ATTO
DI REGOLAZIONE n. 34/2000
del 18 luglio 2000
Project financing Piano economico-finanziario
Il Comune di Genova ha interessato lAutorità per la
vigilanza sui lavori pubblici relativamente allinterpretazione ed allapplicazione
di alcune disposizioni della normativa in tema di project financing, istituto previsto
agli articoli 37bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni.
Stante il rilievo che riveste la questione in oggetto ed
il coinvolgimento di molteplici interessi del settore degli appalti pubblici, in
conformità a quanto disposto nel Regolamento sul funzionamento dellAutorità per la
vigilanza sui lavori pubblici, secondo il quale ogni valutazione dei problemi e delle
prassi va condotta in base agli apporti delle Amministrazioni ed enti rappresentativi di
apparati e interessi del settore dei lavori pubblici, lAutorità stessa ha convocato
unaudizione, che si è tenuta presso la propria sede in data 13 aprile 2000.
Alla convocazione è stato allegato un documento base
predisposto dallAutorità nel quale veniva prospettato il quadro complessivo della
questione e venivano poste le seguenti problematiche:
a) se lasseverazione da parte
degli istituti di credito del piano economico- finanziario presentato dal promotore sia da
intendersi come impegno della banca stessa a finanziare lopera;
b) se i soggetti che partecipano alla
licitazione privata per laffidamento della concessione dovranno, come il promotore
per la proposta, presentare un piano finanziario asseverato da un istituto di credito, a
supporto della propria offerta;
c) se, qualora il perseguimento dellequilibrio
economico finanziario sia assicurato dal concedente anche mediante la corresponsione di un
prezzo, questultimo sia da corrispondere in conto lavori o in conto gestione, ai
fini del calcolo dellIVA.
Conseguentemente sono state acquisite memorie e documenti
dei partecipanti allaudizione, conservati presso gli uffici dellAutorità, ed
il Consiglio dellAutorità ha assunto la seguente deliberazione.
CONSIDERAZIONI
DELLAUTORITA
1)
Il fenomeno della finanza di progetto è un istituto di origine anglosassone, che ha
trovato inizialmente la propria applicazione in paesi di common law, ove lordinamento
giuridico presenta caratteristiche di flessibilità non comuni alle basi strutturali di
quello italiano.
La
caratteristica qualificante di tale istituto consiste essenzialmente nella copertura
finanziaria di importanti investimenti sulla base di un progetto in quanto tale, prendendo
in considerazione la sua validità, la sua corretta gestione e quindi la sua capacità di
produrre reddito per un determinato periodo di tempo.
A
differenza del tradizionale finanziamento allimprenditore, basato sullequilibrio
finanziario ed economico del soggetto, il project financing si basa, pertanto, sulle
prospettive reddituali e sui flussi di cassa attesi da una specifica iniziativa. Esso si
applica, quindi, con particolare riferimento ai progetti infrastrutturali nel settore
delle opere pubbliche, a quelle iniziative che risultano essere in grado di generare un
cash flow di gestione e un adeguato profitto in termini di capacità a soddisfare un
bisogno reale diffuso.
Ne
consegue che il project financing non è uno strumento adatto a tutte le iniziative che
richiedono elevati investimenti, ma solo a quelle dotate di un rapporto di leva tale da
rendere liniziativa affidabile, prescindendo dalle garanzie e dallequilibrio
economico-finanziario dei suoi promotori. Liniziativa viene, pertanto, valutata
esclusivamente o prevalentemente sulla base dei profitti che può generare.
Altro elemento peculiare della finanza di progetto è la
presenza di una singolare strutturazione dei rapporti giuridici ed economici che si
instaurano tra i molteplici operatori pubblici e privati che vi partecipano. Si tratta
cioè di un fenomeno contrattuale globale, inteso come mezzo per gestire e ripartire il
rischio connesso al progetto fra i soggetti coinvolti nelliniziativa. Listituto
in questione non può essere letto quindi in chiave atomistica, cioè come sommatoria dei
singoli rapporti contrattuali che lo compongono, ma, al contrario, va interpretato quale
risultato del collegamento negoziale fra molteplici rapporti giuridici in cui gli
interessi, gli obblighi e le responsabilità rendono difficile qualificare come terzo
uno dei soggetti partecipanti alliniziativa rispetto alle prestazioni rese dagli
altri soggetti coinvolti.
