DETERMINAZIONE n. 23/2000 del 7 aprile 2000
Requisiti e
modalità per il rilascio dellautorizzazione alle S.O.A.
Numerosi quesiti pervenuti a questa
Autorità hanno segnalato molteplici questioni interpretative riguardanti il nuovo sistema
di qualificazione di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 ed in particolare concernenti la
costituzione stessa delle Società Organismo Attestazione e le condizioni alle quali è
sottoposta lautorizzazione allattività di tali organismi da parte
dellAutorità. Con il presente atto si precisano gli elementi necessari ai fini del
corretto e trasparente funzionamento del nuovo meccanismo di qualificazione e del
conseguente equilibrato andamento del mercato nel settore dei lavori pubblici anche al
fine di agevolare la presentazione della documentazione necessaria al rilascio
dellautorizzazione. La natura giuridica delle S.O.A., quali società per azione di
diritto speciale rispetto al modello societario del codice civile, richiede la preliminare
elencazione degli elementi da inserire nellatto costitutivo e nello statuto, in
coerenza con la disciplina particolare adottata dal Regolamento che li qualifica quali
elementi tipologici dellorganismo di qualificazione.
A) FASE COSTITUTIVA DELLE
SOCIETA ORGANISMO DI ATTESTAZIONE
1. Il contenuto dellatto
costitutivo e dello statuto
In merito ai requisiti di ordine
generale (art. 7, comma 1 e 2 del Regolamento) occorre sottolineare che la qualificazione
delle S.O.A. quali società per azioni di diritto speciale anche in linea con una nozione
di specialità ampiamente analizzato nella letteratura societaria e nellelaborazione
giurisprudenziale, porta a ritenere che i requisiti indispensabili ai fini
dellautorizzazione (veri elementi tipologici delle società) di cui agli artt. 7, 8
e 9 del Regolamento, debbano sussistere ed essere attestati nellatto costitutivo e
nello Statuto della Società. In tal senso, la forma societaria della S.p.A., la
denominazione sociale quale organismo di attestazione, la sede legale nel
territorio della Repubblica, il capitale sociale di un miliardo di lire interamente
versato, con relativa attestazione del versamento effettuato, lattività di
qualificazione come oggetto esclusivo della Società sono tutti elementi che vanno
espressamente indicati negli atti sopra indicati. In tal modo è possibile
laccertamento della loro sussistenza il che è momento propedeutico alla ulteriore
prosecuzione dellistruttoria sulla domanda di autorizzazione che in mancanza
risulterebbero inammissibili. Lo stesso è a dirsi per i requisiti tecnici di cui
allart. 9 del Regolamento. Anche per essi vale la necessità della loro previsione
già dal momento costitutivo della Società organismo di qualificazione sicchè
espressamente o per esplicito richiamo dellart. 9 del Regolamento, occorre includere
sempre negli atti sopraindicati, la indicazione dellorganico, composto dalle figure
professionali, assunte a tempo indeterminato, quanto meno nei termini dellorganico
minimo indicato dallarticolo 9. Così, ancora, occorre la previsione della decadenza
dalla carica, dichiarata dagli organi sociali della S.O.A. entro 30 giorni dalla
conoscenza del fatto, secondo quanto prescrive lart. 9 comma 3 del Regolamento, dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella S.O.A.
