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   Focus Gazzetta e Bollettini Ufficiali   
INPS - Circolare numero 7 del 20/01/2011

Art.29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito nella legge 8.8.1995, n. 341 e successive modificazioni. Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia. Decreto ministeriale 4 ottobre 2010 (GU n. 290 del 13-12-2010).

Determinazione per l’anno 2010 della misura della riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall’art. 29 c. 2, della  legge 8 agosto 1995, n.341. Istruzioni operative.

 

 

Il D.M. Lavoro/Economia 4 ottobre 2010 (allegato 1) - pubblicato nella G. U. n.290 del 13 dicembre 2010 – ha confermato per l’anno 2010, nella misura dell’11,50 per cento, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del DL n. 244/1995 (legge n. 341/1995).

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per la pratica attuazione di quanto previsto dal sopra citato decreto interministeriale.

 

1.   Caratteristiche della riduzione contributiva - Condizioni di accesso al beneficio.

Il beneficio consiste in una riduzione contributiva - nella misura dell’11,50 per cento - sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per quelli occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.

Relativamente al procedimento per la determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione, si rimanda ai criteri in precedenza illustrati (1).

Le aliquote contributive da considerare sono in vigore, per i diversi settori di attività (Industria e Artigianato), dal 1 gennaio 2010.

A tale proposito, si ricorda che la base di calcolo deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000 e all’art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005 (2); la stessa, deve essere, altresì, determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti (3).

Per espressa previsione di legge, i datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT 1991 dal “45.11” al “45.45.2” (4).

Si osserva, inoltre, che l’agevolazione:

·         compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2010;

·         non trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n 845, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria (5);

·         è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 nonché da quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile.

 

Si ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento, ecc.).

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle precisazioni già fornite (6).

 

Va altresì osservato che - in sede di conversione del decreto legge n. 223/2006 - la legge 4 agosto 2006, n. 248 ha introdotto - all’art. 36-bis, c. 8, - ulteriori requisiti necessari ai fini della fruizione dell’agevolazione in parola, disponendo che i datori di lavoro del settore edile:

 

·         devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili;

·         non devono aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

 

La citata legge n. 248/2006, quindi, contiene di fatto specifiche disposizioni per il settore edile, che si affiancano a quelle previste dall’art. 1, c. 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Tale ultima norma, a decorrere dal 1° gennaio 2008, impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l’obbligo del rispetto del contratto collettivo, nonché il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

In attesa che si attuino le necessarie sinergie con gli altri soggetti coinvolti, ai fini dell’accesso alla riduzione contributiva in argomento, le aziende edili continueranno ad attestare - mediante autodichiarazione - l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente, nonché il possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili. A tal fine, i datori di lavoro si avvarranno dell’apposita dichiarazione di responsabilità (7) che - ove già non trasmessa - dovrà pervenire alla Sede INPS competente per territorio.

Tale dichiarazione – avendo ad oggetto, peraltro, una specifica condizione estranea rispetto a quelle richieste per il rilascio del DURC - è sempre obbligatoriamente dovuta dalle aziende, e vincolante ai fini dell’accesso alla riduzione contributiva in argomento; si osserva al riguardo che, nel caso in cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione, le Sedi dell’Istituto – oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria – procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.

Nei casi di omessa denuncia od omesso versamento delle somme dovute alle Casse edili, continuerà inoltre a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995, convertito in legge n. 341/1995.

 

2. Modalità operative. Compilazione del flusso UniEmens

Ferme restando le condizioni per l’accesso al beneficio illustrate al paragrafo precedente, il riconoscimento della riduzione contributiva, introdotta dall’art. 29, c. 2, del D.L. n. 244/1995, sarà effettuato dalla procedura di controllo del flusso Uniemens, sulla base dei codici statistico contributivi e dei codici di autorizzazione attribuiti alle aziende.

Per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro opereranno come segue:

 

·         determineranno l'ammontare complessivo della riduzione contributiva spettante - ove non già operata (8) - per i periodi di paga pregressi, in ogni caso non anteriori a “gennaio 2010”, e lo esporranno in corrispondenza dell’elemento <SommaACredito> di <CausaleACredito>“L207” di <AltrePartiteACredito> di <Denuncia Aziendale>.

 

Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare (9).

 

 (1) Si veda, in materia, quanto dettagliatamente riportato nell'allegato n. 2 della circolare n. 209/1995.

(2) Si vedano, al riguardo, la circolare n. 52 del 6 marzo 2001, la circolare n. 115 del 10 novembre 2005, la circolare n. 3 del 5 gennaio 2006 e la circolare n. 73 del 19 maggio 2006.

(3) Misure previste dall’art. 10 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall’art. 1, c. 764, della legge n. 296/2006, e dall’art. 8 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo novellato dal c. 766 della legge finanziaria 2007. Si veda il punto 6 della circolare n. 70 del 3 aprile 2007, nonché la circolare n. 4 del 14 gennaio 2008 e il punto 4 del messaggio n. 3506 del 12 febbraio 2009.

(4) Si ricorda che, dal 1 gennaio 2008, vige la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007 – peraltro non ancora operativa negli archivi dell’Istituto - in relazione alla quale si rinvia all’allegato n. 4 della circolare n. 115/2009.

(5) A decorrere dall’anno 2005, è previsto che l’Istituto trasferisca ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, mediante acconti bimestrali, l’intero ammontare del contributo integrativo ex lege n. 845/1978 (0,30%), una volta dedotti i meri costi amministrativi.

(6) Si vedano la circolare n. 209 del 27/7/1995, la circolare n. 269 del 30/10/1995, la circolare n. 9 del 18/1/1997 e la circolare n. 81 del 27/3/1997.

(7) Si rimanda all’allegato n. 3 della circolare n.115/2009.

(8) I datori di lavoro che hanno già operato la riduzione contributiva (cod. “L206”) in relazione a periodi pregressi, non dovranno effettuare, per gli stessi periodi, alcun adempimento. Le Sedi provvederanno a riproporre al calcolo le note di rettifica eventualmente emesse a tale titolo ed a curarne la relativa definizione.

(9) Cfr. deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993.

 
 
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