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   Normativa Appalti di Opere  

DETERMINAZIONE n. 18/2000 del 5 aprile 2000

“Trattativa privata. Urgenza conseguente a inerzia dell’amministrazione” Art. 24, comma 1, lett. a) legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni 

Il comune di Fontana Liri ha appaltato a trattativa privata lavori per la sistemazione degli impianti sportivi giustificando il ricorso alla procedura negoziata con il richiamo alla necessità di eseguire i lavori durante la pausa del campionato di calcio e pertanto nel periodo giugno-settembre. Pur in mancanza di una esplicita indicazione della normativa di riferimento nell’atto relativo alla trattativa privata, verosimilmente il comune ha inteso fare applicazione della disposizione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. Norma che consente il ricorso alla trattativa privata nel caso di lavori di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell’art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 che subordina il ricorso a questa procedura al sussistere di situazioni di urgenza tali da non consentire di esperire incanti o licitazioni. Al riguardo, tuttavia, è da considerare che, per giurisprudenza ormai consolidata, per poter ricorrere all’aggiudicazione di un contratto mediante trattativa privata, il presupposto della sussistenza di una situazione di urgenza, di cui al richiamato regio decreto, è costituito dalla imprevedibilità oggettiva dell’evento. Sicché, è illegittimo il ricorso a tale procedura nel caso, in cui l’urgenza sia sopravvenuta per comportamento colpevole dell’amministrazione, la quale, pur potendo prevedere l’evento, non ne abbia tuttavia tenuto conto al fine di valutare i tempi tecnici necessari alla realizzazione del proprio intervento. In altri termini, vanno circoscritte in ambiti definiti le situazioni di urgenza; l’urgenza deve essere qualificata e non generica, deve corrispondere ad esigenze eccezionali e contingenti e deve essere tale da far ritenere che il rinvio dell’intervento comprometterebbe irrimediabilmente il raggiungimento degli obiettivi che la stazione appaltante si è posta mediante la realizzazione dell’intervento stesso, non deve essere imputabile all’inerzia della stazione appaltante stessa che deve attuare una corretta pianificazione degli interventi da eseguire.

 

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