DETERMINAZIONE N. 3/2000 del 17 febbraio 2000
CLAUSOLE DI
RISERVA AI PROFESSIONISTI RESIDENTI CONTENUTE NEI BANDI OVVERO IN PUBBLICI AVVISI PER
PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
Il Consiglio nazionale degli ingegneri, con nota
dell8 novembre 1999, ha denunciato che in un bando di gara per un concorso di idee,
pubblicato dallazienda multi servizi comunali di Gallarate, era inserita una
clausola in base alla quale la partecipazione era riservata ai soli professionisti
residenti nella regione Lombardia. LAzienda comunale, richiesta di informazioni,
giustificava la limitazione con il rilievo che trattavasi di procedura afferente ad un
concorso non assimilabile ad un incarico di progettazione di cui allart. 16 della
legge 11 febbraio 1994, n.109. Analoga limitazione veniva segnalata dalla Sezione
regionale siciliana del Sindacato nazionale ingegneri libero professionisti italiani
(Snilpi Sicilia), con riferimento ad un avviso pubblicato dalla regione Toscana per
laggiornamento dellalbo dei liberi professionisti tecnici, ingegneri ed
architetti interessati ad effettuare collaudi tecnico-amministrativi per gli interventi di
edilizia residenziale pubblica. Anche tale avviso, infatti, riguardava i soli ingegneri ed
architetti iscritti ai rispettivi albi professionali della Toscana da più di dieci anni e
senza, peraltro, alcuna indicazione in ordine ai criteri per la valutazione del rispettivo
curriculum .
In entrambe le indicate ipotesi occorre, pertanto, verificare la legittimità di clausole
contenute in bandi ovvero in pubblici avvisi, che preludono al conferimento di premi
ovvero ad affidamenti di incarichi professionali da parte di amministrazioni pubbliche,
che limitino la partecipazione a soggetti residenti in determinati ambiti territoriali. La
particolarità delle due fattispecie scaturisce dal fatto che la prima attiene ad un
concorso di idee non assimilabile, secondo il comune di Gallarate, ad un incarico di
progettazione per il quale soltanto sussisterebbe il divieto di imporre discriminazioni di
tipo territoriale; la seconda, invece, inerisce allaggiornamento di un albo di
collaudatori, distinto da quello nazionale e fatto predisporre da una regione
nellesercizio delle sue competenze istituzionali.
Quanto al primo caso, devesi rilevare che al concorso di idee, oltre che al concorso di
progettazione, fa riferimento il comma 13 dellart. 17 della legge 109/94. Il ricorso
alla relativa procedura è consentito, in base alla norma indicata, quando la prestazione
riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico. La
norma non definisce la natura ed il contenuto della due procedure stabilendo che alle
stesse, tuttavia, si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dai
commi 10 e 12 dello stesso art. 17. Analogamente, il regolamento di attuazione della legge
quadro in corso di definizione contiene due articoli (57 e 58) relativi al concorso di
idea e tre articoli (59, 60 e 61) relativi al concorso di progettazione, che disciplinano
solo le concernenti modalità di espletamento e senza indicazioni riguardanti la sostanza
dei due istituti.
Per definire la natura ed il contenuto del concorso di idee occorre, pertanto, fare
riferimento al D.P.R. 6 novembre 1962, n. 1930 che per primo lo ha previsto e che lo
qualifica come una sottospecie di concorso di progettazione cui si ricorre quando occorre
acquisire progetti preliminari che attengano allo studio dei problemi che per la loro
natura consentono varie possibilità di impostazione, per cui i concorrenti sono chiamati
a presentare idee o proposte mediante una relazione, corredata da disegni sommari o
schizzi (art.3). Trattandosi, quindi, di una specie di concorso di progettazione deve
anche richiamarsi il disposto di cui allart. 26 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, di attuazione della direttiva comunitaria 92/50 CEE, che, riproducendone il
contenuto, definisce lo stesso come una procedura intesa a fornire alla amministrazione o
al soggetto aggiudicatore un piano o un progetto, selezionati da una commissione
giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
E evidente allora che il concorso di progettazione ed il concorso di idee, che ne è
una sottospecie, si distinguono nettamente dallappalto di progettazione, meglio
definito come appalto di servizi di architettura o di ingegneria. I primi identificano,
infatti, una offerta al pubblico con la quale lamministrazione aggiudicatrice
promette di acquistare, premiandola o meno, unidea progettuale, ovvero un progetto
che normalmente è definito a livello di preliminare, ritenuti i migliori, sul piano
qualitativo ed economico, da una apposita commissione, in relazione ad una preindicata
esigenza. Si può dire, quindi, che la procedura relativa al concorso di idee o di
progettazione si conclude con una compravendita di un prodotto dellingegno e cioè
di un progetto. Laddove, invece, nellappalto di progettazione oggetto del contratto
è una prestazione professionale intesa ad un risultato e cioè alla redazione di un
progetto, per cui la procedura tende alla selezione del relativo progettista. Tale
diversità di natura e di contenuto del concorso di progettazione rispetto
allappalto di progettazione costituisce la ragione per la quale lallegato n. 6
al decreto legislativo 157/1995 indicato, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva
comunitaria 92/50 CEE, non prevede lindicazione di particolari requisiti minimi di
partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che devono
essere posseduti dai concorrenti, escluso quello professionale. Si tratta, infatti, di
procedura intesa ad esaltare le sole capacità creative e progettuali dei soggetti
partecipanti indipendentemente dalle loro capacità economico-finanziarie e tecnico
organizzative.
