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   Normativa Appalti di Opere  

DETERMINAZIONE N. 26/2000 del 29 maggio 2000

“Affidamento a trattativa privata di opere complementari – compatibilità della norma regionale con i principi generali della legge-quadro”.

Art. 24 Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni

Art. 35 Legge regione Abruzzo 24 dicembre 1996, n. 146.

Il Consiglio dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella riunione del 10 maggio 2000 in merito alla questione prospettata dall’azienda sanitaria USL 1 di Avezzano circa l’affidamento a trattativa privata di opere complementari ha adottato la seguente determinazione 

Premesso

L’azienda USL n. 1 Avezzano-Sulmona della regione Abruzzo, a seguito di finanziamento concesso dalla regione, affidava in esito a licitazione privata alla ditta Edilgisia srl lavori per la realizzazione di un intervento per la conservazione in efficienza e messa a norma del presidio ospedaliero di Piscina per un complessivo importo contrattuale di l.830.249.240 al netto del ribasso del 19,10% su lire 2.262.360.000.

L’insufficienza delle risorse messe a disposizione dalla regione non aveva consentito l’adeguamento dell’intera struttura ospedaliera per cui i lavori aggiudicati riguardavano soltanto una parte dell’intero complesso.

Successivamente, nel corso dell’esecuzione dell’intervento, per sopravvenute disposizioni legislative, successive all’approvazione del progetto, si rendeva necessaria la redazione di una perizia di variante ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni che comportava un aumento rientrante nella fattispecie del quinto d’obbligo, dell’importo contrattuale, che veniva così elevato a lire 2.193.765.300 al netto del ribasso d’asta del 19,10% su lire 2.711.700.000.

Dalle opere appaltate erano, peraltro, rimasti esclusi i lavori di ristrutturazione e messa a norma di due aree di degenza poste al 2° e 3° piano dell’ospedale e destinate a medicina generale e geriatria; il che impediva, di fatto, l’apertura di tutte le degenze disponibili con conseguente attivazione parziale dei posti letto previsti nella struttura sanitaria. Consapevole di tale disservizio, l’azienda sanitaria, in considerazione della complementarietà dei lavori non eseguiti rispetto a quelli oggetto del contratto di appalto e della sopravvenuta circostanza relativa all’impossibilità di utilizzare nel suo insieme il complesso ospedaliero, riteneva di verificare la possibilità di affidare gli stessi a trattativa privata alla medesima impresa aggiudicataria in applicazione dell’art. 35, comma 4, lett. c), della legge regione Abruzzo 24 dicembre 1996, n. 146, utilizzando proprie risorse finanziarie svincolate dall’iniziale finanziamento regionale. Al riguardo veniva anche redatto un progetto esecutivo per il completamento della ristrutturazione delle degenze non comprese nel primo contratto per un importo dei lavori a base d’asta di lire 452.471.603 rientrante anch’esso nel limite del 20% dell’appalto originario; con acquisizione della disponibilità dell’impresa Edilgisa che proponeva un ribasso d’asta del 20% anziché del 24,10% proposto dall’azienda. Sull’affidamento a trattativa privata di detti lavori all’impresa Edilgisa srl si esprimeva l’avv. Mauro Ciani di Bologna che, confermando analogo avviso dell’avv.to Antonio Catalano di Pescara, riteneva applicabile l’art. 35 della legge regionale n.146/1996 per la parte relativa all’ipotesi di complementarietà dei nuovi lavori, scaturita da circostanze impreviste.

Considerato

La questione proposta alla valutazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici attiene alla possibilità dell’affidamento a trattativa privata di lavori complementari non considerati nel contratto originario d’appalto e che siano resi necessari da sopravvenute impreviste circostanze, con riferimento all’art. 35, 4° comma, lett. c), della legge della regione Abruzzo 24 dicembre 1996, n. 146, che tale ipotesi specificamente concerne. Il dubbio interpretativo trae giustificazione dal presupposto che la norma indicata contiene una disciplina relativa all’affidamento dei lavori pubblici a trattativa privata apparentemente diversa da quella di cui all’art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. Viene, quindi, prospettata una questione di compatibilità della norma regionale con i principi della legge-quadro; il che, peraltro, implicherebbe, prioritariamente, la individuazione di quelli che sono da considerare principi generali della legge stessa in materia di affidamento negoziato. Tuttavia, all’Autorità di vigilanza pare che il caso dedotto possa trovare soluzione indipendentemente dall’esame della questione interpretativa prospettata. E tanto, in considerazione del fatto che, con riferimento ai lavori - quali sono quelli in esame - di importo complessivo non superiore ai 300.000 ECU, a norma dell’art. 25, comma 1, lett. a) della legge-quadro indicata, l’affidamento a trattativa privata è consentito nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato. In particolare, pertanto, è consentito “in genere in ogni..caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli artt. da 37 a 40 del.. regolamento”. Con la conseguenza che, per i lavori di importo non superiore all’indicato limite, la norma regionale menzionata di cui all’art. 35 della legge n.146/1996 della regione Abruzzo, la quale nell’ipotesi di cui alla lett. c) del 4° comma non fa soltanto riferimento alla complementarietà dei lavori richiedendo, altresì, che i lavori medesimi siano resi necessari da circostanze impreviste, non contrasta con i principi di cui alla legge quadro 109/1994, in materia di affidamento e trattativa privata.E’ da ritenere che, qualora le norme regionali contengono indicazioni compatibili con i principi generali che si possono trarre dalla normativa di cui alla legge quadro - in particolare relativamente alla casistica concernente modalità di affidamento degli appalti o di redazione di varianti – non si pongono questioni di abrogazioni di norme regionali per sopravvenuta emanazione di nuovi principi generali ovvero di situazioni di incompatibilità con la legge regionale.

 

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