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di
riferimento”.
Da tale
definizione, che riprende quella contenuta nella circolare a testo
congiunto INAIL n. 38/2005 e INPS n. 92/2005, discende che la
verifica della regolarità interessa ciascun “operatore economico”.
Al riguardo, si
rinvia all’articolo 3, comma 22, del Codice il quale precisa che con
il termine “operatore economico” si intende fare riferimento “all'imprenditore,
al fornitore e al prestatore di servizi o ad un raggruppamento o
consorzio di essi.” (6)
Tale espressione è
riferita a qualsivoglia soggetto (7), sia esso persona fisica o
persona giuridica, che sia parte di un rapporto contrattuale con la
pubblica amministrazione e che ai fini del rilascio del DURC sia
tenuto all’obbligo di iscrizione nei confronti degli Enti
previdenziali e delle Casse edili (8).
In linea generale,
infatti, il DURC, quale certificazione unica che attesta
contestualmente la situazione contributiva nei confronti di più
enti, ha come presupposto il fatto che il soggetto, per il quale si
effettua la verifica della regolarità, risulti iscritto
contemporaneamente ad almeno due degli Enti tenuti al rilascio del
documento stesso (9).
Vi sono poi
ipotesi particolari, previste da specifiche norme di settore, per le
quali il termine “DURC” è utilizzato anche con riferimento alla
regolarità contributiva di un soggetto tenuto all’iscrizione presso
un solo Istituto previdenziale. (10)
In queste ipotesi,
per la verifica della regolarità contributiva non può essere
utilizzato il servizio on-line di richiesta del DURC (11), ma deve
essere acquisita una singola certificazione di regolarità
contributiva rilasciata dall’ente presso il quale il soggetto è
iscritto ed un’attestazione di non sussistenza dell’obbligo
all’iscrizione rilasciata dall’ente presso il quale il soggetto
dichiara di non avere l’obbligo di iscrizione (12).
1.2
Ambito applicativo del durc nei contratti pubblici
L’articolo 6, comma 2 del Regolamento, nell’ambito dell’applicazione
del DURC nei contratti pubblici, stabilisce che la regolarità
contributiva si riferisce a tutti i contratti pubblici, siano essi
di lavori, di servizi o di forniture (13).
Tale previsione
conferma gli indirizzi già espressi nell’interpello n. 10 del 20
febbraio 2009 della Direzione Generale dell’attività ispettiva del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stato
precisato che il DURC deve essere richiesto, senza alcuna eccezione,
per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti
in economia o di modesta entità.
È compito della
pubblica amministrazione procedente stabilire se la fattispecie
concreta rientri nella tipologia del contratto pubblico e, quindi,
se debba essere acquisito il DURC (14).
1.3 Fasi
del contratto per le quali vi è obbligo del durc
L’articolo 6,
comma 3, del Regolamento, elenca le fattispecie per le quali il DURC
deve essere acquisito in caso di contratto pubblico:
a) per la
verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di
cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice in ordine
all’assenza di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”
b) per
l'aggiudicazione definitiva del contratto ai sensi dell'articolo 11,
comma 8, del Codice, secondo cui “l’aggiudicazione definitiva
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti”
c) per la
stipula del contratto
d) per il
pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL) o delle prestazioni
relative a servizi e forniture (fatture)
e) per il
certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il
certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare
esecuzione, il pagamento del saldo finale.
In base alla
circolare ministeriale n. 35/2010, si conferma che deve essere
acquisito un DURC per ogni singolo contratto pubblico e, all’interno
di questo, un DURC per ciascuna delle fasi sopra riportate.
Nelle ipotesi
riportate alle lettere a) e b), il documento di regolarità
contributivadeve sempre essere richiesto dalla stazione appaltante
pubblica selezionando l’apposita tipologia “verifica di
autodichiarazione” e indicando, quale data alla quale effettuare la
verifica di regolarità, quella della dichiarazione sostitutiva
prodotta dal concorrente in fase di selezione.
Per quanto
riguarda l’attestazione della regolarità, sempre con riferimento
alla suddetta tipologia di richiesta, si applica il criterio dello
“scostamento non grave” (15) che si realizza, con riferimento a
ciascun periodo di contribuzione, quando la differenza tra il dovuto
e il versato è inferiore o pari al 5% (ancorché complessivamente
superiore ai 100 euro) oppure è superiore al 5% ma il debito
complessivo è inferiore ai 100 euro. L’applicazione di detto
criterio esclude ogni possibilità di regolarizzazione qualora,
invece, lo scostamento sia “grave” in base ai succitati parametri.
(16)
La tipologia di
richiesta “aggiudicazione/partecipazione a gara” deve invece essere
utilizzata dalla stazione appaltante per richiedere il DURC solo
nell’ipotesi in cui siano trascorsi più di tre mesi dal DURC
precedentemente emesso per “verifica dell’autodichiarazione”.
La situazione
contributiva del soggetto, infatti, sebbene sia stata già oggetto di
verifica, dovrà essere nuovamente esaminata poiché il DURC
precedentemente emesso (17) ha cessato il suo periodo di validità.
Ciò comporta che
la regolarità deve essere accertata alla data di conclusione
dell’istruttoria divenendo irrilevante la data eventualmente
indicata nella richiesta.
Pertanto, qualora
in fase istruttoria si accertino inadempienze contributive, il
soggetto deve essere invitato a regolarizzare la propria posizione
contributiva (18) qualunque sia l’entità dell’irregolarità, in
quanto non si applica il criterio dello “scostamento non grave”,
previsto in caso di dichiarazione sostitutiva al fine di non
escludere un concorrente per “lievi” irregolarità.
La tipologia di
richiesta “aggiudicazione/partecipazione a gara” deve altresì essere
utilizzata dall’operatore economico, qualora la stazione appaltante
abbia previsto espressamente nel bando che tra i documenti a corredo
dell’offerta debba essere prodotto il DURC (19).
Anche in questo
caso, tenuto conto che il DURC viene richiesto in una fase
precedente alla presentazione delle offerte, non essendo presente
una dichiarazione sostitutiva che comporti l’applicazione dello
scostamento non grave, il richiedente può sempre regolarizzare la
propria posizione prima dell’emissione del certificato (20).
Per i DURC
relativi ai SAL (stato avanzamento lavori pubblici), la data
indicata nella richiesta è vincolante ai soli fini della verifica
della regolarità effettuata dalla Cassa edile; INPS ed INAIL,
invece, attestano l’esito della verifica alla data in cui hanno
concluso l’istruttoria, invitando sempre a regolarizzare qualsiasi
inadempienza contributiva (21).
Per quanto
riguarda l’INAIL, si precisa che il controllo circa la
corrispondenza tra i rischi assicurati e l’attività oggetto
dell’appalto presuppone che le lavorazioni, oggetto della
classificazione del rischio, siano esercitate e, quindi, che il
contratto sia in fase di esecuzione. Di conseguenza, tale verifica
va effettuata solo per i DURC richiesti per SAL o fatture relative a
forniture e servizi. (22)
Per tutte le altre
fattispecie per le quali è previsto l’obbligo di DURC si rinvia alla
normativa di riferimento di cui al Regolamento in esame ed al Codice
dei contratti pubblici.
1.4
Altri casi in cui vi è obbligo del durc
Fermo restando che
le tipologie di richiesta indicate al paragrafo 1.3 vanno utilizzate
anche per la verifica della regolarità prevista in capo ai
subappaltatori (23) e a tutte le imprese esecutrici (24), l’articolo
6, comma 5, del Regolamento stabilisce che il DURC debba essere
richiesto:
1) per la
valutazione dei lavori di cui all’articolo 86 del Regolamento (25);
2) per il
rilascio dell’attestazione SOA (26);
3) per
l’attestazione di qualificazione dei contraenti generali rilasciata
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (27).
