DETERMINAZIONE N.12/2000 del 7 marzo 2000
Concessione di
lavori pubblici e attività di progettazione Art. 19, comma 1 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
A seguito di
segnalazione dellOrdine degli architetti di Roma, venivano svolti accertamenti, in
merito allaffidamento da parte del comune di Roma dellincarico di
progettazione relativo alla realizzazione del mercato di Ponte Milvio. In data 20 gennaio
2000 erano sentiti il dott. Adriano Audizi, ling. Mauro Olivieri per il Comune di
Roma e lavv.to Carlo Tardella per lOrdine degli Ingegneri. Va premesso che
lesame della fattispecie, invero particolare, consente però di individuare criteri
generali riferiti è quel che più conta al testo ora vigente dellart.
19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 in materia di concessione di lavori pubblici. La
concessione costituisce, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dellart. 19 cit.,
assieme allappalto, la modalità esclusiva con cui possono essere realizzati i
lavori previsti dalla legge (salvi quelli in economia di cui al successivo art. 24 di cui
al comma 6) e deve avere le caratteristiche di cui al successivo comma 2 dello stesso art.
19.In particolare, deve avere ad oggetto la progettazione definitiva, la
progettazione esecutiva e lesecuzione dei lavori pubblici nonché la loro gestione
funzionale ed economica e deve prevedere che la controprestazione a favore del
concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare
economicamente tutti i lavori realizzati. E regola, pertanto, che la
concessione comprenda laffidamento anche della redazione della progettazione
definitiva e comunque della progettazione esecutiva; e tanto sulla base, e della norma
prima riportata e del disposto di cui al comma 2, del successivo art. 20 secondo il quale
un progetto preliminare deve essere posto a base della gara per la scelta del
concessionario. Si tratta, peraltro, di progetto preliminare per così dire arricchito di
ulteriori elementi quali indicati nel detto comma per corrispondere ad esigenze che
possano trovare giustificazioni solo nelle scelte e nellattività della pubblica
amministrazione. Ne segue che non è oggi consentita una operazione che limiti
lintervento del concessionario solo alle fasi della esecuzione dellopera e
della sua gestione, con acquisizione, in proprio, da parte della stazione appaltante di
tutta la elaborazione progettuale. E anche da tener presente che si ha preclusione
del ricorso allistituto della concessione nel caso in cui vi sia un concorso
pubblico al finanziamento dei lavori in misura maggiore del 50%, dato che ne risulterebbe
violata la prescrizione riguardante lequilibrio che la gestione da parte del
concessionario dellopera deve realizzare rispetto agli oneri di esecuzione.
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