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   Normativa Appalti di Opere  

DETERMINAZIONE n. 17/2000 del 5 aprile 2000

“Concorso di progettazione – autonomia delle fasi di selezione”

Il Consiag - (Consorzio Intercomunale Acqua, Gas e Pubblici Servizi di Prato) - ha proceduto ai sensi del D. lgs 17 marzo 1995, n. 157 alla pubblicazione di bando per l’affidamento di incarico di progettazione secondo le modalità della licitazione privata ed  ha identificato due successive fasi di selezione per l’aggiudicazione del servizio:

  • la prima per la selezione dei 10 raggruppamenti o dei singoli professionisti collocatisi utilmente in graduatoria dopo l’attribuzione del punteggio previsto nei criteri di valutazione;
  • la seconda relativa all’attribuzione dell’incarico al concorrente la cui proposta progettuale verrà ritenuta valida dopo l’attribuzione del punteggio previsto nei criteri di valutazione;

Il C.S.P.E. ha segnalato la non corretta applicazione del citato D. lgs 157/95 nella definizione del suddetto bando di concorso, stante la commistione tra i criteri valutativi previsti per la prima fase di selezione e quelli previsti per la seconda fase di aggiudicazione. Il bando in esame è stato predisposto seguendo le modalità previste dal D.lgs 157/95 per le licitazioni private; in quanto, essendo il costo presunto dell’opera di L. 50 mld, era possibile prevedere che il corrispettivo per l’incarico di progettazione superasse la soglia dei 200.000 ECU.  Gli elementi richiesti per la fase di prequalifica (ricerche, mostre, riconoscimenti, pubblicazioni), progettazioni svolte nell’ultimo decennio, modalità di organizzazione per l’espletamento dell’incarico e strumentazioni o attrezzature utilizzate, sono i requisiti previsti dall’art.14 del citato D. lgs 157/95 per la dimostrazione della capacità tecnica del concorrente; requisiti che ai sensi dell’art.22 dello stesso decreto legislativo valgono per l’ammissione dei candidati alla fase di presentazione delle offerte nelle licitazioni private. Per quanto concerne i criteri fissati per l’anzidetta seconda fase, la previsione del bando secondo cui la graduatoria finale è data dalla somma dei punteggi, non inferiore a punti 90, riportati dai concorrenti in ciascuna delle distinte fasi della procedura, quella di prequalificazione e quella di valutazione del progetto in concorso, dà origine ad una procedura caratterizzata dalla sostanziale commistione delle suddette fasi, concettualmente e funzionalmente distinte. Tale procedura contraddice al fondamento del concorso di progettazione e risulta non conforme al principio della trasparenza dell’azione amministrativa. Va quindi confermato il principio indicato nell’atto di determinazione n. 6 dell’8 novembre 1999, di separatezza tra la fase della qualificazione e quella della valutazione dell’offerta; principio tanto più valido per la procedura del concorso di progettazione la quale è diretta alla scelta della migliore tra le prestazioni già rese e offerte alla valutazione dell’amministrazione, anziché all’individuazione del concorrente più idoneo a rendere, alle migliori condizioni, la futura prestazione.

 

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