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   Normativa Appalti di Opere  

DETERMINAZIONE n. 23/2000 del 7 aprile 2000

“Requisiti e modalità per il rilascio dell’autorizzazione alle S.O.A.”

Numerosi quesiti pervenuti a questa Autorità hanno segnalato molteplici questioni interpretative riguardanti il nuovo sistema di qualificazione di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 ed in particolare concernenti la costituzione stessa delle Società Organismo Attestazione e le condizioni alle quali è sottoposta l’autorizzazione all’attività di tali organismi da parte dell’Autorità. Con il presente atto si precisano gli elementi necessari ai fini del corretto e trasparente funzionamento del nuovo meccanismo di qualificazione e del conseguente equilibrato andamento del mercato nel settore dei lavori pubblici anche al fine di agevolare la presentazione della documentazione necessaria al rilascio dell’autorizzazione. La natura giuridica delle S.O.A., quali società per azione di diritto speciale rispetto al modello societario del codice civile, richiede la preliminare elencazione degli elementi da inserire nell’atto costitutivo e nello statuto, in coerenza con la disciplina particolare adottata dal Regolamento che li qualifica quali elementi tipologici dell’organismo di qualificazione. 

A) FASE COSTITUTIVA DELLE SOCIETA’ ORGANISMO DI ATTESTAZIONE

1. Il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto    

In merito ai requisiti di ordine generale (art. 7, comma 1 e 2 del Regolamento) occorre sottolineare che la qualificazione delle S.O.A. quali società per azioni di diritto speciale anche in linea con una nozione di specialità ampiamente analizzato nella letteratura societaria e nell’elaborazione giurisprudenziale, porta a ritenere che i requisiti indispensabili ai fini dell’autorizzazione (veri elementi tipologici delle società) di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento, debbano sussistere ed essere attestati nell’atto costitutivo e nello Statuto della Società. In tal senso, la forma societaria della S.p.A., la denominazione sociale quale “organismo di attestazione”, la sede legale nel territorio della Repubblica, il capitale sociale di un miliardo di lire interamente versato, con relativa attestazione del versamento effettuato, l’attività di qualificazione come oggetto esclusivo della Società sono tutti elementi che vanno espressamente indicati negli atti sopra indicati. In tal modo è possibile l’accertamento della loro sussistenza il che è momento propedeutico alla ulteriore prosecuzione dell’istruttoria sulla domanda di autorizzazione che in mancanza risulterebbero inammissibili. Lo stesso è a dirsi per i requisiti tecnici di cui all’art. 9 del Regolamento. Anche per essi vale la necessità della loro previsione già dal momento costitutivo della Società organismo di qualificazione sicchè espressamente o per esplicito richiamo dell’art. 9 del Regolamento, occorre includere sempre negli atti sopraindicati, la indicazione dell’organico, composto dalle figure professionali, assunte a tempo indeterminato, quanto meno nei termini dell’organico minimo indicato dall’articolo 9. Così, ancora, occorre la previsione della decadenza dalla carica, dichiarata dagli organi sociali della S.O.A. entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto, secondo quanto prescrive l’art. 9 comma 3 del Regolamento, dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella S.O.A. qualora venga loro meno il possesso dei requisiti morali di cui all’art. 7, comma 7 del Regolamento. Deve ancora ritenersi elemento tipologico dell’organismo di qualificazione la previsione, anche realizzata attraverso un esplicito richiamo all’art. 9 del Regolamento, dell’attrezzatura informatica conforme al tipo definito dall’Autorità ai fini degli obblighi di comunicazione secondo il 4° comma della disposizione regolamentare. Si rappresenta, poi, la necessità che sia indicato l’obbligo del singolo o dell’organo sociale, designato come competente, di comunicare all’Autorità preventivamente, ai fini del controllo da parte della stessa Autorità sul trasferimento della partecipazione azionaria, i casi in cui il singolo o le società, a qualsiasi titolo, intendano acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una S.O.A. nonché di comunicare all’Autorità e alla S.O.A. il trasferimento della partecipazione una volta avvenuto. Negli atti sopraindicati, infine, dovrà essere contenuta la indicazione degli organi sociali deputati ad effettuare le comunicazioni delle circostanze relative alla composizione e alla struttura organizzativa che possono influire sul requisito dell’indipendenza (art. 7, comma 5); delle modifiche intervenute nell’organico (art. 9 e art. 10 comma 2 lett. c) dei fatti e circostanze che incidano sulle situazioni che precludano lo svolgimento dell’attività di attestazione (art. 7, comma 8).

