IL CONSIGLIO
Q/122
ATTO DI REGOLAZIONE n. 29/2000 del 9 giugno 2000
Legislazione
nazionale e normativa regionale in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di
lavori pubblici
Premesso
Con numerose denunce proposte da soggetti operatori nel
settore dei lavori pubblici, sono state segnalate a questAutorità di vigilanza
alcune ipotesi di contrasto tra legislazione regionale e normativa nazionale in materia di
individuazione dei requisiti occorrenti per la partecipazione delle imprese alle gare di
appalto di lavori pubblici.
In particolare,
in un bando di gara della provincia di Bolzano era previsto per le imprese concorrenti
lobbligo di presentare, allesito della aggiudicazione, il certificato di
collaudo, in caso di opere pubbliche o il certificato di regolare esecuzione a regola
darte di almeno un lavoro di importo non inferiore al 40% (di quello) a base
dasta, eseguito ed ultimato nel quinquennio precedente alla gara.
La disposizione
era conforme al contenuto dellart. 46 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6,
il quale indicava, tra i requisiti richiesti per la partecipazione alle gare di appalto
relativi a lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, liscrizione
allalbo nazionale costruttori per la categoria e la classifica prescritta imponendo,
altresì, che limpresa nel quinquennio precedente alla gara abbia eseguito a
regola darte almeno un lavoro di importo non inferiore al 40% (di quello) a base
dasta ed ascrivibile alla categoria prevalente, da certificarsi, in caso di opere
pubbliche, da certificato di collaudo.
La stessa,
tuttavia, non teneva conto del disposto degli artt. 2 e 8 della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni e contrastava con lart. 10 del decreto legge 30
dicembre 1999, n. 502, entrato in vigore prima della pubblicazione del bando
secondo cui limporto dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della
pubblicazione del bando stesso doveva essere comprovato da certificati di esecuzione
dei lavori contenenti la espressa dichiarazione della stazione appaltante che i lavori
(medesimi) sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito e non già dal
certificato di collaudo.
Analogamente, in
alcuni bandi di gara dei comuni di Licata e di Comiso, e dellAzienda policlinica
dellUniversità di Catania non si era tenuto conto delle prescrizioni relative alla
qualificazione delle imprese di cui allindicato decreto legge n. 502/99 e al decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 verosimilmente nel presupposto
della non applicabilità delle stesse alle gare indette nellambito della regione
Sicilia.
Veniva, infine,
acquisita la circolare prot. n. 4761 del 17 marzo 2000 dellassessorato dei lavori
pubblici della regione Sardegna, secondo cui le disposizioni del regolamento di cui al
D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 non troverebbero applicazione con riferimento agli appalti
relativi a lavori di interesse regionale.
Considerato
Va rilevato che
lart. 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
stabilisce che per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle
regioni anche a statuto speciale, delle province autonome e degli enti infraregionali da
queste finanziati, i principi desumibili dalle disposizioni della legge stessa
costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della
legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e
dellart. 117 della Costituzione.
Tra i principi
generali contenuti nella legge-quadro indicata, come affermato nella sentenza della Corte
costituzionale 23 ottobre 1995, n. 482, è da ritenere ricompreso quello della unicità
del sistema di qualificazione dei soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici; sicché, non è consentito alle regioni, anche a statuto speciale ed alle
province autonome, prevedere che i bandi di gara relativi a lavori di interesse regionale
richiedano requisiti per la qualificazione diversi da quelli stabiliti in generale per
tutti gli esecutori di lavori pubblici e come individuati dal decreto legge 30 dicembre
1999, n. 502 e successivamente dal regolamento di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
Regolamento, questultimo, recante listituzione del nuovo sistema generale di
qualificazione delle imprese quale previsto dallart. 8 della legge quadro n. 109/94
indicata ed il cui comma 1, dellart. 1 esplicitamente individua fra i destinatari
della nuova normativa le regioni anche a statuto speciale e le province autonome di Trento
e Bolzano.
Né rileva che
avverso la normativa indicata sia stata proposta impugnazione alla Corte Costituzionale
per conflitto di attribuzione, atteso che dal rimedio esperito non può farsi derivare una
sospensione dellefficacia della normativa statale suddetta, allo stato unica
normativa applicabile ad ogni tipo di gara, salvo eventuale successivo diverso avviso
della Corte Costituzionale, anche con riferimento a quanto stabilito dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 il quale, nel ripartire le competenze tra lo Stato e le
regioni, allart. 93, comma 1, lett. f), mantiene alla competenza dello Stato le
funzioni, tra laltro, relative alla regolamentazione e alla vigilanza
relativamente al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.
E da ritenere
conseguentemente che:
1. Tra i
principi generali di cui alla legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni applicabili alle regioni ed alle province autonome, vi è quello
della unicità del sistema di qualificazione delle imprese, istituito ai sensi di quanto
disposto dallart. 8, comma 2, della stessa indicata legge.
2. La
qualificazione delle imprese esecutrici a qualsiasi titolo di lavori pubblici è
disciplinata dal regolamento di cui al DPR 25 gennaio 2000, n. 34 al quale devono
conformarsi i bandi di gara ancorché relativi ai lavori pubblici di interesse
regionale.
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