qualora venga loro meno il possesso dei requisiti morali di cui allart. 7, comma 7
del Regolamento. Deve ancora ritenersi elemento tipologico dellorganismo di
qualificazione la previsione, anche realizzata attraverso un esplicito richiamo
allart. 9 del Regolamento, dellattrezzatura informatica conforme al tipo
definito dallAutorità ai fini degli obblighi di comunicazione secondo il 4° comma
della disposizione regolamentare. Si rappresenta, poi, la necessità che sia indicato
lobbligo del singolo o dellorgano sociale, designato come competente, di
comunicare allAutorità preventivamente, ai fini del controllo da parte della stessa
Autorità sul trasferimento della partecipazione azionaria, i casi in cui il singolo o le
società, a qualsiasi titolo, intendano acquisire o cedere, direttamente o indirettamente,
una partecipazione azionaria in una S.O.A. nonché di comunicare allAutorità e alla
S.O.A. il trasferimento della partecipazione una volta avvenuto. Negli atti sopraindicati,
infine, dovrà essere contenuta la indicazione degli organi sociali deputati ad effettuare
le comunicazioni delle circostanze relative alla composizione e alla struttura
organizzativa che possono influire sul requisito dellindipendenza (art. 7, comma 5);
delle modifiche intervenute nellorganico (art. 9 e art. 10 comma 2 lett. c) dei
fatti e circostanze che incidano sulle situazioni che precludano lo svolgimento
dellattività di attestazione (art. 7, comma 8).
2. Le partecipazioni azionarie al
capitale S.O.A.
In via generale, giova sottolineare
che a fronte di una tendenziale libertà di partecipazione al capitale delle S.O.A. salvo
i divieti contenuti nellart. 8 del Regolamento, sia pure in via di richiamo alla
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, laccertamento della
partecipazione illegittima allazionario delle S.O.A. da parte di soggetti pubblici e
privati sarà oggetto di verifica caso per caso da parte dellAutorità, in quanto la
sola verifica in concreto della partecipazione azionaria, anche sulla base delle diverse
dichiarazioni che la S.O.A. istante deve presentare contestualmente alla domanda di
autorizzazione e sulla base delle ulteriori informazioni ed integrazioni che
lAutorità può richiedere in fase istruttoria, può far emergere lincoerenza
della partecipazione sotto il duplice profilo del requisito dellindipendenza e della
presenza di interessi commerciali e finanziari che possano determinare comportamenti non
imparziali o discriminatori, secondo la previsione dellart. 7, comma 4, del
Regolamento. Così, le stesse situazioni di controllo e di collegamento, secondo la
previsione dellart. 2359 del cod.civ., eventualmente riscontrabili nella verifica
della compagine sociale ed oggetto, del resto, di una specifica dichiarazione circa la
loro sussistenza (o insussistenza) da parte della S.O.A. in sede di istanza di
autorizzazione, secondo la previsione dellart. 10, comma 2, lett. b) del
Regolamento, non possono, di per sé, considerarsi impeditive alla titolarità di
partecipazioni azionarie, salvo la verifica, in concreto, della loro idoneità a ledere il
principio dellindipendenza della S.O.A. e a determinare comportamenti non imparziali
o discriminatori nellattività di qualificazione.
a) le preclusioni
Quanto agli espressi divieti di
partecipazione, è qui utile ricordare che non possono possedere, a qualsiasi titolo,
direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una S.O.A.:
· i soggetti di cui
allarticolo 2, comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni ed in particolare:
- le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, compresi quelli economici, gli enti e le
amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi nonché gli altri organismi di
diritto pubblico (lett. a). Per amministrazioni locali si devono intendere i Comuni, le
Province (per quelle autonome, equiparabili alle Regioni, il divieto è già espressamente
contenuto nellart. 8, comma 1), le Comunità Montane, mentre per Enti locali si
devono intendere, con riferimento allart. 118 della Costituzione, tutti quegli altri
soggetti istituiti in un delimitato ambito geografico.
- i concessionari di lavori
pubblici, di cui allarticolo 19, comma 2 della suddetta legge, i concessionari di
esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, le aziende speciali ed i
consorzi di enti locali (articoli 23 e 25 della legge 8-6-1990, n. 142 e successive
modificazioni) le società a partecipazione pubblica (articolo 22 della legge n. 142/1990
e successive modificazioni ed allarticolo 12 della legge 23-12-1992, n. 498 e
successive modificazioni), le società con capitale pubblico, in misura anche non
prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi
non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché i
concessionari di servizi pubblici e i soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158 qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi per lo svolgimento
di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui allarticolo 8, comma 6, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali
e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate
separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla
esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo n.158/95 (lett. b);
- i soggetti privati relativamente a
lavori di cui allallegato A del decreto legislativo 19-12-1991, n. 406, nonché ai
lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero,
edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici
industriali, di importo superiore a 1 milione di Ecu, per la cui realizzazione sia
previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a) della articolo 2, comma 2 della
legge quadro, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale
che, attualizzato, superi il 50% dellimporto dei lavori (lett. c).
