DETERMINAZIONE
N. 26/2000 del 29 maggio 2000
Affidamento a trattativa privata di opere
complementari compatibilità della norma regionale con i principi generali della
legge-quadro.
Art. 24
Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
Art. 35
Legge regione Abruzzo 24 dicembre 1996, n. 146.
Il
Consiglio dellAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella riunione del 10
maggio 2000 in merito alla questione prospettata dallazienda sanitaria USL 1 di
Avezzano circa laffidamento a trattativa privata di opere complementari ha adottato
la seguente determinazione
Premesso
Lazienda
USL n. 1 Avezzano-Sulmona della regione Abruzzo, a seguito di finanziamento concesso dalla
regione, affidava in esito a licitazione privata alla ditta Edilgisia srl lavori per la
realizzazione di un intervento per la conservazione in efficienza e messa a norma del
presidio ospedaliero di Piscina per un complessivo importo contrattuale di l.830.249.240
al netto del ribasso del 19,10% su lire 2.262.360.000.
Linsufficienza
delle risorse messe a disposizione dalla regione non aveva consentito ladeguamento
dellintera struttura ospedaliera per cui i lavori aggiudicati riguardavano soltanto
una parte dellintero complesso.
Successivamente,
nel corso dellesecuzione dellintervento, per sopravvenute disposizioni
legislative, successive allapprovazione del progetto, si rendeva necessaria la
redazione di una perizia di variante ai sensi dellart. 25, comma 1, lett. a), della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni che comportava un aumento
rientrante nella fattispecie del quinto dobbligo, dellimporto contrattuale,
che veniva così elevato a lire 2.193.765.300 al netto del ribasso dasta del 19,10%
su lire 2.711.700.000.
Dalle
opere appaltate erano, peraltro, rimasti esclusi i lavori di ristrutturazione e messa a
norma di due aree di degenza poste al 2° e 3° piano dellospedale e destinate a
medicina generale e geriatria; il che impediva, di fatto, lapertura di tutte le
degenze disponibili con conseguente attivazione parziale dei posti letto previsti nella
struttura sanitaria. Consapevole di tale disservizio, lazienda sanitaria, in
considerazione della complementarietà dei lavori non eseguiti rispetto a quelli oggetto
del contratto di appalto e della sopravvenuta circostanza relativa allimpossibilità
di utilizzare nel suo insieme il complesso ospedaliero, riteneva di verificare la
possibilità di affidare gli stessi a trattativa privata alla medesima impresa
aggiudicataria in applicazione dellart. 35, comma 4, lett. c), della legge regione
Abruzzo 24 dicembre 1996, n. 146, utilizzando proprie risorse finanziarie svincolate
dalliniziale finanziamento regionale. Al riguardo veniva anche redatto un progetto
esecutivo per il completamento della ristrutturazione delle degenze non comprese nel primo
contratto per un importo dei lavori a base dasta di lire 452.471.603 rientrante
anchesso nel limite del 20% dellappalto originario; con acquisizione della
disponibilità dellimpresa Edilgisa che proponeva un ribasso dasta del 20%
anziché del 24,10% proposto dallazienda. Sullaffidamento a trattativa privata
di detti lavori allimpresa Edilgisa srl si esprimeva lavv. Mauro Ciani di
Bologna che, confermando analogo avviso dellavv.to Antonio Catalano di Pescara,
riteneva applicabile lart. 35 della legge regionale n.146/1996 per la parte relativa
allipotesi di complementarietà dei nuovi lavori, scaturita da circostanze
impreviste.
Considerato
La
questione proposta alla valutazione dellAutorità per la vigilanza sui lavori
pubblici attiene alla possibilità dellaffidamento a trattativa privata di lavori
complementari non considerati nel contratto originario dappalto e che siano resi
necessari da sopravvenute impreviste circostanze, con riferimento allart. 35, 4°
comma, lett. c), della legge della regione Abruzzo 24 dicembre 1996, n. 146, che tale
ipotesi specificamente concerne. Il dubbio interpretativo trae giustificazione dal
presupposto che la norma indicata contiene una disciplina relativa allaffidamento
dei lavori pubblici a trattativa privata apparentemente diversa da quella di cui
allart. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. Viene,
quindi, prospettata una questione di compatibilità della norma regionale con i principi
della legge-quadro; il che, peraltro, implicherebbe, prioritariamente, la individuazione
di quelli che sono da considerare principi generali della legge stessa in materia di
affidamento negoziato. Tuttavia, allAutorità di vigilanza pare che il caso dedotto
possa trovare soluzione indipendentemente dallesame della questione interpretativa
prospettata. E tanto, in considerazione del fatto che, con riferimento ai lavori - quali
sono quelli in esame - di importo complessivo non superiore ai 300.000 ECU, a norma
dellart. 25, comma 1, lett. a) della legge-quadro indicata, laffidamento a
trattativa privata è consentito nel rispetto delle norme sulla contabilità generale
dello Stato. In particolare, pertanto, è consentito in genere in ogni..caso in cui
ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente
seguite le forme degli artt. da 37 a 40 del.. regolamento. Con la conseguenza che,
per i lavori di importo non superiore allindicato limite, la norma regionale
menzionata di cui allart. 35 della legge n.146/1996 della regione Abruzzo, la quale
nellipotesi di cui alla lett. c) del 4° comma non fa soltanto riferimento alla
complementarietà dei lavori richiedendo, altresì, che i lavori medesimi siano resi
necessari da circostanze impreviste, non contrasta con i principi di cui alla legge quadro
109/1994, in materia di affidamento e trattativa privata.E da ritenere che, qualora
le norme regionali contengono indicazioni compatibili con i principi generali che si
possono trarre dalla normativa di cui alla legge quadro - in particolare relativamente
alla casistica concernente modalità di affidamento degli appalti o di redazione di
varianti non si pongono questioni di abrogazioni di norme regionali per
sopravvenuta emanazione di nuovi principi generali ovvero di situazioni di
incompatibilità con la legge regionale.
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