DETERMINAZIONE
N. 41/2000
del 27 luglio 2000
Procedure da utilizzare dalle S.O.A. (Società
Organismi di Attestazione) per lesercizio della loro attività di attestazione
(art. 10, comma 2 lettera f) D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34)
Il Consiglio
premesso che:
a) le SOA (società organismi di
attestazione), per poter ottenere lautorizzazione allo svolgimento dellattività
di attestazione del possesso dei requisiti di qualificazione delle imprese devono, ai
sensi del regolamento di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, presentare alla Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici la relativa istanza, corredata, tra laltro, da
un documento contenente la descrizione delle procedure che saranno utilizzate per lesercizio
dellattività medesima;
b) le procedure dovranno essere conformi
a quanto stabilito dallAutorità entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del regolamento (articolo 10, comma 1, lett. f.) dellindicato D.P.R.
n.34/2000) previo parere della Commissione consultiva di cui allarticolo 8, comma 4,
della legge 109/94 e successive modificazioni ed agli articoli 2, comma 1, lettera o) e 5
del D.P.R. 34/2000;
c) sussiste la necessità che lautonomia
organizzativa ed operativa delle SOA si conformi alle esigenze derivanti dal rilievo
pubblicistico delle funzioni e dei compiti ad esse attribuiti;
considerato che:
a) le indicazioni devono tener
conto dellobbligo a carico delle SOA di comportarsi con diligenza, correttezza
e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui allart. 1 della legge 109/94 e
successive modificazioni, di agire in modo da garantire imparzialità ed
equo trattamento, di assicurare e mantenere lindipendenza richiesta
dalla legge e dal regolamento e del doveroso contemperamento della perseguita
finalità di profitto con la neutralità ed obiettività che deve caratterizzarne la
condotta;
b) le suddette indicazioni devono tener
conto della opportunità del massimo ricorso a processi informatizzati e, pertanto, a
tecnologie informatiche;
c) con apposita e separata
determinazione si provvederà in ordine alle regole da seguire dalle SOA per la
valutazione e la verifica dei requisiti previsti dagli artt. 17 e 18 del D.P.R. 34/2000
nonché alle situazioni che determinano lesigenza di approfondimenti delle
informazioni e delle documentazioni fornire dai soggetti richiedenti lattestazione.
Sentita la Commissione consultiva prevista dallarticolo
8, comma 4, lettera a) della legge 109/94 e successive modificazioni e dagli articoli 2,
comma 1, lettera o) e 5 del D.P.R. 34/2000 e tenuto conto delle indicazioni del parere
stesso offerto;
approva lallegato documento concernente loggetto
della presente determinazione.
Roma, 27 luglio 2000
Il Segretario
Il
Presidente
INDICAZIONE DEI CRITERI CUI LE SOA DEVONO ATTENERSI PER LA
REDAZIONE DEL DOCUMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE DA ADOTTARE PER IL RILASCIO DEGLI
ATTESTATI DI QUALIFICAZIONE
1) Il documento deve essere
costituito:
a) da una relazione nella quale
vengono esplicitati e descritti sistematicamente ed esaurientemente:
· gli obiettivi di
politica aziendale (mercato territoriale nel quale si vuole operare, sviluppo in termini
di clientela, piano di rientro degli investimenti ecc, ecc.) perseguiti e le prestazioni
offerte;
· le attività che
saranno svolte con le indicazioni delle connesse procedure aziendali, dei soggetti che,
secondo lorganigramma, provvedono ad attuarle nonché dei relativi tempi di
svolgimento stesse;
· lorganizzazione
aziendale e la sua funzionalità alle procedure;
· lattrezzatura
informatica e la sua funzionalità alle procedure;
· le modalità di
accertamento della veridicità e della sostanza delle certificazioni, delle
autocertificazioni e delle documentazioni, predisposte sulla base di prestabiliti
schemi-tipo, da effettuarsi direttamente dalla SOA presso i soggetti che hanno
rilasciato il documento o sulle cui dichiarazioni si basi lautocertificazione
qualora le informazioni non siano ritenute sufficientemente documentate;
· le procedure di
controllo interno;
· le modalità, ad
istruttoria completata, del rilascio dellattestazione con lindicazione del
soggetto o dei soggetti che la propongono, e quella del soggetto o dellorgano
sociale che delibera su tale proposta;
· i modelli
contrattuali che, ai sensi dellarticolo 1341 e 1342 del C.C., si intendono adottare
i quali:
· non possono
prevedere clausole che, per qualsiasi motivo, possono essere considerate vessatorie
(esonero di responsabilità, modalità di pagamento del corrispettivo particolarmente
onerose, previsioni di decadenza, e simili)
· devono disciplinare
i casi di interruzione del termine ove ricorra la esigenza di acquisire nuove informazioni
(articolo 12, comma 1, lettera b, e articolo 15, comma 3, del D.P.R. 34/2000) nonché le
modalità ed i tempi delle richieste di tali ulteriori informazioni;
· devono indicare il
termine di preavviso delle visite presso le imprese, e la composizione del soggetto o dei
soggetti incaricabili;
b) da uno o più elaborati tecnici,
grafici e descrittivi, necessari ad illustrare i singoli momenti in cui si articola lattività
di attestazione (diagrammi a blocchi, Gantt, Pert, regolamenti interni, moduli,
modelli, format e analoghe strumentazioni).