· i soggetti di cui
allarticolo 10, comma 1 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed in
particolare:
- le imprese individuali, anche
artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di
cui agli articolo 8 e 9 della legge quadro (lett.a );
- i consorzi fra società
cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25-6-1909, n. 422 e
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8-8-1985,
n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge quadro (lett.
b);
- i consorzi stabili costituiti
anche in forma di società consortili ai sensi dellarticolo 2615-ter del codice
civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui allarticolo 12
della legge quadro (lett. c);
- le associazioni temporanee di
concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali prima della
presentazione dellofferta abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime lofferta in
nome e per conto proprio e dei mandanti (lett. d);
- i consorzi di concorrenti di cui
allarticolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere
a), b) e c) anche in forma di società ai sensi dellarticolo 2615-ter del codice
civile (lett. e);
- i soggetti che abbiano stipulato
il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del decreto
legislativo 23-7-1991, n. 240 (lett.e-bis).
E appena il caso di ricordare
che i soggetti di cui al precedente elenco vanno intesi con la specificazione che deve
trattarsi di soggetti operanti nel settore dei lavori pubblici, circostanza del
resto confermata dal fatto che si tratta di soggetti che possono essere ammessi alle gare.
Deve poi ritenersi del tutto conseguente alla espressa esclusione dei soggetti più sopra
elencati anche il divieto di partecipazione al capitale delle S.O.A. di ogni società e
altre figure associative che vedano la partecipazione al proprio capitale dei soggetti
come sopra elencati e di ogni altro organismo associativo che sia portatore dei loro
interessi, salvo, per questultimo caso, quanto si dirà più oltre con riguardo alla
partecipazione delle associazioni nazionali delle imprese e delle stazioni appaltanti,
secondo la previsione dellart. 8, comma 2, del Regolamento.
· i soggetti di cui
allarticolo 17, comma 1 della legge quadro ed in particolare:
- gli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti (lett. a);
- gli uffici consortili di
progettazione e di direzione lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le
comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di
industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli
articoli 24, 25 e 26 della legge 8-6-1990, n. 142, e successive modificazioni (lett. b).
Lesclusione degli uffici
tecnici trova una sua ragione giustificativa in quanto, trattandosi appunto di uffici, non
hanno soggettività propria sia se dipendenti da singoli enti sia se consortili.
- gli organismi di altre pubbliche
amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatici possono avvalersi per
legge (lett. c);
- i liberi professionisti singoli od
associati nelle forme di cui alla legge 23-11-1939, n. 1815 e successive modificazioni
(lett. d);
- le società di professionisti di
cui allarticolo 17, comma 6, lettera a) della legge quadro (lett.e);
- le società di ingegneria di cui
allarticolo 17, comma 6, lettera b) della legge quadro (lett.f);
- i raggruppamenti temporanei
costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) (lett.g).
Lindicazione contenuta
nellart. 17 della legge 109/94 dei liberi professionisti singoli o associati, che ha
un chiaro significato nella norma stessa in quanto riferita allo svolgimento di attività
di progettazione, va qui specificata nel senso che deve trattarsi di quei liberi
professionisti iscritti in Albi relativi allattività professionali tecniche in
materia di lavori pubblici (ingegneri, architetti, geometri, periti edili, diplomati in
ingegneria). E opportuno, per quanto riguarda le società di professionisti e di
ingegneria, chiarire che la ragione della esclusione risiede nella circostanza che tutti
questi soggetti partecipano o hanno titolo a partecipare allaffidamento degli
incarichi di progettazione, ecc. di cui alla legge 109/94 e successive modificazioni.