Ne
consegue che le operazioni realizzate con lo strumento del project financing si
distinguono per una estrema contrattualizzazione dei rapporti giuridici sottostanti e per
il quasi totale isolamento del progetto (ring fence) da ogni relazione esterna.
Strettamente connessa ad una tale logica strutturale e contrattuale è la presenza
pervasiva dei soggetti finanziatori che entrano nella vita del progetto sin dalla sua fase
iniziale e ne determinano termini e condizioni di operatività.
Le
banche, infatti, cessano di essere elemento esterno delliniziativa imprenditoriale
per assumere un ruolo di controllo dellintera operazione in modo assolutamente nuovo
rispetto ai tradizionali interventi di finanziamento
Nella
finanza di progetto esse sono chiamate ad unattività di valutazione dei progetti ed
a strutturare le tecniche finanziarie al fine di incrementarne la redditività, con ciò
segnando il definitivo passaggio dal finanziamento di impresa al finanziamento del
progetto. Si tratta, cioè, di un investimento di capitali da parte degli istituti di
credito basato sullanalisi della capacità della proposta di generare ricavi.
Con
lintroduzione della valutazione del merito di credito dallimpresa al progetto
e dalla valutazione della affidabilità patrimoniale dellimprenditore alla capacità
del progetto di ripagare il debito e generare reddito, il project financing modifica
conseguentemente la prospettiva del confronto tra imprese e banche.
Diverso
appare anche il rapporto tra gli istituti di credito e le stesse amministrazioni pubbliche
che necessitano di un sostegno da parte degli intermediari finanziari non più limitato
alla provvista di capitale al concessionario per la realizzazione dellopera, ma che
si concretizza nella necessaria assistenza specialistica al montaggio dei progetti, nellattività
di ausilio alla stessa stazione appaltante ed al controllo continuo delliniziativa.
A
livello internazionale, i servizi offerti dagli istituti di credito nelle operazioni di
project financing si possono classificare in due grandi categorie:
-
servizi di consulenza;
-
servizi di finanziamento.
I
primi sono finalizzati alla definizione del rischio connesso alloperazione, dei
tempi della stessa e della sua dimensione al fine di renderla bancabile, cioè
proponibile ai finanziatori.
Questo
tipo di attività, in linea teorica, può essere svolta anche da soggetti diversi dagli
istituti di credito, poiché si concretizza in una prestazione di servizi di consulenza
tecnica, legale e finanziaria che non richiedono la disponibilità di notevoli mezzi
finanziari. Tuttavia, nellattività di consulenza, il ricorso ad una banca è
comunemente ritenuto indispensabile in ragione della conoscenza del mercato da essa
posseduta che influisce sulle scelte progettuali allo scopo di rendere loperazione
realizzabile.
L
analisi dei costi e dei ricavi del progetto, la ripartizione dei rischi, il modello
economico finanziario di riferimento ed altri parametri finanziari che rappresentano la
valutazione della bancabilità del progetto sono contenuti nellinformation
memorandum. Ad esso si accompagna il documento chiamato term sheet, in cui
vengono descritte le condizioni ed i termini del finanziamento
I
servizi di finanziamento, invece, consistono nella effettiva erogazione di capitale, di
rischio o di debito, sulla base degli studi predisposti dai consulenti. Essendo necessaria
una notevole disponibilità finanziaria si tratta di unattività di prevalente, se
non di esclusivo, interesse degli intermediari finanziari.
In
passato il ruolo del consulente finanziario terminava con la redazione dellinformation
memorandum contenente anche il piano economico finanziario del progetto con i flussi di
cassa previsti, ponendo in essere una netta separazione tra la banca che strutturava
e garantiva il piano e quella che lo finanziava.
La
separazione dei due ruoli di consulente e di finanziatore presenta il vantaggio che il
consulente, non fungendo anche da intermediario finanziario, può assicurare quellimparzialità
di giudizio che garantisce il bilanciamento tra gli interessi del promotore e dei
finanziatori che interverranno successivamente.
Tuttavia,
gli istituti di credito che intervengono successivamente nella fase del finanziamento
potrebbero mancare di punti di riferimento credibili e di conseguenza potrebbe derivarne
una difficoltà nel reperimento dei fondi e, quindi, il rischio di rendere il progetto
irrealizzabile.
A
ciò si aggiunga il pericolo di duplicazione dei costi derivante dalla circostanza che il
finanziatore vorrà comunque riesaminare linsieme degli aspetti legali, tecnici,
fiscali ed amministrativi per accordare il finanziamento.
