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   Normativa Appalti di Opere  

DETERMINAZIONE n. 40/2000

del 27 luglio 2000

“Determinazione in ordine alle procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta”.

 

Premesso che:

a) l’articolo 15, comma 8 del D.P.R. n. 34/2000 (di seguito denominato regolamento) prevede da parte delle S.O.A. (società organismi di attestazione) l’adozione di procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta per le variazioni delle attestazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della qualificazione;

b)     le procedure cui assoggettare le suddette variazioni dovranno essere conformi ai “criteri fissati dall’Autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento”;

c)      l’articolo 2, comma 1, lettera o) del regolamento prevede il parere della Commissione consultiva sulla definizione “…….dei criteri cui devono attenersi nella loro attività i soggetti autorizzati al rilascio dell’attestazione di qualificazione.”

 

Considerato che:

a)    l’individuazione di tali variazioni è desumibile dallo stesso dettato normativo laddove si specifica che le suddette variazioni “non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell’attestazione” e quindi in quanto tali, ai sensi dell’articolo 12, comma 3 del regolamento, non possono essere soggette alla determinazione di un corrispettivo secondo la formula dell’allegato E dello stesso regolamento, ma di un corrispettivo a tariffa ridotta;

b)   le ipotesi di variazioni che non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell’attestazione sono riconducibili alle ipotesi che non implicano la necessità di stipulare un nuovo apposito contratto;

c)   le suddette variazioni possono essere classificate per tipologie in relazione ai requisiti richiesti per le qualificazioni su cui vanno ad incidere tale variazioni.

 

Rilevato che:

a)      la Commissione consultiva si è pronunciata sullo schema di deliberazione il giorno 3 luglio 2000 in merito alla richiesta di parere in ordine alle procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta dando indicazioni sull’opportunità di non stabilire l’importo della tariffa ridotta in percentuale;

b)     il parere è stato trasmesso all’Autorità in data 13 luglio 2000.

 

Ritenuto che:

a)      le operazioni a tariffa ridotta presentano caratteri differenti: alcune prescindono dall’entità della qualificazione a suo tempo attestata, tali quelle relative ai requisiti di ordine generale e al sistema di qualità aziendale e pertanto sono tali da permettere di stabilire una tariffa indipendente dal contenuto degli attestati; altre, come quelle relative ai requisiti di ordine speciale, comportano una attività, anche in sede di procedura accelerata, differenziata a secondo del livello di importo delle attestazioni (classifica da I a III previste dall’art. 3 del regolamento n. 34/2000) in possesso dell’impresa;

b)     risulta utile  individuare comunque un sistema di calcolo che faccia permanere la tariffa ridotta anche in presenza di variazioni della tariffa base di riferimento.

 

Si approva pertanto il testo dell’allegato schema.

Il Segretario                                                Il Presidente

 

INDICAZIONE DEI CRITERI RELATIVI ALLE VARIAZIONI DELLE ATTESTAZIONI CHE NON PRODUCONO EFFETTI DIRETTI SULLE CATEGORIE E CLASSIFICHE OGGETTO DELLE QUALIFICAZIONI

 

A) Sulla base dei requisiti richiesti dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 per la qualificazione ed in particolare:

·         requisiti di ordine generale (articolo17) ;

·         requisiti di ordine speciale (articolo 18) ;

·         sistema di qualità aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale (articolo 4);

si individuano le ipotesi riconducibili a variazioni che non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell’attestazione e pertanto non implicano la stipula di un nuovo apposito contratto:

1. Requisiti di ordine generale:

a)      variazione della denominazione o ragione sociale, purché non conseguenti ad ipotesi di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo;

b)    variazione della sede;

c)      variazione della rappresentanza legale e/o della direzione tecnica di cui all’articolo 26, comma 3 del regolamento;2.      Requisiti di ordine speciale:

a)      Variazione del direttore tecnico che ha consentito la qualificazione ai sensi dell’articolo 18, comma 14 del regolamento;

3.      Sistema di qualità aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale:

a)      variazione a seguito della richiesta di inserimento dell’indicazione dell’avvenuta acquisizione del certificato di qualità aziendale;

b)    variazione a seguito della richiesta di inserimento dell’avvenuta acquisizione della dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale ;

c)      variazione per l’inserimento dell’indicazione del possesso della certificazione di qualità aziendale in luogo della dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale.

B) Per le tipologie di variazioni indicate ai numeri 1 e 3 della lettera A) la tariffa da applicare è determinata in misura fissa, pari a quella minima di cui all’allegato E del regolamento, moltiplicata per il fattore 0,05.

Per la tipologia di variazione indicata al numero 2 lettera A) la tariffa è determinata in misura variabile ed è pari a quella di cui all’allegato E del regolamento, moltiplicata per il fattore 0,10.

C) Ove si debba procedere contemporaneamente a variazioni relative a più tipologie, i parametri sopra indicati sono ridotti del 50%

D) Alla tariffa ridotta si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’articolo 12 del regolamento.

 

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