Nei suddetti casi,
la richiesta di DURC va effettuata selezionando la tipologia
corrispondente (28).
1.5
Soggetti tenuti a richiedere il durc
Le stazioni
appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso
strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva
(DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i
casi in cui è richiesto dalla legge, ai sensi dell’articolo 16 bis,
comma 10, del decreto legge n. 185/2009, convertito con
modificazioni dalla legge n. 2/2009.
L’articolo 6,
comma 3, del Regolamento, specifica che il DURC nei contratti
pubblici deve essere richiesto d’ufficio (29) dalle
“amministrazioni aggiudicatrici”. (30)
Per questi
soggetti, tenuti a richiedere il DURC d’ufficio in via telematica,
INAIL, INPS e Casse edili rilasciano l’abilitazione per l’accesso al
servizio on-line dopo aver verificato che il richiedente sia una
delle amministrazioni aggiudicatrici suindicate.
Nei confronti dei
soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, invece, il
regolamento dispone che il DURC sia prodotto dagli operatori
economici. (31)
Pertanto, le
imprese pubbliche (32), che non sono amministrazioni aggiudicatrici
(33), non sono tenute ad acquisire d’ufficio il DURC, ma, avendone
comunque facoltà in quanto stazioni appaltanti, possono richiedere
l’utenza di accesso alla procedura, la quale sarà rilasciata solo
ove dimostrino il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3,
comma 28, del Codice.
Il Regolamento,
infine, specifica che, per i casi diversi dai contratti pubblici,
come l’attestazione SOA e l’attestato di qualificazione dei
contraenti generali, è l’operatore economico a dover richiedere il
DURC ai fini del rilascio dell’attestazione.
Anche in tali
casi, si ritiene chela SOAo il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti abbiano comunque facoltà di richiedere direttamente il
DURC agli enti (34).
2.
Validità temporale del durc
In ordine alla
validità temporale del DURC nei contratti pubblici, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 5/2008 aveva
ritenuto, in via interpretativa, che il certificato avesse validità
mensile stante, di norma, le scadenze mensili dei versamenti
contributivi nei confronti di INPS e Casse edili.
Successivamente,
con determinazione n. 1/2010, l’Autorità di vigilanza per i
contratti pubblici (AVCP) (35), recependo anche recenti orientamenti
giurisprudenziali, aveva ritenuto, in un’ottica di semplificazione e
speditezza delle procedure di gara, che per la fase di
partecipazione agli appalti pubblici trovasse applicazione la
validità trimestrale della certificazione, al pari di quanto
disposto per i lavori privati in edilizia.
Sulla scorta di
tale determinazione, il Ministero, con circolare n. 35/2010, ha
infine specificato che ha validità trimestrale il DURC emesso per
contratti pubblici, nonché per attestazione SOA e iscrizione
all’albo dei fornitori.
Pertanto, a
seguito della determinazione dell’AVCP n. 1/2010 e della circolare
ministeriale n. 35/2010, ha validità trimestrale il DURC rilasciato
ai fini:
- della verifica della dichiarazione
sostitutiva
- dell’aggiudicazione
- della stipula del contratto
- dei pagamenti degli stati di avanzamento
lavori (SAL) e delle prestazioni relative a servizi e forniture
(fatture)
- dell’acquisizione in economia di soli
beni e servizi con il sistema dell’affidamento diretto (36)
- dell’attestazione SOA
- dell’iscrizione all’albo fornitori.
Il periodo di
validità trimestrale del DURC decorre sempre dalla data di emissione
del certificato (37).
Nei casi previsti
ai punti 1 e 2, i DURC emessi possono essere utilizzati anche per la
stipula del contratto, se sono ancora in corso di validità.
Per il caso di cui
al punto 5, è possibile utilizzare un DURC in corso di validità
emesso per un precedente contratto riguardante una diversa stazione
appaltante.
Il Ministero,
infatti, nella circolare n. 35/2010 ha stabilito che “nella sola
ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali è
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento, il DURC ha validità trimestrale in relazione
all’oggetto e non allo specifico contratto”. In sostanza, per
tale fattispecie, non è richiesto il legame ad uno specifico
contratto, ma solo alla tipologia della prestazione resa
dall’operatore economico, anche nei confronti di più stazioni
appaltanti (38). La finalità è quella di semplificare le operazioni
di affidamento e pagamento di questi contratti pubblici che hanno
complessità tecnica e rilevanza economica minori.
Al di fuori del
caso descritto, resta fermo il principio per cui un DURC richiesto
per una determinata finalità, indicata sullo stesso certificato, non
può essere utilizzato in un ambito applicativo diverso da quello per
cui è stato emesso.
Pertanto, è da
ritenersi illegittimo l’uso, nei contratti pubblici, di un DURC
rilasciato per altre tipologie (es. lavori privati in edilizia o
agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni). (39)
Si rammenta,
infine, che per le imprese inquadrate o inquadrabili nel settore
edile, il DURC deve contenere anche la verifica della regolarità
contributiva nei confronti delle Casse edili, che provvedono a
rilasciare il certificato.
Tale verifica
viene effettuata a condizione che l’impresa dichiari di applicare il
contratto dell’edilizia in presenza di personale operaio ovvero in
relazione ai soli dipendenti impiegati e tecnici, ai quali si
applica uno dei CCNL dell’edilizia. Nei contratti pubblici di
lavori, fanno eccezione a tale regola le imprese edili individuali
(quelle cioè che non occupano personale dipendente) e le imprese con
dipendenti che applicano il CCNL Metalmeccanico. (40)
Pertanto, è
opportuno che la stazione appaltante, ogni qual volta acquisisce un
DURC per appalti pubblici di lavori, verifichi se il documento
contiene anche l’esito della Cassa edile e, in mancanza, controlli
sia la tipologia dell’impresa sia il CCNL applicato (entrambi
riportati sul certificato) (41).
3.
Aggiornamento del servizio on-line
È stata
completamente modificata l’applicazione
www.sportellounicoprevidenziale.it,
dedicata alla richiesta ed al rilascio del DURC, con nuove
funzionalità ed una diversa veste grafica.
La nuova versione
4.0, che sostituisce l’attuale applicativo 3.5, è disponibile dal
28 marzo 2011.
Per i necessari
aggiornamenti e per il controllo dell’archivio dei soggetti
registrati è stata quindi prevista la chiusura del sistema, sia per
gli utenti esterni che per il personale di INAIL, INPS e Casse
edili, dalle ore 23,00 del 24 marzo alle ore 9,00 del 28 marzo 2011.
Durante il periodo
di chiusura del sistema non è stato possibile inoltrare nuove
richieste, consultare lo stato della pratica e, per gli Enti
lavorare le pratiche.
Alla riapertura,
gli utenti collegandosi all’indirizzo http://www.sportellounicoprevidenziale.it
potranno visualizzare la nuova versione del servizio.
Al primo accesso,
il sistema proporrà un apposito messaggio con cui si chiede
all’utente di verificare i dati personali, di cambiare la password
e, successivamente, procedere al nuovo accesso, seguendo il percorso
proposto dal sistema (allegato 2).
Con lo stesso
messaggio si fornisce anche l’informativa sul trattamento dei dati
personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003.
Al fine di
agevolare gli utenti, sul sito sono disponibili (percorso: “Info” –
“Informazioni sulla procedura”) i nuovi modelli che indicano i dati
necessari per effettuare la richiesta telematica (allegato 3,
modello quadri A, B e C e relative “istruzioni”).
3.1
Verifica utenze stazioni appaltanti, soa e “altre p.a.”
Con la nuova
versione 4.0, gli utenti registrati come stazioni appaltanti
pubbliche e SOA accedono al servizio con il codice fiscale
(alfanumerico) del titolare dell’utenza (persona fisica) e non più
con gli attuali “codici utente” che iniziano, rispettivamente, con
“SA” e “SOA”.
