DETERMINAZIONE N. 44/2000
del 27 settembre 2000
Riduzione del 50% delle cauzioni e garanzie
fidejussorie previste dallart. 30, comma 1 e 2, della legge 109/94 e successive
modificazioni.
La Irti Lavori S.p.A. ha chiesto un parere a questa Autorità circa lapplicabilità
della riduzione del 50% sulle cauzioni prevista dallart. 8, comma 11 quater, della
legge quadro qualora, nel caso di partecipazione ad una gara dappalto di unassociazione
temporanea, la società capogruppo sia certificata secondo le norme europee UNI
EN ISO 9000 da un soggetto accreditato mentre la società mandante non risulti
certificata.
Va preliminarmente osservato che la certificazione di qualità deve essere stata
rilasciata da soggetto accreditato (v. art. 2, comma 1, lettera l del D.P.R. 34/2000).
Inoltre, la disposizione della legge quadro è stata introdotta con la legge 415/98 per
incentivare una rapida riorganizzazione aziendale delle imprese sotto il profilo dellottenimento
della certificazione di qualità rilasciata dagli organismi a ciò accreditati ovvero
della dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di
qualità.
In particolare, per le sole imprese certificate, è stata disposta la riduzione
del 50% della cauzione e della garanzia fidejussoria da prestare ai sensi dellart.
30, comma 1 e 2, della legge 109/94 e s.m.i..
Al fine di stabilire il regime applicabile alle associazioni temporanee dimprese
in ordine al godimento del suindicato beneficio, occorre considerare la stretta relazione
esistente tra le garanzie di cui trattasi e i profili soggettivi di responsabilità delle
imprese stesse.
Infatti, anche secondo un recente orientamento giurisprudenziale, si rileva come
la cauzione prestata dal concorrente non garantisce solo lofferta da un punto di
vista meramente oggettivo, ma si caratterizza anche per il profilo soggettivo in relazione
alla natura ed alla qualità dellofferente.
Lo stesso art. 108 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 in tema di garanzie di
concorrenti riuniti pone in essere una distinzione, sotto il profilo della
responsabilità, tra associazioni temporanee orizzontali e verticali. Infatti, la
menzionata disposizione stabilisce che per le associazioni orizzontali di cui allart.
13, comma 2 della legge, le garanzie fidejussorie e assicurative sono presentate dallimpresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. Nel
caso, invece, delle associazioni verticali la responsabilità correlata alle garanzie
risulta essere ripartita pro quota fra le imprese del raggruppamento.
Sulla base delle suesposte considerazioni, quindi, per le associazioni di tipo
verticale, essendo individuabile una responsabilità pro quota sulle garanzie, si può
concludere che per esse il beneficio della riduzione sulle garanzie previsto dallart.
8, comma 11 quater, della legge quadro è parimenti ripartibile pro quota. Per converso,
stante il regime di responsabilità solidale, in presenza di associazioni temporanee
orizzontali detto beneficio può essere riconosciuto solo allorché tutte le imprese
risultino in possesso della certificazione di qualità.
In conclusione, relativamente al periodo transitorio in cui le imprese
certificate possono godere dei benefici sulle garanzie fidejussorie, si rileva quanto
segue:
1) In caso di impresa singola in
possesso della certificazione di qualità, ad essa va riconosciuto il diritto alla
riduzione della garanzia;
2) In caso di raggruppamento
orizzontale di imprese:
- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della
certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione
della garanzia;
- se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità,
il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;
3) In caso di raggruppamento
verticale di imprese:
- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della
certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione
della garanzia;
- se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse
potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse
riferibile.
|