· le regioni e le province
autonome. La previsione è contenuta espressamente nellart. 8, comma 1, del
Regolamento.
b) casi di partecipazione limitata
al capitale delle S.O.A.
Accanto ai soggetti che non possono
possedere partecipazione, vi sono quelli per i quali la normativa regolamentare prevede
una limitazione alla partecipazione. Lart. 8, comma 2, del Regolamento stabilisce
che le associazioni nazionali delle imprese che hanno sottoscritto contratti collettivi
nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto e le
associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni
di una S.O.A. nel limite massimo complessivo del 20% del capitale sociale, ed ognuna delle
associazioni nella misura massima del 10%. Occorre, peraltro, ricordare che la stessa
disposizione ha inteso stabilire una condizione a tale partecipazione, vale a dire quella
di una presenza simmetrica tra i due organismi associativi laddove ha disposto che
la partecipazione al capitale da parte di associazioni di imprese è ammessa qualora
nella medesima S.O.A. vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazioni di
stazioni appaltanti e viceversa. La limitazione nella partecipazione ha altresì
funzione di individuare unaltra ipotesi di esclusione oltre quelle previste alla
lettera precedente: il divieto di partecipazione al capitale delle S.O.A. si pone per le
associazioni nazionali delle imprese di cui allart. 10, comma 1, L. 109/94 e
successive modifiche che non abbiano sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro
per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto. Una tale preclusione deve
ricavarsi dal fatto che è consentita la partecipazione solo per dette associazioni
sottoscrittrici (art. 5, comma 1, lett. n) dello stesso Regolamento). LAutorità
ritiene di dover fornire una utile indicazione riguardo al problema se la dizione
normativa una S.O.A. (art. 8, comma 2) limiti la partecipazione delle
associazioni nazionali delle imprese e delle stazioni appaltanti ad una sola S.O.A. Una
più attenta lettura del dato normativo sembra invece suggerire la conclusione che
luso dellarticolo una stia più semplicemente ad indicare
indeterminatamente queste società, ove si osservi che detto uso ricorre anche nel primo
comma nel quale certamente non potrebbe significare una sola S.O.A. Ne consegue la
ammissibilità di partecipazione delle associazioni nazionali anche a più società di
qualificazione, rimanendo ovviamente sempre il limite di partecipazione in ogni S.O.A.
nella misura massima del 10% sia che si tratti di una singola che di più associazioni
nazionali, configurandosi tale limite, giova ribadirlo, come misura complessiva entro la
quale è ammessa la rappresentanza di interessi delle Associazioni in parola per ciascuna
delle S.O.A. partecipata. Saranno, poi, oggetto di valutazione concreta le
situazioni in cui, per la frammentazione delle altre partecipazioni, il governo delle
S.O.A. risulti in capo a dette associazioni, in quanto la indicazione normativa del limite
alla partecipazione è coerente con quella del rispetto del principio di indipendenza e di
imparzialità e di non discriminazione (art.7, comma 4 del Regolamento).
B) FASE DELLISTANZA E DELLA
RELATIVA AUTORIZZAZIONE
Occorre premettere che dal
regolamento si evincono due fasi del procedimento di autorizzazione:
- la prima relativa alla domanda di
autorizzazione da parte della S.O.A. istante;
- la seconda relativa al
provvedimento di autorizzazione.
In ordine allistanza di
autorizzazione assumono rilievo le condizioni di ammissibilità della domanda
rappresentate dalla presentazione dei documenti previsti dallarticolo 10, comma 2
del regolamento. Con riferimento ai singoli documenti si forniscono le seguenti
indicazioni:
- latto costitutivo e il
relativo statuto sociale devono essere presentati in copia autentica, corredati del
certificato attestante liscrizione della società nel Registro delle imprese,
rilasciato in data non anteriore a 180 giorni dalla presentazione dellistanza ;
- lelencazione della compagine
sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento.
