DETERMINAZIONE n 22/2000 del 7 aprile 2000
Divieto di
partecipazione alla medesima gara di imprese che si trovino fra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui allart. 2359 del codice civile
Il Comune di Agazzano ha comunicato, con una nota
in data 19 ottobre 1999, di aver riscontrato delle irregolarità nel corso di una
procedura di gara, esperita dallente stesso con pubblico incanto. Nel bando è stata
inserita la clausola che richiedeva ai concorrenti di attestare di non trovarsi, con altri
partecipanti, in situazioni di controllo e/o collegamento ai sensi dellart. 2359
c.c. e di non avere in comune titolari, amministratori o procuratori con poteri di
rappresentanza. Entro i termini sono pervenute le offerte, in seguito valutate;
allesito delle operazioni di gara si è proceduto allaggiudicazione
provvisoria e la commissione si è riservata di procedere a verifiche e controlli.
Dalle indagini svolte dalla stazione appaltante
sono emersi elementi tali da far ritenere che, tra alcuni dei partecipanti, poteva essersi
concretizzata una situazione atta ad alterare i risultati della procedura che, pertanto,
è stata sospesa e gli atti relativi inoltrati allAutorità, affinché
questultima, ai sensi dellart. 4, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109
e successive modificazioni, potesse espletare il controllo sulla regolarità delle
procedure di gara. La ricostruzione dellintreccio societario, a prescindere dalla
qualificazione come controllo e collegamento è stata effettuata tenendo conto della
relazione fornita dalla Guardia di Finanza, dalla documentazione fornita dai soggetti
interessati, nonché dalle risultanze dellaudizione tenutasi presso lAutorità
in data 26 gennaio 2000 alla quale hanno preso parte i rappresentanti del Comune e delle
Imprese. Nel caso specifico, il primo elemento che, pur rivestendo carattere difficilmente
probante, concorre a dimostrare una relazione tra le società partecipanti alla gara è
relativo alla comunanza di sedi, siano esse principali o secondarie, il che trova conferma
negli atti depositati presso questa Autorità. Il secondo elemento, riscontrato nei
verbali della commissione di gara, è la progressività del numero delle raccomandate
spedite dalle tre imprese e contenenti le offerte. Il terzo elemento è la presenza
dellamministratore unico e legale rappresentante di una quarta società del gruppo,
non partecipante alla gara, nelle assemblee ordinarie di due delle società partecipanti
tenutesi entrambe il 30 aprile 1999. Questultima affermazione trova conforto nella
tabella allegata alla relazione della Guardia di Finanza.
Tutto ciò premesso, va considerato che, ai fini
di provare una qualsivoglia ipotesi di controllo societario tra le tre società che hanno
partecipato allappalto, dalla relazione della Guardia di Finanza, risulta che né la
Igeco, né la G.C.S. posseggono partecipazioni in alcuna società e la Cogni possiede
partecipazioni in società comunque estranee a quelle in questione. In una memoria per il
Comune di Agazzano si è sostenuta la sussistenza del controllo societario in base a
situazione di partecipazione sociale indiretta che lega tra loro non tanto le tre società
partecipanti alla gara, quanto le stesse con altre del gruppo. Il chiaro disposto
dellart. 2359 comma 1 c.c. porta invece ad escludere che ricorrano le situazioni
previste dalla norma stessa sia per lipotesi del punto 1 che per quella del punto 2
e per quanto riguarda quelle di cui al punto 3, dai documenti esaminati non si evince la
presenza di vincoli contrattuali che possano far supporre linfluenza dominante
esercitata da una delle tre società sulle altre. Ad ulteriore riprova della inesistenza
di una situazione di controllo ai sensi dellart. 2359 del c.c., si ricorda la tesi,
cui ha fatto riferimento la difesa della società: in base al tenore letterale del
disposto di cui allart.10, comma 1 bis della legge 109/94 e successive modifiche ed
integrazioni, secondo cui il divieto di partecipazione alla medesima gara, contenuto nella
norma, è relativo esclusivamente al caso di società che si trovino tra di loro in una
delle situazioni di controllo di cui all articolo 2359 c.c. Per le società in
questione cioè non ricorrerebbero ipotesi di reciproco intreccio quanto alle
partecipazioni, che, invece, esistono con altre società appartenenti al medesimo gruppo.