Pertanto, al primo
accesso al sito, le stazioni appaltanti pubbliche e le SOA, già
registrate sull’attuale versione, devono eseguire le operazioni
richieste dal sistema (cd. “riautenticazione”).
Per le SOA, è
stato effettuato un controllo preliminare sulle utenze già
rilasciate al fine di verificare l’attualità dei dati.La
“riautenticazione”, pertanto, sarà possibile per le sole SOA che
risultino autorizzate dall’AVCP alla data del 24 marzo 2011.
Per le sole
stazioni appaltanti pubbliche, la procedura propone la compilazione
obbligatoria di alcuni campi necessari all’esatta individuazione
dell’utente (Settore/Ufficio/Sede, Tipologia della Stazione
Appaltante Pubblica, telefono/fax/e-mail, recapito corrispondenza).
La procedura indica i dati a compilazione obbligatoria.
Anche gli utenti
registrati come “Altre P.A.” accedono al servizio con il codice
fiscale (alfanumerico) del titolare dell’utenza (persona fisica).
Pertanto, al primo accesso al sito, gli utenti, già registrati
sull’attuale versione, devono eseguire le operazioni richieste dal
sistema.
Si precisa che
anche per le “Altre P.A.” è stato effettuato un controllo
preliminare sulle utenze già rilasciate e che, pertanto, la
“riautenticazione” sarà possibile per le sole utenze (avente sigla
“P.A.” nella versione 3.5) che risultano effettivamente autorizzate
ad accedere con detto profilo.
Si ricorda che le
utenze “Altre P.A.” consentono, a determinate condizioni (42), la
sola consultazione della banca dati DURC.
3.2
Nuovo sistema di rilascio delle utenze a stazioni appaltanti
pubbliche, soa e “altre p.a.”
Con la versione
4.0 è stato modificato il sistema per il rilascio delle utenze alle
stazioni appaltanti pubbliche, alle SOA ed alle altre pubbliche
amministrazioni, al fine di adeguarlo ai nuovi standard di sicurezza
previsti dal codice dell’amministrazione Digitale (43) e consentire
l’identificazione informatica del soggetto titolare della “utenza”
(44).
In particolare, le
stazioni appaltanti pubbliche, se non sono già registrate o hanno
bisogno di nuove/ulteriori utenze, devono chiedere l’abilitazione ad
una qualsiasi Sede di INAIL, INPS e Casse edili, utilizzando
l’apposito modulo di richiesta (allegato 4), pubblicato sul sito e
raggiungibile seguendo il percorso: “Info” – “Informazioni per
l’accesso”.
Il modulo di
richiesta per il rilascio dell’utenza stazione appaltante pubblica
può essere utilizzato anche dalle pubbliche amministrazioni che
agiscono come amministrazioni procedenti, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, lettera o) del D.P.R. n. 445/2000 (45), in relazione ai
procedimenti amministrativi di propria competenza.
Il nuovo sistema
prevede che l’utenza stazione appaltante pubblica può essere
rilasciata esclusivamente al Dirigente/Responsabile della Struttura
che opera come stazione appaltante pubblica o pubblica
amministrazione procedente.
Al momento del
rilascio dell’utenza, il sistema produce una ricevuta contenente,
oltre al codice utente del richiedente (codice fiscale alfanumerico)
ed alla password provvisoria (da aggiornare al primo accesso), le
istruzioni per completare l’accreditamento e quelle per la
creazione/gestione delle utenze in capo ai singoli operatori della
struttura.
La nuova utenza
stazione appaltante, infatti, consente al titolare
(dirigente/responsabile) di rilasciare “utenze delegate”
al personale, incardinato presso la struttura di cui è responsabile,
che avrà il compito di effettuare le richieste di DURC in nome e per
conto della struttura stessa.
Il
dirigente/responsabile della stazione appaltante rilascia le “utenze
delegate” sotto la propria personale, completa ed esclusiva
responsabilità e deve provvedere all’aggiornamento dei dati dei
propri “delegati” ed alla eventuale revoca dell’utenza rilasciata a
questi ultimi.
Con riferimento,
invece, alle utenze “SOA” e “Altre P.A.” richieste con la versione
4.0, si precisa che queste saranno rilasciate rispettivamente al
direttore/responsabile della SOA o della struttura della pubblica
amministrazione solo dall’amministratore centrale del
sistema presso la Direzione Centrale Sistemi Informativi e
Telecomunicazioni dell’INAIL ed esclusivamente previa
autorizzazione della Direzione Centrale Rischi dell’INAIL in accordo
con il Comitato Tecnico (46).
Ai fini della
predetta autorizzazione, verrà verificata la documentazione allegata
ai moduli di richiesta (allegato 5) comprensiva, per le “SOA”,
dell’autorizzazione rilasciata dall’AVCP, e, per le “Altre P.A.”,
dell’indicazione della specifica convenzione/accordo per lo scambio
dei dati contenuti negli archivi informatici, nel rispetto delle
disposizioni in materia di trattamento dei dati (D.Lgs. n. 196/2003)
(47).
Con il nuovo
sistema di accesso, anche queste utenze consentono al
Dirigente/Direttore responsabile di rilasciare “utenze delegate” al
proprio personale, con i limiti e le modalità sopra indicati.
In tutti i
casi in cui vengono “generate” utenze “delegate”, si richiama
l’attenzione dei Dirigenti/Responsabili di struttura - titolari di
utenze stazioni appaltanti, SOA, altre PA - sulle particolari
responsabilità derivanti dall’esercizio delle funzioni connesse a
tali utenze, come illustrate nei provvedimenti emessi dall’Autorità
garante per la protezione dei dati personali. (48)
3.3
Accesso al servizio da parte di aziende e loro intermediari
Nulla è cambiato
per l’accesso al sito da parte delle aziende e degli intermediari
che devono continuare ad utilizzare le utenze già in uso per i
servizi on-line di INAIL e INPS. Le relative informazioni sono
pubblicate sul sito e raggiungibili seguendo il percorso: “Info” –
“Informazioni per l’accesso”.
3.4
Consultazione delle richieste effettuate con la versione 3.5
Tutte le richieste
inoltrate dall’1.1.2006 (data di attivazione del servizio) al
24.3.2011 sono presenti nella nuova versione 4.0 e possono essere
quindi consultate dagli utenti con le consuete modalità.
3.5
Pratiche incomplete
Tutte le richieste
di DURC che alla data del 24 marzo 2011 sono state inserite
nell’applicativo 3.5, ma non sono state inoltrate (pratiche cd.
“incomplete”), verranno cancellate dal sistema.
3.6
Nuove tipologie di richiesta
Con riferimento
alle tipologie di richiesta di DURC sono state aggiunte le seguenti:
A)
“Contratti di forniture e servizi in economia con affidamento
diretto”: i dati da inserire sono riportati sul quadro C
del modello, sostanzialmente analogo a quello già in uso, con
indicazione dell’oggetto del contratto che viene riportato sul
DURC.
B) “Altri
usi consentiti dalla legge”: è stata prevista per gestire
le richieste inerenti rapporti contrattuali tra privati (49),
ancorché il DURC non sia espressamente previsto da una specifica
norma di legge ovvero per gestire richieste di DURC non previste
dall’applicativo, ma necessarie a dimostrare il possesso del
requisito della regolarità contributiva in base ad una specifica
disposizione di legge (50); pertanto questa tipologia deve essere
utilizzata solo nei casi in cui la richiesta di DURC non rientra in
una delle altre tipologie disponibili (appalti pubblici di lavori,
forniture o servizi, contratti pubblici di forniture e servizi in
economia, verifica autodichiarazione, partecipazione
/aggiudicazione appalto, lavori privati in edilizia, attestazione
SOA/iscrizione albo fornitori, agevolazioni, finanziamenti,
sovvenzioni, autorizzazioni); i dati da inserire sono riportati sul
quadro C del modello, con indicazione dello specifico motivo della
richiesta che viene riportato sul DURC.
