DETERMINAZIONE n. 17/2000 del 5 aprile 2000
Concorso di
progettazione autonomia delle fasi di selezione
Il Consiag - (Consorzio Intercomunale Acqua, Gas
e Pubblici Servizi di Prato) - ha proceduto ai sensi del D. lgs 17 marzo 1995, n. 157 alla
pubblicazione di bando per laffidamento di incarico di progettazione secondo le
modalità della licitazione privata ed ha identificato due successive fasi di
selezione per laggiudicazione del servizio:
- la prima per la selezione dei 10 raggruppamenti o
dei singoli professionisti collocatisi utilmente in graduatoria dopo lattribuzione
del punteggio previsto nei criteri di valutazione;
- la seconda relativa allattribuzione
dellincarico al concorrente la cui proposta progettuale verrà ritenuta valida dopo
lattribuzione del punteggio previsto nei criteri di valutazione;
Il C.S.P.E. ha segnalato la non corretta
applicazione del citato D. lgs 157/95 nella definizione del suddetto bando di concorso,
stante la commistione tra i criteri valutativi previsti per la prima fase di selezione e
quelli previsti per la seconda fase di aggiudicazione. Il bando in esame è stato
predisposto seguendo le modalità previste dal D.lgs 157/95 per le licitazioni private; in
quanto, essendo il costo presunto dellopera di L. 50 mld, era possibile prevedere
che il corrispettivo per lincarico di progettazione superasse la soglia dei 200.000
ECU. Gli elementi richiesti per la fase di prequalifica (ricerche, mostre,
riconoscimenti, pubblicazioni), progettazioni svolte nellultimo decennio, modalità
di organizzazione per lespletamento dellincarico e strumentazioni o
attrezzature utilizzate, sono i requisiti previsti dallart.14 del citato D. lgs
157/95 per la dimostrazione della capacità tecnica del concorrente; requisiti che ai
sensi dellart.22 dello stesso decreto legislativo valgono per lammissione dei
candidati alla fase di presentazione delle offerte nelle licitazioni private. Per quanto
concerne i criteri fissati per lanzidetta seconda fase, la previsione del bando
secondo cui la graduatoria finale è data dalla somma dei punteggi, non inferiore a punti
90, riportati dai concorrenti in ciascuna delle distinte fasi della procedura, quella di
prequalificazione e quella di valutazione del progetto in concorso, dà origine ad una
procedura caratterizzata dalla sostanziale commistione delle suddette fasi,
concettualmente e funzionalmente distinte. Tale procedura contraddice al fondamento del
concorso di progettazione e risulta non conforme al principio della trasparenza
dellazione amministrativa. Va quindi confermato il principio indicato nellatto
di determinazione n. 6 dell8 novembre 1999, di separatezza tra la fase della
qualificazione e quella della valutazione dellofferta; principio tanto più valido
per la procedura del concorso di progettazione la quale è diretta alla scelta della
migliore tra le prestazioni già rese e offerte alla valutazione
dellamministrazione, anziché allindividuazione del concorrente più idoneo a
rendere, alle migliori condizioni, la futura prestazione.
|