DETERMINAZIONE N.
42/2000 del 30 agosto 2000
Cause di esclusione dalle gare in carenza della
prevista normativa regolamentare.
(Problemi di diritto transitorio)
Con lemanazione del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è stata data attuazione alla previsione di cui
allart. 3 delle legge-quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 ed è
stato in tal modo completato quasi integralmente il nuovo assetto normativo del settore.
Nella pubblicazione del decreto, sono state, tra le altre, espunte le norme di cui agli
articoli 52 e 75, relative alle cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei
servizi attinenti allarchitettura e allingegneria e degli appalti e delle
concessioni per lesecuzione di lavori pubblici. Tali due articoli non erano stati
ammessi al visto della Corte dei conti ed il Governo aveva ritenuto di non dover
richiedere la registrazione con riserva al fine di non ritardare ulteriormente
lentrata in vigore della complessiva disciplina di completamento della legge-quadro
in materia di lavori pubblici.
Allo scopo,
tuttavia, di voler completare il quadro normativo che si andava a delineare, relativamente
alle cause di esclusione indicate, dalla data (del 28 luglio 2000) di entrata in vigore
del richiamato regolamento generale n. 554/1999- stante la prevista abrogazione, a
decorrere dalla data stessa, dellart. 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991,
n. 406 ed il rinvio fatto, per la disciplina delle esclusioni dalle gare di appalto di
lavori, al regolamento generale dallart. 28 di quello in materia di qualificazione
(n.34/2000)-il Governo provvedeva, nella medesima data del 28 luglio 2000, ad approvare
uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento
generale indicato e contenente le norme non ammesse al visto della Corte dei conti che,
per contro, si riteneva di formulare in maniera da assicurare la stretta attuazione dei
rilievi contenuti nella delibera 40/2000 della sezione di controllo della Corte medesima.
Non risulta, tuttavia, concluso il relativo procedimento; sicché, dal 28 luglio 2000 ad
oggi, per le ragioni in precedenza esposte, non esiste una rinnovata disciplina positiva
in merito alla esclusione dalle gare di affidamento dei servizi di architettura e di
ingegneria e dalle gare di appalto e
concessione per lesecuzione di lavori pubblici e comunque la situazione di carenza
normativa potrà perdurare per tutto il periodo successivo al 28 luglio e sino alla data
di entrata in vigore delle anzidette norme di modifica al regolamento generale.
In un siffatto
contesto, allo scopo di evitare che, per la presumibile incertezza delle stazioni
appaltanti sui comportamenti da tenere con riferimento alle gare già bandite ed a quelle
da bandire, derivi un prevedibile rallentamento nello svolgimento delle procedure, e
stante il ruolo che le è riconosciuto nel sistema della disciplina dei lavori pubblici,
soccorrono le seguenti considerazioni.
E
riconosciuto in dottrina ed è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui,
nelle procedure per laggiudicazione dei contratti della pubblica amministrazione, è
il bando di gara che costituisce la legge del procedimento e ad esso devono attenersi, non
soltanto i partecipanti al concorso, ma anche la stessa amministrazione procedente. Più
propriamente, è stato precisato che, in un pubblico appalto, lamministrazione
appaltante deve applicare le norme del bando che, insieme alla lettera dinvito,
costituiscono la lex specialis del procedimento concorsuale, la quale non è derogabile
neppure se alcune delle sue regole risultassero non più conformi allo ius superveniens,
con il solo ovvio limite del ricorso ai poteri di autotutela. (Cons. St. sez. V, 11 maggio
1998, n. 1403). E nella stessa prospettiva è stato ritenuto anche che ove si abbia in
corso di gara labrogazione di una norma cui il bando di gara aveva fatto
riferimento, si deve continuare ad applicare questa norma che è divenuta regola del bando
mai disapplicabile, come detto, in quanto il rinvio operato che ha carattere materiale e
non dinamico la rende indifferente alle mutazioni successive (Cons. St.,
sez. V, 3 settembre 1998, n. 591).
Deriva da
tali premesse lirrilevanza, per le gare già bandite e per le quali si applica il d.
l.vo n. 406 del 1991 o altre norme, del vuoto normativo che si è
prodotto con labrogazione delle norme predette e
per la mancata emanazione di quella nuova regolamentazione già contenuta
negli artt. 52 e 75 del regolamento generale di attuazione della legge-quadro non ammessi
a registrazione dalla Corte dei conti. In tali gare le stazioni appaltanti continueranno
ad applicare le regole del bando ancorché le stesse siano state redatte, per
laspetto in esame, sulla base di norme non più operanti e da altre non sostituite.
