DETERMINAZIONE N. 30/2000 del 9 giugno
2000
R/369/99 AG 91 e
AG7
Perizia suppletiva e di variante
Il Consiglio
dellAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nella seduta del 10 maggio 2000,
in merito allinterpretazione dellart. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109
e successive modificazioni ha assunto la seguente determinazione
Premesso
Con nota n. 3389, del 17 novembre 1999, il sindaco del
comune di Bortigali (NU) ha investito lAutorità per la vigilanza sui lavori
pubblici della questione relativa alla possibilità di disporre una perizia di variante e
suppletiva relativamente a lavori di completamento della rete di illuminazione pubblica
appaltati per il complessivo importo di lire 227 milioni.
La perizia di variante, che aumentava limporto
contrattuale di 41 milioni, trovava giustificazione nella prospettata esigenza,
manifestatasi successivamente allappalto, di meglio definire la rete di
illuminazione ed implicava lutilizzazione dei ribassi dasta avutisi in sede di
gara e senza alterazione del finanziamento di lire 350 milioni, complessivamente
assentito. La richiesta traeva origine dalla diversità di opinione tra il responsabile
dellarea tecnica ed il segretario comunale: mentre il primo aveva espresso parere
sfavorevole allapprovazione della variazione contrattuale, il secondo, invece, aveva
ritenuto legittimo il ricorso alla variante medesima, sia perché conforme al contratto ed
agli atti di gara, sia perché lart. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni consentirebbe le varianti non eccedenti il quinto complessivo
dellimporto del contratto.
Andava considerato, poi, che lart. 4 della legge
regionale della Sardegna 8 luglio 1993, n. 29 implicava la possibilità di utilizzare i
ribassi dasta nelle gare dappalto per il completamento funzionale delle opere
appaltate.
Con altra nota del 24 febbraio 2000, un consigliere del
comune di Gattinara (VC) chiedeva il parere della sezione del Piemonte
dellosservatorio per i lavori pubblici in merito alla legittimità delle delibere di
giunta n. 26 e 27 del 1 febbraio 2000, relative allapprovazione di due perizie di
variante e suppletiva riguardanti i lavori di adeguamento norme ed eliminazione delle
barriere architettoniche delle scuole elementari e medie che prevedevano un aumento di
spesa, rispetto al contratto originario, pari rispettivamente al 21,75% per le scuole
medie e al 17, 40% per le scuole elementari.
Analogo quesito, infine, veniva formulato dal Comune di
Verona, il quale richiedeva, in particolare, chiarimenti in merito allapplicazione
dellart. 25, comma 1, lett. b-bis) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni.
Considerato
Lart. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni elenca le ipotesi in cui, nellappalto di lavori pubblici,
si può procedere a varianti in corso dopera.
Ancorché attenuato rispetto alliniziale
prescrizione, il testo della norma, quale risultante dalle modifiche apportatevi dalla
legge 18 novembre 1998, n. 415, per la tassatività della elencazione, non consente di
derogare alla specificità e puntualità delle sue disposizioni.
Sicchè, è da escludere, con riferimento alla questione
proposta dal sindaco del Comune di Bortigali, che si possa procedere ad una variazione del
contratto di appalto in relazione alla sola finalità di realizzare il completamento
funzionale dellopera con lutilizzazione dei ribassi dasta; e ciò in
considerazione del fatto che tale ipotesi non è inquadrabile in alcuna delle fattispecie
elencate nelle lettere da a) a d) del comma 1 dellindicato art. 25.
Né rileva, per il caso esaminato, il riferimento di cui
al comma 3 dello stesso art. 25, il cui secondo periodo consente il riscorso alle
varianti, nellesclusivo interesse dellamministrazione, sia in aumento sia in
diminuzione, se finalizzate al miglioramento dellopera e alla sua funzionalità. Per
la ricorrenza di tale ipotesi, infatti, oltre alle ulteriori condizioni nella norma
indicate, è necessario - il che non si è verificato nel caso di specie che
limporto in aumento relativo (alle varianti), oltre a trovare
copertura nella somma stanziata per lesecuzione dellopera non (superi)
il 5 per cento dellimporto originario del contratto. Neppure rileva,
poi, la legge regionale sarda 8 luglio 1993, n. 29, il cui art. 4 consente di utilizzare i
ribassi dasta per il completamento funzionale delle opere dal momento che la stessa
non trova applicazione, per pacifica ammissione, per i lavori eseguiti dai comuni e non
finanziati dalla regione. E tali sono quelli cui si riferisce il caso in esame, che
attengono, come già rilevato, al completamento della rete di illuminazione di un comune e
che risultano finanziati con mutuo della Cassa DD. PP.
Ad analoga negativa conclusione si deve, poi, pervenire
per lipotesi riguardante il comune di Gattinara per il quale le perizie di variante
approvate implicano un incremento di spesa, rispetto al contratto iniziale,
rispettivamente del 21,75% e del 17,40% ed in cui le varianti stesse risultano
giustificate dalla sola prospettata esigenza, insorta successivamente allinizio dei
lavori, di realizzare alcune migliorie ai lavori appaltati.