3.7
Modifiche riguardanti le attuali tipologie di richiesta
Per quanto
riguarda le attuali tipologie di richiesta di DURC, sono state
apportate le seguenti modifiche:
A) la
richiesta di DURC per appalti pubblici di forniture e
servizi segue ora le stesse modalità previste per gli
appalti di lavori pubblici; quindi anche questa tipologia richiede
l’inserimento delle informazioni relative alla stazione appaltante
ed all’appalto (importo, luogo di esecuzione della prestazione,
ecc.) e consente la gestione del subappalto; i dati da inserire sono
riportati nei quadri A e B del modello.
B) per gli
appalti di lavori, forniture e servizi è stato previsto il
tipo contratto “affidamento” per la gestione delle
richieste relative alle imprese mandanti (in caso di raggruppamento
temporaneo di imprese) ed alle imprese consorziate (in caso di
consorzio); la funzionalità è analoga a quella già prevista in caso
di subappalto ed è finalizzata a “tracciare”, in relazione ad uno
stesso determinato appalto (CIP), il legame tra
l’appaltatore/mandatario/consorzio e le imprese
esecutrici/mandanti/consorziate; i dati da inserire sono riportati
nei quadri A e B del modello.
C) la richiesta
per “verifica autodichiarazione alla data del…”,
riservata alle sole stazioni appaltanti ed alle pubbliche
amministrazioni procedenti, è ora una autonoma tipologia e deve
essere utilizzata, oltre che per la verifica della dichiarazione
sostitutiva prevista dall’articolo 38 del Codice per gli appalti
pubblici (lavori, servizi e forniture), anche in tutti gli altri
casi in cui debba essere verificata la veridicità di una
dichiarazione sostitutiva acquisita da una pubblica amministrazione
(51); i dati da inserire sono riportati sul quadro C del modello.
D) la richiesta
per “partecipazione/aggiudicazione appalto” è una
autonoma tipologia; i dati da inserire sono riportati sul quadro C
del modello.
E) per la
tipologia “agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni,
autorizzazioni”, è ora necessario indicare nella richiesta
la specifica motivazione (il tipo di agevolazione o autorizzazione,
l’oggetto del finanziamento, ecc.) nell’apposito campo a testo
libero; i dati da inserire sono riportati sul quadro C del modello.
F) In tutte le
richieste di DURC deve essere selezionata una delle specifiche
previste nella sezione “tipo ditta” che sono:
“datori di lavoro”, “lavoratori autonomi”, “gestione separata –
committente associante” e “gestione separata – titolare di reddito
di lavoro autonomo, di arte e professione”; si tratta di tipologie
che si riferiscono all’iscrizione presso l’INPS al fine di
individuare le posizioni contributive oggetto di verifica di
regolarità.
G) In tutte le
richieste di DURC deve sempre essere indicato, a fini istruttori,
l’indirizzo di posta elettronica; in aggiunta, deve
sempre essere indicato, solo con riferimento alla ditta, l’indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC) o il numero di fax anche ai
fini dell’eventuale invito alla regolarizzazione.
Con riferimento
alla suindicata lettera F) si specificano di seguito le tipologie di
“tipo ditta” per la corretta compilazione della richiesta:
1) Datori
di lavoro: soggettiche hanno alle dipendenze lavoratori
subordinati e possono occupare anche lavoratori con rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità
a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte
senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il
sistema richiederà l’indicazione del numero di matricola Inps
riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC ed il settore
contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.
2)
Lavoratori autonomi: soggetti iscritti alla gestione
artigiani e commercianti. Se selezionato tale tipo, il sistema
richiederà l’indicazione del numero di posizione contributiva
individuale riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC.
3)
Gestione Separata - Committenti/Associanti: soggetti che
occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per
oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di
subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà
l’indicazione del codice fiscale del committente/associante e del
CAP della sede legale della posizione per cui è richiesto il DURC.
4)
Gestione Separata – Titolari di reddito di lavoro autonomo di arte e
professione (liberi professionisti): soggetti iscritti
alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema
richiederà l’indicazione del codice fiscale e del CAP della
residenza anagrafica del libero professionista per il quale è
richiesto il DURC.
3.8.
Modifiche riguardanti il certificato
I DURC emessi
nella versione 4.0 contengono, in aggiunta a quelli attuali, i
seguenti dati:
A) per
gli appalti pubblici: descrizione completa della tipologia
della richiesta, con indicazione del tipo (appalto, subappalto,
affidamento), della fase (es. stipula contratto) e, nel caso di
contratti di forniture e servizi in economia con affidamento
diretto, della descrizione dell’oggetto del contratto (es. acquisto
cancelleria) indicata nella richiesta; nel caso di subappalto e di
affidamento, indicazione della stazione appaltante e del
subappaltatore/mandante/consorziata;
B) per
“altri usi consentiti dalla legge”: descrizione dello
specifico motivo della richiesta indicato dall’utente;
C) per
tutti i DURC:
1. indicazione di
una delle specifiche già selezionate in fase di richiesta
dall’utente nella sezione “tipo ditta” (“datori di lavoro”,
“lavoratori autonomi”, “gestione separata – committente associante”
e “gestione separata – titolare di reddito di lavoro autonomo, di
arte e professione”) e, nel caso di “datori di lavoro”, indicazione
del settore del CCNL applicato (selezionato tra quelli disponibili)
2. indicazione,
all’interno del riquadro dedicato all’esito della verifica di
ciascun ente, di eventuali note inserite dal responsabile del
procedimento di verifica della regolarità
3. indicazione dei
dati del cantiere, all’interno del solo riquadro dedicato all’esito
della verifica delle Casse edili, per i DURC relativi ad appalti
pubblici di lavori per fasi successive alla stipula del contratto
4. indicazione,
sui certificati rilasciati in copia di un DURC già emesso, della
dicitura “Stampa effettuata da …” con le informazioni
della sede e dell’utente che ristampa
5. indicazione,
sui certificati emessi a seguito di annullamento di un precedente
DURC, della dicitura “Il presente certificato, rilasciato in
sede di autotutela a seguito di nuova verifica da parte di
(INAIL, INPS o Cassa edile), annulla e sostituisce il precedente
in data…”
6. indicazione su
tutti i DURC emessi, del periodo di validità del certificato (90 o
30 giorni a seconda dei casi) e dei limiti di utilizzo (es. per
“altri usi consentiti dalla legge” e “agevolazioni, finanziamenti,
sovvenzioni, autorizzazioni”, la dicitura in calce al certificato è
“DURC valido 30 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile
per appalti pubblici e lavori edili privati soggetto a DIA o a
permesso di costruire”).
Tutti i
DURC emessi con la versione 4.0 riportano, in calce al certificato,
un contrassegno generato elettronicamente (52).
Tale contrassegno
consente di verificare la provenienza e la conformità del documento
cartaceo (analogico (53) ) in possesso degli utenti con il documento
informatico presente nella banca dati DURC.
Tale verifica può
essere effettuata utilizzando un apposito software gratuito
disponibile sul sito e raggiungibile dall’icona “Verifica
autenticità dei documenti”. Le istruzioni per l’utilizzo del
software sono contenute nel relativo “Manuale utente”.
3.9.
Rilascio del certificato
Il DURC viene
emesso nel momento in cui tutti gli enti hanno inserito nella
procedura l’esito della propria verifica e, comunque, al 31° giorno
dalla data di richiesta.
