DETERMINAZIONE N. 45/2000
del 9 ottobre 2000
Offerta a prezzi unitari e verifica dellanomalia.
(art. 21 Legge 109/94)
Trattasi del caso di una gara relativa allappalto di
un lavoro pubblico di importo inferiore alla soglia comunitaria da aggiudicarsi con lapplicazione
dellart.5 della legge 14/93 indetta nel maggio 1999 mediante licitazione privata. La
gara si è conclusa nel dicembre del medesimo anno con affidamento ad una impresa, dopo la
revoca dellaggiudicazione provvisoria, precedentemente fatta a favore di unaltra
impresa, in quanto lofferta complessiva di questa presentava squilibri nella
composizione dei prezzi.
La revoca è stata effettuata applicando le disposizioni
previste dal comma 12 del suddetto art. 5.
Va preliminarmente rilevato che poiché lart. 5
della legge 14/73 è stato abrogato dal DPR 554/1999 (art. 231) il problema che pone il
caso in esame, a partire dal 28 luglio 2000, non sussiste più in quanto la materia è
disciplinata in modo differente dallart. 89 e 90 del suddetto D.P.R.554/99.
La S.A. aveva inviato alle ditte partecipanti una lettera
di invito nella quale si evidenziava che laggiudicazione sarebbe avvenuta mediante
licitazione privata ai sensi dellart. 21 della legge 109/94 e successive
modificazioni, adottando il criterio dellofferta a prezzi unitari, secondo le
modalità previste dallart. 5 della legge 14/73. Le imprese pertanto avevano
presentato un prezzo complessivo determinato con il sistema dell'offerta prezzi e cioè,
riempiendo la lista delle categorie di lavori e forniture previste per l'esecuzione
dell'appalto con i propri prezzi, la cui somma, una volta moltiplicati per le
quantità date, indicava il prezzo complessivo al quale erano disposte a realizzare
l'opera. La S.A. aveva altresì proceduto ai sensi dellart. 10, comma 1 quater
della legge 109/94, alla verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa che risultavano conformi a quanto dichiarato dallimpresa in
sede di domanda di partecipazione.
Quindi la S.A., dopo aver applicato le disposizioni
relative allesclusione automatica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della
legge 14/73, aveva proceduto, in sede di gara, alla verifica dei conteggi, aveva corretto
gli errori di calcolo ed aveva constato che, nonostante le correzioni apportate, una delle
offerte rimaneva la più vantaggiosa per la S.A. rispetto a quella che la seguiva in
graduatoria (v. comma 8), ed aveva aggiudicato la gara all'impresa presentatrice di
quell'offerta.
Dopo laggiudicazione provvisoria veniva esaminata
dalla S.A. la restante documentazione presentata dallimpresa, compresa quella
relativa allofferta economica, che tuttavia mostrava forti squilibri nella
determinazione dei prezzi unitari sia per quanto riguardava le lavorazioni a corpo
sia per le lavorazioni a misura. Pertanto la S.A. invitava lImpresa
aggiudicataria a fornire le giustificazioni ai sensi dellart. 5 della legge 14/73.
Le giustificazioni prodotte dallImpresa non fornivano indicazioni sufficienti per
chiarire il criterio seguito nella determinazione dellofferta dalla S.A che
comunicava allimpresa lintenzione di procedere allannullamento
della aggiudicazione provvisoria e la invitava a presentarsi al contraddittorio per la
verifica dellanomalia dellofferta e successivamente, ritenute prive di
fondamento le argomentazioni addotte dallimpresa nel contraddittorio,
deliberava lannullamento dellaggiudicazione provvisoria; inoltre, avendo
riscontrato che anche lofferta dellimpresa seconda classificata mostrava le
stesse anomalie, affidava i lavori allimpresa terza classificata.
Il problema che emerge dalla fattispecie dellesame
ma che ha valenza generale si caratterizza nel quesito se la S.A. che abbia bandito una
gara per la realizzazione di un'opera pubblica da affidarsi in appalto con il criterio del
prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a
prezzi unitari ai sensi dell'art. 5 della legge 14/73 per quanto compatibile e che abbia
individuato l'offerta più vantaggiosa risultante dopo l'esclusione automatica delle
offerte risultate anomale, sia legittimata ad escludere dalla gara l'aggiudicataria
provvisoria ove riscontri, in sede di verifica della sussistenza dei requisiti di legge
relativamente alla stessa impresa, un sostanziale squilibrio tra i prezzi offerti e quelli
di progetto, eccessivamente ribassati per quanto riguarda la parte di opere da compensare
"a corpo" e, per contro, eccessivamente aumentati per quanto riguarda la parte
di opere da compensare "a misura".
