DETERMINAZIONE
n. 38/2000
del 27 luglio 2000
Ulteriori integrazioni sui requisiti e modalità per
il rilascio dellautorizzazione alle S.O.A.
Con
la determinazione n. 23/2000 del 7 aprile 2000 sono stati precisati gli elementi necessari
ai fini della costituzione delle Società Organismo Attestazione e le condizioni alle
quali è sottoposta la fase dellistanza e della relativa autorizzazione
allattività di tali organismi da parte dellAutorità.
Numerosi
quesiti pervenuti a questa Autorità hanno segnalato ulteriori questioni interpretative
riguardanti in particolare i requisiti e le condizioni previste dal Regolamento per
lautorizzazione allattività di attestazione alle S.O.A..
Con
il presente atto si precisano gli ulteriori elementi relativamente a:
1.
Organigramma della S.O.A.
Larticolo
9 del DPR n.34/2000, relativo ai requisiti tecnici delle S.O.A., prevede che il loro
organico minimo sia costituito da figure professionali assunte a tempo indeterminato.
La
suddetta previsione indica, pertanto, la capacità tecnica organizzativa che devono
necessariamente possedere le S.O.A..
La
previsione è tesa a garantire la presenza di idonee competenze tecniche allinterno
della struttura adeguate allimportanza della funzione che tali figure professionali
devono svolgere.
La
funzione e la specificità della struttura, prevista come minima dal Regolamento,
sembrerebbe pertanto incompatibile con contratti in part- time.
Il
quesito circa la possibilità di ricorrere allassunzione con contratti in part-time
è stata posto anche con riferimento alle figure professionali ulteriori, rispetto
allorganico minimo, eventualmente presenti nella struttura organizzativa della
S.O.A. ed, in particolare, per i dipendenti pubblici.
A
tale riguardo si precisa che le modalità e le condizioni di assunzione del personale
della struttura organizzativa della S.O.A. è materia che esula dalle competenze di questa
Autorità che può esclusivamente rimandare alla specifica disciplina vigente in materia e
cioè al diritto del lavoro.
Pertanto,
fermo restando il rapporto degli appartenenti allorganico, assunti a tempo
indeterminato, i limiti alle altre forme di assunzione si correlano, sia a quanto appresso
indicato, sia al problema della interpretazione dellart. 12, co. 2 del D.P.R.
n. 34/2000.
Sotto il primo profilo, laspetto che interessa
lAutorità è infatti legato alla necessità che la S.O.A. e, pertanto, la sua
struttura organizzativa garantisca il principio di indipendenza di giudizio e
lassenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare
comportamenti non imparziali o discriminatori e conseguentemente, per quanto riguarda il
problema del dipendente pubblico in part-time, che non ricorra un conflitto di interesse
con lattività svolta dal pubblico dipendente presso lamministrazione di
appartenenza. La posizione del dipendente pubblico in part-time e conseguentemente la non
ricorrenza di un conflitto di interessi deve essere dichiarata dal legale rappresentante e
comunicata a questa Autorità.
Ha
suscitato, altresì, diversi quesiti la previsione dellarticolo 9, comma 1, lettera
a) del Regolamento che prevede che il direttore tecnico, al momento
dellattribuzione dellincarico, deve essere iscritto al relativo albo
professionale.
La
formula usata dal legislatore ha ingenerato la convinzione che la locuzione al
momento dellattribuzione dellincarico debba essere interpretata nel
senso che il direttore tecnico debba cancellarsi dallalbo subito dopo la
sottoscrizione del contratto.
A
tale riguardo si precisa che la previsione delliscrizione allalbo
professionale al momento dellattribuzione dellincarico sembrerebbe stata
concepita dal legislatore nella convinzione che il soggetto che sottoscrive il contratto,
in qualità di direttore tecnico di una S.O.A., debba possedere tutti i requisiti non solo
di natura tecnica, ma anche di carattere deontologico garantiti dalliscrizione
allalbo e non nella convinzione di un successivo dovere del direttore tecnico di
cancellarsi dallalbo.
Correlata
alliscrizione allalbo, ma diversa nei contenuti è la questione, che ha
formato oggetto di diversi quesiti, circa la possibilità per il direttore tecnico di
svolgere incarichi professionali e se, nel caso, tale possibilità riguardi
lattività professionale sia per conto di committenza pubblica che privata.
Anche
per questa questione occorre valutare non tanto la natura del soggetto per conto del quale
il direttore tecnico potrebbe svolgere lincarico professionale, ma il conflitto di
interessi tra lincarico professionale che il direttore tecnico potrebbe svolgere per
conto di committenza pubblica e/o privata e la funzione che dovrebbe esercitare
nellattività di attestazione in qualità di direttore tecnico della S.O.A..
