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   Normativa Appalti di Opere  

DETERMINAZIONE N.12/2000 del 7 marzo 2000

“Concessione di lavori pubblici e attività di progettazione” Art. 19, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

A seguito di segnalazione dell’Ordine degli architetti di Roma, venivano svolti accertamenti, in merito all’affidamento da parte del comune di Roma dell’incarico di progettazione relativo alla realizzazione del mercato di Ponte Milvio. In data 20 gennaio 2000 erano sentiti il dott. Adriano Audizi, l’ing. Mauro Olivieri per il Comune di Roma e l’avv.to Carlo Tardella per l’Ordine degli Ingegneri. Va premesso che l’esame della fattispecie, invero particolare, consente però di individuare criteri generali riferiti – è quel che più conta – al testo ora vigente dell’art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 in materia di concessione di lavori pubblici. La concessione costituisce, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 19 cit., assieme all’appalto, la modalità esclusiva con cui possono essere realizzati i lavori previsti dalla legge (salvi quelli in economia di cui al successivo art. 24 di cui al comma 6) e deve avere le caratteristiche di cui al successivo comma 2 dello stesso art. 19.In particolare, deve avere ad oggetto “la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori pubblici nonché la loro gestione funzionale ed economica” e deve prevedere che “la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati”. E’ regola, pertanto, che la concessione comprenda l’affidamento anche della redazione della progettazione definitiva e comunque della progettazione esecutiva; e tanto sulla base, e della norma prima riportata e del disposto di cui al comma 2, del successivo art. 20 secondo il quale un progetto preliminare deve essere posto a base della gara per la scelta del concessionario. Si tratta, peraltro, di progetto preliminare per così dire arricchito di ulteriori elementi quali indicati nel detto comma per corrispondere ad esigenze che possano trovare giustificazioni solo nelle scelte e nell’attività della pubblica amministrazione. Ne segue che non è oggi consentita una operazione che limiti l’intervento del concessionario solo alle fasi della esecuzione dell’opera e della sua gestione, con acquisizione, in proprio, da parte della stazione appaltante di tutta la elaborazione progettuale. E’ anche da tener presente che si ha preclusione del ricorso all’istituto della concessione nel caso in cui vi sia un concorso pubblico al finanziamento dei lavori in misura maggiore del 50%, dato che ne risulterebbe violata la prescrizione riguardante l’equilibrio che la gestione da parte del concessionario dell’opera deve realizzare rispetto agli oneri di esecuzione.

 

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