E
opportuno rilevare che a livello internazionale, proprio con particolare riferimento alle
operazioni di project financing, un numero sempre crescente di banche opera secondo il
cosiddetto modello integrato, ossia nella duplice veste di consulente e di finanziatore.
Ciò consente di offrire al promotore tutti i vantaggi derivanti dallavere un unico
interlocutore che lo garantisce in tutte le fasi di vita del progetto, evitando il rischio
di porre in essere attività che si possono parzialmente sovrapporre ed inutilmente
duplicare, influendo in tal modo sul costo complessivo del progetto e soprattutto
limitando i rischi di insuccesso nella fase di raccolta dei fondi.
Dalla
prassi nazionale ed internazionale in tema di project financing, si rileva che di
particolare importanza è il ruolo della banca cosiddetta arranger che assume
un ruolo preminente nellorganizzazione del prestito e che svolge lattività di
reperire il finanziamento sul mercato, assicurando comunque la sottoscrizione diretta di
un certo ammontare. Nelle operazioni di project financing è molto frequente che i
promotori richiedano impegni di finanziamento interamente sottoscritti (underwriting), che
consistono in impegni legali assunti sulla base di termini e condizioni negoziate e
concordate tra le parti, che formano il cosiddetto term-sheet. Limpegno è
vincolante ed è soggetto ad alcune condizioni sospensive specificatamente indicate.
Il
processo di underwriting ( nelle differenti formulazioni del fully underwritten
e del fully committed), quindi, sposta sui sottoscrittori il rischio di un
insuccesso nella fase di reperimento dei capitali, poiché nel caso che le altre banche
rifiutino di finanziare il progetto gli underwriters sono obbligati a
contrarre, cioè legati allimpegno di dover comunque provvedere al finanziamento a
favore del promotore.
Nonostante
il costo per il promotore ed il rischio per le banche, il ricorso al processo di
underwriting può risultare determinante nello sviluppo di operazioni di project
financing. Il motivo principale è che la certezza dei finanziamenti crea affidabilità
del progetto, favorendo la stipula degli altri contratti commerciali e consentendo un
tempestivo avvio della realizzazione delliniziativa.
A
ciò si aggiunga laffidamento che loperazione di cui trattasi genera nellamministrazione
pubblica che può contare su un piano finanziario reso ancor più solido, in quanto
garantito direttamente dalle banche mediante un impegno di sottoscrizione.
Detto
impegno, come detto, non equivale ad un effettivo finanziamento poiché sarà la banca
arranger a reperire gli altri finanziatori, anche mediante la creazione di un pool di
istituti di intermediazione finanziaria, ma getta le basi per assicurare il passaggio da
una mera ipotesi di investimento ad un progetto che possiede tutte le potenzialità
tecniche, legali ed economiche per essere realizzato.
Dallanalisi
suesposta circa i principali meccanismi che caratterizzano le operazioni in project
financing a livello internazionale, occorre ora passare ad esaminare come detto istituto
è stato disciplinato dal legislatore nazionale.
Con
il dettato normativo contenuto nella legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni è stato in effetti introdotto nel nostro ordinamento giuridico, in
relazione al solo settore dei lavori pubblici, listituto della finanza di progetto,
disciplinando tuttavia solo alcuni aspetti del fenomeno.
Inteso
come un originale sistema di impulso per la realizzazione delle opere pubbliche, esso
rappresenta anche per gli enti pubblici uno strumento cui ricorrere quasi necessariamente,
stante il preoccupante divario esistente in termini finanziari tra disponibilità del
settore pubblico e fabbisogno per opere infrastrutturali ad uso della collettività.
Tuttavia,
affinché unoperazione ad iniziativa del promotore possa raggiungere gli obiettivi
prefissati occorre un nuovo comportamento ed atteggiamento sia da parte dei soggetti
costituenti lamministrazione pubblica sia da parte del mondo finanziario e bancario
e di quello imprenditoriale. Occorre ribadire, infatti, che nel project financing muta
radicalmente la prospettiva dellanalisi che si deve effettuare: non più una
valutazione dellequilibrio economico e finanziario del realizzatore, ma di quello
del progetto che si propone. E pertanto essenziale una corretta analisi dei bisogni,
soprattutto in termini del potenziale bacino dutenza dellopera finita e di
quantificazione dei costi di realizzazione, in quanto se essa sarà esatta potrà
garantire lindispensabile cash flow.
