DETERMINAZIONE N.13/2000 dell8 marzo 2000
Affidamenti di
incarichi di progettazione a più professionisti
Con nota del 29 dicembre 1999, il Comune di
Monopoli prospettava un problema insorto in sede di applicazione dellart. 17, comma
1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. Il problema risulta
avere un rilievo e portata diffusa, per cui è funzionale un intervento
dellAutorità.
A norma del disposto di cui allart. 17,
comma 1 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, gli
incarichi esterni di progettazione, direzione lavori ed attività di supporto alle
attività del responsabile del procedimento possono essere affidati a liberi
professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815
e successive modificazioni, società di professionisti, società
di ingegneria, relativi raggruppamenti temporanei. Ciò comporta che
affidamenti collettivi a più professionisti di un unico incarico sono consentiti nella
sola ipotesi in cui gli stessi abbiano dato vita ad una società, ovvero ad un
raggruppamento, o comunque abbiano realizzato una forma di associazione del tipo previsto
dallart. 1 della legge n. 1815/1939 in precedenza indicata. A tale conclusione si
perviene sulla base, innanzitutto, del criterio letterale di interpretazione, non
potendosi ritenere espletato da singoli professionisti un incarico conferito
congiuntamente ad una pluralità di essi. Allo stesso risultato conduce, poi, anche
linterpretazione logico sistematica, in considerazione della riconosciuta
caratterizzazione personale ed individuale della prestazione inerente alle tradizionali
professioni liberali; caratterizzazione, derogata nei soli casi in cui lattività di
progettazione venga svolta non singolarmente, ma a mezzo di una organizzazione (società o
raggruppamento o associazione in precedenza individuati) ma che trova nuova valorizzazione
nella regola secondo cui lincarico deve essere concretamente espletato da singolo
professionista che, con la sottoscrizione del progetto, se ne assume la responsabilità
(comma 8 indicato art. 17). Infine, il rinvio - con riferimento ai raggruppamenti di
professionisti - effettuato dalla lett. g. del comma 1 dellart. 17 indicato, alla
disciplina di cui al precedente art. 13 consente di ritenere, ai sensi del relativo comma
5, che alla riunione dei concorrenti, appunto in raggruppamento, si possa pervenire anche
successivamente alla formulazione delle offerte e sempre che nelle offerte stesse venga
assunto limpegno da parte di ciascuno offerente che, in caso di aggiudicazione della
gara, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza di uno di essi nei
confronti della committenza. Conclusivamente, nel caso un incarico di progettazione si
intenda conferire a due o più professionisti, questi prima della presentazione delle
offerte e comunque successivamente devono assumere limpegno sopra precisato.
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