2. Le partecipazioni azionarie al capitale S.O.A.

In via generale, giova sottolineare che a fronte di una tendenziale libertà di partecipazione al capitale delle S.O.A. salvo i divieti contenuti nell’art. 8 del Regolamento, sia pure in via di richiamo alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, l’accertamento della partecipazione illegittima all’azionario delle S.O.A. da parte di soggetti pubblici e privati sarà oggetto di verifica caso per caso da parte dell’Autorità, in quanto la sola verifica in concreto della partecipazione azionaria, anche sulla base delle diverse dichiarazioni che la S.O.A. istante deve presentare contestualmente alla domanda di autorizzazione e sulla base delle ulteriori informazioni ed integrazioni che l’Autorità può richiedere in fase istruttoria, può far emergere l’incoerenza della partecipazione sotto il duplice profilo del requisito dell’indipendenza e della presenza di interessi commerciali e finanziari che possano determinare comportamenti non imparziali o discriminatori, secondo la previsione dell’art. 7, comma 4, del Regolamento. Così, le stesse situazioni di controllo e di collegamento, secondo la previsione dell’art. 2359 del cod.civ., eventualmente riscontrabili nella verifica della compagine sociale ed oggetto, del resto, di una specifica dichiarazione circa la loro sussistenza (o insussistenza) da parte della S.O.A. in sede di istanza di autorizzazione, secondo la previsione dell’art. 10, comma 2, lett. b) del Regolamento, non possono, di per sé, considerarsi impeditive alla titolarità di partecipazioni azionarie, salvo la verifica, in concreto, della loro idoneità a ledere il principio dell’indipendenza della S.O.A. e a determinare comportamenti non imparziali o discriminatori nell’attività di qualificazione.

a) le preclusioni

Quanto agli espressi divieti di partecipazione, è qui utile ricordare che non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una S.O.A.:

· i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed in particolare:

- le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, compresi quelli economici, gli enti e le amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi nonché gli altri organismi di diritto pubblico (lett. a). Per amministrazioni locali si devono intendere i Comuni, le Province (per quelle autonome, equiparabili alle Regioni, il divieto è già espressamente contenuto nell’art. 8, comma 1), le Comunità Montane, mentre per Enti locali si devono intendere, con riferimento all’art. 118 della Costituzione, tutti quegli altri soggetti istituiti in un delimitato ambito geografico.

- i concessionari di lavori pubblici, di cui all’articolo 19, comma 2 della suddetta legge, i concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, le aziende speciali ed i consorzi di enti locali (articoli 23 e 25 della legge 8-6-1990, n. 142 e successive modificazioni) le società a partecipazione pubblica (articolo 22 della legge n. 142/1990 e successive modificazioni ed all’articolo 12 della legge 23-12-1992, n. 498 e successive modificazioni), le società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché i concessionari di servizi pubblici e i soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo n.158/95 (lett. b);

- i soggetti privati relativamente a lavori di cui all’allegato A del decreto legislativo 19-12-1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di importo superiore a 1 milione di Ecu, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a) della articolo 2, comma 2 della legge quadro, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell’importo dei lavori (lett. c).

· i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed in particolare:

- le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 della legge quadro (lett.a );

- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25-6-1909, n. 422 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8-8-1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge quadro (lett. b);

- i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 della legge quadro (lett. c);

- le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell’offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti (lett. d);

- i consorzi di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile (lett. e);

- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23-7-1991, n. 240 (lett.e-bis).