Listituto
della programmazione triennale gioca un importante ruolo nella applicazione dello
strumento di cui trattasi. Ogni anno infatti la pubblica amministrazione nelle sue varie
articolazioni individua i bisogni della collettività e le opere da realizzare per
rispondere a detti bisogni mediante un programma triennale scorrevole articolato in
elenchi annuali. La programmazione pertanto individua anche le opere realizzabili mediante
lo strumento della concessione basato sul project financing, ossia con una procedura ad
iniziativa di soggetti privati.
Infatti, a differenza dellistituto della concessione
vera e propria che si basa sulliniziativa dellamministrazione aggiudicatrice,
listituto del project financing prevede liniziativa del privato, pur nella
considerazione che entrambe le fattispecie in realtà prendono lavvio da una scelta
pubblica effettuata nel programma triennale.
E
importante sottolineare che la legge, infatti, non ha inteso sostituire le scelte dellamministrazione
con quelle del privato: oltre al fatto che lopera deve essere già inserita in uno
strumento di programmazione, lamministrazione è lunico soggetto deputato a
decidere quale sia il momento più opportuno per partire con la realizzazione dellopera
stessa e quali opere rivestano un carattere prioritario.
Lintento del legislatore è dunque quello di
rispettare le scelte di priorità degli interventi effettuate dallAmministrazione,
nel cui ambito possono essere avanzate proposte da parte del privato promotore.
Nella
procedura ad iniziativa dei privati, ai sensi dellart. 37 bis della legge 109/94 e
successive modificazioni, i promotori possono proporre entro il 30 giugno di ogni anno,
termine da considerarsi perentorio, alle amministrazioni competenti la realizzazione di
infrastrutture aventi carattere imprenditoriale già inserite nel programma triennale e
negli strumenti urbanistici approvati.
Dette
proposte devono comprendere:
-
uno studio di inquadramento territoriale ed ambientale;
-
uno studio di fattibilità;
- un
progetto preliminare;
-
una bozza di convenzione;
- un piano economico-finanziario asseverato da un istituto
di credito;
-
una specificazione del servizio e della relativa gestione;
- lindicazione:
dei parametri di cui allarticolo 21, comma 2, lettera b) della legge stessa, per la
valutazione dellofferta economicamente più vantaggiosa, basati sul piano
economico-finanziario; delle garanzie offerte alla amministrazione; delle spese sostenute
per la predisposizione della proposta entro i limiti previsti dalla norma stessa.
Uno
degli elementi costitutivi della proposta, quindi, è il piano economico finanziario
asseverato da un istituto di credito, che deve comprendere tutti gli elementi atti a
consentire allamministrazione di compiere una propria valutazione sulliniziativa.
Il
piano economico finanziario è in sostanza linsieme degli studi e delle analisi che
consentono una valutazione preventiva della fattibilità finanziaria del progetto e il
disegno di una ipotesi di modalità di reperimento dei fondi necessari per il sostegno
delliniziativa stessa.
Esso
è orientato prevalentemente a definire il profilo di rischio delloperazione, i
relativi tempi di attuazione e la dimensione della stessa al fine di renderla proponibile
alla comunità dei finanziatori. Con tale strumento viene valutata la sussistenza dellequilibrio
dellinvestimento sotto il duplice profilo economico e finanziario, cioè sia con
riguardo ai ricavi che si attendono mediante lapplicazione delle tariffe e che
devono poter ripagare i costi di realizzazione dellinfrastruttura e di gestione del
servizio, sia in relazione alle risorse finanziarie che devono far fronte agli esborsi
monetari.
Il
legislatore ha disposto, inoltre, che il piano economico finanziario di cui trattasi debba
essere asseverato da un istituto di credito.
Secondo
alcuni partecipanti allaudizione lasseveramento consisterebbe nella sola
attestazione da parte della banca atta a comprovare che i flussi di entrate previsti nello
svolgimento del servizio, sulla base delle analisi svolte dal promotore, saranno in grado
di assicurare la copertura dei costi previsti ed il reintegro dei finanziamenti acquisisti
sul mercato. Ciò non dovrebbe implicare, altresì, una valutazione approfondita da parte
della banca del mercato interessato, sia dal lato della domanda che da quello dellofferta,
ed un esame della struttura dei prezzi e delle tariffe praticabili, perché in tal modo si
duplicherebbero gli studi già compiuti dal promotore. Si tratterebbe, quindi, solo di una
verifica di massima, atta a dimostrare la credibilità delliniziativa ossia che il
prospetto finanziario del progetto abbia una coerenza e una propria validità ai tassi di
mercato.
