DETERMINAZIONE N. 33/2000
del 13 luglio 2000
Organismo di diritto
pubblico e società miste
Con determinazione del 21 dicembre 1999, il Consiglio
della Autorità, interessato da un esposto proposto da un capogruppo consiliare del comune
di Mantova, definiva non legittimi gli affidamenti di alcuni incarichi di progettazione a
professionisti esterni alla struttura da parte della Tea (territorio energia ambiente)
S.p.A. costituita dal comune di Mantova.
Preso atto della determinazione della Autorità, la Tea
indicata, con nota del 15 marzo 2000, oltre a segnalare un presunto errore nella
individuazione degli importi dei singoli incarichi di progettazione - che, peraltro,
trattandosi di un incarico per complessive lire 185.000 milioni ed in mancanza di
motivazioni giustificative del frazionamento, non incideva sulla soluzione adottata -
proponeva due ulteriori questioni interpretative della normativa sui lavori pubblici in
merito alla cui soluzione chiedeva lavviso dellAutorità di vigilanza.
La prima questione posta dalla Tea attiene al suo
assoggettamento alla legge quadro sui lavori pubblici quando la propria attività non
si ponga in relazione allo svolgimento di un servizio pubblico o alla produzione di beni o
servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza,
ed ove non ricorrano altri specifici presupposti (ad es. affidamento di concessione di
lavori pubblici) per lapplicazione della legge stessa. A chiarimento del quesito la
società evidenzia che, in conformità al suo oggetto sociale, può svolgere attività di
progettazione anche su incarico di privati e con riferimento ad opere integralmente
private; per cui si chiede se anche in tali casi leventuale subaffidamento esterno
dellincarico di progettazione, ove consentito dal committente, debba avvenire nel
rispetto delle procedure di cui alla legge n. 109/1994.
Al riguardo, va considerato che, tra gli enti
aggiudicatori, sottoposti alla applicazione delle norme di cui alla legge quadro sui
lavori pubblici, lart. 2, comma 2, lett. b), nel testo risultante a seguito delle
modifiche di cui alla legge 18 novembre 1998, n. 415, ricomprende le società di cui
allarticolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e cioè le società a mezzo
delle quali i comuni e le province possono provvedere alla gestione dei servizi pubblici
locali. Si tratta di soggetti i quali costituiscono uno dei possibili modelli
organizzativi per la gestione dei servizi pubblici locali e che si caratterizzano - in
base alla giurisprudenza pressoché consolidata - per il fatto che identificano un organo
diretto dellente e che provvedono, pertanto, alla gestione del servizio in quanto
immediati e diretti affidatari dello stesso e senza alcuna necessità di ricorrere alla
sua concessione
Contrariamente, poi, a quanto sostenuto dalla Tea,
le società miste indicate vanno distinte dalle società con capitale pubblico, in
misura anche non prevalente, cui pure si riferisce lo stesso comma 2, lett. b) dellindicato
art. 2, che sono, invece, dei meri soggetti di diritto privato qualificati da una presenza
pubblica nel relativo capitale sociale i quali, per poter eventualmente gestire un
servizio pubblico, hanno bisogno di una formale concessione e - in ogni caso, in coerenza
con quanto previsto per la categoria (sostanziale) degli organismi di diritto pubblico di
cui alla precedente lett. a) del comma 2 dellindicato art. 2 della legge n. 109/94 -
sono assoggettati alle norme di cui alla legge quadro quando abbiano ad oggetto
della propria attività la produzione di beni o di servizi non destinati ad essere
collocati sul mercato in regime di libera concorrenza.
Consegue da quanto precede che la risposta al
quesito proposto dalla Tea dipende dalla tipologia organizzativa perseguita dal comune di
Mantova al momento della costituzione della società: dovendosi applicare, sempre e
comunque, la normativa di cui alla legge quadro sui lavori pubblici, sia pure nei limiti
previsti dalla stessa, nel caso in cui si sia inteso costituire una società mista per la
gestione diretta di un determinato servizio pubblico locale, ai sensi dellart. 22
della legge 8 giugno 1990, n. 142; dovendosi applicare la normativa prevista per gli
organismi di diritto pubblico qualora si sia voluto, invece, costituire una semplice
società per azioni di diritto privato dotata di autonomia funzionale, oltre che
organizzativa, rispetto allente. In tale seconda ipotesi, qualora lattività
della società attiene alla produzione di beni o servizi non aventi carattere industriale
o commerciale e prodotti quindi in regime di monopolio, troverà ugualmente applicazione
la disciplina sullevidenza pubblica; laddove, invece, tale normativa non sarà
applicabile nel caso in cui la società si presenta sul mercato in regime di libera
concorrenza in quanto, in tal caso, viene meno la funzionalità dellapplicazione
della normativa pubblicistica e soccorre, invece, il principio generale relativo alla
qualificazione della stessa come soggetto di diritto privato.
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