DETERMINAZIONE
n. 37/2000
del 26 luglio 00
Calcolo degli oneri di sicurezza e dell'incidenza
della manodopera in attesa del regolamento attuativo
Con
nota in data 6 giugno 2000, la FENEAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL hanno
evidenziato una forte discrasia tra le modalità con cui le stazioni appaltanti
determinano gli oneri per la sicurezza nei bandi di gara e la normativa vigente in
materia, ponendo in essere un rispetto solo formale della stessa.
Gli
esponenti sostengono che in taluni bandi nulla è detto in merito alla sicurezza ed ai
relativi costi, né è stato stabilito limporto rispetto a quello posto a base di
gara .
Gli esponenti hanno chiesto a questa Autorità di
intervenire nuovamente sulla questione in quanto, nonostante lemanazione della
determinazione n. 12/1999 Norme di sicurezza nei cantieri, le stazioni
appaltanti continuano a pubblicare bandi di gara che non rispettano sostanzialmente quanto
prescritto dalla normativa in materia di sicurezza e dalla richiamata determinazione.
CONSIDERAZIONI
Larticolo
31 della Legge, come novellato, prevede ai commi 2 e 3, che gli oneri di sicurezza devono
essere evidenziati nei bandi di gara e che questi non sono soggetti a ribasso dasta.
Ratio della norma è di evitare che alcune imprese possano formulare offerte più basse
incidendo sugli oneri derivanti dallosservanza delle norme di sicurezza, previdenza
ed assistenza.
Dalla
lettura della norma emerge lonere, per la stazione appaltante, di evidenziare e
concretizzare, nel bando di gara, il contenuto di detti oneri.
Il
piano di sicurezza, infatti, ai sensi di quanto disposto dallart.12 del
d.lgs.n.494/96, deve contenere lindividuazione, lanalisi e la valutazione dei
rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature
atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei
relativi costi.
Ai sensi dellart.3 del suddetto decreto legislativo,
la nomina del coordinatore per la progettazione deve essere effettuata
contestualmente allaffidamento dellincarico di progettazione
esecutiva e il piano di sicurezza, ai sensi del successivo articolo 13, deve essere
trasmesso a cura del committente a tutte le imprese invitate a presentare offerte
per lesecuzione dei lavori.
Ciò
comporta che la redazione del piano di sicurezza non è più esclusivo compito delle
imprese esecutrici, così come previsto dalla normativa di cui alla legge n.55/90,
ma è una funzione che, in via generale, fa capo alla committenza.
La
particolareggiata elencazione contenuta nellart.12 del d.lgs.n.494/96 sul contenuto
del piano di sicurezza e coordinamento sgombra, altresì, il campo dai dubbi di coloro che
consideravano il piano di sicurezza come un documento generico. Infatti, caratteristica
del piano è la stima dei costi delle misure di sicurezza contenute nel piano stesso, che
non può essere effettuata senza definire nel dettaglio le misure di sicurezza.
Sulla
base di quanto sopra illustrato, si può ritenere che pur in mancanza del regolamento
generale di cui allarticolo 31, comma 1, della legge n.109/94 e s.m.i., le
amministrazioni appaltanti debbano provvedere alla individuazione e alla evidenziazione
nei bandi di gara degli oneri relativi alla attuazione degli anzidetti piani di sicurezza
Al
fine di dare attuazione a quanto disposto dallart.31 della Merloni ter, che
stabilisce che lappaltatore o il concessionario sono tenuti comunque a predisporre
un piano operativo di sicurezza complementare e di dettaglio rispetto a quello di
competenza del committente, contenente concrete proposte operative per il singolo
cantiere, è necessario che il piano di sicurezza predisposto dal committente evidenzi
ogni singola voce dello stesso in modo da non implicare alcuna elusione delle prescrizioni
di legge
Sulla
base, quindi, della sufficientemente chiara e delineata normativa in materia di sicurezza
nei lavori pubblici (decreti legislativi n. 626/94 e n.494/96 e disposizioni di cui
allarticolo 31 della legge n.109/94 ) ed in attesa dellemanazione del
regolamento sui costi della sicurezza, si ritiene di specificare linee guida per la
determinazione della incidenza della mano dopera, in quanto, per una esatta
determinazione di detta incidenza, è necessaria una corretta individuazione degli oneri
della sicurezza ai sensi dellart. 12 del d. lgs 494/96 e successive modificazioni.
Si è così offerto e consigliato un metodo semplice e immediato che consenta di
individuare, come vuole lordinamento, partendo dai prezzi unitari e attraverso
operazioni che implicano la definizione dei costi di sicurezza, la percentuale del costo
della mano dopera.
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