LAutorità
ritiene, invero, che la natura e la funzione che il legislatore ha inteso riconoscere allattività
di asseveramento degli istituti di credito non consente di poter ricondurre la stessa ad
una mera verifica di massima del piano economico finanziario. Detta attività è da
intendersi in primo luogo come esercizio di una funzione di rilevanza pubblicistica, che
si sostanzia nellaccertamento effettuato dallistituto di credito, in luogo
dellamministrazione stessa, su uno degli elementi costitutivi della proposta.
Lattività
di asseverazione è volta quindi ad un esame critico ed analitico del progetto, in cui
vengono valutati gli aspetti legati alla fattibilità dellintervento, alla sua
remuneratività ed alla capacità di generare flussi di cassa positivi. Essa risulta,
pertanto, essere un elemento essenziale della proposta vista la necessità di utilizzare
il piano economico finanziario presentato dal promotore per determinare il valore degli
elementi mediante i quali valutare lofferta economicamente più vantaggiosa nella
successiva gara propedeutica alla procedura negoziata prevista dalla legge per laffidamento
della concessione.
Non
è sufficiente, quindi, che listituto di credito effettui una semplice verifica di
massima del piano economico finanziario presentato dal promotore, ma sarà necessario che
esso attesti la coerenza degli elementi che lo compongono, con particolare riferimento a
quelli previsti dallart. 18, comma 3, e dallart. 85, comma 1, del D.P.R. 21
dicembre 1999 n. 554.
In
particolare, lattività di asseverazione dovrà attestare che il piano economico
finanziario è coerente ai fini della determinazione dei seguenti elementi:
a
a) leventuale
prezzo massimo che lamministrazione aggiudicatrice intende corrispondere;
b
b) leventuale
prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione o il
trasferimento dei diritti;
c
c)
leventuale canone da corrispondere allamministrazione
aggiudicatrice;
d
d)
la percentuale dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi;
e
e)
il tempo massimo previsto per lesecuzione dei lavori e per
lavvio della gestione;
f)
f)
la durata massima della concessione;
g
g)
il livello minimo della qualità di gestione del servizio,
nonché delle relative modalità;
h
h)
il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da
praticare allutenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo.
Lasseveramento deve altresì fornire indicazioni
alla stazione appaltante circa lidentificazione di eventuali ulteriori elementi
specifici che saranno inseriti nel contratto.
Infine,
lasseveramento dovrà indicare utili elementi di valutazione per la stazione
appaltante perché la stessa preveda la facoltà o lobbligo per il concessionario di
costituire la società di progetto prevista dallarticolo 37 quinquies della legge
quadro.
Listituto
di credito, in conclusione, è chiamato a svolgere la propria attività di asseveramento
per attestare, in particolare, il valore degli elementi suindicati che verranno
successivamente inseriti nel bando di gara dalla stazione appaltante quali criteri per
valutare lofferta economicamente più vantaggiosa.
Da
ciò deriva che il mancato o incompleto asseveramento comporta la conseguente
inammissibilità della proposta, poiché viene a mancare una parte fondamentale della
stessa, esplicitamente prevista dal legislatore. Ciò in quanto la proposta non potrà
essere ritenuta di pubblico interesse e, di conseguenza, approvata se la stessa non
risulta completa in ogni sua parte, ivi compresa lasseverazione analitica da parte
degli istituti di credito del valore degli elementi sopra indicati.
Pertanto,
in presenza di un asseveramento incompleto o nel quale la coerenza del piano economico
finanziario in relazione agli elementi di cui agli articoli 18, comma 3, e 85, comma 1,
del D.P.R. 554/99, non sia ritenuta sufficientemente e chiaramente attestata, la stazione
appaltante, durante lattività valutativa prevista allart. 37 ter della legge
109/94 e successive modificazioni, sarà tenuta a richiedere al promotore e allistituto
di credito asseverante le necessarie integrazioni e/o chiarimenti, al fine di poter
ritenere ammissibile la proposta stessa. E ciò anche in riferimento alle proposte
presentate entro la data del 30 giugno 2000.
Stabilita
la natura e la funzione dellattività di asseveramento che deve essere compiuta
dagli istituti di credito, bisogna ora esaminare se essa possa intendersi anche come
obbligo a contrarre da parte dellistituto di credito, cioè come impegno al
successivo finanziamento a favore del promotore.