Relativamente a tali documenti
occorre specificare lelenco dei soggetti che partecipano direttamente o
indirettamente al capitale della S.O.A., con lindicazione delle rispettive quote di
partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali. Nella dichiarazione circa
situazioni di controllo o di collegamento il legale rappresentante delle S.O.A. potrà
anche esporre i motivi per i quali, ad avviso del competente organismo della società, la
situazione anzidetta non risulti in contrasto con i principi di indipendenza, di
imparzialità e non discriminazione. Si precisa che lart. 2359 del codice civile
individua i casi di controllo nelle seguenti ipotesi tassative:
1) le società in cui un'altra
società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra
società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea
ordinaria;
3) le società che sono sotto
influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con
essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri
1) e 2) di cui sopra si computano anche i voti spettanti a società controllate, a
società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spet-tanti per conto
di terzi. Detta norma del codice civile stabilisce, poi che sono considerate collegate le
società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si
presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti
ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa. La nozione di collegamento
lascia spazio a precisazioni interpretative e quindi richiederà una valutazione caso per
caso. La giurisprudenza ha individuato talune situazioni sintomatiche, quali la presenza
degli stessi soggetti negli organi societari o nellapparato di vertice, la
concordanza della sede ed ipotesi di partecipazione a mezzo di terza società che possegga
partecipazioni nella società che concorrano a formare la compagine societaria delle
S.O.A.
- lorganigramma delle S.O.A.,
deve comprendere il curriculum dei soggetti che ne fanno parte. La previsione di cui
allarticolo 10, comma 2, lettera c) del regolamento evidenzia che costituisce
condizione di ammissibilità della domanda il solo organigramma della S.O.A., comprensivo
del curriculum, con cui viene fotografata anche soggettivamente la struttura organizzativa
della S.O.A. istante. Tale organigramma conterrà lindicazione delle figure
professionali previste dallarticolo 9 del Regolamento come costitutive
dellorganico minimo delle S.O.A. oltre quelle ulteriori eventualmente presenti nella
struttura organizzativa. Sembra opportuno chiarire che sono indicatori
dellesperienza professionale dei laureati (art. 9, comma 1, lett.b) nel
settore dei lavori pubblici laver maturato detta esperienza presso qualsiasi
soggetto pubblico o privato che svolga la propria attività prevalentemente o anche nel
settore dei lavori pubblici ed averla svolta in qualsiasi fase inerente il processo di
realizzazione di lavori pubblici. Deve, poi chiarirsi, che in sede di domanda la S.O.A.
istante potrà richiedere di presentare la documentazione comprovante la stipula dei
contratti di assunzione delle figure professionali previste come costitutive
dellorganico minimo delle Società, dopo lesame da parte dellAutorità
del possesso dei requisiti richiesti, come specificato sub C (fase del provvedimento di
autorizzazione) del presente atto. In tal caso, peraltro, la formalizzazione di tali
contratti e la loro presentazione allAutorità costituisce condizione indispensabile
ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione.
- la dichiarazione del legale
rappresentante, ai sensi dellart. 10, comma 2, lettera d).
- certificato del casellario
giudiziario, ai sensi dellart. 10, comma 2, lett. e).
- il documento contenente la
definizione delle procedure che saranno utilizzate per lesercizio
dellattività di attestazione e che deve essere conforme ai criteri contenuti nel
documento che sarà adottato dallAutorità secondo quanto previsto dallart.
10, comma 2 lett. f) del Regolamento.
- la documentazione comprovante la
dotazione della struttura informatica conforme al tipo definito dallAutorità,
secondo quanto previsto dellart. 9, comma 4. Ove la S.O.A. istante intenda rinviare
la produzione della documentazione stessa dopo lesame da parte dellAutorità
del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, dovrà, in
sede di richiesta, comunque produrre una relazione dettagliata sulla attrezzatura
informatica di cui disporre conformemente al tipo definito dallAutorità.
In tal caso, peraltro, la
documentazione comprovante la dotazione dellattrezzatura informatica e la sua
presentazione allAutorità costituisce condizione indispensabile ai fini del
rilascio del provvedimento di autorizzazione.
