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   Normativa Appalti di Opere  

DETERMINAZIONE N.13/2000 dell’8 marzo 2000

“Affidamenti di incarichi di progettazione a più professionisti”

Con nota del 29 dicembre 1999, il Comune di Monopoli prospettava un problema insorto in sede di applicazione dell’art. 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. Il problema risulta avere un rilievo e portata diffusa, per cui è funzionale un intervento dell’Autorità.

A norma del disposto di cui all’art. 17, comma 1 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, gli incarichi esterni di progettazione, direzione lavori ed attività di supporto alle attività del responsabile del procedimento possono essere affidati a “liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni”, “società di professionisti”, “società di ingegneria”, relativi “raggruppamenti temporanei”. Ciò comporta che affidamenti collettivi a più professionisti di un unico incarico sono consentiti nella sola ipotesi in cui gli stessi abbiano dato vita ad una società, ovvero ad un raggruppamento, o comunque abbiano realizzato una forma di associazione del tipo previsto dall’art. 1 della legge n. 1815/1939 in precedenza indicata. A tale conclusione si perviene sulla base, innanzitutto, del criterio letterale di interpretazione, non potendosi ritenere espletato da “singoli” professionisti un incarico conferito congiuntamente ad una pluralità di essi. Allo stesso risultato conduce, poi, anche l’interpretazione logico sistematica, in considerazione della riconosciuta caratterizzazione personale ed individuale della prestazione inerente alle tradizionali professioni liberali; caratterizzazione, derogata nei soli casi in cui l’attività di progettazione venga svolta non singolarmente, ma a mezzo di una organizzazione (società o raggruppamento o associazione in precedenza individuati) ma che trova nuova valorizzazione nella regola secondo cui l’incarico deve essere concretamente espletato da singolo professionista che, con la sottoscrizione del progetto, se ne assume la responsabilità (comma 8 indicato art. 17). Infine, il rinvio - con riferimento ai raggruppamenti di professionisti - effettuato dalla lett. g. del comma 1 dell’art. 17 indicato, alla disciplina di cui al precedente art. 13 consente di ritenere, ai sensi del relativo comma 5, che alla riunione dei concorrenti, appunto in raggruppamento, si possa pervenire anche successivamente alla formulazione delle offerte e sempre che nelle offerte stesse venga assunto l’impegno da parte di ciascuno offerente che, in caso di aggiudicazione della gara, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza di uno di essi nei confronti della committenza. Conclusivamente, nel caso un incarico di progettazione si intenda conferire a due o più professionisti, questi prima della presentazione delle offerte e comunque successivamente devono assumere l’impegno sopra precisato.

 

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