DETERMINAZIONE N. 43/2000 del 25 settembre 2000
Incentivo per la progettazione ex
art.18 L. 109/94 e successive modificazioni.
Sulla base di una ricognizione dei quesiti pervenuti a
questa Autorità in ordine allinterpretazione ed allapplicazione di quanto
disposto dallarticolo 18 della legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive
modificazioni, si formulano le seguenti considerazioni
1) Soggetti destinatari
dellincentivo
La prima problematica attiene allindividuazione dei
soggetti destinatari dellincentivo alla progettazione e concerne, in particolare,
quattro aspetti: la possibilità di considerare tali i tecnici abilitati o non
allesercizio della professione; la possibilità di intendere per incaricato
del collaudo anche lincaricato del collaudo statico; il riconoscimento del
diritto alla quota di incentivo spettante al responsabile del procedimento anche
nellipotesi di progettazione esterna ed, infine, linclusione o meno del
coordinatore per la sicurezza, designato ai sensi dellarticolo 3, comma 4 del D.L.vo
n.494/96 e successive modificazioni, tra i beneficiari dellincentivo.
Per quanto riguarda il primo aspetto,
lincentivo previsto dallarticolo 18, costituito da una somma non superiore
all1,5 per cento dellimporto posto a base di gara di unopera o di un
lavoro, va ripartito tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della
redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del
collaudo nonché tra i loro collaboratori, sulla base di un regolamento che la singola
amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad adottare e nel quale i criteri da seguire per
la ripartizione delle somme tengono conto delle responsabilità professionali
connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
Al riguardo, rispetto alla precedente versione della legge
n.109/94, si è avuto un ampliamento dellambito dei benefici dal punto di vista
soggettivo.
Al fine dindividuare i soggetti cui corrispondere
lincentivo alla progettazione, occorre far riferimento alle condizioni previste nel
comma 2 dellarticolo 17 della legge 109/94 e successive modificazioni, secondo cui i
progetti redatti dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti sono firmati da dipendenti
delle amministrazioni abilitati allesercizio della professione. I tecnici diplomati,
in assenza di abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli
ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso lamministrazione
aggiudicatrice da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della legge n.415/98 e
risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato
ad attività di progettazione.
Pertanto, laddove ricorrano, per i tecnici non abilitati,
le suddette condizioni, nulla osta alla possibilità di far rientrare anche questi
soggetti tra quelli beneficiari degli incentivi in questione, in quanto autori della
redazione di progetti
Per quanto riguarda il secondo aspetto, larticolo
188 del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici,
adottato con D.P.R. n.554/99, reca disposizioni circa la nomina del collaudatore e
prevede, al comma 1, lattribuzione, da parte della stazione appaltante,
dellincarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale
commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità ed al
relativo importo.
Inoltre, lo stesso articolo, al comma 5, dispone, nel caso
di lavori che richiedono lapporto di diverse professionalità, laffidamento
del collaudo ad una commissione composta di tre membri.
Il comma successivo, infine, prevede che per i
lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti
della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano
i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate
come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dellosservanza delle norme
sismiche.
Pertanto, per incaricato del collaudo, ai
sensi dellarticolo 18, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni deve
intendersi non solo il redattore del certificato di collaudo finale o certificato di
regolare esecuzione, bensì anche lincaricato del collaudo statico, il quale,
peraltro, coincide con il primo oppure con uno dei tre membri della suddetta commissione.
Per quanto concerne il terzo aspetto, il responsabile
del procedimento, il coordinatore unico e relativi collaboratori sono stati
ricompresi tra i soggetti aventi diritto alla corresponsione dellincentivo, in
seguito alle modifiche alloriginario testo dellarticolo 18 della legge quadro
apportate con la legge n.216/95. Occorre quindi distinguere il periodo intercorrente tra
lentrata in vigore di questa legge e lentrata in vigore della legge n.144/99.
Per il primo periodo, nel caso di progettazione affidata allesterno, linciso
riportato nella norma qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i
piani si riferisce esclusivamente al personale degli uffici tecnici e non anche al
responsabile del procedimento ed al coordinatore unico e relativi collaboratori.
