DETERMINAZIONE n. 18/2000 del 5 aprile 2000
Trattativa privata.
Urgenza conseguente a inerzia dellamministrazione Art. 24, comma 1, lett. a)
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
Il comune di Fontana Liri ha appaltato a
trattativa privata lavori per la sistemazione degli impianti sportivi giustificando il
ricorso alla procedura negoziata con il richiamo alla necessità di eseguire i lavori
durante la pausa del campionato di calcio e pertanto nel periodo giugno-settembre. Pur in
mancanza di una esplicita indicazione della normativa di riferimento nellatto
relativo alla trattativa privata, verosimilmente il comune ha inteso fare applicazione
della disposizione di cui allart. 24, comma 1, lett. a, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni. Norma che consente il ricorso alla trattativa
privata nel caso di lavori di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, nel
rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare,
dellart. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 che subordina il ricorso a
questa procedura al sussistere di situazioni di urgenza tali da non consentire di esperire
incanti o licitazioni. Al riguardo, tuttavia, è da considerare che, per giurisprudenza
ormai consolidata, per poter ricorrere allaggiudicazione di un contratto mediante
trattativa privata, il presupposto della sussistenza di una situazione di urgenza, di cui
al richiamato regio decreto, è costituito dalla imprevedibilità oggettiva
dellevento. Sicché, è illegittimo il ricorso a tale procedura nel caso, in cui
lurgenza sia sopravvenuta per comportamento colpevole dellamministrazione, la
quale, pur potendo prevedere levento, non ne abbia tuttavia tenuto conto al fine di
valutare i tempi tecnici necessari alla realizzazione del proprio intervento. In altri
termini, vanno circoscritte in ambiti definiti le situazioni di urgenza; lurgenza
deve essere qualificata e non generica, deve corrispondere ad esigenze eccezionali e
contingenti e deve essere tale da far ritenere che il rinvio dellintervento
comprometterebbe irrimediabilmente il raggiungimento degli obiettivi che la stazione
appaltante si è posta mediante la realizzazione dellintervento stesso, non deve
essere imputabile allinerzia della stazione appaltante stessa che deve attuare una
corretta pianificazione degli interventi da eseguire.
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