DETERMINAZIONE
n. 40/2000
del 27 luglio 2000
Determinazione in ordine alle procedure
accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta.
Premesso che:
a) larticolo 15, comma 8 del D.P.R. n. 34/2000 (di
seguito denominato regolamento) prevede da parte delle S.O.A. (società organismi di
attestazione) ladozione di procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa
ridotta per le variazioni delle attestazioni che non producono effetti diretti sulle
categorie e classifiche oggetto della qualificazione;
b)
le procedure cui assoggettare le suddette variazioni dovranno
essere conformi ai criteri fissati dallAutorità entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del regolamento;
c)
larticolo 2, comma 1, lettera o) del regolamento
prevede il parere della Commissione consultiva sulla definizione
.dei
criteri cui devono attenersi nella loro attività i soggetti autorizzati al rilascio dellattestazione
di qualificazione.
Considerato che:
a)
lindividuazione di tali variazioni è desumibile dallo stesso
dettato normativo laddove si specifica che le suddette variazioni non costituiscono
rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dellattestazione
e quindi in quanto tali, ai sensi dellarticolo 12, comma 3 del regolamento, non
possono essere soggette alla determinazione di un corrispettivo secondo la formula dellallegato
E dello stesso regolamento, ma di un corrispettivo a tariffa ridotta;
b)
le ipotesi di variazioni che non costituiscono rinnovo di attestazione e non
producono conseguenze sulla durata di efficacia dellattestazione sono riconducibili
alle ipotesi che non implicano la necessità di stipulare un nuovo apposito contratto;
c)
le suddette variazioni possono essere classificate per tipologie in
relazione ai requisiti richiesti per le qualificazioni su cui vanno ad incidere tale
variazioni.
Rilevato che:
a)
la Commissione consultiva si è pronunciata sullo schema
di deliberazione il giorno 3 luglio 2000 in merito alla richiesta di parere in ordine alle
procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta dando indicazioni sullopportunità
di non stabilire limporto della tariffa ridotta in percentuale;
b)
il parere è stato trasmesso allAutorità in data 13
luglio 2000.
Ritenuto che:
a)
le operazioni a tariffa ridotta presentano caratteri
differenti: alcune prescindono dallentità della qualificazione a suo tempo
attestata, tali quelle relative ai requisiti di ordine generale e al sistema di qualità
aziendale e pertanto sono tali da permettere di stabilire una tariffa indipendente dal
contenuto degli attestati; altre, come quelle relative ai requisiti di ordine speciale,
comportano una attività, anche in sede di procedura accelerata, differenziata a secondo
del livello di importo delle attestazioni (classifica da I a III previste dallart. 3
del regolamento n. 34/2000) in possesso dellimpresa;
b)
risulta utile individuare
comunque un sistema di calcolo che faccia permanere la tariffa ridotta anche in presenza
di variazioni della tariffa base di riferimento.
Si approva
pertanto il testo dellallegato schema.
Il
Segretario
Il
Presidente
INDICAZIONE
DEI CRITERI RELATIVI ALLE VARIAZIONI DELLE ATTESTAZIONI CHE NON PRODUCONO EFFETTI DIRETTI
SULLE CATEGORIE E CLASSIFICHE OGGETTO DELLE QUALIFICAZIONI
A) Sulla base dei
requisiti richiesti dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 per la qualificazione ed in
particolare:
·
requisiti di ordine generale
(articolo17) ;
·
requisiti di ordine speciale (articolo
18) ;
·
sistema di qualità aziendale ed
elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale (articolo 4);
si individuano le ipotesi riconducibili a variazioni
che non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di
efficacia dellattestazione e pertanto non implicano la stipula di un nuovo apposito
contratto:
1. Requisiti di ordine generale:
a)
variazione della denominazione o ragione sociale, purché
non conseguenti ad ipotesi di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento
di azienda o di un suo ramo;
b) variazione
della sede;
c)
variazione della rappresentanza legale e/o della direzione
tecnica di cui allarticolo 26, comma 3 del regolamento;2.
Requisiti di ordine speciale:
a)
Variazione del direttore tecnico che ha consentito la
qualificazione ai sensi dellarticolo 18, comma 14 del regolamento;
3.
Sistema di qualità aziendale ed elementi significativi e
correlati del sistema di qualità aziendale:
a)
variazione a seguito della richiesta di inserimento dellindicazione
dellavvenuta acquisizione del certificato di qualità aziendale;
b) variazione
a seguito della richiesta di inserimento dellavvenuta acquisizione della
dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema
di qualità aziendale ;
c)
variazione per linserimento dellindicazione
del possesso della certificazione di qualità aziendale in luogo della dichiarazione della
presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità
aziendale.
B) Per le
tipologie di variazioni indicate ai numeri 1 e 3 della lettera A) la tariffa da applicare
è determinata in misura fissa, pari a quella minima di cui allallegato E del
regolamento, moltiplicata per il fattore 0,05.
Per la tipologia
di variazione indicata al numero 2 lettera A) la tariffa è determinata in misura
variabile ed è pari a quella di cui allallegato E del regolamento, moltiplicata per
il fattore 0,10.
C) Ove si debba
procedere contemporaneamente a variazioni relative a più tipologie, i parametri sopra
indicati sono ridotti del 50%
D) Alla tariffa
ridotta si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dellarticolo 12 del
regolamento.
|