Il DURC viene
invece emesso al 46° giorno nell’ipotesi in cui la pratica sia stata
sospesa a fini istruttori o per regolarizzazione e l’Ente che l’ha
sospesa non abbia inserito l’esito prima dello scadere del termine
massimo di sospensione (15 giorni). Qualora l’Ente che ha sospeso la
pratica inserisca l’esito prima di detto termine, il DURC viene
emesso decorsi 30 giorni più i giorni di effettiva sospensione.
Si ricorda che nei
confronti di INAIL e INPS si applica l’istituto del
silenzio-assenso. Pertanto, nei casi in cui entro il termine di 30
giorni (calcolati dalla data di rilascio del CIP, al netto
dell’eventuale periodo di sospensione (54) uno dei suddetti Enti non
si sia pronunciato, nei confronti di tale Ente si considera
attestata la regolarità contributiva. (55)
3.10
Denuncia di nuovo lavoro temporaneo all’inail
Nella versione 4.0
è stata eliminata la possibilità di effettuare contestualmente alla
richiesta di DURC, la denuncia di nuovo lavoro temporaneo all’INAIL
ai sensi dell’articolo 12 del D.M. 12 dicembre 2000 (56). Infatti, è
stato rilasciato apposito servizio on line su
www.inail.it
–Punto Cliente.
4.
Istruzioni per il personale inail, inps e casse edili
Si illustrano di
seguito le istruzioni di esclusivo interesse degli utenti “interni”
relative alla lavorazione delle richieste.
4.1
Periodo transitorio
È previsto un
periodo transitorio nel quale gli operatori di INAIL, INPS e Casse
edili devono utilizzare sia la versione precedente dell’applicativo
che la nuova.
Le richieste
inoltrate fino alle ore 23 del 24 marzo 2011 devono essere trattate
nella versione 3.5 dell’applicativo, collegandosi al sito
http://www-35.sportellounicoprevidenziale.it
riservato al solo personale di
INAIL, INPS e Casse Edili. Per tali pratiche quindi non possono
essere utilizzate le funzionalità aggiuntive previste nella nuova
versione.
Le richieste
inoltrate a partire dal 28 marzo 2011 devono essere trattate nella
versione 4.0 dell’applicativo, collegandosi al sito
http://www.sportellounicoprevidenziale.it.
Tutte le richieste
e le pratiche effettuate nella versione precedente sono consultabili
nella versione 4.0 inquanto tutte le informazioni “migreranno” nel
nuovo archivio. Ogni lavorazione effettuata con la versione 3.5 sarà
quindi visibile on line nella versione 4.0; infatti è stato
predisposto un apposito servizio interno di sincronizzazione per
allineare la vecchia banca dati alla nuova.
La chiusura di
http://www-35.sportellounicoprevidenziale.it
è programmata per il 28 maggio
2011.
4.2
Codici utente
Al primo accesso a
www.sportellounicoprevidenziale.it,il
servizio proporrà un apposito messaggio con cui si chiede all’utente
di verificare i dati personali e “riautenticarsi”, utilizzando il
percorso obbligato proposto. Con lo stesso messaggio è fornita anche
l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto legislativo n. 196/2003.
Sul sito saranno
disponibili i nuovi “Manuali utente”.
La nuova versione
consente al Dirigente/Responsabile dellasede INAIL, INPS e Cassa
Edile di rilasciare le utenze al Dirigente della stazione appaltante
pubblica/amministrazione procedente, nonché di abilitare uno stesso
operatore, incardinato nella propria struttura, allo svolgimento di
più ruoli (istruttore e validatore).
Tale operatore,
pertanto, può accedere al servizio con un unico codice utente e, nel
caso di personale INAIL e INPS, può consultare il dettaglio di tutte
le pratiche presenti nella banca-dati a prescindere da quelle di
competenza della propria Sede, in quanto la funzione di
consultazione è già ricompresa nei profili di istruttore e
validatore.
Si rammenta che
per il personale di vigilanza INAIL e INPS deve essere rilasciata
solo l’apposita utenza di “consultatore”.
Per lavorare le
richieste nella versione 3.5 gli operatori INPS, INAIL e Casse Edili
devono utilizzare le attuali credenziali di accesso, vale a dire i
codici utente che iniziano con il suffisso “SU” e “CE” e le password
già in uso.
Per lavorare le
richieste nella versione 4.0 il personale dell’INAIL deve
utilizzare lo stesso codice utente previsto per tutte le
applicazioni dell’Istituto operanti in INTRANET (compreso GRA), cioè
“xf” e matricola, con relativa password. La versione 4.0
dell’applicativo DURC, infatti, è integrata con il sistema di
autenticazione dell’INAIL, cui è demandata la funzione generale di
controllo degli accessi ai fini della sicurezza.
Per lavorare le
richieste nella versione 4.0 il personale dell’INPS e delle Casse
Edili, invece, al primo accesso deve modificare la password e
“riautenticarsi”, utilizzando poi il proprio codice fiscale e la
nuova password.
4.3
Nuove funzionalità
A) Sono state
previste le seguenti due distinte funzioni:
- Rettifica: la funzione è
attivabile dai “validatori” e serve, a modificare l’esito della
verifica, già validato, prima che il DURC sia emesso, oppure a
modificare la motivazione dell’esito, nella stessa ipotesi;
selezionando “rettifica”, la procedura chiede obbligatoriamente
il motivo della rettifica, rimanda la pratica in istruttoria; l’
“istruttore” può quindi inserire il nuovo esito o la nuova
motivazione e inviare di nuovo la pratica in validazione;
l’intero iter di rettifica deve concludersi entro il 30° giorno
dalla richiesta (57); la funzione può essere utilizzata una sola
volta da parte di ciascun ente.
- Annullamento: la
funzione è disponibile nella lista dei DURC emessi ed è attiva
per il solo profilo di “validatore”; consente di modificare
l’esito della verifica di un DURC già emesso oppure, nella
stessa ipotesi, di modificare la motivazione dell’esito;
selezionando il pulsante “Annulla DURC”, la procedura chiede
l’inserimento obbligatorio del motivo dell’annullamento e
contemporaneamente del nuovo esito e/o motivazione, chiede poi
di confermare l’operazione con l’unico pulsante “Annulla DURC e
conferma nuovo esito”; l’annullamento inibisce la “ristampa” del
certificato annullato; il nuovo DURC viene inserito nella lista
dei DURC da emettere e deve essere stampato dallo stesso
“validatore” che ha annullato il precedente il quale viene
indicato come “Responsabile dello Sportello Unico
Previdenziale”; la funzione può essere utilizzata una sola
volta; la procedura, in sede di consultazione, evidenzia - per
uno stesso CIP e numero di protocollo – sia il DURC annullato
che il nuovo DURC emesso.
Tali funzioni si
aggiungono a quella di “Riapri istruttoria”, già
presente nell’attuale versione, che consente al “validatore” di
rimandare la pratica in istruttoria, qualora ritenga che l’esito
della verifica di regolarità sottoposto al suo controllo sia errato.
B)Per gli
“istruttori” dei tre enti, è prevista la possibilità di
inserire delle note all’interno di un apposito campo a
testo libero, che saranno visualizzabili in fase di lavorazione e
consultazione delle pratiche; tale funzione deve essere utilizzata
solo nel caso in cui sia necessario inserire informazioni aggiuntive
o esplicative in relazione all’esito della verifica; la nota
viene automaticamente riportata sul certificato al momento
della validazione della pratica, quindi è importante che sia gli
“istruttori” che i “validatori” pongano particolare attenzione nella
compilazione della nota stessa.
C)In fase
istruttoria è stata prevista per tutti gli enti la funzione
“cambio competenza” che consente di inoltrare la pratica
alla sede competente qualora ci sia un errore nella
compilazione della richiesta che ha comportato l’inoltro della
pratica ad una sede INPS o Cassa edile diversa da quella competente;
per INAIL tale funzione è assolutamente residuale e deve essere
utilizzata solo in casi eccezionali in quanto ora, in fase di
richiesta, la procedura acquisisce il dato della sede legale
direttamente dall’archivio GRA.
