AUTORITA'
PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DELIBERAZIONE 31 agosto
2000
Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella
disponibilita' dell'Autorita', sottratti all'accesso.
L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
27 giugno 1992, n. 352;
Ritenuto di doversi provvedere all'emanazione di
un regolamento per l'attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, in materia di procedimenti amministrativi di competenza
dell'Autorita';
Sentiti i dirigenti generali dei servizi
dell'Autorita';
Visto il parere della commissione per l'accesso
ai documenti amministrativi espresso ai sensi dell'art. 10, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, nella seduta dell'11 maggio 2000.
Delibera il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, emanato ai sensi
dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
individua le categorie di documenti formati dagli uffici amministrativi dell'Autorita' o
comunque rientranti nella loro disponibilita', sottratti all'accesso in conformita' a
quanto previsto dal medesimo art. 24, comma 2.
Art. 2.
Documenti esclusi dall'accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese
1. Ai sensi dell'art. 24, della legge 7 agosto
1990, n. 241, nonche' dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la
riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese ed associazioni, garantendo peraltro ai
medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza
sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte
all'accesso le seguenti categorie di documenti:
a) accertamenti medico-legali e relativa
documentazione;
b) documenti relativi alla salute delle persone
ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;
c) rapporti informativi nonche' note personali
caratteristiche a qualsiasi titolo compilate riguardanti dipendenti diversi dal
richiedente;
d) documentazione caratteristica, matricolare
nonche' quella relativa a situazioni private dell'impiegato;
e) documentazione attinente alla fase istruttoria
dei procedimenti penali e disciplinari, nonche' quella concernente l'istruzione dei
ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;
f) documentazione attinente ai provvedimenti di
dispensa dal servizio per i soggetti diversi dal destinatario del servizio stesso;
g) documenti amministrativi riguardanti la c.d.
busta paga se dalla stessa si possano desumere informazioni di carattere riservato qualora
la richiesta provenga da persona diversa dal richiedente;
h) documenti amministrativi riguardanti la
concessione di sussidi e provvidenze per effetto di particolari motivazioni connesse allo
stato di necessita' e/o salute limitatamente ai motivi;
i) documentazione attinente ad accertamenti
ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata
e della riservatezza;
l) documentazione relativa alla situazione
finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese ed associazioni comunque
utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa.
2. E' inoltre esclusa dall'accesso tutta la
documentazione d'ufficio, salvo che questa non abbia costituito il necessario ed esclusivo
presupposto per azione del potere pubblico; in ogni caso non sono sottratti all'accesso i
documenti amministrativi richiesti dal diretto interessato relativi alla sua persona.
Art. 3
Documenti amministrativi esclusi dall'accesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettere a) e
c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione
all'esigenza di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, sono sottratte all'accesso
le seguenti categorie di documenti:
a) documenti amministrativi che per la loro
connessione con le categorie di cui alla lettera a), del comma 5 dell'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, siano qualificati riservati, da
parte di uffici della Autorita';
b) documenti amministrativi concernenti gli
impianti di sicurezza degli edifici destinati a sede dell'amministrazione;
c) documenti amministrativi relativi al
responsabile del trattamento dei dati del personale e dei componenti il consiglio
dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici;
d) documenti amministrativi concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di sicurezza nell'ambito
dell'amministrazione in occasione di visite ufficiali di autorita' civili e militari o di
incontri con rappresentanti di organismi italiani o stranieri;
e) lavori preparatori, documentazione predisposta
e carteggi scambiati in vista di incontri con rappresentanti di organismi nazionali o
internazionali;
f) documenti amministrativi che riguardano
l'attuazione di procedimenti finalizzati a garantire la sicurezza personale dei componenti
l'Autorita', dei dirigenti e impiegati della Autorita' stessa che svolgano incarichi di
particolare natura o rilevanza.
Art. 4.
