Art. 1 -
Modifica all’articolo 2
della
legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 “Intervento
regionale a sostegno del
settore edilizio e per
favorire l'utilizzo
dell'edilizia sostenibile e
modifiche alla
legge regionale 12 luglio
2007, n. 16 in materia
di barriere architettoniche”
e successive modificazioni.
Art. 2 -
Modifica all’articolo 3
della
legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 “Intervento
regionale a sostegno del
settore edilizio e per
favorire l'utilizzo
dell'edilizia sostenibile e
modifiche alla
legge regionale 12 luglio
2007, n. 16 in materia
di barriere architettoniche”
e successive modificazioni.
1. Al comma 2 dell’articolo
3 della
legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 dopo le
parole “sono
consentiti interventi
di” è soppressa la
parola “integrale”,
dopo le parole
“demolizione e
ricostruzione” sono
inserite le parole
“anche parziali”,
dopo le parole “40
per cento del volume”
è soppressa la parola
“esistente” ed è
inserita la parola
“demolito”, dopo le
parole “ superficie
coperta” è inserita
la parola “demolita”.
Art. 3 -
Modifica all’articolo 5
della
legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 “Intervento
regionale a sostegno del
settore edilizio e per
favorire l'utilizzo
dell'edilizia sostenibile e
modifiche alla
legge regionale 12 luglio
2007, n. 16 in materia
di barriere architettoniche”
e successive modificazioni e
disposizioni applicative.
1. Nella rubrica dell’articolo
5 della
legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 dopo le
parole “solari e
fotovoltaici” sono
inserite le parole “e
di altri sistemi di
captazione delle
radiazioni solari”.
2. Il comma 1
dell’articolo 5 della
legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 è
sostituito dal seguente:
omissis (3)
3. Al comma 2
dell’articolo 5 della
legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 le
parole “Le pensiline
e le tettoie di cui al
comma 1 e gli impianti
aderenti, non aderenti,
integrati e non
integrati con potenza di
picco non superiore a
6KW;” sono
sostituite dalle parole
“Le strutture e gli
impianti di cui al comma
1”.
4. Al comma 3
dell’articolo 5 della
legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 le
parole “delle
pensiline e tettoie “
sono sostituite dalle
parole “delle
strutture e degli
impianti”.
5. Al comma 5
dell’articolo 2 della
legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 le
parole “Kwh” sono
sostituite con le parole
“Kw”.
6. La Giunta regionale,
entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore
della presente legge,
integra il provvedimento
di cui al comma 3
dell’articolo 5 della
legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 con
riferimento alla lettera
a) del comma 1 del
medesimo articolo 5,
come modificato dalla
presente legge.
Art. 4 -
Modifica all’articolo 7
della
legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 “Intervento
regionale a sostegno del
settore edilizio e per
favorire l'utilizzo
dell'edilizia sostenibile e
modifiche alla
legge regionale 12 luglio
2007, n. 16 in materia
di barriere architettoniche”
e successive modificazioni.
Art. 5 -
Modifica all’articolo 8
della
legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 “Intervento
regionale a sostegno del
settore edilizio e per
favorire l'utilizzo
dell'edilizia sostenibile e
modifiche alla
legge regionale 12 luglio
2007, n. 16 in materia
di barriere architettoniche”
e successive modificazioni.
Art. 6 -
Modifica all’articolo 9
della
legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 “Intervento
regionale a sostegno del
settore edilizio e per
favorire l'utilizzo
dell'edilizia sostenibile e
modifiche alla
legge regionale 12 luglio
2007, n. 16 in materia
di barriere architettoniche”
e successive modificazioni.
1. Alla lettera a) del
comma 1 dell’articolo
9 della
legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 sono
aggiunte alla fine le
seguenti parole “,
salvo che per gli
edifici che risultino
privi di grado di
protezione, ovvero con
grado di protezione di
demolizione e
ricostruzione, di
ristrutturazione o
sostituzione edilizia,
di ricomposizione
volumetrica o
urbanistica, anche se
soggetti a piano
urbanistico attuativo. I
comuni possono
deliberare, entro il 30
novembre 2011, se e con
quali modalità
consentire detti
interventi; decorso
inutilmente tale termine
gli interventi sono
realizzabili in tutto il
centro storico
limitatamente alla prima
casa di abitazione, così
come definita dall’articolo
8 della
legge regionale 9
ottobre 2009, n. 26
“Modifica di leggi
regionali in materia
urbanistica ed
edilizia”, come
modificato dalla
presente legge. Restano
fermi i limiti massimi
previsti dall’articolo
8, primo comma, n. 1),
del decreto ministeriale
n. 1444 del 1968 e
successive
modificazioni;”.
