DETERMINAZIONE n.20/2000 del 5 aprile 2000
Deposito del contratto di subappalto
Il Comune di Castelfranco Veneto prospettava a
questa Autorità quesito relativo allinterpretazione dellart. 18 comma 3 n. 2
della legge 19/3/1990 n. 55
Nelleventualità che lappaltatore non
osservi la prescritta modalità, pur essendo in regola con le altre condizioni
stabilite dalla legge n.55/1990, e depositi il contratto di subappalto a lavori
iniziati, il Comune richiede quale debba essere il comportamento della stazione
appaltante anche in relazione al rilascio della autorizzazione di cui allart. 18
della legge stessa.
Larticolo 18 modificato, prima,
dallart. 34 del decreto legislativo 19/12/1991 n. 406 e, successivamente,
dallart. 34 della legge 11/2/1994, n. 109, e dallart. 9, comma 66 della legge
18/11/1998, n. 415, elenca al comma 3 le condizioni per il rilascio
dellautorizzazione al subappalto ed al comma 9, nella nuova formulazione,
parla esplicitamente di autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante,
che deve essere rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, salvo proroga per
giustificati motivi; trascorso il termine di legge o quello prorogato senza un
provvedimento espresso della stazione appaltante lautorizzazione si ha per
rilasciata. Inoltre, al numero 2 il citato comma 3 statuisce: che lappaltatore
provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio dellesecuzione delle relative
lavorazioni. Va, infine, tenuto presente che lart. 21 della legge 13/9/1982 n.
646 come modificato dallart. 2 del decreto legge n.139/1995 convertito nella legge
n. 246/1995, prevede il divieto del subappalto senza lautorizzazione
dellamministrazione appaltante e la sua inosservanza è punita come reato e
conferisce allamministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del
contratto principale (art. 21 citato). Sulla base di questa disciplina normativa può
essere individuata la procedura del subappalto. Di regola, in sede di offerta le imprese
che intendono subappaltare i lavori, debbono dichiarare le parti degli stessi a cui
intendono affidare in sede di appalto, in esse comprese quelle categorie che lo sono per
legge (con riferimento a tali ultime categorie, peraltro, non vi è un obbligo specifico).
Successivamente allaggiudicazione dei lavori e nel corso dei lavori stessi,
limpresa che ha chiesto di subappaltare i lavori deve chiedere lautorizzazione
alla stazione appaltante, corredando la richiesta con lindicazione del soggetto a
cui intende subappaltare i lavori medesimi e con uno schema di contratto di subappalto che
rispetti tutte le prescrizioni dellart. 18. Il deposito oltre che dello schema del
contratto deve essere corredato dalla documentazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore di tutti i requisiti generali e speciali per partecipare allappalto,
richiesti dalla normativa della legge quadro per lesecuzione dei lavori pubblici.
Dalla data di ricevimento della predetta istanza decorre il termine di trenta giorni per
il rilascio dellautorizzazione che è da considerare assentita se in esso
lamministrazione non provvede al diniego dellautorizzazione stessa. Un
successivo adempimento autonomo è quello del deposito del contratto di subappalto, una
volta stipulato, presso la stazione appaltante. Un termine di giorni 20 deve decorrere
prima dellinizio dei lavori ed è inteso ad assegnare allamministrazione un
ulteriore spatium deliberandi per la verifica del contratto stipulato e comporta un
divieto per lappaltatore di consentire leffettivo inizio dellesecuzione
delle relative lavorazioni da parte del subappaltatore. Questa procedura che viene in via
ordinaria seguita non esclude in mancanza di divieto normativo in proposito
che possa essere depositato, allatto della richiesta di autorizzazione, non lo
schema, ma il contratto di subappalto stipulato. In tal caso il termine di 30 giorni
anzidetto copre sia lo spazio lasciato allamministrazione per concedere o negare
lautorizzazione, sia il termine di 20 giorni prescritto come attesa prima
dellinizio dellesecuzione dei lavori. Nel caso di subappalto senza
autorizzazione dellamministrazione subappaltante gli effetti sono chiaramente
indicati per legge. A parte lobbligo di denuncia al magistrato penale, ove ricorrano
gli estremi relativi, è rimessa alla valutazione discrezionale
dellamministrazione lavvalersi delle facoltà che la legge le assegna di
far valere linvalidità del contratto, di chiederne la risoluzione, a seguito di una
ponderata valutazione degli interessi dellamministrazione stessa. In ordine, infine,
alla possibilità di autorizzazione a sanatoria, va considerato che la funzione della
norma a contenuto di prevenzione, come risulta dalla stessa intitolazione della legge, ed
il principio che lautorizzazione deve precedere lattività e non seguirla,
inducono a ritenere inammissibile la sanatoria stessa, salva ladozione di
provvedimenti per la definizione di rapporto patrimoniale, ancorché si debba ritenere che
gli stessi intercorrono, in via principale, tra lappaltatore ed il subappaltatore.
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