Differimento dell'accesso ai documenti amministrativi
1. Il differimento dell'accesso ai documenti
amministrativi puo' essere disposto, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, quando vi sia una oggettiva necessita' di
salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell'amministrazione in relazione a documenti
amministrativi la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e l'efficacia
dell'azione amministrativa.
2. L'accesso alle categorie di documenti
amministrativi di seguito indicate viene differito fino al momento espressamente
specificato per ciascuna di esse:
a) nelle procedure concorsuali l'accesso e'
differito sino all'approvazione della graduatoria ad eccezione degli elaborati del
candidato richiedente. Nei concorsi per titoli ed esami il candidato puo' richiedere,
successivamente alla comunicazione di cui all'art.
12, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, copia dei verbali contenenti i criteri di valutazione
dei titoli posseduti;
b) nei procedimenti relativi all'effettuazione di
opere, lavori e forniture, l'accesso ai documenti amministrativi riguardanti progetti di
massima presentati da imprese e/o professionisti nonche' preventivi e offerte in occasione
di licitazioni private o ricerche di mercato e' differito sino al formale affidamento
della realizzazione dell'opera o della effettuazione della fornitura;
c) per le segnalazioni, gli atti o esposti
informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni,
l'accesso e' differito fino a quando non sia conclusa la necessaria istruttoria.
Art. 5.
Procedimento di accesso
1. Il diritto di accesso si esercita in via
informale mediante richiesta, anche verbale, dell'ufficio competente a formare l'atto
conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente, con le modalita' di cui all'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.
2. L'accesso puo' altresi', essere esercitato in
via formale mediante apposita istanza motivata indirizzata all'ufficio competente,
utilizzando i moduli allegati al presente regolamento.
3. Il richiedente, sara', parimenti, invitato
espressamente a produrre istanza formale in tutti i casi in cui non sia possibile
l'accoglimento immediato della richiesta in via informale.
4. L'estrazione di copie di documenti e'
sottoposta al pagamento delle spese relative ai costi di riproduzione mediante
applicazione sulla richiesta di marche da bollo, soggette ad annullamento da parte
dell'ufficio.
Art. 6.
Pubblicita'
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Potranno essere adottate altre forme e
modalita' di pubblicita', sia per il presente regolamento sia per le successive modifiche
ed integrazioni.
3. Il presente regolamento sostituisce quello
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2000.
Cosi' deliberato dall'Autorita' nell'adunanza del
31 agosto 2000.
Il presidente: Garri
Allegati
DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
All'Ufficio....
Il sottoscritto .... nato a .... il
....................... residente in ......................... via/piazza .... c.a.p
...........
chiede di prendere visione dei sottoindicati documenti:
....
....
....
(indicare per ciascun documento la tipol ogia, la data, il numero d'ordine o di
protocollo, l'oggetto).
Al riguardo evidenzia le seguenti motivazioni
della richiesta:
....
....
....
Data .............................
Firma ...........................
Documento di riconoscimento .... n.
................................. rilasciato il ....................... da ....
Il sottoscritto .... responsabile dell'ufficio
.... autorizza la presa visione di documenti.
Data ............................
Firma .........................
Richiesta di copia di documenti amministrativi
Il sottoscritto .... nato/a il
........................ residente in .... via/piazza .... c.a.p .................... tel.
n. .................................
Chiede copia dei sottoindicati documenti:
....
....
....
....
(indicare per ciascun documento la tipologia, la data, il numero d'ordine o di protocollo,
l'oggetto). Al riguardo evidenzia le seguenti motivazioni della richiesta:
....
....
....
Data ............................
Firma ...............................
Documento di riconoscimento .... n. .......
rilasciato il .... da ....
Riservato all'ufficio
(timbro dell'ufficio)
Il sottoscritto .... responsabile dell'ufficio
.... autorizza il rilascio.
Data .................
Firma ..........................
Riservato all'ufficio
(timbro dell'Ufficio)
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