E’ appena il caso di ricordare che i soggetti di cui al precedente elenco vanno intesi con la specificazione che deve trattarsi  di soggetti operanti nel settore dei lavori pubblici, circostanza del resto confermata dal fatto che si tratta di soggetti che possono essere ammessi alle gare. Deve poi ritenersi del tutto conseguente alla espressa esclusione dei soggetti più sopra elencati anche il divieto di partecipazione al capitale delle S.O.A. di ogni società e altre figure associative che vedano la partecipazione al proprio capitale dei soggetti come sopra elencati e di ogni altro organismo associativo che sia portatore dei loro interessi, salvo, per quest’ultimo caso, quanto si dirà più oltre con riguardo alla partecipazione delle associazioni nazionali delle imprese e delle stazioni appaltanti, secondo la previsione dell’art. 8, comma 2, del Regolamento.

· i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1 della legge quadro ed in particolare:

- gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti (lett. a);

- gli uffici consortili di progettazione e di direzione lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8-6-1990, n. 142, e successive modificazioni (lett. b).

L’esclusione degli uffici tecnici trova una sua ragione giustificativa in quanto, trattandosi appunto di uffici, non hanno soggettività propria sia se dipendenti da singoli enti sia se consortili.

- gli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatici possono avvalersi per legge (lett. c);

- i liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23-11-1939, n. 1815 e successive modificazioni (lett. d);

- le società di professionisti di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a) della legge quadro (lett.e);

- le società di ingegneria di cui all’articolo 17, comma 6, lettera b) della legge quadro (lett.f);

- i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) (lett.g).

L’indicazione contenuta nell’art. 17 della legge 109/94 dei liberi professionisti singoli o associati, che ha un chiaro significato nella norma stessa in quanto riferita allo svolgimento di attività di progettazione, va qui specificata nel senso che deve trattarsi di quei liberi professionisti iscritti in Albi relativi all’attività professionali tecniche in materia di lavori pubblici (ingegneri, architetti, geometri, periti edili, diplomati in ingegneria). E’ opportuno, per quanto riguarda le società di professionisti e di ingegneria, chiarire che la ragione della esclusione risiede nella circostanza che tutti questi soggetti partecipano o hanno titolo a partecipare all’affidamento degli incarichi di progettazione, ecc. di cui alla legge 109/94 e successive modificazioni.

· le regioni e le province autonome. La previsione è contenuta espressamente nell’art. 8, comma 1, del Regolamento.

b) casi di partecipazione limitata al capitale delle S.O.A.

Accanto ai soggetti che non possono possedere partecipazione, vi sono quelli per i quali la normativa regolamentare prevede una limitazione alla partecipazione. L’art. 8, comma 2, del Regolamento stabilisce che le associazioni nazionali delle imprese che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una S.O.A. nel limite massimo complessivo del 20% del capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima del 10%. Occorre, peraltro, ricordare che la stessa disposizione ha inteso stabilire una condizione a tale partecipazione, vale a dire quella di una presenza simmetrica tra i due organismi associativi laddove ha disposto che “la partecipazione al capitale da parte di associazioni di imprese è ammessa qualora nella medesima S.O.A. vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazioni di stazioni appaltanti e viceversa”. La limitazione nella partecipazione ha altresì funzione di individuare un’altra ipotesi di esclusione oltre quelle previste alla lettera precedente: il divieto di partecipazione al capitale delle S.O.A. si pone per le associazioni nazionali delle imprese di cui all’art. 10, comma 1, L. 109/94 e successive modifiche che non abbiano sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto. Una tale preclusione deve ricavarsi dal fatto che è consentita la partecipazione solo per dette associazioni sottoscrittrici (art. 5, comma 1, lett. n) dello stesso Regolamento). L’Autorità ritiene di dover fornire una utile indicazione riguardo al problema se la dizione normativa “una S.O.A.” (art. 8, comma 2) limiti la partecipazione delle associazioni nazionali delle imprese e delle stazioni appaltanti ad una sola S.O.A. Una più attenta lettura del dato normativo sembra invece suggerire la conclusione che l’uso dell’articolo “una” stia più semplicemente ad indicare indeterminatamente queste società, ove si osservi che detto uso ricorre anche nel primo comma nel quale certamente non potrebbe significare una sola S.O.A. Ne consegue la ammissibilità di partecipazione delle associazioni nazionali anche a più società di qualificazione, rimanendo ovviamente sempre il limite di partecipazione in ogni S.O.A. nella misura massima del 10% sia che si tratti di una singola che di più associazioni nazionali, configurandosi tale limite, giova ribadirlo, come misura complessiva entro la quale è ammessa la rappresentanza di interessi delle Associazioni in parola per ciascuna delle S.O.A. partecipata.  Saranno, poi, oggetto di valutazione concreta le situazioni in cui, per la frammentazione delle altre partecipazioni, il governo delle S.O.A. risulti in capo a dette associazioni, in quanto la indicazione normativa del limite alla partecipazione è coerente con quella del rispetto del principio di indipendenza e di imparzialità e di non discriminazione (art.7, comma 4 del Regolamento).

