DETERMINAZIONE N.14/2000 del 30 marzo 2000
Organo comunale
competente ad approvare il progetto preliminare
Il Comune di Pieve a Nievole ha sottoposto
allAutoritą per la vigilanza sui lavori pubblici un quesito circa lesatta
individuazione dellorgano comunale competente ad approvare il progetto preliminare.
La questione ha valenza generale e richiede
unapposita determinazione.
Va preliminarmente ricordato che larticolo 4, comma 2, della legge 415/98 ha
sostituito la lettera b) del comma 2 dellarticolo 32 della legge 142/90 stabilendo
che rientrano nella competenza del Consiglio comunale i programmi, le relazioni
revisionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e lelenco
annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i
conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali
per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette
materie.
Pertanto, mentre nella stesura precedente alla novella suindicata, lapprovazione dei
progetti preliminari era espressamente attribuita al Consiglio, nella attuale stesura
detta competenza non č stata espressamente prevista.
Essendo le competenze consiliari tipiche e nominate, ne discende che il legislatore ha
voluto espressamente trasferire alla Giunta la competenza ad approvare i progetti
preliminari, organo cui competono gli atti di amministrazione che non siano riservati
dalla legge al Consiglio, ai sensi dellart. 35, comma 2, della legge 142/90. Questo
allo stato attuale della legislazione. Se questa interpretazione sarą suscettibile di
modifiche andrą valutata alla luce di quanto dispone lart.14 della legge 109/94 e
successive modificazioni, recante la disciplina della programmazione delle opere pubbliche
(che subordina linclusione di un lavoro nellelenco annuale, la cui
approvazione rientra tra le competenze del Consiglio comunale, alla preventiva
approvazione del progetto preliminare) solo quando sarą emanato il decreto del Ministero
dei lavori pubblici previsto dallart. 14, comma 11 della legge 109/94 e successive
modificazioni. Lapprovazione dei progetti preliminari č oggi deferita alla Giunta
comunale, organo cui compete deliberare nelle materie diverse da quelle che per espressa
previsione normativa siano attribuite al Consiglio.
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