Con riferimento,
poi, alle gare da bandire, va considerato ulteriormente che la disciplina positiva
riguardante lindividuazione delle cause di esclusione dalle gare di appalto attiene
allattuazione di un principio di carattere generale, insito nellordinamento,
secondo il quale la contrattazione dei negozi con lamministrazione pubblica può
essere consentita soltanto a coloro che siano in possesso di una ritenuta, adeguata
idoneità morale, oltre che tecnica. Il legislatore ha preferito, poi, disciplinare
direttamente ed in linea generale la materia, sottraendola, pertanto, alla
discrezionalità della singola stazione appaltante, per lesigenza di assicurare
luniformità dei comportamenti dei pubblici poteri e per prevenire possibili
applicazioni distorsive ed elusive della finalità sottesa allindicato principio. La
concreta individuazione, poi,delle ipotesi che precludono
la partecipazione alle gare medesime è stata quasi sempre fatta in maniera meramente
ricognitiva di situazioni di incompatibilità conseguenti a comportamenti dai quali appare
obiettivamente ragionevole presumere la mancanza dellaffidabilità necessaria alla
stipulazione di un contratto di appalto. Ne costituisce dimostrazione il fatto che vi è
un costante riferimento, nella normativa nazionale e comunitaria, alle condizioni
soggettive dellimprenditore (dissesto economico, condanne per reati di particolare
gravità, violazioni di fondamentali doveri civici, inadempienze in precedenti contratti)
che lo fanno oggettivamente presumere non idoneo in quanto inaffidabile in ordine alla
instaurazione di un rapporto che presuppone, invece, quale requisito indefettibile quello
della moralità.
Da tali premesse
consegue che, venuta meno la disciplina normativa generale della materia, si intende
ripristinato nella sua piena espansione il potere discrezionale generale delle stazioni
appaltanti che potranno, quindi, in sede di redazione dei bandi di gara, provvedere
autonomamente alla individuazione dei requisiti morali minimali occorrenti ai concorrenti.
Risulta coerente,
peraltro, che tale individuazione avvenga tenendo conto innanzitutto di quanto stabilito
dalla normativa comunitaria di riferimento, sia stata o meno la stessa recepita sul piano
interno.
Detta normativa
ancorché direttamente applicabile, con prevalenza su quella nazionale con essa
contrastante, soltanto agli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, viene
comunque in rilievo dovendo ad essa farsi riferimento per lintegrazione dei vuoti
dellordinamento, quanto alla disciplina delle fattispecie similari, in una
prospettiva di interpretazione estensiva o analogica delle norme allo stesso inerenti.
Daltra parte,
non sembra contestabile che le scelte operate dal legislatore comunitario, con riferimento
alla individuazione delle ipotesi che precludono la partecipazione alle gare di appalto,
se non altro perché vincolanti per ordinamenti a caratterizzazione differenziata,siano da
ritenere condivisibili in quanto ragionevolmente relativa a situazioni che implichino
effettiva inidoneità. Il fatto, quindi, che una stazione appaltante, in mancanza di
regole interne che dispongono diversamente, si sia ad esse attenuta nella formulazione di
un bando per una gara di appalto mette la stessa a riparo da eventuali censure di
strumentalizzazione ovvero di uso distorto del potere di esclusione discrezionalmente ad
essa riconosciuto.
Daltra
parte va anche considerato che i principi contenuti nella normativa comunitaria suddetta
sono stati tutti recepiti nella disposizione contenuta nellart. 17 del DPR 34/2000
che si riferisce ai requisiti per la qualificazione delle imprese da parte delle SOA e che
viene richiamato in via transitoria (art. 29 co. 3) anche per lammissione alle gare
di appalto fino allentrata in vigore del regolamento generale che ad oggi come detto
è carente sotto questo aspetto. Per i bandi
di gara da bandire, pertanto, le stazioni appaltanti possono anche far riferimento nel
bando, con un sistema di rinvio materiale, alle disposizioni contenute in detta norma, con
ciò intendendo recepirne le cause di esclusione dalle gare di appalto in clausola del
bando.
Per quanto riguarda i servizi di ingegneria ed
architettura valgono analoghe considerazioni solo che il riferimento che occorre fare nei
bandi, anche di importo inferiore a 200.000 Euro, è alla specifica normativa contenuta
nel d. l.vo 157/95 e s.m. che contiene precetto (art. 12) analogo di esclusione al quale
può farsi riferimento con rinvio recettizio di carattere materiale.
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