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   Normativa Appalti di Opere  

DETERMINAZIONE n.19/2000 del 5 aprile 2000

“Relazione geologica e indagini geologiche” Art. 17, comma 14 quinquies - legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni.

Con nota del 26 gennaio 2000, il Ministero dell’Interno segnalava a questa Autorità che il Consiglio nazionale dei geologi aveva lamentato l’inosservanza da parte delle pubbliche amministrazioni del divieto di subappalto, disposto dall’art. 17, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo modificato dall’art. 6, comma 6 della legge 18 novembre 1998, n. 415. Con la stessa nota il Ministero aggiungeva che, in ragione del pregiudizio direttamente derivante dalla violazione della norma per la categoria rappresentata, il Consiglio dei geologi aveva chiesto ai prefetti di intervenire al fine di chiarire l’effettiva portata dell’indicato divieto. In considerazione di tale esigenza e tenuto conto delle specifiche attribuzioni di questa Autorità di vigilanza, il Ministero dell’Interno concludeva rimettendo la questione alla valutazione dell’Autorità stessa restando in attesa delle valutazioni di competenza. L’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 14 quinquies, aggiunto dall’art. 6, comma 6, della legge 18 novembre 1998, n. 415, dispone che in tutti gli affidamenti relativi ad incarichi di progettazione, direzione lavori ed incarichi tecnici l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative ad indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazione, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione della relazione geologica, nonché per la relazione grafica degli elaborati progettuali. Ciò significa che il ripristinato generale divieto per il progettista incaricato di ricorrere al subappalto, se non vale per le attività accessorie relative ad indagini geologiche, geotecniche e sismiche per le quali è prevista esplicita deroga al divieto stesso, resta, tuttavia, operante per la redazione della relazione geologica considerata dalla norma come ipotesi a sé stante per la quale è preclusa ogni deroga e vi è, quindi, competenza esclusiva del geologo per quanto attiene alla redazione della suddetta relazione geologica in tutti i casi in cui essa è espressamente richiesta. Qualora, pertanto, si renda necessaria l’acquisizione alla progettazione di una relazione geologica, l’amministrazione è tenuta ad avvalersi dell’opera professionale del geologo, che sarà reperita o all’interno delle strutture dell’ente ovvero all’esterno ed affiancata a quella del progettista ingegnere, ovvero ancora ricorrendo al conferimento all’esterno dell’incarico di progettazione ad un raggruppamento temporaneo comprendente anche il geologo. Per quanto riguarda, invece, la relazione geotecnica, in conformità all’orientamento del Consiglio di Stato (Ad. Gen. 2 giugno 1994, n. 154) e del Consiglio Superiore dei lavori pubblici (Ad. Gen. 17 dicembre 1993, n. 138), l’ingegnere progettista, che pure ha competenza in materia, deve avvalersi per la redazione della stessa dell’apporto del professionista geologo, quante volte ciò sia richiesto dalla complessità e dalla specializzazione delle elaborazioni e delle valutazioni da compiere, in ordine particolarmente alla caratterizzazione del terreno in relazione all’opera da costruire, ovvero nella ipotesi di espressa previsione normativa (così per gli interventi in zona sismica). Ciò, tuttavia, sempre nel rispetto del carattere unitario ed organico della relazione geotecnica, e dunque sotto il coordinamento e sotto la responsabilità complessiva del progettista. Vale ripetere che, anche se può ravvisarsi, poi, un profilo di discrezionalità nel momento in cui il progettista ingegnere decide se chiedere o meno l’apporto del geologo, ciò non è riduttivo dell’importanza di questo apporto, né elusivo delle competenze proprie dei professionisti geologi: poiché, infatti, il progettista si assume la responsabilità dell’intero progetto, è intuitivo che quanto meno egli si riconosca dotato di competenze ed esperienze nella disciplina geologica (in relazione, in particolare, alla complessità e peculiarità dell’opera), tanto più troverà necessario associare un professionista geologo al proprio lavoro, pur mantenendo la direzione conclusiva, unitaria e responsabile dell’intero progetto.

 

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