B) FASE DELL’ISTANZA E DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE

Occorre premettere che dal regolamento si evincono due fasi del procedimento di autorizzazione:

- la prima relativa alla domanda di autorizzazione da parte della S.O.A. istante; 

- la seconda relativa al provvedimento di autorizzazione.

In ordine all’istanza di autorizzazione assumono rilievo le condizioni di ammissibilità della domanda rappresentate dalla presentazione dei documenti previsti dall’articolo 10, comma 2 del regolamento. Con riferimento ai singoli documenti si forniscono le seguenti indicazioni:

- l’atto costitutivo e il relativo statuto sociale devono essere presentati in copia autentica, corredati del certificato attestante l’iscrizione della società nel Registro delle imprese, rilasciato in data non anteriore a 180 giorni dalla presentazione dell’istanza ;

- l’elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento.

Relativamente a tali documenti occorre specificare l’elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della S.O.A., con l’indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali. Nella dichiarazione circa situazioni di controllo o di collegamento il legale rappresentante delle S.O.A. potrà anche esporre i motivi per i quali, ad avviso del competente organismo della società, la situazione anzidetta non risulti in contrasto con i principi di indipendenza, di imparzialità e non discriminazione. Si precisa che l’art. 2359 del codice civile individua i casi di controllo nelle seguenti ipotesi tassative:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) di cui sopra si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spet-tanti per conto di terzi. Detta norma del codice civile stabilisce, poi che sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa. La nozione di collegamento lascia spazio a precisazioni interpretative e quindi richiederà una valutazione caso per caso. La giurisprudenza ha individuato talune situazioni sintomatiche, quali la presenza degli stessi soggetti negli organi societari o nell’apparato di vertice, la concordanza della sede ed ipotesi di partecipazione a mezzo di terza società che possegga partecipazioni nella società che concorrano a formare la compagine societaria delle S.O.A.

- l’organigramma delle S.O.A., deve comprendere il curriculum dei soggetti che ne fanno parte. La previsione di cui all’articolo 10, comma 2, lettera c) del regolamento evidenzia che costituisce condizione di ammissibilità della domanda il solo organigramma della S.O.A., comprensivo del curriculum, con cui viene fotografata anche soggettivamente la struttura organizzativa della S.O.A. istante. Tale organigramma conterrà l’indicazione delle figure professionali previste dall’articolo 9 del Regolamento come costitutive dell’organico minimo delle S.O.A. oltre quelle ulteriori eventualmente presenti nella struttura organizzativa. Sembra opportuno chiarire che sono indicatori dell’esperienza professionale dei “laureati” (art. 9, comma 1, lett.b) nel settore dei lavori pubblici l’aver maturato detta esperienza presso qualsiasi soggetto pubblico o privato che svolga la propria attività prevalentemente o anche nel settore dei lavori pubblici ed averla svolta in qualsiasi fase inerente il processo di realizzazione di lavori pubblici. Deve, poi chiarirsi, che in sede di domanda la S.O.A. istante potrà richiedere di presentare la documentazione comprovante la stipula dei contratti di assunzione delle figure professionali previste come costitutive dell’organico minimo delle Società, dopo l’esame da parte dell’Autorità del possesso dei requisiti richiesti, come specificato sub C (fase del provvedimento di autorizzazione) del presente atto. In tal caso, peraltro, la formalizzazione di tali contratti e la loro presentazione all’Autorità costituisce condizione indispensabile ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione.

- la dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera d).

- certificato del casellario giudiziario, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. e).

- il documento contenente la definizione delle procedure che saranno utilizzate per l’esercizio dell’attività di attestazione e che deve essere conforme ai criteri contenuti nel documento che sarà adottato dall’Autorità secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 2 lett. f) del Regolamento.