Che si tratti di un gruppo è fuor di dubbio, ma che le società dello stesso abbiano
perso la loro individualità gestionale ed acquisito quella di un unico centro decisionale
quanto a determinazione della volontà sociale è una circostanza che non risulta provata
nella ricostruzione appena formulata e tendente a dimostrare linesistenza delle
fattispecie di controllo ai sensi dellart. 2359 c.c.. Né può avere rilievo la
ricorrenza di situazioni di controllo da parte di altre società del gruppo, non implicate
nella gara di cui trattasi, secondo quanto dispone lart. 10 comma 1-bis della legge
109/94. Occorre ora verificare se, nel caso che ci occupa si sia in presenza di una
situazione di collegamento come definita dallart. 2359 c.c. al comma 3, in quanto a
questa situazione si riferisce con effetti ostativi alla partecipazione, il bando che è
legge della gara e che non risulta essere stato impugnato. La norma del codice
civile ora citata non appare di facile lettura in quanto prende come riferimento per la
definizione del collegamento societario il concetto, elastico, di influenza notevole. Di
detta influenza deve essere offerta dimostrazione al di fuori delle ipotesi in cui la
norma la presume e cioè quando, nellassemblea ordinaria può essere esercitato
almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa. Ma
la realtà delle partecipazioni societarie, indicata in precedenza, rende non
configurabile nel caso in esame questa situazione e, dunque, non si ravvisa lipotesi
del collegamento presunto. Per quanto riguarda, invece, le altre ipotesi di influenza
notevole, quali individuate dallelaborazione della giurisprudenza in materia, si
deve ritenere che ricorre questa situazione tra le società partecipanti alla gara di cui
trattasi. Dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, emerge un elemento idoneo a far
ritenere esistente un collegamento tra le suddette imprese e che riguarda la compagine
sociale di ciascuna delle tre società partecipanti: in tutte si evidenzia la presenza, a
vario titolo, di componenti della famiglia Cogni. Appare evidente, allora, come un
intreccio di organi amministrativi, di rappresentanza e tecnici si sia concretizzato tra
le imprese in questione. Non ignora lAutorità che la giurisprudenza del Consiglio
di Stato nella recente pronuncia della Sez. IV, 12 gennaio 1999, n.16, ha ritenuto che una
ipotesi di collegamento societario, definita ai sensi dellart. 2359 c.c., non è di
per sé idonea a concretizzare quegli effetti distorsivi e pertanto atti ad inficiare il
buon esito di una procedura di gara. Ciò in quanto, in presenza di un gruppo, le società
che di esso fanno parte, mantengono la piena indipendenza ed autonomia sul piano
giuridico. Il gruppo, non implica di per sé il formarsi di una soggettività distinta,
soggettività che permane in capo a ciascuna impresa. Tuttavia a parte il fatto se sia
determinante la clausola del bando che ha assegnato allintreccio di organi della
società, come dato obiettivo, la qualità di situazione idonea ad influire sul risultato
della procedura di gara, è la realtà degli accertamenti che rende coerente la
valutazione fatta dallamministrazione e ciò in conformità a consolidato indirizzo
giurisprudenziale secondo cui è ammissibile lesclusione dalle gare
nellipotesi di offerte di più imprese riconducibili ad un medesimo centro
decisionale che alteri la trasparenza e la par condicio tra i concorrenti.
Nel caso di specie, cioè, non è il collegamento in se, come categoria generale di cui
allart. 2359 c.c., ed a cui il Comune si è richiamato nel bando di gara, che
legittima la esclusione, bensì la valutazione della potenziale incidenza delle esposte
situazioni di fatto a consentire ladozione del provvedimento di esclusione.
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