- la polizza assicurativa stipulata
ai sensi e con il contenuto di cui allart. 10, comma 2, lett. a). La difficoltà,
ovvia, specie in prima attuazione di determinare il volume di affari prevedibile non è di
ostacolo alla completezza della polizza dovendo comunque, nella previsione, questo volume
non essere inferiore allipotizzabile normale attività del capitale di rischio e
dellorganigramma presentato.
C) FASE DEL PROVVEDIMENTO di
autorizzazione
Ai fini del rilascio
dellautorizzazione, lAutorità valuterà la ricorrenza dei requisiti e delle
condizioni previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del regolamento per la costituzione delle
società organismi di attestazione sulla base della documentazione prevista
dallarticolo 10, comma 2 dello stesso regolamento come sopra specificata ed
integrata, nonché sulla base delle ulteriori informazioni ed integrazioni richieste ai
fini istruttori. Lart. 10, comma 3, stabilisce che lAutorità concluda il
procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. La decorrenza del
termine è data dal giorno dellassunzione nel registro cronologico di arrivo degli
atti della istanza di autorizzazione. Ai fini della scadenza il termine finale si intende
quello della spedizione postale del provvedimento adottato relativamente alla richiesta di
autorizzazione. E, già, prevista la sospensione del termine nel caso di richieste
istruttorie, cioè il tempo occorrente per acquisire le integrazioni necessarie, che non
si computa nel termine anzidetto. Detta sospensione si verifica, altresì, nel caso di
richiesta di rinvio della presentazione di contratti di lavoro e/o della documentazione
comprovante lattrezzatura informatica, che costituiscono motivo di una sostanziale
integrazione successiva della documentazione che deve corredare le istanze di
autorizzazione; sospensiva che decorre dal giorno della comunicazione dellesito
positivo della verifica degli altri documenti, fino allacquisizione, nel senso
specificato, dei contratti di lavoro e/o della documentazione comprovante
lattrezzatura informatica.
Il Segretario
Il Presidente
Depositato presso la Segreteria del
Consiglio in data
Allegato contenente i riferimenti
normativi citati nella determinazione
Il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34
reca: Istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori
pubblici, ai sensi dellart. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni, pubblicati sul Supplemento ordinario n. 35/L alla Gazzetta Ufficiale del 29
febbraio 2000, n. 49. La Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
recante: Legge quadro in materia di lavori pubblici è pubblicata sul
Supplemento ordinario n. 180/L alla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1999, n. 234. La
rubrica dellarticolo 2359 del codice civile è la seguente: Società
controllate e società collegate. L'articolo 118 del Titolo V Le Regioni, le
Province, i Comuni della Costituzione. La Legge 8 giugno 1990, n. 142, reca :
Ordinamento delle autonomie locali. Si riporta la rubrica degli articoli
citati nella determinazione:
articolo 22 Servizi pubblici
locali
articolo 23 Aziende speciali
ed istituzioni
rticolo 24 Convenzioni
articolo 25 Consorzi
articolo 26 Unioni di
Comuni
La Legge 23 dicembre 1992, n. 498,
reca : Interventi urgenti in materia di finanza pubblica.
Il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, reca: Attuazione delle Direttive
90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi.
Il Decreto Legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, reca: attuazione della Direttiva
89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori
pubblici.
La Legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, reca: Costituzione di
consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici.
La Legge 8 agosto 1985, n. 443, reca: Legge quadro per lartigianato.
La rubrica dellarticolo 2615 ter del codice civile è la seguente: Società
consortili.
La rubrica dellarticolo 2606 del codice civile è la seguente: Nozione e norme
applicabili.
Il Decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, reca: Norme per lapplicazione
del Regolamento n. 85/2137/CEE relativo allistituzione di un Gruppo europeo di
interesse economico GEIE, ai sensi dellarticolo 17 della Legge 29 dicembre 1990, n.
428.
La Legge 23 novembre 1939, n. 1815, reca: Disciplina giuridica degli studi di assistenza e
di consulenza.
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