Regione Marche - Legge Regionale n. 21 del 9 settembre 2011 Disposizioni modificative della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica
Art. 1
(Integrazioni all'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30)
(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30)
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di migliorare la condizione abitativa, la sicurezza sismica dei fabbricati e la prestazione energetica e comunque per le finalità di cui all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti e di quelli in costruzione che al 31 luglio 2011 abbiano completato le strutture portanti come certificato dal direttore dei lavori, nei limiti del 20 per cento del volume, se destinati ad uso residenziale, e del 20 per cento della superficie coperta, se adibiti ad uso diverso. Resta fermo che nei limiti dell'ampliamento non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa comunale vigente. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificate o con struttura completata esistenti al 31 luglio 2011. Il calcolo del 20 per cento del volume esistente, se destinato ad uso residenziale, deve essere riferito al volume complessivo urbanistico effettivo, ossia comprensivo di tutto l'edificato entro e fuori terra, a destinazione sia abitativa che pertinenziale. Il volume o superficie sono quelli risultanti dal titolo abilitativo che ha legittimato l'edificazione. Il calcolo del 20 per cento della superficie coperta, per edifici adibiti ad uso diverso da abitazione, si intende riferito a ciascun livello di costruzione.";
b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: "3. È prevista un'ulteriore premialità del 10 per cento per edifici a destinazione residenziale in relazione all'impegno, da assumersi da parte del proprietario o dell'avente titolo, di realizzare i relativi interventi nel rispetto della tipologia, dei materiali locali tradizionali o delle tecniche costruttive dell'edificio esistente, come certificato da idonea dichiarazione del progettista, da produrre a corredo della DIA.
5. L'ampliamento di cui ai commi 1 e 2 può essere realizzato in sopraelevazione, in contiguità o nell'ambito dell'area di proprietà cui appartiene il fabbricato esistente. Gli ampliamenti in sopraelevazione degli edifici esistenti non configurano la fattispecie di nuova costruzione, al fine del calcolo delle distanze tra edifici ovvero dell'osservanza delle fasce di rispetto, fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa nazionale.";
d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Sono consentiti gli ampliamenti in deroga ai regolamenti locali, in termini di superfici coperte ed altezze massime per i sottotetti nei limiti di raggiungimento delle quote che ne consentono l'agibilità.";
e) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Gli interventi di ampliamento previsti dai commi 1 e 2, con le premialità dei commi 3 e 4, possono essere accompagnati dal mutamento di destinazione d'uso, sia parziale che totale, delle unità immobiliari interessate. La destinazione finale dell'immobile deve garantire il rispetto degli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del D.M. 1444/1968, nonché i parametri minimi previsti dalla legge, anche mediante la realizzazione di parcheggi interrati o seminterrati. I cambi di destinazione d'uso possono essere realizzati anche con esecuzione di opere.";
f) i commi 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti: "10. Anche in zona agricola, come per gli edifici esistenti nelle altre zone omogenee, con l'ampliamento degli edifici esistenti e di quelli in costruzione che abbiano completato la struttura, è consentito mutare la destinazione d'uso dei locali non destinati alla civile abitazione in destinazione d'uso residenziale, a condizione che detti locali abbiano caratteristiche tali da risultare idonei alla civile abitazione secondo quanto previsto dai regolamenti edilizi vigenti. Detta variazione di destinazione d'uso deve realizzarsi senza alcun aumento di volume edificato, a salvaguardia degli aspetti paesaggistici ed ambientali del territorio, ed a condizione che vengano eseguiti sull'edificio esistente - anche limitatamente ai locali interessati dalla variazione della destinazione d'uso - interventi atti a garantire la salubrità e la vivibilità dei locali ed a migliorare la prestazione energetica dell'edificio riducendo le dispersioni termiche in maniera sufficiente per passare dalla classe energetica obbligatoria a quella superiore ed a ridurre il consumo idrico.
(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30)
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. Per l'efficace perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio mediante la demolizione e ricostruzione totale o parziale degli edifici esistenti, anche come sola struttura portante o in corso di demolizione e ristrutturazione, alla data del 31 luglio 2011.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, possono determinare spostamenti rispetto all'area di sedime del fabbricato oggetto di demolizione, purché all'interno dello stesso lotto di proprietà, per conseguire adeguamenti o miglioramenti rispetto alle previsioni e norme dello strumento urbanistico, anche attraverso l'istituto della "cessione di cubatura" di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. L'istituto della cessione può essere applicato anche su aree appartenenti a proprietà diverse e deve essere regolato a mezzo di convenzione.";
(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30)
2. All'articolo 4 della legge regionale n. 30/2009, il comma 3-bis è abrogato.
(Integrazione all'articolo 6 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30)
(Proroga di termine e modifiche all'articolo 11 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30)
2. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 30/2009, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta eccezione per quanto stabilito al comma 11-bis dell'articolo 2 ed al comma 7-bis dell'articolo 3, i Comuni, con motivata deliberazione del consiglio comunale, possono escludere l'applicabilità dei singoli commi di cui agli articoli 2, 3 e 6, in relazione alle singole zone urbanistiche del proprio territorio, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale.".
3. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 30/2009, dopo le parole "anche parzialmente abusivi", sono aggiunte le parole "già definitivamente dichiarati". 4. La facoltà di esclusione di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 30/2009 può essere esercitata dai Comuni entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30)
a) intervenga indifferentemente tra le destinazioni residenziale, direzionale, ricettiva e commerciale;
b) restino assicurate le quantità minime di spazi pubblici riservate alle attività collettive, a verde pubblico, a parcheggi previste per la nuova destinazione dal decreto ministeriale n. 1444/1968 e dallo strumento urbanistico vigente nel comune interessato dall'intervento.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 30/2009, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Si considera mutamento di destinazione d'uso senza opere, ai fini dell'applicazione della presente legge, anche quello richiesto con riferimento ad immobili oggetto di interventi edilizi autorizzati prima del 31 luglio 2011 nell'ambito della destinazione originaria del fabbricato, poiché tali lavori non si considerano connessi al cambio di destinazione d'uso.
2-ter. Sono considerati immobili edificati conformemente allo strumento urbanistico, per i quali è ammessa la richiesta e la relativa procedura, quelli edificati in base a titolo edilizio valido e non annullato o dichiarato illegittimo in virtù di sentenza amministrativa, civile o penale.".
(Integrazioni all'articolo 14 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30)
1-quater. Gli interventi edilizi di cui al comma precedente, ove riportino l'esito favorevole della conferenza di servizi, sono attuati mediante la presentazione di DIA.".
(Abrogazione di comma all'articolo 16 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30)
(Entrata in vigore)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.