2. Il comma 2
dell’articolo 9 della
legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 è
sostituito dai seguenti
commi:
omissis (6)
3. Al comma 9
dell’articolo 9 della
legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 dopo le
parole “È comunque
ammesso” sono
aggiunte le parole “,
anche negli edifici
ricadenti nei centri
storici di cui
all’articolo 2 del
decreto ministeriale n.
1444 del 1968 non
sottoposti al vincolo di
cui al comma 1, lettera
b),”.
Art. 7 -
Modifica all’articolo 8
della
legge regionale 9 ottobre
2009, n. 26 “Modifica di
leggi regionali in materia
urbanistica ed edilizia”.
Art. 8 -
Proroga del termine di cui
all’articolo 9, comma 7,
della
legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 “Intervento
regionale a sostegno del
settore edilizio e per
favorire l'utilizzo
dell'edilizia sostenibile e
modifiche alla
legge regionale 12 luglio
2007, n. 16 in materia
di barriere architettoniche”
e successive modificazioni e
disposizioni applicative.
1. Il termine di
ventiquattro mesi di cui
all’articolo
9, comma 7, della
legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 , per la
presentazione delle
istanze relative agli
interventi di cui agli
articoli 2,
3 e
4 della
legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 , così
come modificati dalla
presente legge, è
prorogato al 30 novembre
2013.
2. Con l’entrata in
vigore della presente
legge non trovano
applicazione le
deliberazioni adottate
dai comuni ai sensi
dell’articolo 9, comma
5, della
legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 .
3. Le disposizioni di
cui alla
legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 , come
modificate dalla
presente legge, si
applicano sin
dall’entrata in vigore
della presente legge,
salvo quanto previsto
dal comma 4.
4. I comuni entro il 30
novembre 2011 possono
deliberare, fermo
restando quanto previsto
dall’articolo 9, comma
1, lettera a), della
legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 , come
modificato dalla
presente legge, sulla
base di specifiche
valutazioni di carattere
urbanistico, edilizio,
paesaggistico ed
ambientale, se e con
quali eventuali limiti e
modalità applicare la
normativa di cui agli
articoli 2 e
3 della
legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 , come
modificati dalla
presente legge, con
riferimento a:
a) edifici residenziali
non destinati a prima
casa di abitazione, così
come definita dall’articolo
8 della
legge regionale 9
ottobre 2009, n. 26
, come modificato dalla
presente legge;
b) strutture ricettive
di cui agli
articoli 22 e
25 della
legge regionale 4
novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi
regionali in materia di
turismo” e successive
modificazioni;
c) edifici produttivi;
d) edifici
commerciali-direzionali.
5. Decorso inutilmente
il termine di cui al
comma 4, gli
articoli 2 e
3 della
legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 , come
modificati dalla
presente legge, trovano
integrale applicazione.
6. Gli interventi di cui
agli articoli
2,
3 e
4, della
legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 , come
modificati dalla
presente legge, sono
consentiti una sola
volta anche se possono
essere realizzati in più
fasi, fino al
raggiungimento degli
incrementi volumetrici e
delle superfici
complessivamente
previsti.
7. Fermo restando quanto
previsto dal comma 6,
gli interventi di cui
agli
articoli 2 e
4 della
legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 , come
modificati dalla
presente legge, sono
consentiti sugli edifici
esistenti alla data di
entrata in vigore della
presente legge ovvero su
quelli il cui progetto,
o richiesta di titolo
abilitativo edilizio,
siano stati presentati
al comune entro il 31
maggio 2011.
Art. 9 -
Modifica all’articolo 10
della
legge regionale 12 luglio
2007, n. 16
“Disposizioni generali in
materia di eliminazione
delle barriere
architettoniche” e
dell’articolo 12 della
legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 “Intervento
regionale a sostegno del
settore edilizio e per
favorire l’utilizzo
dell’edilizia sostenibile e
modifiche alla
legge regionale 12 luglio
2007, n. 16 in materia
di barriere architettoniche”
e disposizioni transitorie.
