DETERMINAZIONE N. 16/2000 del 5 aprile 2000
Perizia di variante in
sanatoria.
Illegittimità.Art. 25, comma 1, lett.a) legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni.
Con nota del 4 gennaio 2000, alcuni consiglieri
del comune di Calcinato (Brescia) denunciavano a questa Autorità presunte
irregolarità commesse dalla amministrazione e relative a lavori di completamento ed
adeguamento dellasilo nido comunale. In particolare, veniva fatto riferimento alla
delibera di giunta n. 544, del 14 dicembre 1999, relativa alla approvazione con
immediata esecutività di una perizia suppletiva e di variante in sanatoria. Al riguardo
era dato, tra laltro, rilevare che la perizia indicata era stata approvata nel
presupposto che, durante lesecuzione dei lavori, si era riscontrata la necessità,
derivante dal numero di domande di iscrizione pervenute allamministrazione
successivamente allapprovazione del progetto, di ampliare la ricettività
dellasilo; di tal che gli ulteriori lavori, per il complessivo importo di lire
53.900.000, erano stati eseguiti in corso dopera in considerazione della
imprevedibilità dellindicato evento e stante la necessità di rispettare i tempi di
consegna previsti al fine di non interrompere un servizio pubblico importante ed
improrogabile. I maggiori lavori consistevano nella realizzazione di un vialetto di
accesso carrabile, nellampliamento della cucina, in una nuova distribuzione interna
dei locali ed ulteriori piccole opere. Sussiste, nella fattispecie, violazione del
disposto di cui allart. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni che esclude la possibilità del ricorso a variazioni progettuali non
previamente approvate dalla stazione appaltante. Ciò è sufficiente affermare senza che
occorra valutare lulteriore violazione dellart. 35 del decreto legislativo
77/1995 relativo alla contabilizzazione dei lavori di somma urgenza, quando la
regolarizzazione non sia intervenuta nel termine previsto di giorni trenta. Né a
giustificare detta violazione del preciso precetto della legge quadro sui lavori pubblici
può valere largomento della mancanza di ogni altra soluzione, in quanto per
soddisfare lesigenza prospettata dalla giunta comunale, si sarebbe potuto procedere
ad affidamento dei nuovi lavori a trattativa privata ai sensi del disposto di cui
allart. 24, comma 1, lett. a) dellindicata legge n. 109/1994 il quale, per i
lavori di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, consente di ricorrere alla
trattativa privata, tra laltro, senza necessità di preventiva gara informale, nel
caso di sussistenza di una situazione di urgenza.
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