D)Nel caso di
richiesta di DURC effettuata per una ditta non più iscritta
all’INAIL per fine attività assicurabile,la dicitura “non risulta
iscritto”, che per INAIL era selezionabile come motivo di
irregolarità, è ora sostituita dalla dicitura “cessata al…”
(tale data, riportata automaticamente dal sistema, non è
modificabile) e consente di attestare sia la regolarità che
l’irregolarità per premi ed accessori dovuti per il periodo di
esercizio delle attività (58). Per quanto riguarda l’INPS, la
richiesta di DURC riferita ad una posizione sospesa e/o cessata
comporta l’annotazione manuale della data dell’evento nel campo note
a testo libero; il documento attesterà rispetto a tale data la
situazione di regolarità o irregolarità.
E)La nuova
versione consente la sospensione della pratica fino
a tutto il 30° giorno dalla data della richiesta
(dopo tale data, la sospensione non può più essere attivata); la
sospensione deve essere sempre opportunamente motivata e la
motivazione è sempre visualizzabile, anche per gli utenti “esterni”,
in consultazione; la sospensione, a fini istruttori o per invito
alla regolarizzazione, è ora attivabile da parte di ciascun ente
(nella precedente versione, invece, gli enti che volevano sospendere
la pratica dovevano “aderire” alla sospensione dell’ente che l’aveva
attivata per primo).
F)Con riferimento
ai tempi di rilascio del certificato, la procedura
consente l’emissione del DURC al momento in cui tutti gli enti hanno
validato la pratica o, comunque, al 31° giorno
dalla richiesta; nel caso in cui la pratica sia
stata sospesa, il certificato può essere emesso solo dopo che tutti
e tre gli enti hanno validato la pratica ovvero, nel caso in cui
INAIL o INPS non abbiano validato la pratica, al 46° giorno
dalla richiesta; dal momento che l’emissione del
DURC è possibile solo se l’ente competente al rilascio ha validato
la pratica, è assolutamente necessario che il responsabile
del procedimento verifichi costantemente le liste delle pratiche in
lavorazione e, in particolare, le pratiche sospese.
5.
Assistenza tecnica all’utilizzo della procedura
Dal 28 marzo sarà
disponibile un servizio di assistenza tecnica per l’utilizzo della
procedura e il modulo on-line è raggiungibile dall’icona
“Assistenza” disponibile sulla home page.
Sarà inoltre
disponibile, sempre per gli aspetti di tipo tecnico, il servizio
telefonico di “Contact center integrato INPS-INAIL” al numero
gratuito 803-164.
Il Direttore
Generale
Nori
(1)
www.sportellounicoprevidenziale
è il sito della procedura dedicata alla richiesta di DURC per via
telematica, attivo dal 1° gennaio 2006.
(2) Articolo 64,
comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione
digitale), come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235,
secondo cui “Le pubbliche amministrazioni possono consentire
l’accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono
l’identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla
carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi,
purché tali strumenti consentano l’individuazione del soggetto che
richiede il servizio”. L’identificazione informatica, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettera u-ter) del CAD, è “la
validazione dell’insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed
univoco ad un soggetto, che ne consentono l’individuazione nei
sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie
anche al fine di garantire la sicurezza dell’accesso”.
(3) D.Lgs. del 12
aprile 2006, n. 163, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 2 maggio 2006,
e successive modifiche ed integrazioni.
(4) Vedi allegato
1 alla circolare.
(5) L’articolo
359, comma 1, del Regolamento, pubblicato sulla G.U. n. 288 del 10
dicembre 2010, stabilisce che “Ai sensi dell'articolo 253, comma 2,
del codice, il presente regolamento, ad esclusione degli articoli
73 e 74, entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
(6) Ai sensi del
Codice dei contratti pubblici, articolo 3, commi 19, 20 e 21
“19) I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi»
designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente
senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di
interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato,
rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di
prodotti, la prestazione di servizi. 20) Il termine «raggruppamento
temporaneo» designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o
prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata,
allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno
specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica
offerta. 21) Il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi
previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica.”
(7) Vedi sul punto
il paragrafo 1 della determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, secondo cui
“La nozione di “operatore economico” in ambito europeo è molto
ampia e tende ad abbracciare tutta la gamma dei soggetti che
potenzialmente possono prender parte ad una pubblica gara”…“la
definizione comunitaria di operatore economico trova riscontro
nell’articolo 3 del Codice che prevede, al comma 22, che il termine
di operatore economico comprende l’imprenditore, il fornitore ed il
prestatore di servizi o un raggruppamento o un consorzio tra gli
stessi, mentre, al comma 19, specifica che i termini imprenditore,
fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica o
giuridica o un ente senza personalità giuridica, compreso il gruppo
europeo di interesse economico (GEIE), che offra sul mercato la
realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti e la
prestazione di servizi”. Sono pertantooperatori economici anche
le fondazioni, gli istituti di ricerca e le Università in quanto “per
il diritto comunitario, la nozione di impresa comprende qualsiasi
ente che esercita un’attività economica consistente nell’offerta di
beni e servizi su un determinato mercato, a prescindere dallo status
giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento
(cfr. da ultimo, in tal senso, Corte di giustizia CE, sentenza 26
marzo 2009, causa C-113/07). Si tratta, quindi, di una nozione dai
confini ampi, che prescindono da una particolare
formula organizzativa e dalla necessità di perseguire finalità di
lucro”.
(8) In linea
generale, l’obbligo assicurativo Inail vige in presenza delle
condizioni previste dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico
sull’assicurazione obbligatoria (D.P.R. n. 1124/1965), nonché negli
altri casi previsti da norme specifiche. Per l’Inps si rimanda alla
normativa vigente che regola l’obbligo assicurativo e contributivo
per le gestioni previdenziali di competenza. Con riguardo alle Casse
edili, infine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha
affermato che “le Casse edili sono abilitate al rilascio del
DURC alle imprese inquadrate nel settore edile” (interpello
prot. n. 3144 del 22.12.2005) e che “l’obbligo di iscrizione
alle Casse edili…ricorre esclusivamente per le imprese inquadrate o
inquadrabili nel settore dell’edilizia,…” (interpello n. 56 del
23.12.2008). Vedi anche il paragrafo “Soggetti tenuti al rilascio
del DURC” della circolare ministeriale n. 5 del 30.1.2008, nonché la
nota ministeriale prot. n.15356 del 20.11.2007 avente ad oggetto “Procedura
informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) - indicazione sui contenuti della richiesta e
contenuti del documento”.
(9) Al momento, il
DURC, quale certificazione unica che racchiude le verifiche
effettuate da più enti, prevede che il soggetto sia iscritto sia
all’INAIL che all’INPS.
(10) Ad esempio,
il DURC previsto per il rilascio o il rinnovo dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche (articolo
2, comma 12, della Legge n.191/2009 che ha modificato le
disposizioni introdotte dall’articolo 11-bis della Legge n.
102/2009); in tal caso, se l’attività di commercio è svolta dal
titolare in via del tutto autonoma (senza cioè l’ausilio di
dipendenti, familiari, soci e collaboratori a vario titolo) non vi è
obbligo di iscrizione all’Inail, ma solo all’Inps.
(11) Il servizio
on-line in questione, essendo stato realizzato per gestire i casi in
cui il soggetto è iscritto contemporaneamente almeno ad Inps ed
Inail, richiede infatti all’utente di inserire il numero di
iscrizione all’Inail (codice ditta) e all’Inps (numero matricola o
numero di posizione contributiva individuale).