2) In particolare il documento
dovrà illustrare almeno i flussi procedurali operativi, compreso quelli accessori e di
riesame, relativi:
a) alla stipula del contratto ed
alla gestione degli aspetti contrattuali con i soggetti cui rilasciare lattestazione;
b) alla raccolta, gestione ed analisi
della documentazione, dei dati interni ed esterni delle imprese e dei flussi
informativi interni ed esterni che si intendono attivare nel corso di ogni singola
procedura;
c) allaccertamento e alla
verifica dei requisiti generali, economico-finanziari e tecnico organizzativi delle
imprese;
d) allesecuzione di visite presso
le imprese cui rilasciare lattestato di qualificazione nonché allattività di
monitoraggio a garanzia della veridicità e sostanza delle dichiarazioni e delle
documentazioni fornite dalle imprese;
e) al rilascio o al diniego dellattestazione
di qualificazione;
f) alle gestione delle
richieste di variazioni dellattestazioni che non producono effetti diretti sulle
categorie e classifiche oggetto della qualificazione nonché delle richieste di variazioni
delle attestazioni che producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto
della qualificazione;
g) alla gestione delle
segnalazioni e dei reclami;
h) alla gestione delle
comunicazioni e informazioni tra la SOA e lAutorità e tra la SOA ed i soggetti da
qualificare;
i) alla catalogazione
e archiviazione dei documenti;
j) alla gestione degli
archivi;
k) al controllo interno.
3) Ogni procedura dovrà essere
illustrata in modo che sia chiaro:
a) il raccordo con lorganigramma;
b) il contenuto delle varie fasi e
sottofasi;
c) i collegamenti funzionali o le
interconnessioni fra le varie fasi e sottofasi;
d) il responsabile o i responsabili
delle varie fasi e sottofasi con lindicazione dei relativi livelli di competenza;
e) le attività specifiche svolte
dal personale coinvolto nelle varie fasi e sottofasi;
f) la modulistica impiegata
nelle varie fasi e sottofasi;
4) Le procedure devono essere
predisposte - per quanto possibile in conseguenza del fatto che gli oggetti della
procedura di attestazione di qualificazione e di quella di certificazione di qualità sono
differenti - sulla base delle norme UNI CEI EN 45004 nonché nel rispetto delle
disposizioni del D.P.R. 34/2000 tenendo conto in particolare dei principi contenuti nellarticolo
12 secondo cui le procedure:
a) devono essere tali da consentire alla
SOA, successivamente allottenimento dellautorizzazione e ove la stessa lo
ritenesse opportuno e utile, di richiedere ad un organismo, regolarmente accreditato ai
sensi delle norme UNI CEI EN 45000, la certificazione della qualità aziendale conforme
alle norme europee serie UNI EN 9000;
b) devono garantire il rispetto dei
principi di diligenza, correttezza, trasparenza e imparzialità;
c) devono prevedere adeguati livelli di
responsabilità ed essere tali da assicurare e mantenere lindipendenza di giudizio,
limparzialità ed lequo trattamento di ogni soggetto cui rilasciare o negare lattestato
di qualificazione;
d) devono prevedere limpiego di un
apposito manuale per gli accertamenti e le visite presso le imprese cui rilasciare o
negare lattestazione;
5) Le procedure devono altresì
prevedere che:
a) i risultati delle attività
siano archiviati informaticamente ed in modo che sia sempre possibile lidentificazione
e la rintracciabilità di tutte le attività in corso e dei soggetti cui sono state
affidate;
b) la gestione della fase
precontrattuale e di quella successiva alla stipula del contratto sia effettuata secondo
un ordine cronologico e sulla base dei contenuti della proposta contrattuale e del
contratto stipulato, del tipo di prestazione richiesta e della documentazione fornita dallimpresa
cui rilasciare o negare lattestato di qualificazione e pertanto:
c) il controllo interno sia
finalizzato a perseguire lefficienza e la correttezza nello svolgimento dellattività
della SOA e, pertanto:
· sia affidato
ad un apposito ed indipendente organo aziendale;
· sia prevista
una efficace verifica della rispondenza delle attività stesse, delle connesse procedure
interne e dei flussi informativi, ai compiti assegnati dal D.P.R. 34/2000 e dal
presente documento alle SOA;
· sia
documentato in modo da poter essere sottoposto a verifica da parte dellAutorità;
· sia prevista
la elaborazione di indicatori rilevanti ai fini del miglioramento delle prestazioni
aziendali;
· siano
previste le modalità e la periodicità delleffettuazione delle verifiche;
· siano
previste le procedure correttive da seguire in dipendenza delle osservazioni e rilievi
effettuate dallorgano di controllo interno nonché quelle finalizzate ad ottimizzare
nel tempo il servizio fornito e lorganizzazione aziendale;
d) le modalità di catalogazione,
ubicazione, conservazione dei documenti presentati dallimpresa devono essere
articolate secondo criteri idonei a garantirne la riservatezza per i terzi e la
accessibilità per lAutorità;
e) lAutorità deve essere
informata con immediatezza delle segnalazioni e dei reclami avanzati alle SOA;
f) la possibilità di
un aggiornamento controllato delle variazioni che la SOA riterrà necessarie introdurre in
esse durante la fase di implementazione delle procedure o che lAutorità disporrà
per un migliore svolgimento dellattività di vigilanza ad essa affidata dal D.P.R.
34/2000;
g) la illustrazione delle
modifiche attraverso un idoneo metodo di identificazione e di indicazione dello stato di
revisione;
h) la trasmissione, entro 30
giorni dalla loro adozione, degli aggiornamenti, allAutorità che, qualora ne
rilevi carenze o errori, lo restituisce alla SOA perché queste insufficienze siano
eliminate.
6) Nella redazione del documento
la SOA dovrà in ogni parte fare esplicito riferimento ad ognuna delle indicazioni
della presente determinazione in modo che ne sia possibile un immediato controllo e
valutazione.
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