Info Appalti - Gli Appalti in un Click - Normativa appalti - gare - appalti - news appalti - consulenza appalti
   Normativa Appalti di Opere  

DETERMINAZIONE N.14/2000 del 30 marzo 2000

“Organo comunale competente ad approvare il progetto preliminare”

Il Comune di Pieve a Nievole ha sottoposto all’Autoritą per la vigilanza sui lavori pubblici un quesito circa l’esatta individuazione dell’organo comunale competente ad approvare il progetto preliminare.

La questione ha valenza generale e richiede un’apposita determinazione.
Va preliminarmente ricordato che l’articolo 4, comma 2, della legge 415/98 ha sostituito la lettera b) del comma 2 dell’articolo 32 della legge 142/90 stabilendo che rientrano nella competenza del Consiglio comunale “ i programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie”.
Pertanto, mentre nella stesura precedente alla novella suindicata, l’approvazione dei progetti preliminari era espressamente attribuita al Consiglio, nella attuale stesura detta competenza non č stata espressamente prevista.
Essendo le competenze consiliari tipiche e nominate, ne discende che il legislatore ha voluto espressamente trasferire alla Giunta la competenza ad approvare i progetti preliminari, organo cui competono gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, della legge 142/90. Questo allo stato attuale della legislazione. Se questa interpretazione sarą suscettibile di modifiche andrą valutata alla luce di quanto dispone l’art.14 della legge 109/94 e successive modificazioni, recante la disciplina della programmazione delle opere pubbliche (che subordina l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale, la cui approvazione rientra tra le competenze del Consiglio comunale, alla preventiva approvazione del progetto preliminare) solo quando sarą emanato il decreto del Ministero dei lavori pubblici previsto dall’art. 14, comma 11 della legge 109/94 e successive modificazioni. L’approvazione dei progetti preliminari č oggi deferita alla Giunta comunale, organo cui compete deliberare nelle materie diverse da quelle che per espressa previsione normativa siano attribuite al Consiglio.

 

Studio NET Tutto il materiale in questo sito e' © 2000 Studio NET