1. Al comma 1 dell’articolo
10 della
legge regionale 12
luglio 2007, n. 16 ,
dopo le parole
“riconosciuti invalidi”
sono aggiunte le
seguenti parole “con
impedimento permanente
alla deambulazione”
e le parole “, o
riconosciuti con una
invalidità civile
superiore al 75 per
cento ai sensi della
legge 15 ottobre 1990,
n. 295 “Modifiche ed
integrazioni
all’articolo 3 del
decreto legge 30 maggio
1988, n. 173,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge 26 luglio 1988, n.
291, e successive
modificazioni, in
materia di revisione
delle categorie delle
minorazioni e malattie
invalidanti” sono
soppresse.
2. Il comma 1
dell’articolo 12 della
legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 , è
abrogato.
Art. 10 -
Disposizioni in materia di
autorizzazione di impianti
solari e fotovoltaici.
1. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo
4 della
legge regionale 18 marzo
2011, n. 7 “Legge
finanziaria regionale
per l'esercizio 2011”,
rientra nella competenza
dei comuni il rilascio
dell’autorizzazione
unica per
l’installazione di
impianti solari e
fotovoltaici, integrati
e non integrati con
potenza di picco fino ad
1 megawatt (mw), ivi
comprese le opere di
connessione alla rete
elettrica, con le
procedure di cui
all’articolo 6 del
decreto legislativo 3
marzo 2011 n. 28
“Attuazione della
direttiva 2009/28/CE
sulla promozione
dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili,
recante modifica e
successiva abrogazione
delle direttive
2001/77/CE e
2003/30/CE”. Ai comuni
spettano gli introiti
derivanti dal pagamento
degli oneri istruttori
di cui all’articolo 4,
comma 4, della
legge regionale 18 marzo
2011, n. 7 . I
comuni trasmettono alla
Regione, con frequenza
semestrale, l’elenco
delle autorizzazioni
uniche rilasciate per la
realizzazione degli
impianti fotovoltaici
con l’indicazione del
tipo di impianto e della
localizzazione.
2. Le richieste di
autorizzazione unica
presentate in Regione,
alla data di entrata in
vigore della presente
legge, sono rilasciate
dalla Regione medesima,
salvo quelle per le
quali sia stata
comunicata al
richiedente la carenza
dei contenuti minimi di
cui agli articoli 13,
13.1, 13.2 e 13.3
dell’Allegato “Linee
guida per il
procedimento di cui
all'articolo 12 del
decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387
per l'autorizzazione
alla costruzione e
all'esercizio di
impianti di produzione
di elettricità da fonti
rinnovabili nonché linee
guida tecniche per gli
impianti stessi” del
decreto ministeriale 10
settembre 2010, “Linee
guida per
l'autorizzazione degli
impianti alimentati da
fonti rinnovabili” , che
sono trasmesse al comune
competente ai sensi del
comma 1.
3. Al fine di rendere
omogenea la
predisposizione delle
domande e della
documentazione
necessaria per il
rilascio
dell’autorizzazione di
cui al comma 1, entro
trenta giorni
dall’entrata in vigore
della presente legge, la
Giunta regionale adotta
e trasmette ai comuni
gli schemi di
modulistica.
Art. 11 -
Modifica all’articolo 20
della
legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 “Norme per
il governo del territorio e
in materia di paesaggio” e
successive modificazioni e
disposizioni transitorie.
Art. 12 -
Dichiarazione di urgenza.
1. La presente legge è
dichiarata urgente ai
sensi dell'articolo
44 dello Statuto ed
entra in vigore il
giorno successivo alla
data della sua
pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale
della Regione del
Veneto.
