DETERMINAZIONE n. 39/2000
del 27 luglio 2000
Regole di procedimento per il rilascio dellautorizzazione
allattività di attestazione alle S.O.A.
Con
il presente atto si definiscono, a parziale integrazione di quanto disposto con la
determinazione n. 23/2000 del 7 aprile 2000, alcuni aspetti relativi al procedimento di
autorizzazione al fine di agevolare il rapido e sollecito svolgimento del procedimento
medesimo.
Con
riferimento alla documentazione che la S.O.A. deve allegare allistanza di
autorizzazione si precisa che, al fine di consentire la verifica della insussistenza dei
fatti ostativi al rilascio dellautorizzazione di cui allarticolo 7, comma 7,
del Regolamento 25 gennaio 2000, n. 34, la dichiarazione del legale rappresentante va resa
nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , ai sensi e per gli
effetti dellart. 2, commi 1 e 2, del d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 403, sottoscritta
dal legale rappresentante. Si precisa, altresì, che nella dichiarazione di cui allarticolo
7, comma 7, lett.e) , oltre alla eventuale sussistenza di casi di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dellart. 444 del codice di procedura penale, con
riguardo agli amministratori, legali rappresentanti e direttori tecnici , vanno anche
indicate le sentenze di cui allart. 175 del codice di procedura penale. Le suddette
dichiarazioni devono essere rese anche se negative.
Sempre
con riferimento alla documentazione che la S.O.A. deve allegare alla istanza di
autorizzazione si precisa che, in mancanza di uno o più documenti o di una o più
dichiarazioni, lAutorità dichiarerà improcedibile il procedimento con conseguente
necessità di ripresentare una nuova istanza. Parimenti lAutorità dichiarerà
improcedibile il procedimento nellipotesi di mancata sottoscrizione dellistanza
o di sottoscrizione da parte di persona fisica che non ha la qualità di legale
rappresentante della S.O.A. e nellipotesi di mancata indicazione delloggetto
dellistanza.
Soltanto
nel caso in cui i documenti e le dichiarazioni allegati allistanza presentino
irregolarità di tipo formale sanabili, lAutorità provvederà a richiedere la loro
regolarizzazione ai sensi dellart. 10, comma 3, del Regolamento e dunque detta
richiesta determinerà le sospensione del decorso del termine per la conclusione del
procedimento sino allavvenuta ricezione della documentazione regolarizzata.
Con
riferimento al termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione, fissato nellart.
10, comma 3, del Regolamento in 60 giorni, si precisa che il decorso del predetto
termine avrà inizio dal giorno di assunzione a protocollo dellistanza di
autorizzazione. Tale operazione avverrà il giorno lavorativo successivo alla ricezione
materiale dellistanza. La verifica circa lavvenuta assunzione a protocollo
dellistanza entro il suddetto giorno potrà essere agevolmente effettuata dalla
S.O.A. in quanto:
a) la data della ricezione
materiale dellistanza sarà rilevabile, nella ipotesi in cui listanza venga
consegnata direttamente dalla S.O.A. presso la sede dellAutorità, dalla ricevuta di
avvenuta consegna rilasciata dallUfficio competente e, nellipotesi in cui listanza
venga fatta pervenire attraverso spedizione postale, dalla ricevuta di ritorno;
b) la data dellavvenuta assunzione
a protocollo sarà rilevabile dalla comunicazione di avvio del procedimento, di cui allart.
8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che lAutorità, in aggiunta
agli elementi informativi previsti dal suddetto articolo, provvederà in tale sede ad
indicarla.
Sempre con riferimento al computo del termine per la
conclusione del procedimento di autorizzazione si precisa che il procedimento medesimo è
da intendersi concluso con ladozione della delibera di autorizzazione o di diniego
di autorizzazione da parte dellAutorità. Al fine di consentire il controllo sul
rispetto del termine per la conclusione del procedimento, nella comunicazione dellavvenuto
rilascio dellautorizzazione o del diniego dellautorizzazione verrà indicato
il giorno di assunzione della predetta delibera quale risulta dal relativo verbale.
Con
riferimento allipotesi in cui la S.O.A. abbia dichiarato nellistanza di
autorizzazione di volersi avvalere della facoltà di presentare la documentazione
comprovante la stipula dei contratti di assunzione delle figure professionali previste
come costitutive dellorganico minimo della società, così come previsto nella
determinazione 7 aprile 2000, n. 23, si precisa che la richiesta da parte dellAutorità
della predetta documentazione verrà fatta ai sensi dellart. 10, comma 3, del
Regolamento, e dunque detta richiesta determinerà la sospensione del decorso del termine
per la conclusione del procedimento sino allavvenuta ricezione della documentazione
medesima.
Con
riferimento allipotesi in cui la S.O.A. abbia dichiarato nellistanza di
autorizzazione di volersi avvalere della facoltà di presentare la documentazione dellattrezzatura
informatica conforme al tipo definito dallAutorità, così come previsto nella
determinazione 7 aprile 2000, n. 23, si precisa che la richiesta da parte dellAutorità
della predetta documentazione verrà fatta ai sensi dellart. 10, comma 3, del
Regolamento, e dunque detta richiesta determinerà la sospensione del decorso del termine
per la conclusione del procedimento sino allavvenuta ricezione della documentazione
medesima.
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