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   Normativa Appalti di Opere  

DETERMINAZIONE n. 31/2000 del 14 giugno 2000

R/46/2000

“D.P.C.M. 19 gennaio1991, - n. 55 - dimostrazione di lavori eseguiti”

L'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con nota n° 51 C2/V di protocollo in data 3/2/2000 rappresentava l'anomalia riscontrata nel bando di gara per la realizzazione della variante in galleria di Monte Zucco della linea ferroviaria Treviso - Calalzo.

Detta anomalia consisteva nella richiesta, ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, che il concorrente avesse eseguito nell'ultimo quinquennio lavori di costruzione di gallerie naturali con una tecnica determinata e con un importo pari a 0.50 volte l'importo a base d'asta se il requisito veniva dimostrato con un solo lavoro, ovvero pari a 0.60 volte lo stesso importo, se dimostrato con due lavori.

Il Consiglio dell' Autorità, esaminato nell'adunanza del 29 marzo 2000 l'esposto in oggetto e considerate le delucidazioni fornite dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato richiamava alla propria determinazione del 28 dicembre 1999 n.15 concernente  "Previsione nei bandi dei requisiti relativi alla capacità tecnica e finanziaria" secondo cui l'ente appaltante non può prevedere nel bando disposizioni maggiormente onerose rispetto a quelle previste con D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n.55 (cosiddetto decreto sui bandi-tipo), in vigore fino alla introduzione del nuovo sistema di qualificazione delle imprese, nel rispetto del principio generale, affermato dalla giurisprudenza, della omogeneità di comportamento delle stazioni appaltanti in ordine alle condizioni di gara, volte a garantire la più ampia partecipazione alle gare stesse

Con la indicata previsione del bando, si determinava, invece, una ingiustificata restrizione del mercato, in contrasto con i principi enunciati dall'art. l della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni.

Si chiedevano alla S.p.a. Ferrovie dello Stato gli ulteriori provvedimenti in ordine alla procedura in argomento.

Detta società riscontrava e precisava che lo stato attuale della procedura di gara europea era in fase avanzata, in quanto la scadenza delle offerte era stata fissata per il giorno 10/5/2000; - che delle 7 domande di invito a partecipare alla gara d'appalto, solo 6 soggetti nazionali (sia individuali, sia raggruppati in ATI) erano stati ritenuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara

Nel merito affermavano che, nel bando di gara erano puntualmente rispettate le percentuali previste dal D.P.C.M. 55/91 in ordine all'importo dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio nella categoria prevalente e che il richiesto requisito tecnico relativo ai 5400 ml. di galleria eseguiti a fronte dei 2700 ml. previsti nel bando, “serve unicamente a definire ed accertare l'esperienza maturata nell'attività di scavo di tipo innovativo...........appena sufficiente a garantire, considerate le caratteristiche geologico - ambientali della zona, adeguata esperienza in riferimento alla particolare natura degli stessi.”

 

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Va premesso che il D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.55 recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti, relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l'esecuzione di opere pubbliche, all'art. 6 comma l, lett d), relativo agli appalti di importo pari o superiore ai cinque milioni di ECU ed inferiore ai trentacinque milioni di ECU, prevede che debba essere dimostrato di avere eseguito nell'ultimo quinquennio, uno o due lavori nella categoria prevalente o nelle categorie d'iscrizione previste nel bando in misura variabile tra 0.40 e 0.50 volte quello a base d'asta qualora comprovato con un solo lavoro o nella misura variabile tra 0.50 e 0.60 volte l'importo a base d'asta qualora comprovato con due lavori.

Il comma 4 dello stesso articolo 6 stabilisce altresì che il requisito concernente l'attrezzatura, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico è dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato circa la proprietà o l'effettiva disponibilità di essi, in relazione alle caratteristiche dei lavori da realizzare. Non è consentito richiedere attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamenti tecnici che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre. Infine il comma 6 prevede che “ le amministrazioni committenti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della capacità economica e finanziaria e capacità tecnica con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo."

In base alle indicate disposizioni può prescindersi dal riferimento operato dall’ANCE che correla criticamente il requisito quantitativo richiesto dei 5400 ml. di galleria, (doppio rispetto alla quantità prevista nel bando), con l'importo complessivo dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio.

Per quanto riguarda, invece, le referenze tecniche richieste dalle Ferrovie dello Stato le disposizioni del bando si pongono in contrasto con il comma 6 dell'art. 6 sopra citato, secondo cui i requisiti da richiedere ai concorrenti ai fini della partecipazione a gare d'appalto, relativi alla capacità tecnica - economica e finanziaria, non possono assolutamente discostarsi da quelli tassativamente fissati dalla norma di cui trattasi.

Va messo in rilievo che la capacità tecnica dell'imprenditore è provata dalla esecuzione a regola d'arte dei lavori e principalmente dall'importo degli stessi eseguiti nell'ultimo quinquennio senza che abbiano rilievo le caratteristiche e le modalità di esecuzione dei lavori. La richiesta, quindi, del requisito di aver eseguito una quantità di lavori non inferiore ad un certo valore non è basata su alcun elemento significativo, in quanto nulla cambia in relazione alle modalità di esecuzione dell'opera, se un tratto di galleria si estende oltre una certa lunghezza, trattandosi di categorie di lavoro analoghe e ripetitive di quelle precedentemente eseguite.

Inoltre, costituisce ulteriore e non previsto requisito, quello concernente la disponibilità dell'attrezzatura e dei mezzi d'opera necessari per l' esecuzione dei lavori, nella fattispecie la disponibilità della macchina per l'esecuzione dello scavo meccanizzato, richiamata specificatamente nel bando. Ciò in quanto la scelta delle modalità di esecuzione non è fatto che assume rilievo in sede di gara e richiederlo può avere effetti negativi sul principio comunitario della concorrenza e dell’accesso agli appalti

Ai fini della tutela sostanziale degli interessi dell’amministrazione possono soccorrere prescrizioni progettuali di capitolato speciale che impongano all’aggiudicatario le necessarie, particolari modalità di esecuzioni, ivi compreso l’uso di apparecchiature speciali.

 

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