DETERMINAZIONE N. 2/2000 del 13 gennaio 2000
CAPITOLATI
DONERI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI: SPESE DI RIPRODUZIONE
Con esposto in data 14 settembre 1999, la
Società E.G. informava lAutorità che un bando di gara di appalto di lavori
pubblici per un importo a base dasta di circa 7 mld, faceva obbligo ai concorrenti -
tra cui limpresa esponente - di acquistare, a pena di esclusione, la documentazione
tecnica, verso il prezzo di Lire 2.700.000. Limpresa esponente lamentava che tale
condizione poneva un onere eccessivo a carico dei partecipanti e concretava, inoltre, una
situazione discriminatoria a favore delle imprese con maggiori disponibilità finanziarie,
con violazione della par condicio tra i concorrenti e con pregiudizio della
libera concorrenza. La stazione appaltante, su richiesta dellAutorità, giustificava
linserimento della clausola nel bando, sostenendo che lobbligo di acquisto
della documentazione derivava dalla complessità dei lavori da realizzare che imponeva la
perfetta conoscenza degli elaborati progettuali a garanzia della corretta riuscita delle
opere. Inoltre, il rimborso delle spese per le copie della documentazione si giustificava
sulla base del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, la quale non
può conseguire una efficiente gestione se obbligata a sostenere un inutile aggravio di
costi. La questione prospettata presenta rilievo di carattere generale che richiede uno
specifico esame. Va specificato che il bando in esame e relativa clausola che pone a
carico dei concorrenti lobbligo: di aver acquistato e ritirato la
documentazione di appalto e precisa che lacquisto e il ritiro di tale
documentazione, analiticamente descritta nellelenco predisposto, sono obbligatori,
pena esclusione dalla gara: tali adempimenti dovranno effettuarsi
perentoriamente entro il 2.9.1999 presso ditta U. B. previa prenotazione
telefonica. Il costo della documentazione in questione è pari a nette L. 4.500.000, oltre
IVA al 20%: il committente stabilisce peraltro di addebitare ai partecipanti
esclusivamente L. 2.250.000, oltre a Lire 450.000 per IVA al 20% e così per complessive
L. 2.700.000, assumendo a proprio carico il costo della copia del progetto costruttivo,
che fa parte di detta documentazione. Ciò premesso, si ricorda che la direttiva
comunitaria 93/37/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di lavori, disciplina, allarticolo 12, la procedura di ricezione delle offerte nelle
procedure aperte, quale la procedura in argomento. La norma prevede che
lamministrazione aggiudicatrice è tenuta ad inviare i capitolati doneri ed i
documenti complementari, sempre che richiesti dai concorrenti. La stessa, quindi, pone a
carico della stazione appaltante lobbligo di fornire ai richiedenti ogni documento
od atto di gara che possa essere necessario per formulare lofferta. Lo schema di
regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive
modifiche, allarticolo 79, recepisce integralmente le disposizioni
dellanzidetta direttiva e allarticolo 71, comma 2, dispone, inoltre, che
lofferta che i concorrenti devono presentare per laffidamento di appalti, deve
essere accompagnata da una dichiarazione con la quale gli stessi attestino di aver
esaminato gli elaborati progettuali e di aver preso piena cognizione dello stato dei
luoghi e di tutte le condizioni che possono influire sullofferta. In coerenza
dispone anche larticolo 90, comma 5, dello stesso regolamento per il caso di appalto
integrato ovvero nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a
corpo, ovvero a corpo e a misura, con una significativa previsione di esame
degli elaborati progettuali, posti in visione (ovviamente dalla stazione
appaltante e acquisibili). Da queste indicazioni normative emerge, con
evidenza, che non può essere imposto al concorrente lobbligo di acquistare, per di
più a pena desclusione dalla gara, la documentazione inerente lappalto. Al
contrario vi è lobbligo della stazione appaltante di fornire ogni informazione
utile per la presentazione dellofferta e sempre che il concorrente ne faccia
espressa richiesta, di rilasciarne copia con rimborso dei costi sostenuti dalla pubblica
amministrazione. Il che è, inoltre, conforme alla normativa generale in materia di
accesso alla documentazione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1991, n. 241.
Allelemento di contrasto con le regole dellordinamento italiano della
suriportata clausola del bando se ne accompagna uno ulteriore. Questa scelta
amministrativa di sancire lobbligo per i concorrenti di acquistare la documentazione
di gara, pena lesclusione dalla gara stessa, contraddice il principio della
concorrenza, sancito dal diritto comunitario. Né la fondata esigenza che si abbia
perfetta conoscenza degli elaborati progettuali può giustificare la imposizione di
modalità di adempimento onerose, imposte dalla stazione appaltante dellobbligo
imposto dalla legge di avere detta conoscenza da parte dei partecipanti alle gare e che si
collega già ad effetti che gravano su questi nel caso di inesatto adempimento. Non è
consentito, pertanto, alle stazioni appaltanti di prevedere nel bando di gara clausola
che, a pena di esclusione, fissi modalità di esame vincolante degli atti relativi, con
oneri economici che si concretizzino in pagamenti a terzi e non nel rimborso delle spese
per le copie degli atti stessi, ove richieste dai concorrenti alla gara.
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