(12) L’eventuale
dichiarazione da parte del soggetto di non essere iscritto all’Inail
e/o all’Inps o di non essere soggetto all’obbligo assicurativo deve
sempre essere sottoposta agli Istituti, cui compete il potere-dovere
di accertare la ricorrenza dell’obbligo assicurativo nel caso
concreto, al fine di contrastare l’evasione contributiva.
(13) Restano
esclusi, pertanto, i soli contratti pubblici per i quali lo stesso
Codice prevede espressamente una deroga (vedi Parte I Titolo II
del Codice, avente ad oggetto “contratti esclusi in tutto o in parte
dall’ambito di applicazione del codice”, come ad esempio i contratti
di servizi di arbitrato e conciliazione, di cui all’articolo 19,
comma 1, lettera c).
(14) Vedi sul
punto il paragrafo 2 della determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, secondo cui non
rientrano nel campo di applicazione delle direttive sugli appalti
pubblici le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra
pubbliche amministrazioni “a condizione che siano soddisfatti i
seguenti criteri: lo scopo del partenariato è l'esecuzione di un
compito di servizio pubblico spettante a tutte le autorità locali
in questione, il compito è svolto esclusivamente dalle autorità
pubbliche in questione, cioè senza la partecipazione di privati o
imprese private, l'attività in questione è espletata essenzialmente
per le autorità pubbliche coinvolte” e che al fine di evitare
fenomeni di elusione della normativa sugli appalti tale
collaborazione incontra i seguenti limiti “l’accordo deve
regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente
comune ai partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire
come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità
istituzionali degli enti coinvolti; alla base dell’accordo deve
esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; i
movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo
devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute,
essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo,
comprensivo di un margine di guadagno; il ricorso all’accordo non
può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale
delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera
circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata
negli Stati membri. Pertanto, la collaborazione tra amministrazioni
non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta
ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l’accordo,
nella motivazione, devono dar conto di quanto su esposto”.
(15) Articolo 8,
comma 3, D.M. 24 ottobre 2007. Circolare del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali n.5 del 30/01/2008.
(16) In caso di
“scostamento non grave” resta fermo, ai sensi dell’articolo 8 del
D.M. 24 ottobre 2007, l’obbligo di pagare - entro 30 giorni dal
rilascio del DURC - la differenza tra dovuto e versato, pena
l’attestazione dell’irregolarità contributiva nei DURC
successivamente richiesti (indipendentemente dalla tipologia di
richiesta).
(17) In quanto è
già stato richiesto un DURC per “verifica autodichiarazione” (o per
“partecipazione/aggiudicazione” se il DURC doveva essere presentato
tra i documenti di gara).
(18) Articolo 7,
comma 3, D.M. 24 ottobre 2007.
(19) Alcune leggi
regionali stabiliscono, infatti, che in sede di presentazione delle
offerte il concorrente debba allegare il DURC tra i documenti a
corredo dell’offerta e non una dichiarazione sostitutiva.
(20) Articolo 7,
comma 3, D.M. 24 ottobre 2007.
(21) Articolo 7,
comma 3, D.M. 24 ottobre 2007.
(22) Ai sensi
dell’articolo 12, comma 3, del T.U. 1124/1965, infatti, “i
datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all'Istituto
assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura
del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della
lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le
modificazioni o variazioni suddette si sono verificate”.
Pertanto, in caso di richiesta di DURC per fasi precedenti l'inizio
dei lavori/forniture/servizi (e cioè per “verifica autodichiarazione”,
“aggiudicazione” e “stipula contratto”), la mancata corrispondenza
tra il rischio assicurato e l’attività oggetto dell’appalto non può
essere considerata di per sé motivo di irregolarità.
(23) Articolo 118,
commi da2 a10, Codice dei contratti pubblici.
(24) Il DURC in
caso di consorzio o di raggruppamento di imprese o di collegamento
di società deve essere acquisito nei confronti delle imprese e/o
società controllate o collegate, delle imprese facenti parte di
raggruppamento temporaneo, di società consortili, di consorzi e di
associazioni in partecipazione, se esecutrici in tutto o in parte
della prestazione. Per le società consortili e le
ATI vedi anche Interpello n. 19 del 9 giugno 2010 della Direzione
Generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
(25) Articolo 86,
commi 2-3-4, del Regolamento: lavori per i quali il committente non
è tenuto all'applicazione del Codice e del Regolamento, lavori
eseguiti in proprio e non su committenza, opere di edilizia
abitativa.
(26) Articolo 40,
Codice dei contratti pubblici.
(27) Articoli 186
e 192, Codice dei contratti pubblici.
(28) Nel caso di
rilascio dell’attestazione SOA, la richiesta va effettuata
selezionando l’apposita tipologia “attestazione SOA”; negli altri
due casi, la richiesta va inoltrata selezionando la tipologia “altri
usi consentiti dalla legge” (se il richiedente è l’impresa) o
“verifica dell’autodichiarazione” (se il richiedente è
l’amministrazione procedente ai fini del controllo della
dichiarazione sostitutiva presentata dall’impresa). Vedi anche
paragrafo 3.7 della presente Circolare.
(29) Articolo 6,
comma 3, del Regolamento: “Le amministrazioni aggiudicatrici
acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarità contributiva in corso di validità”.
Con riferimento agli strumenti informatici, l’articolo 3, comma 2,
del D.M. 24 ottobre 2007 stabilisce comunque che “La richiesta
ed il rilascio del DURC avviene, di norma, attraverso strumenti
informatici. Dette modalità sono obbligatorie
qualora la richiesta provenga dai soggetti di cui al comma 3
(amministrazioni appaltanti pubbliche, enti privati a rilevanza
pubblica appaltanti e SOA) o, per conto dell'interessato, da un
consulente del lavoro nonché dagli altri soggetti di cui all'art. 1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12”.
(30) In base
all’articolo 3, comma 25, del Codice sono amministrazioni
aggiudicatrici “le amministrazioni dello Stato, gli enti
pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli
organismi di diritto pubblico e le associazioni, unioni, consorzi,
comunque denominati, costituiti da detti soggetti”; ai sensi
dell’articolo3, comma 26, del Codice è definito organismo di diritto
pubblico “qualsiasi organismo, anche in forma societaria,
istituito per soddisfare specificatamente esigenze di
interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale,
dotato di personalità giuridica e la cui attività sia finanziata in
modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o
da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia
soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da
membri dei quali più della metà é designata dallo Stato, dagli enti
pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”.
Per un elenco indicativo ancorché non esaustivo degli organismi di
diritto pubblico, vedi l’Allegato III al Codice dei contratti
pubblici.
(31) Articolo 6,
comma 3, ultimo periodo: “Per le finalità di cui alle lettere
a), b), c), d) ed e), gli operatori economici trasmettono il
documento unico di regolarità contributiva in corso di validità ai
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono
un'amministrazione aggiudicatrice”.
(32) Articolo 3,
comma 28, Codice dei contratti pubblici “Le «imprese pubbliche»
sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono
esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o
perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione
finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese.
L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni
aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa,
alternativamente o cumulativamente: a) detengono la maggioranza del
capitale sottoscritto; b) controllano la maggioranza dei voti cui
danno diritto le azioni emesse dall'impresa; c) hanno il diritto di
nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione,
di direzione o di vigilanza dell'impresa”.
(33) Articolo 3,
commi 31-32-33, del Codice dei contratti pubblici.
(34) In ordine al
rilascio della qualificazione di “contraente generale”, se il DURC è
richiesto dall’impresa può essere utilizzata la tipologia “Altri usi
consentiti dalla legge”; qualora la richiesta sia invece effettuata
direttamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai
fini della verifica del requisito della regolarità contributiva
dichiarato dall’impresa, la tipologia da utilizzare è quella della
“verifica autodichiarazione”.
