ATTO DI REGOLAZIONE n. 28/2000 del 9 giugno 2000
Criteri di designazione
dellorgano di collaudo e compenso per la collaudazione di lavori pubblici.
In data 23 marzo
2000, si è tenuta presso lAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici una
audizione relativa alle problematiche connesse alla nomina dei collaudatori nel caso di
lavori ammessi a finanziamento pubblico, con riferimento allapplicazione
dellart. 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni.
Premesso
Con nota del 30
settembre 1999, il Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera, nella
qualità di amministrazione aggiudicatrice di lavori finanziati dal Ministero del tesoro,
segnalava di avere provveduto allindividuazione dei collaudatori, in applicazione
del disposto di cui allart. 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni, nonostante che nellatto di finanziamento il Ministero se
ne fosse, invece, direttamente riservata la nomina.
Questione analoga
veniva segnalata dal comune di Cassano Irpino il quale, con nota del 9 marzo 2000,
chiedeva lavviso della Autorità in ordine alla legittimità della nomina da parte
del presidente della regione Campania del collaudatore tecnico amministrativo per lavori
da esso appaltati e finanziati dallente regione, ed alla ammissibilità del collaudo
nel caso in cui la verifica finale poteva essere attuata mediante la sola certificazione
di regolare esecuzione.
Considerato
In base a quanto
disposto dal comma 4 dellart. 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni, la competenza alla gestione delle operazioni di collaudo dei lavori
pubblici spetta alle amministrazioni aggiudicatrici, che nominano da uno a tre
tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro
complessità e allimporto degli stessi.
Consegue evidente
lincompatibilità con lindicata normativa, di immediata applicazione e
vincolante per tutte le nomine da effettuarsi successivamente alla sua entrata in vigore,
della previsione contenuta nelle convenzioni di finanziamento cui si è fatto in
precedenza riferimento e che riservano, invece, al soggetto finanziatore la facoltà della
individuazione dellorgano di collaudo. Oltre che con il dato letterale della norma,
come in precedenza definito, la riserva indicata si pone, infatti, in palese contrasto con
la stessa finalità del collaudo, che è quella di verificare, nellambito del
contratto di appalto, cui è estraneo lente finanziatore, la regolare esecuzione dei
lavori e di determinare il credito finale dallappaltatore.
Più
specificamente, il collaudo ha lo scopo di accertare e certificare che lopera o il
lavoro è stato eseguito a regola darte e secondo le prescrizioni tecniche
prestabilite, in conformità del contratto, delle sue eventuali varianti e dei conseguenti
atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Esso persegue, altresì, la
finalità di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti
giustificativi corrispondono tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per
dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle
provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dellappaltatore sono
state espletate tempestivamente e diligentemente.
Le operazioni di
collaudo attengono ancora a tutte le verifiche tecniche previste dalla normativa di
settore e concernono, infine, lesame delle riserve dellappaltatore, sulle
quali non sia intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, ove siano
state iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi
stabiliti dal regolamento. Il collaudo, poi, va approvato dallamministrazione
committente la quale fa in tal modo proprio loperato, il giudizio e le conclusioni
del collaudatore, esprimendo sostanzialmente la volontà di accettare lopera e
liquidando il credito dellappaltatore previo accertamento del valore economico di
quanto eseguito.
Dal che appare
evidente, come già rilevato, che tutte le operazioni di collaudo - ancorché le si
considerino esplicazione di attività unilaterale della stazione appaltante cui
lappaltatore appresta o meno la propria adesione - attengono comunque ed
esclusivamente allambito ed allesplicazione degli effetti del contratto di
appalto tra di essi intercorso, cui ripetesi - è estranea lamministrazione
che eventualmente ha finanziato i lavori e che ha altri mezzi (nei casi in esame i
monitori delle opere) a disposizione per controllare la regolarità della
spesa disposta. In questa prospettiva, va anche indicata la possibilità di una
funzionalizzazione dei dati sulla esecuzione e di quelli finali che affluiscono
allOsservatorio, nelle sue articolazione regionali e che possono essere utilizzati
per un monitoraggio dei lavori da parte degli enti finanziatori.
Ed è proprio in
considerazione delle indicate finalità e della precisata natura delle operazioni di
collaudo che alle stesse lamministrazione aggiudicatrice deve provvedere
prioritariamente mediante i suoi tecnici (non quindi amministrativi) interni che di essa
sono diretta ed immediata espressione. Soltanto in caso di accertata e dichiarata carenza
di organico si può, infatti, derogare a tale prescrizione, con la preclusione, tuttavia,
in tale seconda ipotesi, della possibilità di rivolgersi a liberi professionisti esterni
allapparato pubblico complessivo.
Nel caso di carenza di organico il regolamento generale prevede, infatti, che i
collaudatori siano scelti nellambito di elenchi istituiti presso il ministero dei
lavori pubblici, le regioni e le province autonome; elenchi in cui possono essere
iscritti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione, distinti
per specializzazione e competenza, i soggetti laureati in ingegneria, architettura e,
limitatamente ad un solo componente della commissione, in geologia, scienza agrarie e
forestali, anche se dipendenti da pubbliche amministrazioni, che siano abilitati
allesercizio della professione e siano iscritti da almeno cinque anni nel relativo
albo professionale (escluso tale ultimo requisito per i dipendenti).
Per quanto riguarda
il compenso, per i collaudatori interni è prevista, poi, la partecipazione al riparto del
fondo incentivante dell1,5%, previsto dallart. 18 della legge 11 febbraio
1994, n. 109 indicata, mentre per quelli esterni alla struttura dellamministrazione
aggiudicatrice il corrispettivo deve essere determinato sulla base di specifiche tariffe
professionali.
Va rilevato,
infine, che, in base al disposto di cui al 3° comma dellart. 28 della legge n.
109/94, nel caso di lavori di importo sino a 200.000 EURO non si deve
procedere a collaudo, dal momento che il certificato di collaudo è sostituito da
quello di regolare esecuzione.
Laddove, invece,
per i lavori di importo superiore, ma non eccedenti il milione di ECU non vi
è obbligo, ma solo facoltà (da esercitare discrezionalmente) del soggetto
appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare
esecuzione; certificato che deve essere comunque emesso non oltre tre mesi
dalla data di ultimazione dei lavori.
PERTANTO
La nomina di collaudatori spetta alle amministrazioni
aggiudicatrici. Tale competenza sussiste anche nel caso di lavori finanziati da diversa
amministrazione pubblica.
Nel caso di lavori di importo non superiore a 200.000
EURO il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione. Per
i lavori, invece, di importo superiore a tale soglia, ma non eccedente il milione di EURO,
è in facoltà dellamministrazione aggiudicatrice sostituire il certificato di
collaudo con quello di regolare esecuzione dei lavori.
|