Consegue, infatti,
lillegittimità delle stesse, stante la non inquadrabilità dellipotesi
prospettata in alcuna delle fattispecie indicate dalla norma (art. 25) in precedenza
richiamata, non risultando dedotta in particolare, alcuna esigenza derivante da
sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari (comma 1, lett. a), né indicate
cause impreviste ed imprevedibili al momento della stipulazione del contratto (comma 1,
lett. b). Nemmeno, poi, si è fatto riferimento ad una sorpresa geologica (lett. c) ovvero
ad errori od omissioni progettuali (lett. d), e neppure può trovare applicazione il
disposto di cui al successivo secondo periodo del comma 3, dello stesso art. 25, relativo
alle variazioni finalizzate al miglioramento dellopera ed alla sua funzionalità,
stante il superamento del già richiamato limite percentuale per le stesse previsto del
5%.
Del tutto
estranea, infine, è la fattispecie in esame rispetto allipotesi, cui si riferisce
anche il quesito del comune di Verona, disciplinata dalla lett. b-bis) del comma 1
dellart. 25, che consente la possibilità di varianti in corso dopera quando
si sia in presenza di eventi che riguardano la natura e la specificità dei beni sui quali
si eseguono i lavori verificatisi in corso dopera o di rinvenimenti imprevisti ed
imprevedibili nella fase progettuale
Al riguardo
è, peraltro, da rilevare che, per ciò che concerne la prima delle indicate evenienze, è
innanzitutto da escludere che gli eventi che riguardano la natura e la specificità dei
beni, cui si riferisce la norma, possano intendersi come quelli che danno luogo alla
sorpresa geologica, in quanto tale ipotesi è espressamente disciplinata dalla lett. c)
del medesimo comma.
Va
considerato, inoltre, che la norma in esame non identifica gli eventi a seguito dei quali
potrà farsi ricorso alla variante, con la conseguenza che qualunque accadimento non
ascrivibile alle cause impreviste ed imprevedibili di cui allart. 25, comma 1, lett.
b) ovvero alla sorpresa geologica di cui alla successiva lettera c), può essere preso a
presupposto per giustificare la variazione progettuale.
Anche in
relazione alla individuazione dei beni cui gli eventi indicati si riferiscono e rispetto
ai quali può essere realizzata la variante, il testo normativo non appare, poi, di
immediata e facile comprensione; i beni sui quali si può intervenire vengono, infatti,
semplicemente connotati per la loro specificità. Tali beni potrebbero essere
concretamente identificati come quelli di interesse storico artistico od archeologico, con
ciò operando una precisa individuazione che, ove univocamente accolta, consentirebbe di
superare la genericità del dettato letterale della norma.
In secondo
luogo, come già rilevato, lart. 25, comma 1, lett. b bis), prevede
unulteriore ipotesi al verificarsi della quale si potrà dar luogo ad una variante:
sarà possibile fare ricorso a detto istituto qualora nel corso degli interventi si
presentino rinvenimenti imprevisti od imprevedibili nella fase progettuale.
Anche per
questa ulteriore previsione normativa possono ricorrere le medesime considerazioni
espresse in precedenza.
Va comunque
considerata a tale proposito lipotesi, tuttaltro che infrequente, in cui,
durante lesecuzione dei lavori, vengano scoperti reperti o manufatti
dinteresse storico, artistico od archeologico, che richiedono lutilizzo di
particolari tecniche ed interventi per la loro salvaguardia.
Ribadita, infine, la tassatività delle ipotesi in cui
si può procedere a variazioni contrattuali, va segnalata la possibilità del ricorso alla
trattativa privata, ai sensi dellart. 24, comma 1, lett. a) della legge n. 109/94,
per i lavori di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU ed ove ricorrano le
condizioni di cui allart. 41, del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Ne consegue, che qualora lurgenza dei
lavori sia tale da non consentire lindugio degli incanti o della licitazione (art.
41, comma 1, indicato n. 5, R.D. n. 827/24) e lurgenza stessa non sia conseguente a
comportamento colpevole dellamministrazione, legittimamente si può ricorrere alla
procedura negoziata anche utilizzando gli eventuali ribassi dasta al fine del
completamento dellopera appaltata.
In tal
caso, peraltro, il ricorso alla trattativa privata con lo stesso appaltatore dei lavori
principali è anche compatibile con il principio di economicità che deve
contraddistinguere lazione amministrativa, in considerazione della limitazione dei
costi che ne deriva e stante la non indispensabilità del ricorso ad una procedura aperta,
tenendo comunque conto del fatto che lesigenza di lavori aggiuntivi o complementari
non sia scaturita da errori od omissioni progettuali imputabili alle amministrazioni
appaltanti.
|