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   Normativa Appalti di Opere  

 DETERMINAZIONE n. 39/2000

del 27 luglio 2000

“Regole di procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’attività di attestazione alle S.O.A.”

Con il presente atto si definiscono, a parziale integrazione di quanto disposto con la determinazione n. 23/2000 del 7 aprile 2000, alcuni aspetti relativi al procedimento di autorizzazione al fine di agevolare il rapido e sollecito svolgimento del procedimento medesimo.

Con riferimento alla documentazione che la S.O.A. deve allegare all’istanza di autorizzazione si precisa che, al fine di consentire la verifica della insussistenza dei fatti ostativi al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 7, comma 7, del Regolamento 25 gennaio 2000, n. 34, la dichiarazione del legale rappresentante va resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, commi 1 e 2, del d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 403, sottoscritta dal legale rappresentante. Si precisa, altresì, che nella dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 7, lett.e) ,  oltre alla eventuale sussistenza di casi di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, con riguardo agli amministratori, legali rappresentanti e direttori tecnici , vanno anche indicate le sentenze di cui all’art. 175 del codice di procedura penale. Le suddette dichiarazioni devono essere rese anche se negative.

Sempre con riferimento alla documentazione che la S.O.A. deve allegare alla istanza di autorizzazione si precisa che, in mancanza di uno o più documenti o di una o più dichiarazioni, l’Autorità dichiarerà improcedibile il procedimento con conseguente necessità di ripresentare una nuova istanza. Parimenti l’Autorità dichiarerà improcedibile il procedimento nell’ipotesi di mancata sottoscrizione dell’istanza o di sottoscrizione da parte di persona fisica che non ha la qualità di legale rappresentante della S.O.A. e nell’ipotesi di mancata indicazione dell’oggetto dell’istanza.

 Soltanto nel caso in cui i documenti e le dichiarazioni allegati all’istanza presentino irregolarità di tipo formale sanabili, l’Autorità provvederà a richiedere la loro regolarizzazione ai sensi dell’art. 10, comma 3, del Regolamento e dunque detta richiesta determinerà le sospensione del decorso del termine per la conclusione del procedimento sino all’avvenuta ricezione della documentazione regolarizzata.

Con riferimento al termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione, fissato nell’art. 10, comma 3,  del Regolamento in 60 giorni, si precisa che il decorso del predetto termine avrà inizio dal giorno di assunzione a protocollo dell’istanza di autorizzazione. Tale operazione avverrà il giorno lavorativo successivo alla ricezione materiale dell’istanza. La verifica circa l’avvenuta assunzione a protocollo dell’istanza entro il suddetto giorno potrà essere agevolmente effettuata dalla S.O.A. in quanto:

a)     la data della ricezione materiale dell’istanza sarà rilevabile, nella ipotesi in cui l’istanza venga consegnata direttamente dalla S.O.A. presso la sede dell’Autorità, dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dall’Ufficio competente e, nell’ipotesi in cui l’istanza venga fatta pervenire attraverso spedizione postale, dalla ricevuta di ritorno;

b)    la data dell’avvenuta assunzione a protocollo sarà rilevabile dalla comunicazione di avvio del procedimento, di cui all’art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che l’Autorità, in aggiunta agli elementi informativi previsti dal suddetto articolo, provvederà in tale sede ad indicarla.

Sempre con riferimento al computo del termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione si precisa che il procedimento medesimo è da intendersi concluso con l’adozione della delibera di autorizzazione o di diniego di autorizzazione da parte dell’Autorità. Al fine di consentire il controllo sul rispetto del termine per la conclusione del procedimento, nella comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione o del diniego dell’autorizzazione verrà indicato il giorno di assunzione della predetta delibera quale risulta dal relativo verbale.

Con riferimento all’ipotesi in cui la S.O.A. abbia dichiarato nell’istanza di autorizzazione di volersi avvalere della facoltà di presentare la documentazione comprovante la stipula dei contratti di assunzione delle figure professionali previste come costitutive dell’organico minimo della società, così come previsto nella determinazione 7 aprile 2000, n. 23, si precisa che la richiesta da parte dell’Autorità della predetta documentazione verrà fatta ai sensi dell’art. 10, comma 3, del Regolamento, e dunque detta richiesta determinerà la sospensione del decorso del termine per la conclusione del procedimento sino all’avvenuta ricezione della documentazione medesima.

Con riferimento all’ipotesi in cui la S.O.A. abbia dichiarato nell’istanza di autorizzazione di volersi avvalere della facoltà di presentare la documentazione dell’attrezzatura informatica conforme al tipo definito dall’Autorità, così come previsto nella determinazione 7 aprile 2000, n. 23, si precisa che la richiesta da parte dell’Autorità della predetta documentazione verrà fatta ai sensi dell’art. 10, comma 3, del Regolamento, e dunque detta richiesta determinerà la sospensione del decorso del termine per la conclusione del procedimento sino all’avvenuta ricezione della documentazione medesima.

 

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