- la documentazione comprovante la dotazione della struttura informatica conforme al tipo definito dall’Autorità, secondo quanto previsto dell’art. 9, comma 4. Ove la S.O.A. istante intenda rinviare la produzione della documentazione stessa dopo l’esame da parte dell’Autorità del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, dovrà, in sede di richiesta, comunque produrre una relazione dettagliata sulla attrezzatura informatica di cui disporre conformemente al tipo definito dall’Autorità.

In tal caso, peraltro, la documentazione comprovante la dotazione dell’attrezzatura informatica e la sua presentazione all’Autorità costituisce condizione indispensabile ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione.

- la polizza assicurativa stipulata ai sensi e con il contenuto di cui all’art. 10, comma 2, lett. a). La difficoltà, ovvia, specie in prima attuazione di determinare il volume di affari prevedibile non è di ostacolo alla completezza della polizza dovendo comunque, nella previsione, questo volume non essere inferiore all’ipotizzabile normale attività del capitale di rischio e dell’organigramma presentato.

C) FASE DEL PROVVEDIMENTO di autorizzazione

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, l’Autorità valuterà la ricorrenza dei requisiti e delle condizioni previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del regolamento per la costituzione delle società organismi di attestazione sulla base della documentazione prevista dall’articolo 10, comma 2 dello stesso regolamento come sopra specificata ed integrata, nonché sulla base delle ulteriori informazioni ed integrazioni richieste ai fini istruttori. L’art. 10, comma 3, stabilisce che l’Autorità concluda il procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. La decorrenza del termine è data dal giorno dell’assunzione nel registro cronologico di arrivo degli atti della istanza di autorizzazione. Ai fini della scadenza il termine finale si intende quello della spedizione postale del provvedimento adottato relativamente alla richiesta di autorizzazione. E’, già, prevista la sospensione del termine nel caso di richieste istruttorie, cioè il tempo occorrente per acquisire le integrazioni necessarie, che non si computa nel termine anzidetto. Detta sospensione si verifica, altresì, nel caso di richiesta di rinvio della presentazione di contratti di lavoro e/o della documentazione comprovante l’attrezzatura informatica, che costituiscono motivo di una sostanziale integrazione successiva della documentazione che deve corredare le istanze di autorizzazione; sospensiva che decorre dal giorno della comunicazione dell’esito positivo della verifica degli altri documenti, fino all’acquisizione, nel senso specificato, dei contratti di lavoro e/o della documentazione comprovante l’attrezzatura informatica.

Il Segretario

Il Presidente

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data

Allegato contenente i riferimenti normativi citati nella determinazione

Il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 reca: “Istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, pubblicati sul Supplemento ordinario n. 35/L alla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2000, n. 49. La Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni recante: “Legge quadro in materia di lavori pubblici” è pubblicata sul Supplemento ordinario n. 180/L alla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1999, n. 234. La rubrica dell’articolo 2359 del codice civile è la seguente: “Società controllate e società collegate”. L'articolo 118 del Titolo V “Le Regioni, le Province, i Comuni” della Costituzione. La Legge 8 giugno 1990, n. 142, reca : “Ordinamento delle autonomie locali”. Si riporta la rubrica degli articoli citati nella determinazione:

articolo 22 “Servizi pubblici locali”

articolo 23 “Aziende speciali ed istituzioni”

rticolo 24 “Convenzioni”

articolo 25 “Consorzi”

articolo 26 “Unioni di Comuni”

La Legge 23 dicembre 1992, n. 498, reca : ”Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”.
Il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, reca: “Attuazione delle Direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi”.
Il Decreto Legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, reca: “attuazione della Direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici”.
La Legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, reca: “Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici”.
La Legge 8 agosto 1985, n. 443, reca: “Legge quadro per l’artigianato”.
La rubrica dell’articolo 2615 ter del codice civile è la seguente: “Società consortili”.
La rubrica dell’articolo 2606 del codice civile è la seguente: “Nozione e norme applicabili”.
Il Decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, reca: “Norme per l’applicazione del Regolamento n. 85/2137/CEE relativo all’istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428”.
La Legge 23 novembre 1939, n. 1815, reca: Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza”.

 

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