Lulteriore modifica apportata dalla legge n.144/99,
oltre alla abrogazione del riferimento al coordinatore unico, ribadisce lintento del
legislatore di prevedere in ogni caso a favore del responsabile del procedimento e dei
suoi collaboratori il diritto alla corresponsione dellincentivo, aggiungendo
espressamente la previsione che, nel caso di progettazione esterna, le quote del compenso
altrimenti spettante al personale degli uffici tecnici costituiranno economie.
Pertanto, nel periodo intercorrente tra lentrata in
vigore della legge n.216/95 e lentrata in vigore della legge n.144/99, appare
legittima la corresponsione della quota parte di incentivo per gli incarichi sia di
responsabile del procedimento sia di coordinatore unico, anche nel caso di progettazione
affidata a professionisti esterni.
Successivamente allentrata in vigore della legge
n.144/99, invece, solo il responsabile del procedimento ha diritto alla quota di incentivo
nellipotesi di ricorso alla progettazione esterna.
Non è possibile, invece, ricomprendere tra i soggetti
destinatari dellincentivo in esame il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, designato ai sensi dellarticolo 3, comma 4 del D.L.vo
n.494/96 così come modificato dal D.L.vo n.528/99. Si premette che tale figura esula
dalla previsione legislativa, che si riferisce espressamente soltanto al tecnico
incaricato della redazione del piano della sicurezza, vale a dire al coordinatore per la
sicurezza nella fase della progettazione, ex articolo 4 del decreto legislativo sopra
citato. Siccome in base allarticolo 127 del D.P.R. n.554/99 al direttore dei lavori
sono affidate anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza, lindicazione della
legge incaricato della direzione dei lavori deve intendersi nel senso che si
comprendono entrambe dette attribuzioni. Ne segue che nel regolamento che ripartisce
lincentivo bisognerà tener conto di questa doppia attribuzione, come si dovrà
prevedere la quota di incentivo a favore del direttore operativo ove nominato per queste
funzioni.
2) Ambito oggettivo di
applicazione dellarticolo 18
La seconda problematica attiene, invece, allambito
oggettivo di applicazione dellarticolo 18, riferendosi ad una molteplicità di casi
che possono dar diritto allerogazione dellincentivo.
In primo luogo, si pone la questione
dellapplicabilità del compenso a favore dei tecnici incaricati della progettazione
e/o della direzione lavori in caso di perizie di variante e suppletive, ex articolo 25,
comma 1 della legge quadro, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione delle opere.
In presenza di prestazioni che, di fatto, comportano unattività di progettazione
lincentivo va riconosciuto, ma sullimporto ovviamente della perizia di
variante e suppletiva.
In secondo luogo, si pone invece la questione della
sussistenza del diritto ai compensi in caso di lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria che non comportino la predisposizione di elaborati progettuali, quali per
esempio i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria fatti eseguire su semplice
richiesta di preventivo e con determina di assegnazione e impegno di spesa adottata dal
responsabile del servizio. In tal caso, lassenza di qualsiasi elaborato progettuale
contrasterebbe con il principio che collega necessariamente il diritto agli incentivi
allespletamento di unattività di progettazione.
Da ultimo, si fa riferimento al comma 2 dellarticolo
18 della legge 109/94 e successive modificazioni, così come modificato dalla legge
n.144/99, il quale prevede lincentivo per i dipendenti che redigono un atto di
pianificazione.
La dizione utilizzata dal legislatore atto di
pianificazione comunque denominato fa ritenere che in esso possano ricomprendersi,
oltre che i vari tipi di atti di pianificazione, anche quegli atti a contenuto normativo,
quali per esempio i regolamenti edilizi, che accedono alla pianificazione, purché
completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.
3) Criteri e modalità di
costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante
Lultima problematica emersa inerisce a tre aspetti
strettamente legati alle modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e
liquidazione dellincentivo
Mentre sulla
questione relativa agli oneri riflessi (IRAP e contributi previdenziali) la
soluzione è stata deferita alle amministrazioni statali competenti, qualora nel quadro
economico non sia stato previsto il dovuto accantonamento, la presenza di un regolamento
interno, adottato dalla singola amministrazione aggiudicatrice e disciplinante la
ripartizione della percentuale di incentivo, rende laccantonamento, anche se
tardivo, conforme alla disciplina vigente ed attuabile mediante lapprovazione di un
nuovo quadro economico.
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