DETERMINAZIONE n.19/2000 del 5 aprile 2000
Relazione geologica
e indagini geologiche Art. 17, comma 14 quinquies - legge 11 febbraio 1994 e
successive modificazioni.
Con nota del 26 gennaio 2000, il Ministero
dellInterno segnalava a questa Autorità che il Consiglio nazionale dei geologi
aveva lamentato linosservanza da parte delle pubbliche amministrazioni del divieto
di subappalto, disposto dallart. 17, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
nel testo modificato dallart. 6, comma 6 della legge 18 novembre 1998, n. 415. Con
la stessa nota il Ministero aggiungeva che, in ragione del pregiudizio direttamente
derivante dalla violazione della norma per la categoria rappresentata, il Consiglio dei
geologi aveva chiesto ai prefetti di intervenire al fine di chiarire leffettiva
portata dellindicato divieto. In considerazione di tale esigenza e tenuto conto
delle specifiche attribuzioni di questa Autorità di vigilanza, il Ministero
dellInterno concludeva rimettendo la questione alla valutazione dellAutorità
stessa restando in attesa delle valutazioni di competenza. Lart. 17 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, al comma 14 quinquies, aggiunto dallart. 6, comma 6, della
legge 18 novembre 1998, n. 415, dispone che in tutti gli affidamenti relativi ad incarichi
di progettazione, direzione lavori ed incarichi tecnici laffidatario non può
avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative ad indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazione,
alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con lesclusione
della relazione geologica, nonché per la relazione grafica degli elaborati progettuali.
Ciò significa che il ripristinato generale divieto per il progettista incaricato di
ricorrere al subappalto, se non vale per le attività accessorie relative ad indagini
geologiche, geotecniche e sismiche per le quali è prevista esplicita deroga al divieto
stesso, resta, tuttavia, operante per la redazione della relazione geologica considerata
dalla norma come ipotesi a sé stante per la quale è preclusa ogni deroga e vi è,
quindi, competenza esclusiva del geologo per quanto attiene alla redazione della suddetta
relazione geologica in tutti i casi in cui essa è espressamente richiesta. Qualora,
pertanto, si renda necessaria lacquisizione alla progettazione di una relazione
geologica, lamministrazione è tenuta ad avvalersi dellopera professionale del
geologo, che sarà reperita o allinterno delle strutture dellente ovvero
allesterno ed affiancata a quella del progettista ingegnere, ovvero ancora
ricorrendo al conferimento allesterno dellincarico di progettazione ad un
raggruppamento temporaneo comprendente anche il geologo. Per quanto riguarda, invece, la
relazione geotecnica, in conformità allorientamento del Consiglio di Stato (Ad.
Gen. 2 giugno 1994, n. 154) e del Consiglio Superiore dei lavori pubblici (Ad. Gen. 17
dicembre 1993, n. 138), lingegnere progettista, che pure ha competenza in materia,
deve avvalersi per la redazione della stessa dellapporto del professionista geologo,
quante volte ciò sia richiesto dalla complessità e dalla specializzazione delle
elaborazioni e delle valutazioni da compiere, in ordine particolarmente alla
caratterizzazione del terreno in relazione allopera da costruire, ovvero nella
ipotesi di espressa previsione normativa (così per gli interventi in zona sismica). Ciò,
tuttavia, sempre nel rispetto del carattere unitario ed organico della relazione
geotecnica, e dunque sotto il coordinamento e sotto la responsabilità complessiva del
progettista. Vale ripetere che, anche se può ravvisarsi, poi, un profilo di
discrezionalità nel momento in cui il progettista ingegnere decide se chiedere o meno
lapporto del geologo, ciò non è riduttivo dellimportanza di questo apporto,
né elusivo delle competenze proprie dei professionisti geologi: poiché, infatti, il
progettista si assume la responsabilità dellintero progetto, è intuitivo che
quanto meno egli si riconosca dotato di competenze ed esperienze nella disciplina
geologica (in relazione, in particolare, alla complessità e peculiarità
dellopera), tanto più troverà necessario associare un professionista geologo al
proprio lavoro, pur mantenendo la direzione conclusiva, unitaria e responsabile
dellintero progetto.
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