Note
SOMMARIO
-
Legge
regionale 8 luglio 2011,
n. 13
(BUR n. 50/2011)
-
MODIFICHE
ALLA
LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO
2009, n. 14
“INTERVENTO REGIONALE A
SOSTEGNO DEL SETTORE
EDILIZIO E PER FAVORIRE
L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA
SOSTENIBILE E MODIFICHE
ALLA
LEGGE REGIONALE 12
LUGLIO 2007, n. 16
IN MATERIA DI BARRIERE
ARCHITETTONICHE” E
SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI, ALLA
LEGGE REGIONALE 23
APRILE 2004, n. 11
“NORME PER IL GOVERNO
DEL TERRITORIO E IN
MATERIA DI PAESAGGIO” E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
E DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI
AUTORIZZAZIONI DI
IMPIANTI SOLARI E
FOTOVOLTAICI
-
-
Art.
1 - Modifica
all’articolo 2 della
legge regionale 8
luglio 2009, n. 14
“Intervento
regionale a sostegno
del settore edilizio
e per favorire
l'utilizzo
dell'edilizia
sostenibile e
modifiche alla
legge regionale 12
luglio 2007, n. 16
in materia di
barriere
architettoniche” e
successive
modificazioni.
-
Art.
2 - Modifica
all’articolo 3 della
legge regionale 8
luglio 2009, n. 14
“Intervento
regionale a sostegno
del settore edilizio
e per favorire
l'utilizzo
dell'edilizia
sostenibile e
modifiche alla
legge regionale 12
luglio 2007, n. 16
in materia di
barriere
architettoniche” e
successive
modificazioni.
-
Art.
3 - Modifica
all’articolo 5 della
legge regionale 8
luglio 2009, n. 14
“Intervento
regionale a sostegno
del settore edilizio
e per favorire
l'utilizzo
dell'edilizia
sostenibile e
modifiche alla
legge regionale 12
luglio 2007, n. 16
in materia di
barriere
architettoniche” e
successive
modificazioni e
disposizioni
applicative.
-
Art.
4 - Modifica
all’articolo 7 della
legge regionale 8
luglio 2009, n. 14
“Intervento
regionale a sostegno
del settore edilizio
e per favorire
l'utilizzo
dell'edilizia
sostenibile e
modifiche alla
legge regionale 12
luglio 2007, n. 16
in materia di
barriere
architettoniche” e
successive
modificazioni.
-
Art.
5 - Modifica
all’articolo 8 della
legge regionale 8
luglio 2009, n. 14
“Intervento
regionale a sostegno
del settore edilizio
e per favorire
l'utilizzo
dell'edilizia
sostenibile e
modifiche alla
legge regionale 12
luglio 2007, n. 16
in materia di
barriere
architettoniche” e
successive
modificazioni.
-
Art.
6 - Modifica
all’articolo 9 della
legge regionale 8
luglio 2009, n. 14
“Intervento
regionale a sostegno
del settore edilizio
e per favorire
l'utilizzo
dell'edilizia
sostenibile e
modifiche alla
legge regionale 12
luglio 2007, n. 16
in materia di
barriere
architettoniche” e
successive
modificazioni.
-
Art.
7 - Modifica
all’articolo 8 della
legge regionale 9
ottobre 2009, n. 26
“Modifica di leggi
regionali in materia
urbanistica ed
edilizia”.
-
Art.
8 - Proroga del
termine di cui
all’articolo 9,
comma 7, della
legge regionale 8
luglio 2009, n. 14
“Intervento
regionale a sostegno
del settore edilizio
e per favorire
l'utilizzo
dell'edilizia
sostenibile e
modifiche alla
legge regionale 12
luglio 2007, n. 16
in materia di
barriere
architettoniche” e
successive
modificazioni e
disposizioni
applicative.
-
Art.
9 - Modifica
all’articolo 10
della
legge regionale 12
luglio 2007, n. 16
“Disposizioni
generali in materia
di eliminazione
delle barriere
architettoniche” e
dell’articolo 12
della
legge regionale 8
luglio 2009, n. 14
“Intervento
regionale a sostegno
del settore edilizio
e per favorire
l’utilizzo
dell’edilizia
sostenibile e
modifiche alla
legge regionale 12
luglio 2007, n. 16
in materia di
barriere
architettoniche” e
disposizioni
transitorie.
-
Art.
10 - Disposizioni in
materia di
autorizzazione di
impianti solari e
fotovoltaici.
-
Art.
11 - Modifica
all’articolo 20
della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11
“Norme per il
governo del
territorio e in
materia di
paesaggio” e
successive
modificazioni e
disposizioni
transitorie.
-
Art.
12 - Dichiarazione
di urgenza.
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