Da sottolineare anche che siffatta previsione si giustifica, tuttavia, soltanto con
riferimento al concorso di progettazione che non sia inserito in un procedimento di
appalto che comprenda anche e successivamente un servizio di ingegneria o di architettura;
atteso che, in tale ipotesi, i concorrenti, potendo essere aggiudicatari anche
dellappalto, devono possedere altresì i necessari indicati ulteriori requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi.
Pur trattandosi, tuttavia, di istituti diversi, non è possibile ugualmente aderire alla
tesi prospettata dal comune di Gallarate circa la possibilità di prevedere una clausola
del bando che limiti la partecipazione ad un concorso di idee dei soli soggetti residenti
nella regione. E tanto per lassorbente rilievo che una tale possibilità è
tassativamente esclusa dal disposto del comma 7 dellindicato art. 26 del decreto
legislativo n. 157/1995 secondo il quale lammissione dei partecipanti ai
concorsi di progettazione (e quindi a quelli di idee che ne sono una fattispecie) non può
essere limitata al territorio nazionale o parte di esso.
Quanto alla seconda questione riguardante la formazione di albi di collaudatori regionali,
va rilevato, in primo luogo, che, a differenza di quanto previsto per gli incarichi di
progettazione, lart. 28 della legge-quadro non contiene disposizioni specifiche
relative alla selezione dei collaudatori esterni, limitandosi a stabilire (al comma 4) che
i tecnici collaudatori sono nominati dalle amministrazioni appaltanti nellambito
della propria struttura, salvo che nellipotesi di carenza di organico
accertata e certificata dal responsabile del procedimento. Lemanando
regolamento di attuazione della legge-quadro, a sua volta, prevede, allart.188, che,
ai fini dellaffidamento dellincarico di collaudo a soggetti esterni
allorganico delle stazioni appaltanti, sono istituiti presso il Ministero dei lavori
pubblici, le regioni e le province autonome elenchi di collaudatori (comma 8).
Dal che sembra consentito dedurre che, stante anche lesplicita previsione
regolamentare, sia, in primo luogo, possibile che le regioni istituiscano propri albi di
collaudatori. Stante, inoltre, la mancanza di vincoli normativi in ordine alla
individuazione, nellambito degli albi, dei collaudatori cui affidare gli specifici
incarichi, sembra anche legittima la mancata indicazione nel bando dei criteri per la
valutazione dei singoli curricula.
Non pare, invece, consentito limitare liscrizione negli albi regionali indicati ai
soli professionisti residenti nellambito territoriale della regione.
Uneventuale clausola limitativa nei sensi indicati inserita in avviso per
laggiornamento dellalbo regionale dei collaudatori contrasta, infatti, con il
principio costituzionale di parità di trattamento di cui allart. 3 della
Costituzione. E precluso, inoltre, dalla normativa comunitaria in materia di appalti
di servizi laddove si impone alle amministrazioni aggiudicatrici parità di trattamento
tra i relativi prestatori (art. 3, comma 2 della direttiva 92/50 CEE).
Questo contrasto porta a valutazioni di invalidità della clausola in tali sensi inserita
in provvedimento amministrativo, salvo che questa clausola trovi supporto in una norma
regionale, perché la questione allora attiene a livello di illegittimità costituzionale,
da far valere in giudizio innanzi al giudice competente.
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