In proposito va ricordato che il comma 1 dell'art. 21
della legge 109/94 e successive modificazioni stabilisce come principio generale che, sia
nella procedura di gara aperta (pubblico incanto) sia in quella ristretta (licitazione
privata), la gara si concluda con l'affidamento all'impresa che abbia presentato l'offerta
contenente il prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara. Altresì detto
prezzo offerto potrà essere determinato: a) con un ribasso sull'elenco prezzi posto a
base di gara ovvero con offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 5 della legge 14/73;
b) con un ribasso sull'importo complessivo dei lavori posto a base di gara ovvero con la
suddetta offerta a prezzi unitari; c) mediante la suddetta offerta a prezzi unitari. Tali
fattispecie si caratterizzano a seconda che il pagamento del corrispettivo dell'appalto
sia previsto a misura, a corpo, a corpo e a misura. La legge 14/73 fornisce inoltre, nel
caso di uno squilibrio, nei sensi anzidetti, tra i prezzi offerti e quelli di progetto, un
rimedio con lo stabilire al comma 12 del suddetto art. 5 che quando l'offerta contenga
prezzi manifestamente non adeguati rispetto alle previsioni di progetto, nel contratto
sarà previsto che tali prezzi valgono entro i limiti delle quantità di lavori riportati
nell'offerta e per un eventuale 20% in aumento, mentre per le quantità eccedenti tale
limite si imporrà all'impresa la formazione di nuovi prezzi (v. artt. 21 e 22 R.D. n.
350/1895 a cui rinvia il comma 12 del citato art. 5). Il tutto a condizione che le
categorie di lavori interessate da prezzi non adeguati non superino il 10% dell'importo
totale.
Poiché il richiamo dell'art. 21 della legge 109/94
all'art. 5 della legge 14/73 è condizionato dalla compatibilità delle previsioni di
quest'ultimo art. 5 con il sistema di gare voluto dalla nuova normativa in materia di
opere pubbliche, occorre ora stabilire se, innanzitutto, il comma 12 dell'art. 5
della legge 14/73 risulti compatibile. Su questo non ci possono essere dubbi qualora lappalto
preveda il pagamento del corrispettivo esclusivamente a misura.
In questo caso, quando si richiama un sistema quale quello
dell'offerta prezzi contenuto nell'art. 5 della legge 14/73, non si può escludere dal
richiamo quelle parti dell'articolo che costituiscono la struttura portante del sistema
stesso che si vuole adottare. Un'offerta prezzi deve poter essere controllata nelle parti
che la compongono, deve poter essere corretta per gli eventuali errori, deve poter essere
scartata se tali errori le tolgono la caratteristica di più conveniente per la S.A. e
deve poter essere limitata come valenza economica dei prezzi offerti solo e limitatamente
alle opere per le quali quei prezzi sono stati offerti. Questo perché i prezzi offerti
costituiscono la base per il pagamento del corrispettivo che avviene in rapporto alle
quantità delle lavorazioni effettivamente eseguite.
La compatibilità, invece, non esiste qualora il
prezzo è stabilito a corpo, o a corpo e misura, in quanto in questipotesi esso è
fisso ed è stabilito nel contratto per lesecuzione dellopera così come
prevista dal progetto e dal capitolato speciale dappalto, documenti che sono
allegati al contratto.
La S.A., quindi, nel caso del contratto da stipulare con
corrispettivo a misura di importo inferiore alla soglia comunitaria, poteva assumere un
provvedimento di revoca dell'aggiudicazione motivando il provvedimento in riferimento al
più volte richiamato comma 12 dell'art. 5 sia nella legittimità che nel merito. Nessun
altro spazio di intervento rimaneva alla S.A. per cui non risultavano consentiti
provvedimenti di revoca quali quello adottato nella specie e di conseguente aggiudicazione
dellappalto ad altra impresa.
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