Pur
dovendo rilevare che nella legge quadro sui lavori pubblici, che rappresenta solo una
delle possibilità applicative della finanza di progetto, lelemento finanziario e
quello tipicamente imprenditoriale sembrano a volte difficilmente distinguibili e viene
correttamente apprezzato dal legislatore il ruolo centrale che la figura del finanziatore
assume tipicamente in questo fenomeno, non può tuttavia ritenersi che il legislatore
abbia voluto imporre agli istituti di credito asseveranti lobbligo del successivo
finanziamento.
Al
contrario, dal dettato normativo si può rilevare che il legislatore ha voluto distinguere
i due momenti dellasseveramento e del finanziamento, considerando il primo come
attività svolta in luogo e nellinteresse dellamministrazione per attestare la
validità degli elementi che compongono il piano economico finanziario.
Non
ha rilievo in questa sede ma è problema di rapporti tra promotori ed istituti di credito
se lasseveramento possa creare in capo al primo, legittime aspettative di
finanziamento e al limite lipotizzabilità di una responsabilità di natura
civilistica secondo il nostro ordinamento.
Infine, nellottica della ripartizione del rischio
tra tutti i soggetti coinvolti ed in considerazione del richiamato collegamento negoziale
che caratterizza le operazioni di project financing a livello internazionale, si
sottolinea lauspicio formulato in sede di audizione che il promotore e la stessa
Amministrazione possano contare sulla proposta non solo in termini di
verifica della sostenibilità economica della stessa, ma anche come bancabilità,
cioè effettiva garanzia di erogazione dei finanziamenti necessari alla sua realizzazione.
Ma,
al di là di questa prospettiva de jure condendo, allo stato è fondamentale il ruolo
svolto dalla pubblica amministrazione chiamata a dare certezza alla programmazione delle
opere ed alla pianificazione territoriale per agevolare il capitale di rischio privato,
così da rendere più agevole il processo di finanziamento e di realizzazione delle grandi
opere.
2)
Per quanto attiene, poi, al secondo quesito alcuni intervenuti hanno ritenuto che i
concorrenti partecipanti alla successiva gara, ai sensi dellart. 37 quater della
legge 109/94 e successive modificazioni, non debbano presentare un piano
economico-finanziaro asseverato, altrimenti ci si troverebbe dinanzi ad una difformità di
trattamento tra i concorrenti per una concessione su iniziativa della pubblica
amministrazione e quelli per una concessione su iniziativa di un promotore privato.
A
tal fine occorre rilevare che se è pur vero che le proposte presentate dai concorrenti
alla successiva gara si basano sulla proposta del promotore, già valutata dallamministrazione
e posta a base della gara stessa, va opportunamente evidenziato che anche le offerte dei
concorrenti debbono consentire allamministrazione una valutazione delle stesse in
termini non difformi da quanto è accaduto per la proposta del promotore.
E
poiché lattività di asseveramento è volta ad assicurare in primo luogo la
coerenza del piano economico-finanziario in relazione agli elementi di cui allart.
85, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ne consegue che sarà necessario che
anche le proposte dei concorrenti siano corredate da un piano economico finanziario
asseverato da un istituto di credito nei limiti in cui risultino modificati il valore
degli elementi necessari per la determinazione dellofferta economicamente più
vantaggiosa.
3)
Per quanto attiene, infine, al terzo quesito questa Autorità si riserva di far conoscere
le proprie determinazioni avendo interessato della questione il Ministero delle Finanze,
per quanto di competenza.
CONCLUSIONI
Per i motivi suesposti, lAutorità ritiene che:
1) Lattività
di asseveramento degli istituti di credito non costituisce impegno giuridico al successivo
finanziamento.Essa è esercizio di una funzione di rilevanza pubblicistica mediante la
quale si accerta, in luogo dellamministrazione, la coerenza del piano economico
finanziario con gli elementi di cui agli articoli 18, comma 3, e 85, comma 1, del D.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554.
In presenza di un mancato o incompleto asseveramento lAmministrazione,
al fine di ritenere la proposta ammissibile e poterla compiutamente valutare, è tenuta a
richiedere le necessarie integrazioni al promotore ed allistituto di credito
asseverante.
2) Il piano economico-finanziario presentato dai
concorrenti nella gara di cui allart. 37 quater, comma 1, lettera a), della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni deve essere asseverato da un istituto di
credito nei limiti in cui il valore degli elementi necessari per la determinazione dellofferta
economicamente più vantaggiosa risultino variati rispetto allindicazione fornita
dal promotore con la sua proposta.
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