DETERMINAZIONE n 21/2000 del 5 aprile 2000
Incarichi affidati a
dipendenti pubblici da parte di Commissari straordinari per la protezione civile
implicanti compensi aggiuntivi
Art. 18 legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
In data 16 febbraio 2000, è stata tenuta presso
lAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici una audizione in merito
allaffidamento di incarichi tecnici a dipendenti pubblici in deroga alle norme
vigenti ed in presenza di specifica ordinanza di commissari straordinari per la protezione
civile. Al riguardo, dopo aver sentito le parti interessate, il Consiglio
dellAutorità ha assunto la seguente determinazione.
Premesso
Con nota del 24 novembre 1999, il segretario
comunale di Castelfranci (AV) chiedeva lavviso della Autorità di vigilanza sui
lavori pubblici in merito alla applicabilità dellordinanza n. 498, del 9 novembre
1999, del Presidente della regione Campania emanata nella qualità di commissario di
governo delegato per il coordinamento della protezione civile. Con lordinanza
indicata era stato, tra laltro, disposto che il comune potesse affidare
lincarico di direttore dei lavori relativi ad alcuni interventi di emergenza al
responsabile del proprio ufficio tecnico corrispondendo allo stesso lonorario
calcolato con riferimento alle tariffe professionali.
Analogo quesito veniva formulato, con nota del 13
dicembre 1999, dal Provveditore alle opere pubbliche per la regione Puglia, con
riferimento ad ordinanza emessa dal prefetto di Bari nella qualità di delegato per gli
interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza
socio-economico-ambientale determinatasi nella regione medesima.
Considerato
Con riferimento alla questione prospettata, va
rilevato che, a norma di quanto disposto dagli artt. 17, comma 1, e 27 della legge 11
febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, le prestazioni relative, tra
laltro, alla direzione dei lavori vanno espletate, innanzitutto, dagli uffici
tecnici delle stazioni appaltanti, ovvero dagli organismi di altre pubbliche
amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatici possono avvalersi per
legge. Ed al riguardo, come precisato nellatto di regolazione n. 6 del 8
novembre 1999 di questa Autorità, è da ritenere che lattività degli addetti a
tali uffici sia da considerare resa nellespletamento dei doveri del proprio
servizio. Sicché, a norma del disposto di cui al successivo art. 18, comma 1, della
stessa legge n. 109/1994, la prestazione va retribuita con la sola partecipazione al
riparto del compenso incentivante da contenersi complessivamente nel limite dell1 e
50 per cento dellimporto posto a base di gara. Al contrario, nel caso prospettato
dal comune di Castelfranci, il richiamo contenuto nellordinanza n. 498, del 9
novembre 1999, del Presidente della regione Campania, alla precedente sua ordinanza n. 43,
del 12 gennaio 1998, implica che alla retribuzione del direttore dei lavori, pur essendo
lo stesso un dipendente dellufficio tecnico comunale, si dovesse provvedere sulla
base delle tariffe professionali. Ed al medesimo risultato si potrebbe pervenire con
riguardo allipotesi concernente il Prefetto di Bari delegato dal presidente del
Consiglio dei ministri con ordinanza dell8 novembre 1994 ad attivare e realizzare
gli interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza
socio-economico-ambientale determinatasi nella regione Puglia, il quale ha provveduto a
conferire incarichi tecnici a funzionari, ingegneri ed architetti del locale
provveditorato alle opere pubbliche con deroga, tra laltro, alle procedure di
comando, distacco ed autorizzazione ed alle norme ordinarie in materia di orario di
servizio.
Va rilevato che, se è pur vero che le determinazioni commissariali in esame sono state
adottate sulla base di una potestà di ordinanza che consente di derogare alle ordinarie
disposizioni vigenti, è altrettanto vero, tuttavia, che lesercizio di tale potestà
di deroga è da ritenere precluso con riferimento ai principi generali
dellordinamento; e con particolare riferimento alla protezione civile è, inoltre,
richiesta la necessità di una specifica motivazione e di una puntuale indicazione delle
norme cui si intende derogare.
Ne consegue che, già per un profilo meramente formale, le due indicate ordinanze
commissariali non possono essere assunte a presupposto per procedere alla liquidazione del
corrispettivo ai dipendenti pubblici incaricati della direzione dei lavori sulla base
delle tariffe professionali: quella del Presidente della regione Campania perché priva
del tutto di motivazione sul punto e di indicazione della normativa cui si intendeva
derogare; quella, invece, del Prefetto di Bari per la genericità della indicazione
relativa alla deroga alle norme ordinarie di servizio, che non sembra
ricomprendere anche la deroga alle modalità di determinazione del corrispettivo dovuto al
pubblico dipendente.
In ogni caso, anche a voler ritenere sussistente la volontà di deroga alle norme vigenti,
la prescrizione contenuta nelle indicate ordinanze relativa alla retribuzione degli
incarichi tecnici, conferiti a dipendenti di pubbliche amministrazioni diverse da quella
commissariale, sulla base delle tariffe professionali, non appare giustificata nemmeno con
riferimento alla coerente ed astratta giustificabilità della prescrizione stessa; non
sembrando che al ricorso al personale di altre amministrazioni, dovuto
allinsufficienza di organico della struttura commissariale, dovesse automaticamente
conseguire lulteriore effetto del pagamento della prestazione sulla base della
tariffa professionale e non già, come normalmente avviene per i dipendenti pubblici con
la partecipazione alla sola prevista e specifica incentivazione.
Né rileva, poi, ai fini della determinazione del compenso dovuto, la circostanza più
volte richiamata che i tecnici incaricati fossero dipendenti di una amministrazione
diversa da quella appaltante e di cui questultima aveva inteso avvalersi. Anche in
tal caso, infatti, come è dato evincere dalla determinazione n. 7 del 17 febbraio 2000 la
prestazione del dipendente è da considerare come riferibile alla amministrazione di
appartenenza e deve essere ritenuta, quindi, resa nellordinario espletamento dei
doveri di ufficio con diritto pertanto al solo compenso incentivante. Né poi, nel caso
esaminato, appare ipotizzabile un conferimento ad un dipendente a tempo parziale al di
fuori dellorario di servizio e considerando la prestazione dallo stesso resa come
afferente allesercizio della libera professione da parte dello stesso. Il
conferimento di un incarico tecnico ad un dipendente part-time a titolo professionale
presuppone che si tratti, infatti, di un incarico esterno; il che non è configurabile nei
casi esaminati, in cui il commissario straordinario ha ritenuto di avvalersi della
struttura tecnica di altra amministrazione pubblica che, pertanto, era la destinataria
dellincarico ed alla quale conseguentemente non era consentito, per la concreta
esplicazione dellincarico stesso, affidarlo a titolo professionale ad un proprio
dipendente sia pure con rapporto di lavoro a tempo parziale.
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