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   Normativa Appalti di Opere  

DETERMINAZIONE N. 44/2000

del 27 settembre 2000

“Riduzione del 50% delle cauzioni e garanzie fidejussorie previste dall’art. 30, comma 1 e 2, della legge 109/94 e successive modificazioni.”

 La Irti Lavori S.p.A. ha chiesto un parere a questa Autorità circa l’applicabilità della riduzione del 50% sulle cauzioni prevista dall’art. 8, comma 11 quater, della legge quadro qualora, nel caso di partecipazione ad una gara d’appalto di un’associazione temporanea, la società capogruppo sia certificata secondo le norme europee UNI

EN ISO 9000 da un soggetto accreditato mentre la società mandante non risulti certificata.

Va preliminarmente osservato che la certificazione di qualità deve essere stata rilasciata da soggetto accreditato (v. art. 2, comma 1, lettera l del D.P.R. 34/2000). Inoltre, la disposizione della legge quadro è stata introdotta con la legge 415/98 per incentivare una rapida riorganizzazione aziendale delle imprese sotto il profilo dell’ottenimento della certificazione di qualità rilasciata dagli organismi a ciò accreditati ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità.

In particolare, per le sole imprese certificate, è stata disposta la riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fidejussoria da prestare ai sensi dell’art. 30, comma 1 e 2, della legge 109/94 e s.m.i..

Al fine di stabilire il regime applicabile alle associazioni temporanee d’imprese in ordine al godimento del suindicato beneficio, occorre considerare la stretta relazione esistente tra le garanzie di cui trattasi e i profili soggettivi di responsabilità delle imprese stesse.

Infatti, anche secondo un recente orientamento giurisprudenziale, si rileva come la cauzione prestata dal concorrente non garantisce solo l’offerta da un punto di vista meramente oggettivo, ma si caratterizza anche per il profilo soggettivo in relazione alla natura ed alla qualità dell’offerente.

Lo stesso art. 108 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 in tema di garanzie di concorrenti riuniti pone in essere una distinzione, sotto il profilo della responsabilità, tra associazioni temporanee orizzontali e verticali. Infatti, la menzionata disposizione stabilisce che per le associazioni orizzontali di cui all’art. 13, comma 2 della legge, le garanzie fidejussorie e assicurative sono presentate dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. Nel caso, invece, delle associazioni verticali la responsabilità correlata alle garanzie risulta essere ripartita pro quota fra le imprese del raggruppamento.

Sulla base delle suesposte considerazioni, quindi, per le associazioni di tipo verticale, essendo individuabile una responsabilità pro quota sulle garanzie, si può concludere che per esse il beneficio della riduzione sulle garanzie previsto dall’art. 8, comma 11 quater, della legge quadro è parimenti ripartibile pro quota. Per converso, stante il regime di responsabilità solidale, in presenza di associazioni temporanee orizzontali detto beneficio può essere riconosciuto solo allorché tutte le imprese risultino in possesso della certificazione di qualità.

In conclusione, relativamente al periodo transitorio in cui le imprese certificate possono godere dei benefici sulle garanzie fidejussorie, si rileva quanto segue:

1)     In caso di impresa singola in possesso della certificazione di qualità, ad essa va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;

2)     In caso di raggruppamento orizzontale di imprese:

- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;

- se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;

3)     In caso di raggruppamento verticale di imprese:

- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;

- se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

 

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