In
ragione del potenziale conflitto di interessi tra lattività oggetto
dellincarico professionale e la funzione esercitata dal direttore tecnico
nellattività di attestazione, è da escludere la possibilità per il direttore
tecnico di svolgere incarichi professionali per conto di committenza pubblica e/o privata.
Tale divieto ricorre chiaramente anche per i laureati se iscritti ai relativi albi
professionali.
Sempre in tema di direttore tecnico si precisa che lo
stesso soggetto deve dichiarare, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio
di cui allart. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, di non svolgere analogo incarico
presso altre S.O.A. e tale dichiarazione costituisce documento da allegare all
istanza di autorizzazione.
In
tema di struttura organizzativa della S.O.A. è stata richiesta la compatibilità tra
lessere azionista della società organismo di attestazione e contemporaneamente
esserne un dipendente.
Al
riguardo occorre chiarire che tale possibilità non sembra preclusa alla S.O.A. ancorché
società per azioni di diritto speciale; per la quale, pertanto, valgono le disposizioni
dettate dal Codice Civile in materia.
2.
Prestazioni di soggetti esterni alla organizzazione aziendale
Larticolo
12, comma 2 del D.P.R. 34/2000 prevede che per lespletamento delle loro attività le
S.O.A. non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione
aziendale.
La
previsione del divieto di prestazioni di soggetti esterni allorganizzazione
aziendale è da intendersi nel senso che lattività di attestazione è di esclusiva
competenza della S.O.A. e che per tale attività la S.O.A. non può deferire a soggetti
estranei alla sua organizzazione, in ragione del rilievo pubblicistico che riveste la
funzione di attestazione che giustifica i doveri a cui le S.O.A. devono attenersi nello
svolgimento dei relativi compiti.
Nella
sua organizzazione aziendale la S.O.A. potrà, pertanto, far ricorso a forme di
collaborazione o consulenza solo per lespletamento delle attività strumentali o
presupposte alle fasi nelle quali si attuano le valutazioni rilevanti ai fini
dellattestazione, di esclusiva competenza degli appartenenti allorganico delle
S.O.A..
Ferma
restando lammissibilità del ricorso a strumenti di marketing, quali attualmente
praticati nel mercato secondo gli usi, ai fini della garanzia della indipendenza di
valutazione allatto dellattestazione, le S.O.A. dovranno comunicare le
modalità di contatto già avute o che intendono avere con i potenziali clienti e, al
fine, altresì, di garantire la trasparenza di questa attività, specificare se con gli
stessi siano state attuate forme di impegno a svolgere attività di qualsiasi contenuto
che possano condizionare la indipendenza di valutazione allatto della
qualificazione.
3.
Partecipazione azionaria al capitale S.O.A.
Sulla
materia della partecipazione azionaria sono pervenuti numerosi quesiti relativi alla
partecipazione illegittima allazionariato S.O.A. sotto il duplice profilo del
requisito dellindipendenza e della presenza di interessi commerciali.
Come
già segnalato nella determinazione n 23/2000, la sola verifica caso per caso dei diversi
soggetti pubblici o privati presenti nellazionariato può far emergere
lincoerenza della partecipazione sia in ragione degli specifici interessi di cui
sono portatori i diversi soggetti sia in ragione della misura della partecipazione di
ciascun socio alla società; misura la cui diversa gradualità può, per la sua
frammentazione o per la sua concentrazione, non essere coerente con il rispetto del
principio di indipendenza e di imparzialità e di non discriminazione .
Lindipendenza
delle S.O.A. deve essere intesa in senso funzionale e non strutturale, il che si traduce
nel controllo che determinate partecipazioni semplici o mediate non si traducano
concretamente in compressione della imparzialità della funzione svolta.
Lindipendenza non è situazione suscettibile di essere definita con esattezza
secondo termini e contenuti predeterminati, ma va accertata caso per caso in relazione
alla specifica funzione di cui si vuole garantire limparzialità.
Al
fine di agevolare la suddetta verifica caso per caso da parte di questa Autorità ed al
fine di evitare i tempi istruttori necessari per richiedere ulteriori informazioni ed
integrazioni, in fase di istanza occorre specificare, nel documento contenente
lelenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della
S.O.A., oltre ai dati anagrafici dei soggetti che partecipano al capitale, anche le
diverse attività pubbliche o private che svolgono gli stessi e le ragioni di non
contrasto con i principi di indipendenza, di imparzialità e non discriminazione.
Allo stesso fine si ricorda la necessità di allegare allistanza di autorizzazione
la dichiarazione del legale rappresentante circa lassenza di situazioni che alterano
il principio di indipendenza e di giudizio della S.O.A., nonché lassenza di
qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non
imparziali o discriminatori e la dichiarazione del legale rappresentante che non esistono
azionisti a cui è precluso partecipare ai sensi dellart 8, comma 1, del D.P.R
25 gennaio 2000 n. 34 .
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