(35)
Determinazione AVCP n. 1 del 12/1/2010 recante “Requisiti di ordine
generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti.
Profili interpretativi ed applicativi”.
(36) Articolo 118,
comma 11, del Codice dei contratti pubblici “Per servizi o forniture
inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento”.
(37) La validità
del DURC decorre dalla data di rilascio del suddetto certificato e
non già da quella in cui è stata accertata la regolarità dei
versamenti (vedi anche parere di precontenzioso dell’AVCP n. 31
dell’11 marzo 2009).
(38) Ad esempio,
un unico documento in corso di validità, richiesto dalla stessa
impresa che esegue la prestazione di fornitura o servizio, può
essere presentato a più amministrazioni per il pagamento della
fornitura di cancelleria.
(39) Come
specificato dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 35/2010 le
verifiche operate dagli Istituti seguono ambiti e procedure diverse
in relazione alle finalità per le quali è stato emesso il DURC
(40) Vedi
Interpello della Direzione Generale per l’attività ispettiva del
Ministero del Lavoro n. 56/2008.
(41) Nel caso in
cui l’impresa sia iscritta ad una Cassa edile non aderente a CNCE e,
quindi, non firmataria della convenzione per il rilascio del DURC
del 15 aprile 2004 tra INAIL, INPS e Associazioni di categoria del
comparto edile maggiormente rappresentative (al momento, le Casse
edili ammesse a rilasciare il DURC sono quelle selezionabili
nell’applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it), la regolarità
deve essere attestata dai tre certificati emessi singolarmente da
INAIL, INPS e Cassa edile cui l’impresa è iscritta.
(42) Ai fini del
rilascio di un’utenza ad “Altre PA” è necessario che tra
l’Amministrazione che richiede l’utenza e gli Istituti previdenziali
vi sia una specifica convenzione/accordo per lo scambio dei dati
contenuti negli archivi informatici, nel rispetto delle disposizioni
in materia di trattamento dei dati (D.Lgs. n. 196/2003) ed
esclusivamente per finalità connesse a funzioni ispettive e/o di
controllo riconosciute per legge all’Amministrazione richiedente.
(43) Articolo 15,
comma 2, del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, come modificato
ed integrato dal Decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 235 per cui
“le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a
razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le
attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di
accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e
delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle
prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui
all'articolo 71”.
(44) Articolo 1,
comma 1, lettera u-ter) del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82,
come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 30 dicembre
2010 n. 235 per cui l’identificazione informatica è “la
validazione dell’insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed
univoco ad un soggetto, che ne consentono l’identificazione nei
sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie
anche al fine di garantire la sicurezza dell’accesso”. Articolo
64, comma 2, del citato Decreto legislativo, per cui “Le
pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in
rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica
anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e
dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano
l’individuazione del soggetto che richiede il servizio”.
(45) Articolo 1,
comma 1, lettera o) del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) per cui
sono amministrazioni procedenti “le amministrazioni e, nei
rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le
dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) ovvero
provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 43”.
(46) Comitato
Tecnico DURC istituito ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione
stipulata in data 15 aprile 2004 da INAIL, INPS e Parti Sociali del
settore dell’edilizia e composto da rappresentanti dei soggetti
firmatari.
(47) Con
riferimento agli accordi per lo scambio tra PA delle informazioni
contenute negli archivi informatici si rammenta il Protocollo
siglato in data 31 luglio 2000 tra l’AVCP e l’INAIL in ordine alla
condivisione delle banche-dati per lo scambio delle informazioni
inerenti gli appalti pubblici ed il Protocollo sottoscritto in data
4 agosto 2010 da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate per lo scambio dati ed
informazioni in materia di attività ispettiva.
(48) Provvedimenti
del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre
2008 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008), del 12 febbraio 2009 (G.U.
n. 45 del 24 febbraio 2009) e del 25 giugno 2009 (G.U. n. 149 del 30
giugno 2009).
(49) Ad esempio,
nel caso di contratti privati di trasporto merci per i quali, ai
sensi dell’art. 1bis del decreto legge n.103 del 6 luglio 2010
(convertito con modificazioni dalla legge n. 127 del 4 agosto 2010)
che ha sostituito il comma 4 dell’art. 83bis del decreto legge n.
112 del 25 giugno 2008 (convertito con modificazioni dalla legge
n. 133 del 6 agosto 2008) “all'atto della conclusione del
contratto, il vettore e' tenuto a fornire al committente
un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non
anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda e' in regola
ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali”.
(50) In ordine al
rilascio della qualificazione di “contraente generale”, se il DURC è
richiesto direttamente dall’impresa può essere utilizzata la
tipologia “Altri usi consentiti dalla legge” riportando,
nell’apposita campo a testo libero, il motivo e la relativa norma di
riferimento (es. articolo 186 codice dei contratti); qualora la
richiesta sia invece effettuata direttamente dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai fini della verifica del requisito
della regolarità contributiva dichiarato dall’impresa, la tipologia
da utilizzare è quella della “verifica autodichiarazione”. Analogo
discorso vale per l’iscrizione all’albo dei fornitori con l’uso
delle tipologie “iscrizione all’albo fornitori” e “verifica
autodichiarazione” nel caso in cui il richiedente sia,
rispettivamente, l’impresa o l’amministrazione procedente.
(51) Ad esempio,
ai fini dell’iscrizione all’Albo dei fornitori, se il DURC è
richiesto dalla ditta, la richiesta dovrà essere inoltrata
attraverso la tipologia “iscrizione Albo fornitori”, mentre se il
DURC è richiesto dalla pubblica amministrazione per l’inserimento di
una ditta all’interno del proprio Albo fornitori la tipologia da
utilizzare è quella della “verifica autodichiarazione” finalizzata
al controllo del requisito della regolarità contributiva dichiarato
dalla ditta.
(52) Articolo
23-ter, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD),
come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235
(53) Articolo 1,
comma 1, lettera p-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(CAD), come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.
235, che recita: “documento analogico: la rappresentazione non
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.
(54) Ai sensi del
D.M. 24 ottobre 2007, il DURC è emesso trascorsi 30 giorni dalla
data della richiesta ovvero, in caso di sospensione ex articolo 7
comma 3, trascorsi 45 giorni dalla richiesta.
(55) Vedi, da
ultimo, Consiglio di Stato, Sezione V, 11 gennaio 2011, Sentenza n.
83 “L’emissione di un DURC incompleto per mancata pronuncia di
uno degli enti tenuti al rilascio non impedisce di ritenere
implicitamente certificata la regolarità, per la parte non
considerata dalla certificazione esplicita, con il compiersi del
termine prescritto per la formazione del silenzio-assenso. D’altra
parte, il concorrente che abbia tempestivamente richiesto il DURC e
si veda rilasciare un documento, privo di accertamenti negativi, ma
incompleto per inerzia di un ente interpellato, non può subire
conseguenze pregiudizievoli a causa dell’inefficienza del medesimo”.
(56) Decreto
ministeriale recante “Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle
gestioni Industria, Artigianato, Terziario, Altre attività e
relative modalità di applicazione”.
(57) Se l’Ente che
ha attivato la funzione di “rettifica” non inserisce il nuovo esito
entro la data di emissione del certificato, il DURC viene rilasciato
con il silenzio-assenso di detto Ente.
(58) Per quanto
riguarda l’INAIL, nel caso di ditta non più iscritta per cessazione
di attività assicurabile, resta fermo che va sempre dichiarata
l’irregolarità, dopo aver chiesto chiarimenti ed invitato alla
regolarizzazione, qualora la verifica riguardi un’attività
assicurabile esercitata successivamente alla data di cessazione
stessa (es. ditta edile cessata il 30.11.2010 per la quale in data
10.3.2011 viene richiesto un DURC per SAL indicando, come data fine
lavori, il 20.2.2011).
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5
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