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   Normativa Appalti di Opere  

DETERMINAZIONE n. 37/2000

del 26 luglio 00

“Calcolo degli oneri di sicurezza e dell'incidenza della manodopera in attesa del regolamento attuativo”

Con nota in data 6 giugno 2000, la FENEAL UIL – FILCA CISL – FILLEA CGIL hanno evidenziato una forte discrasia tra le modalità con cui le stazioni appaltanti determinano gli oneri per la sicurezza nei bandi di gara e la normativa vigente in materia, ponendo in essere un rispetto solo formale della stessa.

Gli esponenti sostengono che in taluni bandi nulla è detto in merito alla sicurezza ed ai relativi costi, né è stato stabilito l’importo rispetto a quello posto a base di gara .

Gli esponenti hanno chiesto a questa Autorità di intervenire nuovamente sulla questione in quanto, nonostante l’emanazione della determinazione n. 12/1999 “ Norme di sicurezza nei cantieri”, le stazioni appaltanti continuano a pubblicare bandi di gara che non rispettano sostanzialmente quanto prescritto dalla normativa in materia di sicurezza e dalla richiamata determinazione.

CONSIDERAZIONI

 

L’articolo 31 della Legge, come novellato, prevede ai commi 2 e 3, che gli oneri di sicurezza devono essere evidenziati nei bandi di gara e che questi non sono soggetti a ribasso d’asta. Ratio della norma è di evitare che alcune imprese possano formulare offerte più basse incidendo sugli oneri derivanti dall’osservanza delle norme di sicurezza, previdenza ed assistenza.

Dalla lettura della norma emerge l’onere, per la stazione appaltante, di evidenziare e concretizzare, nel bando di gara, il contenuto di detti oneri.

Il piano di sicurezza, infatti, ai sensi di quanto disposto dall’art.12 del d.lgs.n.494/96, deve contenere l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti  e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi.

Ai sensi dell’art.3 del suddetto decreto legislativo, la nomina del coordinatore per la progettazione deve essere effettuata “contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva” e il piano di sicurezza, ai sensi del successivo articolo 13, deve essere “trasmesso a cura del committente a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori”.

Ciò comporta che la redazione del piano di sicurezza non è più esclusivo  compito delle imprese esecutrici, così come previsto dalla normativa di cui alla  legge n.55/90, ma è una funzione che, in via generale, fa capo alla committenza.

La particolareggiata elencazione contenuta nell’art.12 del d.lgs.n.494/96 sul contenuto del piano di sicurezza e coordinamento sgombra, altresì, il campo dai dubbi di coloro che consideravano il piano di sicurezza come un documento generico. Infatti, caratteristica del piano è la stima dei costi delle misure di sicurezza contenute nel piano stesso, che non  può essere effettuata senza definire nel dettaglio le misure di sicurezza.

Sulla base di quanto sopra illustrato, si può ritenere che pur in mancanza del regolamento generale di cui all’articolo 31, comma 1, della legge n.109/94 e s.m.i., le amministrazioni appaltanti debbano provvedere alla individuazione e alla evidenziazione nei bandi di gara degli oneri relativi alla attuazione degli anzidetti piani di sicurezza

Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’art.31 della Merloni ter, che stabilisce che l’appaltatore o il concessionario sono tenuti comunque a predisporre un piano operativo di sicurezza complementare e di dettaglio rispetto a quello di competenza del committente, contenente concrete proposte operative per il singolo cantiere, è necessario che il piano di sicurezza predisposto dal committente evidenzi ogni singola voce dello stesso in modo da non implicare alcuna elusione delle prescrizioni di legge

Sulla base, quindi, della sufficientemente chiara e delineata normativa in materia di sicurezza nei lavori pubblici (decreti legislativi n. 626/94 e n.494/96 e disposizioni di cui all’articolo 31 della legge n.109/94 ) ed in attesa dell’emanazione del regolamento sui costi della sicurezza, si ritiene di specificare linee guida per la determinazione della incidenza della mano d’opera, in quanto, per una esatta determinazione di detta incidenza, è necessaria una corretta individuazione degli oneri della sicurezza ai sensi dell’art. 12 del d. lgs 494/96 e successive modificazioni. Si è così offerto e consigliato un metodo semplice e immediato che consenta di individuare, come vuole l’ordinamento, partendo dai prezzi unitari e attraverso operazioni che implicano la definizione dei costi di sicurezza, la percentuale del costo della mano d’opera.

 

 

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